Decreto Legislativo 81/08
Rischi inerenti il settore Motorizzazione della PS
 Definizione di Rischio
 Rischi legati alla gestione dei veicoli
 Rischi dinamici legati all’uso dei
veicoli
D.T.C. Ing. Pierpaolo Talani
Definizione di Rischio
Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta di
non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile. La nozione implica
che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono anche
essere chiamate "rischi".
Rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un
pericolo/minaccia.
Definizione di Rischio
Il rischio è definito come combinazione di probabilità e di gravità (severità) di
possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa; la valutazione del
rischio consiste nella valutazione globale di tali probabilità e gravità
R = P x Vu x Val
"P" = pericolosità dell'evento in analisi, ovvero la probabilità che un fenomeno
accada
Vu" = vulnerabilità, ovvero l'attitudine di un determinato elemento a sopportare gli
effetti legati al fenomeno pericoloso
Val" = valore che l'elemento esposto al pericolo assume in termini di vite umane,
economici, artistici, culturali
Rischi legati alla gestione veicolare
• Rischio Incendio
• Rischi legati alla movimentazione/collaudo
Argomenti:
• Certificato prevenzione incendi
• Dispositivi di protezione individuale
• Segnaletica di sicurezza
Rischio incendio
Il fuoco si genera quando contemporaneamente sono presenti i tre seguenti elementi:
• COMBUSTIBILE: qualsiasi sostanza in grado di bruciare
• COMBURENTE: sostanza che consente e favorisce la combustione (ossigeno)
• CALORE: forma di energia che si manifesta con l’innalzamento della temperatura e non inferiore alla
temperatura di accensione
I tre elementi sopra indicati sono necessari per lo sviluppo della combustione
Rischio incendio – spegnimento focolaio
Rischio incendio
Rischio incendio
Classe
A
B
C
Fuoco
Combustibili solidi organici (carta,
materie plastiche, tessuti, gomma,
ecc.)
Combustibili liquidi (paraffina, oli
combustibili, ecc.)
Agente estinguente
Acqua, schiume, polveri chimiche
CO2, schiuma, polveri chimiche
Combustibili gassosi (metano,
propano, G.P.L., ecc.)
CO2, polveri chimiche, (halon)
D
Metalli
E
Apparecchiature elettriche in
tensione, centrali telefoniche,
oggetti di valore
CO2, polveri chimiche, (halon)
CO2, polveri chimiche, (halon)
Autorimesse e garage – Cause d’incendio
. Carburanti contenuti nei serbatoi degli autoveicoli
Rischio Basso: i serbatoi sono progettati per resistere al fuoco
Benzina: alto potenziale per la sua elevata volatilità
Gasolio: rischio basso perché si incendia sotto determinate
condizioni di temperatura e pressione
. Olii e grassi lubrificanti: potenziale ridotto, vanno conservati in ambienti
consoni; gli olii esausti vanno conservati in appositi contenitori e
smaltiti secondo le normative.
. Batterie: le nuove vanno conservate in ambienti asciutti e ventilati, quelle usate
vanno conservate in casse di plastica resistenti agli acidi
. Depositi carburanti: rischio elevato – grande attenzione alle normative
Certificato di prevenzione incendi CPI
Definizione: Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio
Chi lo rilascia: Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di visita ispettiva per verificare la
rispondenza della struttura alle normative.
IL Certificato di Prevenzione Incendi è definito dal Decreto Legislativo 139/2006
Certificato di prevenzione incendi CPI
Quando è obbligatorio: il DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, definisce
tutte le attività che sono soggette al CPI.
Il DPR 151 del 2011 sostituisce il precedente decreto.
Autorimesse e garage – Normativa
Il DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 stabilisce che le autorimesse con
capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli, sono soggette al CPI
Definizione:
Si definisce Autorimessa area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla
sosta e alla manovra degli autoveicoli dei servizi annessi. Non sono considerate
autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Autorimesse e garage – Normativa
Il D.P.R. 151/11 passa da un criterio di identificazione delle attività soggette al
certificato di prevenzione incendi legate alle categorie di rischio piuttosto che ad
un criterio dimensionale.
Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati
di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed
aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso
(treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2
Validità CPI: 6 anni.
Autorimesse e garage - Normativa
Il Decreto Ministeriale 01/02/1986 definisce le norme antincendio per le
autorimesse e i garage.
Definisce:
L’isolamento
L’altezza
La compartimentazione
Gli accessi
I pavimenti
La Ventilazione
La prevenzione incendi
Esempio: autorimesse fuori terra ed al primo piano interrato, deve essere
installato un idrante ogni 50 Autoveicoli o frazione
Depositi carburanti- Normativa di riferimento
(attività 13 del DPR 151/11)
Decreto Ministero dell’Interno 31 Luglio 1934
Il Decreto Ministeriale 29 Novembre 2002: requisiti tecnici per i serbatoi
serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel
rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
• il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
• il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
• la possibilità di eseguire i controlli previsti.
I serbatoi interrati sono:
• a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine
• a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una
cassa di contenimento in calcestruzzo
Depositi carburanti- Normativa
Il Decreto Ministeriale 29 Novembre 2002: requisiti tecnici per i serbatoi
• un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del
prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
• una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali
perdite.
• La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita
in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti
diversi nei vari compartimenti.
• Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita
targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Depositi carburanti- Normativa
DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione
dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle
benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi
ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
1996, n. 156
Segnaletica di sicurezza
La 81/08 stabilisce l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di utilizzare segnali di
sicurezza e avvertimento per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.
La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14
agosto 1996, definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e
includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività
lavorative sia pubbliche o private alle quali siano addetti i lavoratori subordinati
(o equiparati), dando attuazione alla direttiva CEE n° 92/58 del 24/07/1992.
si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita
ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di
lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale,
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale
Dispositivi di protezione individuale
Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso surrogata
dall'acronimo DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
La legge di riferimento è dunque il D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l'utilizzo solo
quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di
protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile
eliminare il rischio
I DPI devono:
• essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore
per il lavoratore
• devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore
Dispositivi di protezione individuale
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
• I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore
• II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
• III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli
agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo
autorizzato e notificato, e controllo della produzione
I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve
contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia,
manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle
lingue ufficiali
Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli
L’INCIDENTALITA’ E LE SUE CAUSE
L'incidente stradale è definito come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli,
esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose,
animali, o persone.
L’incidente stradale è la prima causa di morte in servizio per il personale delle
Forze di Polizia.
Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli
Cause:
Patologiche
Condizioni psicofisiche:
Occasionali
Stati emotivi
Alcol e sostanze stupefacenti
Farmaci
Affaticamento
Dolori, nevralgie, impedimenti
Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli
Cause:
Manutenzione
Ordinaria
Straordinaria
Condizioni dei veicoli:
Revisione
Attivi (tutto ciò che previene il
Dispositivi di sicurezza
sinistro: freni, sospensioni)
Passivi (limitano i danni in caso
d’incidente: airbag,
cinture di sicurezza, etc)
Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli
Cause:
Aderenza
Condizioni della strada:
Pioggia (Acquaplaning)
Ghiaccio
Asfalto
Visibilità
Velocità
Reazione umana
Spazi d’arresto
Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli
Cause:
Finiture Interne, specchietti, tetto apribile, leve e comandi
Direttiva Europea 74/60/CEE del 1973
modificata dalla Direttiva Europea 2000/4/CE del 2000 recepita
con Decreto Ministeriale il 16 febbraio 2001
Esempio: le sporgenze devono terminare con angoli arrotondati e raggi di
curvatura non inferiori a 3,2 mm.
Le manette ed i pulsanti devono piegarsi o staccarsi sotto una forza di
37,8 N
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