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Gli aspetti operativi legati
all’introduzione della Guida per
l’Informazione al Mercato
Milano/Roma, 17-18 luglio 2002
Carmine DI NOIA
Coordinatore Area Ordinamento Societario e
Mercato Mobiliare
[email protected]
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La Guida per l’informazione
al mercato
• Forum sull’informazione societaria promosso da
Assonime, Borsa Italiana, Assogestioni, Aiaf presso Ref.
Partecipazione della Consob come osservatore.
Contributi anche di Abi e Assosim.
• Interesse dei diversi soggetti per adeguata e corretta
informazione.
• Incerta, ripetitiva o assente (correttamente!) normativa
applicativa in tema di price-sensitive information:
necessità di una GUIDA dagli operatori per gli operatori.
• Tavolo permanente: osservazioni e modifiche con
esperienza applicativa, anche in vista direttiva Market
Abuse e modifiche TUF.
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Tutti gli attori del mercato concorrono alla qualità dei
prezzi (documento Fesco 1.8.2001)
Measures to Promote Market Integrity
intermediari
EMITTENTI
AUTORITA’
Qualita’
dei
prezzi
ANALISTI
BORSE
INVESTITORI
ISTITUZIONALI
Mass - Media
GIORNALISTI
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Il sistema dell’Informazione al Mercato
• Flussi informativi verso mercato (azionisti attuali e
potenziali) e autorità di vigilanza.
• Informazione breve e rapida
• …al fine di informare immediatamente il mercato e
evitare asimmetrie informative e limitare fenomeni di
insider trading
Concetto cardine sistema italiano: DISCLOSURE di
• Fatti rilevanti (dir.CE 79/279 e art. 114 TUF)
• Dati previsionali e contabili di periodo, obiettivi
quantitativi
• Studi e statistiche
↦ FAIR DISCLOSURE RULE
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PRINCIPIO 1
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Art. 114 TUF
Obbligo comunicazione fatti rilevanti
Art. 66, co. 4 e 5 RE Consob
Comunicati contengono elementi essenziali del fatto in forma
idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli
effetti sul prezzo
Comunicati con collegamenti, raffronti e aggiornamenti sulle
modifiche significative rispetto a quelli precedenti (anche su
previsionale art. 68)
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PRINCIPIO 1
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Cosa, come e quando
comunicare
Eterogeneità comunicazioni mercato
Troppi comunicati inviati ex 114
Annunci di annunci (manipolazione?)
Quali comunicati
Info promozionale
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PRINCIPIO 1
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
1. Gli emittenti e i soggetti che li controllano
comunicano con il mercato nel rispetto dei
criteri di correttezza, chiarezza e parità di
accesso all’informazione
2. Gli emittenti e i soggetti che li controllano si
astengono
dal
diffondere
al
mercato
informazioni a scopo meramente promozionale
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PRINCIPIO 1
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
CORRETTEZZA, CHIAREZZA E PARITA’ DI ACCESSO SONO PRINCIPI
GENERALI DI COMUNICAZIONE AL MERCATO
CORRETTEZZA: info societaria in forma esaustiva e non
fuorviante (contenuto), rivolgendo la massima attenzione alle
legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato, ove
possibile anticipandole, nel rispetto costante dell’interesse
generale al corretto funzionamento del mercato.
. nonché l'intelligibilità in
CHIAREZZA: implica completezza
funzione dei diversi destinatari (forma).
