________________________________________________ INAIL L'Autoliquidazione dei premi 2012/2013 ________________________________________________ Gennaio 2013 Associazione Industriale Bresciana A cura di Area Studi Normativi, Fisco, Previdenza e Pratiche Legali Settore Rapporti Sindacali 1 Sommario INAIL – Autoliquidazione 2012/2013 1. Premessa Pag. 3 2. Riduzione delle retribuzioni presunte Pag. 3 3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio Pag. 4 4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti Pag. 5 5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2012 e rata 2013 Pag. 6 6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica Pag. 7 - Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento Pag. 9 - Modalità espositive dell’agevolazione ex lege 407/1990 Pag. 10 7. Minimali anno 2012 Pag. 10 - Operai e impiegati Pag. 10 8. Part-time: retribuzione tabellare Pag. 11 9. Retribuzioni convenzionali Pag. 12 - Dirigenti d’Azienda Pag. 12 - Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati Pag. 12 - Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati Pag. 12 - Parasubordinati Pag. 12 - Soci Pag. 13 10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità Pag. 15 Allegati * * * * Opuscolo Autoliquidazione premi Ed. 2013 Parametri per la determinazione del tasso specifico aziendale Retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo di lavorazione Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati: Tabelle 2012 2 Pag. 17 Pag. 76 Pag. 77 Pag. 78 1. Premessa Entro lunedì, 18 febbraio 2013, deve essere versato, tramite Modello F24, il premio da autoliquidazione dovuto all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, il versamento riguarda: - la rata premio anticipato 2013 (calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2012, ovvero sul minore importo comunicato all'INAIL entro lunedì, 18 febbraio 2013); - la regolazione premio 2012 (calcolata sull'ammontare delle retribuzioni effettive 2012). Di entrambe è ammesso anche il pagamento frazionato in quattro rate. In caso di regolazione 2012 passiva (cioè a credito del datore di lavoro), l'importo del credito viene detratto dalla rata anticipata 2013, e sul Modello F24, nello spazio “importi a debito versati”, si indica il risultato netto della compensazione; Per la Provincia di Brescia, i codici INAIL attualmente in vigore da indicare nel Mod. F24 , agli effetti del pagamento, sono i seguenti: 13200 13240 13232 Sede di Brescia Sede di Palazzolo Sede di Breno Entro lo stesso termine di lunedì, 18 febbraio 2013, deve essere inviata per via telematica l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato 2013. Entro lunedì, 18 marzo 2013, deve, invece, essere presentata, con l’esclusiva modalità telematica, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale del premio, (1) comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento del premio in quattro rate . 2. Riduzioni delle retribuzioni presunte Ove ne ricorrano i motivi, l’Azienda può comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo della rata 2013. La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio “Riduzione Presunto” presente in Punto Cliente. Al servizio si può accedere attraverso l’Area Aziende del sito www.inail.it, Sezione “Punto Cliente”, utilizzando il Codice Cliente ed il Codice PIN rilasciato a ciascuna Azienda dall’Istituto. 3 La trasmissione deve avvenire nel rispetto del termine perentorio fissato per il versamento delle risultanze dell’autoliquidazione, e cioè entro il 18 febbraio 2013. Possono comportare una riduzione delle retribuzioni presunte eventi quali diminuzioni di organico per licenziamenti o dimissioni, il ricorso alla Cassa Integrazione guadagni, il trasferimento di rami d’Azienda, ecc.. La comunicazione di riduzione del presunto deve essere effettuata separatamente per le singole posizioni assicurative in corso presso ciascuna. Ad esempio: nel caso di posizione A, che riguardi l’attività produttiva in senso proprio (ad esempio, lavorazioni siderurgiche, ovvero tessili), e di altra posizione B, relativa al rischio elettrico, la diminuzione delle retribuzioni può verificarsi per l’una o per l’altra, ovvero per entrambe. Nel primo caso, la comunicazione sarà effettuata per la sola posizione