Il sistema sanzionatorio dei reati contro la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lvo 758/1994 alla luce del D.P.R. 151/2011 Dott. Ing. Mauro Bergamini Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.P.R. 27/4/1955 N°547 art. 33-34-35-36-37 Idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio D.L.VO 19/9/1994 N°626 art. 13 D.L.VO 9/4/2008 N°81 art. 13, 18 e 46 D.M. INTERNO e LAVORO 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” DL.VO N°81 DEL 9/4/2008 Art. 13 c. 1 - Vigilanza Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art. 46 – Prevenzione incendi D.LVO 8 MARZO 2006 N°139 “RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO” Art. 16 – Certificato di prevenzione incendi Art. 19 - Vigilanza Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n.139 Art.16 Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose ……. Art.16 …. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. Art.20 Sanzioni penali e sospensione dell’attività Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo. DLVO 8 MARZO 2006 N°139 art 16 comma 5 LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMANDO PROVINCIALE SONO ATTI DEFINITIVI COMPITI ORGANI DEL CNVF ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DARE COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEGLI ACCERTAMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI, AL SINDACO, AL PREFETTO E ALLE ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI ITER GIUDIZIARIO DECRETO LEGISLATIVO 19/12/1994 N°758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” CAPO II “Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro” COMPITI DELL’ORGANO DI VIGILANZA PRESCRIZIONE CON TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE VERIFICA PAGAMENTO AMMENDA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO PER OGNI PASSAGGIO AL TERMINE POSITIVO DELL’ITER DEL 758/1994 LA CONTRAVVENZIONE SI ESTINGUE IL PUBBLICO MINISTERO RICHIEDE L’ARCHIVIAZIONE LETTERA - CIRCOLARE N°13061 DEL 6/10/2011 Restano ovviamente invariate le procedure previste dal dlvo 758/1994, con particolare riferimento al capo II, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell’art. 19 del dlvo 139/2006 LETTERA – CIRCOLARE N°13061 DEL 6/10/2011 Si precisa che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20 del dlvo 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA CODICE PENALE 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro 650 – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità OBIETTIVI PRIMARI DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO Minimizzare le cause di incendio Garantire la stabilità delle strutture per assicurare il soccorso degli occupanti Limitare la produzione e la propagazione degli incendi all’interno e all’esterno Assicurare che gli occupanti escano indenni o che siano soccorsi in altro modo Garantire le condizioni di sicurezza per le squadre di soccorso MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO Ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio Vie ed uscite di emergenza adeguate (fruibili, ben dimensionate, illuminate) Rapida segnalazione dell’incendio Assicurare l'estinzione dell’incendio Efficienza dei sistemi di protezione Informazione e formazione dei lavoratori VISITE TECNICHE VF ESPOSTI DA PRIVATI O ORGANISMI PUBBLICI INCARICO DALLA MAGISTRATURA CONTROLLI DISPOSTI A CAMPIONE CONTROLLI SU PROGRAMMI SETTORIALI CATEGORIA C CONTROLLI VF PER ACCERTARE RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI VF COMUNICAZIONI ALL’INTERESSATO, AL SINDACO, AL PREFETTO E ALLE ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI AI FINI DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEI RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA (139/2006) MOTIVATI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI DALLA STESSA PRODOTTI (151/2011) GRAZIE PER L’ATTENZIONE !