ATTI DI P.G.
SEQUESTRO
354 C.P.P.
SEQUESTRO DI DOCUMENTO CONTRAFFATTO / ALTERATO
Norme di rifer.
artt. 352-356,
art. 357 commi 2 lett.
d) ed e), 5, art. 365;
artt. 253-263;
artt. 81-88, 113, 114
att.
Organo procedente
Solo ufficiali di p.g.
salvi i casi di
particolare necessità
urgenza
Documentazione
Verbale integrale
(eventualmente
corredato da
documentazione
audiovisiva).
È trasmesso senza
ritardo e comunque
non oltre 48 ore dal
compimento, al p.m.
del luogo di
esecuzione per la
convalida
Garanzie di difesa
Il difensore ha facoltà
di assistere senza
diritto di essere
avvisato previamente.
Non è necessaria la
presenza. In caso di
mancanza di nomina,
la p.g. non ha alcun
obbligo di designare
d’ufficio il difensore
Utilizzabilità
Piena sia fuori che
nel dibattimento
Il sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria è disciplinato dall´art. 354 c.p.p. che, al comma 2, recita:
“Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a
questo pertinenti.”
Competenza dell'atto
9
9
Ufficiali di P.G. (art. 354);
Agenti di P.G. soltanto nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.L.vo 271/89).
Diritto di difesa
9
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato (art. 356).
Adempimenti della P.G.
9
Dare atto che si è proceduto all’esecuzione del sequestro in quanto il P.M.,
intervenire sul posto (art. 354, comma 2);
9
Indicare il luogo ove il documento falso (contraffatto o alterato) viene conservato, e le generalità della persona e/o
l’ufficio a cui è stato affidato in custodia;
non poteva tempestivamente
Documentazione
9
9
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Verbale integrale contestuale come da schema che segue;
Consegnare copia del verbale alla persona alla quale il documento è stato sequestrato;
Il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137).
Termine di trasmissione del verbale
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Per la convalida: entro 48 ore (art. 355, comma 1).
Organo destinatario
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Per la convalida: P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355,comma 1).
Convalida del sequestro e suo riesame
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro (art. 354), la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale (art. 357) il
motivo del provvedimento, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è
trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è
stato eseguito (art. 229 coord.).
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i
presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente
notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355, comma 2).
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci
giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 (art. 355, comma 3).
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 588). La restituzione è doverosa anche in
presenza del superamento del termine di quarantotto ore (Corte cost. 8 aprile 1993, n. 151).
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Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria (artt. 350, commi 1, 2, 3 e 4, 356, 364, 365) ai quali il difensore (art. 96) ha diritto di assistere, sono depositati
nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore
di esaminarli ed estrarne copia (art. 116) nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento
dell’atto (artt. 356, 365), al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito, e il termine decorre dal
ricevimento della notificazione (att. 653, 118). Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui
esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (art. 366).
Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1
dell’art. 366, e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma, siano ritardati, senza pregiudizio di
ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta
ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127.
Note operative
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Non utilizzare MAI affermazioni come: trattasi di documento “chiaramente”, “palesemente”, “ovviamente” contraffatto
perchè così dicendo, vengono meno i requisiti essenziali del reato di falso e si squalifica la professionalità
dell’operatore.
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E’ altresì opportuno, non strafare con annotazioni fiume o, peggio ancora, con relazioni tecniche particolareggiate. Il
nostro compito è infatti quello di scoprire la falsità del documento, sequestrarlo e metterlo a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria. Ad altri uffici compete la parte tecnica (accertamento tecnico) o la dichiarazione di falsità.
Successive indagini
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Svolgere accertamenti a conferma della falsità del documento presso i seguenti uffici:
o Ufficio nazionale o regionale della Polizia Scientifica delle varie forze di Polizia (trasmettere il documento, in
originale, per permettere l’esame tecnico);
o Interpol;
o Rappresentanze diplomatiche in Italia.
Appena possibile trasmettere l’esito degli accertamenti all’A.G. competente.
Approfondire le indagini al fine di individuare il falsario.
Norme di riferimento
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Artt. 352, 354, 355, 356, 357, comma 2, lett. d) ed e), comma 5, 365 c.p.p.;
Artt. 253 - 263 c.p.p.
