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INAIL
L'Autoliquidazione dei premi 2013/2014
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Aprile 2014
Associazione Industriale Bresciana
A cura dell’Ufficio
Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione
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Sommario
INAIL – Autoliquidazione 2013/2014
1. Premessa
Pag. 3
2. Riduzione delle retribuzioni presunte
Pag. 4
3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio
Pag. 5
4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti
Pag. 6
5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2013 e rata 2014
Pag. 7
6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica
Pag. 8
- Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento
Pag. 9
- Modalità espositive dell’agevolazione ex lege 407/1990
Pag. 11
- Modalità espositive degli incentivi alle assunzioni ex lege n. 92/2012
Pag. 11
7. Minimali anno 2013
Pag. 12
- Operai e impiegati
Pag. 12
8. Part-time: retribuzione tabellare
Pag. 12
9. Retribuzioni convenzionali
Pag. 13
- Dirigenti d’Azienda
Pag. 13
- Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Pag. 14
- Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Pag. 14
- Parasubordinati
Pag. 14
- Soci
Pag. 15
10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità
Pag. 16
11. Riduzione del premio assicurativo ex lege n. 147/2013
Pag. 17
Allegati
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*
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Opuscolo Autoliquidazione premi Ed. 2014
Parametri per la determinazione del tasso specifico aziendale
Retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo di lavorazione
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati: Tabelle 2013
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1. Premessa
Entro venerdì, 16 maggio 2014, deve essere versato, tramite Modello F24, il premio da
autoliquidazione dovuto all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. In particolare, il versamento riguarda:
-
la rata premio anticipato 2014, calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2013,
ovvero sul minore importo comunicato all'INAIL (v. infra, par. “Riduzione delle retribuzioni
presunte”);
-
la regolazione premio 2013, calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2013.
Di entrambe è ammesso anche il pagamento frazionato.
(1)
La legge di Stabilità per l’anno 2014
ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una
riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in considerazione dell’andamento infortunistico
aziendale.
La definizione dei criteri di applicazione e della misura della riduzione per l’anno 2014 è stata
demandata ad apposito decreto ministeriale, su proposta dell’INAIL.
In considerazione dei tempi tecnici di emanazione del riferito decreto, al fine di consentire
alle imprese di beneficiare sin dall’anno in corso della riduzione, con decreto legge 28
(2)
gennaio 2014, n. 4 , sono stati differiti al 16 maggio (rispetto alle ordinarie scadenze del 16
febbraio e del 16 marzo di ciascun anno) i seguenti adempimenti:
-
-
il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani
dell’autoliquidazione 2013/2014, sia in relazione al pagamento in unica soluzione, sia
in caso di rateazione;
la comunicazione motivata della diminuzione delle retribuzioni presunte per
l’anno 2014;
la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013;
la comunicazione della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi.
La novità ha comportato la revisione del modulo “Basi di calcolo dei premi”, al fine di
introdurre gli elementi necessari a verificare l’ammissione dell’impresa alla riduzione in
parola (v. infra, par. “Riduzione del premio assicurativo ex lege n. 147/2013”). Inoltre, l’INAIL
ha recentemente predisposto e inviato nuove basi di calcolo – in sostituzione di quelle già
inviate nel mese di dicembre 2013 – nelle quali risulta specificata l’eventuale spettanza della
riduzione e la relativa misura, al fine della determinazione del premio dovuto a titolo di rata
2014.
Per quanto riguarda il pagamento rateale del premio da autoliquidazione 2013/2014, per
effetto del rinvio dell’autoliquidazione al 16 maggio 2014 le rate risultano ridotte da quattro a
tre, delle quali:
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

la prima, di importo pari complessivamente al 50% del premio, sarà versata entro il
16 maggio 2014, senza maggiorazione di interessi;
la seconda rata e la terza rata, ciascuna pari al 25% del premio, saranno versate
rispettivamente entro il 20 agosto 2014 ed il 17 novembre 2014, maggiorate degli
interessi.
In caso di regolazione 2013 passiva (cioè a credito del datore di lavoro), l'importo del credito
viene detratto dalla rata anticipata 2014, e sul Modello F24, nello spazio “importi a debito
versati”, si indica il risultato netto della compensazione.
Per la Provincia di Brescia, i codici INAIL attualmente in vigore da indicare nel Mod. F24, agli
effetti del pagamento, sono i seguenti:
13200
13240
13232
Sede di Brescia
Sede di Palazzolo
Sede di Breno
2. Riduzioni delle retribuzioni presunte
Ove ne ricorrano i motivi, l’Azienda può comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte
da utilizzare per il calcolo della rata 2014.
La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio “Riduzione Presunto”
presente in Punto Cliente. Al servizio si può accedere attraverso l’Area Aziende del sito
www.inail.it, Sezione “Punto Cliente”, utilizzando il Codice Cliente ed il Codice PIN rilasciato
a ciascuna Azienda dall’Istituto.
La trasmissione deve avvenire, esclusivamente per l’anno 2014, nel rispetto del termine del
16 maggio 2014 (in luogo dell’ordinario termine del 16 febbraio di ciascun anno).
