Decreto Legislativo 81/08 Rischi inerenti il settore Motorizzazione della PS Definizione di Rischio Rischi legati alla gestione dei veicoli Rischi dinamici legati all’uso dei veicoli D.T.C. Ing. Pierpaolo Talani Definizione di Rischio Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile. La nozione implica che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono anche essere chiamate "rischi". Rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo/minaccia. Definizione di Rischio Il rischio è definito come combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa; la valutazione del rischio consiste nella valutazione globale di tali probabilità e gravità R = P x Vu x Val "P" = pericolosità dell'evento in analisi, ovvero la probabilità che un fenomeno accada Vu" = vulnerabilità, ovvero l'attitudine di un determinato elemento a sopportare gli effetti legati al fenomeno pericoloso Val" = valore che l'elemento esposto al pericolo assume in termini di vite umane, economici, artistici, culturali Rischi legati alla gestione veicolare • Rischio Incendio • Rischi legati alla movimentazione/collaudo Argomenti: • Certificato prevenzione incendi • Dispositivi di protezione individuale • Segnaletica di sicurezza Rischio incendio Il fuoco si genera quando contemporaneamente sono presenti i tre seguenti elementi: • COMBUSTIBILE: qualsiasi sostanza in grado di bruciare • COMBURENTE: sostanza che consente e favorisce la combustione (ossigeno) • CALORE: forma di energia che si manifesta con l’innalzamento della temperatura e non inferiore alla temperatura di accensione I tre elementi sopra indicati sono necessari per lo sviluppo della combustione Rischio incendio – spegnimento focolaio Rischio incendio Rischio incendio Classe A B C Fuoco Combustibili solidi organici (carta, materie plastiche, tessuti, gomma, ecc.) Combustibili liquidi (paraffina, oli combustibili, ecc.) Agente estinguente Acqua, schiume, polveri chimiche CO2, schiuma, polveri chimiche Combustibili gassosi (metano, propano, G.P.L., ecc.) CO2, polveri chimiche, (halon) D Metalli E Apparecchiature elettriche in tensione, centrali telefoniche, oggetti di valore CO2, polveri chimiche, (halon) CO2, polveri chimiche, (halon) Autorimesse e garage – Cause d’incendio . Carburanti contenuti nei serbatoi degli autoveicoli Rischio Basso: i serbatoi sono progettati per resistere al fuoco Benzina: alto potenziale per la sua elevata volatilità Gasolio: rischio basso perché si incendia sotto determinate condizioni di temperatura e pressione . Olii e grassi lubrificanti: potenziale ridotto, vanno conservati in ambienti consoni; gli olii esausti vanno conservati in appositi contenitori e smaltiti secondo le normative. . Batterie: le nuove vanno conservate in ambienti asciutti e ventilati, quelle usate vanno conservate in casse di plastica resistenti agli acidi . Depositi carburanti: rischio elevato – grande attenzione alle normative Certificato di prevenzione incendi CPI Definizione: Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio Chi lo rilascia: Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di visita ispettiva per verificare la rispondenza della struttura alle normative. IL Certificato di Prevenzione Incendi è definito dal Decreto Legislativo 139/2006 Certificato di prevenzione incendi CPI Quando è obbligatorio: il DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, definisce tutte le attività che sono soggette al CPI. Il DPR 151 del 2011 sostituisce il precedente decreto. Autorimesse e garage – Normativa Il DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 stabilisce che le autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli, sono soggette al CPI Definizione: Si definisce Autorimessa area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli dei servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Autorimesse e garage – Normativa Il D.P.R. 151/11 passa da un criterio di identificazione delle attività soggette al certificato di prevenzione incendi legate alle categorie di rischio piuttosto che ad un criterio dimensionale. Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2 Validità CPI: 6 anni. Autorimesse e garage - Normativa Il Decreto Ministeriale 01/02/1986 definisce le norme antincendio per le autorimesse e i garage. Definisce: L’isolamento L’altezza La compartimentazione Gli accessi I pavimenti La Ventilazione La prevenzione incendi Esempio: autorimesse fuori terra ed al primo piano interrato, deve essere installato un idrante ogni 50 Autoveicoli o frazione Depositi carburanti- Normativa di riferimento (attività 13 del DPR 151/11) Decreto Ministero dell’Interno 31 Luglio 1934 Il Decreto Ministeriale 29 Novembre 2002: requisiti tecnici per i serbatoi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare: • il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio; • il contenimento ed il rilevamento delle perdite; • la possibilità di eseguire i controlli previsti. I serbatoi interrati sono: • a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine • a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo Depositi carburanti- Normativa Il Decreto Ministeriale 29 Novembre 2002: requisiti tecnici per i serbatoi • un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico; • una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite. • La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti. • Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare: a) il nome e l'indirizzo del costruttore; b) l'anno di costruzione; c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio; d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine. Depositi carburanti- Normativa DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 Segnaletica di sicurezza La 81/08 stabilisce l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14 agosto 1996, definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative sia pubbliche o private alle quali siano addetti i lavoratori subordinati (o equiparati), dando attuazione alla direttiva CEE n° 92/58 del 24/07/1992. si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale Dispositivi di protezione individuale Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso surrogata dall'acronimo DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) La legge di riferimento è dunque il D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio I DPI devono: • essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore • devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore Dispositivi di protezione individuale I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio: • I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore • II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato • III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli L’INCIDENTALITA’ E LE SUE CAUSE L'incidente stradale è definito come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone. L’incidente stradale è la prima causa di morte in servizio per il personale delle Forze di Polizia. Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli Cause: Patologiche Condizioni psicofisiche: Occasionali Stati emotivi Alcol e sostanze stupefacenti Farmaci Affaticamento Dolori, nevralgie, impedimenti Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli Cause: Manutenzione Ordinaria Straordinaria Condizioni dei veicoli: Revisione Attivi (tutto ciò che previene il Dispositivi di sicurezza sinistro: freni, sospensioni) Passivi (limitano i danni in caso d’incidente: airbag, cinture di sicurezza, etc) Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli Cause: Aderenza Condizioni della strada: Pioggia (Acquaplaning) Ghiaccio Asfalto Visibilità Velocità Reazione umana Spazi d’arresto Rischi dinamici legati all’utilizzo dei veicoli Cause: Finiture Interne, specchietti, tetto apribile, leve e comandi Direttiva Europea 74/60/CEE del 1973 modificata dalla Direttiva Europea 2000/4/CE del 2000 recepita con Decreto Ministeriale il 16 febbraio 2001 Esempio: le sporgenze devono terminare con angoli arrotondati e raggi di curvatura non inferiori a 3,2 mm. Le manette ed i pulsanti devono piegarsi o staccarsi sotto una forza di 37,8 N