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L’autoliquidazione 2008
dei premi Inail
Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi
Il 18 febbraio 2008 scade il termine per il versa­
mento dei premi assicurativi che scaturiscono dal­
l’operazione di autoliquidazione, regolazione
2007 e rata 2008. Entro il medesimo termine,
ovvero entro il 17 marzo per chi si avvale della
procedura telematica, dovrà essere presentata al­
l’Inail anche la denuncia delle retribuzioni 2007
N. 5 - 1 febbraio 2008
40
Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per
l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli
eventuali contributi associativi (regolazione anno
precedente e rata anno corrente) e, salvo quanto
regolamentato per l’utilizzo delle procedure tele­
matiche, per denunciare all’Inail le retribuzioni
relative all’anno scaduto.
Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende
assicurate il prospetto contenente le «basi di cal­
colo premi» per la determinazione del premio e la
modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni
erogate (si ricorda altresì che entro il 31 dicem­
bre, le aziende ricevono dall’Inail il mod. 20SM
con i dati relativi all’assicurazione in corso e
l’oscillazione del tasso di premio). L’istituto predi­
spone, e rende disponibile, sia sul proprio sito
internet «www.inail.it» (percorso: assicurazione ­
datori di lavoro ­ autoliquidazione) sia presso tutte
le proprie sedi territoriali, l’opuscolo «Guida al­
l’autoliquidazione 2007/2008» che illustra in det­
taglio le modalità di calcolo dei premi e dei contri­
buti associativi.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono esse­
re ottenuti chiamando il numero verde Inail
803.164, oppure collegandosi al sopra citato sito
www.inail.it (assicurazione ­ datori di lavoro ­ auto­
liquidazione), oppure recandosi direttamente alla
sede territoriale dell’istituto.
Le fasi dell’autoliquidazione
Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento
dei premi assicurativi Inail (artt. 28 e 44, Dpr n.
1124/1965 e successive modificazioni) devono es­
sere effettuate autonomamente dai datori di lavoro.
La procedura, denominata autoliquidazione, con­
siste:
­ nel denunciare, per ogni posizione assicurativa,
le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel­
l’anno precedente (per l’autoliquidazione 2007/
2008: anno 2007);
­ nel determinare, sulla base delle retribuzioni
denunciate, l’importo della regolazione del pre­
mio per l’anno precedente (saldo; per l’autoliqui­
dazione 2007/2008: anno 2007) e nel calcolare
(utilizzando i parametri comunicati dall’Inail), sul­
la base delle stesse retribuzioni o sulla base delle
retribuzioni presunte dichiarate dall’azienda (co­
municazione motivata) entro il 16 febbraio (o su
altra base di calcolo comunicata all’Inail), l’impor­
to della rata anticipata per l’anno corrente (per
l’autoliquidazione 2007/2008: anno 2008);
­ nel provvedere, con un unico versamento, al
pagamento del premio derivante dalla somma al­
gebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo;
per l’autoliquidazione 2007/2008: anno 2007)
e di rata (anticipo; per l’autoliquidazione 2007/
2008: anno 2008) calcolati per ciascuna posizio­
ne assicurativa.
La procedura dell’autoliquidazione interessa an­
che gli eventuali contributi associativi a carico del
datore di lavoro riscossi dall’Inail. Questi devono
essere però calcolati e versati in modo autonomo,
non possono essere utilizzati in compensazione
con i premi Inail.
I termini dell’autoliquidazione
Il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissa­
to al 16 febbraio di ciascun anno (per l’autoliqui­
dazione 2007/2008 il termine è il 18 febbraio
2008, cadendo di sabato il giorno 16). Entro la
predetta data occorre:
­ versare i premi dovuti mediante il mod. F24 ­
sezione Inail ­ (o versare la prima rata, nel caso in
cui il datore di lavoro abbia scelto di pagare il
premio in 4 rate; se tale scelta viene operata per
la prima volta con la presente autoliquidazione
occorrerà barrare l’apposito campo inserito nella
dichiarazione delle retribuzioni);
­ trasmettere all’Inail la dichiarazione delle retri­
buzioni (mod. 10.3.1 e mod. 11.3.1 supplementa­
re). Se la denuncia retributiva è trasmessa in via
telematica, il termine si sposta al 16 marzo (per
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Autoliquidazione 2007/2008: le ultime istruzioni Inail
INAIL - NOTA 25 GENNAIO 2008
Oggetto: Sconti ed agevolazioni - Autoliquidazione 2007/2008 - Istruzioni.