interessata; nel secondo caso per entrambe le posizioni, ma in forma distinta per ciascuna di esse. 3. Tassi da utilizzare per il calcolo del premio Il calcolo del premio deve essere effettuato in base ai tassi indicati nelle basi di calcolo rispettivamente per la regolazione 2012 e per la rata 2013, inviate dall’INAIL alle Aziende tramite PEC. Il tasso indicato per il saldo 2012 tiene già conto dell'eventuale sconto per prevenzione, di cui all'art. 24 vigenti modalità tariffarie, per le aziende che lo abbiano chiesto ed ottenuto. Alla regola suddetta (cioè dell'utilizzo dei tassi indicati nelle basi di calcolo) fa eccezione il caso in cui le Aziende abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti dell'INAIL di comunicazione dei tassi per il 2012 e/o il 2013. Per questa evenienza, se il ricorso è stato proposto entro il termine di legge (30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato), opera l'effetto sospensivo disposto dall'art. 45, comma 2, T.U. n. 1124/1965, e, quindi, è possibile effettuare il versamento del premio in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la minor somma versata e quella maggiore che risulti dovuta. Su tale differenza è dovuta una maggiorazione, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse di differimento o di dilazione. Al contrario, se la presentazione del ricorso avviene oltre i trenta giorni stabiliti, ferma la ricevibilità del ricorso stesso, non è possibile, secondo la posizione da sempre sostenuta dall’INAIL, beneficiare della sospensiva e l'Azienda deve versare il premio sulla base del nuovo tasso comunicato dall’INAIL, con possibilità di ripetere le somme, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda amministrativa, che risultino versate in eccedenza rispetto al dovuto, in esito all'eventuale accoglimento del ricorso. Nelle basi di calcolo del premio è, inoltre, evidenziato con un “sì” nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” l’eventuale obbligo di versare l’addizionale dovuta dalle imprese in favore del Fondo per le vittime dell’amianto. L’organizzazione ed il finanziamento del Fondo, nonché le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale in parola, sono state disciplinate con decreto ministeriale (2) 12 gennaio 2011, n. 30, e illustrate dall’INAIL con circolare 5 maggio 2011, n. 32 . 4 Per l’autoliquidazione 2012/2013, l’addizionale a carico delle imprese è stata fissata nella (3) misura dell’1,08%, da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata 2013 . 4. Compensazione con crediti relativi ad anni precedenti Se il datore di lavoro vanta nei confronti dell'INAIL crediti riferiti ad anni precedenti e relativi alla stessa posizione assicurativa, può recuperare tali crediti, purché non iscritti a ruolo esattoriale, tramite compensazione sul Mod. F24 dopo aver verificato preventivamente con la Sede INAIL interessata l'esistenza del credito pregresso ed il suo esatto ammontare. Dal punto di vista operativo, l’Azienda dovrà procedere ad evidenziare l’importo dei crediti pregressi sul Mod. F24 separatamente rispetto all’importo risultante dall’autoliquidazione. In particolare, ai fini della compensazione dei crediti preesistenti, il datore di lavoro dovrà compilare due righi della Sezione INAIL del Mod. F24: - nel primo, il progressivo del credito oggetto di compensazione ed il relativo importo nel campo “importi a credito compensati”. Il progressivo del credito è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it), attraverso la Sezione del Punto Cliente, sul contabile della ditta. - nel secondo, dovrà essere indicato il codice di riferimento dell’autoliquidazione 20122013 (902013) ed il relativo importo nel campo “importi a debito versati”; In ordine alla compensazione ed al numero progressivo, è intervenuta la nota della (4) Direzione Generale dell’INAIL 21 gennaio 2005 . Con la nota citata le Sedi territoriali sono state invitate a fornire la massima collaborazione alle Aziende nella compilazione dell’F24 ed in particolare nell’esatta individuazione del numero progressivo del credito. Dalla nota risulta, infatti, che il numero progressivo che contraddistingue il credito può essere composto da sei cifre, ovvero da un numero di cifre maggiore o minore di sei. A seconda del caso, ai fini della compilazione del modello F24, se il progressivo si compone: - di sei cifre, si espongono quelle stesse sei cifre; - di un numero di cifre maggiore di sei, si espongono le prime sei cifre partendo da destra (esempio: 100391125, si espone 391125); - si compone di un numero minore di sei cifre, tali cifre devono essere precedute da tanti zeri quanti bastano per raggiungere complessivamente sei cifre (esempio: 215, si espone 000215). 