Possono comportare una riduzione delle retribuzioni presunte eventi quali diminuzioni di
organico per licenziamenti o dimissioni, il ricorso alla Cassa Integrazione guadagni, il
trasferimento di rami d’Azienda, ecc..
La comunicazione di riduzione del presunto deve essere effettuata separatamente per le
singole posizioni assicurative in corso presso ciascuna azienda. Ad esempio: nel caso di
posizione A, che riguardi l’attività produttiva in senso proprio (ad esempio, lavorazioni
siderurgiche, ovvero tessili), e di altra posizione B, relativa al rischio elettrico, la diminuzione
delle retribuzioni può verificarsi per l’una o per l’altra, ovvero per entrambe. Nel primo caso,
la comunicazione sarà effettuata per la sola posizione interessata; nel secondo caso per
entrambe le posizioni, ma in forma distinta per ciascuna di esse.
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3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio
Il calcolo del premio deve essere effettuato in base ai tassi indicati nelle basi di calcolo
rispettivamente per la regolazione 2013 e per la rata 2014, inviate dall’INAIL alle Aziende
tramite PEC.
Il modulo “Basi di calcolo premi” quest’anno è stato revisionato dal punto di vista grafico e in
relazione agli elementi necessari al calcolo del premio, per far spazio agli elementi in base ai
quali l’impresa è ammessa alla riduzione ai sensi della legge n. 147/2013.
Sia nella sezione “REGOLAZIONE ANNO 2013”, sia nella sezione “RATA ANNO 2014”,
sono stati introdotti i seguenti campi:
-
“tasso medio di tariffa”, che indica il tasso medio nazionale previsto nella
corrispondente voce gestionale in cui è inquadrato il datore di lavoro;
“tasso applicabile”, che corrisponde al tasso medio nazionale per andamento
infortunistico dopo i primi due anni di attività;
“riduzione legge 147/2013 (%)”, valorizzato con l’indicazione della misura percentuale
se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla rata 2014. Al contrario, ove
la riduzione non spetti, il campo non è valorizzato.
Il tasso indicato per il saldo 2013 tiene già conto dell'eventuale sconto per prevenzione, di cui
all'art. 24 vigenti modalità tariffarie, per le aziende che lo abbiano chiesto ed ottenuto.
Alla regola suddetta (cioè dell'utilizzo dei tassi indicati nelle basi di calcolo) fa eccezione il
caso in cui le Aziende abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti dell'INAIL di
comunicazione dei tassi per il 2013 e/o il 2014.
Per questa evenienza, se il ricorso è stato proposto entro il termine di legge (30 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto impugnato), opera l'effetto sospensivo disposto dall'art. 45,
comma 2, T.U. n. 1124/1965, e, quindi, è possibile effettuare il versamento del premio in
base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo
conguaglio per l’eventuale differenza fra la minor somma versata e quella maggiore che
risulti dovuta. Su tale differenza è dovuta una maggiorazione, in ragione d'anno, pari al tasso
di interesse di differimento o di dilazione.
Al contrario, se la presentazione del ricorso avviene oltre i trenta giorni stabiliti, ferma la
ricevibilità del ricorso stesso, non è possibile, secondo la posizione da sempre sostenuta
dall’INAIL, beneficiare della sospensiva e l'Azienda deve versare il premio sulla base del
nuovo tasso comunicato dall’INAIL, con possibilità di ripetere le somme, maggiorate degli
interessi legali dalla data della domanda amministrativa, che risultino versate in eccedenza
rispetto al dovuto, in esito all'eventuale accoglimento del ricorso.
Nelle basi di calcolo del premio è, inoltre, evidenziato con un “sì” nell’apposito campo
“Addizionale amianto L. 244/2007” l’eventuale obbligo di versare l’addizionale dovuta dalle
imprese in favore del Fondo per le vittime dell’amianto. L’organizzazione ed il finanziamento
del Fondo, nonché le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio
deve essere applicata l’addizionale in parola, sono state disciplinate con decreto ministeriale
(3)
12 gennaio 2011, n. 30, e illustrate dall’INAIL con circolare 5 maggio 2011, n. 32 .
5
Per l’autoliquidazione 2013/2014, l’addizionale a carico delle imprese è stata fissata nella
(4)
misura dell’1,17%, da applicare sia alla regolazione 2013, sia alla rata 2014 .
4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti
Se il datore di lavoro vanta nei confronti dell'INAIL crediti riferiti ad anni precedenti e relativi
alla stessa posizione assicurativa, può recuperare tali crediti, purché non iscritti a ruolo
esattoriale, tramite compensazione sul Mod. F24 dopo aver verificato preventivamente con
la Sede INAIL interessata l'esistenza del credito pregresso ed il suo esatto ammontare.
Dal punto di vista operativo, l’Azienda dovrà procedere ad evidenziare l’importo dei crediti
pregressi sul Mod. F24 separatamente rispetto all’importo risultante dall’autoliquidazione.
