N.04 2008 28 gennaio Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2007/2008 In copertina Birmania 2006 Foto di Renata Galafassi La rivista si compone di 36 pagine APPUNTI DI LAVORO Le novità della settimana la redazione …………………………………………………………..………… pag. Il lavoro in Gazzetta la redazione ……………………………………………………………………… pag. La Rassegna stampa la redazione ……………………………………………………………………… pag. Articoli segnalati la redazione ……………………………………………………………………… pag. 3 8 9 14 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Nuovo limite all’uso del contante dal 30 aprile 2008 Paolo Marchiori ………………………………………………………………… pag. 15 Flussi d’ingresso 2008: stagionali extracomunitari Stefania Altieri ……………………………………………..………………… … pag. 18 E’ venuta meno la decontribuzione per le erogazioni di secondo livello la redazione ……………………………………………………………………… pag. 20 AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE Gestione separata: aliquote contributive per l’anno 2008 Romina De Bellis ……………………………………………………………… pag. 21 Il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario è soppresso la redazione ……………………………………………………………………… pag. 23 ADEMPIMENTO L’autoliquidazione dei premi INAIL 2007/2008 Romina De Bellis ……………………………………………………………… RINNOVI CONTRATTUALI Lavoro domestico: le retribuzioni per il 2008 aliquote contributive per l’anno 2008 la redazione ……………………………………………………………………… pag. 24 pag. 35 Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Stefania Altieri Comitato scientifico Lombardia, Romina De Bellis Comitato scientifico Emilia Romagna, Paolo Marchiori Comitato scientifico Lombardia. Per i contenuti de La Rivista del Lavoro Io Srl comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni. Editore e proprietario Io Srl – Cultura Formazione Direttore responsabile Giulio Spiazzi di Corte Regia Direttore editoriale Grazia Piccoli Periodicità e distribuzione Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento Stampa Pubblicazione diffusa per e-mail Iscrizione al registro del Tribunale di Verona nr. 1758 dell’11/05/2007 Sede legale - amministrativa Verona – Via Morelli, 17 Redazione Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati [email protected] Servizio abbonamenti Per informazioni su abbonamenti e arretrati [email protected] www.iosrl.eu Abbonamenti 2008 (1 giugno – 31 dicembre) Gli abbonamenti possono essere sottoscritti chiedendo il coupon: al nr. 045 8186064 a mezzo fax 045 81 99 103 o tramite il sito www.iosrl.eu nell’apposito spazio riservato alla rivista. Io Srl – Cultura Formazione Tutti i diritti sono riservati Il periodico non può essere riprodotto né con mezzi meccanici né con mezzi grafici. L e novità della settimana da Sabato 19 a Venerdì 25 gennaio PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL VIA LE CONVENZIONI PER I PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL LAVORO Decreto Legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008 E’ in Gazzetta il decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. Obiettivo del provvedimento è quello di rafforzare il legame tra il mondo della scuola e quello delle professioni attraverso le scelte determinate dalle potenzialità degli studenti. Le scuole potranno stipulare convenzioni con associazioni, ordini professionali, enti pubblici ed imprese private allo scopo di creare un collegamento sistematico tra la formazione scolastica e quella nei luoghi di lavoro. CONSIGLIO DEI MINISTRI FISSATI I CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA Decreto 18 ottobre 2007 G.U. 21 gennaio 2008, n. 17 E’ in Gazzetta il decreto che prescrive le procedure e i criteri relativi alla scelta dei componenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. I componenti della Commissione devono essere scelti in ragione di uno per ciascuna delle associazioni o movimenti di donne che siano risultate maggiormente rappresentative sul piano nazionale. MINISTERI AGRICOLI: ADDIZIONALE INAIL PER IL 2004 E 2005 Ministero del Lavoro Decreto 25 ottobre 2007 G.U. 21 gennaio 2008, n. 17 E’ in Gazzetta il decreto che determina per gli anni 2004 e 2005 l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella misura rispettivamente pari a 4,25% e 4,10%. CAMBIA IL CONTRIBUTO ESONERATIVO PER LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Nota circolare prot. n. 1531 del 21 gennaio 2008 Il Ministero informa che, con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato adeguato l’importo del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999. Per ogni disabile non assunto e per ogni giorno lavorativo l'importo sarà di 30,64 euro (era di 12,92 euro). 3 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER L’ANNO 2008 Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva Direzioni Generali Inps, Inail ed Enpals E’ stato diramato il Documento di programmazione per l’attività ispettiva relativa al 2008. I principi cardine sono: 1. miglioramento del sistema delle “tutele” per i lavoratori; 2. stabilizzazione dei rapporti di lavoro; 3. emersione del lavoro irregolare; 4. tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 5. lotta all’evasione ed elusione contributiva. Ancora una volta, una particolare attenzione è posta ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura e al fenomeno del lavoro precario. I settori di intervento saranno: il lavoro sommerso, il lavoro minorile, le diverse tipologie contrattuali (part-time, a progetto, a termine, apprendistato), la cooperazione, gli appalti. EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE: LE ESCLUSIONI Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l’attività ispettiva Nota n. 17299 del 27 dicembre 2007 E’ stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro la quale ribadisce che i datori di lavoro che abbiano provveduto a regolarizzare lavoratori su propria spontanea iniziativa o a seguito di accertamento ispettivo (intervenuto prima dell’accordo sindacale proceduralmente previsto) non possono accedere ai benefici della procedura di emersione previsti dalla Finanziaria 2007. ISTRUZIONI DEI MINISTERI SUI FLUSSI 2008 DEGLI STAGIONALI Ministero dell’Interno Circolare n. 263 del 18 gennaio 2008 Ministero della Solidarietà sociale Circolare n. 2 del 18 gennaio 2008 Le domande di nulla osta per lavoro stagionale degli immigrati si devono presentare esclusivamente in via informatica. L’accesso al sito internet dedicato sarà attivato dal 28 gennaio 2008, mentre l’invio telematico delle domande sarà consentito dalle ore 8:00 di venerdì 1° febbraio. Nel frattempo, il Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione Generale Immigrazione) ha fissato la ripartizione territoriale della quota disponibile di 80 mila ingressi di stagionali extraUE. Un approfondimento dell’argomento si trova su questa stessa rivista nella sezione Aggiornamento Professionale. AGENZIA DELLE ENTRATE ESENTI DA IVA LE PRESTAZIONI D’OPERA DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE Agenzia delle Entrate Circolare n. 4 del 22 gennaio 2008 Le prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione, che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, sono esenti da IVA anche con riferimento alle operazioni effettuate anteriormente l’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis), del D.L. n. 282/2002. L’Agenzia invita le sue sedi a riesaminare, caso per caso, le controversie pendenti in materia di rilevanza ai fini Iva delle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione ed a provvedere all’eventuale abbandono. CAF, SOSTITUTI E AGENZIA SI SCAMBIANO I DATI ON LINE DEL 730 Agenzia delle Entrate Provv. n. 11203 del 23 gennaio 200 Chiarite le modalità di comunicazione fra Caf, sostituti d’imposta e Agenzia dei dati relativi alla dichiarazione 730 per il 2008. L’Agenzia delle Entrate fornisce ad ogni Caf l’attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi 5 giorni; rende disponibili ai sostituti d’imposta, entro 10 giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730 e conferma ai Caf, entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente nei confronti dei sostituti d’imposta che, al 31 dicembre 2007, avevano domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona, inclusi nell’elenco consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 4 I Caf-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod.7304 e mod.730-4 integrativo) all’Agenzia delle Entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta. I professionisti che prestano l’attività di assistenza fiscale sono esclusi da questa prima fase di sperimentazione. INPS GESTIONE SEPARATA INPS E COMPENSI CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO INPS Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 E’ noto che da gennaio 2008 le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla gestione separata sono modificate. L’INPS precisa che i compensi corrisposti ai collaboratori fino al 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da considerare di competenza del 2007 e pertanto assoggettati alle aliquote in vigore nel 2007. ASSUNZIONI AGEVOLATE: LE COMUNICAZIONI AL COLLOCAMENTO INPS Messaggio n. 1379 del 17 gennaio 2008 I nuovi modelli per le comunicazioni obbligatorie ai Servizi provinciali per l'impiego in vigore dall'11 gennaio 2008 prevedono uno specifico spazio per l'indicazione della tipologia specifica da indicare in caso di assunzione di soggetti per i quali si beneficia di agevolazioni contributive. Le informazioni fornite sulla modulistica dovranno essere integrate con le verifiche dei Centri per l'impiego. DOMESTICI: ACCETTATO IL MODELLO LD09 NEL PERIODO TRANSITORIO INPS Messaggio n. 1440 del 17 gennaio 2008, Sono stati abrogati i modelli LD09 per le comunicazioni dei lavoratori domestici, tuttavia essi devono essere accettati nel periodo transitorio. COMUNICAZIONE ON LINE PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI INPS Messaggio n. 1727 del 22 gennaio 2008 Fino al 29 febbraio 2008 le comunicazioni obbligatorie delle aziende agricole potranno essere effettuate: telmaticamente, utilizzando l'applicativo fornito dall'Inps o tramite il nodo regionale con garanzia della pluriefficacia della comunicazione; utilizzando i moduli cartacei Unilav da inviare al Centro provinciale dell’impiego con modalità idonea ad attestare la data certa di trasmissione: in questo caso non si beneficia della pluriefficacia e i datori di lavoro agricoli dovranno inviare la comunicazione all'INPS. DELEGHE ASSOCIATIVE COMMERCIANTI E ARTIGIANI INPS Messaggio n. 1936 del 24 gennaio 2008 A parziale rettifica del messaggio n. 893 dell’11 gennaio 2008 l’INPS informa che è stabilita per lunedì 28 gennaio e non per venerdì 25 gennaio la data di scadenza per la presentazione delle deleghe alla riscossione delle quote associative. INAIL INDUSTRIA, AGRICOLTURA E MEDICI: RIVALUTATE LE PRESTAZIONI INAIL Circolare n. 5 del 23 gennaio 2008 Sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale da applicare a decorrere dal 1° luglio 2007 per il settore industriale, il settore agricolo e i medici radiologi. INAIL: cambia il tasso di interesse legale dal 2008 INAIL Circolare n. 6 del 23 gennaio 2008 Come di consueto anche l’INAIL si accoda e ricorda che dal 1° gennaio 2008 aumentano di mezzo punto percentuale le sanzioni INAIL, a seguito della pubblicazione del decreto 12 dicembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato fissato nella misura del 3% 5 in ragione d'anno il saggio degli interessi legali. L’argomento è già stato approfondito nella rivista n. 3 del 2008 a pagina 20. ALTRI Adeguamento dei Fondi di previdenza integrativa alle nuove normative. Covip Nota n. 237 del 17 gennaio 2008 La Covip ha chiarito, con nota inoltrata ai Fondi preesistenti, che gli stessi sono esclusi dalla disciplina sulle anticipazioni, sul riscatto e sul trasferimento della posizione individuale. La Commissione raccomanda che la revisione degli ordinamenti interni di tali fondi sia portata a termine nel più breve tempo possibile, onde consentire la confrontabilità con le altre forme di Previdenza Complementare. ORGANIZZAZIONI SINDACALI PESCA COOPERATIVE: ACCORDO DI RINNOVO AGCI-AGRITAL, FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE, LEGA PESCA-LEGACOOP FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-PESCA Accordo del 10 gennaio 2008 E’ stato sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 5 febbraio 2003 per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2006. I nuovi minimi retributivi decorrono dal 1° gennaio. Un nuovo aumento è previsto dal 1° luglio 2008. METALMECCANICI: ASPETTI RETRIBUTIVI DEL RINNOVO CONTRATTUALE Federmeccanica e Assistal Fim, Fiom e Uilm Accordo 20 gennaio 2008 Con la mediazione del Ministero del Lavoro, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del contratto collettivo di categoria, scaduto il 30 giugno 2007. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2008 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2011, per la parte normativa fino al 31 dicembre 2009 per la parte economica. Gli aumenti retributivi avranno le seguenti decorrenze: 1° gennaio 2008, 1° gennaio 2009 e 1° settembre 2009. A copertura del periodo di carenza contrattuale, le Parti hanno previsto l'erogazione, nel mese di marzo, nei confronti di tutti i lavoratori, di un importo forfettario una tantum pari a 300 euro, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale versata nel trimestre ottobre/dicembre 2007; l'accordo precisa che al netto di tale IVC il valore da corrispondere è pari a 267 euro. TRASPORTI: FIRMATO L'ACCORDO PER LA RIFORMA DEL SETTORE Governo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Accordo 23 gennaio 2008 E’ stato siglato l'accordo per la concertazione, la negoziazione e la gestione delle trasformazioni del settore trasporti. Il testo tratta anche le questioni urgenti al centro della vertenza trasporti e relative al trasporto ferroviario, al trasporto pubblico locale, al trasporto aereo, all'autotrasporto ed anche alla situazione che riguarda Tirrenia. ATTIVITÀ FERROVIARIE: NUOVE RETRIBUZIONI E UNA TANTUM Agens Filt-cgil, Fit-cisl, Uiltrasporti, Fast ferrovie, Ugl Trasporti, OR.S.A. Ferrovie Accordo del 24 gennaio 2008 E’ stato firmato l'accordo per il rinnovo della parte economica del contratto delle attività ferroviarie per l'annualità 2007. Dal 1° gennaio 2008 decorrono l’aumento retributivo e l’una tantum. ALIMENTARI ARTIGIANI: RINNOVATO IL CONTRATTO Confartigianato Alimentazione, la Cna Alimentare, la Casartigiani, la Claai Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Accordo del 24 gennaio 2008 E’ stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione. Gli incrementi salariali saranno erogati in due 6 tranches di pari importo, la prima con la retribuzione del mese di marzo 2008, la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2008. A copertura del periodo di carenza contrattuale l'accordo prevede la corresponsione di un importo a titolo di una tantum pari a euro 412 euro da erogarsi a giugno 2008 e a febbraio 2009. Tra le novità segnaliamo la disciplina l'apprendistato professionalizzante. LAVORO DOMESTICO: LE NUOVE RETRIBUZIONI PER IL 2008 Fidaldo, Domina e Federcolf Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, Accordo del 25 gennaio 2008 E’ stata raggiunta in data 25 gennaio, presso il Ministero del Lavoro, l'intesa in merito all'adeguamento del trattamento retributivo spettante al personale domestico, in relazione alla variazione del costo della vita I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2008. LAVORO E TERRITORIO DISABILI: A MILANO INTESA FRA CONSULENTI E PROVINCIA Consulenti del lavoro e Provincia di Milano Protocollo d'intesa IL Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Provincia di Milano che prevede, per i Consulenti del lavoro iscritti nell'Ordine di Milano e di Monza, di inviare il prospetto informativo previsto dalla Legge 68/1999 solo in via telematica impegnando i Consulenti stessi a garantire il possesso, presso il proprio studio, del modello cartaceo debitamente sottoscritto dal cliente PISA: UN NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE AGLI EXTRACOMUNITARI Provincia Pisa In seguito all'intesa firmata dalla stessa Provincia e dall'Agenzia delle Entrate, i centri per l'impiego di Pisa e Pontedera, si apprestano a mettere a disposizione nuovi sportelli rivolti ai cittadini stranieri (comunitari e non) al fine di fornire loro informazioni in materia fiscale: il lavoro di front-office sarà affidato all'Agenzia Entrate. Gli stranieri potranno avvalersi del servizio prenotandosi al Centro Impiego: il servizio opererà per una giornata ogni mese, secondo calendario e orari da definire. PUBBLICO IMPIEGO FINANZIARIA 2008 E RIFLESSI PENSIONISTICI Inpdap – Direzione Centrale Pensioni Nota operativa n. 3 del 21 gennaio 2008, L’INPDAP riepiloga le disposizioni contenute nella Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che impattano la normativa pensionistica, e gli adempimenti contributivi degli Enti/datore di lavoro iscritti all’Istituto. Inoltre impartisce le prime disposizioni contenute nel D.L. n. 248/2007, relative all’attività lavorativa svolta dai figli inabili. 7 IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 20 al 25 gennaio 2008 G. U. n. 17 del 21 gennaio Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2007 Ripartizione delle assunzioni dei magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. G. U. n. 17 del 21 gennaio Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Decreto 18/10/2007 Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto 25/10/2007 Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. G. U. n. 18 del 22 gennaio Decreto del Presidente della Repubblica 29/11/2007, n. 259 Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica. G. U. n. 18 del 22 gennaio Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/2007, n. 260 Regolamento di riorganizzazione della pubblica istruzione. G. U. n. 19 del 23 gennaio Ministero dello sviluppo economico Decreto 3/12/2007 n. 747 G. U. n. 21 del 25 gennaio Legge 9 gennaio 2008, n. 2 Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1976/2000. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. G. U. n. 21 del 25 gennaio Decreto del Presidente della Repubblica 19/11/2007, n. 264 Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» G. U. n. 21 del 25 gennaio Decreto del Presidente della Repubblica 8/12/2007, n. 265 G. U. n. 21 del 25 gennaio Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 29/11/2007, n. 266 G. U. n. 21 del 25 gennaio Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16/01/2008 n. 3642 Istituto sup. di sanità Decreto 9 gennaio 2008 Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza. Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Disposizioni urgenti di protezione civile. G. U. n. 17 del 21 gennaio G. U. n. 21 del 25 gennaio G. U. n. 21 del 25 gennaio Presidenza del Consiglio dei ministri DPCM 10/12/2007 Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per la copertura del danno biologico, per gli anni 2004 e 2005. del Ministero Modifica al decreto 30 dicembre 2005, recante: «Modifica dell'allegato A al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8 R assegna settimanale da Sabato 19 a Venerdì 25 gennaio Sabato 19 gennaio Ruoli, si torna a venti rate Nuova sterzata sulle rateizzazioni delle somme dovute al Fisco. Il testo del decreto milleproroghe (248/2007) licenziato, in sede referente, dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ripristina la tabella di marcia dei ruoli fissata dalla Finanziaria. A correggere la rotta è un emendamento approvato nonostante il no del Governo, che cancella i commi 3 e 4 dell’articolo 36, che avevano portato da 20 a otto le rate trimestrali per le somme dovute superiori a 5mila euro e annullavano la rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione per un anno e successivamente, la ripartizione del pagamento per le somme superiori ai 50mila euro. Ma la partita non è chiusa. Marco Rogari, in Il Sole24 Ore, pag. 31 Cartelle mute, vincolo di legge per il futuro Nel confronto tra riscossione e contribuenti sulle cartelle anonime entra in campo il Parlamento: un emendamento approvato ieri, al decreto legge milleproroghe (DL 248/2007) propone, infatti, la nullità delle cartelle che non contengono l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Sull’emendamento, presentato dai relatori al milleproroghe dovrà esprimersi l’aula della Camera. M. Meazza – M. Mobili, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 Incapienti, recupero nel 730 Da giovedì il nuovo 730 e le istruzioni per la compilazione del modello sono disponibili sul sito delle Entrate. Il modello della dichiarazione semplificata ha ormai conquistato l’alto gradimento: con il 730, oltre 13 milioni di contribuenti comunicano al Fisco i redditi e chiedono eventuali rimborsi che arrivano in busta paga o con la pensione. Quest’anno, con il 730 è possibile, tra l’altro, anche recuperare il bonus incapienti per chi non lo ha ricevuto dal proprio datore di lavoro. Pietro Petrangeli, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Nelle assunzioni telematiche rivoluzione a passo lento Friuli Venezia Giulia, Trento e Roma non danno segnali, la Liguria stenta, la Lombardia adesso va bene. Una settimana dopo il debutto del sistema unico con cui si comunica on line inizio, fine e variazioni dei contratti di lavoro, si fanno i primi bilanci. C’è tempo fino al 29 febbraio per risolvere tutti i problemi, perché fino a quella data telematico e cartaceo potranno convivere. Nei prossimi giorni il Ministero avvierà un monitoraggio sull’andamento della situazione. Angela Manganaro, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Colf, avviso unico anche su carta Con il nuovo sistema di comunicazione obbligatoria on line cambiano anche i modelli per colf e badanti. E dall’11 gennaio, per l’assunzione dei lavoratori domestici non potranno più essere utilizzati i modelli dell’INPS, LD09 che risultano abrogati. Lo ricorda l’INPS con il messaggio 1440. 9 Da questa data, tutti i datori di lavoro domestico, per l’assunzione, la proroga, la trasformazione o la cessazione dei contratti, dovranno inoltrare un’unica comunicazione ai servizi per l’impiego, che sarà efficace anche nei confronti degli istituti previdenziali. L’Istituto chiarisce che in caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego entro il 10 gennaio, dovrà essere accettato ancora il modello LD09 su carta presentato all’INPS anche oltre questa data. A supporto dell’accettazione, dopo l’11 gennaio, di questo modello dovrà essere acquisita copia della ricevuta del modello C/ASS con data non successiva al 10 gennaio. Arturo Rossi, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Si riapre il condono dei co.co.co. Riapre i battenti (anche) il condono sulle co.co.co. irregolari. I committenti avranno tempo fino al 30 settembre, il termine originario è scaduto il 30 aprile 2007, per trasformare i rapporti di lavoro parasubordinato fittizi (co.co.co., lavoro a progetto) in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi. Proroga lunga, inoltre, per l’invio telematico del 770 Semplificato. La scadenza, limitatamente alla trasmissione da effettuare quest’anno slitta al 31 luglio 2008. Le novità arrivano dagli emendamenti approvati giovedì sera in commissione al ddl di conversione del dl n. 248/2007 (cosiddetto milleproroghe), che da lunedì sarà all’esame della camera. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 33 Più appeal per la totalizzazione Grazie alla riforma del welfare, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2008, affinché scatti la totalizzazione dei periodi assicurativi, sono sufficienti tre anni anziché sei. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 9/2008, con la quale l’ente interviene per illustrare la portata della novità contenuta nella legge n. 247/2007, il provvedimento che ha recepito l’ormai famoso Protocollo governo-parti sociali del 23 luglio scorso. Soggetto interessato è il lavoratore che ha versato in più fondi di previdenza almeno tre anni di contributi. Quanto è possibile totalizzare? Al compimento dei 65 anni di età con un minimo di 20 anni contributi, oppure indipendentemente dall’età con almeno 40 anni di contributi (pensione di anzianità), per inabilità o pensione ai superstiti. Domenica Comegna, in Italia Oggi, pag. 41 Domenica 20 gennaio Agenda fiscale al restyling Il decreto legge milleproroghe annuncia una robusta rivisitazione di più misure fiscali appena fissate dalla Finanziaria per il 2008: all’interno del Dl 248/07, infatti, la discussione avvenuta presso le commissioni della Camera ha apportato diverse modifiche. Spiccano, tra le misure fiscali che da domani saranno al vaglio dell’aula, gli interventi sulla rateazione lunga, sulle cartelle esattoriali e sull’innalzamento delle addizionali regionali in caso di extradeficit sanitario. M. Meazza – G. Negri, in Il Sole 24 Ore, pag. 19 Licenziato dipendente che invia troppi sms Va licenziato in tronco il dipendente che invia troppi sms con il cellulare dell’ufficio. Lo aveva già affermato, l’estate scorsa, la Cassazione, con la sentenza n. 15334 del 2007, e adesso lo ricorda, confermando il licenziamento per giusta causa di un dipendente Telecom che, in un anno, era riuscito a inviare più di 50mila messaggi con il telefonino affidatogli dall’ufficio. Licenziato nel febbraio del 2001, l’uomo era stato reintegrato dal giudice di primo grado secondo il quale c’era stata sproporzione tra illecito e sanzione applicata. in Il Sole 24 Ore, pag. 19 Lunedì 21 gennaio L’assunzione trasloca on line La telematica al servizio del lavoro. E’ stato un debutto che ha richiesto dieci anni di preparazione, ma la modalità informatica delle comunicazioni per assunzioni, cessazioni o variazioni del rapporto di lavoro può fornire un supporto conoscitivo prezioso per realizzare alcuni degli obiettivi della riforma del Welfare, come il rafforzamento dei servizi per l’impiego e politiche più efficaci per l’occupabilità. Venerdì 11 gennaio è, infatti, scattato l’obbligo di comunicare on line l’assunzione dei dipendenti. Il sistema informatico del Centro per l’impiego rilascia la ricevuta contestuale che ha data certa di trasmissione e attesta l’avvenuto adempimento dell’obbligo. Soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Per il contratto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, il datore si identifica con il committente; nei 10 contratti di agenzia con il proponente; nei contratti di associazione in partecipazione, nell’associante; per i tirocini formativi e altre esperienze assimilate, con il soggetto ospitante. Nevio Bianchi, in Il Sole 24 Ore, pag. 37 A termine, scadenza triennale Vero e proprio restyling per il contratto a termine, l’istituto che subisce le modifiche più incisive da parte del protocollo Welfare recepito nella legge n. 247/2007. L’articolo 1 (commi 39-43) introduce nuovi vincoli nell’utilizzo del contratto a tempo determinato, da un lato prevedendo limiti di durata in caso di successione di contratti (massimo 36 mesi), dall’altro riducendo i casi in cui è possibile derogare ai limiti numerici stabiliti dai contratti collettivi e infine disciplinando il diritto di precedenza degli assunti a temine. La vera rivoluzione, la novità che più delle altre influenzerà la futura programmazione aziendale delle assunzioni, è l’introduzione del limite complessivo dei 36 mesi entro cui l’azienda potrà impiegare un lavoratore attraverso l’utilizzo di più contratti a termine. N. Bianchi – B. Massara, in Il Sole 24 Ore, pag. 39 L’orario part-time perde flessibilità Il contratto individuale di lavoro non può introdurre la flessibilità dell’orario part time se non è previsto dalla contrattazione collettiva. E’, infatti, abrogato il comma 2-ter dell’articolo 8 del Dlgs 61/2000 che consentiva al datore di lavoro e prestatore di lavoro di concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili se il contratto collettivo non lo prevedeva. Maggior rigidità, quindi, nel lavoro part time anche se ciò può essere giustificato con la funzione spesso residuale che a questa tipologia contrattuale si associa. A. Casotti – M.R.Gheido, in Il Sole 24 Ore, pag. 41 Mod. 770, un poker al cardiopalma Insolito puzzle di adempimenti, in questo inizio di nuovo anno (tra gennaio e febbraio), a carico dei sostituti d’imposta e datori di lavoro. Almeno quattro i nuovi: corresponsione del bonus incapienti, maggiorazione detrazioni fiscali alle famiglie numerose, riconoscimento della neutralità fiscale del redito dell’abitazione principale e conguaglio del TFR dovuto al fondo di tesoreria statale. Nuovi adempimenti che si aggiungono, intricandole, alle tradizionali operazioni di conguaglio contributivo e fiscale (che, normalmente effettuati a fine anno, sono stati giocoforza prorogati al nuovo anno), ai conseguenti versamenti a saldo agli enti di previdenza e all’erario (anche questo termine prorogato al 17 marzo), alla consegna del Cud ai lavoratori il cui termine per il rilascio, invece, risulta proprio a partire da quest’anno anticipato al 28 febbraio. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 2 Ferie, doppio binario sui contributi Bussola INPS sulla contribuzione delle ferie. La procedura EMens, operativa dal 1° gennaio 2005, obbliga i datori di lavoro a osservare diverse discipline a seconda dei momenti di assolvimento della contribuzione e di effettiva fruizione dei riposi. La prima disciplina vale per le indennità sostitutive assoggettate a contribuzione entro il 2004; complicata, richiede l’indicazione dei calcoli nei modelli Cud e 770 nonché l’emissione di rettificativi all’Inps (per il 770) e ai lavoratori interessati (modello Cud correttivo). La seconda disciplina vale per le indennità assoggettate a contribuzione dal 2005 (quando è in vigenza l’EMens); calcoli più semplici, in tal caso, che si complicano se la fruizione delle ferie interviene dopo qualche anno dalla contribuzione con necessità dell’emissione di un EMens rettificativi e del Cud correttivo. Il quadro riassuntivo delle regole è stato disegnato dall’Inps nella circolare n. 136/2007. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 33 Martedì 22 gennaio Chance emersione per i collaboratori Riapertura dei termini per la stabilizzazione delle Co.co.co. irregolari. Avranno tempo fino al 30 settembre 2008 i committenti per regolarizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, trasformandoli in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi. Lo prevede l’articolo 7 del decreto legge 248/2007, all’esame dell’Aula della Camera. Si riapre così la procedura dettata dai commi da 1202 a 1210 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, il cui termine è scaduto il 30 aprile scorso. Potranno ricorrere alla stabilizzazione anche i datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi sulla qualificazione del rapporto di lavoro entro il nuovo termine di scadenza. Mauro Marrucci, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 11 L’Irap divorzia dall’Ires ma la contabilità avvicina Fisco e Codice La Finanziaria 2008 rivoluziona la base imponibile Irap rendendola indipendente dall’Ires. Con il risultato che in contabilità si registra un netto avvicinamento tra la disciplina tributaria e il bilancio d’impresa. Bilancio orientato a rilevare sempre più la sostanza economica piuttosto che la forma giuridica delle operazioni. Il percorso è in linea con i principi contabili internazionali e con le proposte Ue per una base imponibile comune. La Finanziaria 2008 abroga anzitutto l’articolo 11-bis del Dlgs 446/97 rendendo indipendenti gli imponibili Ires e Irap. Naturalmente, non potendosi disconoscere il comportamento tenuto fino al 31 dicembre 2007, vengono introdotte norme transitorie al comma 51. Renzo Parisotto, in Il Sole24 Ore, pag. 30 La denuncia mensile fa posto al 770 Cadenza mensile per il 770. Dal 1° gennaio 2009 la Dichiarazione mensile analitica (Dma) sarà sostituita dall’attuale modello 770 ma con periodicità mensile, per trasmettere i dati contributivi e fiscali con flussi unificati. Inoltre, la copertura figurativa della maternità fuori dal rapporto di lavoro per periodi antecedenti al 1994 è possibile solo a partire dal 27 aprile 2001 da parte di lavoratori in servizio che ne fanno richiesta. Lo spiega, tra l’altro, l’Inpdap nella circolare n. 3/2008 illustrando le principali novità in materia di lavoro e pensioni introdotte dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e dal dl n. 248/2007 (milleproroghe). Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 42 Mercoledì 23 gennaio Controlli a quota 500mila Obiettivo 500mila accertamenti entro il 2010. Con un incremento di 150mila controlli rispetto a quelli effettuati nel 2007 (che arrivavano a quota 350mila), passando per incrementi annui del 12,5%. Con un aumento dei controlli effettuati su iniziativa degli uffici locali, sia in termini assoluti (da 77mila del 2007 a 150mila del 2010), che in termini percentuali rispetto all’insieme delle verifiche. I controlli effettuati su iniziativa degli uffici passeranno, infatti, dal 22% del totale del 2007 al 30%. Antonio Criscione, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Dati economici flessibili per assumere immigrati Capacità economica più agevole da dimostrare per l’imprenditore che chiede un nulla osta al lavoro subordinato di immigrati: è l’innovativo principio affermato dal Tar di Firenze con la sentenza 2 del 10 gennaio 2008. Un imprenditore asiatico aveva chiesto allo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Prato il nulla osta per avviare immigrati al lavoro subordinato, indicandole caratteristiche della sua azienda. La Prefettura aveva negato il nulla osta per carenza dei requisiti di capacità economica dell’impresa: in particolare, la possibilità di sostenere gli oneri retributivi e contributivi dell’assunzione. Il provvedimento si fondava sull’esame dei requisiti d’esercizio 2005, ritenuto insufficiente a sostenere gli oneri di una assunzione. Il provvedimento sfavorevole della Prefettura è stato impugnato e riconsiderato su nuove basi in soli tre mesi. Ai fini della verifica della capacità economica dell’impresa, occorre tener presente non solo il risultato netto della gestione economica, ma anche altri fattori: per esempio, vanno valutati congiuntamente volume d’affari, commesse ottenute, complessiva solidità economica e quanto utile a dimostrare l’idoneità a sostenere gli oneri dell’assunzione. Guglielmo Saporito, in Il Sole 24 Ore, pag. 36 Anzianità con cumulo limitato C’è chi, dopo il pensionamento, non può fare a meno di lavorare per arrotondare l’assegno e chi vede l’opportunità di mettere a frutto l’esperienza acquisita in tanti anni di attività. In ogni caso occorre fare i conti con il divieto di cumulo. Con il Protocollo sul Welfare il governo si è dichiarato disponibile, come del resto aveva fatto la riforma Maroni, a rivedere l’attuale regime per incentivare, da un lato, la permanenza in attività dei pensionati e dall’altro di contrastare forme di lavoro nero e irregolare. Ma per ora restano le regole fissate dalla precedente normativa. Sergio D’Onofrio, in Il Sole 24 Ore, pag. 37 Agricoltura, premi più cari Rincara l’addizionale sui premi Inail per la tutela del danno biologico in agricoltura. Per il 2004 e il 2005 è dovuta, nella misura, rispettivamente, del 4,25% e del 4,1%. Mezzo punto percentuale in più rispetto all’anno 2003 (quando è stata pari al 3,93%); misura triplicata se confrontata con il triennio precedente pari all’1,42%. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 39 12 Giovedì 24 gennaio Occasionali sollevati dall’Iva Il Fisco fa marcia indietro sulle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione. Il quale, se non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo, non è soggetto a Iva, anche per le prestazioni effettuate prima del 23 febbraio 2003. Da questa data, infatti, il legislatore ha disposto che l’associato d’opera non è soggetto al pagamento del tributo. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate (Direzione centrale Normativa e Contenzioso), con la circolare n. 4 del 22 gennaio 2008. Sergio Trovato, in Il Sole 24 Ore, 24/01/2008, pag. 30 Cartelle mute, stop con beffa per l’Erario Nuova battuta di arresto per Equitalia nel contenzioso sulle cartelle prive del nome del responsabile del procedimento. Dopo le due vittorie in Puglia e una sconfitta su Milano, i contribuenti vanno a segno anche a Piacenza e ottengono, con la sentenza n. 103/02/07 della Commissione provinciale, l’annullamento di una cartella esattoriale priva delle generalità del responsabile del procedimento. Marco Mobili, in Il Sole 24 Ore, pag. 30 Industria senza addizionali Inail Le aziende del settore agricolo devono pagare, per il 2004 e il 2005, il premio Inail aggiuntivo per danno biologico, vale a dire l’addizionale che è rispettivamente del 4,25 e 4,10 per cento. Un’addizionale che invece, dal 2005, non dovranno più versare gli altri tipi di aziende assicurate con l’Inail. E’ questa la situazione che si delinea con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 17 del 21 gennaio del decreto ministeriale 25 ottobre 2007, che riguarda solo il settore agricolo e che ogni anno individua la misura del premio aggiuntivo per coprire la tutela assicurativa del danno biologico, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, e definito come la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona. Enzo De Fusco, in Il Sole24 Ore, pag. 33 Associati d’opera senza Iva L’esclusione dall’Iva delle prestazioni dell’associato d’opera che non esercita altre attività di lavoro autonomo, introdotta dalla legge n. 27 del 2003, vale anche per il passato, in quanto è conforme alla normativa comunitaria. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della circolare n. 4 del 23 gennaio 2008, con la quale l’Agenzia delle entrate prende posizione sugli effetti temporali della disposizione e fornisce le conseguenti istruzioni agli uffici. Franco Ricca, in Italia Oggi, pag. 47 Professionisti, i costi dedotti aprono la porta all’Irap Con i costi dedotti in dichiarazione il professionista si autodenuncia: infatti, deve pagare l’Irap se questi sono superiori a quanto è indispensabile al suo lavoro. Per esempio, se si scarica l’Iva per quattro computer o per uno studio molto grande, probabilmente si avvale di un’organizzazione vera e propria ed è quindi soggetto all’imposta. Con la sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2008 la Cassazione ha aggiunto un tassello al complesso mosaico della questione Irap. Un passo avanti, insomma, per capire quali professionisti devono pagare il tributo e quali no. Un dilemma, questo, non risolto all’unanimità dagli esperti del settore. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 47 Rendita Inail più pesante Rendite Inail più pesanti. Con circolare n. 5 del 23 gennaio, l’Istituto assicuratore procede alla consueta operazione di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate per infortunio sul lavoro e malattia professionale. I valori aggiornati, validi per i settori industriale e agricolo per i medici radiologi, decorrono dal 1° luglio 2007. Agli interessati, l’Inail invia apposita comunicazione. L’operazione di aggiornamento rendite avviene a seguito della pubblicazione dei tre decreti ministeriali 13 luglio 2007 che hanno approvato le rivalutazioni per il settore industria, per quello agricolo e per i medici radiologi. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 49 Venerdì 25 gennaio Semaforo verde alla Visco-Sud È scattato a Bruxelles il tanto atteso semaforo verde per la Visco Sud, il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree meno sviluppate, rilanciato con la Finanziaria 2007. Anche se può apparire paradossale che il sospirato via libera alle agevolazioni arrivi proprio nel giorno della caduta del Governo Prodi. La commissione europea ha dunque dato il via libera alle agevolazioni confermando anche il benestare all’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2007 13 delle agevolazioni, come era stato richiesto dal Governo italiano. Gli esperti comunitari hanno ritenuto che si possa fare riferimento all’intero periodo formalmente coperto dalla Carta degli aiuti regionali, che fissa i massimali dei sostegni erogabili nelle aree più svantaggiate, ovvero il settennato dall’inizio del 2007 al 2013. Enrico Brivio, in Il Sole 24 Ore, pag. 27 Rivalutazione più cara sul TFR arretrato ai fondi La riforma del Welfare, legge 247/07, ha promesso una nuova riduzione del costo del lavoro dopo il taglio operato dal cuneo fiscale che per i datori di lavoro agisce sull’Irap. Operativa da quest’anno è l’eliminazione del contributo aggiuntivo sugli straordinari, che interessa le imprese. È, invece, appesa a una regolamentazione aggiuntiva la misura per alleggerire il prelievo contributivo sui premi di risultato collegati alla contrattazione aziendale di secondo livello. In ogni caso, il contributo di solidarietà del 10% a carico delle aziende non si dovrebbe applicare più dal 1° gennaio 2008. Straordinari a parte, sono le misure compensative per i datori di lavoro che hanno trasferito quote di Tfr alla previdenza complementare o al fondo di Tesoreria a ridurre l’importo dei contributi previdenziali da versare all’Inps. Da quest’anno, infatti, si applica lo sconto dello 0,19% sulla retribuzione imponibile previdenziale per il Tfr che non resta in azienda. M.C. De Cesari – G. Maccarone, in Il Sole 24 Ore, pag. 30 Quota disabili, l’esonero costa caro Costa caro l’esonero dal collocamento obbligatorio. L’impresa che per le speciali condizioni di attività non potrà osservare le assunzioni obbligatorie di disabili dovrà pagare un contributo esonerativi, per ciascuna unità non assunta e giorno lavorativo, pari a euro 30,64. Ben 17,72 euro in più al giorno e per disabile non assunto (con un incremento del 137%) rispetto alla misura tuttora vigente, pari a euro 12,92. Lo rende noto il Ministero del lavoro nella nota protocollo n. 1531 del 21 gennaio, annunciando la pubblicazione in G.U. del DM 21 dicembre 2007 che adegua l’importo del contributo esonerativi fissato dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 68/1999. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 50 ARTICOLI SEGNALATI Emersione dei rapporti di lavoro: ricorso possibile al Tar o al Capo dello Stato a cura di Aldo Forte in Guida al Lavoro n. 3 del 18 gennaio 2007 Avverso le decisioni del collegio di cui all’art. 5, Dlgs n. 124/2004, in merito all’emersione dei rapporti di lavoro di cui alla legge n. 296/2006, è possibile ricorrere, in via alternativa, al Tar o al Capo dello Stato. Lo ha precisato il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 27 dicembre 2007. L’intervento, resosi necessario in seguito a richiesta di chiarimenti in merito alle decisioni adottate sulle domande di regolarizzazione, sottolinea che il provvedimento emanato dal collegio citato è da considerarsi definitivo, per cui sono possibili i ricorsi accennati in precedenza e soltanto per motivi di legittimità; non è ammissibile, invece, un ricorso gerarchico improprio in assenza di espressa previsione di legge. Maternità per le lavoratrici a progetto: le indicazioni Inps a cura di Francesco Ernandes in Guida al Lavoro n. 3 del 18 gennaio 2007 L’Inps, con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, fornisce nuove istruzioni operative e interessanti chiarimenti in merito all’estensione dell’applicazione delle disposizioni previste dal Dlgs n. 151/2001 (Tu della maternità/paternità, articoli 16, 17 e 22) «anche» per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata. 14 Adempimenti PAOLO MARCHIORI N UOVO LIMITE ALL’USO DEL CONTANTE DAL 30 APRILE 2008 Il decreto che ha recepito la terza Direttiva in materia di antiriciclaggio ha previsto una sensibile riduzione del limite dell’uso del contante: dal 30 aprile 2008 tale limite è pari infatti a € 5.000,00. Il Decreto conferma altresì che i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, eccetera) devono comunicare al MEF le violazioni all’uso del contante delle quali hanno avuto conoscenza. Riferimenti Articoli 49 e 51, D.Lgs. n. 231/2007 CM 3.5.2006, n. 46213 L’articolo 1, del Decreto Legge n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, stabilisce che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi complessivamente superiori a € 12.500,00. L’art. 7, D.Lgs. n. 56/2004 ha previsto a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio quindi: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, consulenti tributari non iscritti in Albi e società di servizi del settore contabile/tributario, l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) le violazioni all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza. Successivamente, il D.Lgs. n. 231/2007, emanato in attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE ha abbassato il limite per i trasferimenti in contante a € 5.000,00 con decorrenza dal 30 aprile 2008. L’art. 49 prevede infatti il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro contante se l’importo “dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.” Contesto normativo LE OPERAZIONI OGGETTO DI “MONITORAGGIO” Come abbiamo anticipato il nuovo limite interessa tutte le operazioni pari o superiori a 5.000,00 euro comprese le operazioni frazionate, ossia le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite di € 5.000,00, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. Secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (Parere n. 1504 del 12 dicembre 1995, anche in presenza di operazioni frazionate, non trova applicazione il divieto quando il frazionamento è connaturato all’operazione posta in essere (ad esempio, un contratto di somministrazione), oppure è conseguenza di uno specifico accordo tra le parti (ad esempio, per un pagamento rateale). Lo stesso Consiglio di Stato però ribadisce che rimane “.. impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di Limite economico Frazionamento Parere del Consiglio di Stato 15 meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta ..”. Il professionista, nella sua attività di gestione delle contabilità per conto terzi dovrà “monitorare” le seguenti fattispecie effettuate in contanti: pagamenti di fatture; finanziamenti soci-società ; distribuzioni di utili ai soci. Naturalmente sarà cura del professionista informare la propria clientela in merito ai nuovi obblighi. Ruolo del professionista LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE I soggetti coinvolti rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono effettuare una specifica comunicazione al MEF delle infrazioni all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza. Detta comunicazione, limitatamente alle violazioni in esame di importo non superiore a € 250.000, è effettuata alle Direzioni Provinciali dei servizi vari, competenti in base al luogo della violazione. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui detti soggetti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno avuto notizia delle citate infrazioni. L’individuazione dell’Ufficio di destinazione della comunicazione deve essere fatta seguendo i seguenti criteri (ex Circolare n. 46213, del 3 maggio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): 1. entità della violazione. Se la somma totale delle diverse violazioni, singolarmente di importo non superiore a € 250.000, supera detto importo, la segnalazione va comunque inviata alla competente Direzione Provinciale; 2. territorialità della competenza. Si fa riferimento al luogo in cui è stata commessa la violazione. Nel caso in cui non sia possibile determinare il luogo di effettuazione della violazione, si deve fare riferimento al luogo in cui la stessa è stata accertata. REGIONI DIREZIONE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA LOMBARDIA D.P.S.V. di GENOVA Via Urbano Rela, 8 – 16151 Genova D.P.S.V. di MILANO Via Zuretti, 34 – 20125 Milano D.P.S.V. di VERONA Lungadige Capuleti, 11 – 37122 Verona VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA CAMPANIA, BASILICATA PUGLIA, MOLISE CALABRIA SICILIA Termini della comunicazione Art. 50 D.Lgs. n. 230/2007 Individuazione ufficio di destinazione della comunicazione D.P.S.V. di BOLOGNA Viale Aldo Moro, 68 – 40127 Bologna D.P.S.V. di ROMA Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 Roma D.P.S.V. di NAPOLI Centro direzionale Isola F8 Via Francesco Lauria, 80 – 80100 Napoli D.P.S.V. di BARI Via Demetrio Marin, 3 – 70125 Bari D.P.S.V. di CATANZARO Via Gioacchino Da Fiore, 32 – 88100 Catanzaro D.P.S.V. di PALERMO Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 Palermo 16 REGIME SANZIONATORIO Violare il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante comporta la sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzione è applicabile: al soggetto che ha effettuato il trasferimento, a colui che ha ricevuto le somme in contante. Sanzioni In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati è applicata la sanzione dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione. SISTEMA SANZIONATORIO TRESFERIMENTO O RICEZIONE DI DENARO IN VIOLAZIONE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF Sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito a carico di chi trasferisce e di chi riceve Sanzione dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione CONTESTAZIONE, SANZIONI, OBLAZIONE All’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto. Il soggetto che provvede al pagamento entro 60 giorni dalla contestazione può pagare pagare il minore importo fra: a) un terzo del massimo della sanzione edittale; b) il doppio del minimo. Non è prevista l’oblazione in caso di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati. Ricordiamo che l’argomento è stato trattato nella rivista numero 13/2007 a pagina 22 e seguenti. Rivista n. 13/2007 17 Collocamento STEFANIA ALTIERI F LUSSI D’INGRESSO 2008: STAGIONALI EXTRACOMUNITARI Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8 novembre 2007 che autorizza per l’anno 2008 80.000 ingressi di lavoratori extracomunitari