CONVEGNO: COSI’ CAMBIA LA PREVENZIONE INCENDI – Roma 14 giugno 2007 Dal NOP al CPI: entro il 2009 certificato a tutte le attività Arch. Valter Cirillo – CNVVF - DCPST – Area prevenzione incendi LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818 consente alle attività sorte prima del 10/12/1984 sprovviste di certificato di prevenzione incendi di proseguire l’esercizio dotandosi di un nulla osta provvisorio ( n.o.p. ) entro il 31/12/1991 il n.o.p. veniva rilasciato dai comandi vv.f. controllando le dichiarazioni e le certificazioni predisposte da professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’interno (d.m. 25/3/1985) la documentazione e le certificazioni dovevano dimostrare l’osservanza delle misure più urgenti ed essenziali contenute nel d.m. 8/3/1985 MISURE URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI ( d.m. 8/3/1985 ) generalità (impianti elettrici, estintori, …) aerazione divieti e limitazioni sistemi di vie di uscita comportamento al fuoco delle strutture impianti fissi di estinzione illuminazione di sicurezza servizio di emergenza in caso di incendio aree a rischio specifico (c.t., autorimesse, depositi, ascensori) Per alcune attività era già previsto il rispetto integrale della normativa (distributori carburanti, depositi oli minerali, esplosivi, materiale radioattivo, piattaforme perforazione, oleodotti) DPR 12 GENNAIO 1998 N. 37 chi gestisce una attività che ha ottenuto il n.o.p. e che non ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza deve: • osservare le misure più urgenti ed essenziali ( d.m. 8/3/1985) • osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (art. 5 DPR 37/1998) • adeguare l’attività alla normativa di p. i. per ottenere il CPI entro i termini temporali ivi stabiliti. Per attività prive di regola tecnica il M.I. provvede a emanare apposite direttive per il superamento del NOP. nelle suddette ipotesi il n.o.p. mantiene la propria validità se invece variano le condizioni il n.o.p. decade e deve essere richiesto il c.p.i. D.M. 29 DICEMBRE 2005 entrato in vigore il 1 giugno 2006 si applica ad attività: • soggette al rilascio del c.p.i. (16/2/1982) • preesistenti al 10/12/1984 • che hanno un n.o.p. in corso di validità • per le quali non siano state emanate specifiche norme di adeguamento finalizzate all’ottenimento del c.p.i. TALI ATTIVITA’ POSSONO ESERCIRE CON IL N.O.P. FINO AL 1/6/ 2009 DOPO IL 1 GIUGNO 2009 L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ CONSENTITO SOLTANTO CON IL C.P.I. ( D.I.A.) per ottenere il c.p.i. è necessario richiedere il parere di conformità sul progetto ed il sopralluogo secondo gli artt. 2 e 3 del DPR 37/98 il progetto deve dimostrare la rispondenza dell’attività alle vigenti norme o criteri di prevenzione incendi (tra cui il DM 10 marzo 1998) Dopo il 1985 le attività che hanno specifiche norme transitorie valide per il superamento del regime di n.o.p. sono varie: • edifici di civile abitazione ( d.m. 16/5/1987, n. 246, punto 8 ) • edifici storici adibiti a musei ( d.m. 20/5/1992, n. 569, capo VI ) • scuole ( d.m. 26/8/1992, punto 13 ) • alberghi ( d.m. 9/4/1994, titolo II parte II; d.m. 6/10/2003) • edifici storici adibiti a biblioteche ( dpr 30/6/1995, n. 418, art. 12 ) • locali di pubblico spettacolo ( d.m. 19/8/1996, titolo XIX ) • strutture sanitarie ( d.m. 18/9/2002, titolo III ) • uffici ( d.m. 22/2/2006, titolo IV ) • ……… Attività Punto del DM 16/02/1982 Depositi di GPL con capacità fino a 13 mc 4/b Depositi di GPL con capacità > a 5 mc ad uso commerciale Riferimento normativo Termine transitorio originario Legge di proroga e ultima scadenza DM 14/05/2004 8/06/2007 - 4/b DM 13/10/1994 27/11/2001 Depositi di soluzioni idroalcoliche 22 DM 18/05/1995 24/06/2000 - Locali di pubblico spettacolo 83 DM 19/08/1996 12/09/1999 - Strutture ricettive turistico-alberghiere 84 DM 4/09/1994 11/05/1999 11/05/2002 Legge n. 17/2007 31/12/2007 Scuole 85 DM 26/08/1992 1/10/1997 Legge n. 296/2006 31/12/2009 DM 16/10/2002 31/12/2003 Attività Punto del DM 16/02/1982 86 Legge di proroga e ultima scadenza DM 18/09/2002 Termine transitorio originario 26/12/2007 Uffici 89 DM 22/02/2006 1/04/2011 - Edifici storici per musei, gallerie, ecc. 90 DM 20/05/1992 n. 569 4/03/1996 - Edifici storici per archivi e biblioteche 90 DPR 30/06/1995 n. 418 7/10/1998 - Impianti termici a combustibili liquidi 91 DM 28/04/2005 19/07/2008 - Impianti termici a gas 91 DM 29/12/2005 Allegato A 1/06/2009 - Autorimesse 92 DM 29/12/2005 Allegato A 1/06/2009 - Edifici per civili abitazioni 94 DM 16/05/1987 n. 246 27/06/1992 - Strutture sanitarie Riferimento normativo - Le normative per autorimesse e impianti termici a gas non contengono norme transitorie. Per tali attività pertanto il passaggio dal n.o.p. al c.p.i. avviene rispettando l’allegato A del d.m. 29/12/2005 autorimesse: - d.m. 1/2/1986 con alcune esclusioni imp. t. a gas: - d.m. 12/4/1996 (tit. VII) con alcune esclusioni (2 opzioni) - circolare n. 68/1969 con alcune esclusioni Per attività non normate il progetto deve dimostrare il rispetto dei criteri di prevenzione incendi l’iter da seguire è stabilito dall’allegato I al D.M. 4/5/1998 che prevede: • individuazione dei pericoli di incendio • individuazione delle condizioni ambientali che possono amplificare i pericoli • valutazione qualitativa del rischio in relazione agli obiettivi • individuazione delle misure per compensare il rischio • controllo dei rischi residui (esercizio e emergenza) L. C. P194 / 4101 sott. 135/A del 20/02/2006 Anziché ribadire l’impostazione del DM 8/3/85, si è ritenuto più opportuno adottare un sistema basato sulla valutazione del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure idonee a contrastare tale rischio, mutuando la metodologia dei DDMM 10/3/98 e 4/5/98. L’applicazione di misure di protezione passiva, che hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive, dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base … dell’effettivo livello di rischio. L’adeguamento si riferisce ad attività esistenti cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998. SICUREZZA PRIMARIA (incolumità delle persone) SICUREZZA SECONDARIA (preservazione dei beni) RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO MISURE DI PREVENZIONE destinazione locali MISURE PROTEZIONE PASSIVA DI PROTEZIONE PROTEZIONE ATTIVA limitaz. carico incendio ubicazione rivelaz. Incendio aree rischio specifico distanze sicurezza impianti regola d’arte impianti estinz. resistenza fuoco impianti E.F.C. controllo periodico imp. compartimentaz. alim. elettr. emerg. rispetto divieti/limitaz. reazione fuoco Illumin. sicurezza rispetto cond. esercizio vie esodo vigilanza aziendale informazione aerazione formazione articolaz. edificio piani intervento Grazie per l’attenzione