In particolare, ai fini della compensazione dei crediti preesistenti, il datore di lavoro dovrà
compilare due righi della Sezione INAIL del Mod. F24:
-
nel primo, il progressivo del credito oggetto di compensazione ed il relativo importo nel
campo “importi a credito compensati”.
Il progressivo del credito è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it), attraverso
la Sezione del Punto Cliente, sul contabile della ditta.
-
nel secondo, dovrà essere indicato il codice di riferimento dell’autoliquidazione 20132014 (902014) ed il relativo importo nel campo “importi a debito versati”;
In ordine alla compensazione ed al numero progressivo, è intervenuta la nota della Direzione
Generale dell’INAIL 21 gennaio 2005.
Con la nota citata le Sedi territoriali sono state invitate a fornire la massima collaborazione
alle Aziende nella compilazione del F24 ed in particolare nell’esatta individuazione del
numero progressivo del credito.
Dalla nota risulta, infatti, che il numero progressivo che contraddistingue il credito può essere
composto da sei cifre, ovvero da un numero di cifre maggiore o minore di sei.
A seconda del caso, ai fini della compilazione del modello F24, se il progressivo si compone:
-
di sei cifre, si espongono quelle stesse sei cifre;
-
di un numero di cifre maggiore di sei, si espongono le prime sei cifre partendo da destra
(esempio: 100391125, si espone 391125);
-
si compone di un numero minore di sei cifre, tali cifre devono essere precedute da tanti
zeri quanti bastano per raggiungere complessivamente sei cifre (esempio: 215, si
espone 000215).
Nonostante la nota chiarisca i meccanismi del progressivo, operativamente è comunque
opportuno che le Aziende interessate, in occasione della verifica che devono comunque
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necessariamente fare con la Sede in ordine al credito per ottenere il previo assenso alla
compensazione, verifichino anche il numero progressivo.
5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2013 e rata 2014
Ai sensi degli articoli 59, comma 19, legge n. 491/1997, e art. 55, comma 5, della legge n.
144/1999, i datori di lavoro possono usufruire, in sede di autoliquidazione, della facoltà di
frazionamento in quattro rate sia dell’importo della rata di premio anticipato 2014 sia
dell’importo della regolazione 2013.
La volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la
prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere manifestata esclusivamente
tramite i servizi “Invio telematico Dichiarazioni Salari” e “AL.P.I. on line”, selezionando “SI”
nell’apposito campo del Modello 1031 telematico, da presentare (quest’anno) entro il 16
maggio 2014.
La volontà che l’Azienda abbia espresso una prima volta, resta automaticamente valida
anche per gli anni successivi, senza necessità in occasione di ogni autoliquidazione annuale
di tornare nuovamente a selezionare tale opzione.
Solo nel caso in cui l’Azienda intenda tornare a pagare il premio in un’unica soluzione, dovrà
selezionare “NO” nell’apposito campo del modello telematico 1031.
Pertanto la regola operativa comporta che le Aziende:
 che nel modello 1031 relativo all’autoliquidazione degli anni dal 2007 al 2013 abbiano
selezionato l’opzione “SI”, e che intendano mantenere anche per il 2014 la rateazione
del premio, sono esonerate dal selezionare “SI” nella prossima denuncia delle
retribuzioni.
La procedura INAIL riporta in automatico l’opzione già esercitata – e quindi il codice “70”
– sull’autoliquidazione 2014 (e sugli anni seguenti);
 che per l’autoliquidazione 2007 o per quelle degli anni successivi abbiano selezionato
l’opzione “SI”, ma per l’autoliquidazione 2014 intendano pagare in un’unica soluzione,
devono semplicemente esprimere tale opzione selezionando l’opzione “NO” sul modello
telematico 1031 da inoltrare all’INAIL entro il 16 maggio 2014. In questo caso, occorre
tenere presente che il codice “70” viene revocato, e pertanto se in alcuno degli anni futuri
l’Azienda intendesse ripristinare la rateazione dovrà tornare a selezionare l’opzione “SI”
sulla denuncia salari dell’anno di interesse;
 che non abbiano selezionato l’opzione “SI” negli anni precedenti, ma che per il 2014
intendano pagare in forma rateale, debbono necessariamente selezionare sulla prossima
denuncia l’opzione “SI”. Tale manifestazione di volontà varrà anche per gli anni futuri,
fino ad eventuale modifica. In caso di mancato selezionamento e di pagamento
frazionato, scatteranno le ordinarie sanzioni civili sulle somme tardivamente pagate.
Per quanto riguarda il pagamento rateale del premio da autoliquidazione 2013/2014, per
effetto del rinvio dell’autoliquidazione al 16 maggio 2014, le rate vengono ridotte da quattro
(ordinariamente previste) a tre. In particolare le Aziende:
7




ottengono l’importo della singola rata sempre dividendo per quattro l’importo del
premio dovuto (per le modalità di calcolo del premio, v. il par. “Riduzione del premio
assicurativo ex lege n. 147/2013”);
effettuano il primo versamento - complessivamente pari al 50% del premio - entro il
16 maggio 2014, senza maggiorazione di interessi;
versano la seconda rata, pari al 25% del premio, entro il 20 agosto 2014, maggiorata
degli interessi;
versano la terza rata, pari al restante 25% del premio, entro il 17 novembre 2014,
maggiorata degli interessi.