residenti all’estero per lavoro subordinato stagionale, sono intervenuti: il Ministero dell’Interno, con circolare n. 263 del 18 gennaio 2008, per fornire i chiarimenti operativi relativi alla presentazione delle domande di nulla osta; il Ministero della Solidarietà Sociale che, con circolare n. 2 del 18 gennaio 2008, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle quote d’ingresso. Riferimenti Ministero dell’Interno Circolare n. 263 del 18 gennaio 2008 Ministero della Solidarietà Sociale Circolare n. 2 del 18 gennaio 2008 DPCM 8 novembre 2007 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008, il DPCM 8 novembre 2007 recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008: per le esigenze del e settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli. Detto decreto, prevede all’articolo 1, per l’anno 2008, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale di 80.000 lavoratori non comunitari residenti all’estero e precisamente: lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi: Serbia, Montenegro, Bosnia–Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Gli ingressi: rappresentano un’anticipazione delle quote massime di ingresso, per l’anno 2008, di lavoratori non comunitari; devono essere ripartiti tra le Regioni e le Province autonome da parte del Ministero della Solidarietà sociale; comprendono anche i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007. Settori di riferimento Provenienza lavoratori Particolarità della quota Il Ministero dell’Interno è intervenuto con Circolare n. 263 del 18 gennaio 2008 ed ha chiarito che, così come è avvenuto per l’invio delle domande d’ingresso per i lavoratori stranieri non stagionali: 18 le richieste di nulla osta per il lavoro stagionale possono essere presentate soltanto con procedura telematica (le procedure e le modalità di invio delle domande, sono consultabili sul sito internet: www.interno.it); l’accesso al sito del Ministero dell’Interno per scaricare la modulistica sarà possibile dal 28 gennaio 2008; l’invio sarà consentito dalle ore 8.00 dell’1 febbraio 2008. La modulistica per la presentazione della domanda per nulla osta al lavoro stagionale è stata aggiornata. A titolo esemplificativo, sono state modificate: l’indicazione del reddito del datore di lavoro esercente attività agricola, la data presunta di inizio del rapporto di lavoro, per determinare le domande a cui accordare la precedenza. Resta fermo il principio della graduatoria: l’assegnazione delle quote d’ingresso, è tassativamente vincolata al rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande. Le domande dei datori di lavoro possono essere inoltrate attraverso le associazioni di categorie a cui gli stessi aderiscono, firmatarie del protocollo. Il protocollo è stato ora aperto “aperto” all’adesione di altre associazioni interessate. In allegato al decreto c’è l’allegato 2 “facsimile di attori adesione”, atto allo scopo. Per quanto riguarda l’accreditamento degli operatori, gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007 sono confermati. Per accreditare gli altri operatori, delle stesse associazioni o di altre aderenti solo da quest’anno, ogni associazione dovrà presentare alle Prefetture apposito modulo di richiesta di accesso al “Sistema informatico Stagionali” dello Sportello Unico per l’Immigrazione (allegato 3 del decreto), compilato in tutte le sue parti ed inviato anche in formato elettronico. Le associazioni provvederanno agli accertamenti necessari e all’inoltro del modello in formato excel, con i dati degli operatori per i quali si richiede l’accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Il Ministero invita a procedere con la massima sollecitudine alle richieste di accredito, poiché il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno rilascerà la prima tranche di abilitazioni agli operatori solo per richieste pervenute entro il 28 gennaio 2008, mentre le richieste successive verranno definite dopo il 3 febbraio. In merito all’istruttoria delle istanze, il sistema di gestione è stato concepito in modo da evidenziare quelle la cui presunta data di inizio dell’attività lavorativa è più vicina, per evitare che un esame tardivo determini la cessazione dell’interesse del richiedente e per razionalizzare la trattazione delle richieste. In tal senso, il Ministero raccomanda di comunicare tempestivamente la cessazione dell’interesse all’assunzione, per consentire la chiusura dei procedimenti e la disponibilità della relativa quota. In sede di convocazione dell’interessato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, sarà accertata la corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal sistema con quelle risultanti dalla documentazione esibita. Il Ministero della Solidarietà sociale, con circolare n. 2 del 18 gennaio 2008, ha ripartito territorialmente le 80.000 quote di ingresso secondo la tabella riportata di seguito. Regioni e Province Autonome Quote Regioni e Province Autonome Quote 100 Marche 1.700 Piemonte 3.600 Umbria Lombardia 3.500 Lazio 7.500 Provincia Autonoma di Trento 3.000 Abruzzo 4.850 Provincia Autonoma di Bolzano 1.200 Molise Veneto 6.500 Campania 9.500 6.500 Valle d’Aosta 750 Puglia 750 Basilicata 1.250 Emilia 7.000 Calabria 6.400 Toscana 3.500 Sicilia 5.500 disponibili presso la Direzione Generale Totale Aggiornamento della modulistica Graduatoria Inoltro domande attraverso le associazioni di categoria Istruttoria delle istanze Ripartizione territoriale 550 Liguria Sardegna Modalità e termini di invio 450 Friuli Le quote rimanenti (5.150 unità) restano Richieste di nulla osta telematiche 750 74.850 dell’Immigrazione per essere attribuite successivamente. 19 E’ Previdenziale VENUTA MENO LA DECONTRIBUZIONE PER LE EROGAZIONI DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO Riferimenti Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 E’ una novità introdotta dalla legge di Riforma del Welfare; il comma 67 della citata legge 247/07, ha stabilito: la soppressione, a decorrere da gennaio 2008, della decontribuzione, prevista nel limite del 3%, delle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello; la contestuale istituzione di un nuovo sistema di decontribuzione delle stesse somme, nel limite del 5%, la cui applicazione però è soggetta all’emanazione di un Decreto ministeriale. Dal 1° gennaio 2008, il “vecchio” sistema di decontribuzione è soppresso e, a decorrere dalla stessa data, è introdotto un nuovo sistema di decontribuzione, per il quale: la natura delle somme soggette a decontribuzione rimane la stessa il limite delle somme soggette a decontribuzione è pari al 5% della Gli spilli retribuzione contrattuale percepita; La precedente normativa prevedeva l’esclusione entro tale limite le somme sono: dall’imponibilità previdenziale, nel limite del 3% della totalmente esenti, relativamente retribuzione imponibile percepita dal dipendente alla contribuzione a carico del nell’anno di erogazione, delle “erogazioni previste dai dipendente; contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle - assoggettate nella misura del 25% quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui relativamente alla contribuzione a carico struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla del datore di lavoro. misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri Il nuovo sistema di decontribuzione, entrato elementi di competitività assunti come indicatori in vigore dal 1° gennaio 2008, necessita dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.” tuttavia di un Decreto ministeriale che lo renda applicabile. Per il momento quindi non è applicabile alcun sistema di decontribuzione: né il “vecchio” perché abrogato, né il nuovo perché attuabile solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale. VECCHIO E NUOVO SISTEMA A CONFRONTO Caratteristiche Contribuzione in vigore fino al 31 dicembre 2007 Contribuzione in vigore dal gennaio 2008 (previo decreto) Natura delle Erogazioni contratti Erogazioni previste dai contratti collettivi somme collettivi aziendali, ovvero di secondo aziendali, ovvero di secondo livello, delle livello, delle quali sono incerti la quali corresponsione o l'ammontare e la l'ammontare e la cui struttura sia correlata cui dal previste struttura sia dai correlata dal sono incerti contratto la 1° corresponsione collettivo medesimo o alla contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, misurazione qualità ed altri elementi di competitività di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi assunti di economico dell'impresa e dei suoi risultati. competitività assunti come come indicatori dell'andamento indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Contribuzione del Esente al 100% nel limite del 3% Esente al 100% nel limite del 5% della lavoratore della retribuzione imponibile retribuzione contrattuale percepita Contribuzione del Esente al 100% nel limite del 3% Esente al 25% nel limite del 5% della datore di lavoro della retribuzione imponibile retribuzione contrattuale percepita. 20 Previdenziale Romina De Bellis G ESTIONE SEPARATA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2008 Riferimenti Circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2008 art. 1 comma 79 Legge 247 del 24 dicembre 2007 (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) Art. 59 comma 16 Legge 449/1997 D.M. del 12 luglio 2007 (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007) Messaggio INPS n. 27090 del 9 novembre 2007 Ricordiamo che la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (riforma del Welfare), ha previsto, per il 2008, un incremento dell’uno per cento dell’aliquota contributiva pensionistica per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Conseguentemente la nuova aliquota contributiva risulta essere del: 24 per cento, per coloro che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie; 17 per cento, per gli altri iscritti alla gestione. Ora, l’INPS, con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008, fornisce ulteriori precisazioni e chiarisce che per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme obbligatorie è dovuta un’ulteriore aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72 per cento e, quindi l’aliquota contributiva complessiva risulta pari al 24,72 per cento. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Nella Gestione Separata sono in vigore due aliquote fisse: una per gli iscritti alla gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie l’altra per tutti i rimanenti iscritti. L’INPS, con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2007 ricorda e che, per i soggetti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva (ex art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997) per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota, inizialmente determinata nella misura dello 0,50 per cento, è stata innalzata allo 0,72 per cento, a partire dal 7 novembre 2007 (ex D.M. del 12 luglio 2007 G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007) e commentata dall’INPS con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata, sono complessivamente stabilite nella misura del: 24,72 per cento (24,00 per cento di aliquota IVS più 0,72 per cento di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie; 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. ALIQUOTE ANNO 2008 CATEGORIA Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria IVS Contributo aggiuntivo Totale 24,00 0,72 24,72 17,00 -- 17,00 21 MASSIMALE ANNUO DI REDDITO L’applicazione delle predette aliquote contributive dovute nella misura del 24,72 per cento e del 17,00 per cento, deve far riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995. In attesa che l’ISTAT fornisca gli indici percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo, l’INPS si riserva di comunicare la misura di detto massimale. RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo; ripartito nelle seguenti misure: un terzo a carico del collaboratore; due terzi a carico del committente. Per gli associati in partecipazione invece, la ripartizione è la seguente: 55 per cento a carico dell’associante; 45 per cento a carico dell’associato. COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2008 Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 34 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000), le somme corrisposte entro il 12 gennaio sono da considerarsi percepite nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del “principio di cassa allargato” (art. 51, comma 1, TUIR). Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 vanno assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2007. MINIMALE PER L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO L’accredito dei contributi mensili, che si basa sul minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, sarà comunicato dall’INPS, appena in possesso dei dati ufficiali forniti dall’ISTAT. ALIQUOTE DI COMPUTO In base a quanto stabilito dalla Legge n. 247/2007 (art. 1, comma 79), a far data dal 1° gennaio 2008, le aliquote di computo sono stabilite nelle seguenti misure: 24 per cento per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria; 17 per cento per tutti i rimanenti iscritti. TABELLA DI SINTESI CATEGORIA IVS Contr. Totale Ripartizione contirbuti Min. Mass. Agg.o Commit. Collab. Ass.nte 2/3 1/3 55% Ass.to Non assicurati 24,00 0,72 24,72 presso altre forme pens. obbligatorie Pensionati ed iscritti ad 17,00 -- 45% Non Non noto noto 17,00 altra forma pensionistica obbligatoria 22 Previdenziale I L CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO E’ STATO SOPPRESSO Arriva, con messaggio n. 658 del 9 gennaio 2008, il chiarimento dell’INPS a proposito della contribuzione relativa alle ore di straordinario relative al mese di dicembre esposte nelle buste paga di gennaio e sui residui di banca ore monetizzate nel 2008. L’istituto precisa che su detti importi non deve essere calcolata la contribuzione aggiuntiva. Riferimenti Messaggio INPS n. 658 del 9 gennaio 2008 Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 L’articolo 1, comma 71, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Riforma del Welfare”, ha soppresso la contribuzione aggiuntiva prevista, in alcuni settori, per le ore che eccedono il normale orario di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La previsione determina l’uscita di scena di un contributo presente nel nostro ordinamento da molti anni. Saranno beneficiarie della soppressione del contributo le imprese con oltre 15 dipendenti, quali unici soggetti obbligati al versamento del contributo. L’INPS è intervenuto per fornire chiarimenti relativamente all’assoggettamento contributivo delle ore di straordinario prestate nell’anno 2007 e retribuite nel 2008. A tale proposito ricordiamo quanto previsto dalla Circolare n. 136 del 21 dicembre 2007, secondo la quale le ore di lavoro straordinario: effettuate nel mese di dicembre corrisposte con le retribuzioni relative al mese di gennaio evidenziate nel DM10 del mese di gennaio con il codice “D000”, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo, devono considerarsi retribuzione del mese di gennaio 2008. Conseguentemente non sono più soggette alla contribuzione aggiuntiva. Al contrario, le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di dicembre e retribuite con le retribuzioni relative allo stesso mese entro il 12 di gennaio 2008 sono soggette alla contribuzione aggiuntiva. Per quanto riguarda la “banca ore”, le ore maturate e non utilizzate come riposi supplementari entro il 31 dicembre 2007 e retribuite a partire da gennaio 2008 non sono soggette al contributo aggiuntivo. 23 ROMINA DE BELLIS L ’autoliquidazione dei premi Inail 2007/2008 Sabato 16 febbraio (prorogato a lunedì 18 febbraio) scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni relative all’autoliquidazione INAIL. Anche quest’anno l’Inail ha già inserito, sul proprio sito (www.inail.it), tutta la modulistica e la documentazione occorrente alla procedura. Con detta procedura i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare: la denuncia, per ogni posizione assicurativa posseduta, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno 2007; sulla base delle retribuzioni denunciate, il calcolo della regolarizzazione del premio dovuto per il 2007 e, sulla base delle medesime retribuzioni e degli elementi comunicati dall’Inail, dell’importo della rata anticipata per l’anno 2008 (anche con riferimento agli eventuali premi speciali stabiliti per gli artigiani); il pagamento, con un unico versamento (o in quattro rate, maggiorate di interessi) del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolarizzazione e di rata d’acconto calcolati per ciascuna posizione assicurativa. La procedura interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro, se riscossi tramite INAIL. La denuncia delle retribuzioni scade: il 18 febbraio 2008, in modalità cartacea; il 16 marzo 2008, in modalità telematica. L’invio telematico esclude ogni altro adempimento, fatto salvo l’impegno a presentare la documentazione cartacea di supporto a richiesta dell’INAIL. Il premio assicurativo (saldo del 2007 e acconto per il 2008) Termini: in caso di cessazione è fissato al 18 febbraio 2008, tramite mod. F24. dell’attività, il termine è fissato Il premio assicurativo risultante a debito dal calcolo al giorno 16 del secondo mese dell’autoliquidazione potrà, essere diviso in quattro rate, successivo alla cessazione da versarsi, con maggiorazione delle ultime tre con il tasso stessa. ufficiale di sconto, alle seguenti, consuete scadenze: 1° rata entro il 16 febbraio 2008 (unitamente alla presentazione della autoliquidazione); 2° rata entro il 16 maggio 2008; 3° rata entro il 18 agosto 2008; 4° rata entro il 17 novembre 2008. I soggetti obbligati ed esonerati Sono soggetti all’autoliquidazione tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria nei confronti dell’Inail. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane: che non abbiano occupato dipendenti nell’anno precedente, o che abbiano occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. In ogni caso l’esonero non è applicabile per le aziende artigiane che abbiano comunque corrisposto, per lo stesso anno, un premio anticipato per dipendenti. Nel caso in cui l’azienda artigiana sia classificata con due o più voci di rischio e per una di tali voci abbia occupato solamente dipendenti con qualifica di apprendista, la ditta stessa è tenuta alla dichiarazione delle retribuzioni anche per tali dipendenti (dichiarare per i dipendenti con qualifica di apprendista retribuzioni a zero). Nel caso in cui l’azienda artigiana senza dipendenti intenda avvalersi del beneficio della rateazione, qualora presenti il modello di dichiarazione delle retribuzioni per la prima volta, dovrà manifestare tale volontà barrando la relativa casella SI presente nel modulo. Adempimenti Scadenze Soggetti obbligati ed esonerati 24 Riduzione delle retribuzioni presunte I datori di lavoro possono ridurre le retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo della rata anticipata inviando, entro il 16 febbraio, apposita comunicazione motivata con indicazione dell’importo sul quale sarà calcolato il premio per ogni voce di rischio. Oltre alle retribuzioni presunte generali, ove sussistano i presupposti, deve essere indicato anche l’importo delle retribuzioni presunte per le quote parzialmente esenti. Per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte l’INAIL ha predisposto un apposito servizio on line. Riduzione retribuzioni presunte Raccomandata a.r. Data ... All.Inail Area Assicurativa ................................. Oggetto: P.A.T. n. ..... Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2008. La scrivente ditta, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, comunica che provvederà a calcolare la rata di premio anticipata per l’anno 2008, da effettuarsi entro il 16.2.2008, sull’imponibile presunto di Euro...., anziché sulle retribuzioni di Euro.... effettivamente corrisposte nell’anno 2007. Tale riduzione è connessa alla seguente motivazione: (indicare e motivare le ragioni) Le retribuzioni presunte per l’anno 2008 a favore dei dipendenti esposti a rischio silicosi e/o asbestosi saranno pari a Euro.... (in caso di presenza di tali rischi). Firma _________________________ Posizioni nuove emesse In caso di attività iniziata nel corso dell’anno precedente, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi. Rateazione del premio da autoliquidazione Il datore di lavoro può usufruire della rateazione in quattro rate del premio da autoliquidazione. Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la casella SI (campo 89 del modello per la dichiarazione delle retribuzioni). Dall’autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto: • Il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI (campo 89 del modello della dichiarazione delle retribuzioni). • Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella SI (campo 89 del modello della dichiarazione delle retribuzioni). • Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione (vedi modello revoca rateazione a pagina 30 della rivista n. 23 del 19 novembre 2007), da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell’autoliquidazione. Si sottolinea che l’Istituto ha previsto conseguenze sul piano sanzionatorio per coloro che non si uniformeranno alle istruzioni impartite: ogni versamento effettuato oltre la data di scadenza, da coloro che non hanno mai effettuato la scelta di rateizzare, sarà soggetto a sanzione; se il datore dichiarerà, oltre la data del 18 febbraio 2008, di non avvalersi della rateazione per il 2008, l’Istituto considererà, comunque, l’anno 2008 da regolarsi in un unico premio, ma applicherà ad eventuali incassi effettuati oltre il termine di scadenza del premio unico le sanzioni amministrative per tardato pagamento. Rateazione del premio 25 D Compensazioni Compensazioni Qualora si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovranno compilare due righe della sezione INAIL del modello F24 indicando: nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e il relativo importo nel campo “importi a debito versati”, nella seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo “importi a credito compensati”. Per avvalersi di tale ultima modalità è necessario acquisire il preventivo assenso della Sede Inail competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito medesimo. Per quanto riguarda i contributi associativi (riguardanti solamente associazioni di categoria titolari di apposita convenzione) la compensazione, tramite modello F24, è ammessa esclusivamente utilizzando un credito nei confronti dell’Istituto. Tale credito deve essere certo e risultante dagli archivi INAIL. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per effettuare in compensazione pagamenti nei confronti dell’INAIL. Le basi di calcolo L’Inail ha già provveduto ad inviare a tutti i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative il modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi e dei contributi associativi nonché il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. In particolare, mediante il mod. 20SM, l’istituto ha comunicato, entro lo scorso 31 dicembre, per ciascuna Pat e per ogni lavorazione assicurata: il tasso di premio da applicare per l’anno 2008 (in sede di autoliquidazione); la classificazione della posizione assicurativa alla data di elaborazione; le retribuzioni denunciate sulla posizione assicurativa negli ultimi tre anni ed il tasso medio di tariffa; gli eventi infortunistici definiti per ogni anno del periodo di osservazione; i dati di sintesi per ogni anno del periodo di osservazione; la determinazione del tasso applicabile. Detta comunicazione ha ovviamente effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della spedizione ed è finalizzata a fornire alle aziende gli elementi utilizzati dall’Inail per il tasso di premio applicabile con riferimento ad ogni singola posizione assicurativa da utilizzare per la procedura di autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio. LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI Il modello 20SM Il modello 1031 Guida alla compilazione del mod. 1031 Il primo adempimento riguardante l’autoliquidazione è la dichiarazione delle retribuzioni. L’INAIL invia, unitamente alle “basi di calcolo premi” il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni – 10 31 da utilizzare per la trasmissione dei dati. Il datore di lavoro, una volta ricevuto il modello, dovrà verificare se i dati prestampati in esso contenuti sono corretti. In caso contrario è necessario segnalare immediatamente le difformità alla sede INAIL competente. Il mod. 1031 va compilato dai soggetti obbligati alla procedura e, come anticipato, deve essere conservato in modalità cartacea anche nelle ipotesi di invio telematico. 