ASPETTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 1 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Il capo VI della norma, nell’art. 33, impone ai titolari delle attività ove sono presenti lavoratori dipendenti, di adottare "idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità del lavoratori in caso di incendio" Negli articoli 34 e 35 si prescrivono alcuni divieti, nonché l'obbligo di assicurare la presenza di idonei mezzi d'estinzione e di garantire un rapido allontanamento del lavoratori dai locali pericolosi 2 Le aziende e lavorazioni, considerate dal D.P.R. n. 547 particolarmente pericolose, sono soggette, al fini della prevenzione incendi, al controllo diretto del Comando del Vigili del fuoco; tali attività sono individuate dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959 n.689 n.54 aziende, elencate nella tabella A, soggette al controllo del VV.F. in quanto impiegano, praticano o sviluppano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti n.7 aziende che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano, in caso d'incendio, gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori 3 L'art. 37 del D.P.R. n.547 impone, ai titolari delle attività elencate nel D.P.R. n.689/59, l'obbligo di richiedere il preventivo esame dei progetti da parte del VV.F, sia per le nuove aziende che per le modifiche da apportare a quelle esistenti ed impone inoltre l'obbligo di richiedere la visita di collaudo, a lavori ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni 4 Legge 13 maggio 1961 n. 469 Ordinamento dei servizi antincendio e del C.N.VV.F. Attribuisce al M.I. i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall’impiego dell’energia nucleare (art.1) L’art. 12 della legge dispone che i Comandi effettuino, prima della concessione della licenza di esercizio, "la visita ed i controlli al locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi, nonché le visite ed i controlli al locali adibiti a pubblici spettacoli" 5 Legge 26 luglio 1965 n. 966 Disciplina tariffe e modalità di pagamento per i servizi di prevenzione incendi Dispone che le visite ed i servizi di vigilanza al fini della prevenzione incendi, non urgenti sono prestazioni effettuate a pagamento A seguito delle visite di controllo, il Comando Provinciale rilascia il "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI“ che costituisce il nulla osta antincendio all’esercizio dell’attività 6 D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965: attività soggette alle visite di prevenzione incendi Emanato in base all'art. 4 della legge 26.7.65 n.966, tale decreto elenca 97 attività soggette alle visite da parte del VV.F. per il rilascio del "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI“ e stabilisce la periodicità delle visite di rinnovo 7 D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 Regolamento di prevenzione e vigilanza antincendio Stabilisce che la prevenzione incendi costituisce un servizio pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e di tutela del beni e dell'ambiente 8 L'articolo 13 stabilisce che i VV.F., nel provvedere all'esame preventivo dei progetti per le attività elencate nel D.P.R. n.689/59, si attengano alle norme o, in mancanza, al criteri tecnici di prevenzione incendi I VV.F. provvedono ad effettuare accertamenti sopralluogo nelle attività soggette a controlli per verificare la rispondenza alle norme, a criteri e alle prescrizioni impartite 9 I sopralluoghi sono effettuati, oltre che su richiesta degli interessati, anche "a campione“ L'articolo 15 precisa che gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai VV.F.: 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti e per la modifica di attività esistenti; 2) le visite per il rilascio del C.P.I.; 3) le visite per il rinnovo del C.P.I.; 4) le visite di collaudo per le attività elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59 10 Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni e i divieti imposti ed a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature di prevenzione incendi L'art. 18 del D.P.R. n.577 stabilisce che i Comandi possono avvalersi di certificazioni tecniche rilasciate da professionisti iscritti agli albi professionali o da enti e laboratori riconosciuti 11 Legge 7 dicembre 1984 n. 818 Nulla osta provvisorio Ha consentito alle attività non in possesso del C.P.I. di regolarizzare temporaneamente la propria posizione; i titolari potevano richiedere entro il 31.12.1990 il rilascio del N.O.P. I VV.F hanno provveduto al rilascio del N.O.P. accertando le condizioni minime di sicurezza dell'attività sulla base della documentazione presentata dai titolari 12 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Stabilisce un termine per la conclusione del