Guida al Lavoro CONTRIBUTI E IRPEF Articoli IL SOLE 24 ORE L’autoliquidazione 2008 dei premi Inail Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi Il 18 febbraio 2008 scade il termine per il versa mento dei premi assicurativi che scaturiscono dal l’operazione di autoliquidazione, regolazione 2007 e rata 2008. Entro il medesimo termine, ovvero entro il 17 marzo per chi si avvale della procedura telematica, dovrà essere presentata al l’Inail anche la denuncia delle retribuzioni 2007 N. 5 - 1 febbraio 2008 40 Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione anno precedente e rata anno corrente) e, salvo quanto regolamentato per l’utilizzo delle procedure tele matiche, per denunciare all’Inail le retribuzioni relative all’anno scaduto. Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le «basi di cal colo premi» per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate (si ricorda altresì che entro il 31 dicem bre, le aziende ricevono dall’Inail il mod. 20SM con i dati relativi all’assicurazione in corso e l’oscillazione del tasso di premio). L’istituto predi spone, e rende disponibile, sia sul proprio sito internet «www.inail.it» (percorso: assicurazione datori di lavoro autoliquidazione) sia presso tutte le proprie sedi territoriali, l’opuscolo «Guida al l’autoliquidazione 2007/2008» che illustra in det taglio le modalità di calcolo dei premi e dei contri buti associativi. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono esse re ottenuti chiamando il numero verde Inail 803.164, oppure collegandosi al sopra citato sito www.inail.it (assicurazione datori di lavoro auto liquidazione), oppure recandosi direttamente alla sede territoriale dell’istituto. Le fasi dell’autoliquidazione Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei premi assicurativi Inail (artt. 28 e 44, Dpr n. 1124/1965 e successive modificazioni) devono es sere effettuate autonomamente dai datori di lavoro. La procedura, denominata autoliquidazione, con siste: nel denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel l’anno precedente (per l’autoliquidazione 2007/ 2008: anno 2007); nel determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del pre mio per l’anno precedente (saldo; per l’autoliqui dazione 2007/2008: anno 2007) e nel calcolare (utilizzando i parametri comunicati dall’Inail), sul la base delle stesse retribuzioni o sulla base delle retribuzioni presunte dichiarate dall’azienda (co municazione motivata) entro il 16 febbraio (o su altra base di calcolo comunicata all’Inail), l’impor to della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2007/2008: anno 2008); nel provvedere, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma al gebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo; per l’autoliquidazione 2007/2008: anno 2007) e di rata (anticipo; per l’autoliquidazione 2007/ 2008: anno 2008) calcolati per ciascuna posizio ne assicurativa. La procedura dell’autoliquidazione interessa an che gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’Inail. Questi devono essere però calcolati e versati in modo autonomo, non possono essere utilizzati in compensazione con i premi Inail. I termini dell’autoliquidazione Il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissa to al 16 febbraio di ciascun anno (per l’autoliqui dazione 2007/2008 il termine è il 18 febbraio 2008, cadendo di sabato il giorno 16). Entro la predetta data occorre: versare i premi dovuti mediante il mod. F24 sezione Inail (o versare la prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto di pagare il premio in 4 rate; se tale scelta viene operata per la prima volta con la presente autoliquidazione occorrerà barrare l’apposito campo inserito nella dichiarazione delle retribuzioni); trasmettere all’Inail la dichiarazione delle retri buzioni (mod. 10.3.1 e mod. 11.3.1 supplementa re). Se la denuncia retributiva è trasmessa in via telematica, il termine si sposta al 16 marzo (per Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Autoliquidazione 2007/2008: le ultime istruzioni Inail INAIL - NOTA 25 GENNAIO 2008 Oggetto: Sconti ed agevolazioni - Autoliquidazione 2007/2008 - Istruzioni. In relazione ad alcune recenti disposizioni che hanno modificato la normativa in materia di riduzioni contributive, si forniscono di seguito le istruzioni relative alle agevolazioni Inail di seguito indicate, da applicare in occasione dell’Autoliquidazione 2007/2008. N. 5 - 1 febbraio 2008 Edili - Come noto, per effetto dell’art. 29 della legge n. 341/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista, fino a tutto il dicembre 2006, una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile che fossero in possesso di determinati requisiti, nella misura