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INAIL
L'Autoliquidazione dei premi 2012/2013
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Gennaio 2013
Associazione Industriale Bresciana
A cura di
Area Studi Normativi, Fisco, Previdenza e Pratiche Legali
Settore Rapporti Sindacali
1
Sommario
INAIL – Autoliquidazione 2012/2013
1. Premessa
Pag. 3
2. Riduzione delle retribuzioni presunte
Pag. 3
3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio
Pag. 4
4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti
Pag. 5
5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2012 e rata 2013
Pag. 6
6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica
Pag. 7
- Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento
Pag. 9
- Modalità espositive dell’agevolazione ex lege 407/1990
Pag. 10
7. Minimali anno 2012
Pag. 10
- Operai e impiegati
Pag. 10
8. Part-time: retribuzione tabellare
Pag. 11
9. Retribuzioni convenzionali
Pag. 12
- Dirigenti d’Azienda
Pag. 12
- Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Pag. 12
- Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Pag. 12
- Parasubordinati
Pag. 12
- Soci
Pag. 13
10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità
Pag. 15
Allegati
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*
*
*
Opuscolo Autoliquidazione premi Ed. 2013
Parametri per la determinazione del tasso specifico aziendale
Retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo di lavorazione
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati: Tabelle 2012
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Pag. 17
Pag. 76
Pag. 77
Pag. 78
1. Premessa
Entro lunedì, 18 febbraio 2013, deve essere versato, tramite Modello F24, il premio da
autoliquidazione dovuto all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. In particolare, il versamento riguarda:
-
la rata premio anticipato 2013 (calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2012,
ovvero sul minore importo comunicato all'INAIL entro lunedì, 18 febbraio 2013);
-
la regolazione premio 2012 (calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2012).
Di entrambe è ammesso anche il pagamento frazionato in quattro rate.
In caso di regolazione 2012 passiva (cioè a credito del datore di lavoro), l'importo del credito
viene detratto dalla rata anticipata 2013, e sul Modello F24, nello spazio “importi a debito
versati”, si indica il risultato netto della compensazione;
Per la Provincia di Brescia, i codici INAIL attualmente in vigore da indicare nel Mod. F24 ,
agli effetti del pagamento, sono i seguenti:
13200
13240
13232
Sede di Brescia
Sede di Palazzolo
Sede di Breno
Entro lo stesso termine di lunedì, 18 febbraio 2013, deve essere inviata per via telematica
l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di
premio anticipato 2013.
Entro lunedì, 18 marzo 2013, deve, invece, essere presentata, con l’esclusiva modalità
telematica, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale del premio,
(1)
comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento del premio in quattro rate .
2. Riduzioni delle retribuzioni presunte
Ove ne ricorrano i motivi, l’Azienda può comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte
da utilizzare per il calcolo della rata 2013.
La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio “Riduzione Presunto”
presente in Punto Cliente. Al servizio si può accedere attraverso l’Area Aziende del sito
www.inail.it, Sezione “Punto Cliente”, utilizzando il Codice Cliente ed il Codice PIN rilasciato
a ciascuna Azienda dall’Istituto.
3
La trasmissione deve avvenire nel rispetto del termine perentorio fissato per il versamento
delle risultanze dell’autoliquidazione, e cioè entro il 18 febbraio 2013.
Possono comportare una riduzione delle retribuzioni presunte eventi quali diminuzioni di
organico per licenziamenti o dimissioni, il ricorso alla Cassa Integrazione guadagni, il
trasferimento di rami d’Azienda, ecc..
La comunicazione di riduzione del presunto deve essere effettuata separatamente per le
singole posizioni assicurative in corso presso ciascuna. Ad esempio: nel caso di posizione A,
che riguardi l’attività produttiva in senso proprio (ad esempio, lavorazioni siderurgiche,
ovvero tessili), e di altra posizione B, relativa al rischio elettrico, la diminuzione delle
retribuzioni può verificarsi per l’una o per l’altra, ovvero per entrambe. Nel primo caso, la
comunicazione sarà effettuata per la sola posizione interessata; nel secondo caso per
entrambe le posizioni, ma in forma distinta per ciascuna di esse.