procedimento relativo all’esame progetto e al rilascio del certificato Prevede, in attesa del sopralluogo, la possibilità di autorizzare in via provvisoria l’esercizio dell’attività Consente il rinnovo del certificato senza l’obbligo, per il Comando, di effettuare il sopralluogo (art. 4 della L. 818/84) Obbliga il titolare dell’attività alla tenuta del registro dei controlli antincendio 13 ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 12/01/98, n. 37) RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’ RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’ IN DEROGA •Relazione tecnica (2 copie) •Elaborati grafici (2 copie) •Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato (D.P.R. 29/7/82, N. 577 D.P.R. 12/1/98, N. 37) •Relazione tecnica (3 copie) •Elaborati grafici (3 copie) •Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato (D.P.R. 29/7/82, N. 577 D.P.R. 12/1/98, N. 37) ALLA DIREZIONE REGIONALE VV.F. TRAMITE COMANDO PROVINCIALE 14 DICHIARAZIONE IN ATTESA DEL SOPRALLUOGO •Certifica zioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato Il Comando Provinciale rilascia ricevuta della dichiarazione che costituisce autorizzazione provvisoria all’esercizio •Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato RICHIESTA SOPRALLUOGO PER RILASCIO CPI •Copia parere favorevole sul progetto •Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni (Legge 26/7/65, n. 966 - D.P.R. 29/7/82. N. 577 - D.P.R. 12/1/98, n. 37) •Originale del certificato di prevenzione incendi da rinnovare RICHIESTA RINNOVO CPI •Dichiarazione di immutata situazione dal rilascio del CPI •Perizia giurata comprovante l’efficienza dei sistemi •Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato 15 Tempi di risposta dell’Amministrazione all’Iter procedurale per il CPI (D.P.R. 12/01/98, n. 37) Richiesta parere di conformità Approvazione entro 45/90 gg. (*) Richiesta parere di conformità in deroga Dichiarazione in attesa del sopralluogo Richiesta sopralluogo per rilascio CPI Richiesta rinnovo CPI Trasmissione del Comando entro 30 gg. Risposta della Direzione Regionale entro 60 gg. Rilascio ricevuta da parte del Comando Effettuazione entro 90 gg. Entro 15 gg. dalla data della domanda 16 D.Lgs.626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Tra le misure generali di tutela vengono introdotte le misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ed al numero delle persone presenti. 17 Il datore di lavoro deve elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza indicando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale. Il decreto stabilisce anche obblighi nei confronti dei lavoratori: Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva; Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature e le sostanze pericolose nonché i D.P.I.; Segnalano al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza. 18 D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Emanato in attuazione dell’art. 13 del DLgs 19.09.1994, n. 626 Stabilisce criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze 19 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO Costituisce parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2 del DLgs 626/94 La valutazione può essere effettuata in conformità ai criteri dell’allegato I Il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo e, se del caso, delle singole parti, classificandole: livello di rischio elevato livello di rischio medio livello di rischio basso 20 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI D’ESERCIZIO Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio - All. II b) realizzare le vie e le uscite di emergenza di cui all’art. 13 del D.P.R. 547/55, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza - All. III c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio- All. IV d) assicurare l’estinzione dell’incendio - All. V e) garantire l’efficacia dei sistemi di protezione antincendio - All. VI f) fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi antincendi - All. VII 21 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto di: disposizioni e regolamenti vigenti norme di buona tecnica di organismi nazionali o europei delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore 22 GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO D’INCENDIO Il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un PIANO DI EMERGENZA - Allegato VIII Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, tranne quelle soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA 23 DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze I lavoratori devono frequentare un corso di formazione come previsto dall’allegato IX Nei luoghi di lavoro di cui all’allegato X i lavoratori incaricati devono conseguire l’attestato di idoneità 24