CAPITOLO III
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
Sommario: 1. Funzione; 2. I presupposti: a) il credito da garantire. 3. Segue: b)
Fumus boni iuris. 4. Segue: c) Periculum in mora. 5. L’oggetto del sequestro
conservativo (rinvio).
1. Funzione
A differenza del sequestro giudiziario - la cui funzione risiede
nella custodia dei beni di cui sia controversa la proprietà o il
possesso - il sequestro conservativo è preordinato alla tutela della
garanzia generica che assiste il diritto di credito, essendo diretto ad
impedire che il debitore possa compiere atti dispositivi capaci di
diminuire la consistenza del proprio patrimonio e così di
pregiudicare od esporre a pericolo la realizzazione coattiva del
credito. In relazione a questa finalità, è stata opportuna
l’innovazione introdotta dall’art. 671 c.p.c., che nel definire il
sequestro conservativo lo ha previsto anche per i beni immobili del
debitore, modificando la formula dell’art. 924 c.c. 1865, che, invece,
lo ammetteva esclusivamente per i beni mobili e per i crediti. Ciò
aveva determinato notevoli difficoltà di applicazione dell’istituto,
tanto che si era fatto ricorso all’espediente di utilizzare in sua vece il
sequestro giudiziario dei beni immobili, immaginando una
controversia sulla disponibilità dei beni cagionata dalla loro
destinazione alla realizzazione coattiva del credito.
La nuova locuzione dell’art. 671 c.p.c. nella sua ampiezza
comprende tutte le ipotesi in cui sussista per il creditore “il fondato
timore di perdere la garanzia del proprio credito”, formula che ha -
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del pari opportunamente - sostituito quella accolta dall’art. 924 del
codice abrogato, il quale si riferiva a singole fattispecie (sospetto di
fuga del debitore, timore di sottrazione) riconducibili tutte al
pericolo di perdere la garanzia del credito.
La misura cautelare è prevista dal codice civile nel libro VI, titolo
III, capo V, sezione III appunto fra i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale, insieme con l’azione surrogatoria e l’azione
revocatoria (regolate nella Sez. I all’art. 2900 e, rispettivamente, nella
Sez. II, agli artt. 2901-2904), e costituiva uno dei poteri di carattere
generale così attribuiti al creditore a tutela del c.d. diritto di garanzia
generica, per cui il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). I
poteri suddetti consistono in attività che il creditore è legittimato a
svolgere rispetto al patrimonio del debitore per assicurarne
l’integrità al fine di garantire il soddisfacimento delle ragioni
creditorie: nell’azione surrogatoria si tratta di un potere di
sostituzione del debitore nell’esercizio di diritti ed azioni che egli
trascuri di attivare; nell’azione revocatoria, all’opposto, il potere è
diretto contro atti lesivi del patrimonio già compiuti dal debitore,
rendendoli inefficaci agli effetti della garanzia, per modo che i beni
relativi restano esposti all’azione esecutiva del creditore.
Con il sequestro conservativo, invece, si attribuisce al creditore
un rimedio di carattere preventivo, volto ad impedire che il debitore
compia atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare
la garanzia generica; ed è un rimedio che incide immediatamente sui
beni di detto patrimonio che vengono assoggettati alla cautela,in
quanto essi sono sottratti alla libera disponibilità del debitoreproprietario e la sottrazione - come meglio si dirà - ha sia carattere
materiale, giacché i beni sequestrati sono sottoposti a custodia, sia
carattere giuridico, giacché il vincolo di indisponibilità si concreta, ai
sensi dell’art. 2906 comma 1° c.c., nell’inefficacia relativa 1 delle
eventuale alienazione e degli altri atti di disposizione dei beni
medesimi.
Il sequestro conservativo, da un lato è espressione di un potere
sostanziale conferito al creditore a tutela del diritto di garanzia
generica, che per effetto della costituzione della misura cautelare
L’inefficacia è relativa perché - al pari di quanto avviene per l’azione revocatoria
- opera solo nei confronti del creditore sequestrante. Sul punto, v. al par. 3 del Cap.