fissata annualmente con specifico decreto ministeriale. La norma suddetta è stata modificata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 247/2007, il quale ha ripristinato l’agevolazione, la cui entità dovrà essere stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio. La stessa norma prevede, altresì, che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, «decorsi trenta giorni (e, cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l’anno precedente salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata (con il decreto), ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento». Tutto ciò premesso, nel fare riserva di successive e più puntuali istruzioni sui criteri di applicazione di tale beneficio, preme qui sottolineare: q che la riduzione in parola riguarderà i premi relativi all’anno 2008 e seguenti, ciò anche in considerazione della mancanza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo; q che la stessa, stante il meccanismo di determinazione della sua entità, troverà applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento. Artigiani - L’art. 1, comma 779, della legge n. 296/2006 ha previsto la riduzione dei premi, dovuti dalle imprese artigiane per l’anno 2007, entro un tetto massimo di spesa di 100.000.000 di euro, demandando la determinazione della corrispondente percentuale ad un apposito decreto, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’istituto. In questo senso, il Cda Inail, con delibera n. 351/2007, ha fissato provvisoriamente la percentuale di riduzione, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Consulenza statistico-attuariale, nella misura del 4,89%. Considerato però che il previsto decreto ministeriale di approvazione della delibera non è stato ancora emanato, la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione 2007 deve intendersi, in assenza di fatti nuovi che dovessero intervenire entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, confermata nella misura provvisoria del 3% già stabilita dallo stesso Cda con delibera n. 50/2007. Giova precisare, altresì, anche se superfluo, che l’altra riduzione, prevista per l’anno 2008 dall’art. 1, comma 780, della legge n. 296/2006, potrà trovare applicazione solo dopo la conclusione delle verifiche preliminari previste dalla medesima disposizione e la conseguente emanazione dello specifico decreto ministeriale. Pertanto, riguardo a tale previsone, nessuna riduzione potrà essere operata in sede di rata anticipata 2008. Disabili - L’art. 1, comma 37, della legge n. 247/2007, nel riformulare l’art.13 della legge n. 68/1999 in materia di assunzione di disabili, non fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma esclusivamente ad un contributo all’assunzione erogato direttamente dalle Regioni. Tale disposizione, poi, oltre alla natura degli importi in favore delle aziende, ha modificato anche le misure «percentuali» degli stessi che, dalla riduzione del premio in misura del 100% e 50% (fiscalizzazione), sono state rideterminate in un contributo da calcolarsi in misura del 60% e 25% sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore disabile assunto (incentivo). Si ritiene, pertanto, che le convenzioni per la fiscalizzazione, stipulate tra Inail e Regioni, debbano ritenersi risolte di diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che, ai fini della prossima autoliquidazione, le aziende non possano più applicare la riduzione contributiva alla rata 2008, ferma restando la fruizione del beneficio in questione (nelle misure percentuali previgenti) per la sola regolazione 2007. Autotrasporto - Con riferimento al settore dell’autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli, si fa rinvio a quanto già comunicato con nota di questa Direzione del 21.12.2007 prot. n. 9506. In particolare, per quanto riguarda la regolazione 2007 è confermata la riduzione del premio nella misura provvisoria del 14% e, per la rata 2008, la riduzione è fissata nella stessa misura, anch’essa determinata in via provvisoria. Pesca - Come già comunicato con nota di questa Direzione del 10.1.2008 prot. n. 237, l’art. 1, comma 172, della legge n. 244/2007 ha disposto, per l’anno 2008, la proroga della riduzione del premio, in favore delle aziende del settore pesca (con e senza dipendenti), da applicarsi, in regolazione, nella misura del 70% e, in rata, nella misura dell’80%. Benefici contributivi - Per effetto del decreto del Ministero del lavoro del 24.10.2007 (attuativo dell’art. 1, comma 1175-1176, della legge n. 296/2006), la fruizione di benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è subordinata al possesso di determinati requisiti. Per le agevolazioni di competenza dell’Inail soggette alle disposizioni