CESEDA studio associato A tutti i clienti in indirizzo [CIRCOLARE MENSILE ] [Aprile 2014] JOBS ACT (D.L. 34/2014 – Legge 23/2014) Lo scorso 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 34/2014 contenente una serie di misure dirette a favorire il rilancio dell’ occupazione. In attesa di una definitiva approvazione e dei necessari chiarimenti, veniamo a sintetizzarne gli aspetti principali: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: la durata massima di un contratto a termine acausale (stipulato senza l’ indicazione delle relative ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive) viene elevata dai precedenti 12 mesi agli attuali 36. Sarà altresì possibile prorogare, mantenendo la medesima attività lavorativa, i contratti così stipulati fino ad un massimo di 8 volte (ora è ammessa una sola proroga) senza la necessità di effettuare i consueti “stacchi” di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi. La suddetta normativa trova applicazione anche per i rapporti di lavoro somministrati (c.d. interinali). I contratti a tempo determinato così stipulati non potranno essere superiori al 20% dell’ organico aziendale (limite che sembrerebbe non trovare applicazione per i contratti di somministrazione nei confronti dei quali continuano a valere i limiti quantitativi previsti dai CCNL). Circolare APRILE 2014 Pag. 1 CESEDA studio associato APPRENDISTATO: a) la forma scritta non è più necessaria per il piano formativo individuale essendo richiesta solamente per il contratto di apprendistato e per il relativo patto di prova; b) viene eliminata la previsione normativa secondo la quale l’ assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato di una certa percentuale di precedenti apprendisti al termine del loro percorso formativo; c) la retribuzione dell’ apprendista durante le ore di formazione sarà pari al 35% della retribuzione relativa al livello contrattuale di inquadramento; d) viene meno l’ obbligo (ora facoltà) per il datore di lavoro di integrare la formazione in azienda con l’ offerta pubblica formativa. Successivamente al Jobs Act, il Governo si è altresì attivato promuovendo l’ approvazione delle Leggi che delega il Governo stesso a riorganizzare la normativa in tema di ammortizzatori sociali, di servizi per le politiche attive al lavoro, degli adempimenti a carico dei datori di lavoro e delle diverse tipologie contrattuali esistenti in un’ ottica di semplificazione e della normativa in tema di maternità. Il Governo è altresì delegato a riformare, entro il 27 marzo 2015, il sistema fiscale così come è in fase di definitiva approvazione il bonus fiscale che riconoscerà in busta paga dal prossimo mese di maggio un aumento mensile fino ad un massimo €. 80. LAVORO MINORILE (D.LGS n. 34 del 20.03.2014 – DPR n. 313 del 14.11.2002 - Ministero della Giustizia, Circolare 03.04.2014 - Ministero della Giustizia, Note di Chiarimento e FAQ ) Il datore di lavoro pubblico o privato (comprese anche le associazioni/organizzazioni di volontariato) che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (es: insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore, dipendenti di medici odontoiatra o medici pediatra che comporta attività verso i minori, ecc.), dovrà acquisirne il certificato penale del casellario giudiziale. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro (utilizzando l’apposito modello e Circolare APRILE 2014 Pag. 2 CESEDA studio associato previa acquisizione del consenso della persona interessata) può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il suddetto obbligo sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro con prestazioni corrispettive e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Quanto sopra, allo scopo di verificare nei confronti di detta persona l'eventuale esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (600-bis del codice penale), pornografia minorile (600-ter del codice penale), detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale), adescamento minorenni (609-undieces del codice penale) oppure l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il certificato non va richiesto per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014), ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e la richiesta non va ripetuta alla sua scadenza in quanto il certificato deve essere richiesto solo al momento dell'assunzione. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (D.L. n. 4 del 28.01.2014 - Ministero del Lavoro, Decreto 30.10.2013 – INAIL, Note del 23.01.2014, del 03.02.2014 e del 07.04.2014 – INAIL Sito Internet) Facendo seguito al differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali, lo scorso 4 aprile l’ INAIL ha pubblicato sul proprio sito internet la Guida all’ Autoliquidazione 2013/2014. Pertanto, entro il 16 maggio 2014 il datore di lavoro deve: 1. calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); Circolare APRILE 2014 Pag. 3 CESEDA studio associato 2. conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; 3. pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”; 4. presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”. Si ritiene opportuno ricordare che, in caso di pagamento dilazionato nelle consuete 4 rate, il premio continuerà ad essere sempre diviso in 4 rate, e le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà: - 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; - 2° rata: 20 agosto 2014 pari al 25% del premio con coefficiente per il calcolo degli interessi pari a 0,00524274; - 3° rata: 16 novembre 2014 pari al restante 25% del premio con coefficiente per il calcolo degli interessi pari a 0,01048548. Basi di calcolo premi 2013/2014: con apposita Nota del 7 aprile, l’ INAIL ha informato l’ utenza che da venerdì 4 aprile sono disponibili sul proprio sito internet tutti i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2013/2014, con gli aggiornamenti necessari per l’applicazione della riduzione prevista dalla L. 147/2013 e per il differimento del pagamento al 16 maggio 2014 dei premi di autoliquidazione 2013/2014 (richiesta 902014): - AL.P.I. Online - Visualizza Basi di calcolo - Richiesta Basi di calcolo Dalla stessa data é altresì disponibile il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”. Circolare APRILE 2014 Pag. 4 CESEDA studio associato DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 32/E del 