5 Nonostante la nota chiarisca i meccanismi del progressivo, operativamente è comunque opportuno che le Aziende interessate, in occasione della verifica che devono comunque necessariamente fare con la Sede in ordine al credito per ottenere il previo assenso alla compensazione, verifichino anche il numero progressivo. 5. Facoltà di pagamento rateale per regolazione 2012 e rata 2013 Ai sensi degli articoli 59, c. 19, legge n. 491/1997 e art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999, i datori di lavoro possono usufruire, in sede di autoliquidazione, della facoltà di frazionamento in quattro rate sia dell’importo della rata di premio anticipato 2013 sia dell’importo della regolazione 2012. La volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere manifestata esclusivamente tramite i servizi “Invio telematico Dichiarazioni Salari” e “AL.P.I. on line”, selezionando “SI” nell’apposito campo del Modello 1031 telematico, da presentare entro il 18 marzo 2013. La volontà che l’Azienda abbia espresso una prima volta, resta automaticamente valida anche per gli anni successivi, senza necessità in occasione di ogni autoliquidazione annuale di tornare nuovamente a selezionare tale opzione. Solo nel caso in cui l’Azienda intenda tornare a pagare il premio in un’unica soluzione, dovrà selezionare “NO” nell’apposito campo del modello telematico 1031. Pertanto la regola operativa comporta che le Aziende: che nel modello 1031 relativo all’autoliquidazione 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 abbiano selezionato l’opzione “SI”, e che intendano mantenere anche per il 2013 la rateazione del premio, sono esonerate dal selezionare “SI” nella prossima denuncia delle retribuzioni. La procedura INAIL riporta in automatico l’opzione già esercitata – e quindi il codice “70” – sull’autoliquidazione 2013 (e sugli anni seguenti); che per l’autoliquidazione 2007 o per quelle degli anni successivi abbiano selezionato l’opzione “SI”, ma per l’autoliquidazione 2013 intendano pagare in un’unica soluzione, devono semplicemente esprimere tale opzione selezionando l’opzione “NO” sul modello telematico 1031 da inoltrare all’INAIL entro il 18 marzo 2013. In questo caso, occorre tenere presente che il codice “70” viene revocato, e pertanto se in alcuno degli anni futuri l’Azienda intendesse ripristinare la rateazione dovrà tornare a selezionare l’opzione “SI” sulla denuncia salari dell’anno di interesse; che non abbiano selezionato l’opzione “SI” negli anni precedenti, ma che per il 2013 intendano pagare in forma rateale, debbono necessariamente selezionare sulla prossima denuncia l’opzione “SI”. Tale manifestazione di volontà varrà anche per gli anni futuri, fino ad eventuale modifica. In caso di mancato selezionamento e di pagamento frazionato, scatteranno le ordinarie sanzioni civili sulle somme tardivamente pagate. 6 Le Aziende che scelgono la rateazione verseranno entro il 18 febbraio p.v. soltanto l’importo della prima rata. Le rate successive alla prima verranno versate alle seguenti scadenze, con la maggiorazione degli interessi calcolati utilizzando il coefficiente indicato accanto a ciascuna scadenza: seconda rata terza rata quarta rata 16 maggio 2013 (5) 20 agosto 2013 18 novembre 2013 0,00741288 0,01525178 0,02309068 Ipotesi particolari di autoliquidazione in scadenza il 17 giugno 2013 Si tratta delle aziende: - titolari di posizioni assicurative aperte alla fine dell’anno 2012; - ovvero titolari di posizioni assicurative preesistenti per le quali l’INAIL, non avendo fornito le basi di calcolo in tempo utile per il rispetto dell’ordinario termine di autoliquidazione, abbia autorizzato lo slittamento dello stesso al 17 giugno 2013, secondo una prassi ormai consolidata. In questo caso se l’Azienda opta per il pagamento rateizzato del premio, deve versare