3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio
Il calcolo del premio deve essere effettuato in base ai tassi indicati nelle basi di calcolo
rispettivamente per la regolazione 2012 e per la rata 2013, inviate dall’INAIL alle Aziende
tramite PEC.
Il tasso indicato per il saldo 2012 tiene già conto dell'eventuale sconto per prevenzione, di cui
all'art. 24 vigenti modalità tariffarie, per le aziende che lo abbiano chiesto ed ottenuto.
Alla regola suddetta (cioè dell'utilizzo dei tassi indicati nelle basi di calcolo) fa eccezione il
caso in cui le Aziende abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti dell'INAIL di
comunicazione dei tassi per il 2012 e/o il 2013.
Per questa evenienza, se il ricorso è stato proposto entro il termine di legge (30 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto impugnato), opera l'effetto sospensivo disposto dall'art. 45,
comma 2, T.U. n. 1124/1965, e, quindi, è possibile effettuare il versamento del premio in
base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo
conguaglio per la eventuale differenza fra la minor somma versata e quella maggiore che
risulti dovuta. Su tale differenza è dovuta una maggiorazione, in ragione d'anno, pari al tasso
di interesse di differimento o di dilazione.
Al contrario, se la presentazione del ricorso avviene oltre i trenta giorni stabiliti, ferma la
ricevibilità del ricorso stesso, non è possibile, secondo la posizione da sempre sostenuta
dall’INAIL, beneficiare della sospensiva e l'Azienda deve versare il premio sulla base del
nuovo tasso comunicato dall’INAIL, con possibilità di ripetere le somme, maggiorate degli
interessi legali dalla data della domanda amministrativa, che risultino versate in eccedenza
rispetto al dovuto, in esito all'eventuale accoglimento del ricorso.
Nelle basi di calcolo del premio è, inoltre, evidenziato con un “sì” nell’apposito campo
“Addizionale amianto L. 244/2007” l’eventuale obbligo di versare l’addizionale dovuta dalle
imprese in favore del Fondo per le vittime dell’amianto. L’organizzazione ed il finanziamento
del Fondo, nonché le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio
deve essere applicata l’addizionale in parola, sono state disciplinate con decreto ministeriale
(2)
12 gennaio 2011, n. 30, e illustrate dall’INAIL con circolare 5 maggio 2011, n. 32 .
4
Per l’autoliquidazione 2012/2013, l’addizionale a carico delle imprese è stata fissata nella
(3)
misura dell’1,08%, da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata 2013 .
4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti
Se il datore di lavoro vanta nei confronti dell'INAIL crediti riferiti ad anni precedenti e relativi
alla stessa posizione assicurativa, può recuperare tali crediti, purché non iscritti a ruolo
esattoriale, tramite compensazione sul Mod. F24 dopo aver verificato preventivamente con
la Sede INAIL interessata l'esistenza del credito pregresso ed il suo esatto ammontare.
Dal punto di vista operativo, l’Azienda dovrà procedere ad evidenziare l’importo dei crediti
pregressi sul Mod. F24 separatamente rispetto all’importo risultante dall’autoliquidazione.
In particolare, ai fini della compensazione dei crediti preesistenti, il datore di lavoro dovrà
compilare due righi della Sezione INAIL del Mod. F24:
-
nel primo, il progressivo del credito oggetto di compensazione ed il relativo importo nel
campo “importi a credito compensati”.
Il progressivo del credito è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it), attraverso
la Sezione del Punto Cliente, sul contabile della ditta.
-
nel secondo, dovrà essere indicato il codice di riferimento dell’autoliquidazione 20122013 (902013) ed il relativo importo nel campo “importi a debito versati”;
In ordine alla compensazione ed al numero progressivo, è intervenuta la nota della
(4)
Direzione Generale dell’INAIL 21 gennaio 2005 .
Con la nota citata le Sedi territoriali sono state invitate a fornire la massima
collaborazione alle Aziende nella compilazione dell’F24 ed in particolare nell’esatta
individuazione del numero progressivo del credito.
Dalla nota risulta, infatti, che il numero progressivo che contraddistingue il credito può
essere composto da sei cifre, ovvero da un numero di cifre maggiore o minore di sei.