Artt. 81, 82, 113,114 D.L. vo 271/89.
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Stampato
INTESTAZIONE UFFICIO
OGGETTO:
Verbale di sequestro di (indicare il tipo, il numero, e la nazionalità del documento) a carico di ( ) nato a
( ) il ( ), residente (domiciliato) a ( ) alla via ( ) numero ( ), cittadinanza ( ), identificato mediante ( )
numero ( ) rilasciata/o da ( ) il ( ), stato civile ( ), professione ( ), titolo di studio ( ),
pseudonimo/soprannome ( ). --------------------------------------------------------------------------------------------------(Laddove possibile indicare il codice C.U.I. tratto dall’esito AFIS)
L’anno ( ), addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ) di ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ( ) (indicare
qualifica cognome e nome), in servizio presso (indicare la denominazione dell’Ufficio, Comando, Reparto), diamo atto
che in data odierna alle ore ( ), nell’ambito del servizio d’istituto, in questa via (specificare il luogo), vista la necessità e
l’urgenza e non potendo tempestivamente intervenire il P.M. territorialmente competente, abbiamo proceduto al
sequestro di:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------specificare la natura del documento, n. ( ) di stampato, n. ( ) meccanografico, apparentemente rilasciato dalle autorità di
(indicare il luogo e lo Stato apparente di rilascio), in data ( ), a nome di (indicare le generalità della persona cui il
documento è intestato) - se si tratta di carta di circolazione di veicolo stradale indicare il numero V.I.N. e la targa
d’immatricolazione, non escludendo che il veicolo possa essere anch’esso di provenienza illecita!
perché, a seguito del controllo, si accertava trattarsi di documento:-----------------------------------------------------------------------
contraffatto, non conforme all’originale;----------------------------------------------------------------------------------------------------- contraffatto privo di misure di sicurezza antifalsificazione, presenti invece negli originali;------------------------------------- contraffatto con di misure di sicurezza antifalsificazione, simulate;----------------------------------------------------------------- contraffatto con tecniche di stampa non conformi agli originali;------------------------------------------------------------------- contraffatto non rispondente alle caratteristiche di cui alle Convenzioni internazionali di riferimento;----------------------- alterato per quanto attiene … (descrivere sommariamente l’alterazione) …------------------------------------------------------Il sequestro si rendeva necessario in quanto sussisteva il pericolo che, prima dell’intervento del P.M., il documento
potesse essere danneggiato o sottratto, anche se solo in parte.---------------------------------------------------------------------------La persona cui il documento è stato sequestrato, avendo la facoltà di farsi assistere da un difensore purchè prontamente
reperibile e senza che ciò possa comportare ritardo nel compimento dell’atto, ha dichiarato:---------------------------------------
di non volere assistenza;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ di farsi assistere dall’Avvocato ( ), avvertito alle ore ( ), del giorno ( ), all’utenza telefonica ( ), che alle ore ( )
interveniva nel corso del compimento dell’atto (oppure che non interveniva).-----------------------------------------------------------Salvo contrario avviso dell’Autorità Giudiziaria, il documento viene trattenuto presso l’ufficio di P.G. dell’Ufficio
procedente, in attesa di essere trasmesso al competente ufficio di Polizia Scientifica per la relazione tecnica.---------------Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata alla
persona cui il documento sopra descritto è stato sequestrato, una viene trasmessa immediatamente alla Procura della
Repubblica territorialmente competente, e l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio.------------------------------------------------Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra --------------------------------------------LA PARTE
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GLI UFFICIALI / AGENTI DI P.G.
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Giurisprudenza
Cass. pen. Sez. V Sent., 13 gennaio 2009, n. 9258
I termini di quarantotto ore, rispettivamente previsti per la trasmissione del verbale di sequestro dalla polizia giudiziaria al
P.M. e per la convalida dello stesso sequestro, non rilevano autonomamente, sì che il superamento di uno di essi è privo
di effetti se il provvedimento di convalida sia comunque intervenuto nel termine massimo di novantasei ore dal
sequestro. (Rigetta, Trib. lib. Bari, 16 ottobre 2008)
Cass. pen. Sez. V Sent., 13 gennaio 2009, n. 9258
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza
dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e
al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di
immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale. (Rigetta, Trib. lib. Bari, 16 ottobre 2008)
Cass. pen. Sez. V Sent., 17 ottobre 2008, n. 43282
In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il
sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle
indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel
relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a
confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro
(qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo
necessario il controllo dell' Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. lib.