XIV.
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viene a specificarsi sugli elementi attivi del patrimonio del debitore
sottoposti al sequestro; dall’altro lato, come ogni altra misura
cautelare, il sequestro è strumentale all’azione diretta a far valere il
diritto in giudizio, nel duplice senso che rende immodificabile la
garanzia per la durata del processo di merito e, ove in questo sia
pronunciata sentenza di condanna esecutiva (o altro provvedimento
avente lo stesso contenuto), consente di procedere all’esecuzione
forzata, convertendosi in pignoramento dei beni sequestrati 2.Questi
due aspetti dell’istituto e della disciplina che lo regola, danno luogo a
taluni problemi di coordinamento non sempre adeguatamente
considerati e, comunque, probabilmente destinati ad essere
rimeditati alla luce della normativa della riforma del 1990.
2. I presupposti: a) il credito da garantire.
Dato che il sequestro conservativo è previsto dall’ordinamento
esclusivamente a tutela di un diritto di credito, legittimato a farvi
ricorso è soltanto il creditore, cioè il titolare della posizione attiva di
un rapporto obbligatorio o, più esattamente, il soggetto che assuma
di essere titolare.
È essenziale che la situazione dedotta a fondamento della
domanda cautelare sia un diritto di credito, ancorché non certo (id
est: non ancora accertato) o non liquido 3, e che sia tutelabile
giudizialmente 4.
Ciò comporta che non sono legittimati ad ottenere il sequestro,
per la tutela delle loro ragioni, i titolari di diritti reali di godimento, a
2 In ciò si esprime la funzione propria dei procedimenti cautelari, di assicurare,
cioè, che l’utilità effettivamente conseguibile tramite il processo sia il più possibile
corrispondente all’utilità assicurata al creditore dal diritto sostanziale; così PROTO
PISANI, Appunti sulla tutela cautelare nel processo civile, in Riv. dir. proc. 1987, I, 111.
3 PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 618, specifica che il credito
tuttavia deve essere almeno approssimativamente determinabile, per potere applicare
il principio di cui all’art. 496 c.p.c. della proporzione tra il valore dei beni pignorati e
quello del credito per cui si procede.
4 CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli 1928, 228; PROTETTÌ, op.
cit., 46 esclude che si possa concedere il sequestro a tutela di un credito che non può
essere azionato giudizialmente, come il credito nascente da obbligazione naturale o
debito da gioco, in base all’art. 1993 c.c. L’assunto è a nostro avviso condivisibile,
attesa la necessaria strumentalità del provvedimento cautelare nei confronti del
giudizio di merito, che in questo caso non potrebbe venire azionato.
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meno che non assumano la veste di creditori in conseguenza della
violazione del loro diritto (ad es., nel caso che agiscano per il
risarcimento del danno). Conseguenzialmente va affermato che il
sequestro può essere chiesto non solo quando la prestazione abbia
ad oggetto una somma di denaro, ma anche se si tratta di
consegnare una cosa suscettibile di valutazione economica, ove se
ne chieda l’equivalente 5, nonché a tutela sia di un’obbligazione
contrattuale che extra contrattuale; non può essere chiesto, invece,
se si tratta di un facere infungibile.
Se si fa riferimento alla disciplina sostanziale, appare giustificato il
consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale secondo cui la
tutela può riguardare non solo i crediti non certi e non liquidi, che
vanno accertati e liquidati in giudizio, ma anche i crediti non ancora
esigibili, per non essere scaduto il termine dell’adempimento, e quelli
sottoposti a condizione (sospensiva o risolutiva, in quest’ultimo caso
con riguardo al credito restitutorio) 6; i creditori sono così legittimati
a richiedere il sequestro (nel ricorso ovviamente di tutti gli altri
presupposti richiesti per l’autorizzazione della misura) anche prima
della scadenza del termine dell’obbligazione.