26 27 DATI IDENTIFICATIVI Abbiamo visto che le prime due righe del modello inviato dall’Inail, riguardanti i dati identificativi del cliente (ragione sociale, codice ditta, codice fiscale, sede Inail competente) sono già prestampate; sono prestampate anche le prime due righe di ogni singola colonna che riguardano gli estremi identificativi della posizione assicurativa aziendale (voce di tariffa, inquadramento contributivo, periodo assicurativo). Nel caso detti campi non siano precompilati ovvero lo siano in modo errato, va inviata apposita comunicazione di variazione all’Inail e non vanno modificati i campi precompilati e compilati quelli vuoti. CAMPO A - RETRIBUZIONI COMPLESSIVE Qualora presenti PAT ponderate, le retribuzioni vanno dichiarate suddivise per singole voci. Vanno riportate: per intero, le retribuzioni dei dipendenti occupati con un rapporto di lavoro ordinario e dei dipendenti per i quali sono operativi sconti sui premi assicurativi; le retribuzioni (anche se convenzionali ovvero di ragguaglio) dei soci e dei collaboratori familiari di aziende non artigiane; i compensi, entro i previsti minimale e massimale, dei collaboratori coordinati e continuativi, anche in modalità a progetto; le retribuzioni convenzionali del personale dirigenti. Non vanno invece riportate: le retribuzioni dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento per i quali si beneficia della totale esenzione del premio (queste retribuzioni vanno infatti riportate nell’apposita casella); le retribuzioni degli apprendisti; i dati economici del titolare e dei soci o collaboratori familiari di imprese artigiane. Le retribuzioni dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità ovvero da aziende interessate da cigs (assunti ai sensi della legge n. 223/1991) sono da considerarsi imponibili al 100%. CAMPO B - QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTE Va riportata la quota esente delle retribuzioni dei lavoratori per i quali l’azienda usufruisce di agevolazioni. Sono un di cui delle retribuzioni indicate nel campo A. Il campo non va ovviamente compilato dalle imprese che godono dell’esenzione contributiva al 100%. CAMPO C - RETRIBUZIONE SPECIFICHE PER SILICOSI E ASBESTOSI Vanno riportate le retribuzioni dei lavoratori esposti al rischio di silicosi e asbestosi, comprese le retribuzioni al 100% dei lavoratori occupati con riduzione parziale dei contributi. Anche queste retribuzioni sono già stata incluse nel campo retribuzioni complessive. Nelle ipotesi di riclassificazione, di inclusione o di esclusione dal rischio in esame, di modificazione dell’oscillazione del tasso, intervenute in corso d’anno, le retribuzioni vanno indicate per singolo periodo. RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO Vanno indicate le retribuzioni dei lavoratori per i quali l’azienda gode di una riduzione parziale dei contributi, con indicazione della retribuzione nella medesima percentuale delle agevolazioni godute. Nell’ultima casella va indicata la tipologia dello sconto: 01, se la ditta è soggetta alla riduzione contributiva a favore delle imprese edili; 02, se la ditta è soggetta alla riduzione contributiva prevista a favore delle imprese di autotrasporto conto terzi. 28 DETTAGLIO DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTE Indicare in ogni singolo campo, le quote di retribuzione parzialmente esenti. Rappresentano l’analitico delle retribuzioni già riportate, complessivamente, nella riga “quote retribuzioni parzialmente esenti”. Nell’ultima casella va indicata la tipologia dell’esenzione, riportando per ciascuna l’apposito codice previsto. DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI In questi campi vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% non indicate nel campo A “retribuzioni complessive”. Nell’ultima casella va indicata la tipologia dell’esenzione, riportando per ciascuna l’apposito codice previsto. FOGLIO NUMERO Va indicato il numero progressivo di ogni singolo foglio ed il numero totale dei fogli utilizzati. Va riportata la firma del titolare/legale rappresentante dell’azienda. GUIDA AL CALCOLO DEL PREMIO DOVUTO Calcolo del premio La regolarizzazione del premio assicurativo dovuto per i lavoratori assicurati si ottiene applicando alle retribuzioni corrisposte il corrispondente tasso di premio. L’importo così determinato rappresenta il saldo per il 2007 e la rata di anticipo per il 2008. La retribuzione imponibile Nel rispetto dei minimali di legge, la retribuzione imponibile da denunciare è determinata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969 (novellato dal D.Lgs. n. 314/1997). Si tratta, in via generale, della medesima retribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi dovuti all’Inps. A questa regola fanno eccezione: i lavoratori a tempo parziale, la cui retribuzione imponibile si ottiene con i seguenti criteri: a. si calcola la paga base tabellare annua (che si ottiene moltiplicando il minimo contrattuale, con esclusione di qualsiasi altro elemento retributivo, per il numero delle mensilità previste per l’anno dalla contrattazione collettiva) che si divide poi per le ore annue previste dalla medesima contrattazione collettiva, ottenendo in tal modo la paga tabellare oraria. Se ad esempio l’orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore, si dovrà dividere la paga gabellare annua per 2.080 (40 per 52 settimane); b. si determina il minimale orario, moltiplicando il minimale contributivo giornaliero (fissato con decreto ministeriale e rivalutato ogni anno)) per sei e dividendolo per l’orario settimanale previsto dal CCNL di categoria. Se ad esempio l’orario contrattuale è di 40 ore, il minimale orario per il 2007 è di 6,21 euro dato da 41,43 x 6:40; c. si moltiplica l’importo più altro tra quelli ottenuti con i precedenti calcoli per il numero delle ore lavorate o retribuite complessivamente nell’anno. Esempio: lavoratore occupato a part time 50% (20 ore settimanali) Paga base 600,00 Contingenza 500,00 Scatti anzianità 50,00 Superminimo 50,00 Totale 1.200,00 Part time al 50 per cento (20 ore settimanali) €. 600,00 Minimale INAIL 600,00 (minimo gabellare) x 14 (mensilità annue) = 8.400,00 Minimale orario 8.400,00: 2080 (dato da 40 ore sett.li x 52 settimane annue) = 4,03 Minimale assoluto 40,62 x 6 (minimale giornaliero per 6 gg) = 248,58:40 = 6,21 Si applica il più alto e quindi 6,21. 29 Il personale dirigente per i quali, il calcolo del premio da versare, va fatto con riferimento al massimale previsto per l’erogazione delle rendite, per il 2007 pari a euro 23.813,40 fino al 30 giugno e 24.289,20 dal 1° luglio. Poiché si tratta di una retribuzione convenzionale, la base imponibile si determina tenendo conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi: 25 mensili, 300 annuali. Per i dirigenti occupati a tempo parziale, va calcolato l’importo orario del massimale di rendita, che poi andrà moltiplicato per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. PERIODO ANNUO Fino al 30/06/2007 Dal 1/07/2007 11.906,70 12.144,60 24.051,30 MENSILE Annuo:12 1.984,45 2.024,10 GIORNALIERO Mensile:25 79,38 80,96 ORARIO Giornaliero:8 9,92 10,12 I lavoratori parasubordinati, per i quali la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti ma, non può essere superiore al massimale di rendita, né inferiore al minimale di rendita. Per il 2007 i due valori sono stati i seguenti: PERIODO Fino al 30/06/2007 Dal 1/07/2007 MINIMALE 12.822,60 13.078,80 MASSIMALE 23.813,40 24.289,20 Il premio dovuto all’Inail è quindi calcolato applicando il tasso medio di tariffa sul compenso percepito dal collaboratore e determinato sulla scorta delle disposizioni fiscali. Il calcolo non potrà però mai essere fatto su valori superiori o inferiori a quelli appena indicati. Nel caso in cui il contratto abbia una durata inferiore all’anno, i due valori di minimale e massimale saranno pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro, tenendo conto che il mese non può a sua volta essere frazionato a giorni, con contestuale applicazione dei valori differenziati nei due cadenti semestri. Più rapporti di lavoro Gli indicati limiti retributivi vanno riferiti a tutti i compensi percepiti dal collaboratore nel corso dell’anno, derivanti da più rapporti, siano questi contemporanei, successivi, intrattenuti o meno con lo stesso committente. Il committente dovrà quindi operare come segue: 1. determina il compenso medio mensile, procedendo alla divisione dell’importo complessivamente dovuto al collaboratore per i mesi o frazioni di mesi di durata del rapporto; 2. relativamente ai mesi in cui non vi sono stati compensi da parte di altri committenti, occorre calcolare il premio nei limiti del minimale e del massimale mensile, tenendo esclusivamente in conto quanto erogato direttamente; 3. relativamente ai mesi nei quali la collaborazione ha riguardato anche altri committenti, è necessario determinare il compenso medio mensile complessivo (ossia la media degli importi corrisposti da tutti i committenti) e poi la quota parte. Esempio Supponiamo che il compenso corrisposto dal committente A costituisca il 30% del compenso medio complessivo del collaboratore: Se detto compenso è inferiore al minimale, il committente A calcola il premio sul 30% del minimale. Se il compenso è superiore al minimale, ma inferiore al massimale, il committente A è chiamato a calcolare il premio sul compenso effettivamente corrisposto al collaboratore. Se il compenso medio complessivo è superiore al massimale, il committente A è chiamato a calcolare il premio sul 30% del massimale. Ricordiamo che per i lavoratori parasubordinati il premio dovuto è posto a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore. 30 TABELLA DI RIEPILOGO DELLE RETRIBUZIONI IMPONIBILI Generalità dei lavoratori Personale dirigenziale Lavoratori occupati a part time Lavoratori in Paesi extracomunitari non convenzionati Lavoratori parasubordinati Soci di società Altri soggetti: familiari di imprese familiari; allievi di corsi di istruzione professionale; tirocinanti in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori occupati in lavorazioni meccanico agricole conto terzi; lavoratori di ex compagnie e gruppi portuali Lavoratori con premi speciali unitari: artigiani (compresi i soci di impresa, i familiari coadiuvanti, i familiari partecipanti all’impresa familiare); facchini, barrocciai, vetturini, ecc.; pescatori della piccola pesca e acque interne Lavoratori esenti: apprendisti; contratti di f. e l. con esenzione totale; disoccupati di lungo periodo e cassaintegrati con esenzione totale Lavoratori dell’edilizia retribuzioni effettivamente dovute nell’anno 2006, determinate applicando i previsti criteri; rispetto dei minimali; non esistono massimali. Imponibile convenzionale, pari al massimale annuo previsto per le rendite derivanti da invalidità permanente. Imponibile convenzionale: retribuzione tabellare oraria moltiplicata per le ore retribuite nell’anno. In ogni caso non inferiore al minimale contributivo orario. Imponibile convenzionale, annualmente stabilito con decreto ministeriale e differenziato in relazione alla qualifica del lavoratore interessato ed alla fascia di retribuzione spettante in Italia. Reddito effettivamente percepito nell’anno, nel limite sia del minimale che del massimale. Imponibile convenzionale, pari al minimale annuo di rendita previsto per l’inabilità permanente. Retribuzioni convenzionali Imponibile convenzionale pari al minimale annuo di rendita previsto per l’inabilità permanente. Nessun imponibile Retribuzione virtuale (ex art. 29 della legge n. 341/1995). 31 Le agevolazioni ai fini INAIL L’autoliquidazione dei premi è l’unica occasione in cu i datori di lavoro possono usufruire dei benefici che le norme in vigore prevedono come applicabili ai premi assicurativi. Passiamo ora in rassegna le varie tipologie di agevolazione che interessano l’autoliquidazione 2007/2008. 1. contratti di formazione e lavoro In virtù delle varie norme che nel tempo ne hanno previsto la disciplina, le percentuali di riduzione sono diverse a seconda del luogo e della tipologia interessata per cui, ferma restando la validità della riduzione del 25%, per poter beneficiare delle maggiori riduzioni, i datori di lavoro devono verificare l’esistenza di almeno una delle condizioni fissate dalla Commissione europea: deve trattarsi di giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 se laureati; deve trattarsi di soggetti disoccupati da almeno un anno; l’azienda interessata non deve aver ridotto l’organico nei 12 mesi precedenti l’azienda deve aver mantenuto in servizio, assumendoli con contratto a tempo indeterminato, almeno il 60 per cento dei CfL i cui contratti sono scaduti nei 24 mesi precedenti, apportando comunque un incremento netto all’occupazione; Ove non ricorrano le condizioni fissate dalla UE, le riduzioni maggiori del 25 per cento possono comunque essere applicate, su istanza del datore di lavoro da indirizzare all’INPS, con la regola degli aiuti minimi (de minimis), che prevede la possibilità di ottenere, nel corso di un triennio, agevolazioni entro il limite massimo di 100 mila euro a titolo di sovvenzioni dirette in denaro al lordo delle imposte dirette e comprensive di tuti gli aiuti pubblici (comunitari, statali, regionali, locali, eccetera). 