A seconda del caso, ai fini della compilazione del modello F24, se il progressivo si
compone:
-
di sei cifre, si espongono quelle stesse sei cifre;
-
di un numero di cifre maggiore di sei, si espongono le prime sei cifre partendo da
destra (esempio: 100391125, si espone 391125);
-
si compone di un numero minore di sei cifre, tali cifre devono essere precedute da
tanti zeri quanti bastano per raggiungere complessivamente sei cifre (esempio:
215, si espone 000215).
5
Nonostante la nota chiarisca i meccanismi del progressivo, operativamente è comunque
opportuno che le Aziende interessate, in occasione della verifica che devono comunque
necessariamente fare con la Sede in ordine al credito per ottenere il previo assenso alla
compensazione, verifichino anche il numero progressivo.
5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2012 e rata 2013
Ai sensi degli articoli 59, c. 19, legge n. 491/1997 e art. 55, comma 5, della legge n.
144/1999, i datori di lavoro possono usufruire, in sede di autoliquidazione, della facoltà di
frazionamento in quattro rate sia dell’importo della rata di premio anticipato 2013 sia
dell’importo della regolazione 2012.
La volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la
prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere manifestata esclusivamente
tramite i servizi “Invio telematico Dichiarazioni Salari” e “AL.P.I. on line”, selezionando “SI”
nell’apposito campo del Modello 1031 telematico, da presentare entro il 18 marzo 2013.
La volontà che l’Azienda abbia espresso una prima volta, resta automaticamente valida
anche per gli anni successivi, senza necessità in occasione di ogni autoliquidazione annuale
di tornare nuovamente a selezionare tale opzione.
Solo nel caso in cui l’Azienda intenda tornare a pagare il premio in un’unica soluzione, dovrà
selezionare “NO” nell’apposito campo del modello telematico 1031.
Pertanto la regola operativa comporta che le Aziende:
 che nel modello 1031 relativo all’autoliquidazione 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o
2012 abbiano selezionato l’opzione “SI”, e che intendano mantenere anche per il 2013 la
rateazione del premio, sono esonerate dal selezionare “SI” nella prossima denuncia
delle retribuzioni.
La procedura INAIL riporta in automatico l’opzione già esercitata – e quindi il codice “70”
– sull’autoliquidazione 2013 (e sugli anni seguenti);
 che per l’autoliquidazione 2007 o per quelle degli anni successivi abbiano selezionato
l’opzione “SI”, ma per l’autoliquidazione 2013 intendano pagare in un’unica soluzione,
devono semplicemente esprimere tale opzione selezionando l’opzione “NO” sul modello
telematico 1031 da inoltrare all’INAIL entro il 18 marzo 2013. In questo caso, occorre
tenere presente che il codice “70” viene revocato, e pertanto se in alcuno degli anni futuri
l’Azienda intendesse ripristinare la rateazione dovrà tornare a selezionare l’opzione “SI”
sulla denuncia salari dell’anno di interesse;
 che non abbiano selezionato l’opzione “SI” negli anni precedenti, ma che per il 2013
intendano pagare in forma rateale, debbono necessariamente selezionare sulla prossima
denuncia l’opzione “SI”. Tale manifestazione di volontà varrà anche per gli anni futuri,
fino ad eventuale modifica. In caso di mancato selezionamento e di pagamento
frazionato, scatteranno le ordinarie sanzioni civili sulle somme tardivamente pagate.
6
Le Aziende che scelgono la rateazione verseranno entro il 18 febbraio p.v. soltanto l’importo
della prima rata.
Le rate successive alla prima verranno versate alle seguenti scadenze, con la maggiorazione
degli interessi calcolati utilizzando il coefficiente indicato accanto a ciascuna scadenza:
 seconda rata
 terza rata
 quarta rata
16 maggio 2013
(5)
20 agosto 2013
18 novembre 2013
0,00741288
0,01525178
0,02309068
Ipotesi particolari di autoliquidazione in scadenza il 17 giugno 2013
Si tratta delle aziende:
- titolari di posizioni assicurative aperte alla fine dell’anno 2012;
- ovvero titolari di posizioni assicurative preesistenti per le quali l’INAIL, non avendo fornito le
basi di calcolo in tempo utile per il rispetto dell’ordinario termine di autoliquidazione, abbia
autorizzato lo slittamento dello stesso al 17 giugno 2013, secondo una prassi ormai
consolidata.
