Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di
snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed
opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività
(legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo
Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in
base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui
opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della
gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue
l'attività stessa. In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati,
più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli
adempimenti procedurali e, in particolare:

nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un
limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale
presente;

nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore
livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma
comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o
meno della 'regola tecnica'.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la
valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga,
il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga
attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il
Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.
Il DM 7 agosto 2012, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative
alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi,
nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del
precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili
del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o
comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h
In fase di rinnovo del CPI
di una centrale termica ex attività 91, occorre fare riferimento alla tabella
dell'allegato II al d.P.R. 151/11, laddove l'attività 91 del d.m. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza
dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo.
I compressori e gli impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa a servizio di attività artigianali e
industriali di varia tipologia, non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/2011.
Un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed
eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio.

Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione
del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a
0,5 MPa

Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti
mobili:
a. compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
b. disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.

Attività 4 : Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
a. compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
b. disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3;

Attività 5 : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti
mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3

Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine
petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con
pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo
di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili
e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Le officine meccaniche di produzione e riparazione di impianti del settore alimentare e del settore estrazione
materiale costruzione da cave, con meno di 25 dipendenti, nel caso in cui nell'attività in oggetto si effettuino
esclusivamente lavorazioni a freddo, non sono ricomprese nell'elenco allegato al d.P.R. 151/2011. L'attività
potrebbe rientrare ai punti 9 e/o 14 del suddetto elenco in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili
e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo
e/o in deposito superiori a 1 m3
Le attività 19 e 20 del d.m. 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al d.P.R.
151/2011), sono da considerare convertite, sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze,
rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it.

Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e
simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 5 m3

Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti,
diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
Il deposito di olio in un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio, può essere ricompreso al punto
12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata.
Nel processo di semplificazione avviato dal DPR 151/2011 è stata operata altresì una rielaborazione ed
accorpamento delle attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi. Pertanto nell'attestazione periodica di
conformità antincendio di una attività in possesso di CPI per le attività ex 72-15-17-20-91 del D.M. 16/02/1982, , le
attività da inserire e per le quali deve essere effettuato il versamento sono: att. 54, 74 e 12, quest'ultima
considerata una sola volta, essendo le attività 15,17 e 20 accorpate nell'attività 12. Resta inteso che, qualora i
depositi e/o rivendite di cui all'attività 12, si configurano come attività distinte e separate, esse andranno
conteggiate separatamente.
I depositi e/o rivendite di liquidi combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione rientrano in
categoria "A" se hanno un punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc.
Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione
incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile"
per macchine in uso presso un'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo
1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute
nel d.m. 31 luglio 1934.
Un'azienda agricola, in cui sia presente un deposito a tettoia aperta, con più di 50.000 kg di fieno, posto in
adiacenza ad una stalla, a distanza minore di 100 m da abitazione interna all'azienda, non deve essere
considerata attività soggetta, a meno che non vi siano fabbricati esterni all'azienda in un raggio inferiore ai 100 m.
Un frantoio oleario, con annesso deposito di olio extravergine di oliva in tre silos di capacità 16 mc cadauno, si
configura come attività 12B dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per la presenza di un deposito di liquidi
combustibili in quantità fino a 50 mc.

Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e
l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a. Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
b. Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
Un'autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato
nel cortile di pertinenza. Ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75
dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello
stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.
Una cisterna di gasolio, a servizio della distribuzione ai veicoli di una ditta di autotrasporti, è assoggettata agli
adempimenti di prevenzione incendi come attività ricompresa al punto 13 del d.P.R. 151/2011.

Attività 14 : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti.

Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di
capacità geometrica superiore a 1 m3

Attività 16 : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a
0,5 m3

Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze
esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni

Attività 18 : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come
tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi
complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;

Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze
instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di
catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di
ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze
soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili

Attività 22 : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione
superiore al 60% di perossido di idrogeno

Attività 23 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di fosforo

Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi
di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

Attività 25 : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa
superiori a 500 kg

Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e
altre leghe ad alto tenore di magnesio

Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a
20.000 kg;
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
Per un deposito di farina in sacco e altri prodotti alimentari confezionati, di superficie di 1400 mq, compresi gli uffici
senza lavorazioni, con stoccaggio medio di 2.000/3.000 q.li e con personale impiegato di 3 unità, si configura
l'attività 27.C del d.P.R. 151/2011.

Attività 28 : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di
prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.