entro il 17 giugno 2013 il corrispettivo del 50% del dovuto, ed applicare all’importo delle due rate successive alla prima, ai fini del calcolo degli interessi, i seguenti coefficienti: prima rata seconda rata 20 agosto 2013 18 novembre 2013 0,00511233 0,01295123 6. Dichiarazione delle retribuzioni in via telematica Il tracciato telematico per la dichiarazione delle retribuzioni non differisce rispetto alla modulistica (Mod. 1031) utilizzata per la precedente autoliquidazione annuale. È riportato, con le indicazioni dettagliate concernenti le modalità di calcolo e di versamento dei premi, nell’opuscolo “Autoliquidazione premi e contributi assicurativi” in calce al presente fascicolo, nonché scaricabile dal sito internet www.inail.it, alla sezione “Assicurazione”, “Autoliquidazione”. La denuncia dei salari deve essere presentata esclusivamente attraverso il canale telematico, tramite i seguenti servizi: “Invio Telematico Dichiarazione Salari”, con accesso da www.inail.it - Punto Cliente; “AL.P.I. on line”, con accesso da www.inalil.it – Punto Cliente. Il servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari” permette l’invio delle retribuzioni prodotte in formato elettronico, secondo appositi tracciati record. Al momento dell’invio, il file viene 7 sottoposto a controlli formali e sostanziali e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a video, successivamente inviata per posta elettronica al trasmittente, unitamente alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni. Il servizio “AL.P.I. on line” provvede al calcolo del premio dovuto, in quanto la procedura acquisisce automaticamente dagli archivi dell’INAIL le basi di calcolo della singola ditta, limitando la possibilità di errori. Una ricevuta completa di riproduzione delle dichiarazioni trasmesse è rilasciata per posta elettronica. Per accedere ai servizi telematici, è necessario utilizzare il codice PIN aziendale. In caso di smarrimento, è possibile ottenere duplicati presso la locale Sede INAIL. Come indicato in premessa, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione è fissato al 18 marzo 2013, fermo restando il termine del 18 febbraio 2013 per il versamento dei premi. L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, invece, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata con il modulo cartaceo (Mod. 1031), entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione. E’ confermata la distinta indicazione sul Mod. 1031 delle tipologie di retribuzioni parzialmente e totalmente esenti, e l’adozione dei codici già impiegati anche lo scorso anno per contraddistinguerle (v. nota INAIL 12 gennaio 2005). Il Modello di denuncia delle retribuzioni deve essere necessariamente compilato in euro. I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità, per difetto, se il primo decimale dopo la virgola è inferiore a cinque, per eccesso, se il primo decimale dopo la virgola è pari o superiore a cinque. I conteggi successivi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione (a favore della ditta o dell’INAIL) devono essere sviluppati utilizzando cinque decimali. L’importo finale deve essere arrotondato, secondo la regola generale in tema di importi da pagare ovvero da contabilizzare autonomamente, al secondo decimale: - per eccesso, se la terza cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5; per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è inferiore a 5. In alternativa all’arrotondamento al centesimo, è comunque consentito di arrotondare l’importo finale dell’autoliquidazione all’unità di euro, e precisamente: - all’unità inferiore, se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi; all’unità superiore, se le prime due cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi. A seconda del criterio di arrotondamento prescelto per l’importo finale dell’autoliquidazione – al centesimo ovvero all’unità - sul Modello F24 verrà esposto un importo arrotondato rispettivamente al centesimo ovvero all’unità di euro. In quest’ultimo caso, nei campi del Modello F24 predisposti per i decimali dovranno essere indicati due zeri. 8 Modalità espositive dell’agevolazione per i contratti di inserimento Ai fini delle operazioni di autoliquidazione, i contratti di inserimento assistiti dalle