ASPETTI PROCEDURALI DI
PREVENZIONE INCENDI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Padova
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D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro
 Il capo VI della norma, nell’art. 33,
impone ai titolari delle attività ove sono
presenti lavoratori dipendenti, di adottare
"idonee misure per prevenire gli incendi e
per tutelare l'incolumità del lavoratori in
caso di incendio"
 Negli articoli 34 e 35 si prescrivono
alcuni divieti, nonché l'obbligo di
assicurare la presenza di idonei mezzi
d'estinzione e di garantire un rapido
allontanamento del lavoratori dai locali
pericolosi
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 Le aziende e lavorazioni, considerate dal
D.P.R. n. 547 particolarmente pericolose,
sono soggette, al fini della prevenzione
incendi, al controllo diretto del Comando
del Vigili del fuoco; tali attività sono
individuate dal decreto del Presidente
della Repubblica del 26 maggio 1959 n.689
 n.54 aziende, elencate nella tabella A,
soggette al controllo del VV.F. in
quanto impiegano, praticano o sviluppano
prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti
 n.7 aziende che, per dimensioni,
ubicazione ed altre ragioni presentano,
in caso d'incendio, gravi pericoli per
l’incolumità dei lavoratori
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 L'art. 37 del D.P.R. n.547 impone, ai
titolari delle attività elencate nel D.P.R.
n.689/59, l'obbligo di richiedere il
preventivo esame dei progetti da parte del
VV.F, sia per le nuove aziende che per le
modifiche da apportare a quelle esistenti
ed impone inoltre l'obbligo di richiedere
la visita di collaudo, a lavori ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni
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Legge 13 maggio 1961 n. 469
Ordinamento dei servizi antincendio e del
C.N.VV.F.
 Attribuisce al M.I. i servizi di
prevenzione ed estinzione degli incendi,
per la tutela dell'incolumità delle
persone e la preservazione dei beni, anche
dai pericoli derivanti dall’impiego
dell’energia nucleare (art.1)
 L’art. 12 della legge dispone che i
Comandi effettuino, prima della
concessione della licenza di esercizio,
"la visita ed i controlli al locali
adibiti a depositi ed industrie
pericolosi, nonché le visite ed i
controlli al locali adibiti a pubblici
spettacoli"
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Legge 26 luglio 1965 n. 966
Disciplina tariffe e modalità di
pagamento per i servizi di prevenzione
incendi
 Dispone che le visite ed i servizi di vigilanza al
fini della prevenzione incendi, non urgenti sono
prestazioni effettuate a pagamento
 A seguito delle visite di controllo, il Comando
Provinciale rilascia il "CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI“ che costituisce il nulla osta
antincendio all’esercizio dell’attività
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D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965:
attività soggette alle visite di
prevenzione incendi
 Emanato in base all'art. 4 della
legge 26.7.65 n.966, tale decreto
elenca 97 attività soggette alle
visite da parte del VV.F. per il
rilascio del "CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI“ e stabilisce
la periodicità delle visite di
rinnovo
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D.P.R. 29 luglio 1982 n.577
Regolamento di prevenzione e vigilanza
antincendio
 Stabilisce che la prevenzione
incendi costituisce un servizio
pubblico per il conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita
umana, dell’incolumità delle
persone e di tutela del beni e
dell'ambiente
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 L'articolo 13 stabilisce che i VV.F., nel
provvedere all'esame preventivo dei
progetti per le attività elencate nel
D.P.R. n.689/59, si attengano alle norme
o, in mancanza, al criteri tecnici di
prevenzione incendi
 I VV.F. provvedono ad effettuare
accertamenti sopralluogo nelle attività
soggette a controlli per verificare la
rispondenza alle norme, a criteri e alle
prescrizioni impartite
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 I sopralluoghi sono effettuati, oltre che
su richiesta degli interessati, anche "a
campione“
 L'articolo 15 precisa che gli enti ed i
privati sono tenuti a richiedere ai VV.F.:
 1) l'esame dei progetti di nuovi
insediamenti e per la modifica di
attività esistenti;
 2) le visite per il rilascio del C.P.I.;
 3) le visite per il rinnovo del C.P.I.;
 4) le visite di collaudo per le attività
elencate nelle tabelle A e B del D.P.R.
n. 689/59
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 Il responsabile dell'attività è tenuto ad
osservare e a far osservare le limitazioni
e i divieti imposti ed a curare il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi,
dei dispositivi e delle attrezzature di
prevenzione incendi
 L'art. 18 del D.P.R. n.577 stabilisce che i
Comandi possono avvalersi di certificazioni
tecniche rilasciate da professionisti
iscritti agli albi professionali o da enti
e laboratori riconosciuti
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Legge 7 dicembre 1984 n. 818
Nulla osta provvisorio
 Ha consentito alle attività non in possesso
del C.P.I. di regolarizzare temporaneamente
la propria posizione; i titolari potevano
richiedere entro il 31.12.1990 il rilascio
del N.O.P.