Attività 29 : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi
di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 50.000 kg

Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di
allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in
lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili
per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Un centro di raccolta comunale, nel quale è previsto lo stoccaggio di carta e cartone sia all'interno di appositi
cassoni che all'aperto, rientra al punto 34 del d.P.R. 151/2011 se superiore a 5.000 kg, indipendentemente dal
posizionamento esterno o interno.

Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono
carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche,
radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a
5.000 kg

Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con
esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Un deposito di legname con quantitativi inferiori a 50.000 kg non costituisce attività assoggettata agli adempimenti
previsti dal d.P.R. 151/2011.
L'attività di estrazione del nocciolino dalla sansa è un'attività soggetta agli adempimenti del d.P.R. 151/2011,
indipendentemente dalla capacità di lavorazione del macchinario, se è presente nocciolino in deposito in quantità
superiore a 50.000 kg.
Assimilando il "nocciolino" ai materiali stoccati all'aperto citati dal punto 36 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n.
151, un deposito di nocciolino (gusci di noci di cocco frantumate) di 6000 t, da installare in un piazzale all'aperto
(non all'interno di un capannone),
risulta compresa al punto 36.C. L'attività è quindi soggetta a rilascio del
certificato di prevenzione incendi, a condizione che il deposito abbia distanze di sicurezza esterna inferiori a 100
m. Nel caso invece in cui le suddette distanze di sicurezza siano superiori a 100 m, il deposito non ricade fra le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

Attività 38 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg

Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione
della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
Un teatro di posa di circa 130 mq dove vengono effettuate esclusivamente riprese cinematografiche, anche senza
presenza di pubblico, rientra nell'attività 41 del d.P.R. 151/2011. L'attività è in categoria A se il numero di presenze
complessive è inferiore a 25.

Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi
depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2

Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della
gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa
superiori a 5.000 kg;
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a
10.000 kg;

Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono
materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Una attività per il riciclo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche nella quale si effettua smontaggio e
recupero, senza lavorazioni con sostanze pericolose, senza lavorazioni a caldo, con superficie coperta di 2000 mq
e con meno di 5.000 kg di materiali combustibili in ciclo di lavorazione e/o in deposito, non rientra fra quelle
ricomprese dall'allegato al d.P.R. 151/2011.
Un deposito di materiale plastico con quantitativi superiori a 50.000 kg provenienti da selezione di rifiuti urbani,
posto su area esterna a cielo libero di pertinenza e ad uso esclusivo della ditta selezionatrice, senza alcuna
soprastante copertura di protezione, con distanza di protezione esterna superiore a 100 m, costituisce deposito
anche se il materiale non è contenuto all'interno di fabbricati o strutture. Pertanto, il caso indicato rientra nel punto
44 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011.

Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili

Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati,
con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
Un deposito di cavi in un luogo all'aperto con quantità complessivamente superiore a 10.000 kg, ma suddivisa in
più ammassi ciascuno dei quali con massa inferiore a 10.000 kg e distanziati tra loro in maniera tale che un
eventuale incendio di uno non si possa propagare ad un altro, costituisce deposito anche se il materiale non è
contenuto all'interno di fabbricati o strutture. Pertanto, il caso indicato rientra nel punto 47 dell'allegato I al d.P.R.
151/2011.

Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi
isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3
Con l'attività n. 48 del d.P.R. 151/2011 vengono introdotte come nuove attività (in categoria B) le macchine
elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc. Qualora siano presenti macchine
elettriche, come ad esempio trasformatori, con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad
1 mc, si configura l'attività 48 del d.P.R. 151/2011 e, pertanto, trattandosi di nuova attività, si devono completare
gli adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (la Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 ha prorogato di un anno il
termine transitorio per le aziende che non rientravano nel campo di applicazione della precedente normativa antincendi e che sono
successivamente rientrate nel campo di applicazione del DPR 151/2011. Le aziende, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, hanno tempo fino al 7 ottobre 2014 per espletare gli
adempimenti derivanti dal DPR 151/2011). La documentazione necessaria è stabilita dal d.m. 7 agosto 2012.
Ai fini della determinazione del parametro minimo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione costituiscono un
unico centro di pericolo e, pertanto, i relativi quantitativi di olio debbono essere sommati.

Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
Con riferimento alle attività n. 49, nei casi in cui presso uno stesso sito operativo vengano installati in aree diverse
più gruppi elettrogeni, si configurano distinte attività ricomprese al punto 49.del d.P.R. 151/2011. Ad esempio: 2
gruppi della potenza rispettiva di 300 kW e 350 kW, configurano due attività 49 sottocategoria .A .
Un impianto per la produzione di energia elettrica, funzionante grazie ad una centrale a biogas, rientra tra le
attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, se la potenza
complessiva installata è superiore a 25 kW. Qualora non venga superato tale livello di potenza complessiva, può
rientrare fra le attività soggette se la centrale di biogas produce quantità di gas in ciclo e/o in deposito superiore a
25 Nmc/h (attività 1 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011), oppure se il deposito di gas supera una capacità
geometrica di 0,75 mc. (attività 4A dell'allegato I citato).
Ai sensi del punto 49 dell'allegato al d.P.R.1 agosto 2011, n. 151, i gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici risultano soggetti alla presentazione della SCIA se di potenza complessiva
superiore a 25 kW.
CASO: all'interno di un locale tecnico sono installati due gruppi elettrogeni di cui uno, di riserva, entrerà in azione
esclusivamente al blocco dell'altro. Ai fini della assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre
calcolare la potenza come somma delle potenze singole dei due gruppi, oppure occorre considerare la potenza di
un solo gruppo? Nel caso in questione i gruppi sono da 255 kW cadauno pertanto, qualora si consideri la potenza
di un solo gruppo, si ricade nella categoria A soggetta a SCIA; se si considera la somma delle potenze si ricade
diversamente nella categoria B. In via generale, l'installazione del secondo gruppo elettrogeno non deve
aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in
volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.

Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed
accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei
laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a
motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti

Attività 53 : Officine per la riparazione di:
a. veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a
300 m2;
b. materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;
Un'officina riparazione auto con centro revisioni, di superficie pari a 180 mq e con capacità inferiore a 9 posti auto,
non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.
Per un'autocarrozzeria soggetta (attività 53.1.B) occorrerà riferirsi alla valutazione del rischio ed ai generali criteri
di prevenzione incendi di cui all'allegato I del d.m. 07.08.2012. Si potrà fare riferimento al d.m. 09.03.2007 per il
calcolo della classe di resistenza al fuoco, in funzione del carico di incendio presente.
L'attività di carrozzeria è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/11 se supera i 300 m2 di superficie
coperta (attività 53) e anche all'attività 74, qualora siano presenti impianti termici di potenzialità complessiva
superiore a 116 kW. Pertanto, non si deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
per una carrozzeria di 160 m2, con impianti termici di potenzialità complessiva non superiore a 116 kW, anche se
già in possesso di CPI rilasciato secondo la previgente normativa.
Nel caso di un'attività (n. 53 nella fattispecie) riportata nell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 senza
indicazione in corrispondenza della colonna relativa alla categoria A, significa che per quella attività sono previste
solo le categorie B e C.
CASO: un edificio di 1.230 mq da destinare alle attività di gommista e collaudi auto, con annesso deposito di
gomme, inferiore a 10.000 kg, senza possibilità di permanenza di autoveicoli all'interno durante le fasi non
lavorative, non ricade nell'attività di cui al punto 69 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (locali adibiti ad esposizione
e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq); l'attività sembrerebbe invece
individuabile nella fattispecie di cui al punto 53 dello stesso decreto (officine per la riparazione di veicoli a motore,
rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq).
Nella attività 53 per superficie coperta è da prendere a riferimento quella totale, comprensiva dei magazzini, uffici
e servizi.
Un'officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima della emanazione del d.P.R. 1
agosto 2011, n. 151, non era soggetta al certificato di prevenzione incendi in quanto di capienza inferiore a 9
mezzi, attualmente risulta ricompresa al punto 53 del d.P.R. 151, categoria B, avendo superficie superiore a 300
mq e inferiore a 1000 mq. Dato che per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011,
n. 151 che, in virtù della previgente normativa (d.m.16 febbraio 1982) non risultavano soggette alle visite ed ai
controlli da parte dei Vigili del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale
entro il 07/10/2014. Pertanto, anche per il caso rappresentato, entro tale data, dovrà essere presentata SCIA al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Se nell'attività di collaudo e/o revisione veicoli non è presente l'officina per la riparazione ed i veicoli rimangono
unicamente per il tempo necessario al collaudo o alla revisione, l'attività non si configura tra quelle soggette ai
controlli di prevenzione incendi.

Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie
superiore a 3000 m2
Con riferimento all'attività di cui al punto 55 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, la superficie di 3.000 mq è da
intendersi quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto.

Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili
con oltre 25 addetti

Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti

Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi
(art. 27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie
fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21
del D.Lgs. 230/95)

Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e
52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in
corso di spedizione

Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui
radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
• impianti nucleari;
• reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
• impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
• impianti per la separazione degli isotopi;
• impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
• attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di
cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi,
di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in
lavorazione e/o deposito

Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi,
palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero
di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Un circolo culturale privato, all'interno del quale non si svolgono attività di spettacolo o di intrattenimento in genere,
con una superficie complessiva di 1800 mq su due piani con 7 sale di riunioni da 60 mq cadauna, non è
ricompreso al punto 65 dell'Allegato I al d.P.R. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività,
le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.
La ludoteca, intesa come luogo destinato al gioco e al divertimento, se di capienza superiore a 100 persone,
ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR
151/2011.
Le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza
superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, rientrano al punto 65
dell'allegato I al DPR 151/2011.
Un salone pluriuso di proprietà di un Comune, avente superficie lorda in pianta di circa 600 mq, utilizzato ed
aperto al pubblico occasionalmente (una ventina di volte l'anno) per spettacoli e trattenimenti in genere, è
ricompreso al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011. Sono infatti soggetti agli obblighi del citato decreto i locali
di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq anche se utilizzati occasionalmente.
Una caffetteria all'interno di un locale a piano terra di superficie lorda maggiore di 200 mq, in cui alcuni ambienti
sono destinate a zone gioco (tavoli da biliardo), rientra nell'attività 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Infatti,
mentre i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11, le sale giochi
rientrano al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151.
Per una palestra superiore a 200 mq, inserita in una scuola già classificata attività 67, ad uso esclusivo della
scuola e già inserita nella autorizzazione antincendi esistente (CPI o SCIA), non si configura come nuova attività
e, pertanto, non è necessario presentare una nuova SCIA. Nel caso, invece, che la palestra sia compresa tra le
nuove attività introdotte all'Allegato I, esistente alla data di pubblicazione del D.P.R. 151/2011 e non
precedentemente autorizzata gli enti e i privati responsabili, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7
ottobre 2014.
Qualora una attività sportiva venga svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche,, all'interno delle quali si
svolgono attività sportive (es. campi da tennis, piscine, campi da calcetto ecc.) e non vi siano aree di servizio
annesse, la stessa non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti
dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65
dell'allegato I al d.P.R. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l'attività sopra descritta
risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone.
Nel caso di centri sportivi di superficie maggiore di 200 mq, con affollamento inferiore a 100 persone, l'attività
rientra al punto 65, categoria B, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Gli spazi esclusivamente dedicati all'attività
sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996 ( campi da tennis, piscine, etc.), anche se al chiuso e con
superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.P.R.. Dette
attività dovranno comunque osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa di prevenzione incendi
applicabile.
Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono inquadrate nel punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011,
n. 151, e quindi sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.
I ristoranti non rientrano tra le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 1 agosto
2011, n. 151. Qualora la cucina a servizio del ristorante, sia alimentata a combustibile solido, liquido o gassoso ed
abbia la potenzialità superiore a 116 kW, la stessa è inquadrabile nel punto 74 dell'allegato I al suddetto d.P.R..
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento e, pertanto, non sono compresi dal punto
65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Un night club ricade nell'attività compresa al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed è
classificato sulla base dei valori di superficie e affollamento previsti.
I locali di spettacolo, trattenimento, impianti sportivi ecc., individuati al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto
2011, n. 151 sono assoggettati ai controlli di prevenzione incendi se la capienza supera le 100 persone, ovvero se
la superficie supera i 200 mq. Nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma
superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare
in categoria B.
Ai fini antincendio i centri fitness con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.) e le palestre sono da
considerarsi attività analoghe e ricomprese sulla base delle proprie caratteristiche, al punto 65 del d.P.R. 1 agosto
2011, n. 151.

Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere,
studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed &
breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone.
Nel caso di un edificio composto da 10 appartamenti destinati a locazione a scopo turistico con n. 28 posti letto
totali, "assimilabile a residenza turistico alberghiera (RTA)" , prima di esercire l'attività occorre presentare la SCIA
ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 151/2011,con modalità di presentazione della segnalazione e la documentazione
necessaria indicata nel d.m. 7 agosto 2012.
Qualora l'albergo abbia una capienza superiore a 25 posti-letto, anche se gli stessi sono suddivisi in strutture
separate di capienza singola inferiore ai 25 posti letto, rientra al punto 66 del d.P.R. 151/2011. In questo caso le
disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività nelle singole strutture edilizie, sono quelle indicate al
Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.
Un'attività di campeggio con più di 400 persone ricade in categoria B con valutazione preventiva del progetto da
parte del Comando VV.F. competente. In attesa dell'emanazione della specifica regola tecnica, si applicano i
criteri generali di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.M. 7 agosto 2012.
Caso di un piccolo albergo con meno di 25 posti letto ed annesso ristorante con 100 posti a sedere: gli alberghi
fino a 25 posti letto ed i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti procedurali stabiliti dal d.P.R. 1
agosto 2011, n. 151. Resta fermo comunque l'obbligo del rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività alberghiere da parte del titolare. L'impianto di produzione calore e la cucina alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso, qualora superino la di potenzialità di 116 kW, sono soggetti ai controlli di
prevenzione incendi.
L'attività extra alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di
prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per tale attività devono comunque essere rispettati,
sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative
alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali.

Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone
presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti
Un asilo nido con meno di 30 persone presenti, non si configura al punto 67 del d.P.R. 151/2011. Restano,
comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza
antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.
CASO: nello stesso fabbricato è presente una scuola elementare da 110 alunni e un asilo nido con 40 persone,
aventi in comune locali accessori quali mensa, refettorio, ecc.. Nel caso dovranno essere rispettati, in attesa della
specifica regola tecnica per gli asili, i criteri generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato I al d.m. 7 agosto
2012. Il d.m. 26/08/1992, non essendo cogente per gli asili nido, potrà costituire unicamente un riferimento. Per le
attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche.
Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100
persone presenti sono classificate nell'attività 67, categorie A, B, C in base al numero di persone presenti. Quindi,
un liceo con 20/25 persone presenti non ricade nell'attività di cui al punto 67 e non dovrà essere presentata SCIA
al Comando, in quanto non costituente attività soggetta ai procedimenti stabiliti con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
In ogni caso per l'attività scolastica si dovranno seguire le prescrizioni indicate nel d.m. 26 agosto 1992 (G.U. n.
218 del 16 settembre 1992). Al punto 1.2 il d.m. suddivide le scuole, in relazione alle presenze effettive
contemporanee in esse prevedibili, di alunni e di personale docente e non docente, in sei tipi tra i quali il tipo 0:
scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone. Alle scuole di tipo 0 si applicano le norme di
sicurezza di cui al punto 11 del d.m. citato.
Nel punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni ordine, grado e tipo, pertanto
anche le scuole materne.
Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione
incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto
1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con
l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B: ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 1
agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo
regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA
secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2014 ( Legge 98/2013 di conversione del Decreto
Legge 69/2013).

Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o
residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti
letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 500 m2
Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011, è l'attività di "struttura sanitaria" che deve
possedere superficie maggiore di 500 mq e, pertanto, un immobile da 600 mq con un unico proprietario (adibito
per 200 mq ad ambulatori per assistenza specialistica e per i restanti 400 mq ad uffici non pertinenti) non è da
considerarsi come attività 68.2.A.
Relativamente all'applicazione del DPR 151/2011, riguardo le strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, la superficie da considerarsi è quella lorda. Qualora, quindi, uno
studio medico abbia superficie complessiva superiore a 500 mq, lo stesso è ricompreso al punto 68 dell'allegato al
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno sono soggette alla disciplina del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 solo se contengono oltre 25
posti letto.

Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e
quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e
depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al pubblico.
La superficie da considerare per la definizione della categoria (A, B, C), è quella lorda comprensiva dei servizi e
depositi pertinenti le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto stabilito dal d.m. 27 luglio 2010. . Tale
decreto individua anche i requisiti delle aree destinate a deposito e degli impianti a rischio specifico eventualmente
presenti nell'attività stessa. Per altre eventuali attività, a servizio di quella commerciale ed incluse nell'elenco di cui
all'allegato I al d.p.r. 151/11 (quali, ad esempio, le autorimesse), si applicano le specifiche disposizioni di
prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi riportati all'art. 15 del
d.lgs. n. 139/2006, con i contenuti della sezione a dell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012.
CASO 1: locali commerciali di limitate dimensioni, comunicano con l'atrio di una stazione ferroviaria. Alcuni locali
dispongono di vie di esodo indipendenti, altri invece hanno disponibili solo gli accessi-uscite dell'atrio. Se si
considerano le singole superfici, non si è in presenza di attività soggetta in quanto minore di 400 mq, ma se si
prende in esame la superficie complessiva dei locali e dell'atrio che funge da cordone ombelicale, i 400 mq
vengono superati: le stazioni ferroviarie rientrano nel punto 78 dell'Allegato I al DPR 151/11 qualora presentino nel
complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2, da intendersi pertanto
comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all'interno
delle stazioni stesse. Qualora la stazione non raggiunga la superficie sopra indicata, il complesso dei locali
commerciali sarà ascrivibile al punto 69 del D.P.R. 151/11 se facenti parte di un unico centro commerciale di
superficie superiore a 400 mq.
CASO 2: all'interno di un edificio in un'area di sosta autostradale sono collocate, oltre alle attività tipiche (servizi
igienici, punto informativo della società autostrade, bar e ristorante self service), alcune attività commerciali: le
superfici da prendere in considerazione per configurare l'attività 69 dell'allegato I al DPR 151/2011 sono quelle
relative alle attività commerciali comprensive anche di servizi e depositi (inclusi anche i bar e i punti di ristoro)
qualora siano all'interno delle stesse.
CASO 3: l'atrio di una stazione di pullman turistici comunica con attività commerciali generiche. L'insieme delle
superfici (locali commerciali, atrio, biglietteria e servizi) supera i 600 mq: le superfici da considerare per la
sussistenza dell'attività 69 sono quelle relative alle attività commerciali e alle relative pertinenze, con esclusione
della biglietteria e dell'atrio della stazione degli autobus, in analogia a quanto riportato nella regola tecnica delle
attività commerciali, al punto 2.3.
Nel caso di progetto di impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura di un centro commerciale soggetto ai
controlli di prevenzione incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, deve essere presentata la SCIA per
l'attività soggetta in quanto l'installazione dell'impianto fotovoltaico va considerata una modifica dell'attività ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. I dettagli progettuali tecnici devono essere richiesti al locale
Comando provinciale VV.F..

Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi
di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
I locali per il ricovero o l'allevamento di animali non sono da considerare locali adibiti a deposito così come definiti
al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11. Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorrerà,
in ogni caso, valutare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di calore a servizio di detti locali così
come descritti al punto 74, nonché di altre eventuali attività elencate nello stesso allegato.
Un deposito ricade nel punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 se la sua superficie lorda supera i 1000 mq e se le
merci e i materiali detenuti sono combustibili e in quantitativi superiori complessivamente a 5.000 kg. In linea
generale, i locali possono considerarsi indipendenti se non sono presenti comunicazioni e se sono separati con
strutture di adeguata resistenza al fuoco. Pertanto un capannone con superficie 1500 mq , suddiviso con strutture
REI 120 in due locali comunicanti, con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a
5000 kg, si configura 70.1.B.
Un deposito di una ditta di trasporti, principalmente destinato allo stoccaggio di materiale elettromedicale e
d'informatica (stampanti, tac, router, server, etc.) di 4000 mq (e 500 mq di uffici), rientra nelle attività soggette a
prevenzione incendi se la sua superficie lorda supera i 1000 mq e se le merci e i materiali detenuti sono
combustibili e in quantitativi superiori complessivamente a 5.000 kg.
Con riferimento all'attività indicata al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, ai fini dell'individuazione della
combustibilità delle merci e materiali detenuti, funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale, occorre
fare riferimento alle schede tecniche e merceologiche ovvero ai dati desumibili da letteratura tecnica.
Con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato introdotto per attività 70 l'ulteriore parametro di 5.000 kg al fine della
valutazione dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Pertanto, un'attività in precedenza inquadrata
al punto 88 del d.m. 16 febbraio 1982, in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie
superiore a 1000 mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità, che ha diminuito ad oggi i quantitativi in
deposito ad una quantità inferiore a 5000 kg, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è
più soggetta ai controlli di prevenzione incendi cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, salvo che non venga superata
la suddetta soglia di materiale combustibile.

Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Un edificio destinato ad ospitare uffici, ciascuno facente capo a titolarità diverse, costituisce nel complesso
un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, se nell'edificio il
numero complessivo di persone presenti sia superiore a 300 unità.
CASO: con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi. Il punto 71 dell'allegato al d.P.R. suddetto relativo ad "Aziende ed uffici con oltre 300 persone
presenti" ha sostituito il punto 89 dell'elenco allegato al d.m. 16 febbraio1982, "Aziende ed uffici nei quali siano
occupati oltre 500 addetti", ora abrogato. L'articolo 1, punto 3, ultimo comma, del d.m. 22 febbraio 2006 dispone
che «Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora
siano in possesso di CPI e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione
o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: per
gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in possesso di CPI o per i quali siano stati pianificati,
o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando Provinciale, non è previsto l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV
dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006.

Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a
contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi
altra attività contenuta nel presente Allegato.
Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche a prescindere dal quantitativo di carta.
CASO: Si fa riferimento all'attività 72 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e nel caso specifico, ad un edificio
sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, aperto al pubblico in quanto sede di uffici comunali.
Nell'edificio non sono presenti attività di cui all'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, non contiene biblioteca,
archivio, museo, galleria ecc.: se l'edificio, aperto al pubblico, è sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, ma nel suo ambito non sono presenti attività di cui allegato 1 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e non
contiene una biblioteca, archivio, museo, esposizioni e mostre, non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi.

Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da
promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di
persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2,
indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
La titolarità per tali complessi deve essere ascritta ad un'unica figura, che avrà la responsabilità delle aree ed
impianti comuni nonché degli aspetti gestionali che coinvolgono più sub attività costituenti il complesso stesso.
Si considera promiscua una struttura che, sottoposta all'azione del fuoco, induce sollecitazioni non dovute alle
strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità.
La promiscuità impiantistica diventa
rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione
dell'incendio
agli
ambienti
limitrofi
(impianti
elettrici,
impianti
di
distribuzione
di
fluidi
infiammabili/combustibili/comburenti ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità
potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.
Le 300 unità si riferiscono all'intero complesso edilizio, quale somma del numero di persone presenti in ogni
edificio o sub ambiente, caratterizzato da promiscuità strutturale e impiantistica.

Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a
35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal d.m. 12 aprile 1996. Il decreto precisa
inoltre che "all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata
termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW
quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli
scaldabagno ed i lavabiancheria".
Ai fini dell’assoggettabilità di un generatore di calore occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del
generatore e non alla con potenza termica nominale.
Nel caso di due centrali termiche di potenzialità rispettivamente di 115 kW e 280 kW, ciascuna in locale
indipendente e con accesso dall'esterno, ma ubicate nello stesso immobile, si deve procedere agli adempimenti di
prevenzione incendi unicamente per l'impianto da 280 kW, classificabile nella categoria 74.A. dell'allegato I al
d.P.R. 151.
Nel caso specifico di più generatori di aria calda posti all'esterno sulla parete dello stabilimento, ciascuno della
potenzialità superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW, i generatori sono da considerarsi singolarmente e pertanto
ciascuno di essi ricade nella voce 74 categoria A. Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'intero
stabilimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 del d.P.R. 151/ 2011.
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5
mc, non rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 151/11, in quanto il serbatoio si considera parte integrante
dell'impianto di produzione di calore.
CASO 1: nel caso di installazione di una caldaia combinata avente due focolari (uno a legna e uno a gasolio),
occorre sempre sommare le potenze dei due focolari oppure, nel caso venga garantito il funzionamento mai
simultaneo dei focolari, si considera solo la potenza più alta tra i due? In via generale, l'installazione del secondo
impianto di produzione di calore non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento.
I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto
principio.
CASO 2: In un'officina meccanica ci sono due nastri radianti con generatori di calore esterni da 100 kW cadauno,
una caldaia esterna da 34 kW ed una caldaia interna da 24 kW con una somma totale da 259 kW: bisogna
presentare una SCIA per la potenza installata da 259 kW o la potenzialità delle unità esterne non si sommano con
quella interna? Nel caso indicato nel quesito, se i generatori di calore sono esterni, la potenzialità delle unità
esterne non si sommano con quella interna.
CASO 3: L'impianto di riscaldamento a nastri radianti (uno da 120 kW ed uno da 168 kW, per complessivi 288 kW,
in un unico compartimento) di un laboratorio dovrà essere integrato con un nastro radiante da 120 kW nello stesso
compartimento, portando la potenzialità complessiva a 408 kW. L'attività attualmente dispone del CPI in corso di
validità. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità
complessiva futura del compartimento superiore a 350 kW, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità è
sufficiente una SCIA a lavori eseguiti? Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella
categoria superiore, devono essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato
in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.
CASO 4: una linea di alimentazione di una caldaia che alimenta una centrale termica per uso riscaldamento con
potenza termica che impiega quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h" configura l'attività 1 del d.P.R.
151/2011? L'attività, in ragione della potenzialità potrà ricadere al punto 74 dell'allegato al d.P.R. 151/2011.
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Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di
superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di
superficie superiore a 1000 m2
Un'autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato
nel cortile di pertinenza, ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75
dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello
stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.
Un ricovero per natanti all'aperto, con superficie di circa 1000 mq non rientra nell’attività individuata al nr. 75 del
d.P.R. 151/2011, che comprende solo i locali coperti adibiti a ricovero di natanti con superficie superiore a 500 m2.
Per il computo della superficie dell'autorimessa occorre fare riferimento alla superficie coperta destinata a ricovero,
sosta e manovra degli autoveicoli, con servizi annessi, escludendo dal calcolo la superficie di una cantina con
pareti e porta REI 120 anche se avente unico accesso dall'autorimessa stessa.
Un'autorimessa interrata condominiale con superficie maggiore di 300 mq, antecedente al 1986, , pur non avendo
CPI dato che i posti auto sono inferiori a 9, deve presentare la SCIA quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R.
151/11 con riferimento ai contenuti del d.m. 1° febbraio 1986.
Nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso di un locale, da cantina a box, comporti il superamento di 300 m2 di
superficie, le autorimessa assume una superficie tra 300 e 1000 m2 e pertanto ricade nella categoria 75.A. Per la
stessa devono essere applicate le disposizioni stabilite dall'art. 4, comma 1 del d.P.R. n. 151/2011.
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e del relativo elenco delle attività soggette, una
autorimessa con più di 9 posti auto e superficie inferiore a 300 mq in possesso del C.P.I., non deve provvedersi al
rinnovo in quanto l'attività non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi. Il titolare dell'attività deve
comunque rispettare, sotto la propria responsabilità, la regola tecnica (punto 2 dell'allegato al d.m. 1° febbraio
1986).
Le autorimesse all'aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono
comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1
febbraio 1986) e gli obblighi gestionali.
CASO 1: l'ex proprietario titolare di CPI (autorimessa di 315 mq) ha venduto i 9 box a soggetti diversi costituitisi in
Condominio. Il CPI è in scadenza: devono essere presentati al Comando provinciale VV.F. la dichiarazione per
voltura e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio in base all'articolo 5 del DPR 151/2011.
CASO 2: Nell'ambito del progetto di trasformazione di un'autocarrozzeria in autorimessa di circa 240 mq, non è
stata avviata alcuna procedura presso il Comando VV.F. in quanto le auto parcheggiate, non superando nove
unità, escludevano l'ambito di assoggettabilità previsto dal d.m. 16 febbraio 1982: con il nuovo regolamento il
campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di
autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Nel caso proposto, (autorimessa di 240 mq),
l'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma devono comunque essere rispettati, sotto la
responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali.
CASO 3: un'attività precedentemente assoggettata ai controlli di prevenzione incendi e per la quale non è stata
presentata l'istanza per il rilascio del CPI, ai sensi del d.P.R. 151/2011 è riclassificata solo limitatamente
all'autorimessa nella n. 75.A: le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ricadono nella categoria A
dell'allegato I devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 1
agosto 2011, n. 151.
CASO 4: un'autorimessa da dieci posti auto e superficie di 380 mq, costruita nel 1995, ubicata al piano
seminterrato di una palazzina condominiale è riclassificata al n. 75, categoria A, dell'allegato al d.P.R. 1 agosto
2011, n. 151: se l'attività esistente è già in possesso del certificato di prevenzione incendi, prima della scadenza
dello stesso deve essere presentata, al Comando Provinciale competente, l'attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se invece l'attività è in possesso solo
del parere di conformità, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il titolare, al termine dei lavori, deve
espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
In un palazzo di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 32 m, in possesso di CPI, trattandosi di un
edificio destinato ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, la prima attestazione di rinnovo periodico
dovrà essere presentata, entro i termini stabiliti al comma 6 dell'art. 11 del d.P.R. 151/11.
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Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta
accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee

Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
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Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m
Attività non soggette
I compressori e gli impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa a servizio di attività artigianali e
industriali di varia tipologia non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/2011.
I vani corsa di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del d.m. 16 febbraio 1982 non sono più compresi fra le
attività sottoposte ai controlli i prevenzione incendi. Se gli stessi sono inseriti in una attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi devono essere rispettate le disposizioni di cui al d.m. 15 settembre 2005.
I titolari di una attività che, in virtù della nuova normativa, non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi,
non hanno alcun adempimento da effettuare nei confronti del Comando provinciale,che per le pratiche con
istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non
esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri
generali di prevenzione incendi.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

l'identificativo formato da tre codici: codice attività + codice sottoclasse + categoria di rischio (A,B,C);

la descrizione dell'attività, comprensiva della sottoclasse e della categoria di rischio associata;

l'elenco dei procedimenti di prevenzione incendi e l'importo dei diritti di presentazione e istruttoria;
PROROGA APPLICAZIONE D.P.R. 151/11: D.L. 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.
Art. 38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato
decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
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Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi