Corso di Formazione NECSI
Nuovo regolamento di
prevenzione incendi
D.P.R. 1 agosto 2011, n 151
Perché il nuovo regolamento?
 semplificazione e applicazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA)
(articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122)
 utilizzo del principio di proporzionalità
(articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
 raccordo con la normativa in materia di sportello
unico per le attività produttive
(decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160)
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Abrogazioni
 D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37
Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi
 Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982
Elenco 97 attività soggette
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689
Tabelle A e B riportanti le aziende e lavorazioni
soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della
prevenzione degli incendi, ai sensi dell'art.36 del
DPR 27 aprile 1955, n. 547
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Gli allegati
Allegato I
Elenco delle attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
(ndr: ora sono 80)
Allegato II
Tabella di equiparazione relativa alla durata del
servizio delle attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
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Il procedimento – fino al 06.10.2011
1
4
Inizio attività (solo nel
caso presentazione DIA) e
rilascio CPI dopo
sopralluogo
Richiesta di
parere di
conformità
2
3
Con parere positivo
inizio lavori
A fine lavori raccolta
documentazione e
presentazione DIA e/o
richiesta di sopralluogo
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Il procedimento - dal 07.10.2011
Il procedimento dipende dalla categoria
attività suddivise in 3 categorie A, B, C
categoria A
attività dotate di “regola tecnica” e limitato livello di complessità
categoria B
attività presenti in A ma con maggiore livello di complessità
attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento
e con un livello di complessità inferiore alla alla categoria C
categoria C
attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o
meno della “regola tecnica”
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Il procedimento - dal 07.10.2011
(fonte www.vigilfuoco.it)
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La Valutazione dei progetti
1/2
 Necessaria solo per categorie B e C
 Fino all’emanazione del decreto recante la
disciplina delle modalità di presentazione
delle istanze si applica il D.M. 4 maggio 1998
 È il vecchio “parere di conformità”
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La Valutazione dei progetti
2/2
Documenti da allegare:
 richiesta di valutazione del progetto,
mediante mod PIN 1-2011
 documentazione conforme a quanto
specificato nell'allegato I al decreto del
Ministero dell'interno 4 maggio 1998
 attestato del versamento effettuato a favore
della Tesoreria provinciale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06
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La SCIA
Documenti da allegare:
 segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2-2011
 asseverazione attestante la conformità dell'attività alle
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché,
per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal
Comando, mod PIN 2.1-2011, a firma di tecnico abilitato (anche
non iscritto agli elenchi ex art. 16 del D.Lgs 139/06)
 per le attività in categoria A, relazione tecnica e elaborati
grafici (documentazione conforme a quanto specificato nell'all.
I al D.M. 4 maggio 1998)
 certificazioni e/o dichiarazioni attestanti le varie conformità
alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio
(documentazione conforme a quanto specificato nell'all. II al
D.M. 4 maggio 1998)
 attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs.
139/06
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Il sopralluogo
A campione per
categoria A e B
(rilascio di un verbale)
Certo per categoria C
(rilascio CPI)
In caso carenze
il Comando adotta provvedimento di divieto di prosecuzione
dell'attività
o, ove sia possibile, (ndr: novità)
impone l’adeguamento entro un termine di 45 giorni,
sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo
transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza
equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche
misure tecnico-gestionali
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Presenza contemporanea cat. A B e C

Il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà
riferirsi alle sole attività B e C. L’attività di tipo A
dovrà essere indicata negli elaborati unicamente
per la valutazione di eventuali interferenze