In questo caso se l’Azienda opta per il pagamento rateizzato del premio, deve versare entro il
17 giugno 2013 il corrispettivo del 50% del dovuto, ed applicare all’importo delle due rate
successive alla prima, ai fini del calcolo degli interessi, i seguenti coefficienti:
 prima rata
 seconda rata
20 agosto 2013
18 novembre 2013
0,00511233
0,01295123
6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica
Il tracciato telematico per la dichiarazione delle retribuzioni non differisce rispetto alla
modulistica (Mod. 1031) utilizzata per la precedente autoliquidazione annuale. È riportato,
con le indicazioni dettagliate concernenti le modalità di calcolo e di versamento dei premi,
nell’opuscolo “Autoliquidazione premi e contributi assicurativi” in calce al presente fascicolo,
nonché scaricabile dal sito internet www.inail.it, alla sezione “Assicurazione”,
“Autoliquidazione”.
La denuncia dei salari deve essere presentata esclusivamente attraverso il canale
telematico, tramite i seguenti servizi:
 “Invio Telematico Dichiarazione Salari”, con accesso da www.inail.it - Punto Cliente;
 “AL.P.I. on line”, con accesso da www.inalil.it – Punto Cliente.
Il servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari” permette l’invio delle retribuzioni prodotte in
formato elettronico, secondo appositi tracciati record. Al momento dell’invio, il file viene
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sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a
video, successivamente inviata per posta elettronica al trasmittente, unitamente alla
riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni.
Il servizio “AL.P.I. on line” provvede al calcolo del premio dovuto, in quanto la procedura
acquisisce automaticamente dagli archivi dell’INAIL le basi di calcolo della singola ditta,
limitando la possibilità di errori. Una ricevuta completa di riproduzione delle dichiarazioni
trasmesse è rilasciata per posta elettronica.
Per accedere ai servizi telematici, è necessario utilizzare il codice PIN aziendale. In caso di
smarrimento, è possibile ottenere duplicati presso la locale Sede INAIL.
Come indicato in premessa, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione è
fissato al 18 marzo 2013, fermo restando il termine del 18 febbraio 2013 per il versamento
dei premi.
L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione
dell’attività assicurata nel corso dell’anno, invece, la denuncia delle retribuzioni deve
continuare ad essere effettuata con il modulo cartaceo (Mod. 1031), entro il giorno 16 del
secondo mese successivo a quello di cessazione.
E’ confermata la distinta indicazione sul Mod. 1031 delle tipologie di retribuzioni parzialmente
e totalmente esenti, e l’adozione dei codici già impiegati anche lo scorso anno per
contraddistinguerle (v. nota INAIL 12 gennaio 2005).
Il Modello di denuncia delle retribuzioni deve essere necessariamente compilato in euro.
I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità, per difetto, se il primo
decimale dopo la virgola è inferiore a cinque, per eccesso, se il primo decimale dopo la
virgola è pari o superiore a cinque.
I conteggi successivi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione (a
favore della ditta o dell’INAIL) devono essere sviluppati utilizzando cinque decimali. L’importo
finale deve essere arrotondato, secondo la regola generale in tema di importi da pagare
ovvero da contabilizzare autonomamente, al secondo decimale:
-
per eccesso, se la terza cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5;
per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è inferiore a 5.
In alternativa all’arrotondamento al centesimo, è comunque consentito di arrotondare
l’importo finale dell’autoliquidazione all’unità di euro, e precisamente:
-
all’unità inferiore, se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi;
all’unità superiore, se le prime due cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi.
A seconda del criterio di arrotondamento prescelto per l’importo finale dell’autoliquidazione –
al centesimo ovvero all’unità - sul Modello F24 verrà esposto un importo arrotondato
rispettivamente al centesimo ovvero all’unità di euro. In quest’ultimo caso, nei campi del
Modello F24 predisposti per i decimali dovranno essere indicati due zeri.