Alla stregua della disciplina processuale, però, il sequestro non
solo è strettamente correlato al giudizio di merito (ciò che è comune
ad ogni altra misura cautelare), ma deve di necessità accedere ad una
domanda di condanna del debitore all’adempimento e/o al
risarcimento del danno, che deve concludersi - come si è visto - con
una sentenza avente siffatto contenuto, la cui definitività od
esecutività determina la conversione del sequestro in pignoramento.
E tale collegamento è divenuto più stretto con la nuova disciplina,
giacché: a) il sequestro segue ora le vicende dei singoli gradi del
processo, essendo venuta meno la norma che lasciava ferma la
misura cautelare fino alla pronuncia definitiva di merito: pertanto, il
rigetto della domanda in primo grado fa cadere il sequestro
ancorché la pronuncia venga impugnata (salva, ovviamente, la
possibilità di chiedere un nuovo provvedimento in secondo grado);
b) è stato eliminato il giudizio di convalida ed è perciò escluso in
radice che possa più essere condivisa la tesi, in passato talvolta
Cass., 23 luglio 1969 n. 2773.
Tra i tanti, ROGNONI, La condanna in futuro, Milano 1958, 228; LUISO, op. cit., IV,
204; POTOTSCHNIG, Il sequestro conservativo, in Il nuovo processo cautelare, a cura di Tarzia,
Padova 1993, 17; CONTE , op. cit., 48 ss.
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sostenuta in dottrina, secondo cui il giudicato sulla convalida
consentisse di prescindere dalla condanna di merito.
Il quadro normativo così delineato impone il coordinamento fra
le disposizioni sostanziali, attributive del diritto alla tutela, e quelle
poste nel codice processuale, che indicano i presupposti, le modalità
di concessione e gli effetti della misura cautelare. E si deve
affermare, di conseguenza, che il sequestro tutela il credito con
riferimento al momento dell’attuazione giudiziale e, dunque, non già
in relazione ad una pronuncia di (mero) accertamento del rapporto obbligatorio,
bensì ad una pronuncia di condanna che il creditore è tenuto a porre in
esecuzione, per cui il credito riceve tutela per il tempo necessario al
suo soddisfacimento coattivo.
Da questo può dunque agevolmente desumersi l’inammissibilità
della concessione della misura del sequestro conservativo se
richiesto in cause di mero accertamento 7 8 o costitutive 9, salvo che
in queste siano ulteriormente richiesti dei capi condannatori 10.
Più complesso è invece definire l’ammissibilità del sequestro
conservativo a tutela dei crediti sottoposti a condizione.
Va verificato se alla luce della nuova realtà processuale il
sequestro possa ammettersi quando il creditore dovesse in ipotesi
porre in esecuzione la pronuncia di condanna in un secondo
7 C. A. Genova, 4 dicembre 1995, in Giur. it. 1996, I, 2, 744; App. Genova, 11
luglio 1997, in Giur. it. 1998, 2078.
8 Quanto poi alle azioni di simulazione, v. più avanti al par. 4 del prossimo
Capitolo.
9 Trib. Torino, 4 novembre 1999, in Giur. Merito 2000, 296 ed in Giur. it. 2000,
2078 (con nota sul punto favorevole di FRUS, Sull’inammissibile domanda di un sequestro
conservativo a cautela del diritto all’adempimento di un contratto preliminare di compravendita
immobiliare), ritiene inammissibile l’istanza per il sequestro conservativo proposta in
funzione di una causa di merito volta all’adempimento di un contratto preliminare,
giacché la richiesta misura cautelare ha funzione strumentale rispetto a una ipotizzata
espropriazione forzata nelle forme del libro III del codice di procedura civile, mentre
la prospettata causa di merito è volta esclusivamente ad ottenere una sentenza
costitutiva, che produce gli effetti del contratto non concluso prescindendo da
esecuzione forzata.
10 La notazione di cui al testo si fonda sulla convinzione della possibilità di
ottenere già con la pronuncia di primo grado la condanna esecutiva di un capo
condannatorio in un giudizio fondato su un azione di condanna o di mero
accertamento; così ad esempio per una condanna al risarcimento del danno, o alla
restituzione del pagamento effettuato che si fondino sulla richiesta di dichiarare la
nullità o pronunciare l’annullamento di un contratto. In arg. v. al par. 1 del Cap. XIII.
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momento, quando ciò sia consentito in base alla disciplina
sostanziale del credito 11.
E può agevolmente ammettersi, quantomeno, che nelle fattispecie suddette il
ricorso al sequestro conservativo sia consentito ancorché la condizione non si sia
verificata o il termine non sia scaduto al momento della concessione della misura
cautelare, e che questa mantenga la propria efficacia quando nel corso del
giudizio di merito il credito è divenuto esigibile e si pervenga, quindi, ad una
sentenza di condanna suscettibile di immediata esecuzione forzata 12.
Più difficile appare invece stabilire se il sequestro su un credito
condizionato possa mantenere la propria efficacia quando l’evento
non si sia ancora avverato al momento della pronuncia della
sentenza di condanna. Si tratta di valutare due opposte ed altrettanto
commendevoli esigenze; da un lato, evitare che il debitore debba
vedersi bloccato il patrimonio quando l’evento è ancora lontano, e,
peggio ancora, quando sia addirittura incerto; dall’altro tutelare gli
interessi del creditore, altrimenti privato di un efficace e semplice
mezzo di tutela, evitando che questi assista impotente alla
compromissione delle possibilità di realizzazione del proprio diritto
Il superamento di questo ostacolo all’ammissibilità del sequestro è stato
argomentato in vario modo dalla dottrina ma le ragioni addotte o sono superate dalla
nuova disciplina o non possono ritenersi decisive. In particolare, eliminato il giudizio
di convalida non ha più consistenza l’opinione che faceva leva sulla possibilità di
separare la sentenza di convalida da quella di merito (ANDRIOLI, op. cit., 192). Ma
anche le tesi che fanno perno sull’ammissibilità di una condanna de futuro (per i crediti
a termine) o condizionata (per le obbligazioni condizionali) (v. retro alla nota 6), si
infrangono contro l’obiezione che in tal modo il sequestro rimarrebbe fermo sine die,
in contrasto con il principio di stretta temporaneità del vincolo. Neppure va esente da
critiche l’affermazione secondo cui il necessario abbinamento della cautela con il
giudizio di condanna sarebbe specificamente derogato dagli artt. 1356 e 1186 c.c.: in
realtà, quest’ultima norma prevede situazioni che implicano la decadenza del
beneficio del termine, nel qual caso, ovviamente non vi sono ostacoli all’ammissibilità
del sequestro; l’altra norma, poi, attribuisce al creditore condizionale il potere di
compiere atti conservativi, ma non fa espresso riferimento al sequestro conservativo,
sicché ben può riferirsi soltanto a quello giudiziario o ad altri atti conservativi oppure,
infine, alle ipotesi in cui - stante il comportamento di mala fede del debitore - la
condizione debba ritenersi avverata.
12 Così ritengono, escludendo la persistenza del sequestro quando al momento
della pronuncia di condanna il credito non sia ancora esigibile, Trib. Cassino, 12
novembre 1964, in Temi Romana 1965, 248; Trib. Napoli, 24 giugno 1957, in Dir. Giur.
1958, 692, con nota di GENTILE, Credito eventuale e sequestro conservativo. Similmente, da
ultimo CANALE, Tutela cautelare e arbitrato irrituale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1997, 952.
MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino 1994, 304.
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13.
La soluzione migliore ci appare quella di non negare a priori la
tutela del creditore, e dunque di evitare l’inefficacia del sequestro
conservativo, sul presupposto che ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c. la
revoca della misura potrà ben essere pronunciata dal giudice
cautelare tutte le volte in cui nella fattispecie concreta il decorrere
del tempo consigli un ripensamento della contemperazione degli
interessi precedentemente effettuata 14. A tale soluzione offre
agevole copertura legislativa il ricorso alle condanne in futuro e
quello alle condanne condizionali, la cui esecuzione sarebbe
subordinata al verificarsi di un evento esterno, sicché il sequestro
rimarrebbe valido (in difetto di revoca) fino a quando il diritto
“portato dalla sentenza di condanna acquisterà i requisiti previsti dal
citato art.474 c.p.c.: ed è da questo momento che decorreranno i
termini per gli adempimenti previsti dall’art.156 disp. att. c.p.c.” 15,
poiché soltanto in quel momento opererebbe la conversione del
sequestro in pignoramento16.
Perché si abbia credito condizionato tutelabile con il sequestro
conservativo, è sufficiente la semplice probabilità del verificarsi della
condizione.
Ma i principi innanzi affermati a nostro avviso si applicano anche
nelle ipotesi caratterizzate dalla probabilità di insorgenza del credito.
Ipotesi, queste ultime, abitualmente definite come crediti eventuali.
Vengono anzitutto in considerazione i rapporti di garanzia, con
riferimento al fideiussore e al terzo datore di pegno o di ipoteca, in
relazione ai quali si discute se siano, o meno, titolari di una
situazione di aspettativa tutelabile con il sequestro conservativo
prima dell’inadempimento del garantito e prima che insorga l’azione
di regresso ad essi spettante nei confronti di quest’ultimo. La tesi
negativa si fonda sull’inesistenza attuale di un diritto di credito nel
Una contemperazione diversa degli interessi in conflitto è tentata dalla
FORTINO, voce Sequestro conservativo e convenzionale, in Enc. Dir. XLII, Milano 1990, per
la quale può ammettersi il sequestro conservativo su obbligazioni a termine o a
prestazioni periodiche, non però quanto ai crediti condizionati. Per una critica delle
fondamenta esegetiche poste a base della tesi in oggetto, si veda CONTE, op. cit., 56 ss.
14 Sotto questo profilo dunque, la soluzione da noi prospettata trova dunque
ulteriore conferma e giustificazione proprio alla luce delle nuove disposizioni sul
processo cautelare di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c.
15 CONTE, op. cit., 59-60. VELLANI, La conversione del sequestro conservativo in
pignoramento, Milano 1955, 67.
16 C. FERRI, Procedimenti cautelari a tutela del credito. Il sequestro conservativo, in Riv. trim.
dir. proc. civ. 2000, 80.
13
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rapporto interno fra garante e garantito, ciò che impedirebbe di
assimilarlo ad un credito condizionato; ma l’opinione non può
essere seguita, poiché la stessa posizione di condebitore solidale,
propria del fideiussore e dell’avallante (art. 1944 c.c. e,
rispettivamente, art. 37 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669), fa si che il
creditore possa direttamente rivolgersi nei loro confronti e perciò
chiaramente si riscontra in tal caso una situazione analoga a quella
che si è ravvisata a proposito dell’obbligazione sotto condizione
sospensiva. D’altra parte tale indirizzo trova fondamento nella stessa
formulazione della legge (art. 1953 c.c.), che concede al fideiussore
la possibilità di agire, ancor prima del pagamento, contro il garantito,
perché gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie
necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni
di regresso 17.
Ad identico risultato si deve, quindi, pervenire in tutte le
fattispecie in cui può configurarsi la titolarità di un’azione di
regresso sul presupposto di un rapporto obbligatorio attualmente
esistente e di un possibile inadempimento.
La giurisprudenza ha poi ragionevolmente escluso l’ammissibilità
della richiesta del sequestro per un credito eventuale o ipotetico
allorché l’esistenza di questo non appaia neppure probabile: in particolare,
è stato osservato che nei confronti della società in liquidazione il
socio ha un credito soltanto ipotetico alla restituzione del
conferimento e pertanto sino a che nel corso del procedimento di
liquidazione non si delinei la probabilità di un suo credito e sussista
il pericolo di perderne le garanzie, non può chiedere il sequestro
conservativo 18.