Il tasso di interesse per il 2014 è determinato nel 2,08% su base annua. Le rate successive
alla prima verranno, pertanto, versate alle seguenti scadenze, con la maggiorazione degli
(5)
interessi calcolati utilizzando il coefficiente indicato accanto a ciascuna scadenza :


(6)
rata 20 agosto 2014
rata 17 novembre 2014
0,00524274
0,01048548
Si rammenta che il pagamento rateale non è ammesso per la regolazione 2014 in caso di
cessazione del codice ditta.
6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica
Il tracciato telematico per la dichiarazione delle retribuzioni non differisce rispetto alla
modulistica (Mod. 1031) utilizzata per le precedenti autoliquidazioni annuali. È riportato, con
le indicazioni dettagliate concernenti le modalità di calcolo e di versamento dei premi,
nell’opuscolo “Autoliquidazione premi e contributi assicurativi” in calce al presente fascicolo,
nonché scaricabile dal sito internet www.inail.it, alla sezione “Gestione rapporto
assicurativo”, “Pagare il premio assicurativo”, “Pagare il premio in autoliquidazione”.
La denuncia dei salari deve essere presentata esclusivamente attraverso il canale
telematico, tramite i seguenti servizi:
 “Invio Telematico Dichiarazione Salari”, con accesso da www.inail.it - Punto Cliente;
 “AL.P.I. on line”, con accesso da www.inalil.it – Punto Cliente.
Il servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari” permette l’invio delle retribuzioni prodotte in
formato elettronico, secondo appositi tracciati record. Al momento dell’invio, il file viene
sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a
video, successivamente inviata per posta elettronica al trasmittente, unitamente alla
riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni.
Il servizio “AL.P.I. on line” provvede al calcolo del premio dovuto, in quanto la procedura
acquisisce automaticamente dagli archivi dell’INAIL le basi di calcolo della singola ditta,
limitando la possibilità di errori. Una ricevuta completa di riproduzione delle dichiarazioni
trasmesse è rilasciata per posta elettronica.
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Per accedere ai servizi telematici, è necessario utilizzare il codice PIN aziendale. In caso di
smarrimento, è possibile ottenere duplicati presso la locale Sede INAIL.
Come indicato in premessa, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione è
fissato, per l’anno 2014, al 16 maggio 2014 (anziché all’ordinaria scadenza del 16 marzo).
L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione
dell’attività assicurata nel corso dell’anno, invece, la denuncia delle retribuzioni deve essere
effettuata con il modulo cartaceo (Mod. 1031), entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata.
E’ confermata la distinta indicazione sul Mod. 1031 delle tipologie di retribuzioni parzialmente
e totalmente esenti.
In occasione dell’autoliquidazione 2013/2014, a seguito degli incentivi introdotti dalla legge n.
92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono, invece, stati aggiornati i codici
identificativi delle riduzioni da indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. I
codici, in precedenza riferiti alla percentuale di riduzione contributiva, sono ora individuati in
relazione alla durata del contratto di lavoro, alla tipologia, nonché alle categorie di lavoratori
e lavoratrici.
Il Modello di denuncia delle retribuzioni deve essere necessariamente compilato in euro.
I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità, per difetto, se il primo
decimale dopo la virgola è inferiore a cinque, per eccesso, se il primo decimale dopo la
virgola è pari o superiore a cinque.
I conteggi successivi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione (a
favore della ditta o dell’INAIL) devono essere sviluppati utilizzando cinque decimali. L’importo
finale deve essere arrotondato, secondo la regola generale in tema di importi da pagare
ovvero da contabilizzare autonomamente, al secondo decimale:
-
per eccesso, se la terza cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5;
per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è inferiore a 5.
In alternativa all’arrotondamento al centesimo, è comunque consentito di arrotondare
l’importo finale dell’autoliquidazione all’unità di euro, e precisamente:
-
all’unità inferiore, se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi;
all’unità superiore, se le prime due cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi.
A seconda del criterio di arrotondamento prescelto per l’importo finale dell’autoliquidazione –
al centesimo ovvero all’unità - sul Modello F24 verrà esposto un importo arrotondato
rispettivamente al centesimo ovvero all’unità di euro. In quest’ultimo caso, nei campi del
Modello F24 predisposti per i decimali dovranno essere indicati due zeri.
 Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento
L’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2013, i
contratti di inserimento di cui agli artt. 54-59 del d.lgs. n. 276/2003, stabilendo che nei
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confronti delle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le
disposizioni abrogate.
Ai fini delle operazioni di autoliquidazione, per i datori di lavoro che hanno assunto con
contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012, i contratti di inserimento assistiti dalle
agevolazioni contributive dovranno essere indicati nel Modulo 1031 con le stesse modalità
già previste per i contratti di formazione e lavoro.