 I VV.F hanno provveduto al rilascio del
N.O.P. accertando le condizioni minime di
sicurezza dell'attività sulla base della
documentazione presentata dai titolari
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D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
Nuovo Regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione
incendi
Stabilisce un termine per la conclusione del
procedimento relativo all’esame progetto e al
rilascio del certificato
Prevede, in attesa del sopralluogo, la
possibilità di autorizzare in via provvisoria
l’esercizio dell’attività
Consente il rinnovo del certificato senza
l’obbligo, per il Comando, di effettuare il
sopralluogo (art. 4 della L. 818/84)
Obbliga il titolare dell’attività alla tenuta
del registro dei controlli antincendio
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ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI (D.P.R. 12/01/98, n. 37)
RICHIESTA PARERE
DI CONFORMITA’
RICHIESTA PARERE
DI CONFORMITA’
IN DEROGA
•Relazione tecnica (2 copie)
•Elaborati grafici (2 copie)
•Versamento Tesoreria
Provinciale dello Stato
(D.P.R. 29/7/82, N. 577 D.P.R. 12/1/98, N. 37)
•Relazione tecnica
(3 copie)
•Elaborati grafici
(3 copie)
•Versamento
Tesoreria
Provinciale dello
Stato (D.P.R.
29/7/82, N. 577 D.P.R. 12/1/98, N.
37)
ALLA DIREZIONE
REGIONALE VV.F.
TRAMITE COMANDO
PROVINCIALE
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DICHIARAZIONE
IN ATTESA DEL
SOPRALLUOGO
•Certifica
zioni di
conformità
dei lavori
eseguiti
al
progetto
approvato
Il Comando Provinciale
rilascia ricevuta della
dichiarazione che
costituisce autorizzazione
provvisoria all’esercizio
•Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
RICHIESTA
SOPRALLUOGO PER
RILASCIO CPI
•Copia parere favorevole sul progetto
•Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni
(Legge 26/7/65, n. 966 - D.P.R. 29/7/82. N.
577 - D.P.R. 12/1/98, n. 37)
•Originale del certificato di prevenzione
incendi da rinnovare
RICHIESTA
RINNOVO CPI
•Dichiarazione di immutata situazione dal
rilascio del CPI
•Perizia giurata comprovante l’efficienza dei
sistemi
•Versamento alla Tesoreria Provinciale dello
Stato
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Tempi di risposta dell’Amministrazione all’Iter
procedurale per il CPI
(D.P.R. 12/01/98, n. 37)
Richiesta
parere di
conformità
Approvazione entro 45/90 gg. (*)
Richiesta parere di
conformità in
deroga
Dichiarazione in attesa del
sopralluogo
Richiesta sopralluogo per
rilascio CPI
Richiesta rinnovo CPI
Trasmissione del Comando
entro 30 gg.
Risposta della Direzione
Regionale entro 60 gg.
Rilascio ricevuta da parte del Comando
Effettuazione
entro 90 gg.
Entro 15 gg. dalla data della domanda
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D.Lgs.626/94
Miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro
Tra le misure generali di tutela vengono
introdotte le misure di emergenza da attuare in
caso di lotta antincendio e di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato.
Il datore di lavoro deve adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei lavoratori. Tali misure
devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ed
al numero delle persone presenti.
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 Il datore di lavoro deve elaborare il documento di
valutazione dei rischi per la sicurezza indicando
le misure di prevenzione e di protezione e i
dispositivi di protezione individuale.
 Il decreto stabilisce anche obblighi nei confronti
dei lavoratori:
 Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai
fini della protezione individuale e collettiva;
 Utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature e le sostanze pericolose nonché i
D.P.I.;
 Segnalano al datore di lavoro eventuali situazioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza;
 Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza.
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D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro
Emanato in attuazione dell’art. 13 del DLgs
19.09.1994, n. 626
Stabilisce criteri per la valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre
l’insorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
Costituisce parte specifica del documento di
cui all’art. 4, comma 2 del DLgs 626/94
La valutazione può essere effettuata in
conformità ai criteri dell’allegato I
Il datore di lavoro valuta il livello di
rischio di incendio del luogo e, se del caso,
delle singole parti, classificandole:
 livello di rischio elevato
 livello di rischio medio
 livello di rischio basso
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MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E
PRECAUZIONALI D’ESERCIZIO
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio
- All. II
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza di cui
all’art. 13 del D.P.R. 547/55, per garantire l’esodo
delle persone in sicurezza - All. III
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione
dell’incendio- All. IV
d) assicurare l’estinzione dell’incendio - All. V
e) garantire l’efficacia dei sistemi di protezione
antincendio - All. VI
f) fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e
formazione sui rischi antincendi - All. VII
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CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Gli interventi di manutenzione ed i
controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio
sono effettuati nel rispetto di:
 disposizioni e regolamenti vigenti
 norme di buona tecnica di organismi
nazionali o europei
 delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall’installatore
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GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO
D’INCENDIO
Il datore di lavoro adotta le necessarie
misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in
un PIANO DI EMERGENZA - Allegato VIII
Per i luoghi di lavoro ove sono occupati
meno di 10 dipendenti, tranne quelle
soggette al controllo da parte dei Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco, il datore
di lavoro non è tenuto alla redazione del
PIANO DI EMERGENZA
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DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
ANTINCENDIO
Il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze
I lavoratori devono frequentare un corso
di formazione come previsto dall’allegato
IX
Nei luoghi di lavoro di cui all’allegato X
i lavoratori incaricati devono conseguire
l’attestato di idoneità
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attività soggette alle visite di prevenzione incendi