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 Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento
Ai fini delle operazioni di autoliquidazione, i contratti di inserimento assistiti dalle agevolazioni
contributive dovranno essere indicati nel Modulo 1031 con le stesse modalità già previste per
i contratti di formazione e lavoro.
In sintesi, le Aziende industriali del Centro Nord dovranno:
-
-
-
inserire, nella misura del 100%, le retribuzioni relative ai contratti di inserimento assistiti
dalla agevolazione economica della riduzione del premio INAIL nella misura del 25% nel
Campo 14 del Modulo 1031 (“retribuzioni complessive”);
aggiungere le quote di retribuzioni parzialmente esenti relative ai contratti in parola alla
somma delle eventuali altre quote di retribuzioni parzialmente esenti ed indicare il relativo
importo nel Campo 15 (“quote di retribuzione parzialmente esenti”);
indicare il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti nei campi 29 e 30,
utilizzando il codice relativo alla tipologia di esenzione "A”.
Dal punto di vista delle agevolazioni contributive, ai contratti di inserimento stipulati entro il
31 dicembre 2012 si applicano quelle già previste per i contratti di formazione e lavoro. Gli
sgravi non si applicano indistintamente, ma solo per i soggetti indicati dall'art. 54, comma 1,
lett. da b) ad f), d.lgs. n. 276/2003 vale a dire:
b) disoccupati di lunga durata (intendendosi per tali coloro che hanno perso un posto di
lavoro o cessato attività di lavoro autonomo da più di 12 mesi) da 29 a 32 anni di età;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato
per almeno due anni, a prescindere dall'età anagrafica;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile, determinato con apposito decreto interministeriale, sia inferiore almeno del 20
per cento di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10 %
quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Quanto alle misure dello sgravio per il Centro Nord, valgono le seguenti:
-
riduzione generalizzata del 25%;
riduzione elevata al 40% per le imprese del settore commerciale e turistico se l'organico
è inferiore a 15 dipendenti;
contribuzione in misura fissa settimanale vigente per gli apprendisti, per le imprese
artigiane.
Per l'applicazione della riduzione generalizzata pari al 25% del contributo a carico
dell'Azienda, è sufficiente (fermo restando il rispetto degli altri presupposti sostanziali previsti
dall’art. 54, commi 3 e 4) verificare l'esistenza in capo alla persona da assumere dei requisiti
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soggettivi richiesti dall'art. 54, comma 1, lett. da b) a f), e quindi l'appartenenza del lavoratore
ad una delle categorie elencate nell'articolo stesso.
Con specifico riferimento ai contratti stipulati con donne ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e)
d.lgs. n. 276/2003, si segnala che anche per l’anno 2012, come per gli anni dal 2009 al 2011,
(6)
non è stato emanato il prescritto decreto
. Conseguentemente, salva successiva
decretazione, eventuali assunzioni di donne effettuate ai sensi della lettera e) in parola non
sono agevolabili.
 Modalità espositive dell’agevolazione ex lege n. 407/1990
Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione di personale o sospesi, le imprese del Centro Nord possono usufruire delle
agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (riduzione, nella misura
del 50%, dei contributi per un periodo di 36 mesi).
In occasione delle operazioni di autoliquidazione 2012/2013, le retribuzioni e le quote
parzialmente esenti relative ai contratti in parola dovranno essere indicate rispettivamente
nei Campi 14 e 15, ed inoltre nel Campo relativo al “dettaglio delle retribuzioni parzialmente
esenti”, utilizzando, nei Campi 29 e 30, le stesse modalità previste per i CFL/Contratti di
inserimento con riduzione del premio al 50%, ed il codice “F”.
7. Minimali anno 2012
 Operai e impiegati
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il minimale di retribuzione giornaliera per il tempo
pieno, valido per la generalità dei lavoratori ai quali non trovino applicazione regimi di
retribuzioni convenzionali e non assunti con contratti di apprendistato, è fissato in € 45,70.
In base alle vigenti norme, l`importo retributivo da assumere come base di calcolo dei
contributi non è soltanto quello dinanzi indicato: come precisa la circolare, "la retribuzione da
assumere come base del calcolo del premio non può essere inferiore all`importo stabilito da
leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d`importo superiore a quello del
contratto collettivo".