agevolazioni contributive dovranno essere indicati nel Modulo 1031 con le stesse modalità già previste per i contratti di formazione e lavoro. In sintesi, le Aziende industriali del Centro Nord dovranno: - - - inserire, nella misura del 100%, le retribuzioni relative ai contratti di inserimento assistiti dalla agevolazione economica della riduzione del premio INAIL nella misura del 25% nel Campo 14 del Modulo 1031 (“retribuzioni complessive”); aggiungere le quote di retribuzioni parzialmente esenti relative ai contratti in parola alla somma delle eventuali altre quote di retribuzioni parzialmente esenti ed indicare il relativo importo nel Campo 15 (“quote di retribuzione parzialmente esenti”); indicare il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti nei campi 29 e 30, utilizzando il codice relativo alla tipologia di esenzione "A”. Dal punto di vista delle agevolazioni contributive, ai contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012 si applicano quelle già previste per i contratti di formazione e lavoro. Gli sgravi non si applicano indistintamente, ma solo per i soggetti indicati dall'art. 54, comma 1, lett. da b) ad f), d.lgs. n. 276/2003 vale a dire: b) disoccupati di lunga durata (intendendosi per tali coloro che hanno perso un posto di lavoro o cessato attività di lavoro autonomo da più di 12 mesi) da 29 a 32 anni di età; c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, a prescindere dall'età anagrafica; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto interministeriale, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Quanto alle misure dello sgravio per il Centro Nord, valgono le seguenti: - riduzione generalizzata del 25%; riduzione elevata al 40% per le imprese del settore commerciale e turistico se l'organico è inferiore a 15 dipendenti; contribuzione in misura fissa settimanale vigente per gli apprendisti, per le imprese artigiane. Per l'applicazione della riduzione generalizzata pari al 25% del contributo a carico dell'Azienda, è sufficiente (fermo restando il rispetto degli altri presupposti sostanziali previsti dall’art. 54, commi 3 e 4) verificare l'esistenza in capo alla persona da assumere dei requisiti 9 soggettivi richiesti dall'art. 54, comma 1, lett. da b) a f), e quindi l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie elencate nell'articolo stesso. Con specifico riferimento ai contratti stipulati con donne ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 276/2003, si segnala che anche per l’anno 2012, come per gli anni dal 2009 al 2011, (6) non è stato emanato il prescritto decreto . Conseguentemente, salva successiva decretazione, eventuali assunzioni di donne effettuate ai sensi della lettera e) in parola non sono agevolabili. Modalità espositive dell’agevolazione ex lege n. 407/1990 Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi, le imprese del Centro Nord possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (riduzione, nella misura del 50%, dei contributi per un periodo di 36 mesi). In occasione delle operazioni di autoliquidazione 2012/2013, le retribuzioni e le quote parzialmente esenti relative ai contratti in parola dovranno essere indicate rispettivamente nei Campi 14 e 15, ed inoltre nel Campo relativo al “dettaglio delle retribuzioni parzialmente esenti”, utilizzando, nei Campi 29 e 30, le stesse modalità previste per i CFL/Contratti di inserimento con riduzione del premio al 50%, ed il codice “F”. 7. Minimali anno 2012 Operai e impiegati Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il minimale di retribuzione giornaliera per il tempo pieno, valido per la generalità dei lavoratori ai quali non trovino applicazione regimi di retribuzioni convenzionali e non assunti con contratti di apprendistato, è fissato in € 45,70. In base alle vigenti norme, l`importo retributivo da assumere come base di calcolo dei contributi non è soltanto quello dinanzi indicato: come precisa la circolare, "la retribuzione da assumere come base del calcolo del premio non può essere inferiore all`importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d`importo superiore a quello del contratto collettivo". In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, come stabilito, con norma di interpretazione autentica, dall`art. 2, comma 25, legge n. 549/1995. 