19.03.2014) L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta a seguito delle richieste di chiarimento circa le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Fare” (D.L. 69/2013) il quale, modificando la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In particolare, è stato precisato che tale norma, di maggior favore per il contribuente, sia da considerarsi applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere e, dunque, non decaduti alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare” (22 giugno 2013). LAVORO INTERMITTENTE E VERSAMENTI VOLONTARI (INPS, Circolare n. 33 del 20.03.2014) Come noto, il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro nella quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dalla normativa vigente. A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale. La prestazione lavorativa può pertanto essere resa a tempo indeterminato o determinato, può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili e deve prevedere, nel caso in cui il lavoratore si impegni ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative, il diritto ad un’indennità disponibilità. Anzianità contributiva del lavoro intermittente: nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa (le Circolare APRILE 2014 Pag. 5 CESEDA studio associato “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione saranno pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno). Contribuzione volontaria: i lavoratori intermittenti possono, qualora ritengano opportuno beneficiare di una piena copertura pensionistica, integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale (individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004) ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo. L’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate, , a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare INPS in esame. Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo. Modalità e termini di versamento: il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo perverranno al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed il versamento dovrà essere eseguito per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione. Nel rispetto della normativa vigente per i versamenti volontari, i versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 9, 10, e 11) Il Ministero del Lavoro continua nella sua attività di risposta ad interpelli: Circolare APRILE 2014 Pag. 6 CESEDA studio associato Lavoro intermittente e personale delle aziende funebri: risulta possibile stipulare contratti di lavoro intermittente con i necrofori ed i portantini addetti ai servizi funebri indipendentemente dalla presenza o meno dei requisiti anagrafici ed oggettivi. Quanto sopra in considerazione del fatto che tali attività possono essere assimilate alle categorie degli “operai addobbatori o apparatatori per cerimonie civili o religiose” indicate al n. 46 della tabella allegata a R.D. n. 2657/1923. Lavoro intermittente ed attività di call center in bound e/o out bound: in questo caso, a differenza del punto precedente, non risulta possibile stipulare contratti di lavoro intermittente con gli addetti alle attività di call center in bound e/o out bound indipendentemente dalla presenza o meno dei requisiti anagrafici ed oggettivi. Quanto sopra in considerazione del fatto che tali attività non possono essere assimilate alle categorie degli “addetti ai centralini telefonici privati” indicate al n. 12 della tabella allegata a R.D. n. 2657/1923. Iscrizione all’ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi: sono soggetti ad iscrizione obbligatoria all’ ENASARCO i collaboratori delle società di mediazione creditizia. Infatti, sono da considerarsi soggetti a tale contribuzione tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e 1752 C.C. a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA. Ai fini del trattamento previdenziale in questione, infatti, non rileva la tipologia del prodotto dedotto nell’attività di promozione ma, esclusivamente, lo svolgimento dell’attività secondo le previsioni del codice civile (chi si assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata). CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (INPS, Messaggio n. 3234 del 11.03.2014) Circolare APRILE 2014 Pag. 7 CESEDA studio associato L’ INPS è intervenuto precisando che per l’ anno 2014 il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi stipulati da aziende soggette a CIGS è elevato, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, dal 60% al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (nel 2013 e negli anni precedenti era l’ 80%). Quanto sopra, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 ed indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Invece, per i recuperi riferiti a Contratti di Solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (integrazione all’ 80%). NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA (Ministero del Lavoro, Sito Internet - INPS, Messaggi nn. 2999 del 03.04.2014, e 3348 del 14.03.2013 – INAIL, Circolari nn. 3 del 17.01.2014 e 11 del 10.02.2014) Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: Il Ministero del Lavoro: con specifico comunicato stampa ha reso nota l’ intenzione di intensificare l’ attività di controllo e contrasto all’ utilizzo distorto dei contratti flessibili con particolare riferimento alle Partite IVA ed ai contratti a progetto; l’ INPS ha fornito indicazioni in merito: - all’ “indennità di disoccupazione” riconosciuta dalla L. 92/2012 ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto; - all’ anticipazione in un’ unica soluzione dell’ Indennità di Mobilità e di disoccupazione Aspi. l’ INAIL ha precisato che le comunicazioni relative ai ricorsi per l’ oscillazione del tasso, alle domande di rettifica inquadramento, alla richiesta di vidimazione in fase di stampa del Lul, alla comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la denuncia nominativa dei soci, dei Circolare APRILE 2014 Pag. 8 CESEDA studio associato collaboratori e dei coadiuvanti artigiani e non artigiani potrà ora essere effettuata solamente in via telematica. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.02.2014 al 14.03.2014. Il coefficiente è pari a 0,320028%. LO STUDIO Documento chiuso in redazione in data 13/04/2014 Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice. Circolare APRILE 2014 Pag. 9