Università degli Studi di Pavia
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Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali, Studi Umanistici, Giurisprudenza,
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Professionale e Multimediale
La disciplina della stampa e del
settore editoriale nella concreta
attuazione dei principi
costituzionali di trasparenza e
pluralismo
A. A. 2012/2013
Tesi di Laurea di
Eleonora Boccardo
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Lo Statuto Albertino e la libertà di stampa
La stampa nel periodo fascista
Il gerente e le sue responsabilità
Le misure di polizia
La disciplina preventiva della stampa
Interventi economici a favore della stampa
Assemblea costituente: legge del ‘48 e art. 21 Cost.
La nascita dell’articolo 21 della Costituzione repubblicana
Libertà attiva di manifestazione del pensiero
Libertà passiva di essere informati
L’importanza della stampa libera attraverso le opinioni della dottrina
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La tutela della stampa secondo l’articolo 21 Cost.
Divieto di autorizzazioni e censure
I limiti al sequestro
La trasparenza delle imprese editrici
La legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio del 1948
Gli oggetti della stampa
Il proprietario e il direttore responsabile
Obbligo di registrazione delle testate
La rettifica
Le nuove tecnologie e la nuova legislazione
Il mondo dei giornalisti
L’Ordine e l’Albo dei giornalisti
Normativa e deontologia del giornalista
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Interventi di finanziamento in favore dell’editoria
Aiuti economici diretti e aiuti economici indiretti
Le sovvenzioni pubbliche ai partiti e ai movimenti politici
Il sistema di distribuzione e vendita dei quotidiani
Il sistema editoriale e i limiti di concentrazione
Nascita dell’AGCOM
Il Sistema Integrato delle Comunicazioni
Indagine conoscitiva n.° 35 dell’AGCOM
I tetti anticoncentrazionistici
Le criticità del panorama attuale
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Definizione di stampati
Autorizzazioni e censure alla stampa
Sequestro degli stampati
Responsabilità degli Internet Service Provider
Trasparenza delle imprese editrici – obblighi delle testate online
Pluralismo informativo e AGCOM
VS
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Art. 1 legge n. 62 del 7 Marzo 2001
«Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con
ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione
sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici»
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Art. 28 Statuto Albertino
«La Stampa sarà libera ma una
legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i
libri liturgici e di preghiere non
potranno essere stampati senza il
preventivo permesso del Vescovo»
Art. 21 Costituzione repubblicana
«La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni e censure»
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Storica sentenza Corte Costituzionale n. 93 del 1972
«(…) l’edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per
l’esposizione e la vendita, si astiene dall’esibirli, ben lungi dall’usurpare
una funzione censoria, difende la propria personale dignità umana della
quale egli è giudice. (…)
E se per avventura si troverà un edicolante che, per una concezione
soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che osceni non
sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per
garantire all’autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero che
egli ha voluto esprimere».
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Corte Costituzionale – sentenza n. 122 del 1970
«(…) Quando la stampa viene in considerazione come strumento di
diffusione del pensiero -presupposto che discende dalla già rilevata
connessione fra libertà di stampa e libertà di pensiero-, la norma
contenuta nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera
area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la
stampa entra in collisione.
In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro
preventivo solo “nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi” o “nel caso di violazione di norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”
non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso».
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VS
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VS
Capi di imputazione agli ISP
Diffamazione
Trattamento illegittimo di dati personali e sensibili
Obblighi degli ISP: Decreto legislativo n. 70 del 2003
«(…) non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza
sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanza che
indichino la presenza di attività illecite».
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Storica Sentenza Corte Suprema di Cassazione Sez. III Penale
3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute
essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito
dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica;
b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla
disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05
agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online
soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della
possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per
l’editoria.
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Pluralismo - Carta di Nizza, art. 11
«Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il
loro pluralismo sono rispettati»
AGCOM, indagine conoscitiva n.° 35
«Gli sforzi compiuti dal legislatore
per favorire il pluralismo rischiano
di risultare inefficaci, nella misura in cui
possono militare contro la promozione
di nuovi ingressi, elemento funzionale alla promozione del valore
stesso del pluralismo»
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Eleonora Boccardo - Cim - Università degli studi di Pavia