CONVEGNO: COSI’ CAMBIA LA PREVENZIONE INCENDI – Roma 14 giugno 2007
Dal NOP al CPI: entro il 2009
certificato a tutte le attività
Arch. Valter Cirillo – CNVVF - DCPST – Area prevenzione incendi
LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818
consente alle attività sorte prima del 10/12/1984 sprovviste di
certificato di prevenzione incendi di proseguire l’esercizio
dotandosi di un nulla osta provvisorio ( n.o.p. ) entro il
31/12/1991
il n.o.p. veniva rilasciato dai comandi vv.f. controllando le
dichiarazioni e le certificazioni predisposte da professionisti
iscritti negli elenchi del ministero dell’interno (d.m. 25/3/1985)
la documentazione e le certificazioni dovevano dimostrare
l’osservanza delle misure più urgenti ed essenziali contenute
nel d.m. 8/3/1985
MISURE URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI
( d.m. 8/3/1985 )
generalità (impianti elettrici, estintori, …)
aerazione
divieti e limitazioni
sistemi di vie di uscita
comportamento al fuoco delle strutture
impianti fissi di estinzione
illuminazione di sicurezza
servizio di emergenza in caso di incendio
aree a rischio specifico (c.t., autorimesse, depositi, ascensori)
Per alcune attività era già previsto il rispetto integrale della
normativa (distributori carburanti, depositi oli minerali, esplosivi,
materiale radioattivo, piattaforme perforazione, oleodotti)
DPR 12 GENNAIO 1998 N. 37
chi gestisce una attività che ha ottenuto il n.o.p. e che non ha
subito modifiche tali da comportare una alterazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza deve:
• osservare le misure più urgenti ed essenziali ( d.m. 8/3/1985)
• osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (art. 5 DPR
37/1998)
• adeguare l’attività alla normativa di p. i. per ottenere il CPI entro i
termini temporali ivi stabiliti. Per attività prive di regola tecnica il M.I.
provvede a emanare apposite direttive per il superamento del NOP.
nelle suddette ipotesi il n.o.p. mantiene la propria validità
se invece variano le condizioni il n.o.p. decade e deve essere
richiesto il c.p.i.
D.M. 29 DICEMBRE 2005
entrato in vigore il 1 giugno 2006
si applica ad attività:
• soggette al rilascio del c.p.i. (16/2/1982)
• preesistenti al 10/12/1984
• che hanno un n.o.p. in corso di validità
• per le quali non siano state emanate specifiche norme di
adeguamento finalizzate all’ottenimento del c.p.i.
TALI ATTIVITA’ POSSONO ESERCIRE CON IL N.O.P. FINO AL 1/6/ 2009
DOPO IL 1 GIUGNO 2009 L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ E’
CONSENTITO SOLTANTO CON IL C.P.I. ( D.I.A.)
per ottenere il c.p.i. è necessario richiedere il parere di
conformità sul progetto ed il sopralluogo secondo gli artt. 2 e 3
del DPR 37/98
il progetto deve dimostrare la rispondenza dell’attività alle
vigenti norme o criteri di prevenzione incendi (tra cui il DM 10
marzo 1998)
Dopo il 1985 le attività che hanno specifiche norme transitorie
valide per il superamento del regime di n.o.p. sono varie:
• edifici di civile abitazione ( d.m. 16/5/1987, n. 246, punto 8 )
• edifici storici adibiti a musei ( d.m. 20/5/1992, n. 569, capo VI )
• scuole ( d.m. 26/8/1992, punto 13 )
• alberghi ( d.m. 9/4/1994, titolo II parte II; d.m. 6/10/2003)
• edifici storici adibiti a biblioteche ( dpr 30/6/1995, n. 418, art. 12 )
• locali di pubblico spettacolo ( d.m. 19/8/1996, titolo XIX )
• strutture sanitarie ( d.m. 18/9/2002, titolo III )
• uffici ( d.m. 22/2/2006, titolo IV )
• ………
Attività
Punto del
DM
16/02/1982
Depositi di GPL con
capacità fino a 13 mc
4/b
Depositi di GPL con
capacità > a 5 mc ad
uso commerciale
Riferimento
normativo
Termine
transitorio
originario
Legge di proroga
e ultima scadenza
DM 14/05/2004
8/06/2007
-
4/b
DM 13/10/1994
27/11/2001
Depositi di soluzioni
idroalcoliche
22
DM 18/05/1995
24/06/2000
-
Locali di pubblico
spettacolo
83
DM 19/08/1996
12/09/1999
-
Strutture ricettive
turistico-alberghiere
84
DM 4/09/1994
11/05/1999
11/05/2002
Legge n. 17/2007
31/12/2007
Scuole
85
DM 26/08/1992
1/10/1997
Legge n. 296/2006
31/12/2009
DM 16/10/2002
31/12/2003
Attività
Punto del
DM
16/02/1982
86
Legge di proroga
e ultima scadenza
DM 18/09/2002
Termine
transitorio
originario
26/12/2007
Uffici
89
DM 22/02/2006
1/04/2011
-
Edifici storici per
musei, gallerie, ecc.