In relazione ad alcune recenti disposizioni che hanno modificato la normativa in materia di riduzioni contributive, si
forniscono di seguito le istruzioni relative alle agevolazioni Inail di seguito indicate, da applicare in occasione
dell’Autoliquidazione 2007/2008.
N. 5 - 1 febbraio 2008
Edili - Come noto, per effetto dell’art. 29 della legge n. 341/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è stata
prevista, fino a tutto il dicembre 2006, una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile
che fossero in possesso di determinati requisiti, nella misura fissata annualmente con specifico decreto ministeriale.
La norma suddetta è stata modificata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 247/2007, il quale ha ripristinato l’agevolazione, la cui entità dovrà essere stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio.
La stessa norma prevede, altresì, che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, «decorsi trenta giorni (e,
cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione
determinata per l’anno precedente salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva
riduzione accordata (con il decreto), ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15
dicembre dell’anno di riferimento».
Tutto ciò premesso, nel fare riserva di successive e più puntuali istruzioni sui criteri di applicazione di tale beneficio,
preme qui sottolineare:
q che la riduzione in parola riguarderà i premi relativi all’anno 2008 e seguenti, ciò anche in considerazione della
mancanza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo;
q che la stessa, stante il meccanismo di determinazione della sua entità, troverà applicazione in sede di regolazione
dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento.
Artigiani - L’art. 1, comma 779, della legge n. 296/2006 ha previsto la riduzione dei premi, dovuti dalle imprese
artigiane per l’anno 2007, entro un tetto massimo di spesa di 100.000.000 di euro, demandando la determinazione
della corrispondente percentuale ad un apposito decreto, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’istituto.
In questo senso, il Cda Inail, con delibera n. 351/2007, ha fissato provvisoriamente la percentuale di riduzione,
sulla base delle valutazioni effettuate dalla Consulenza statistico-attuariale, nella misura del 4,89%.
Considerato però che il previsto decreto ministeriale di approvazione della delibera non è stato ancora emanato, la
percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione 2007 deve intendersi, in assenza di fatti nuovi che
dovessero intervenire entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, confermata nella misura provvisoria del
3% già stabilita dallo stesso Cda con delibera n. 50/2007.
Giova precisare, altresì, anche se superfluo, che l’altra riduzione, prevista per l’anno 2008 dall’art. 1, comma 780,
della legge n. 296/2006, potrà trovare applicazione solo dopo la conclusione delle verifiche preliminari previste dalla
medesima disposizione e la conseguente emanazione dello specifico decreto ministeriale. Pertanto, riguardo a tale
previsone, nessuna riduzione potrà essere operata in sede di rata anticipata 2008.
Disabili - L’art. 1, comma 37, della legge n. 247/2007, nel riformulare l’art.13 della legge n. 68/1999 in materia di
assunzione di disabili, non fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma
esclusivamente ad un contributo all’assunzione erogato direttamente dalle Regioni.
Tale disposizione, poi, oltre alla natura degli importi in favore delle aziende, ha modificato anche le misure «percentuali» degli stessi che, dalla riduzione del premio in misura del 100% e 50% (fiscalizzazione), sono state rideterminate in un contributo da calcolarsi in misura del 60% e 25% sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore
disabile assunto (incentivo).
Si ritiene, pertanto, che le convenzioni per la fiscalizzazione, stipulate tra Inail e Regioni, debbano ritenersi risolte di
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che, ai fini della prossima autoliquidazione, le aziende non possano più
applicare la riduzione contributiva alla rata 2008, ferma restando la fruizione del beneficio in questione (nelle
misure percentuali previgenti) per la sola regolazione 2007.
Autotrasporto - Con riferimento al settore dell’autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida degli
autoveicoli, si fa rinvio a quanto già comunicato con nota di questa Direzione del 21.12.2007 prot. n. 9506.
In particolare, per quanto riguarda la regolazione 2007 è confermata la riduzione del premio nella misura provvisoria del 14% e, per la rata 2008, la riduzione è fissata nella stessa misura, anch’essa determinata in via provvisoria.
Pesca - Come già comunicato con nota di questa Direzione del 10.1.2008 prot. n. 237, l’art. 1, comma 172, della legge
n. 244/2007 ha disposto, per l’anno 2008, la proroga della riduzione del premio, in favore delle aziende del settore
pesca (con e senza dipendenti), da applicarsi, in regolazione, nella misura del 70% e, in rata, nella misura dell’80%.
Benefici contributivi - Per effetto del decreto del Ministero del lavoro del 24.10.2007 (attuativo dell’art. 1, comma
1175-1176, della legge n. 296/2006), la fruizione di benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia
di lavoro e di legislazione sociale, è subordinata al possesso di determinati requisiti.
Per le agevolazioni di competenza dell’Inail soggette alle disposizioni del citato decreto, si è in attesa di apposite
indicazioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ciò premesso, si ricorda comunque che, ai fini della fruizione di dette agevolazioni, le aziende dovranno rispettare i
seguenti requisiti:
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q l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
q l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui
all’allegato A del decreto ministeriale 24.10.2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun
illecito, da dichiararsi tramite autocertificazione;
q il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse edili.
Per quanto riguarda tale ultimo requisito, trattandosi di benefici erogati dall’Inail, ai sensi dello stesso decreto
ministeriale non dovrà essere presentato il Durc, in quanto l’istituto provvederà d’ufficio alla verifica della regolarità.
Sul punto, si fa riserva di ulteriori istruzioni.
l’autoliquidazione 2007/2008: 17 marzo 2007,
cadendo di domenica il giorno 16), ferma re­
stando la scadenza del pagamento dei premi al 18
febbraio 2008.
Sul «punto cliente» del sito www.inail.it sono di­
sponibili, per agevolare l’espletamento delle ope­
razioni di autoliquidazione, una serie di servizi
informatici, in particolare:
­ servizio di visualizzazione e stampa delle basi di
calcolo;
­ servizio di richiesta e ricezione delle basi di
calcolo in formato elettronico, utilizzabile dai sog­
getti abilitati (consulenti del lavoro, commerciali­
sti, associazioni di categoria, ecc.), in possesso del
codice utente e della password, ovvero diretta­
mente dall’azienda (selezionando «area azienda»).
Il soggetto abilitato richiede le basi di calcolo, per
il complesso delle posizioni assicurative facenti
capo alla singola ditta e che riceverà dall’Inail
attraverso la funzione «ricezione basi di calcolo
autoliquidazione»;
­ servizio di «invio telematico dichiarazione salari»
utilizzabile dai cd. soggetti collettori (associazioni,
consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) ovvero
direttamente dalle aziende. Il presente servizio,
che si affianca alla tradizionale presentazione del­
la dichiarazione salari cartacea, esclude ogni altro
adempimento, fatto salvo l’impegno a presentare
la documentazione cartacea di supporto a richie­
sta dell’Inail;
­ servizio «Alpi on line» che consente, mediante
collegamento diretto con il sito internet dell’Inail,
di procedere in modo guidato al calcolo dei premi,
alla compilazione delle denunce retributive ed al
loro invio telematico.
N. 5 - 1 febbraio 2008
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La denuncia delle retribuzioni
Con l’autoliquidazione del premio assicurativo,
come precedentemente anticipato, il datore di la­
voro, entro il termine ordinario del 16 febbraio
ovvero entro il termine differito del 16 marzo, se
effettua la trasmissione dei dati per via telematica,
deve denunciare, per ogni posizione assicurativa,
le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel­
l’anno precedente.
Per la denuncia delle retribuzioni afferenti al
2007, da presentare il prossimo 18 febbraio
2008, ovvero il prossimo 17 marzo 2008, i dato­
ri di lavoro dovranno utilizzare, salvo procedere
con la trasmissione telematica, i modelli 10.3.1
(modulo per la dichiarazione delle retribuzioni) e
11.3.1 (dichiarazione delle retribuzioni ­ modulo
supplementare). Il modulo supplementare serve
per dettagliare le retribuzioni parzialmente esenti
nel caso in cui gli appositi spazi del modello base
10.3.1 non risultassero sufficienti.
I predetti modelli di dichiarazione non hanno su­
bito modifiche rispetto alle versioni dello scorso
anno.
Le istruzioni operative ­ L’intestazione del
modulo (campi da 1 a 13, più campi da 47 a
53) è riservata all’individuazione dell’anno cui
si riferisce la dichiarazione (il 2007), all’identi­
ficazione dell’azienda (codice ditta più codice
controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede
Inail), alla posizione assicurativa territoriale più
codice controllo, al rischio coperto (voce di ta­
riffa nell’ambito della relativa Pat, l’inquadra­
mento e la presenza di rischio silicosi e asbesto­
si) e al periodo delle retribuzioni da denunciare
(dal/al).
Il modulo si suddivide poi in quattro parti (che
chiameremo sezioni), in particolare:
Prima parte: Retribuzioni complessive,
quote di retribuzione parzialmente esenti
e retribuzioni silicosi/asbestosi
­ Campo 14 ­ retribuzioni complessive: ammontare
complessivo delle retribuzioni erogate ai dipen­
denti e ammontare complessivo dei compensi ero­
gati ai lavoratori parasubordinati (collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto/pro­
gramma), nel rispetto, ove previsti, dei minimali e
massimali, nella misura del 100%, anche per i
soggetti interessati a sconti contributivi parziali.
Non vanno invece inserite le retribuzioni riferite
alle seguenti categorie di lavoratori: apprendisti;
titolare, soci e collaboratori familiari di ditte arti­
giane; Cfl (contratto ora utilizzabile solo nella Pa)
e contratti di inserimento con esenzione totale del
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sime istruzioni di cui al precedente punto.
Settore autotrasporto:
addetti alla guida e premi 2006
L’Inail con la nota del 21 dicembre 2007 ha altresì
fornito le istruzioni operative per il conguaglio dei
premi versati per l’anno 2006 (autoliquidazione
2006/2007). La percentuale di riduzione dei premi
per la predetta annualità è stata fissata in via
definitiva al 34,8%, rispetto al 32% applicato nella
precedente autoliquidazione 2006/2007. L’applicazione della predetta disposizione genera un
credito per l’azienda che può essere chiesto a
rimborso ovvero compensato in sede di autoliquidazione 2007/2008 (o debiti diversi) secondo le
modalità da concordare con le singole sedi dell’Inail.
Terza parte: Dettaglio quote di retribuzione
parzialmente esenti (Campo B)
In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le
quote di retribuzione parzialmente esenti dal pre­
mio assicurativo (già comprese nella prima sezio­
ne) e il relativo codice identificativo:
­ A, B, D, F per i Cfl (contratto utilizzabile solo
nella Pa) e i contratti di inserimento, rispettiva­
mente, con sconto del 25%, applicazione regola
del «de minimis», 40% e 50% (compresi dipen­
denti assunti da imprese non operanti nel Mezzo­
giorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad
alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche
o commerciali con meno di 15 dipendenti, con
contratto a tempo indeterminato e disoccupati da
almeno 24 mesi purché non assunti in sostituzio­
ne di licenziati o sospesi).
Qualora i campi non fossero sufficienti si deve
proseguire utilizzando il modulo supplementare
11.3.1.
Quarta parte: Dettaglio retribuzioni
esenti al 100%
In questa sezione devono essere indicate le retri­
buzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e
il relativo codice identificativo, in particolare: «C»
per i Cfl (possibili nelle Pa) e i contratti di inseri­
mento a esenzione totale (soggetti per i quali nel
2007 si versava all’Inps il contributo previsto per
gli apprendisti ­ l’Inail dovrà chiarire tale situazio­
ne visto che dal 2007 per tali soggetti è stata
versata la contribuzione all’Inps del 10%) e dipen­
denti disoccupati o in Cigs di cui alla legge n.
407/1990.
Rateazione e firma ­ Se l’azienda intende rateiz­
zare il premio dovuto in quattro rate di uguale
importo (art. 59, comma 19, legge n. 449/1997 e
art. 55, comma 5, legge n. 144/1999) dovrà bar­
rare, se è la prima volta, l’apposita casella posta al
termine del modulo (campo 89). Infatti, l’Inail
N. 5 - 1 febbraio 2008
premio (dal 2007, la contribuzione minima dovu­
ta per tale contratto è quella in percentuale previ­
sta per gli apprendisti, pari al 10% da versare
al’Inps);
­ Campo 15 ­ quote di retribuzione parzialmente
esenti: ammontare complessivo delle quote di re­
tribuzione parzialmente esenti da contributi
(esempio Cfl, nella Pa, contratti di inserimento,
contratti di riallineamento retributivo residui, as­
sunti a norma della legge n. 407/1990). Le stesse
andranno poi indicate analiticamente e codificate
nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib.
parzialmente esenti» (campo B). Le istruzioni Inail
precisano altresì che tale campo non deve essere
compilato dalle imprese che hanno l’esenzione al
100%
­ Campo 16 ­ retribuzioni specifiche silicosi e asbe­
stosi: ammontare complessivo delle retribuzioni
dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o
asbestosi, nella misura del 100% anche per i sog­
getti con esenzione parziale del premio, già com­
prese nel campo 14.
Seconda parte: Retribuzioni soggette a sconto
Tale sezione è suddivisa in due parti, una riferita
alla regolazione per l’anno 2007 e l’altra per la
rata premio anno 2008, in particolare:
­ Regolazione premio (primi 3 righi): vanno indica­
te le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispon­
denti codici) con riferimento alle seguenti situa­
zioni: edili, per gli operai con orario di lavoro a 40
ore settimanali, codice tipo 1, nonché i soci delle
cooperative di produzione e lavoro, sempre che
svolgano lavorazioni edili (per l’applicazione del­
l’eventuale sconto l’Inail si è riservato di fornire
indicazione con successive istruzioni: autotraspor­
tatori per conto terzi, codice tipo 2 (sconto, in via
provvisoria, del 14% sia per la regolazione 2007
sia per la rata 2008 ­ nota Inail 21.12.2007 ­
dipendenti addetti alla guida di veicoli); pesca co­
stiera, acque interne e lagunari, codice tipo 3
(sconto 70% per il 2007 e 80% per il 2008:
legge finanziaria 2007, art. 1, comma 172, legge
n. 244/2007; nota Inail 10.1.2008); reimpiego
dei dirigenti, di cui alla legge n. 266/1997, da
parte delle imprese che occupano meno di 250
dipendenti e ai consorzi tra di esse, codice tipo 4
(sconto 50%); inserimento lavorativo disabili, co­
dice tipo 5 per lo sconto al 50% e codice tipo 6
per lo sconto al 100%; contratti a termine stipula­
ti per la sostituzione di lavoratori in congedo di
maternità/paternità e parentale attivati da azien­
de con meno di 20 dipendenti, codice tipo 7
(sconto 50%);
­ rata premio (successivi 3 righi): valgono le mede­
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Tipologie
Retribuzione: casi particolari
Lavoratori a tempo
parziale Dlgs n. 61/2000
La retribuzione convenzionale (Inail, circ. n. 64/2004 - opuscolo autoliquidazione 2007/
2008) da denunciare è pari a quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente
rapporto di lavoro a tempo pieno determinata su base oraria in relazione alla durata
normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e comunque non inferiore al
minimale orario legale.
Settore edile
(Istat dal 45.1 al 45.45.2)
Rispetto della retribuzione minima imponibile di cui all’art. 29, Dl n. 244/1995; legge n.
341/1995
Dirigenti (intesa tutta
l’area dirigenziale,
compresi medici
e dirigenti pubblici)
Il premio deve essere calcolato sul massimale per la liquidazione delle rendite industria, frazionabili in 300 giorni lavorativi (art. 4, Dlgs n. 38/2000; Inail, circ. n. 61,
10.8.2000).
Sportivi professionisti
Retribuzioni corrisposte nel rispetto del minimale e del massimale di rendita Inail (cda
n. 560/2001; Dm 28.3.2002). Dette retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione
delle indennità giornaliere di inabilità temporanea assoluta (Dlgs n. 79/2002).
Collaboratori coordinati
e continuativi
Secondo la normativa fiscale di cui, dal 2001, all’art. 24 del Dpr n. 600/1973 e art. 34
della legge n. 342/2000, nei limiti minimo e massimo previsti per la liquidazione delle
rendite Inail industria, frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di
mese di durata del contratto (Inail, circ. n. 61, 10.8.2000; Inail, circ. n. 80, 31.12.2001),
non è quindi possibile il frazionamento a giorni (Inail, circ. n. 36, 17.6.2003).
(nota 8.11.2007 e opuscolo autoliquidazione
2007/2008) ha precisato che a decorrere dall’au­
toliquidazione 2007/2008 la manifestazione
espressa una prima volta sia da considerare valida
anche per gli anni successivi. Pertanto, ha precisa­
to l’Inail:
­ il datore di lavoro che intenda continuare ad
avvalersi della citata rateazione ed abbia già
espresso, in occasione della precedente liquidazio­
ne, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare
l’apposita casella «SI» del modulo di dichiarazione
della retribuzione;
­ il datore di lavoro che intenda avvalersi per la
prima volta della rateazione, deve barrare l’appo­
sita casella «SI» del modulo di dichiarazione delle
retribuzioni;
­ il datore di lavoro che intenda modificare la
modalità di pagamento rateale, versando il premio
in unica soluzione deve esprimere tale volontà
inviando all’Inail, entro il 18.2.2008, apposita co­
municazione (utilizzando il modulo allegato alla
nota Inail dell’8.11.2007).