del citato decreto, si è in attesa di apposite indicazioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ciò premesso, si ricorda comunque che, ai fini della fruizione di dette agevolazioni, le aziende dovranno rispettare i seguenti requisiti: 41 CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE q l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; q l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale 24.10.2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito, da dichiararsi tramite autocertificazione; q il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse edili. Per quanto riguarda tale ultimo requisito, trattandosi di benefici erogati dall’Inail, ai sensi dello stesso decreto ministeriale non dovrà essere presentato il Durc, in quanto l’istituto provvederà d’ufficio alla verifica della regolarità. Sul punto, si fa riserva di ulteriori istruzioni. l’autoliquidazione 2007/2008: 17 marzo 2007, cadendo di domenica il giorno 16), ferma re stando la scadenza del pagamento dei premi al 18 febbraio 2008. Sul «punto cliente» del sito www.inail.it sono di sponibili, per agevolare l’espletamento delle ope razioni di autoliquidazione, una serie di servizi informatici, in particolare: servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo; servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, utilizzabile dai sog getti abilitati (consulenti del lavoro, commerciali sti, associazioni di categoria, ecc.), in possesso del codice utente e della password, ovvero diretta mente dall’azienda (selezionando «area azienda»). Il soggetto abilitato richiede le basi di calcolo, per il complesso delle posizioni assicurative facenti capo alla singola ditta e che riceverà dall’Inail attraverso la funzione «ricezione basi di calcolo autoliquidazione»; servizio di «invio telematico dichiarazione salari» utilizzabile dai cd. soggetti collettori (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) ovvero direttamente dalle aziende. Il presente servizio, che si affianca alla tradizionale presentazione del la dichiarazione salari cartacea, esclude ogni altro adempimento, fatto salvo l’impegno a presentare la documentazione cartacea di supporto a richie sta dell’Inail; servizio «Alpi on line» che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell’Inail, di procedere in modo guidato al calcolo dei premi, alla compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico. N. 5 - 1 febbraio 2008 42 La denuncia delle retribuzioni Con l’autoliquidazione del premio assicurativo, come precedentemente anticipato, il datore di la voro, entro il termine ordinario del 16 febbraio ovvero entro il termine differito del 16 marzo, se effettua la trasmissione dei dati per via telematica, deve denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel l’anno precedente. Per la denuncia delle retribuzioni afferenti al 2007, da presentare il prossimo 18 febbraio 2008, ovvero il prossimo 17 marzo 2008, i dato ri di lavoro dovranno utilizzare, salvo procedere con la trasmissione telematica, i modelli 10.3.1 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni) e 11.3.1 (dichiarazione delle retribuzioni modulo supplementare). Il modulo supplementare serve per dettagliare le retribuzioni parzialmente esenti nel caso in cui gli appositi spazi del modello base 10.3.1 non risultassero sufficienti. I predetti modelli di dichiarazione non hanno su bito modifiche rispetto alle versioni dello scorso anno. Le istruzioni operative L’intestazione del modulo (campi da 1 a 13, più campi da 47 a 53) è riservata all’individuazione dell’anno cui si riferisce la dichiarazione (il 2007), all’identi ficazione dell’azienda (codice ditta più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede Inail), alla posizione assicurativa territoriale più codice controllo, al rischio coperto (voce di ta riffa nell’ambito della relativa Pat, l’inquadra mento e la presenza di rischio silicosi e asbesto si) e al periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al). Il modulo si suddivide poi in quattro parti (che chiameremo sezioni), in particolare: Prima parte: Retribuzioni complessive, quote di retribuzione parzialmente esenti e retribuzioni silicosi/asbestosi Campo 14 retribuzioni complessive: ammontare complessivo delle retribuzioni erogate ai dipen denti e ammontare complessivo dei compensi ero gati ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto/pro gramma), nel rispetto, ove previsti, dei minimali e massimali, nella misura del 100%, anche per i soggetti interessati a sconti contributivi parziali. Non vanno invece inserite le retribuzioni riferite alle seguenti categorie di lavoratori: apprendisti; titolare, soci e collaboratori familiari di ditte arti