Salerno, 25 Giugno 2008)
Cass. pen. Sez. V Sent., 9 ottobre 2008, n. 44538
La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in
sede di riesame. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 25 Febbraio 2008)
Cass. pen. Sez. I Sent., 10 aprile 2008, n. 20629
L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il
diritto di assistere costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai
fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Fattispecie relativa a
sequestro operato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Catanzaro, 26 giugno 2007)
Cass. pen. Sez. IV Sent., 14 marzo 2008, n. 15739
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,
l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra
una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del
compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal
difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a
quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 8 ottobre 2007)
Cass. pen. Sez. II Sent., 5 luglio 2007, n. 32882
L'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta che non
comprenda quella italiana e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro
compiute dalla polizia giudiziaria non sono causa di nullità del provvedimento. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Ancona,
3 Aprile 2007)
Cass. pen. Sez. II Sent., 4 aprile 2007, n. 17229
La data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al
momento del deposito facente fede fino a querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si
possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia
del provvedimento. (Fattispecie in cui nel decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. ai sensi degli artt. 354 e
355 cod. proc. pen., mancava la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario e il Tribunale del
riesame ha ricavato la data certa da quella apposta sulla richiesta di notifica del decreto di convalida) (Rigetta, Trib. lib.
Foggia, 24 Novembre 2006)
Cass. pen. Sez. II, 11 gennaio 2007, n. 5651
In caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di
polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla
necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Oristano, 20
settembre 2006)
Cass. pen. Sez. VI, 30 aprile 1993
Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è
sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi; e l'eventuale mutamento, correzione o
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integrazione dell'individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra
contestato e ritenuto.
Cass. pen. Sez. I, 10 marzo 1993
Ai sensi dell'art. 5 l. 7 marzo 1986 n. 65, e dell'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è
espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti
all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento
anche al fine di acquisizione probatoria. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro ex art. 113
disp. att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all'art. 678
c.p.).
Cass. pen. Sez. V, 12 febbraio 1993
Sia l'art. 354 che l'art. 355 c.p.p. non richiedono, per l'esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e
definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all'indagato sia precedente o contestuale alla misura, e ciò per la
funzione del sequestro che, come si desume dall'art. 354 comma 1 e 2, stando il "fumus" dell'esistenza di uno o più
illeciti penali e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere eseguito dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria i
quali devono curare che le tracce e le cose pertinenti a reati siano conservate e che, se del caso, siano sequestrati il
corpo del reato e le cose a questo pertinenti, indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti,
alla quale si può addivenire successivamente e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie consentite.
Cass. pen. Sez. V, 18 dicembre 1992
IL sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova, si giustifica unicamente attraverso l'indicazione della
fattispecie concreta ed il riferimento alla norma penale che si assume violata. Esula, pertanto, dalla competenza del
giudice del riesame la restituzione della cosa, poichè il perdurare o il venir meno del vincolo sulla stessa deriva da una
decisione che interferisce sullo sviluppo dell'istruzione probatoria, che è demandata al pubblico ministero.
Cass. pen. Sez. VI, 10 novembre 1992
La qualificazione giuridica del sequestro operato dalla polizia giudiziaria spetta al p.m., il quale ben può qualificare come
sequestro preventivo quello disposto dalla polizia con dichiarate finalità probatorie, con la conseguenza che il regime
delle impugnazioni deve adeguarsi alla scelta del p.m..
Cass. pen. Sez. VI, 10 novembre 1992
La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, 2° comma, c.p.p., se non
immediatamente dedotta dopo il compimento dell'atto, sempreché fosse stata impossibile una deduzione anteriore; la
stessa locuzione <immediatamente dopo> esclude categoricamente che la nullità possa essere fatta valere in sede di
richiesta di riesame.
