IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è entrato in vigore il 7
ottobre 2011.
• Opera una semplificazione delle procedure di
prevenzione incendi;
• Tiene conto dell'introduzione della SCIA (segnalazione
certificata di inizio attività, legge n. 122/2010);
• Con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, viene
individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate
"attività soggette"), considerate a maggior rischio in
caso d'incendio, che sono sottoposte al controllo dei
Vigili del Fuoco.
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di
attività,prima non soggette a controllo ai sensi del
D.M. 16/02/1982.
Possiamo individuare 3 casi:
 Istituzione di nuovi codici di attività.
 Nuove attività inserite in codici esistenti (es.
campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67,
ecc.).
 Per effetto dei nuovi limiti sono state rese soggette
alcune attività prima esenti (es. aziende e uffici,
autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.).
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
• Il nuovo elenco di “attività soggette”, prevede, per ciascuna
di esse, una suddivisione in tre categorie:
Categoria A: attività dotate di specifica 'regola tecnica' e
contraddistinte da un limitato livello di complessità.
Categoria B:
-
attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), ma caratterizzate
da un maggiore livello di complessità;
attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di
complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.
Categoria C: attività con alto livello di complessità,
indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
Cat.A
Cat.B
Cat.C
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
E’ prevista una differenziazione degli adempimenti procedurali in
funzione della categoria dell’attività
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI
• Con il Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto
2012 sono state emanate disposizioni per la modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e la documentazione da allegare.
• Con Decreto Direttore Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica n. 200 del 31.10.2012 è stata
stabilita la modulistica per la presentazione delle istanze
e delle segnalazioni, nonchè delle dichiarazioni da
allegare.
IL DECRETO DEL “FARE”
• Legge 9 agosto 2013 n.98 –
Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia
art.38 “disposizioni in materia di
prevenzione incendi”
IL DECRETO DEL “FARE”
1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del
d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151 (attività nuove introdotte
dal DPR), sono esentati dalla presentazione dell’istanza
preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto
(“valutazione del progetto”) qualora già in possesso di
atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorità.
1. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti
di cui al medesimo comma presentano l’istanza
preliminare di cui all’articolo 3 (“valutazione del
progetto”) e l’istanza di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 151
del 2011 (“SCIA”) entro tre anni dalla data di entrata in
vigore dello stesso (e quindi il 7/10/2014).
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