In sintesi, le Aziende industriali del Centro Nord dovranno:
-
-
-
inserire, nella misura del 100%, le retribuzioni relative ai contratti di inserimento assistiti
dall’agevolazione economica della riduzione del premio INAIL nella misura del 25% nel
Campo 14 del Modulo 1031 (“retribuzioni complessive”);
aggiungere le quote di retribuzioni parzialmente esenti relative ai contratti in parola alla
somma delle eventuali altre quote di retribuzioni parzialmente esenti ed indicare il relativo
importo nel Campo 15 (“quote di retribuzione parzialmente esenti”);
indicare il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti nei campi 29 e 30,
utilizzando il codice relativo alla tipologia di esenzione "A”.
Dal punto di vista delle agevolazioni contributive, ai contratti di inserimento stipulati entro il
31 dicembre 2012 si applicano quelle già previste per i contratti di formazione e lavoro. Gli
sgravi non si applicano indistintamente, ma solo per i soggetti indicati dall'art. 54, comma 1,
lett. da b) ad f), d.lgs. n. 276/2003 vale a dire:
b) disoccupati di lunga durata (intendendosi per tali coloro che hanno perso un posto di
lavoro o cessato attività di lavoro autonomo da più di 12 mesi) da 29 a 32 anni di età;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato
per almeno due anni, a prescindere dall'età anagrafica;
e) donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile, determinato con apposito decreto interministeriale, sia inferiore almeno del 20
per cento di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10%
quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Quanto alle misure dello sgravio per il Centro Nord, valgono le seguenti:
-
riduzione generalizzata del 25%;
riduzione elevata al 40% per le imprese del settore commerciale e turistico se l'organico
è inferiore a 15 dipendenti;
contribuzione in misura fissa settimanale vigente per gli apprendisti, per le imprese
artigiane.
Per l'applicazione della riduzione generalizzata pari al 25% del contributo a carico
dell'Azienda, è sufficiente (fermo restando il rispetto degli altri presupposti sostanziali previsti
dall’art. 54, commi 3 e 4) verificare l'esistenza in capo alla persona da assumere dei requisiti
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soggettivi richiesti dall'art. 54, comma 1, lett. da b) a f), e quindi l'appartenenza del lavoratore
ad una delle categorie elencate nell'articolo stesso.
Con specifico riferimento ai contratti stipulati con donne ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e)
d.lgs. n. 276/2003, si segnala che per l’anno 2013 non è stato emanato il prescritto decreto.
Conseguentemente, salva successiva decretazione, eventuali assunzioni di donne effettuate
ai sensi della lettera e) in parola non sono agevolabili.
 Modalità espositive dell’agevolazione ex lege n. 407/1990
Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di
personale o sospesi, le imprese del Centro Nord possono usufruire delle agevolazioni
previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (riduzione, nella misura del 50%, dei
contributi per un periodo di 36 mesi).
In occasione delle operazioni di autoliquidazione 2013/2014, le retribuzioni e le quote
parzialmente esenti relative ai contratti in parola dovranno essere indicate rispettivamente
nei Campi 14 e 15, ed inoltre nel Campo relativo al “dettaglio delle retribuzioni parzialmente
esenti”, utilizzando, nei Campi 29 e 30, le stesse modalità previste per i CFL/Contratti di
inserimento con riduzione del premio al 50%, ed il codice “F”.
 Modalità espositive degli incentivi alle assunzioni ai sensi della legge n. 92/2012
Ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, in relazione alle assunzioni
effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di
lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo
determinato.
Qualora l'assunzione sia, invece, effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la
riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento CE 800/2008 (il cui periodo di
applicazione è stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal Regolamento UE 1224/2013), ai
datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del
predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di
lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
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I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella
dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il
relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alla riduzione, che spetta a
condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
7. Minimali anno 2013
 Operai e impiegati
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il minimale di retribuzione giornaliera per il tempo
pieno, valido per la generalità dei lavoratori ai quali non trovino applicazione regimi di
retribuzioni convenzionali e non assunti con contratti di apprendistato, è fissato in € 47,07.
In base alle vigenti norme, l`importo retributivo da assumere come base di calcolo dei
contributi non è soltanto quello dinanzi indicato: come precisa la circolare, "la retribuzione da
assumere come base del calcolo del premio non può essere inferiore all`importo stabilito da
leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d`importo superiore a quello del
contratto collettivo".
In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi
riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria, come stabilito, con norma di interpretazione autentica, dall`art. 2, comma 25,
legge n. 549/1995.
La regola riguarda solamente quelle situazioni di fatto, nelle quali le retribuzioni "stabilite da
leggi, ecc.", indicate dalle norme richiamate, risultino maggiori degli importi minimali indicati
nella circolare INAIL. In questi casi l`importo delle retribuzioni da assumere a base dei
contributi di legge non è il minimale di legge indicato nella circolare, bensì quello stesso della
(maggiore) retribuzione testè indicata.
8. Part-time: retribuzione tabellare
Per i lavoratori a tempo parziale, l'art. 9 del decreto legislativo n. 61/2000 ha confermato la
regola previgente in materia di retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale.