10 La regola riguarda solamente quelle situazioni di fatto, nelle quali le retribuzioni "stabilite da leggi, ecc.", indicate dalle norme richiamate, risultino maggiori degli importi minimali indicati nella circolare INAIL. In questi casi l`importo delle retribuzioni da assumere a base dei contributi di legge non è il minimale di legge indicato nella circolare, bensì quello stesso della (maggiore) retribuzione testè indicata. 8. Part-time: retribuzione tabellare Per i lavoratori a tempo parziale, l'art. 9 del decreto legislativo n. 61/2000 ha confermato la regola previgente in materia di retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale. Tale regola è rimasta invariata anche dopo la riforma del part-time, introdotta dal decreto legislativo n. 276/2003. La retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero per il tempo pieno e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto, il calcolo del minimale orario di retribuzione per il parttime si continua ad operare nel seguente modo: - - si moltiplica il minimale giornaliero per il tempo pieno, per l'anno 2012 pari a € 45,70 (operai e impiegati), per il numero delle giornate di lavoro settimanali a orario normale. Il moltiplicatore è pari a 6 anche in caso di "settimana corta", cioè di orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali; si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore che costituiscono l'orario settimanale normale di lavoro secondo il contratto collettivo applicato in azienda. Si deve, poi, procedere all'individuazione della retribuzione oraria tabellare del lavoratore, nel seguente modo: - si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL applicato (paga base o minimo tabellare, incluse le mensilità aggiuntive, ed escluso ogni altro istituto retributivo, quale indennità di contingenza - anche se conglobata nella paga base - scatti di anzianità, superminimi, ecc.) per le ore annue stabilite dal contratto stesso per i lavoratori a tempo pieno. Si procede, infine, al raffronto della retribuzione oraria tabellare con il minimale orario di retribuzione: - se la retribuzione oraria tabellare è inferiore al minimale orario, la contribuzione deve essere versata sul minimale orario; se la retribuzione oraria tabellare è superiore al minimale retributivo orario, la contribuzione deve essere versata sulla retribuzione oraria tabellare. 11 9. Retribuzioni convenzionali Dirigenti d’Azienda Per il personale in parola, l’imponibile contributivo è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite, ex art. 116, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965. Al fine della determinazione dell’imponibile giornaliero, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi. Per ottenere l’importo mensile, si divide il massimale annuo per 300, e si moltiplica il risultato per 25. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 il massimale di rendita è pari a € 28.813,20: pertanto, la retribuzione convenzionale giornaliera imponibile agli effetti INAIL per i dirigenti è pari a € (7) 96,04, mentre quella mensile è pari a € 2.401,10 . Dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati Per quanto, in particolare, concerne il premio dovuto per i dirigenti operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, l’INAIL, con tesi ribadita da ultimo con circolare 15 marzo (8) 2012, n. 14 ritiene che la base imponibile su cui calcolare il premio non sia costituita dalla retribuzione convenzionale coincidente con il massimale per la liquidazione delle rendite, bensì dai più elevati importi convenzionali per il lavoro all’estero fissati annualmente ai sensi della legge n. 398/1987. Per l’anno 2012, tali importi convenzionali sono stati stabiliti dal (9) decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Le tabelle sono riportate in allegato . Operai, impiegati e quadri operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati Per l’anno 2012 valgono gli importi stabiliti dal Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012. Le tabelle sono riportate in allegato. Parasubordinati La tutela assicurativa antinfortunistica riguarda lavoratori parasubordinati che siano soggetti a rischio in quanto svolgano le attività previste dall’art. 1, T.U. n. 