giane; Cfl (contratto ora utilizzabile solo nella Pa) e contratti di inserimento con esenzione totale del Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE sime istruzioni di cui al precedente punto. Settore autotrasporto: addetti alla guida e premi 2006 L’Inail con la nota del 21 dicembre 2007 ha altresì fornito le istruzioni operative per il conguaglio dei premi versati per l’anno 2006 (autoliquidazione 2006/2007). La percentuale di riduzione dei premi per la predetta annualità è stata fissata in via definitiva al 34,8%, rispetto al 32% applicato nella precedente autoliquidazione 2006/2007. L’applicazione della predetta disposizione genera un credito per l’azienda che può essere chiesto a rimborso ovvero compensato in sede di autoliquidazione 2007/2008 (o debiti diversi) secondo le modalità da concordare con le singole sedi dell’Inail. Terza parte: Dettaglio quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B) In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal pre mio assicurativo (già comprese nella prima sezio ne) e il relativo codice identificativo: A, B, D, F per i Cfl (contratto utilizzabile solo nella Pa) e i contratti di inserimento, rispettiva mente, con sconto del 25%, applicazione regola del «de minimis», 40% e 50% (compresi dipen denti assunti da imprese non operanti nel Mezzo giorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e disoccupati da almeno 24 mesi purché non assunti in sostituzio ne di licenziati o sospesi). Qualora i campi non fossero sufficienti si deve proseguire utilizzando il modulo supplementare 11.3.1. Quarta parte: Dettaglio retribuzioni esenti al 100% In questa sezione devono essere indicate le retri buzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e il relativo codice identificativo, in particolare: «C» per i Cfl (possibili nelle Pa) e i contratti di inseri mento a esenzione totale (soggetti per i quali nel 2007 si versava all’Inps il contributo previsto per gli apprendisti l’Inail dovrà chiarire tale situazio ne visto che dal 2007 per tali soggetti è stata versata la contribuzione all’Inps del 10%) e dipen denti disoccupati o in Cigs di cui alla legge n. 407/1990. Rateazione e firma Se l’azienda intende rateiz zare il premio dovuto in quattro rate di uguale importo (art. 59, comma 19, legge n. 449/1997 e art. 55, comma 5, legge n. 144/1999) dovrà bar rare, se è la prima volta, l’apposita casella posta al termine del modulo (campo 89). Infatti, l’Inail N. 5 - 1 febbraio 2008 premio (dal 2007, la contribuzione minima dovu ta per tale contratto è quella in percentuale previ sta per gli apprendisti, pari al 10% da versare al’Inps); Campo 15 quote di retribuzione parzialmente esenti: ammontare complessivo delle quote di re tribuzione parzialmente esenti da contributi (esempio Cfl, nella Pa, contratti di inserimento, contratti di riallineamento retributivo residui, as sunti a norma della legge n. 407/1990). Le stesse andranno poi indicate analiticamente e codificate nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti» (campo B). Le istruzioni Inail precisano altresì che tale campo non deve essere compilato dalle imprese che hanno l’esenzione al 100% Campo 16 retribuzioni specifiche silicosi e asbe stosi: ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i sog getti con esenzione parziale del premio, già com prese nel campo 14. Seconda parte: Retribuzioni soggette a sconto Tale sezione è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l’anno 2007 e l’altra per la rata premio anno 2008, in particolare: Regolazione premio (primi 3 righi): vanno indica te le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispon denti codici) con riferimento alle seguenti situa zioni: edili, per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali, codice tipo 1, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili (per l’applicazione del l’eventuale sconto l’Inail si è riservato di fornire indicazione con successive istruzioni: autotraspor tatori per conto terzi, codice tipo 2 (sconto, in via provvisoria, del 14% sia per la regolazione 2007 sia per la rata 2008 nota Inail 21.12.2007 dipendenti addetti alla guida di veicoli); pesca co stiera, acque interne e lagunari, codice tipo 3 (sconto 70% per il 2007 e 80% per il 2008: legge finanziaria 2007, art. 1, comma 172, legge n. 244/2007; nota Inail 10.1.2008); reimpiego dei dirigenti, di cui alla legge n. 266/1997, da parte delle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e ai consorzi tra di esse, codice tipo 4 (sconto 50%); inserimento lavorativo disabili, co dice tipo 5 per lo sconto al 50% e codice tipo 6 per lo sconto al 100%; contratti a termine stipula ti per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità e parentale attivati da azien de con meno di 20 dipendenti, codice tipo 7 (sconto 50%); rata premio (successivi 3 righi): valgono le mede CONTRIBUTI E IRPEF Articoli 43 CONTRIBUTI E IRPEF Articoli N. 5 - 1 febbraio 2008 44 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Tipologie Retribuzione: casi particolari Lavoratori a tempo parziale Dlgs n. 61/2000 La retribuzione convenzionale (Inail, circ. n. 64/2004 - opuscolo autoliquidazione 2007/ 2008) da denunciare è pari a quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e comunque non inferiore al minimale orario legale. Settore edile (Istat dal 45.1 al 45.45.2) Rispetto della retribuzione minima imponibile di cui all’art. 29, Dl n. 244/1995; legge n. 341/1995 Dirigenti (intesa tutta l’area dirigenziale, compresi medici e dirigenti pubblici) Il premio deve essere calcolato sul massimale per la liquidazione delle rendite industria, frazionabili in 300 giorni lavorativi (art. 4, Dlgs n. 38/2000; Inail, circ. n. 61, 10.8.2000). Sportivi professionisti Retribuzioni corrisposte nel rispetto del minimale e del massimale di rendita Inail (cda n. 560/2001; Dm 28.3.2002). Dette retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione delle indennità giornaliere di inabilità temporanea assoluta (Dlgs n. 79/2002). Collaboratori coordinati e continuativi Secondo la normativa fiscale di cui, dal 2001, all’art. 24 del Dpr n. 600/1973 e art. 34 della legge n. 342/2000, nei limiti minimo e massimo previsti per la liquidazione delle rendite Inail industria, frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto (Inail, circ. n. 61, 10.8.2000; Inail, circ. n. 80, 31.12.2001), non è quindi possibile il frazionamento a giorni (Inail, circ. n. 36, 17.6.2003). (nota 8.11.2007 e opuscolo autoliquidazione 2007/2008) ha precisato che a decorrere dall’au toliquidazione 2007/2008 la manifestazione espressa una prima volta sia da considerare valida anche per gli anni successivi. Pertanto, ha precisa to l’Inail: il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della citata rateazione ed abbia già espresso, in occasione della precedente liquidazio ne, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella «SI» del modulo di dichiarazione della retribuzione; il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’appo sita casella «SI» del modulo di dichiarazione delle retribuzioni; il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione deve esprimere tale volontà inviando all’Inail, entro il 18.2.2008, apposita co municazione (utilizzando il modulo allegato alla nota Inail dell’8.11.2007). Nell’apposito spazio dovrà essere apposta la firma del responsabile della ditta (non sono ammesse timbrature). Se si rende necessaria la compilazio ne di più fogli, la firma dovrà essere apposta su ogni singolo foglio. Particolarità Le istruzioni Inail precisano che, in assenza di retribuzioni da denunciare, occorre in ogni caso scrivere «0» (zero). In caso di Pat, ponderate, le retribuzioni devono essere dichiara te suddivise per voce. Se nel corso dell’anno 2007 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo la riclassificazione, l’esclusione o l’inclusione del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazio ne dell’oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. Qualora i campi riservati all’identificazione del rapporto assicurativo non risultassero prestampati o i dati prestampati fossero errati, l’azienda non deve intervenire sul modulo ma dovrà inviare apposita comunicazione di variazione alla sede Inail. La retribuzione imponibile La retribuzione imponibile, sempre che non siano stabiliti valori convenzionali, è quella definita a norma dell’art. 12 della legge n. 153/1969 (come riformulato dal Dlgs n. 314/1997; si veda anche art. 29, Dpr n. 1124/1965 e successive modifica zioni), che a sua volta parte dalle disposizioni fiscali attuale art. 51, Dpr n. 917/1986, nonché di specifiche norme (esempio decontribuzione), nel rispetto dei minimali (contrattuali e di legge) e massimali (esempio dirigenti, collaboratori, ecc.). Soggetti esonerati dalla dichiarazione Sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione delle retri buzioni le aziende artigiane che nel 2007 non hanno occupato lavoratori dipendenti (e/o colla boratori), ovvero abbiano occupato solo apprendi sti, sempre che, per il medesimo anno 2007, non abbiano pagato all’Inail un premio anticipato per dipendenti. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE L’Istituto ha altresì precisato quanto segue: azienda artigiana classificata con due o più voci di rischio o per una di tali voci abbia occupato solamente dipendenti con qualifica di apprendi sta: occorrerà presentare la dichiarazione anche per tali dipendenti (retribuzioni a zero); azienda artigiana senza dipendenti che intende richiedere la rateazione in 4 rate: tale volontà dovrà essere manifestata presentando il modello di dichiarazione delle retribuzioni barrando l’ap posita casella. Posizioni nuove In caso di attività iniziata nel corso del 2007, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso (2008) deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione «rata» della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi. Arrotondamenti I dati retributivi devono esse re espressi con arrotondamento all’unità di euro, tenendo conto delle prime due cifre decimali, vale a dire fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità di euro inferiore, da 50 centesimi si arrotonderà all’unità superiore. tuata anche se la rata anticipata per l’anno di regolazione non è stata interamente pagata. La somma algebrica (vale a dire gli importi a debito «+» e gli importi a credito «») delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posi zioni assicurative determina l’ammontare com plessivo da versare con il modello F24 entro il prossimo 18 febbraio 2008. Sconto artigiani Le imprese artigiane (per effet to dell’art. 1, comma 779, della legge n. 296/ 2006) possono beneficiare di uno sconto di premi assicurativi nella misura del 3% (delibera Inail n. 50/2007). L’Inail con successiva delibera del 24.10.2007, n. 351, ha stabilito che lo sconto definitivo è fissato nella misura del 4,89%. Ade guamento che avrà efficacia successivamente al l’approvazione della delibera Inail con l’apposito decreto ministeriale (salvo che INAIL non comu nichi l’applicazione anticipata del beneficio). Il mod. F24 La sezione del mod. F24 da compi lare è «sezione altri enti previdenziali ed assicura tivi» e occorrerà tenere presente quanto segue: nello spazio «n. di riferimento» occorre indicare «902008» (per i contributi associativi il relativo n. di riferimento va rilevato dalla colonna «Codice per F24» del foglio delle basi dei calcolo); nello spazio causale la lettera «P»; l’ammontare da versare va indicato al centesimo di euro, ovvero all’unità di euro (se non ci doves sero essere i centesimi, bisogna indicare sempre due zeri dopo la virgola. Per la guida al calcolo si veda l’opuscolo Inail «Guida all’autoliquidazione 2007/2008» Autoliquidazione a credito Qualora il saldo finale dell’autoliquidazione risultasse a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impie gato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Crediti pregressi Riguardo alle compensazio ni, l’Inail precisa che qualora si intenda compen sare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovrà compilare due ri ghe della sezione Inail del mod. F24 indicando, nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e il relativo importo nel campo «importi a debito versati», nella seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo «importi a credito compensati». Per avvalersi di tale ulti ma modalità è necessario acquisire il preventivo assenso della sede Inail competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito medesimo. Rateazione A norma della legge n. 449/1997 (art. 59) e della legge n. 144/1999 (art. 55), il datore di lavoro può pagare il premio derivante N. 5 - 1 febbraio 2008 Calcolo del premio: autoliquidazione 2007/2008 Sono interessate al calcolo del premio tutte le ditte con dipendenti comprese quelle individuali e arti giane (queste ultime anche senza dipendenti). I premi dovuti all’Inail sono calcolati (salvo non siano dovuti premi unitari) applicando il tasso di premio comunicato dall’Istituto, sulle retribuzioni imponibili che vengono denunciate (vedere para grafo precedente), in particolare occorre tenere presente, per ciascuna posizione assicurativa terri toriale, quanto segue: anno di inizio attività nel 2007 (posizione assi curativa di nuova emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2008 deter minato sulla base delle retribuzioni presunte con tenute nella sezione «rata» della comunicazione dell’Istituto relativa alle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di ini zio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regola rizzazione rata) del periodo assicurativo 2007; anno inizio attività precedente al 2007: la som ma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2008, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2007, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all’intero anno 2007. L’Inail ha precisato (opuscolo autoliquidazione 2007/2008) che la compensazione tra regolazio ne passiva (credito azienda) e rata anticipata del l’anno in corso (debito azienda) può essere effet CONTRIBUTI E IRPEF Articoli 45 CONTRIBUTI E IRPEF Articoli N. 5 - 