In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi
riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria, come stabilito, con norma di interpretazione autentica, dall`art. 2, comma 25,
legge n. 549/1995.
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La regola riguarda solamente quelle situazioni di fatto, nelle quali le retribuzioni "stabilite da
leggi, ecc.", indicate dalle norme richiamate, risultino maggiori degli importi minimali indicati
nella circolare INAIL. In questi casi l`importo delle retribuzioni da assumere a base dei
contributi di legge non è il minimale di legge indicato nella circolare, bensì quello stesso della
(maggiore) retribuzione testè indicata.
8. Part-time: retribuzione tabellare
Per i lavoratori a tempo parziale, l'art. 9 del decreto legislativo n. 61/2000 ha confermato la
regola previgente in materia di retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale.
Tale regola è rimasta invariata anche dopo la riforma del part-time, introdotta dal decreto
legislativo n. 276/2003.
La retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad
orario normale il minimale giornaliero per il tempo pieno e dividendo l'importo così ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i
lavoratori a tempo pieno. Pertanto, il calcolo del minimale orario di retribuzione per il parttime si continua ad operare nel seguente modo:
-
-
si moltiplica il minimale giornaliero per il tempo pieno, per l'anno 2012 pari a € 45,70
(operai e impiegati), per il numero delle giornate di lavoro settimanali a orario normale. Il
moltiplicatore è pari a 6 anche in caso di "settimana corta", cioè di orario di lavoro
distribuito su cinque giorni settimanali;
si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore che costituiscono l'orario settimanale
normale di lavoro secondo il contratto collettivo applicato in azienda.
Si deve, poi, procedere all'individuazione della retribuzione oraria tabellare del lavoratore, nel
seguente modo:
-
si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL applicato (paga
base o minimo tabellare, incluse le mensilità aggiuntive, ed escluso ogni altro istituto
retributivo, quale indennità di contingenza - anche se conglobata nella paga base - scatti
di anzianità, superminimi, ecc.) per le ore annue stabilite dal contratto stesso per i
lavoratori a tempo pieno.
Si procede, infine, al raffronto della retribuzione oraria tabellare con il minimale orario di
retribuzione:
-
se la retribuzione oraria tabellare è inferiore al minimale orario, la contribuzione deve
essere versata sul minimale orario;
se la retribuzione oraria tabellare è superiore al minimale retributivo orario, la
contribuzione deve essere versata sulla retribuzione oraria tabellare.
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9. Retribuzioni convenzionali
 Dirigenti d’Azienda
Per il personale in parola, l’imponibile contributivo è pari al massimale di legge per la
liquidazione delle rendite, ex art. 116, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965.
Al fine della determinazione dell’imponibile giornaliero, si applica il criterio della retribuzione
convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi. Per ottenere l’importo mensile, si
divide il massimale annuo per 300, e si moltiplica il risultato per 25.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 il massimale di rendita è pari a € 28.813,20: pertanto,
la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile agli effetti INAIL per i dirigenti è pari a €
(7)
96,04, mentre quella mensile è pari a € 2.401,10 .
 Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Per quanto, in particolare, concerne il premio dovuto per i dirigenti operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati, l’INAIL, con tesi ribadita da ultimo con circolare 15 marzo
(8)
2012, n. 14 ritiene che la base imponibile su cui calcolare il premio non sia costituita dalla
retribuzione convenzionale coincidente con il massimale per la liquidazione delle rendite,
bensì dai più elevati importi convenzionali per il lavoro all’estero fissati annualmente ai sensi
della legge n. 398/1987. Per l’anno 2012, tali importi convenzionali sono stati stabiliti dal
(9)
decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Le tabelle sono riportate in allegato .
 Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati
Per l’anno 2012 valgono gli importi stabiliti dal Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012. Le
tabelle sono riportate in allegato.
 Parasubordinati
La tutela assicurativa antinfortunistica riguarda lavoratori parasubordinati che siano soggetti
a rischio in quanto svolgano le attività previste dall’art. 1, T.U. n. 1124/1965 o che, per
l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti ( per la definizione dell’ambito soggettivo della tutela, si rinvia alla
lettura di AIB Notizie n. 2/2002, pagg. 117 e segg.).