Successivamente, all'atto della presentazione
della SCIA, la documentazione da allegare deve
riguardare tutte le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e, se non ancora in atti,
anche la documentazione tecnica relativa alle
eventuali attività di categoria A
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Il rinnovo periodico di conf. antincendio
La cadenza è fissata a 5 anni ad eccezione delle attività ai
numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, per le quali la
cadenza è elevata a 10 anni
Documenti da allegare:
 richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e
dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di
sicurezza antincendio, mod PIN 3-2011
 asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi
e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi,
con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da
professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero
dell'interno, ex art. 16 del D.Lgs 139/06
 attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs.
139/06
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Modifiche all’attività

modifiche con aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio
 riparte l’iter dall’inizio

modifiche senza aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio
 presentazione direttamente di una
nuova SCIA
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Nuovi procedimenti volontari


progetti particolarmente complessi, sole
categorie B e C, possibilità di richiedere
preventivamente al Comando il rilascio di
un nulla osta di fattibilità (NOF)
possibilità di richiedere, per tutte le
categorie, verifiche in corso d'opera al
Comando provinciale
Dal momento della presentazione dell'istanza
la stessa dovrà concludersi nel tempo
massimo di 30 giorni
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Altri elementi del nuovo regolamento
 trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I
in caso di la mancata presentazione di SCIA le sanzioni penali previste
dall'articolo 20 del d.lgs. 139/06
 esclusione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante,
soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i.
 rimando a successivo Decreto tariffe, nel frattempo si applica il D.M.
3 febbraio 2006
 rimando a successivo Decreto recante la disciplina delle modalità di
presentazione delle istanze, nel frattempo si applica il D.M. 04.05.98
 eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.
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Il periodo transitorio 1/7
 Attività che, in virtù della nuova normativa,
dovessero risultare non più soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
Il Comando comunicherà ai titolari delle
attività interessate che, a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo
regolamento, non risultano più soggette ai
controlli di prevenzione incendi e pertanto
per dette attività non esprimerà pareri di
merito.
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Il periodo transitorio 2/7
 Attività per cui, all'entrata in vigore del
nuovo regolamento, il titolare abbia
presentato istanza di parere di conformità
ai sensi del d.P.R. 37/98 ed il Comando non
abbia ancora emesso parere.
Il Comando concluderà comunque il
procedimento con l'emissione del parere che
avrà gli stessi effetti, per le attività in
categoria B e C, della Valutazione dei
progetti del nuovo regolamento.
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Il periodo transitorio 3/7
 Attività per cui il titolare ha acquisito il
parere di conformità di cui all'articolo 2 del
d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento non ha ancora
completato l'opera.
Gli interessati devono presentare la SCIA
prima di dare inizio all'attività. Il parere di
conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98
terrà luogo alla Valutazione del progetto ex
articolo 3 del d.P.R. 151/11.
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Il periodo transitorio 4/7
 Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI e la
dichiarazione di inizio attività (DIA) ex articolo 3 del d.P.R
37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il
Comando non ha ancora concluso il procedimento.
La presentazione della DIA assolve l'obbligo della
presentazione della SCIA.
Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della
pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e
della categorizzazione in A, B o C.
Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere
effettuato il sopralluogo di controllo.
La data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà
quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
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Il periodo transitorio 5/7
 Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ma NON
dichiarazione di inizio attività (DIA) ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data
di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso
il procedimento.
Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della
nuova declaratoria dell' attività e della categorizzazione in A, B o C e
comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la
possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della
SCIA. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella
già in possesso al Comando.
Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comando.
Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il
titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della
possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi
dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica,
ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R
37/98.
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Il periodo transitorio 6/7
 L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98
con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il
responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti
prescritti all'articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando
l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Per le attività con scadenza ''una tantum" già previste dal
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate
ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo
regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata
secondo un programma temporale indicato nel citato articolo Il
del d.P.R 151/11.
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Il periodo transitorio 7/7
 Attività esistenti, in precedenza non
assoggettate ai controlli che, a seguito
dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento,
risultano ora comprese nell'allegato I.
Le nuove attività inserite nell'allegato I,
esistenti alla data di pubblicazione del
nuovo regolamento, dovranno espletare i
prescritti adempimenti entro il 6 ottobre
2012.
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Elenco attività
Consulta l’allegato 2
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presentazione DPR 151