Così si giustificano anche le decisioni che negano l’ammissibilità
del sequestro conservativo quando il credito vantato sia non solo
Contra, F. VERDE, op. cit., 110-112; v. anche Trib. Roma, 22 luglio 1994, in Gius.
1994, fasc. 17, 74: l’azione di rilievo del fideiussore, esperibile prima che il fideiussore
abbia pagato il creditore, mira ad ottenere dal debitore la liberazione del debito o
l’apprestamento di idonee garanzie. L’inadempimento di tali obbligazioni da parte del
debitore è fonte di danni per il fideiussore che non possono tuttavia essere
aprioristicamente identificati nella stessa somma che il fideiussore corre il rischio di
pagare al creditore ma nel pregiudizio sofferto per avere dovuto mantenere
indisponibile nel suo patrimonio la somma necessaria per l’adempimento
dell’obbligazione garantita. Pertanto non può essere concesso il sequestro
conservativo dei beni del debitore richiesto dal fideiussore per la somma
corrispondente al credito garantito.
18 Cass., 5 gennaio 1967 n. 22, in Dir. fall. 1967, II, 465.
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non esigibile, ma proprio non ancora sorto 19; a nostro avviso
tuttavia, la negazione del sequestro conservativo dovrebbe derivare
non da una meccanica osservazione dell’inesistenza allo stato attuale
del diritto soggettivo-diritto di credito, ma sempre da una
valutazione concreta sulle possibilità (sulla probabilità) che le
aspettative di diritto si trasformino in diritti di credito, poiché non
sembra eccessivo estendere anche a queste situazioni le soglie della
tutela cautelare 20.
Con riferimento ai crediti alimentari, si è invece ritenuto
ammissibile il sequestro conservativo dei beni del debitore tenuto
agli alimenti, sia per rate già scadute che per quelle a scadere,
configurandosi nella specie un credito futuro.
19 V. Trib. Trani, 25 luglio 1995, in Gius. 1995, 3586, in un ipotesi in cui il
giudizio di separazione era ancora pendente, nega che possa già ammettersi un diritto
di credito o reale corrispondente al valore di egual quota di beni, poiché si è ancora in
presenza di una mera aspettativa, “(assimilabile a quella di un erede rispetto ad una
successione ereditaria non ancora aperta)”; Così anche Trib. Reggio Emilia, 20
novembre 1998, in Giur. Merito 1999, 473 ss.: finché non è proponibile il giudizio di
merito concernente la divisione dei beni già in comunione legale tra i coniugi, è anche
improponibile l’istanza cautelare relativa (stante il nesso di rigida strumentalità tra la
tutela cautelare ed il successivo giudizio di merito), e va pertanto revocato il sequestro
conservativo sui beni di un coniuge concesso dal giudice designato, in pendenza del
giudizio di separazione personale, per la tutela delle ragioni dell’altro coniuge in vista
della divisione dei beni comuni. Ivi, v. anche la nota di PAGLIANI, Separazione dei
coniugi, divisione dei beni e tutela cautelare, per un attento esame in dottrina e
giurisprudenza della posizione del coniuge, ed in specie se l’aspettativa di questi prima
del passaggio in giudicato sulla sentenza di separazione implichi un’aspettativa di fatto
o non invece un’aspettativa giuridica per la tutela degli interessi del coniuge in
riferimento all’attualmente ancora improponibile scioglimento della comunione.
V. anche Trib. Firenze, 4 febbraio 1997, in Toscana Giur. 1998, 293, con nota di
BARTOLI, Note in tema di sequestro conservativo a carico del debitore in concordato preventivo.