Tale regola è rimasta invariata anche dopo la riforma del part-time, introdotta dal decreto
legislativo n. 276/2003.
La retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad
orario normale il minimale giornaliero per il tempo pieno e dividendo l'importo così ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i
12
lavoratori a tempo pieno. Pertanto, il calcolo del minimale orario di retribuzione per il parttime si continua ad operare nel seguente modo:
-
-
si moltiplica il minimale giornaliero per il tempo pieno, per l'anno 2013 pari a € 47,07
(operai e impiegati), per il numero delle giornate di lavoro settimanali a orario normale. Il
moltiplicatore è pari a 6 anche in caso di "settimana corta", cioè di orario di lavoro
distribuito su cinque giorni settimanali;
si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore che costituiscono l'orario settimanale
normale di lavoro secondo il contratto collettivo applicato in azienda.
Si deve, poi, procedere all'individuazione della retribuzione oraria tabellare del lavoratore, nel
seguente modo:
-
si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL applicato (paga
base o minimo tabellare, incluse le mensilità aggiuntive, ed escluso ogni altro istituto
retributivo, quale indennità di contingenza - anche se conglobata nella paga base - scatti
di anzianità, superminimi, ecc.) per le ore annue stabilite dal contratto stesso per i
lavoratori a tempo pieno.
Si procede, infine, al raffronto della retribuzione oraria tabellare con il minimale orario di
retribuzione:
-
se la retribuzione oraria tabellare è inferiore al minimale orario, la contribuzione deve
essere versata sul minimale orario;
se la retribuzione oraria tabellare è superiore al minimale retributivo orario, la
contribuzione deve essere versata sulla retribuzione oraria tabellare.
9. Retribuzioni convenzionali
 Dirigenti d’Azienda
Per il personale in parola, l’imponibile contributivo è pari al massimale di legge per la
liquidazione delle rendite, ex art. 116, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965.
Al fine della determinazione dell’imponibile giornaliero, si applica il criterio della retribuzione
convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi. Per ottenere l’importo mensile, si
divide il massimale annuo per 300, e si moltiplica il risultato per 25.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 il massimale di rendita è pari a € 28.813,20: pertanto, la
retribuzione convenzionale giornaliera imponibile agli effetti INAIL per i dirigenti è pari a €
96,04, mentre quella mensile è pari a € 2.401,10.
Dal 1° luglio 2013 il massimale di rendita è elevato a € 29.682,90: pertanto, la retribuzione
convenzionale giornaliera imponibile agli effetti INAIL per i dirigenti è pari a € 98,94, mentre
(7)
quella mensile è pari a € 2.473,58 .
I predetti valori sono esposti nella tabella che segue:
13
Retribuzione
convenzionale
1° gennaio – 30 giugno 2013
Dal 1° luglio 2013
giornaliera
€ 96,04
€ 98,94
mensile
€ 2.401,10
€ 2.473,58
 Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Per quanto, in particolare, concerne il premio dovuto per i dirigenti operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati, l’INAIL, con tesi ribadita da ultimo con circolare 31
(8)
gennaio 2014, n. 9
ritiene che la base imponibile su cui calcolare il premio non sia
costituita dalla retribuzione convenzionale coincidente con il massimale per la liquidazione
delle rendite, bensì dai più elevati importi convenzionali per il lavoro all’estero fissati
annualmente ai sensi della legge n. 398/1987. Per l’anno 2013, tali importi convenzionali
sono stati stabiliti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2012. Le tabelle sono riportate in
(9)
allegato .
 Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Per l’anno 2013 valgono gli importi stabiliti dal Decreto Interministeriale 7 dicembre 2012. Le
tabelle sono riportate in allegato.
 Parasubordinati
La tutela assicurativa antinfortunistica riguarda lavoratori parasubordinati che siano soggetti
a rischio in quanto svolgano le attività previste dall’art. 1, T.U. n. 1124/1965 o che, per
l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti (per la definizione dell’ambito soggettivo della tutela, si rinvia alla
lettura di AIB Notizie n. 2/2002, pagg. 117 e segg.).
L’imponibile contributivo su cui deve essere calcolato il premio INAIL è costituito "dai
compensi effettivamente percepiti", determinati ai sensi dell’art. 51 T.U.I.R., entro comunque
i limiti costituiti dal minimale e massimale di rendita, di cui all’art. 116, c. 3, T.U. citato.
Per i rapporti di durata annuale, la base imponibile sulla quale calcolare il premio dovuto è
pari all’intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti dei predetti minimale e massimale
annuo. Pertanto, il compenso imponibile deve essere ricompreso entro i seguenti valori
annuali:
1° gennaio – 30 giugno 2013
Dal 1° luglio 2013
Minimale
€ 15.514,80
€ 15.983,10
Massimale
€ 28.813,20
€ 29.682,90
14
Per i rapporti di durata inferiore all’anno, si applica il criterio della retribuzione convenzionale
annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mesi, di durata
del rapporto.
