Il perimetro del copyright Prof. Avv. Luigi Mansani Lovells - Studio Legale Università di Parma Convegno INDICAM, 3 giugno 2008 Lovells Studio Legale Cosa può proteggere il copyright? Opere teatrali Opere cinematografiche Opere letterarie Opere artistiche Fotografie COPYRIGHT Opere televisive Opere Articoli di di architettura giornali Opere musicali Ma anche… software opere multimed. oggetti di design gioielli e tessuti format COPYRIGHT giochi pubblicità eventi sportivi data base Tanti vantaggi e risparmi! • • • • Nessuna formalità di registrazione: i diritti si acquistano per il solo fatto della creazione Nessuna valutazione del livello di creatività Nessun costo per la protezione Durata riportata a 70 anni dopo la morte dell’autore per il design (dopo l’abrogazione dell’art. 17.3 l. 273/2002, secondo cui i diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore duravano 25 anni dopo la morte dell'autore) Il rovescio della medaglia Tutela che non comprende le soluzioni equivalenti o frutto della medesima idea, ma solo le opere che riproducono la stessa espressione creativa e nelle quali sia riscontrabile il tratto individuale dell'autore Per le opere di design requisito del “valore artistico” oltre a quello del carattere creativo Nessuna protezione per le opere di design già protette (o proteggibili?) da modelli scaduti Una lunga storia Nell’antica Grecia non esisteva alcuna forma di protezione: l'importante era tramandare l’opera a prescindere dal fatto che il suo contenuto dell'opera fosse stato o meno manipolato Nell’antica Roma nessun diritto patrimoniale sull'opera era riconosciuto agli autori, ma l’actio iniuriarum aestimatoria tutelava il diritto all'inedito Nel diritto medioevale si inizia a ritenere illecito il plagio, tutelando però il corpus mechanicum rispetto al corpus mysticum: i diritti patrimoniali spettano a chi possiede l’opera e non al suo autore La nascita del copyright Con l’avvento della stampa a caratteri mobili nascono i privilegi rilasciati dal sovrano agli stampatori e si afferma il concetto di diritto esclusivo di pubblicazione in capo all'autore. Viene costituita in Inghilterra la London Company of Stationers, a cui è concesso il diritto esclusivo di stampa, il diritto di confiscare libri non autorizzati e di bruciare libri stampati illegalmente. I fondamentali passi successivi • 1709: editto delle Regina Anna d'Inghilterra a protezione del right of copy • 1791-1793: leggi francesi in tema di proprietà artistica e letteraria • 1865: nel Regno d'Italia è emanata la prima legge che disciplina in modo organico la tutela della proprietà intellettuale (inserita nel T.U. 19 settembre 1881, n. 1012) • 1886: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche E il design? • Copyright approach (F) e patent approach (I) • In Italia le creazioni di design rientravano nella categoria dei disegni e modelli ornamentali e non erano protette dal diritto d'autore • Estetica crociana, secondo cui meritano protezione solo le creazioni intellettuali appartenenti alle arti pure • Le opere di industrial design non sono tutelabili perché costituiscono abbellimenti o miglioramenti esteticofunzionali di oggetti di uso comune, prodotti in serie • Nozione valida solo in campo estetico (libri, dischi, film, ecc.) Principio della scindibilità • • • • Nozione: dissociabilità ideale del contenuto artistico dal suo supporto industriale: principio espresso già nel 1931 dalla Cassazione Le opere d'arte applicate all'industria sono tutelate come opere dell'ingegno solo se il loro valore artistico è scindibile dal prodotto al quale sono associate Es. disegni bidimensionali o opere di arte plastica applicati come ornamento ad un prodotto funzionalmente completo Le forme di industrial design, in quanto inscindibili dal prodotto bidimensionale o tridimensionale sono tutelabili solo come disegni e modelli ornamentali o modelli di utilità. Le applicazioni pratiche: mobili di Rietveld Cass. 27.1.1977 nega la tutela d’autore ritenendo che non fosse “operabile