1124/1965 o che, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti ( per la definizione dell’ambito soggettivo della tutela, si rinvia alla lettura di AIB Notizie n. 2/2002, pagg. 117 e segg.). L’imponibile contributivo su cui deve essere calcolato il premio INAIL è costituito "dai compensi effettivamente percepiti", determinati ai sensi dell’art. 51 T.U.I.R., entro comunque i limiti costituiti dal minimale e massimale di rendita, di cui all’art. 116, c. 3, T.U. citato. Per i rapporti di durata annuale, la base imponibile sulla quale calcolare il premio dovuto è pari all’intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti dei predetti minimale e massimale 12 annuo. Pertanto, il compenso imponibile deve essere ricompreso entro i seguenti valori annuali: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 Valori annui Valori mensili Minimale € 15.514,80 € 1.292,90 Massimale € 28.813,20 € 2.401,10 Per i rapporti di durata inferiore all’anno, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto. Per le modalità di determinazione dell’imponibile in caso di due o più rapporti intrattenuti con committenti diversi si rinvia alle istruzioni per la determinazione dell’imponibile contributivo (10) riportate nella circolare INAIL 11 aprile 2000, n. 32 . Si rammenta che il premio è per due terzi a carico committente e per un terzo a carico collaboratore. Il pagamento del premio segue le regole valide per i restanti assicurati (cioè il meccanismo di rata anticipata sul presunto – che, salve diverse comunicazioni di riduzione delle retribuzioni, corrisponde all’effettivo dell’anno precedente – e regolazione sui compensi effettivamente corrisposti in relazione all’anno di riferimento entro i citati limiti, dati dal minimale e massimale di rendita). Si rammenta, tuttavia, una peculiarità concernente la regolazione: ferma l’autoliquidazione entro il 16 febbraio dell’anno successivo (per il 2013, 18 febbraio) è prevista, per i lavoratori in parola, la rettifica delle denunce dei compensi già presentate ed il ricalcolo del dovuto entro il giorno 16 del secondo mese successivo al pagamento di ulteriori compensi nel caso in cui i compensi siano in tutto o in parte corrisposti al collaboratore successivamente al 31 dicembre (e successivamente altresì al termine dell’autoliquidazione), ma riferiti all’attività prestata l’anno precedente, e ciò al fine di consentire di realizzare, ove necessario, la regolazione del premio dovuto sulla base del tasso in vigore nell’anno cui i compensi si riferiscono. Soci Si rammenta che l'importo della retribuzione convenzionale giornaliera da valere come base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all'Istituto (nonché per la liquidazione delle prestazioni economiche) per: 13 - - - il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti; i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti; gli associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile, i quali prestino opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, nei casi in cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere ai predetti soggetti per l'opera manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata, è pari ad un trecentesimo dell'importo minimo di retribuzione annua da assumere per il calcolo delle rendite. L'art. 8 del decreto legislativo n. 38/2000 stabilisce al riguardo che, nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3 del T.U. n. 1124/1965. Con decreto ministeriale 22 maggio 2012, il minimale di interesse è stato rivalutato con effetto dal 1° gennaio 2012 e fissato nell'importo di € 15.514,80 annui. Sicché, agli effetti della dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2012 occorre assumere, per i soci e per gli altri soggetti sopra elencati, i seguenti valori: Retribuzione convenzionale 1° gennaio – 31 dicembre 2012 giornaliera € 51,72 mensile € 1.292,90 annuale € 15.514,80 N.B. Il valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale. Per il calcolo del valore mensile, ciascun mese si considera di 25 giorni. Si rammenta che agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo per i soci e per gli altri assicurati sopra elencati deve essere assunta la retribuzione convenzionale solo nei casi in cui non risulti altrimenti