2. Contratti di inserimento La legge ha esteso a questi lavoratori le stesse agevolazioni già previste per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro. 3. contratti di inserimento stipulati con le donne Per i contratti di inserimento stipulati con le donne su tutto il territorio nazionale è possibile usufruire dell’incentivo economico generalizzato del 25%. Per le aree ove le donne sono considerate soggetti svantaggiati, la percentuale di riduzione è più alta e variabile a seconda della zona ( la tabella è riportata nell’opuscolo INAIL di guida all’autoliquidazione, all’interno del sistema internet). 4. Dirigenti disoccupati Dirigenti assunti, anche con contratto a termine, da aziende con meno di 250 dipendenti: 50%, per dodici mesi. L’agevolazione è applicata sulla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita ed è condizionata all’approvazione della competente agenzia per l’impiego. 5. Lavoratori disabili Lavoratori aventi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%: fiscalizzazione del 100% per otto anni, a seguito di stipula di apposita convenzione. Lavoratori aventi una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%: fiscalizzazione del 50% per cinque anni. 5. Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti per maternità e parternità E’ previsto lo sconto del 50% dei premi a favore delle imprese che assumono a tempo determinato lavoratori in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o paternità. Lo sconto spetta alle aziende con meno di 20 dipendenti o da quelle in cui operano lavoratrici autonome in maternità, per un periodo massimo di 12 mesi, fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dal momento dell’adozione o dell’affidamento di un minore. 6. Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi La riduzione è del 100% o del 50% a seconda delle zone in cui opera l’azienda. Gli sconti ai fini INAIL Riportiamo i principali sconti che interessano l’autoliquidazione 2007/2008. LO SCONTO PER IL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO Con la Nota protocollo n. 9506 del 21 dicembre 2007, l’INAIL ha dettato le istruzioni in merito le modalità di applicazione, in sede di autoliquidazione 2007/2008, circa della riduzione dei premi dovuti dalle aziende del settore dell'autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli. 32 ANNO 2006 Per l’anno 2006, a conclusione delle operazioni di quantificazione dei premi relativi a tale anno, l’INAIL ha provveduto a rideterminare la percentuale di sconto concedibile, fissando in modo definitivo, la percentuale di riduzione dei premi nella misura del 34,80%, rispetto al 32,00% già applicato nella precedente autoliquidazione 2006/2007. Sono state quindi aggiornate, a livello centrale, le situazioni contributive delle aziende interessate, inserendo un credito (integrazione negativa): i datori di lavoro interessati potranno: chiedere il rimborso del credito maturato per l'anno 2006 o compensare debiti correnti in sede di autoliquidazione 2007/2008 o debiti pregressi, secondo modalità da concordare con le singole Sedi. REGOLAZIONE 2007 – RATA 2008 Sempre con riferimento ai dipendenti che svolgono attività di guida degli autoveicoli, per la regolazione del premio dovuto per l’anno 2007 è confermata, in via provvisoria, la riduzione dei premi nella misura del 14,00%, percentuale questa già applicata nella precedente autoliquidazione 2006/2007. Per la rata 2008, si applicherà, sempre in via provvisoria, la percentuale di sconto da applicare è fissata, nella misura del 14,00%. LO SCONTO DELL’ARTIGIANATO Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con Deliberazione n. 351 del 24 ottobre 2007, aveva stabilito una riduzione definitiva, dei premi dovuti dalle imprese artigiane per l’anno 2007, pari al 4,89%. In attesa dell’adozione del relativo provvedimento di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Istituto, con Nota n. 9296 del 14 dicembre 2007, ha stabilito le modalità da applicare al calcolo dell’autoliquidazione 2007/2008 per le imprese artigiane. Da considerare che la Nota prende in considerazione solo lo sconto provvisorio del 3%: quello definitivo, pari al 4,89%, non risulta ancora applicabile in quanto non è stato ancora adottato il relativo provvedimento ministeriale. E’ chiarito che le aziende le quali, per l’anno 2007, non abbiano fruito dello sconto provvisorio del 3%, versando quindi · un importo superiore a quello indicato nelle basi di calcolo, potranno decurtare dal premio complessivamente dovuto per l’anno 2007 (che risulta essere attualmente al netto dello sconto del 3%), l’importo complessivamente pagato (importo al lordo dello sconto). Lo sconto è da calcolare, solo per la regolazione 2007, sia sui premi unitari degli artigiani sia su quelli degli eventuali dipendenti, al netto di possibili ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni. LO SCONTO PER LE AZIENDE DELLA PESCA E’ previsto uno sconto del 80% dei premi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e quella nelle acque interne e lagunari, sia di quelle che occupano dipendenti, sia di cooperative, lavoratori autonomi, eccetera. Lo sconto è applicabile sia alla regolazione 2007 sia alla rata 2008. LO SCONTO NEL SETTORE DELL’EDILIZIA La Legge n. 266/02, art. 2, comma 3, aveva disposto fino al 31 dicembre 2006 la proroga dell’agevolazione contributiva per il settore dell’edilizia, di cui alla Legge n. 341/95. Il protocollo sul Welfare, attuato mediante la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301) reintroduce lo sconto, subordinandolo però all’emanazione di un Decreto Ministeriale entro il 31 luglio di ogni anno, che ne confermi la misura o la modifichi. Se il D.M. non dovesse essere emanato entro 30 giorni dalla predetta data, si considererà provvisoriamente valido, salvo conguaglio, il valore stabilito per l’anno precedente. La novità legislativa introdotta a fine anno e successiva alla redazione delle istruzioni per l’autoliquidazione 2007/2008 determina la necessità che l’Inail comunichi le modalità, a oggi non ancora emanate, per usufruire della riduzione. Riduzione per misure di prevenzione Il beneficio (ex art. 24 delle Modalità applicative della Tariffa) consiste in una riduzione del tasso medio di tariffa pari al 10% (fino a 500 lavoratori anno) o al 5% (più di 500 lavoratori anno). La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e sarà applicata, in caso di accoglimento dell’istanza, in sede di regolazione del premio. Poiché le domande debbono essere presentate entro il 31 gennaio 2008, lo sconto potrà essere fruito in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno. 33 Per ottenere il beneficio deve essere presentata una richiesta per ogni unità produttiva dell’azienda (ogni stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale). La domanda deve pervenire alla Sede Inail competente per territorio per quella unità produttiva. Se le diverse unità produttive ricadono tutte nell’ambito territoriale della medesima sede Inail, potrà essere compilato un unico modulo; in tal caso, la scheda informativa generale dovrà riportare i dati e le informazioni relative ad un’unità produttiva. I dati afferenti le altre unità produttive dovranno essere riportati su altrettanti fogli aggiunti, debitamente sottoscritti. Nel 2008 le istruzioni non sono cambiate, né variano i moduli per la richiesta del beneficio. La determinazione del premio ed il suo pagamento Una volta individuata la retribuzione imponibile per l’anno 2007, sulla stessa va calcolato il conguaglio dei premi relativi al medesimo anno nonché l’anticipo del premio relativo al 2008 (fatta salva l’ipotesi di comunicazione di erogazione di retribuzioni inferiori). Determinazione del premio Sulle retribuzioni (quelle complessive meno le quote esenti) va applicato il tasso comunicato dall’Inail per l’anno interessato all’autoliquidazione, alla quale andrà aggiunto successivamente l’1% di addizionale. Dall’importo così determinato va detratto il premio anticipato per il 2007, ottenendo così il saldo che potrà ovviamente essere a debito o a credito. Sulle medesime retribuzioni va applicato il tasso comunicato dall’Inail per il 2008, sempre aggiungendo l’addizionale dell’1%. Il totale così ottenuto rappresenta il premio dovuto per il 2008. Vanno poi effettuate le somme algebriche di tutti i saldi e degli anticipi che costituisce quanto va pagato ovvero quanto deve essere richiesto a compensazione. Pagamento del premio – Modelo F24 I dati da riportare sul modello F24, riguardano: COD. SEDE: è il codice identificativo della sede Inail competente territorialmente rispetto alla sede legale della ditta rilevabile dal Modello di dichiarazione delle retribuzioni. N. POS. ASSICURATIVA: nel campo “posizione assicurativa – numero” deve essere riportato il “codice ditta” cioè il numero attraverso il quale viene identificata la ditta nella sua interezza. N. DI RIFERIMENTO: si riporta il numero di riferimento all’autoliquidazione (per l’autoliquidazione 2007/2008, “902008”). CAUSALE: valorizzare con “P”. IMPORTI A DEBITO VERSATI: si dovrà indicare l’importo del premio dovuto al netto della compensazione tra regolazione passiva e rata anticipata. IMPORTI A CREDITO COMPENSATI: in caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Riepilogo delle scadenze ¾ 18.02.2008 (in quanto il 16.02.2008 cade di sabato e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo) per il versamento in un’unica soluzione oppure per la prima rata; ¾ 18.02.2008, si dovrà anche procedere a esprimere per la prima volta, oppure a modificare la propria scelta di rateizzare. ¾ 18.02.2008 si dovrà presentare istanza in caso di riduzione delle retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo della rata anticipata 2008; ¾ 17.03.2008 (in quanto il 16.03.2008 cade di domenica): scadenza per la presentazione delle denunce delle retribuzioni in via telematica (fermi restando i termini dei pagamenti del mese di febbraio); ¾ 16.05.2008 per la seconda rata; ¾ 18.08.2008 (in quanto il 16.08.2008 cade di sabato, e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo) per la terza rata; ¾ 17.11.2008 (in quanto il 16.11.2008 cade di domenica, e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo) per la quarta ed ultima rata. 34 L avoro domestico: nuove retribuzioni per il 2008 Il 25 gennaio la Commissione Nazionale composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria Fidaldo, Domina e Federcolf e delle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, FisascatCisl e Uiltucs-Uil, si è riunita presso il Ministero del Lavoro ed ha raggiunto l'intesa in merito all'adeguamento del trattamento retributivo spettante al personale domestico, in relazione alla variazione del costo della vita (procedura prevista dall'art. 36 del CCNL 1° febbraio 2007). I nuovi minimi retributivi e le indennità di vitto e alloggio aggiornate decorrono dal 1° gennaio 2008. LAVORO DOMESTICO ACCORDO 25 GENNAIO 2008 ARTICOLO 36 CCNL 1° FEBBRAIO 2007 ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO MINIMI RETRIBUTIVI TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili) Livelli Importi Indennità A 557,92 - AS 659,36 - B 710,08 - BS 760,80 - C 811,52 - CS 862,24 - D 1.014,40 150,00 DS 1.065,12 150,00 TABELLA B LAVORATORI DI CUI articolo 15 2°comma (valori mensili) Livelli Importi - B 507,20 - BS 532,56 - C 588,35 - 35 MINIMI RETRIBUTIVI ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ASSISTENZA NOTTURNA TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) Livelli Importi PRESENZA NOTTURNA A 4,06 AS 4,77 INDENNITA’ B 5,07 BS 5,38 C 5,68 CS 5,98 D 6,90 DS 7,20 TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) Importi Livelli Autosufficienti Non Autosufficienti BS 874,92 - CS - 991,58 DS - 1.224,89 BS 874,92 - TABELLA E PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) Livello unico 585,82 - TABELLA F INDENNITA’ (valori giornalieri) Pranzo e/o colazione 1,666 Pranzo e/o colazione Cena 1,666 Cena Alloggio 1,441 Alloggio Totale 4,773 Totale 36