Pertanto il compenso imponibile deve essere ricompreso entro i seguenti valori mensili:
1° gennaio – 30 giugno 2013
Dal 1° luglio 2013
Minimale
€ 1.292,90
€ 1.331,93
Massimale
€ 2.401,10
€ 2.473,58
Per le modalità di determinazione dell’imponibile in caso di due o più rapporti intrattenuti con
committenti diversi si rinvia alle istruzioni per la determinazione dell’imponibile contributivo
(10)
riportate nella circolare INAIL 11 aprile 2000, n. 32
.
Si rammenta che il premio è per due terzi a carico committente e per un terzo a carico
collaboratore.
Il pagamento del premio segue le regole valide per i restanti assicurati (cioè il meccanismo di
rata anticipata sul presunto – che, salve diverse comunicazioni di riduzione delle retribuzioni,
corrisponde all’effettivo dell’anno precedente – e regolazione sui compensi effettivamente
corrisposti in relazione all’anno di riferimento entro i citati limiti, dati dal minimale e
massimale di rendita).
 Soci
Si rammenta che l'importo della retribuzione convenzionale giornaliera da valere come base
imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all'Istituto (nonché per la liquidazione
delle prestazioni economiche) per:
-
-
-
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera
manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di sovraintendenza
al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
gli associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile, i quali prestino
opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro manuale subordinato altrui,
nei casi in cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere ai predetti soggetti
per l'opera manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata, è pari ad un trecentesimo
dell'importo minimo di retribuzione annua da assumere per il calcolo delle rendite.
L'art. 8 del decreto legislativo n. 38/2000 stabilisce al riguardo che, nei casi in cui i prestatori
d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
15
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3 del T.U. n. 1124/1965.
Con decreto ministeriale 10 giugno 2013, il minimale di interesse è stato rivalutato con effetto
dal 1° luglio 2013 e fissato nell'importo di € 15.983,10 annui.
Sicché, agli effetti della dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2013 occorre assumere,
per i soci e per gli altri soggetti sopra elencati, i seguenti valori:
Retribuzione
convenzionale
1° gennaio – 30 giugno 2013
Dal 1° luglio 2013
giornaliera
€ 51,72
€ 53,28
mensile
€ 1.292,90
€ 1.331,93
annuale
€ 15.514,80
€ 15.983,10
N.B. Il valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale. Per il calcolo del valore
mensile, ciascun mese si considera di 25 giorni.
Si rammenta che agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo per i soci e per gli altri
assicurati sopra elencati deve essere assunta la retribuzione convenzionale solo nei casi in
cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere a tali soggetti per l'opera
manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata.
Quindi, nel caso di soci di società (ipotesi che maggiormente interessa le imprese industriali)
trova applicazione la retribuzione convenzionale qualora la società non abbia provveduto a
determinare un compenso (normalmente, comunque, non inferiore a quello convenzionale)
da erogare al socio per l'opera manuale o di sovraintendenza dallo stesso prestata. In questo
caso il premio deve essere calcolato assumendo a base la retribuzione convenzionale,
nell'importo giornaliero prestabilito. Questo importo non è frazionabile: pertanto, in caso di
prestazione giornaliera per un numero di ore inferiore all'orario normalmente praticato in
azienda il premio deve comunque essere calcolato sull'intero ammontare giornaliero del
valore convenzionale.
10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità
In merito alla nota questione relativa all'applicabilità ai premi per l'assicurazione infortuni
delle agevolazioni riconosciute dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la legge n. 388/2000, con
una norma interpretativa contenuta nell'art. 68, comma 6, ha stabilito che l'art. 8, comma 2,
della citata legge n. 223/1991 (riguardante l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità) ed
il beneficio contributivo ivi previsto non si applicano ai premi INAIL.
La norma di interpretazione autentica è stata portata al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 291 del 4 agosto 2003, ha dichiarato non fondata la
questione sottopostale, confermando in tal modo che le agevolazioni riconosciute dalla
16
normativa del 1991 per le assunzioni a termine dalle liste di mobilità non si applicano ai
premi dovuti all'INAIL.
Lo scrutinio della Corte ha riguardato la sola ipotesi dell'assunzione con contratto a termine;
non ha, invece, interessato gli articoli 20 e 25, comma 9, legge n. 223/1991 cit., che
prevedono analoghe agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato e con
contratto di reinserimento, sempre nella logica dell'incentivo all'occupazione.
Evidenziato ciò, tenuto tuttavia conto della portata generale del principio affermato dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia in parola e delle oggettive analogie tra le due ipotesi in
questione e quella sottoposta al vaglio della Corte, si suggerisce alle Aziende un
comportamento improntato a particolare cautela.
(11)
Peraltro, l'INAIL, con nota 5 settembre 2003
, emanata a seguito della pronuncia della
Corte, ha confermato l'inapplicabilità ai premi assicurativi di tutte le agevolazioni previste
dalle disposizioni sopra richiamate, in altri termini non solo di quelle previste per l'assunzione
a termine, ma anche di quelle previste per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'art.
25, c. 9, e con contratto di reinserimento di cui all'art. 20, legge n. 223 cit., anche se, come
precisato sopra, tali due ultime disposizioni non hanno formato oggetto dello scrutinio del
giudice delle leggi.