Cass. pen. Sez. I, 30 ottobre 1992
Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p.p. il comandante della polizia municipale atteso che
costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell'art. 5 l. 7 marzo 1986 n. 65, il personale che
svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni
esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del
servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo.
Cass. pen. Sez. VI, 29 ottobre 1992
In base al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell'autorità di polizia
giudiziaria non dà luogo a nullità non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge; fermo restando che
l'assicurazione del corpo di reato mediante l'apposizione del sigillo, a norma degli art. 260 c.p.p., 81 d.leg. 28 luglio 1989
n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del c.p.p., è atto dell'autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria,
l'apposizione dei sigilli ad opera di quest'ultima non deve avvenire immediatamente dopo l'apprensione del corpo di
reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria dell'opera di consulenti tecnici; (nella
specie, la corte ha ritenuto insussistente ogni nullità ed ogni incidenza sulla ritualità della prova acquisita, nella
momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all'usl multizonale per fare accertare
se si trattasse di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. Sez. VI, 23 ottobre 1992, n. 11908
In tema di ispezione e perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'avvertimento del diritto all'assistenza del
difensore (art. 114 disp.att. c.p.p.) deve essere dato senza necessità di pronuncia o attestazione di alcuna formula
sacramentale, purchè esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella specie è stata ritenuta formula idonea a
soddisfare l'obbligo di cui all'art. 114 disp.att. l'aver la polizia giudiziaria domandato all'indagato "se voleva l'avvocato").
Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre 1992
In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame, quando è chiesta la restituzione delle cose sequestrate ex art.
354 c.p.p., deve in ogni caso verificare la persistenza delle esigenze probatorie anche se il sequestro ha avuto ad
oggetto il corpo del reato; ciò in quanto la legge impone la restituzione dei beni sequestrati “quando non è necessario
mantenere il sequestro ai fini di prova” (art. 355, 2° comma, art. 262, 1° comma, c.p.p.).
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SEQUESTRO
354 C.P.P.
Cass. pen. Sez. III, 6 luglio 1992
Il decreto di sequestro preventivo assolve ad una funzione completamente diversa rispetto a quella del sequestro
probatorio: il primo è rivolto ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o ancora
la commissione di altri reati; il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti; non è affatto
previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla stessa res: il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione
di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poiché in tal
modo viene garantito che al venire meno dell'uno rimane intero l'effetto dell'altro; il giudice del merito, però, deve
accertare in concreto l'esistenza dei presupposti richiesti (fattispecie relativa ad annullamento con rinvio poiché il
tribunale si era limitato ad affermare in astratto la compatibilità dei due decreti, senza esaminare la fondatezza delle
doglianze prospettate dall'interessato).
Cass. pen. Sez. VI, 5 giugno 1992
In tema di sequestro, ai fini della convalida il p.m. non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può
ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia giudiziaria ha ritenuto di carattere preventivo.
Cass. pen. Sez. I, 28 maggio 1992
In caso di sequestro operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p. mentre la completa omissione del
provvedimento di convalida provoca la caducazione della misura, l'emissione del provvedimento di convalida intervenuto
oltre le quarantotto ore previste dalla legge rappresenta una mera irregolarità cui non segue una sanzione processuale.
Cass. pen. Sez. V, 6 maggio 1992
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche
quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie;
infatti, sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere ad oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per
la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, 2° comma, nuovo c.p.p.) sono per loro natura suscettibili di confisca
ai sensi dell'art. 240 c.p.; per questa eventualità, l'art. 324 nuovo c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle
misure cautelari reali, stabilisce al 7° comma che <la revoca del provvedimento di sequestro> non può essere disposta
nei casi indicati dall'art. 240, 2° comma, c.p., quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria; tale norma è
espressamente richiamata dall'art. 355, 3° comma, nuovo c.p.p., relativo al riesame del provvedimento di convalida del
sequestro probatorio di polizia giudiziaria.
Cass. pen. Sez. V, 6 maggio 1992
La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a
determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 354, 2°
comma, nuovo c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, 3° comma bis, nuovo c.p.p.);
soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, 3° comma bis, citato), mentre
nel primo caso competente a convalidarlo è il p.m. (art. 355, 2° comma, nuovo c.p.p.).