L’imponibile contributivo su cui deve essere calcolato il premio INAIL è costituito "dai
compensi effettivamente percepiti", determinati ai sensi dell’art. 51 T.U.I.R., entro comunque
i limiti costituiti dal minimale e massimale di rendita, di cui all’art. 116, c. 3, T.U. citato.
Per i rapporti di durata annuale, la base imponibile sulla quale calcolare il premio dovuto è
pari all’intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti dei predetti minimale e massimale
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annuo. Pertanto, il compenso imponibile deve essere ricompreso entro i seguenti valori
annuali:
1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012
Valori annui
Valori mensili
Minimale
€ 15.514,80
€ 1.292,90
Massimale
€ 28.813,20
€ 2.401,10
Per i rapporti di durata inferiore all’anno, si applica il criterio della retribuzione convenzionale
annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mesi, di durata
del rapporto.
Per le modalità di determinazione dell’imponibile in caso di due o più rapporti intrattenuti con
committenti diversi si rinvia alle istruzioni per la determinazione dell’imponibile contributivo
(10)
riportate nella circolare INAIL 11 aprile 2000, n. 32
.
Si rammenta che il premio è per due terzi a carico committente e per un terzo a carico
collaboratore.
Il pagamento del premio segue le regole valide per i restanti assicurati (cioè il meccanismo di
rata anticipata sul presunto – che, salve diverse comunicazioni di riduzione delle retribuzioni,
corrisponde all’effettivo dell’anno precedente – e regolazione sui compensi effettivamente
corrisposti in relazione all’anno di riferimento entro i citati limiti, dati dal minimale e
massimale di rendita).
Si rammenta, tuttavia, una peculiarità concernente la regolazione: ferma l’autoliquidazione
entro il 16 febbraio dell’anno successivo (per il 2013, 18 febbraio) è prevista, per i lavoratori
in parola, la rettifica delle denunce dei compensi già presentate ed il ricalcolo del dovuto
entro il giorno 16 del secondo mese successivo al pagamento di ulteriori compensi nel caso
in cui i compensi siano in tutto o in parte corrisposti al collaboratore successivamente al 31
dicembre (e successivamente altresì al termine dell’autoliquidazione), ma riferiti all’attività
prestata l’anno precedente, e ciò al fine di consentire di realizzare, ove necessario, la
regolazione del premio dovuto sulla base del tasso in vigore nell’anno cui i compensi si
riferiscono.
 Soci
Si rammenta che l'importo della retribuzione convenzionale giornaliera da valere come base
imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all'Istituto (nonché per la liquidazione
delle prestazioni economiche) per:
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-
-
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera
manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di sovraintendenza
al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
gli associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile, i quali prestino
opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro manuale subordinato altrui,
nei casi in cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere ai predetti soggetti
per l'opera manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata, è pari ad un trecentesimo
dell'importo minimo di retribuzione annua da assumere per il calcolo delle rendite.
L'art. 8 del decreto legislativo n. 38/2000 stabilisce al riguardo che, nei casi in cui i prestatori
d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3 del T.U. n. 1124/1965.
Con decreto ministeriale 22 maggio 2012, il minimale di interesse è stato rivalutato con
effetto dal 1° gennaio 2012 e fissato nell'importo di € 15.514,80 annui.
Sicché, agli effetti della dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2012 occorre assumere,
per i soci e per gli altri soggetti sopra elencati, i seguenti valori:
Retribuzione convenzionale
1° gennaio – 31 dicembre 2012
giornaliera
€ 51,72
mensile
€ 1.292,90
annuale
€ 15.514,80
N.B. Il valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale. Per il calcolo del valore
mensile, ciascun mese si considera di 25 giorni.
Si rammenta che agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo per i soci e per gli altri
assicurati sopra elencati deve essere assunta la retribuzione convenzionale solo nei casi in
cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere a tali soggetti per l'opera
manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata.