PARITA’ DI ACCESSO: divieto di selective disclosure di
informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione
degli strumenti finanziari
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PRINCIPIO 1
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Divieto di diffusione al mercato di informazioni promozionali
Comunicazione ex 114 dei soli
comunicati price-sensitive: gli altri
NON devono essere inviati ex 114;
altrimenti ciò implica che siano pricesensitive ma allora si deve spiegarlo
INFO PUBBLICITARIA E
COMMERCIALE E’ DIFFUSA CON
MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE PER L’INFO FINANZIARIA
(indicazione mera promozionalità)
NB esclusi dal principio messaggi
(anche pubblicitari) relativi a
sollecitazioni, opa
Sono info meramente promozionali:
1)
la comunicazione al mercato di
annunci concernenti lo studio di
nuovi prodotti senza che
sussistano ancora attendibili
prospettive commerciali (ma
biotech…);
2)
l’annuncio di generici accordi di
partnership o commerciali;
3)
la comunicazione al mercato di
informazioni concernenti meri
propositi (vietati gli annunci di
annunci, c.s. (!) 3.3.2000)
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PRINCIPIO 7
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Raccomandazione Consob 4 gennaio 2001 DME/1000796
Uso di siti internet
Documenti integrali o sintesi fedeli
Documentazione relativa a: bilancio, semestrale, trimestrali
Evitare finalità promozionali
Data, ora e aggiornamento dati
Contenuto omogeneo se diverse lingue
Rettifiche, fonti notizie, notizia della disponibilità web
Rinvii ad altri siti con correttezza e neutralità
Libera consultazione
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PRINCIPIO 7
Normativa
Non vincolante
Eterogeneità
Problematiche
Principio
Commento
Affidabilità “casuale” su:
Aggiornamento
Contenuto
Direttiva Market abuse e
documento Transparency
renderanno necessario sito
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PRINCIPIO 7
Normativa
1.
Problematiche
Principio
Commento
Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni rilevanti,
gli emittenti predispongono un sito Internet al fine di rendere disponibile
al
pubblico
informazioni
utili
per
compiere
consapevoli
scelte
d’investimento.
2.
In particolare, gli emittenti rendono disponibili in un’apposita sezione del
proprio sito, preferibilmente anche in lingua inglese, lo statuto, il bilancio
di esercizio e l'eventuale consolidato, la relazione semestrale, la
relazione trimestrale, le informazioni comunicate al mercato nonché, al
più tardi al termine degli incontri con operatori del mercato, la
documentazione distribuita in occasione di tali incontri.
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PRINCIPIO 7
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
1) utilizzo sito con correttezza,
evitando il perseguimento di finalità
meramente promozionali;
2) cura di precisione, completezza e
aggiornamento del sito, con particolare
riguardo a contenuti finanziari;
3) contenuti del sito coerenti e
semplici; fruibilità e facilità di accesso
per utenti, prevedendo in particolare
l’indicazione della data e, ove
necessario (comunicati), dell’ora degli
aggiornamenti e, in caso di siti
particolarmente complessi, una mappa
del sito, un motore di ricerca, ecc.;
Contenuto sito simile a Star
Profondità storica
Documenti contabili inseriti sul
sito quando regolarmente
approvati da organi competenti
4) seguire il principio di continuità,
salvo giustificato motivo: evitare
inserimento in modo puramente
episodico (non sistematico) di
determinati documenti e informazioni
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PRINCIPIO 8
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Art. 114 TUF
Art. 66 RE: commento rumors se andamento
anomalo (mercati aperti)
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PRINCIPIO 8
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Rumors a mercati
chiusi o in preapertura
Valutare opportunità
intervento
Probabile
Analisi fonti rumors
volatilità
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PRINCIPIO 8
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
1. Quando, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura,
si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non
comunicate al mercato e idonee a influenzare sensibilmente il
prezzo degli strumenti finanziari, gli emittenti o i soggetti che
li controllano valutano l’opportunità di informare al più presto
il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o
correggendone il contenuto ove necessario.
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PRINCIPIO 8
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Se EVIDENZA di influenza SENSIBILE sui prezzi, invito a
commentare, se possibile, la notizia per evitare di intervenire,
quasi certamente (in modo affrettato, magari con sospensioni
tecniche) a mercato aperto.
Principio generale: per notizie rilevanti “di dominio pubblico”
devono ad esempio intendersi quelle pubblicate da organi
d’informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie, altri mass
media) ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di
credibilità per gli operatori di mercato (non chat line o siti
qualsiasi!).