Cass. pen. Sez. III, 9 aprile 1992
Il sequestro previsto dall'art. 253 nuovo c. p. p. non è una misura cautelare come il sequestro preventivo e quello
conservativo, bensì è un mezzo di ricerca della prova (come le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni) e può essere disposto dal p. m. senza che occorra alcuna convalida da parte del giudice;
il giudizio di convalida di cui agli art. 354 e 355 nuovo c. p. p. riguarda i casi in cui siano stati effettuati accertamenti
urgenti da parte di ufficiali di polizia giudiziaria con sequestro di corpo di reato o di cose a questo pertinenti, quando non
sia stato possibile l'intervento tempestivo del p. m., il quale dovrà, poi, nei termini previsti dall'art. 355 nuovo c. p. p.,
convalidare detto sequestro.
Cass. pen. Sez. I, 26 febbraio 1992
L'istituto del riesame, in tema di misure cautelari personali o reali, è un vero e proprio mezzo di impugnazione, soggetto
al principio di tassatività, sia in riferimento al soggetto legittimato che al tipo di provvedimento impugnabile; ne consegue
che, in tema di sequestro operato dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c. p. p., l'istanza di riesame può essere
proposta non contro l'atto di sequestro, bensì avverso il provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 355 c. p. p.
Cass. pen. Sez. VI, 22 gennaio 1992
L'obbligo di motivazione previsto per il decreto di convalida da parte del p.m. in ordine ad un sequestro disposto dalla
polizia giudiziaria può ritenersi soddisfatto dall'affermazione che si trattava di cose pertinenti al reato.
Cass. pen. Sez. Unite, 18 giugno 1991, n. 10
L'articolo 354, comma 2, del c.p.p non attribuisce alla Polizia giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle
condizioni richieste per il sequestro operato dal pubblico ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento
della situazione di fatto e dalla impossibilita di un tempestivo intervento del Pm. Dopo la convalida da parte del pubblico
ministero del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del Pm che dispone il
sequestro ed e soggetto ai medesimi controlli) il giudice del riesame non deve stabilire se vi era pencolo di mutamento
della situazione di fatto e impossibilita di un tempestivo intervento del pubblico ministero, perché si tratta di presupposti
coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e m ogni caso, venficare la
sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto a oggetto
il corpo del reato. Di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione.
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ATTI DI P.G.
SEQUESTRO
354 C.P.P.
Cass. pen. Sez. Unite, 18 giugno 1991
La polizia giudiziaria può procedere - ex art. 354 c. p. p. - di propria iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato solo ricorrendo taluna delle ragioni d'urgenza indicate nel predetto articolo; la loro eventuale
insussistenza rimane tuttavia superata dalla convalida del sequestro da parte del p. m., potendosi nell'eventuale giudizio
di riesame far questione soltanto della legittimità del sequestro medesimo, alla stregua di quanto dispone l'art. 253 c. p.
p.; detta legittimità è da escludersi quando, pur trattandosi di corpo del reato, non sussista alcuna finalità probatoria.
Cass. pen. Sez. Unite, 18 giugno 1991
Dopo la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero, il giudice del riesame
non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del
pubblico ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve in ogni caso verificare le esigenze
probatorie, anche se il sequestro ha avuto ad oggetto il corpo di reato.
Cass. pen. Sez. Unite, 18 giugno 1991
L'art. 354, 2° comma, c. p. p. non attribuisce alla polizia giudiziaria un potere di sequestro, adottabile anche in assenza
delle condizioni richieste per il sequestro da parte del pubblico ministero ed indipendentemente da un pericolo di
mutamento della situazione di fatto e dall'impossibilità di un tempestivo intervento dell'organo dell'accusa.
