Ed ora …..
… cominciamo a parlare
di libertà di pensiero
• Concessa da Ferdinando il 29 di gennaio 1848
• Art. 30 – La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una
legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può
offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il
re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non
che l’onore e l’interesse de’ particolari.
• Sulle stesse norme a garentire preventivamente la
moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una
legge apposita; e fino a che questa non sarà
sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i
regolamenti in vigore.
• La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le
opere che riguardano materie di religione trattate ex
professo.
• Concessa dal Generale Parlamento il 10 di luglio 1848
• Art. 88 – La parola e la stampa sono libere. I reati
commessi per mezzo della parola e della stampa
saranno puniti secondo la legge.
• Art. 89 – L’insegnamento è libero. Il pubblico
insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita
legge.
• Concessa da Carlo Alberto il 8 di febbraio 1848
• 11. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi
repressive.
• 12. La libertà individuale sarà guarentita.
• Concessa da Carlo Alberto il 4 marzo 1848
• Art. 26 – La libertà individuale è guarentita.
• Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se
non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa
prescrive.
• Art. 28 – La Stampa sarà libera, ma una legge ne
reprime gli abusi.
• Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di
preghiere non potranno essere stampati senza il
preventivo permesso del Vescovo.
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Proclamata da Mussolini nel 1943
Art. 80 – I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola
per l’educazione delle nuove generazioni.
Art. 83 – La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l’insegnamento religioso è obbligatorio
nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di
esenzione.
Art. 94 – La libertà personale è garantita.
Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme prescritte
dalla legge.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può
esser trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria nei casi
previsti e nelle forme prescritte dalla legge.
Art. 97 – La libertà di parola, di stampa, d’associazione, di culto è riconosciuta
dalla Repubblica come attributo essenziale della personalità umana e come
strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione.
Deve esser garantita fino al limite in cui è compatibile con le preminenti esigenze
dello Stato e con la libertà degli altri individui.
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Questa branca dell'attività censoria veniva principalmente condotta dal
Ministero della Cultura Popolare, comunemente abbreviato come
Min.Cul.Pop.. Questa struttura governativa aveva competenza su tutti i
contenuti che potessero apparire in giornali, radio, letteratura, teatro,
cinema, ed in genere qualsiasi altra forma di comunicazione o arte.
Nell'industria libraria, gli editori avevano i loro propri controllori, che
solertemente prestavano opera nella stessa struttura privata, ma
spesso poteva capitare che alcuni testi raggiungessero le librerie ed in
questo caso un'organizzazione capillare riusciva spesso a sequestrare
tutte le copie dell'opera bandita in un tempo molto breve.
Da segnalare la questione dell'italianizzazione di parole provenienti da
altre lingue: con l'"Autarchia" (la manovra d'indirizzo generale verso
l'auto-sufficienza e l'italianità) erano state bandite, ed ogni tentativo
per utilizzare una parola non-italiana risultava in un'azione censoria
formale.
La censura comunque non imponeva grossi limiti sulla letteratura
straniera, e molti tra gli autori stranieri potevano essere letti
liberamente. Questi autori potevano liberamente visitare l' Italia e
scrivere di essa, senza che si possano registrare particolari situazioni
problematiche.
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Viene sostenuto che la stampa italiana si sia auto-censurata da sola prima che la
commissione censoria potesse farlo. In effetti le azioni contro la stampa
formalmente furono molto poche, ma è stato fatto notare che a causa
dell'organizzazione altamente gerarchizzata dei giornali (in mano a persone
spesso amiche del regime o indifferenti ma timorose di esso), il regime poteva
sentirsi abbastanza sicuro, controllando molto spesso la nomina dei direttori e
dei responsabili per la censura nelle singole testate.
La maggior parte degli intellettuali che prima e durante le prime fasi
dell'instaurarsi del fascismo, avevano chiaramente e liberamente espresso il loro
antifascismo , conservarono comunque il ruolo di giornalista, e molto
confortevolmente trovarono il modo di lavorare in un sistema dove le notizie
arrivavano direttamente dal governo (in bollettini di notizie noti come "veline",
per il tipo di carta-velina che si impiegava per fare molteplici copie nella macchina
da scrivere meccanica) ed era necessario soltanto adattarle alle forme, stile e
cultura media del proprio pubblico prevalente di lettori o ascoltatori.
I nuovi revisionisti parlano di un servilismo dei giornalisti, e in questo sono
sorprendentemente seguiti da molti altri autori, tra cui anche alcuni di sinistra,
dato che questo sospetto è sempre stato attribuito alla stampa italiana, prima,
durante e dopo il "Ventennio", e anche in tempi recenti la categoria non ha ancora
dimostrato completamente la sua indipendenza dai "poteri forti". Un noto
scrittore e giornalista italiano, Ennio Flaiano, notoriamente antifascista, era
solito dire che i giornalisti non devono preoccuparsi di "quella irrilevante
maggioranza di italiani".
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Art. 1
Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di
qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla
stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtù di una sentenza
irrevocabile dell'autorità giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di
non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che
importino una violazione della legge penale.
Art. 2
In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo
al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai
sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della
pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la
procreazione o) a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o
danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o
corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente,
contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se
non ricorrono le condizioni prevedute nell'art.502 del Codice di
procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
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i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia
come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai
movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte
Costituzionale n. 126/1985)
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i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c.
1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità)
il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza
limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali
diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni
contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si
rendano necessari per garantire l'ordine pubblico
libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera
garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio
pensiero)
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diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare
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diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad
essere informati
libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata
in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi
per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di
divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità
dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo
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I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il
concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti
osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli
oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera
d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di
pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte
Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la
quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di
libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile
alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si
esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo
di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività
in generale.
il diritto alla riservatezza
i segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e
industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma
nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare
interessi pubblici o privati
l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia
come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto
dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti
(soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una
palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano
notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e
continenti, si incorrerà in sanzioni, perchè manca il terzo requisito dell'interesse
pubblico.
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La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la
libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso
della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa
riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli
o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si
porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle
che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della
popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di
apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di
un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione
della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla
tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con
l’utilità della libera discussione delle questioni politiche.
Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la
Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera
estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi,
ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano
dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.
Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il
diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino.
Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi
in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni
suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che
ne è destinataria
• Art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
pensiero, coscienza e di religione
• Art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
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Dalle costituzioni liberali alla Dichiarazione universale