1 febbraio 2008 46 dall’autoliquidazione in quattro rate (si veda quanto precedentemente precisato). Le rate sca dono il 18 febbraio 2008, il 16 maggio 2008, il 18 agosto 2008 (salvo consueto differimento esti vo) e il 17 novembre 2008. Sui versamenti suc cessivi al primo si dovrà calcolare l’interesse nella misura che verrà fissata dal Ministero dell’econo mia e delle finanze, in attesa di conoscere tale valore si applicherà il tasso d’interesse legale del 3,0%. Nel caso in cui l’azienda volesse rateizzare il debi to (superiore a E 1.000) in un numero di rate diverso, dovrà presentare domanda (motivata) alla sede Inail territorialmente competente, versando una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste. È competente a concedere le rateazioni di paga mento dei debiti contributivi: il dirigente di Sede per l’autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità (premi iscritti e non iscritti a ruolo); il dirigente regionale per le domande di rateazio ne relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità, con i seguenti limiti: a) per le somme non iscritte a ruolo, fino a 24 rate, senza l’autorizzazione ministeriale ed ecce zionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 limitata mente ai casi previsti dall’articolo 116, comma 17, lettera a) della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 previa autorizzazione del Ministro del la voro e delle politiche sociali; b) per le somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate, con provvedimento motivato, senza l’autorizzazio ne del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il dirigente regionale decide, in via definitiva, sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal dirigente della Sede. In caso di mancata risposta da parte dell’Inail entro 20 giorni dalla data di presentazione del l’istanza, il datore di lavoro può ritenere accettata la richiesta di rateazione avanzata. Arrotondamenti I premi devono essere arro tondati al centesimo di euro superiore, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, ovvero al centesimo di euro inferiore se la terza cifra deci male è minore di 5. In ogni caso è possibile arro tondare l’importo finale da indicare nel mod. F24 all’unità di euro (fino 49 centesimi all’unità di euro inferiore; da 50 centesimi all’unità di euro superiore), indicando, nel campo decimali, 2 zeri. Riduzione delle retribuzioni presunte Se sus Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE siste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2008, con la conse guente riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di cal colo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, entro il termine previsto per l’autoliquidazione (18 febbraio 2008), apposi ta comunicazione che precisi, per ciascuna lavora zione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato. Per la comunicazione di riduzione del le retribuzioni presunte l’Inail ha predisposto un apposito servizio on line. L’Inail precisa altresì che analogamente è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente, laddove tale variazio ne non sia ancora recepita dall’Istituto. Contributi associativi Analogo calcolo andrà effettuato per determinare l’ammontare degli eventuali contributi associativi che vengono ri scossi dall’Inail. I conteggi sono autonomi e i rela tivi risultati non possono essere compensati con i premi Inail. Norma premiale In sede di regolazione del premio 2007 occorrerà tenere conto anche del l’eventuale riduzione del premio (5% o 10%, in funzione del numero dei lavoratori anno presi in considerazione), quale norma premiale (art. 24 delle modalità tariffarie) autorizzata dall’Inail per aver investito in sicurezza eliminando le fonti di rischio e migliorando le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro (datori di lavoro che han no presentato apposita istanza mod. OT/24). Per poter beneficiare della norma premiale anche per il 2008 (applicabile in sede di autoliquidazione 2008/2009) occorrerà presentare una nuova istanza entro il 31 gennaio 2008 utilizzando il nuovo modello unificato mod. OT/24 versione 2006 (nota Inail 22.11.2006). L’Inail con nota del 22.12.2005, ha altresì comu nicato che è stata attivata nel «punto cliente» una nuova funzione che consente la presentazione on line del mod. OT/24. Lavoratori in mobilità La riduzione contribu tiva prevista dall’art. 8, secondo comma, della legge n. 223/1991 in relazione ai lavoratori assunti attingendo dalle liste di mobilità non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applica bilità espressamente esclusa dall’art. 68, n. 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva) della suddetta disposizione (Cass. 5.6.2004, n. 10713).