Cass. pen. Sez. I, 6 giugno 1991
Dal contesto degli art. 343 e 344 c. p. p., e soprattutto dal combinato disposto dagli art. 50 e 129 stesso codice, si rileva
che solo nella fase processuale (e non anche nel corso delle indagini preliminari) può essere dichiarata la mancanza di
una condizione di procedibilità; il giudice delle indagini preliminari, pertanto, non può rilevare la mancanza di una
condizione di procedibilità dell'azione, se non nel caso in cui tale mancanza renda inammissibile un suo intervento
incidentale; l'art. 346 c. p. p. specifica, poi, che possono essere compiuti atti di indagine preliminare, nonché, in casi
particolari, assunte le prove di cui all'art. 392; pertanto, il sequestro operato ad iniziativa della polizia giudiziaria rientra, ai
sensi dell'art. 354 c. p. p. tra gli atti che possono essere compiuti prima della proposizione della richiesta di
autorizzazione a procedere.
Cass. pen. Sez. VI, 24 aprile 1991
Nessun rilievo preclusivo in tema di sequestro svolgono l'accertata illegittimità della perquisizione, o la revoca di un
precedente sequestro, ove vengano acquisite prove aventi caratteristica di reità (res delicti), sia perché perquisizione e
sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorché eventualmente convergenti sul piano dei
risultati, sia perché, al di fuori di prove che regole sostanziali o processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre
sono coattivamente acquisibili, ed eventuali irregolarità nell'acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o
penale, non impediscono che, in attesa della successiva emissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto
meno uno stato di “fermo reale” analogo a quello che l'art. 354 c. p. p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia
giudiziaria.
Cass. pen., 31 gennaio 1991
La mancata convalida del sequestro effettuato d'iniziativa della polizia giudiziaria non preclude la possibilità, per il p. m.,
di disporre autonomamente, in ogni tempo, finché siano in corso le indagini preliminari, il sequestro delle stesse cose già
sequestrate dalla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo
restituite all'interessato.
Cass. pen., 23 novembre 1990
L'esigenza di conservazione, affidata al sequestro probatorio non può essere confusa con la necessità di vietare
qualsiasi modificazione del mondo esteriore, ma deve essere valutata in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata;
ed appare evidente che, nell'ipotesi degli abusi edilizi, l'unica esigenza di carattere endoprocessuale che può essere
assicurata con il sequestro è quella di accertare l'avvenuta consumazione dell'illecito, il tipo di violazione stessa in
relazione alle dimensioni dell'intervento e l'autore del fatto; cosicché, in assenza di reali necessità probatorie, la misura
cautelare non può essere disposta o mantenuta all'esclusivo fine di garantire l'intangibilità della cosa per il giudice del
dibattimento.
Pret. Sassari, 20 novembre 1990
Il sequestro previsto da leggi speciali, eseguito di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato dal p. m. va
qualificato come sequestro probatorio ed è soggetto alla relativa disciplina, ivi compresa quella della restituzione di cui
agli art. 262 e 263 c. p. p. (fattispecie in tema di sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 80 bis cod. strada.
Cass. pen., 29 ottobre 1990
La decorrenza del termine per l'impugnazione del decreto di convalida del sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria ex
art. 355, n. 3 nuovo codice di rito, presuppone la conoscenza da parte dell'inquisito del provvedimento impugnato, non
avendo valore sostitutivo l'eventuale presenza dello stesso al momento dell'esecuzione del sequestro.
Cass. pen., 17 ottobre 1990
Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non convalidato non rientra fra gli atti in ordine ai quali è esperibile il rimedio
del riesame, conseguendo dall'inefficacia del sequestro non convalidato, senza particolari formalità (ossia de plano), il
diritto degli interessati ad ottenere le conseguenti restituzioni.
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ATTI DI P.G.
SEQUESTRO
354 C.P.P.
Cass. pen. Sez. III, 28 settembre 1990, n. 3893
L'articolazione introdotta dal nuovo c. p. p. fra sequestro probatorio, sequestro preventivo e sequestro conservativo, in
quanto essi postulano un apprezzamento dell'autorità giudiziaria procedente, si colloca in una fase successiva rispetto a
quella investigativa demandata agli organi di polizia giudiziaria; sicché costoro non debbono preoccuparsi se le cose da
sequestrare siano necessarie o soltanto utili ai fini dell'accertamento dei fatti ovvero se il loro sequestro serva ad
impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.