la scissione fra valore artistico e carattere individuale, essendo i mobili ideati principalmente per adempiere la loro peculiare funzione” “Nel caso di un’opera pensata e pensabile esclusivamente in funzione del carattere utilitario dell’oggetto destinato alla produzione industriale, il valore artistico dell’oggetto non è neppure idealmente dissociabile dalla sua destinazione, e non può perciò essere goduto e fruito isolatamente” “Se esiste una compenetrazione inscindibile tra l’opera e la funzione del prodotto si può beneficiare soltanto della tutela prevista per i disegni e modelli industriali” La sedia "Red and Blue“ di Rietveld Mobili di Le Corbusier: Trib. Siena, 30.10.1985 Si può avere tutela in base al diritto d'autore solo se "l'oggetto prodotto industrialmente rappresenta un'opera d'arte che può essere in sé, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico" Le Corbusier (1928) Chaise longue E’ irrilevante la circostanza che “i disegni di Le Corbusier siano riportati in manuali d’arte e che i prototipi dei prodotti siano conservati in musei del settore” D. lgs. n. 95/2001: tutto cambia • Attua la Direttiva CE 98/71 sui disegni e modelli industriali e introduce la possibilità di cumulo delle tutele • Non si richiede più la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto • La Direttiva lascia però agli Stati membri la libertà di stabilire a quali condizioni è possibile cumulare le tutele • Requisiti necessari: carattere creativo e valore artistico per la protezione in base al diritto d'autore (art. 2, n.10 l.a.) - novità e carattere individuale per la protezione come design (artt. 32 e 33 c.p.i.) • La curiosa vicenda dell'art. 239 c.p.i.: nessuna tutela d'autore per i modelli che "erano o erano divenuti di pubblico domino" alla data di entrata in vigore del decreto Carattere creativo • Il requisito non pone particolari problemi, trattandosi di condizione comune a tutte le opere dell'ingegno • Occorre che l'opera sia il frutto dell'abilità del designer presentando caratteristiche che siano espressione della sua personalità e del suo stile • Non occorre raggiungere un elevato livello di creatività: basta che le soluzioni espressive raggiunte siano il frutto di scelte autonome dell'autore ed abbiano un certo grado, anche modesto, di originalità Valore artistico • Requisito molto più insidioso, non inserito nel testo della Direttiva e già previsto nel vecchio testo dell'art. 2.4 l.a. (in base al quale doveva essere scindibile dal carattere industriale del prodotto) • Appare introdurre un criterio di meritevolezza estetico-artistica: diversamente da ogni altra creazione, solo alcune opere di design possono accedere alla tutela d'autore • Come si misura? In base a quali parametri? • Apprezzamento del pubblico? Troppo indeterminato, rischio di privilegiare soluzioni estetiche di gusto popolare e grossolano • Apprezzamento degli ambienti interessati? Coinciderebbe con il carattere individuale del design (capacità di suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dai modelli noti) • Riconoscimento nella collettività del particolare apprezzamento di cui godono le opere d'arte, desumibile dai riconoscimenti di cui è stato oggetto (pubblicazioni, recensioni, mostre, musei, ecc.) • Giudizio ex post? Esempi di oggetti di design ritenuti dotati di valore artistico "Wagenfeld Lampe" Trib. Firenze, 2003 Damiani "Blue Moon" Trib. Torino, 2004 Lampadario Taif Trib. Venezia, 2005 Altri esempi "Panton Chair" Trib. Milano, 2006 Lampada "Arco“ di Castiglioni Trib. Milano, 2007 Quanto occorre attendere per un "riconoscimento storico"? Musei di design, web museums, siti internet, blog, riviste di design, mostre, collezioni pubbliche e private, esibizioni, premi: segni della tendenza a trasformare sempre più rapidamente oggetti di design in icone culturali e a storicizzarli E' decisivo raccogliere e catalogare la documentazione relativa ai propri prodotti Per ricevere una copia di questa presentazione: [email protected] Lovells Studio Legale