Nell’apposito spazio dovrà essere apposta la firma
del responsabile della ditta (non sono ammesse
timbrature). Se si rende necessaria la compilazio­
ne di più fogli, la firma dovrà essere apposta su
ogni singolo foglio.
Particolarità ­ Le istruzioni Inail precisano che,
in assenza di retribuzioni da denunciare, occorre
in ogni caso scrivere «0» (zero). In caso di Pat,
ponderate, le retribuzioni devono essere dichiara­
te suddivise per voce. Se nel corso dell’anno
2007 sono intervenute delle situazioni particolari,
tipo la riclassificazione, l’esclusione o l’inclusione
del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazio­
ne dell’oscillazione del tasso, occorrerà effettuare
la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo.
Qualora i campi riservati all’identificazione del
rapporto assicurativo non risultassero prestampati
o i dati prestampati fossero errati, l’azienda non
deve intervenire sul modulo ma dovrà inviare
apposita comunicazione di variazione alla sede
Inail.
La retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile, sempre che non siano
stabiliti valori convenzionali, è quella definita a
norma dell’art. 12 della legge n. 153/1969 (come
riformulato dal Dlgs n. 314/1997; si veda anche
art. 29, Dpr n. 1124/1965 e successive modifica­
zioni), che a sua volta parte dalle disposizioni
fiscali ­ attuale art. 51, Dpr n. 917/1986, nonché
di specifiche norme (esempio decontribuzione),
nel rispetto dei minimali (contrattuali e di legge) e
massimali (esempio dirigenti, collaboratori, ecc.).
Soggetti esonerati dalla dichiarazione ­ Sono
esonerate dall’obbligo di dichiarazione delle retri­
buzioni le aziende artigiane che nel 2007 non
hanno occupato lavoratori dipendenti (e/o colla­
boratori), ovvero abbiano occupato solo apprendi­
sti, sempre che, per il medesimo anno 2007, non
abbiano pagato all’Inail un premio anticipato per
dipendenti.
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L’Istituto ha altresì precisato quanto segue:
­ azienda artigiana classificata con due o più voci
di rischio o per una di tali voci abbia occupato
solamente dipendenti con qualifica di apprendi­
sta: occorrerà presentare la dichiarazione anche
per tali dipendenti (retribuzioni a zero);
­ azienda artigiana senza dipendenti che intende
richiedere la rateazione in 4 rate: tale volontà
dovrà essere manifestata presentando il modello
di dichiarazione delle retribuzioni barrando l’ap­
posita casella.
Posizioni nuove ­ In caso di attività iniziata nel
corso del 2007, il premio anticipato dovuto per
l’anno in corso (2008) deve essere determinato
sulla base delle retribuzioni presunte riportate
nella sezione «rata» della comunicazione relativa
alle basi di calcolo dei premi.
Arrotondamenti ­ I dati retributivi devono esse­
re espressi con arrotondamento all’unità di euro,
tenendo conto delle prime due cifre decimali, vale
a dire fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità di
euro inferiore, da 50 centesimi si arrotonderà
all’unità superiore.
tuata anche se la rata anticipata per l’anno di
regolazione non è stata interamente pagata.
La somma algebrica (vale a dire gli importi a
debito «+» e gli importi a credito «­») delle somme
scaturite dall’autoliquidazione delle singole posi­
zioni assicurative determina l’ammontare com­
plessivo da versare con il modello F24 entro il
prossimo 18 febbraio 2008.
Sconto artigiani ­ Le imprese artigiane (per effet­
to dell’art. 1, comma 779, della legge n. 296/
2006) possono beneficiare di uno sconto di premi
assicurativi nella misura del 3% (delibera Inail n.
50/2007). L’Inail con successiva delibera del
24.10.2007, n. 351, ha stabilito che lo sconto
definitivo è fissato nella misura del 4,89%. Ade­
guamento che avrà efficacia successivamente al­
l’approvazione della delibera Inail con l’apposito
decreto ministeriale (salvo che INAIL non comu­
nichi l’applicazione anticipata del beneficio).