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PRINCIPIO 9
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Art. 88 RE Consob
1. Gli emittenti quotati anche in altri mercati UE mettono a
disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite
in altri Paesi
2. Gli emittenti quotati anche in mercati extra-UE mettono a
disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite
in altri Paesi, se le stesse hanno importanza per la
valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano
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PRINCIPIO 9
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Parità di accesso
Forma: Accesso
simultaneo
Quali info extra-UE
Contenuto: Evitare
asimmetrie informative
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PRINCIPIO 9
Normativa
1.
La
comunicazione
in
Problematiche
mercati
Principio
esteri
Commento
di
informazioni ulteriori rispetto a quelle dovute o
comunque
comunicate
nel
mercato
italiano
comporta la loro diffusione anche in questo
mercato secondo modalità idonee a garantire agli
investitori l’accesso, ove possibile contestuale, alle
medesime informazioni.
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PRINCIPIO 9
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
•assicurare contestuale accesso alle informazioni da parte
dell’investitore italiano rispetto a quello di altro paese, sempre
che, è evidente, ciò sia possibile (tenendo conto in particolare dei
diversi fusi orari e dunque dei diversi orari di apertura dei vari
mercati)
•ulteriori notizie fornite in paesi extracomunitari vengano SEMPRE
comunicate anche sul mercato italiano
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PRINCIPIO 10
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Art. 114, COMMA 5 TUF
Consob stabilisce casi e modalità di informazioni su studi e
statistiche
Art. 69, comma 1 c), RE Consob
Studi e statistiche devono riportare con evidenza grafica avvertenza
su conflitti di interesse, indicandone le ragioni e l’estensione
Comunicazione Consob 20.4.2001 (Raccomandazione: trasparenza
fonti, indipendenza e correttezza analisti, trasparenza su modalità e
tempistica di diffusione studi, trasparenza su continuità della
copertura e su serie giudizi espressi).
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PRINCIPIO 10
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Regole non riguardano
direttamente analisti
Enforcement difficile
Rapporto particolare:
Intermediari
analista-intermediario-emittente
italiani
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PRINCIPIO 10
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
1. L'analista finanziario svolge la propria attività professionale con indipendenza e obiettività di
giudizio, conformandosi ai principi della migliore prassi internazionale. Gli studi e le analisi
finanziarie (report), sotto qualsiasi forma divulgati, riportano la data in cui il giudizio è formulato e il
prezzo dello strumento finanziario al momento della valutazione; essi distinguono sempre
chiaramente gli elementi oggettivi, di cui sono indicate le fonti, dalle opinioni. Nell'esprimere una
valutazione, una raccomandazione e/o una previsione di prezzo (target price) su uno strumento
finanziario negoziato su un mercato regolamentato, l’analista finanziario rende espliciti i criteri
adottati, le condizioni della loro validità e l’orizzonte temporale di riferimento. I criteri utilizzati per la
determinazione delle raccomandazioni di investimento (sistema di rating) devono essere comunicati
con chiarezza.
2. L'analista finanziario non può utilizzare direttamente o indirettamente, né comunicare a terzi, ivi
compresi i propri clienti, informazioni rilevanti delle quali sia venuto in possesso nello svolgimento
della sua attività se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche a norma di legge.
3. L'analista finanziario, nell’ambito dei documenti di cui al punto 1, chiarisce se egli è direttamente
o indirettamente portatore di un interesse in relazione agli strumenti finanziari oggetto di analisi; in
particolare, egli indica il possesso da parte propria, in via diretta o indiretta, di strumenti finanziari o
posizioni sugli strumenti finanziari oggetto d'analisi. Su di essi l’analista non effettua operazioni di
segno contrario a quello indicato nelle proprie raccomandazioni.
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PRINCIPIO 10
Normativa
Problematiche
Principio
Commento
Analisti osservano i principi di indipendenza e correttezza
Indicano appartenenza ad associazioni di categoria
Rapporti emittentianalisti:
1) no selective disclosure
2) niente uso di
informazioni rilevanti
se non pubbliche
Disclosure conflitti
PERSONALI
Astensione da operazioni
di segno contrario alle
raccomandazioni (se non
in casi eccezionali,
personali, con disclosure
preventiva
all’intermediario)
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