Cass. pen. Sez. III, 28 settembre 1990, n. 3893
Per il sequestro del corpo del reato, la dizione dell'art. 253 c. p. p. e il silenzio dell'art. 321 fanno presumere codesto
sequestro come probatorio, in quanto rivolto in ogni caso all'accertamento dei fatti, con la conseguente competenza del
p. m. e della polizia giudiziaria, anche fuori di un reato in atto, a disporre il sequestro, senza che occorra di volta in volta
un'indagine circa la necessità del provvedimento ai fini dell'accertamento dei fatti e ferma la possibilità dell'avente diritto
di ottenere la restituzione della cosa sequestratagli anche prima della sentenza, ove il p. m. o il giudice ritenga il
sequestro non più necessario ai fini del procedimento in corso.
Trib. Lecce, 21 settembre 1990
Secondo l'art. 354, c. p. p., gli organi di polizia giudiziaria possono sequestrare il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti quando vi sia: a) il pericolo di modifica o dispersione; b) l'impossibilità dell'intervento tempestivo del p. m.; ne
consegue che, quando il p. m. è intervenuto verificando i luoghi, la polizia giudiziaria non può procedere autonomamente
al sequestro.
Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717
è legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, n. 1, c. p. p., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e
delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, n. 2, stesso codice, ricorrendo gli elementi costitutivi
della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie della guardia di finanza - abbia rilevato la condotta illecita
nell'attualità (art. 382, n. 1, c. p. p.) della sua consumazione - materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di
un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione - per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di
prodotti industriali con i marchi contraffatti - che altro non è che una forma di reato permanente (art. 382, n. 2, stesso
codice).
Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717
Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli
atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell'accesso nei locali delle imprese private in materia
tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all'arma della guardia di finanza effettuarono l'accesso nei locali
dell'impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all'evidenziarsi del reato di
detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad
assicurare le tracce dell'illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali.
Cass. pen. Sez. III, 10 luglio 1990
Annullata, in sede di riesame, la convalida del sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria o per difetto dei
presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del p. m. e mancanza del periculum in mora), legittimamente il
procuratore della repubblica emette decreto di sequestro sul medesimo oggetto (nella specie documentazione di studio
di un libero professionista da cui risultavano i nominativi dei clienti e i compensi percepiti) nel quadro dell'attività di
accertamento del reato ipotizzato (irregolare tenuta di scritture contabili finalizzate ad evasione fiscale); ed invero, la
mancata impugnativa dell'annullamento della convalida determina bensì il formarsi del giudicato su di essa, ma
limitatamente all'oggetto del giudizio - circoscritto ai profili formali dell'atto - sicché non priva il p. m. del potere di
concezione reale riconosciuto in genere all'autorità giudiziaria dell'art. 253 c. p. p.
Cass. pen., 28 maggio 1990
In sede di riesame di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c. p. p., anche la durata del vincolo
sulle cose nonché l'utilizzazione del tempo disponibile per l'esecuzione degli accertamenti possono fornire elementi di
giudizio utili per ritenere la legittimità del provvedimento sotto il profilo della natura effettivamente probatoria e non
simulatamente preventiva del sequestro.
Trib. Belluno, 28 aprile 1990
Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex art. 354 c. p. p. è destinato ex lege a soddisfare unicamente esigenze di
natura probatoria e non può costituire strumento da utilizzare per soddisfare esigenze di carattere preventivo o
conservativo, giacché per le stesse sono approntati i diversi istituti regolati dagli art. 316 e 322 c. p. p.
Cass. pen., 27 marzo 1990
La polizia giudiziaria ed il p. m. possono disporre unicamente il sequestro probatorio, essendo quello preventivo di
esclusiva competenza del giudice; nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria esegua un sequestro (nella specie, costruzione
abusiva) motivato con la finalità di impedire la prosecuzione del reato, il p. m. può convalidarlo qualora ritenga sussistenti
i presupposti del diverso sequestro probatorio; è necessario infatti soltanto che esista in concreto la correlazione
puntuale tra l'eseguito sequestro ed i presupposti medesimi, anche se detta rispondenza non sia stata individuata
dall'organo procedente, poiché il relativo accertamento è affidato all'autorità giudiziaria.
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