Il mod. F24 ­ La sezione del mod. F24 da compi­
lare è «sezione altri enti previdenziali ed assicura­
tivi» e occorrerà tenere presente quanto segue:
­ nello spazio «n. di riferimento» occorre indicare
«902008» (per i contributi associativi il relativo
n. di riferimento va rilevato dalla colonna «Codice
per F24» del foglio delle basi dei calcolo);
­ nello spazio causale la lettera «P»;
­ l’ammontare da versare va indicato al centesimo
di euro, ovvero all’unità di euro (se non ci doves­
sero essere i centesimi, bisogna indicare sempre
due zeri dopo la virgola.
Per la guida al calcolo si veda l’opuscolo Inail
«Guida all’autoliquidazione 2007/2008»
Autoliquidazione a credito ­ Qualora il saldo
finale dell’autoliquidazione risultasse a credito del
datore di lavoro, il credito stesso può essere impie­
gato, in tutto o in parte, per compensare in primo
luogo eventuali scoperture Inail e, se permane un
residuo credito, questo potrà essere utilizzato a
saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.
Crediti pregressi ­ Riguardo alle compensazio­
ni, l’Inail precisa che qualora si intenda compen­
sare quanto dovuto per autoliquidazione con un
credito preesistente, si dovrà compilare due ri­
ghe della sezione Inail del mod. F24 indicando,
nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e
il relativo importo nel campo «importi a debito
versati», nella seconda il progressivo del credito
indicando il relativo importo nel campo «importi
a credito compensati». Per avvalersi di tale ulti­
ma modalità è necessario acquisire il preventivo
assenso della sede Inail competente in ordine
alla effettiva sussistenza del credito medesimo.
Rateazione ­ A norma della legge n. 449/1997
(art. 59) e della legge n. 144/1999 (art. 55), il
datore di lavoro può pagare il premio derivante
N. 5 - 1 febbraio 2008
Calcolo del premio:
autoliquidazione 2007/2008
Sono interessate al calcolo del premio tutte le ditte
con dipendenti comprese quelle individuali e arti­
giane (queste ultime anche senza dipendenti).
I premi dovuti all’Inail sono calcolati (salvo non
siano dovuti premi unitari) applicando il tasso di
premio comunicato dall’Istituto, sulle retribuzioni
imponibili che vengono denunciate (vedere para­
grafo precedente), in particolare occorre tenere
presente, per ciascuna posizione assicurativa terri­
toriale, quanto segue:
­ anno di inizio attività nel 2007 (posizione assi­
curativa di nuova emissione): la somma dovuta è
data dal premio anticipato per l’anno 2008 deter­
minato sulla base delle retribuzioni presunte con­
tenute nella sezione «rata» della comunicazione
dell’Istituto relativa alle basi di calcolo dei premi
(valore determinato sulla base delle indicazioni
fornite dal datore di lavoro nella denuncia di ini­
zio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regola­
rizzazione rata) del periodo assicurativo 2007;
­ anno inizio attività precedente al 2007: la som­
ma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno
2008, determinato sulla base delle retribuzioni
effettivamente corrisposte nel 2007, più (somma
algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo
all’intero anno 2007.
L’Inail ha precisato (opuscolo autoliquidazione
2007/2008) che la compensazione tra regolazio­
ne passiva (credito azienda) e rata anticipata del­
l’anno in corso (debito azienda) può essere effet­
CONTRIBUTI E IRPEF
Articoli
45
CONTRIBUTI E IRPEF
Articoli
N. 5 - 1 febbraio 2008
46
dall’autoliquidazione in quattro rate (si veda
quanto precedentemente precisato). Le rate sca­
dono il 18 febbraio 2008, il 16 maggio 2008, il
18 agosto 2008 (salvo consueto differimento esti­
vo) e il 17 novembre 2008. Sui versamenti suc­
cessivi al primo si dovrà calcolare l’interesse nella
misura che verrà fissata dal Ministero dell’econo­
mia e delle finanze, in attesa di conoscere tale
valore si applicherà il tasso d’interesse legale del
3,0%.
Nel caso in cui l’azienda volesse rateizzare il debi­
to (superiore a E 1.000) in un numero di rate
diverso, dovrà presentare domanda (motivata) alla
sede Inail territorialmente competente, versando
una rata provvisoria pari all’importo calcolato per
le successive rate, in relazione al numero di quelle
richieste.