stabilito un compenso da corrispondere a tali soggetti per l'opera manuale o di sovraintendenza dagli stessi prestata. Quindi, nel caso di soci di società (ipotesi che maggiormente interessa le imprese industriali) trova applicazione la retribuzione convenzionale qualora la società non abbia provveduto a determinare un compenso (normalmente, comunque, non inferiore a quello convenzionale) da erogare al socio per l'opera manuale o di sovraintendenza dallo stesso prestata. In questo caso il premio deve essere calcolato assumendo a base la retribuzione convenzionale, nell'importo giornaliero prestabilito. Questo importo non è frazionabile: pertanto, in caso di prestazione giornaliera per un numero di ore inferiore all'orario normalmente praticato in 14 azienda il premio deve comunque essere calcolato sull'intero ammontare giornaliero del valore convenzionale. 10. Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità In merito alla nota questione relativa all'applicabilità ai premi per l'assicurazione infortuni delle agevolazioni riconosciute dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la legge n. 388/2000, con una norma interpretativa contenuta nell'art. 68, comma 6, ha stabilito che l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 223/1991 (riguardante l'assunzione a termine di lavoratori in mobilità) ed il beneficio contributivo ivi previsto non si applicano ai premi INAIL. La norma di interpretazione autentica è stata portata al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con sentenza 291 del 4 agosto 2003, ha dichiarato non fondata la questione sottopostale, confermando in tal modo che le agevolazioni riconosciute dalla normativa del 1991 per le assunzioni a termine dalle liste di mobilità non si applicano ai premi dovuti all'INAIL. Lo scrutinio della Corte ha riguardato la sola ipotesi dell'assunzione con contratto a termine; non ha, invece, interessato gli articoli 20 e 25, comma 9, legge n. 223/1991 cit., che prevedono analoghe agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di reinserimento, sempre nella logica dell'incentivo all'occupazione. Evidenziato ciò, tenuto tuttavia conto della portata generale del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia in parola e delle oggettive analogie tra le due ipotesi in questione e quella sottoposta al vaglio della Corte, si suggerisce alle Aziende un comportamento improntato a particolare cautela. (11) Peraltro, l'INAIL, con nota 5 settembre 2003 , emanata a seguito della pronuncia della Corte, ha confermato l'inapplicabilità ai premi assicurativi di tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sopra richiamate, in altri termini non solo di quelle previste per l'assunzione a termine, ma anche di quelle previste per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 25, c. 9, e con contratto di reinserimento di cui all'art. 20, legge n. 223 cit., anche se, come precisato sopra, tali due ultime disposizioni non hanno formato oggetto dello scrutinio del giudice delle leggi. ___________________________ (1) (2) (3) (4) (5) Cfr. circolare del 10 gennaio 2012, n. 1, allegata alla circolare associativa RS/RN/fba 16 gennaio 2012. V. AIB Notizie nn. 12/2011 e 18/2011. Determina del Presidente INAIL 23 ottobre 2012, n. 100. Cfr. nota INAIL 15 gennaio 2013, allegata alla circolare associativa RS/RN/tdf 25 gennaio 2013. Cfr. circolare associativa RS/NF/tdf 12 ottobre 2009. Il termine del 16 agosto è differito al giorno 20, ex art. 3-quater, d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012. 15 (6) La legge 12 novembre 2011, n. 183, cd. Legge di Stabilità per il 2012, all’art. 22, comma 3, ha stabilito che, a regime, il decreto dovrà essere adottato in via preventiva, entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà valore per l’anno successivo, e che in via transitoria che il decreto relativo agli anni 2009, 2010, 2011 (e 2012) dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, cioè entro il 31 gennaio 2012. (7) Circolare INAIL 5 settembre 2012, n. 42, in AIB Notizie n. 32/2012. (8) Cfr. AIB Notizie n. 10/2012. (9) Cfr. AIB Notizie n. 4/2012. (10) In AIB Notizie n. 15/2000, pag. 73 e segg.. (11) v. AIB Notizie n. 33/2003, pag. 49 e segg.. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82