Quindi, nel caso di soci di società (ipotesi che maggiormente interessa le imprese industriali)
trova applicazione la retribuzione convenzionale qualora la società non abbia provveduto a
determinare un compenso (normalmente, comunque, non inferiore a quello convenzionale)
da erogare al socio per l'opera manuale o di sovraintendenza dallo stesso prestata. In questo
caso il premio deve essere calcolato assumendo a base la retribuzione convenzionale,
nell'importo giornaliero prestabilito. Questo importo non è frazionabile: pertanto, in caso di
prestazione giornaliera per un numero di ore inferiore all'orario normalmente praticato in
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azienda il premio deve comunque essere calcolato sull'intero ammontare giornaliero del
valore convenzionale.
10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità
In merito alla nota questione relativa all'applicabilità ai premi per l'assicurazione infortuni
delle agevolazioni riconosciute dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la legge n. 388/2000, con
una norma interpretativa contenuta nell'art. 68, comma 6, ha stabilito che l'art. 8, comma 2,
della citata legge n. 223/1991 (riguardante l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità) ed
il beneficio contributivo ivi previsto non si applicano ai premi INAIL.
La norma di interpretazione autentica è stata portata al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con sentenza 291 del 4 agosto 2003, ha dichiarato non fondata la
questione sottopostale, confermando in tal modo che le agevolazioni riconosciute dalla
normativa del 1991 per le assunzioni a termine dalle liste di mobilità non si applicano ai
premi dovuti all'INAIL.
Lo scrutinio della Corte ha riguardato la sola ipotesi dell'assunzione con contratto a termine;
non ha, invece, interessato gli articoli 20 e 25, comma 9, legge n. 223/1991 cit., che
prevedono analoghe agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato e con
contratto di reinserimento, sempre nella logica dell'incentivo all'occupazione.
Evidenziato ciò, tenuto tuttavia conto della portata generale del principio affermato dalla
Corte Costituzionale con la pronuncia in parola e delle oggettive analogie tra le due ipotesi in
questione e quella sottoposta al vaglio della Corte, si suggerisce alle Aziende un
comportamento improntato a particolare cautela.
(11)
Peraltro, l'INAIL, con nota 5 settembre 2003
, emanata a seguito della pronuncia della
Corte, ha confermato l'inapplicabilità ai premi assicurativi di tutte le agevolazioni previste
dalle disposizioni sopra richiamate, in altri termini non solo di quelle previste per l'assunzione
a termine, ma anche di quelle previste per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'art.
25, c. 9, e con contratto di reinserimento di cui all'art. 20, legge n. 223 cit., anche se, come
precisato sopra, tali due ultime disposizioni non hanno formato oggetto dello scrutinio del
giudice delle leggi.
___________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Cfr. circolare del 10 gennaio 2012, n. 1, allegata alla circolare associativa RS/RN/fba 16 gennaio
2012.
V. AIB Notizie nn. 12/2011 e 18/2011.
Determina del Presidente INAIL 23 ottobre 2012, n. 100. Cfr. nota INAIL 15 gennaio 2013, allegata
alla circolare associativa RS/RN/tdf 25 gennaio 2013.
Cfr. circolare associativa RS/NF/tdf 12 ottobre 2009.
Il termine del 16 agosto è differito al giorno 20, ex art. 3-quater, d.l. n. 16/2012, convertito dalla
legge 44/2012.
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(6)
La legge 12 novembre 2011, n. 183, cd. Legge di Stabilità per il 2012, all’art. 22, comma 3, ha
stabilito che, a regime, il decreto dovrà essere adottato in via preventiva, entro il 31 dicembre di
ogni anno e avrà valore per l’anno successivo, e che in via transitoria che il decreto relativo agli
anni 2009, 2010, 2011 (e 2012) dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge stessa, cioè entro il 31 gennaio 2012.
(7)
Circolare INAIL 5 settembre 2012, n. 42, in AIB Notizie n. 32/2012.
(8)
Cfr. AIB Notizie n. 10/2012.
(9)
Cfr. AIB Notizie n. 4/2012.
(10)
In AIB Notizie n. 15/2000, pag. 73 e segg..
(11)
v. AIB Notizie n. 33/2003, pag. 49 e segg..
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