I diritti fondamentali
Dall’art.9 all’art. 33 della
Costituzione Italiana
Art.9 Costituzione italiana
• “La Repubblica
promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
• Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della Nazione”
Ruolo dello Stato
• Tutela = ogni attività diretta a
riconoscere, proteggere e conservare
un bene del nostro patrimonio
culturale affinché tutti possano goderne
(si esplica attraverso il
riconoscimento e la conservazione)
• Conservazione = ogni attività diretta a
salvaguardare l’integrità e l’efficienza
funzionale del bene (si esplica
attraverso attività di studio,
prevenzione, manutenzione, restauro)
• Valorizzazione = ogni attività
diretta alla divulgazione in modo da
garantire la trasmissione dei valori di cui
il patrimonio è portatore.
Costituzione italiana
• Unicità
rispetto alle altre Costituzioni
occidentali
• Contemporaneità/modernità
• Individuazione di valori e diritti “forti” che
solo in un periodo futuro sono stati
compresi come essenziali
• Promozione dello sviluppo sociale, culturale
ed economico della società
Segue … commento art.9
• Primo comma: “promozione delle attività culturali”
• Secondo comma: “tutela del patrimonio storico e
artistico” che rappresenta una concretizzazione
delle attività culturali pregresse. Si cerca di
difendere il patrimonio prodotto nel corso della
storia della Nazione e nello stesso tempo di
promuovere le attività culturali che possano
ampliare questo patrimonio.
Segue … commento art.9
• Passaggio da una tutela “statica” del patrimonio
(puramente conservativa) ad una tutela
“dinamica”, cioè diretta alla fruizione pubblica come
strumento di crescita culturale della società.
• L’art. 9 individua nella Repubblica il soggetto che
deve garantire il pubblico godimento dei beni
artistici e culturali e con ciò s’intende lo Stato in
tutte le sue articolazioni (decentramento
amministrativo), in modo tale che a ciascun
cittadino sia data la possibilità di ampliare e
rafforzare la propria cultura.
Art. 33/1 Costituzione italiana
• “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento”.
• I compiti di promozione culturale
escludono
ingerenze politiche e ciò è garantito appunto dal primo
comma dell’art. 33 che sottolinea il valore assoluto
dell’arte e della scienza: queste non possono subire
condizionamenti esterni ma debbono essere lasciate
libere di esprimersi in quanto frutto della genialità
umana e della personalità di ogni singolo individuo.
Segue … commento art. 33
• L’intervento dello Stato deve essere “neutro”
nel senso che non deve essere teso a realizzare
interessi economici di parte o esigenze
politiche della maggioranza di turno.
• Obiettivo dell’Assemblea Costituente era
garantire la crescita del pluralismo culturale
in quanto strumento della personalità dei
singoli e, di conseguenza, della società.
Intervento del Presidente Ciampi del 5 Maggio 2003 in
occasione della consegna delle medaglie d’oro ai
benemeriti della cultura e dell’arte.
• “Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio
formano un tutto inscindibile. Anche la
cultura deve essere concepita non in senso
di passiva protezione, ma in senso attivo, e
cioè in funzione della cultura dei cittadini,
deve rendere questo patrimonio fruibile da
tutti […] L’inserimento dell’art.9 tra i
principi fondamentali offre un’indicazione
importante sulla “missione” della nostra
Patria: la cultura e il patrimonio artistico
devono essere gestiti bene perché siano
effettivamente a disposizione di tutti, oggi e
domani per tutte le generazioni”.
Margherita Hack
Astrofisica e divulgatrice scientifica
• “Un Paese senza
ricerca e senza
cultura è un
Paese che
è
destinato
a
diventare
sottosviluppato”
Scarica

Tutela del patrimonio