90
DM 20/05/1992
n. 569
4/03/1996
-
Edifici storici per
archivi e biblioteche
90
DPR 30/06/1995
n. 418
7/10/1998
-
Impianti termici a
combustibili liquidi
91
DM 28/04/2005
19/07/2008
-
Impianti termici
a gas
91
DM 29/12/2005
Allegato A
1/06/2009
-
Autorimesse
92
DM 29/12/2005
Allegato A
1/06/2009
-
Edifici per civili
abitazioni
94
DM 16/05/1987
n. 246
27/06/1992
-
Strutture sanitarie
Riferimento
normativo
-
Le normative per autorimesse e impianti termici a gas non
contengono norme transitorie.
Per tali attività pertanto il passaggio dal n.o.p. al c.p.i. avviene
rispettando l’allegato A del d.m. 29/12/2005
autorimesse: - d.m. 1/2/1986 con alcune esclusioni
imp. t. a gas: - d.m. 12/4/1996 (tit. VII) con alcune esclusioni
(2 opzioni)
- circolare n. 68/1969 con alcune esclusioni
Per attività non normate il progetto deve dimostrare il rispetto
dei criteri di prevenzione incendi
l’iter da seguire è stabilito dall’allegato I al D.M. 4/5/1998 che
prevede:
• individuazione dei pericoli di incendio
• individuazione delle condizioni ambientali che possono
amplificare i pericoli
• valutazione qualitativa del rischio in relazione agli obiettivi
• individuazione delle misure per compensare il rischio
• controllo dei rischi residui (esercizio e emergenza)
L. C. P194 / 4101 sott. 135/A del 20/02/2006
Anziché ribadire l’impostazione del DM 8/3/85, si è ritenuto più
opportuno adottare un sistema basato sulla valutazione del
rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle
misure idonee a contrastare tale rischio, mutuando la
metodologia dei DDMM 10/3/98 e 4/5/98.
L’applicazione di misure di protezione passiva, che hanno un
impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive, dovrà essere
attentamente valutata e graduata sulla base … dell’effettivo
livello di rischio.
L’adeguamento si riferisce ad attività esistenti cui non possono
essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli
edifici di nuova realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2
del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche ai criteri
stabiliti dal D.M. 10.3.1998.
SICUREZZA PRIMARIA
(incolumità delle persone)
SICUREZZA SECONDARIA
(preservazione dei beni)
RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO
MISURE DI PREVENZIONE
destinazione locali
MISURE
PROTEZIONE
PASSIVA
DI
PROTEZIONE
PROTEZIONE
ATTIVA
limitaz. carico incendio
ubicazione
rivelaz. Incendio
aree rischio specifico
distanze sicurezza
impianti regola d’arte
impianti estinz.
resistenza fuoco
impianti E.F.C.
controllo periodico imp.
compartimentaz.
alim. elettr. emerg.
rispetto divieti/limitaz.
reazione fuoco
Illumin. sicurezza
rispetto cond. esercizio
vie esodo
vigilanza aziendale
informazione
aerazione
formazione
articolaz. edificio
piani intervento
Grazie per l’attenzione
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