CESEDA studio associato
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[CIRCOLARE MENSILE ]
[Aprile 2014]
JOBS ACT
(D.L. 34/2014 – Legge 23/2014)
Lo scorso 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 34/2014 contenente
una serie di misure dirette a favorire il rilancio dell’ occupazione.
In attesa di una definitiva approvazione e dei necessari chiarimenti, veniamo a
sintetizzarne gli aspetti principali:
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: la durata massima di un
contratto a termine acausale (stipulato senza l’ indicazione delle relative ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive) viene elevata dai precedenti 12 mesi
agli attuali 36.
Sarà altresì possibile prorogare, mantenendo la medesima attività lavorativa, i
contratti così stipulati fino ad un massimo di 8 volte (ora è ammessa una sola proroga)
senza la necessità di effettuare i consueti “stacchi” di 10 o 20 giorni a seconda che il
contratto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi.
La suddetta normativa trova applicazione anche per i rapporti di lavoro somministrati
(c.d. interinali).
I contratti a tempo determinato così stipulati non potranno essere superiori al 20%
dell’ organico aziendale (limite che sembrerebbe non trovare applicazione per i
contratti di somministrazione nei confronti dei quali continuano a valere i limiti
quantitativi previsti dai CCNL).
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APPRENDISTATO:
a) la forma scritta non è più necessaria per il piano formativo individuale essendo
richiesta solamente per il contratto di apprendistato e per il relativo patto di prova;
b) viene eliminata la previsione normativa secondo la quale l’ assunzione di nuovi
apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato di una certa
percentuale di precedenti apprendisti al termine del loro percorso formativo;
c) la retribuzione dell’ apprendista durante le ore di formazione sarà pari al 35% della
retribuzione relativa al livello contrattuale di inquadramento;
d) viene meno l’ obbligo (ora facoltà) per il datore di lavoro di integrare la formazione
in azienda con l’ offerta pubblica formativa.
Successivamente al Jobs Act, il Governo si è altresì attivato promuovendo l’
approvazione delle Leggi che delega il Governo stesso a riorganizzare la normativa in
tema di ammortizzatori sociali, di servizi per le politiche attive al lavoro, degli
adempimenti a carico dei datori di lavoro e delle diverse tipologie contrattuali esistenti
in un’ ottica di semplificazione e della normativa in tema di maternità.
Il Governo è altresì delegato a riformare, entro il 27 marzo 2015, il sistema fiscale così
come è in fase di definitiva approvazione il bonus fiscale che riconoscerà in busta paga
dal prossimo mese di maggio un aumento mensile fino ad un massimo €. 80.
LAVORO MINORILE
(D.LGS n. 34 del 20.03.2014 – DPR n. 313 del 14.11.2002 - Ministero
della Giustizia, Circolare 03.04.2014 - Ministero della Giustizia, Note di
Chiarimento e FAQ )
Il datore di lavoro pubblico o privato (comprese anche le associazioni/organizzazioni di
volontariato) che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari
con minori (es: insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore, dipendenti di
medici odontoiatra o medici pediatra che comporta attività verso i minori, ecc.), dovrà
acquisirne il certificato penale del casellario giudiziale.
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro (utilizzando l’apposito modello e
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previa acquisizione del consenso della persona interessata) può ottenersi presso
qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente
dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.
In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire
dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il suddetto obbligo sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro con
prestazioni corrispettive e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione
che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Quanto sopra, allo scopo di verificare nei confronti di detta persona l'eventuale
esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (600-bis del codice penale),
pornografia minorile (600-ter del codice penale), detenzione di materiale pornografico
(600-quater del codice penale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale), adescamento minorenni
(609-undieces
del
codice
penale)
oppure
l'irrogazione
di
sanzioni
interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il certificato non va richiesto per le persone già impiegate alla data di entrata in
vigore della normativa (6 aprile 2014), ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e
la richiesta non va ripetuta alla sua scadenza in quanto il certificato deve essere
richiesto solo al momento dell'assunzione.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
(D.L. n. 4 del 28.01.2014 - Ministero del Lavoro, Decreto 30.10.2013 –
INAIL, Note del 23.01.2014, del 03.02.2014 e del 07.04.2014 – INAIL
Sito Internet)
Facendo seguito al differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei
termini di pagamento degli altri premi speciali, lo scorso 4 aprile l’ INAIL ha pubblicato
sul proprio sito internet la Guida all’ Autoliquidazione 2013/2014.
