1 Gli aspetti operativi legati all’introduzione della Guida per l’Informazione al Mercato Milano/Roma, 17-18 luglio 2002 Carmine DI NOIA Coordinatore Area Ordinamento Societario e Mercato Mobiliare [email protected] 2 La Guida per l’informazione al mercato • Forum sull’informazione societaria promosso da Assonime, Borsa Italiana, Assogestioni, Aiaf presso Ref. Partecipazione della Consob come osservatore. Contributi anche di Abi e Assosim. • Interesse dei diversi soggetti per adeguata e corretta informazione. • Incerta, ripetitiva o assente (correttamente!) normativa applicativa in tema di price-sensitive information: necessità di una GUIDA dagli operatori per gli operatori. • Tavolo permanente: osservazioni e modifiche con esperienza applicativa, anche in vista direttiva Market Abuse e modifiche TUF. 3 Tutti gli attori del mercato concorrono alla qualità dei prezzi (documento Fesco 1.8.2001) Measures to Promote Market Integrity intermediari EMITTENTI AUTORITA’ Qualita’ dei prezzi ANALISTI BORSE INVESTITORI ISTITUZIONALI Mass - Media GIORNALISTI 4 Il sistema dell’Informazione al Mercato • Flussi informativi verso mercato (azionisti attuali e potenziali) e autorità di vigilanza. • Informazione breve e rapida • …al fine di informare immediatamente il mercato e evitare asimmetrie informative e limitare fenomeni di insider trading Concetto cardine sistema italiano: DISCLOSURE di • Fatti rilevanti (dir.CE 79/279 e art. 114 TUF) • Dati previsionali e contabili di periodo, obiettivi quantitativi • Studi e statistiche ↦ FAIR DISCLOSURE RULE 5 PRINCIPIO 1 Normativa Problematiche Principio Commento Art. 114 TUF Obbligo comunicazione fatti rilevanti Art. 66, co. 4 e 5 RE Consob Comunicati contengono elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti sul prezzo Comunicati con collegamenti, raffronti e aggiornamenti sulle modifiche significative rispetto a quelli precedenti (anche su previsionale art. 68) 6 PRINCIPIO 1 Normativa Problematiche Principio Commento Cosa, come e quando comunicare Eterogeneità comunicazioni mercato Troppi comunicati inviati ex 114 Annunci di annunci (manipolazione?) Quali comunicati Info promozionale 7 PRINCIPIO 1 Normativa Problematiche Principio Commento 1. Gli emittenti e i soggetti che li controllano comunicano con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione 2. Gli emittenti e i soggetti che li controllano si astengono dal diffondere al mercato informazioni a scopo meramente promozionale 8 PRINCIPIO 1 Normativa Problematiche Principio Commento CORRETTEZZA, CHIAREZZA E PARITA’ DI ACCESSO SONO PRINCIPI GENERALI DI COMUNICAZIONE AL MERCATO CORRETTEZZA: info societaria in forma esaustiva e non fuorviante (contenuto), rivolgendo la massima attenzione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato, ove possibile anticipandole, nel rispetto costante dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato. . nonché l'intelligibilità in CHIAREZZA: implica completezza funzione dei diversi destinatari (forma). PARITA’ DI ACCESSO: divieto di selective disclosure di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari 9 PRINCIPIO 1 Normativa Problematiche Principio Commento Divieto di diffusione al mercato di informazioni promozionali Comunicazione ex 114 dei soli comunicati price-sensitive: gli altri NON devono essere inviati ex 114; altrimenti ciò implica che siano pricesensitive ma allora si deve spiegarlo INFO PUBBLICITARIA E COMMERCIALE E’ DIFFUSA CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE PER L’INFO FINANZIARIA (indicazione mera promozionalità) NB esclusi dal principio messaggi (anche pubblicitari) relativi a sollecitazioni, opa Sono info meramente promozionali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali (ma biotech…); 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi (vietati gli annunci di annunci, c.s. (!) 3.3.2000) 10 PRINCIPIO 7 Normativa Problematiche Principio Commento Raccomandazione Consob 4 gennaio 2001 DME/1000796 Uso di siti internet Documenti integrali o sintesi fedeli Documentazione relativa a: bilancio, semestrale, trimestrali Evitare finalità promozionali Data, ora e aggiornamento dati Contenuto omogeneo se diverse lingue Rettifiche, fonti notizie, notizia della disponibilità web Rinvii ad altri siti con correttezza e neutralità Libera consultazione 11 PRINCIPIO 7 Normativa Non vincolante Eterogeneità Problematiche Principio Commento Affidabilità “casuale” su: Aggiornamento Contenuto Direttiva Market abuse e documento Transparency renderanno necessario sito 12 PRINCIPIO 7 Normativa 1. Problematiche Principio Commento Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni rilevanti, gli emittenti predispongono un sito Internet al fine di rendere disponibile al pubblico informazioni utili per compiere consapevoli scelte d’investimento. 2. In particolare, gli emittenti rendono disponibili in un’apposita sezione del proprio sito, preferibilmente anche in lingua inglese, lo statuto, il bilancio di esercizio e l'eventuale consolidato, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, le informazioni comunicate al mercato nonché, al più tardi al termine degli incontri con operatori del mercato, la documentazione distribuita in occasione di tali incontri. 