12. Riduzione del premio assicurativo ex lege n. 147/2013
Con determina 11 marzo 2014, n. 67, e sulla base delle elaborazioni della Consulenza
Statistico Attuariale, il Presidente dell’INAIL ha fissato, per il 2014, nella misura del 14,17%
la riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla legge n. 147/2013 ed ha individuato le
relative modalità applicative.
La determina deve essere recepita mediante apposito decreto ministeriale, tuttora atteso.
La riduzione è riservata alle sole aziende “virtuose” e le relative modalità applicative sono
distinte a seconda che le aziende abbiano iniziato l’attività da più o meno di un biennio. In
particolare:
 lavorazioni iniziate da oltre un biennio:
si tratta delle attività iniziate in data antecedente il 3 gennaio 2012, che beneficiano della
riduzione a condizione che l’INAIL abbia comunicato per il 2014 tassi applicabili di tariffa di
misura inferiore o almeno pari ai tassi medi delle tariffe vigenti.
Restano, conseguentemente, escluse dalla riduzione quelle lavorazioni per le quali l’INAIL
abbia comunicato un tasso applicabile superiore al tasso medio di tariffa, espressione di un
andamento infortunistico sfavorevole.
A questi effetti, secondo le istruzioni dell’istituto, occorre confrontare il tasso applicabile
medio del triennio 2010/2014 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è
inferiore o pari al TM.
17
Inoltre, se la lavorazione comporta anche il pagamento del tasso supplementare per la
silicosi e l’asbestosi, la riduzione, se accordata per il premio ordinario, trova applicazione
nella stessa misura anche per il premio supplementare;
 lavorazioni iniziate da non oltre un biennio:
attività avviate dal 3 gennaio 2012, per le quali la riduzione è riconosciuta a seguito di
istanza presentata in modalità telematica, quando risulti dimostrata l’osservanza delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per il 2014 la riduzione, nella predetta misura del 14,17%, è riconosciuta in automatico,
senza necessità di presentazione di un’ulteriore istanza, a quelle aziende che presentino nel
2014, o che abbiano già presentato nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20
delle Modalità di Attuazione delle Tariffe, accettata dall’INAIL.
L’accettazione da parte dell’INAIL dell’istanza ex art. 20 MAT comporta l’applicazione
automatica della riduzione anche al premio supplementare silicosi.
Qualora il primo biennio di attività scada nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30
giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza finalizzata al riconoscimento della
riduzione dei premi in misura pari al 14,17% è differito al 30 giugno 2014.
Il modulo “Basi di calcolo” è stato revisionato dal punto di vista grafico negli elementi
necessari al calcolo del premio, in relazione all’ammissione alla riduzione ai sensi della legge
n. 147/2013. Nella sezione “RATA ANNO 2014 polizza dipendenti” sono stati inseriti i
seguenti nuovi campi:
-
“tasso medio di tariffa”, che indica il tasso medio nazionale previsto nella
corrispondente voce gestionale in cui è inquadrato il datore di lavoro;
“tasso applicabile”, che corrisponde al tasso medio per andamento infortunistico dopo i
primi due anni di attività;
“riduzione legge 147/2013 (%)”, valorizzato con l’indicazione della misura percentuale
(per il 2014, il 14,17%) se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla rata
2014. Al contrario, ove la riduzione non spetti, il campo non è valorizzato.
Quanto alle modalità operative della prevista riduzione, la stessa – nella ripetuta misura del
14,17% per l’anno 2014 – si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed
agevolazioni spettanti.
Sull’importo del premio, che risulta a seguito della riduzione, si applica poi – laddove dovuta
– l’addizionale in favore del Fondo per le vittime dell’amianto (nella misura dell’1,17%). Sul
risultato ottenuto sommando l’importo del premio, al netto della riduzione del 14,17%, al
valore dell’addizionale in favore del Fondo per le vittime dell’amianto, si applica, infine,
l’addizionale 1% (ex ANMIL).
Per l’anno 2014 la riduzione spetta sulla sola anticipazione per il medesimo anno (quindi
solo per la rata 2014). Non spetta, invece, sulla quota di regolazione 2013.
___________________________
18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
V. la circolare associativa RS/RN/tdf del 3 febbraio 2014.
V. AIB Notizie nn. 12/2011 e 18/2011.
Determina del Presidente INAIL n. 296/2013. Cfr. nota INAIL 14 febbraio 2014, n. 1147.
V. istruzione operativa INAIL 7 aprile 2014, n. 2580.
Il termine del 16 agosto è differito al giorno 20, ex art. 3-quater, d. l. n. 16/2012, convertito
dalla legge n. 44/2012.
Circolare INAIL 17 settembre 2013, n. 51, in AIB Notizie n. 36/2013.
Cfr. AIB Notizie n. 5/2014.
Cfr. AIB Notizie n. 1/2014.
In AIB Notizie n. 15/2000, pag. 73 e segg..
V. AIB Notizie n. 33/2003, pag. 49 e segg..
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