I diritti fondamentali Dall’art.9 all’art. 33 della Costituzione Italiana Art.9 Costituzione italiana • “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. • Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” Ruolo dello Stato • Tutela = ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché tutti possano goderne (si esplica attraverso il riconoscimento e la conservazione) • Conservazione = ogni attività diretta a salvaguardare l’integrità e l’efficienza funzionale del bene (si esplica attraverso attività di studio, prevenzione, manutenzione, restauro) • Valorizzazione = ogni attività diretta alla divulgazione in modo da garantire la trasmissione dei valori di cui il patrimonio è portatore. Costituzione italiana • Unicità rispetto alle altre Costituzioni occidentali • Contemporaneità/modernità • Individuazione di valori e diritti “forti” che solo in un periodo futuro sono stati compresi come essenziali • Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della società Segue … commento art.9 • Primo comma: “promozione delle attività culturali” • Secondo comma: “tutela del patrimonio storico e artistico” che rappresenta una concretizzazione delle attività culturali pregresse. Si cerca di difendere il patrimonio prodotto nel corso della storia della Nazione e nello stesso tempo di promuovere le attività culturali che possano ampliare questo patrimonio. Segue … commento art.9 • Passaggio da una tutela “statica” del patrimonio (puramente conservativa) ad una tutela “dinamica”, cioè diretta alla fruizione pubblica come strumento di crescita culturale della società. • L’art. 9 individua nella Repubblica il soggetto che deve garantire il pubblico godimento dei beni artistici e culturali e con ciò s’intende lo Stato in tutte le sue articolazioni (decentramento amministrativo), in modo tale che a ciascun cittadino sia data la possibilità di ampliare e rafforzare la propria cultura. Art. 33/1 Costituzione italiana • “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. • I compiti di promozione culturale escludono ingerenze politiche e ciò è garantito appunto dal primo comma dell’art. 33 che sottolinea il valore assoluto dell’arte e della scienza: queste non possono subire condizionamenti esterni ma debbono essere lasciate libere di esprimersi in quanto frutto della genialità umana e della personalità di ogni singolo individuo. Segue … commento art. 33 • L’intervento dello Stato deve essere “neutro” nel senso che non deve essere teso a realizzare interessi economici di parte o esigenze politiche della maggioranza di turno. • Obiettivo dell’Assemblea Costituente era garantire la crescita del pluralismo culturale in quanto strumento della personalità dei singoli e, di conseguenza, della società. Intervento del Presidente Ciampi del 5 Maggio 2003 in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte. • “Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la cultura deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti […] L’inserimento dell’art.9 tra i principi fondamentali offre un’indicazione importante sulla “missione” della nostra Patria: la cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni”. Margherita Hack Astrofisica e divulgatrice scientifica • “Un Paese senza ricerca e senza cultura è un Paese che è destinato a diventare sottosviluppato”