Ed ora ….. … cominciamo a parlare di libertà di pensiero • Concessa da Ferdinando il 29 di gennaio 1848 • Art. 30 – La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari. • Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore. • La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo. • Concessa dal Generale Parlamento il 10 di luglio 1848 • Art. 88 – La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge. • Art. 89 – L’insegnamento è libero. Il pubblico insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita legge. • Concessa da Carlo Alberto il 8 di febbraio 1848 • 11. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive. • 12. La libertà individuale sarà guarentita. • Concessa da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 • Art. 26 – La libertà individuale è guarentita. • Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive. • Art. 28 – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. • Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. • • • • • • • • Proclamata da Mussolini nel 1943 Art. 80 – I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l’educazione delle nuove generazioni. Art. 83 – La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l’insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione. Art. 94 – La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge. Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge. Art. 97 – La libertà di parola, di stampa, d’associazione, di culto è riconosciuta dalla Repubblica come attributo essenziale della personalità umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione. Deve esser garantita fino al limite in cui è compatibile con le preminenti esigenze dello Stato e con la libertà degli altri individui. • • • • Questa branca dell'attività censoria veniva principalmente condotta dal Ministero della Cultura Popolare, comunemente abbreviato come Min.Cul.Pop.. Questa struttura governativa aveva competenza su tutti i contenuti che potessero apparire in giornali, radio, letteratura, teatro, cinema, ed in genere qualsiasi altra forma di comunicazione o arte. Nell'industria libraria, gli editori avevano i loro propri controllori, che solertemente prestavano opera nella stessa struttura privata, ma spesso poteva capitare che alcuni testi raggiungessero le librerie ed in questo caso un'organizzazione capillare riusciva spesso a sequestrare tutte le copie dell'opera bandita in un tempo molto breve. Da segnalare la questione dell'italianizzazione di parole provenienti da altre lingue: con l'"Autarchia" (la manovra d'indirizzo generale verso l'auto-sufficienza e l'italianità) erano state bandite, ed ogni tentativo per utilizzare una parola non-italiana risultava in un'azione censoria formale. La censura comunque non imponeva grossi limiti sulla letteratura straniera, e molti tra gli autori stranieri potevano essere letti liberamente. Questi autori potevano liberamente visitare l' Italia e scrivere di essa, senza che si possano registrare particolari situazioni problematiche. • • • Viene sostenuto che la stampa italiana si sia auto-censurata da sola prima che la commissione censoria potesse farlo. In effetti le azioni contro la stampa formalmente furono molto poche, ma è stato fatto notare che a causa dell'organizzazione altamente gerarchizzata dei giornali (in mano a persone spesso amiche del regime o indifferenti ma timorose di esso), il regime poteva sentirsi abbastanza sicuro, controllando molto spesso la nomina dei direttori e dei responsabili per la censura nelle singole testate. La maggior parte degli intellettuali che prima e durante le prime fasi dell'instaurarsi del fascismo, avevano chiaramente e liberamente espresso il loro antifascismo , conservarono comunque il ruolo di giornalista, e molto confortevolmente trovarono il modo di lavorare in un sistema dove le notizie arrivavano direttamente dal governo (in bollettini di notizie noti come "veline", per il tipo di carta-velina che si impiegava per fare molteplici copie nella macchina da scrivere meccanica) ed era necessario soltanto adattarle alle forme, stile e cultura media del proprio pubblico prevalente di lettori o ascoltatori. I nuovi revisionisti parlano di un servilismo dei giornalisti, e in questo sono sorprendentemente seguiti da molti altri autori, tra cui anche alcuni di sinistra, dato che questo sospetto è sempre stato attribuito alla stampa italiana, prima, durante e dopo il "Ventennio", e anche in tempi recenti la categoria non ha ancora dimostrato completamente la sua indipendenza dai "poteri forti". Un noto scrittore e giornalista italiano, Ennio Flaiano, notoriamente antifascista, era solito dire che i giornalisti non devono preoccuparsi di "quella irrilevante maggioranza di italiani". • • • Art. 1 Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale. Art. 2 In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art.502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. • i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte Costituzionale n. 126/1985) – • • • • • i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità) il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero) – diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare – diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo • • • • • I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono: il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale. il diritto alla riservatezza i segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perchè manca il terzo requisito dell'interesse pubblico. • • • La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche. Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino. Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria • Art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione • Art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.