È competente a concedere le rateazioni di paga­
mento dei debiti contributivi:
­ il dirigente di Sede per l’autorizzazione delle
rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per
un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità
(premi iscritti e non iscritti a ruolo);
­ il dirigente regionale per le domande di rateazio­
ne relative ad importi superiori a 258.000 euro,
ovvero per un numero di rate eccedenti le 12
mensilità, con i seguenti limiti:
a) per le somme non iscritte a ruolo, fino a 24
rate, senza l’autorizzazione ministeriale ed ecce­
zionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 ­ limitata­
mente ai casi previsti dall’articolo 116, comma 17,
lettera a) della legge n. 388 del 23 dicembre
2000 ­ previa autorizzazione del Ministro del la­
voro e delle politiche sociali;
b) per le somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate,
con provvedimento motivato, senza l’autorizzazio­
ne del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
­ Il dirigente regionale decide, in via definitiva,
sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di
lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di
accoglimento parziale adottati dal dirigente della
Sede.
In caso di mancata risposta da parte dell’Inail
entro 20 giorni dalla data di presentazione del­
l’istanza, il datore di lavoro può ritenere accettata
la richiesta di rateazione avanzata.
Arrotondamenti ­ I premi devono essere arro­
tondati al centesimo di euro superiore, se la terza
cifra decimale è uguale o superiore a 5, ovvero al
centesimo di euro inferiore se la terza cifra deci­
male è minore di 5. In ogni caso è possibile arro­
tondare l’importo finale da indicare nel mod. F24
all’unità di euro (fino 49 centesimi all’unità di
euro inferiore; da 50 centesimi all’unità di euro
superiore), indicando, nel campo decimali, 2 zeri.
Riduzione delle retribuzioni presunte ­ Se sus­
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
siste una fondata presunzione di una flessione
occupazionale per l’anno 2008, con la conse­
guente riduzione dell’ammontare complessivo
delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di
ridurre la retribuzione presunta quale base di cal­
colo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi
occorre però presentare, entro il termine previsto
per l’autoliquidazione (18 febbraio 2008), apposi­
ta comunicazione che precisi, per ciascuna lavora­
zione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio
anticipato. Per la comunicazione di riduzione del­
le retribuzioni presunte l’Inail ha predisposto un
apposito servizio on line.
L’Inail precisa altresì che analogamente è possibile
rideterminare il premio speciale degli artigiani per
i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel
corso dell’anno precedente, laddove tale variazio­
ne non sia ancora recepita dall’Istituto.
Contributi associativi ­ Analogo calcolo andrà
effettuato per determinare l’ammontare degli
eventuali contributi associativi che vengono ri­
scossi dall’Inail. I conteggi sono autonomi e i rela­
tivi risultati non possono essere compensati con i
premi Inail.
Norma premiale ­ In sede di regolazione del
premio 2007 occorrerà tenere conto anche del­
l’eventuale riduzione del premio (5% o 10%, in
funzione del numero dei lavoratori anno presi in
considerazione), quale norma premiale (art. 24
delle modalità tariffarie) autorizzata dall’Inail per
aver investito in sicurezza eliminando le fonti di
rischio e migliorando le condizioni di sicurezza
negli ambienti di lavoro (datori di lavoro che han­
no presentato apposita istanza ­ mod. OT/24). Per
poter beneficiare della norma premiale anche per
il 2008 (applicabile in sede di autoliquidazione
2008/2009) occorrerà presentare una nuova
istanza entro il 31 gennaio 2008 utilizzando il
nuovo modello unificato mod. OT/24 ­ versione
2006 (nota Inail 22.11.2006).
L’Inail con nota del 22.12.2005, ha altresì comu­
nicato che è stata attivata nel «punto cliente» una
nuova funzione che consente la presentazione on
line del mod. OT/24.
Lavoratori in mobilità ­ La riduzione contribu­
tiva prevista dall’art. 8, secondo comma, della
legge n. 223/1991 in relazione ai lavoratori
assunti attingendo dalle liste di mobilità non è
applicabile ai premi assicurativi dovuti all’Inail
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, essendo tale applica­
bilità espressamente esclusa dall’art. 68, n. 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
norma di interpretazione autentica (come tale
retroattiva) della suddetta disposizione (Cass.
5.6.2004, n. 10713).
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L`autoliquidazione 2008 dei premi Inail