Pertanto, entro il 16 maggio 2014 il datore di lavoro deve:
1. calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno
precedente (regolazione);
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2. conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata
e della regolazione;
3. pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento
unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
4. presentare
la
dichiarazione
delle
retribuzioni
telematica,
comprensiva
dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi
n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani
(ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i
servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Si ritiene opportuno ricordare che, in caso di pagamento dilazionato nelle consuete 4
rate, il premio continuerà ad essere sempre diviso in 4 rate, e le prime due
confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
- 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di
interessi;
- 2° rata: 20 agosto 2014 pari al 25% del premio con coefficiente per il calcolo
degli interessi pari a 0,00524274;
- 3° rata: 16 novembre 2014 pari al restante 25% del premio con coefficiente
per il calcolo degli interessi pari a 0,01048548.
Basi di calcolo premi 2013/2014: con apposita Nota del 7 aprile, l’ INAIL ha
informato l’ utenza che da venerdì 4 aprile sono disponibili sul proprio sito internet
tutti i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2013/2014, con gli aggiornamenti
necessari per l’applicazione della riduzione prevista dalla L. 147/2013 e per il
differimento del pagamento al 16 maggio 2014 dei premi di autoliquidazione
2013/2014 (richiesta 902014):
- AL.P.I. Online
- Visualizza Basi di calcolo
- Richiesta Basi di calcolo
Dalla stessa data é altresì disponibile il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”.
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DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 32/E del 19.03.2014)
L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta a seguito delle richieste di chiarimento circa le
modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Fare” (D.L. 69/2013) il quale, modificando la
disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha innalzato (da
due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal
beneficio della rateazione.
In particolare, è stato precisato che tale norma, di maggior favore per il contribuente,
sia da considerarsi applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere e, dunque,
non decaduti alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare” (22 giugno 2013).
LAVORO INTERMITTENTE E VERSAMENTI VOLONTARI
(INPS, Circolare n. 33 del 20.03.2014)
Come noto, il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale
caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro nella quale il lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa
secondo le modalità ed i limiti fissati dalla normativa vigente.
A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il
rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro
a tempo parziale.
La prestazione lavorativa può pertanto essere resa a tempo indeterminato o
determinato, può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre
tipologie contrattuali, purché compatibili e deve prevedere, nel caso in cui il lavoratore
si impegni ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni
lavorative, il diritto ad un’indennità disponibilità.
Anzianità contributiva del lavoro intermittente: nelle ipotesi in cui il lavoratore
intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello
contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa
azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve
essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa (le
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“settimane utili” ai fini del calcolo della pensione saranno pari al rapporto ottenuto
dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale
settimanale del tempo pieno).
Contribuzione
volontaria:
i
lavoratori
intermittenti possono, qualora ritengano
opportuno beneficiare di una piena copertura pensionistica, integrare la contribuzione
obbligatoria versata in loro favore.
Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma
volontaria,
una
contribuzione
calcolata
sulla
differenza
fra
la
retribuzione
convenzionale (individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004) ed il valore degli emolumenti
percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.
L’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza,
entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali
sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame.
Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di
disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno
essere presentate, , a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della circolare INPS in esame.
Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di
disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.
Modalità e termini di versamento: il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino
MAV predisposto per il versamento volontario integrativo perverranno al richiedente
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed il versamento dovrà essere
eseguito per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di
notifica della relativa autorizzazione.
Nel rispetto della normativa vigente per i versamenti volontari, i versamenti effettuati
in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione
per interessi.
INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO
(Ministero del Lavoro, interpelli nn. 9, 10, e 11)
Il Ministero del Lavoro continua nella sua attività di risposta ad interpelli:
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Lavoro intermittente e personale delle aziende funebri: risulta possibile stipulare
contratti di lavoro intermittente con i necrofori ed i portantini addetti ai servizi
funebri indipendentemente dalla presenza o meno dei requisiti anagrafici ed
oggettivi.
Quanto sopra in considerazione del fatto che tali attività possono essere
assimilate alle categorie degli “operai addobbatori o apparatatori per cerimonie
civili o religiose” indicate al n. 46 della tabella allegata a R.D. n. 2657/1923.
Lavoro intermittente ed attività di call center in bound e/o out bound: in questo
caso, a differenza del punto precedente, non risulta possibile stipulare contratti
di lavoro intermittente con gli addetti alle attività di call center in bound e/o out
bound indipendentemente dalla presenza o meno dei requisiti anagrafici ed
oggettivi.
Quanto sopra in considerazione del fatto che tali attività non possono essere
assimilate alle categorie degli “addetti ai centralini telefonici privati” indicate al
n. 12 della tabella allegata a R.D. n. 2657/1923.
Iscrizione all’ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi: sono soggetti ad
iscrizione obbligatoria all’ ENASARCO i collaboratori delle società di mediazione
creditizia.
Infatti, sono da considerarsi soggetti a tale contribuzione tutti coloro che
operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di
cui agli artt. 1742 e 1752 C.C. a prescindere sia dal settore di appartenenza che
dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto
presso la CCIAA.
Ai fini del trattamento previdenziale in questione, infatti, non rileva la tipologia
del prodotto dedotto nell’attività di promozione ma, esclusivamente, lo
svolgimento dell’attività secondo le previsioni del codice civile (chi si assume
stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata).
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
(INPS, Messaggio n. 3234 del 11.03.2014)
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L’ INPS è intervenuto precisando che per l’ anno 2014 il trattamento di integrazione
salariale per i contratti di solidarietà difensivi stipulati da aziende soggette a CIGS è
elevato, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, dal 60% al 70%
della
retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (nel 2013 e negli anni
precedenti era l’ 80%).
Quanto sopra, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 ed
indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del
decreto di concessione.
Invece, per i recuperi riferiti a Contratti di Solidarietà relativi a periodi di
competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso
(integrazione all’ 80%).
NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA
(Ministero del Lavoro, Sito Internet - INPS, Messaggi nn. 2999 del
03.04.2014, e 3348 del 14.03.2013 – INAIL, Circolari nn. 3 del
17.01.2014 e 11 del 10.02.2014)
Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i
seguenti interventi:
Il Ministero del Lavoro: con specifico comunicato stampa ha reso nota l’
intenzione di intensificare l’ attività di controllo e contrasto all’ utilizzo distorto
dei contratti flessibili con particolare riferimento alle Partite IVA ed ai contratti a
progetto;
l’ INPS ha fornito indicazioni in merito:
-
all’ “indennità di disoccupazione” riconosciuta dalla L. 92/2012 ai collaboratori
coordinati e continuativi a progetto;
-
all’ anticipazione in un’ unica soluzione dell’ Indennità di Mobilità e di
disoccupazione Aspi.
l’ INAIL ha precisato che le comunicazioni relative ai ricorsi per l’ oscillazione del
tasso, alle domande di rettifica inquadramento, alla richiesta di vidimazione in
fase di stampa del Lul, alla comunicazione del nominativo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e la denuncia nominativa dei soci, dei
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collaboratori e dei coadiuvanti artigiani e non artigiani potrà ora essere
effettuata solamente in via telematica.
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.
L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto
relativo al periodo dal 15.02.2014 al 14.03.2014. Il coefficiente è pari a 0,320028%.
LO STUDIO
Documento chiuso in redazione in data 13/04/2014
Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa
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involontari errori o inesattezze.
La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata
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Circolare lavoro n. 02 del 22 aprile 2014