13 PRINCIPIO 7 Normativa Problematiche Principio Commento 1) utilizzo sito con correttezza, evitando il perseguimento di finalità meramente promozionali; 2) cura di precisione, completezza e aggiornamento del sito, con particolare riguardo a contenuti finanziari; 3) contenuti del sito coerenti e semplici; fruibilità e facilità di accesso per utenti, prevedendo in particolare l’indicazione della data e, ove necessario (comunicati), dell’ora degli aggiornamenti e, in caso di siti particolarmente complessi, una mappa del sito, un motore di ricerca, ecc.; Contenuto sito simile a Star Profondità storica Documenti contabili inseriti sul sito quando regolarmente approvati da organi competenti 4) seguire il principio di continuità, salvo giustificato motivo: evitare inserimento in modo puramente episodico (non sistematico) di determinati documenti e informazioni 14 PRINCIPIO 8 Normativa Problematiche Principio Commento Art. 114 TUF Art. 66 RE: commento rumors se andamento anomalo (mercati aperti) 15 PRINCIPIO 8 Normativa Problematiche Principio Commento Rumors a mercati chiusi o in preapertura Valutare opportunità intervento Probabile Analisi fonti rumors volatilità 16 PRINCIPIO 8 Normativa Problematiche Principio Commento 1. Quando, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, gli emittenti o i soggetti che li controllano valutano l’opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario. 17 PRINCIPIO 8 Normativa Problematiche Principio Commento Se EVIDENZA di influenza SENSIBILE sui prezzi, invito a commentare, se possibile, la notizia per evitare di intervenire, quasi certamente (in modo affrettato, magari con sospensioni tecniche) a mercato aperto. Principio generale: per notizie rilevanti “di dominio pubblico” devono ad esempio intendersi quelle pubblicate da organi d’informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie, altri mass media) ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato (non chat line o siti qualsiasi!). 18 PRINCIPIO 9 Normativa Problematiche Principio Commento Art. 88 RE Consob 1. Gli emittenti quotati anche in altri mercati UE mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri Paesi 2. Gli emittenti quotati anche in mercati extra-UE mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri Paesi, se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano 19 PRINCIPIO 9 Normativa Problematiche Principio Commento Parità di accesso Forma: Accesso simultaneo Quali info extra-UE Contenuto: Evitare asimmetrie informative 20 PRINCIPIO 9 Normativa 1. La comunicazione in Problematiche mercati Principio esteri Commento di informazioni ulteriori rispetto a quelle dovute o comunque comunicate nel mercato italiano comporta la loro diffusione anche in questo mercato secondo modalità idonee a garantire agli investitori l’accesso, ove possibile contestuale, alle medesime informazioni. 21 PRINCIPIO 9 Normativa Problematiche Principio Commento •assicurare contestuale accesso alle informazioni da parte dell’investitore italiano rispetto a quello di altro paese, sempre che, è evidente, ciò sia possibile (tenendo conto in particolare dei diversi fusi orari e dunque dei diversi orari di apertura dei vari mercati) •ulteriori notizie fornite in paesi extracomunitari vengano SEMPRE comunicate anche sul mercato italiano 22 PRINCIPIO 10 Normativa Problematiche Principio Commento Art. 114, COMMA 5 TUF Consob stabilisce casi e modalità di informazioni su studi e statistiche Art. 69, comma 1 c), RE Consob Studi e statistiche devono riportare con evidenza grafica avvertenza su conflitti di interesse, indicandone le ragioni e l’estensione Comunicazione Consob 20.4.2001 (Raccomandazione: trasparenza fonti, indipendenza e correttezza analisti, trasparenza su modalità e tempistica di diffusione studi, trasparenza su continuità della copertura e su serie giudizi espressi). 23 PRINCIPIO 10 Normativa Problematiche Principio Commento Regole non riguardano direttamente analisti Enforcement difficile Rapporto particolare: Intermediari analista-intermediario-emittente italiani 24 PRINCIPIO 10 Normativa Problematiche Principio Commento 1. L'analista finanziario svolge la propria attività professionale con indipendenza e obiettività di giudizio, conformandosi ai principi della migliore prassi internazionale. Gli studi e le analisi finanziarie (report), sotto qualsiasi forma divulgati, riportano la data in cui il giudizio è formulato e il prezzo dello strumento finanziario al momento della valutazione; essi distinguono sempre chiaramente gli elementi oggettivi, di cui sono indicate le fonti, dalle opinioni. Nell'esprimere una valutazione, una raccomandazione e/o una previsione di prezzo (target price) su uno strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato, l’analista finanziario rende espliciti i criteri adottati, le condizioni della loro validità e l’orizzonte temporale di riferimento. I criteri utilizzati per la determinazione delle raccomandazioni di investimento (sistema di rating) devono essere comunicati con chiarezza. 2. L'analista finanziario non può utilizzare direttamente o indirettamente, né comunicare a terzi, ivi compresi i propri clienti, informazioni rilevanti delle quali sia venuto in possesso nello svolgimento della sua attività se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche a norma di legge. 3. L'analista finanziario, nell’ambito dei documenti di cui al punto 1, chiarisce se egli è direttamente o indirettamente portatore di un interesse in relazione agli strumenti finanziari oggetto di analisi; in particolare, egli indica il possesso da parte propria, in via diretta o indiretta, di strumenti finanziari o posizioni sugli strumenti finanziari oggetto d'analisi. Su di essi l’analista non effettua operazioni di segno contrario a quello indicato nelle proprie raccomandazioni. 25 PRINCIPIO 10 Normativa Problematiche Principio Commento Analisti osservano i principi di indipendenza e correttezza Indicano appartenenza ad associazioni di categoria Rapporti emittentianalisti: 1) no selective disclosure 2) niente uso di informazioni rilevanti se non pubbliche Disclosure conflitti PERSONALI Astensione da operazioni di segno contrario alle raccomandazioni (se non in casi eccezionali, personali, con disclosure preventiva all’intermediario) 26