20 Un’opinione più restrittiva manifesta invece Cass., 28 gennaio 1994 n. 864, in
Giust. civ. 1994, I, 1203, che ha ritenuto non legittimato a richiedere il sequestro
conservativo l’eventuale erede di un soggetto, i cui beni abbiano formato oggetto di
alienazione da parte dell’erede legittimo, perché il soggetto non sarebbe ancora
creditore. Nel caso di specie, l’erede eventuale aveva già ottenuto una sentenza di
primo grado che ne aveva riconosciuto lo status di figlia naturale; a nostro avviso,
allora, non si dovrebbe escludere a priori la concessione del sequestro conservativo se
richiesto strumentalmente ad un’azione ereditaria, che dovrebbe semmai essere
sospesa fino al giudicato sulla esistenza dello status di figlia naturale, ma che dunque
avrebbe potuto essere tutelata da una misura cautelare, ricorrendone naturalmente
tutti gli altri presupposti.
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Non costituisce ostacolo alla legittimazione del creditore il fatto
che il credito sia assistito da garanzia reale, pegno, ipoteca o
privilegio speciale 21.
_____ _____ _____
É controverso in dottrina e in giurisprudenza se sia legittimato a
chiedere il sequestro conservativo il creditore munito di titolo
esecutivo, il quale, quindi, potrebbe direttamente procedere
all’espropriazione forzata per la realizzazione del proprio credito 22.
Ragionando in termini di interesse all’ottenimento della misura
cautelare, si è osservato che un’esigenza di conservazione della
garanzia patrimoniale è configurabile, rispetto all’azione esecutiva,
con riguardo al tempo che la procedura impone per pervenire al
pignoramento, in particolare al termine dilatorio di dieci giorni
stabilito dall’art. 482 c.p.c. Ma all’argomento è stato giustamente
obiettato che la stessa norma appresta un apposito rimedio per
ovviare al timore di depauperamento della garanzia, consentendo al
creditore di ottenere dal giudice la dispensa dall’osservanza di detto
termine se vi sia pericolo nel ritardo, sicché non v’è spazio per
l’ordinaria tutela cautelare 23.
In senso contrario si è però sostenuto che la presenza di un titolo
esecutivo non toglie al creditore la possibilità della tutela cautelare,
esistendo un autonomo diritto del creditore al sequestro che non
può essere pregiudicato da quello di proporre l’azione esecutiva. Si è
osservato, infatti, che il sequestro conservativo può essere chiesto e
V. in argomento, più avanti alla nota 54.
Ritengono preclusa la possibilità di ottenere il sequestro conservativo in simili
ipotesi, tra gli altri, F. VERDE, op cit., 112-120. ACONE, La tutela dei crediti di
mantenimento, Napoli 1985, 56; PERCHINUNNO, Il sequestro conservativo, in Trattato del
diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino 1985, 178; MONTELEONE, op. cit., 1189.
23 ANDRIOLI, op. cit., 155; CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, vol. III,
Roma 1956, 151; GUALANDI, Nessun impiego nel sequestro conservativo?, in Giur. it. 1965, I,
2, 831; REDENTI, Diritto processuale civile, vol. III, Milano 1957, 57. Così anche gli
autori citati retro alla nota precedente. E in giurisprudenza: App. Milano, 22 marzo
1983, in Giust. civ. 1983, I, 2476 e in Foro it. 1983, I, 3106; Trib. Bologna, 8 aprile
1964, in Giur. it. 1965, I, 2, 831; Trib. Napoli, 16 febbraio 1961, in Temi nap. 1962, I,
667. É diversamente orientata Cass., 26 aprile 1965 n. 766, in Giust. civ. 1965, I, 2284,
ma la pronunzia non può essere condivisa, perché l’idoneità del rimedio specifico
non è scalfita dal discrezionale provvedimento di dispensa dal termine, posto che una
analoga valutazione, in ordine all’esistenza del periculum in mora, deve essere compiuta
dal giudice per la concessione del sequestro.
21
22
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concesso, quando ne ricorrano gli estremi, tanto da chi non abbia
ancora il titolo costitutivo o dichiarativo del credito e voglia
procurarselo, quanto da chi sia già in possesso del titolo esecutivo
pronto per il pignoramento, trattandosi di facoltà concessa dalla
legge a qualsiasi creditore fino all’estinzione del suo credito 24.
La tesi, nell’assolutezza della sua formulazione, non può essere
condivisa, dovendosi dare diversa soluzione al problema con
riguardo alla natura del titolo esecutivo, a secondo che esso sia di
formazione giudiziale ovvero si tratti di un titolo esecutivo
stragiudiziale 25.
Nella prima ipotesi - in presenza, cioè, di una sentenza, di un
decreto ingiuntivo o di altro provvedimento di condanna esecutivo la legittimazione del creditore è da escludere, in quanto la
proposizione di un nuovo giudizio di merito è preclusa in radice
dall’esistenza di una pronuncia avente lo stesso contenuto del titolo
già conseguito. Al riguardo occorre considerare, infatti, che il
sequestro conservativo è rigorosamente strumentale al giudizio di
merito, per cui alla domanda cautelare deve necessariamente seguire
quella di merito ed il giudizio deve concludersi con una pronuncia di
condanna, la quale, se esecutiva, determina la conversione del
sequestro in pignoramento; ed è perciò evidente che nella fattispecie
in esame il nuovo giudizio è precluso - e conseguentemente il
sequestro è inammissibile - o per l’esistenza di precedente giudicato
(ne bis in idem) se il titolo è costituito da un provvedimento definitivo
o, comunque, per l’efficacia esecutiva del provvedimento medesimo,
stante la possibilità di ovviare al pericolo nel ritardo attraverso la
dispensa dall’osservanza del termine ex art. 482 cit. 26. Si deve, però,
24 Cass., 29 aprile 1965 n. 766, cit.; Cass., 11 dicembre 1962 n. 3322; Cass., 5
maggio 1962 n. 895; Cass., 16 ottobre 1962 n. 2999, in Giust. civ., 1963, I, 18; App.
Firenze, 2 maggio 1967, in Giur. tosc. 1968, 100; Trib. La Spezia, 18 maggio 1954, in
Arch. ricerche giuridiche 1956, 349, con nota di GRECO, Osservazioni sulla legittimazione del
credito munito di titolo esecutivo a chiedere il sequestro conservativo; Cass., 20 gennaio 1961 n.
140, in Foro it. 1961, 20; in dottrina CONIGLIO, op. cit., 68; VELLANI, La conversione del
sequestro conservativo; cit.
25 Così, del resto, già DENTI, Azione cautelare, azione esecutiva e interesse ad agire, in
Giur. it. 1955, I, 2, 783 ss.; SAMORÌ, Ammissibilità del sequestro conservativo in presenza di un
titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1985, 134 ss., ivi anche per l’analisi ragionata
delle diverse opinioni in dottrina ed in giurisprudenza sul punto, spesso rese
nell’ottica del giudizio di convalida, oggi abolito; C. FERRI, voce Sequestro, cit., 478 .
26 In questo senso SAMORÌ, op. cit., 134 ss.; POTOTSCHNIG, op. ult. cit., 16 ss.;
CONSOLO, op. ult. cit., I, 274 ss.; PROTO PISANI, op. ult. cit., 618. Un ipotesi particolare
75
in primo luogo, circoscrivere questo divieto alle ipotesi in cui per la
concessione della misura conservativa sia necessario procedere ad
una nuova azione di merito, e non anche quando sia sufficiente la
richiesta in altro grado all’interno dello stesso giudizio; ci sembra
infatti ammissibile ottenere nel giudizio di appello la misura
conservativa, se ovviamente ne ricorrano i presupposti, per la
porzione del credito che non sia stata riconosciuta nella sentenza di
primo grado, o quando l’efficacia esecutiva della sentenza sia stata
sospesa ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c. 27.
Quanto invece ai titoli esecutivi stragiudiziali, si deve in via di
principio riconoscere al creditore la facoltà di astenersi dall’azionare
in executivis siffatto titolo ed il potere di proporre, invece, il giudizio
di cognizione per ottenere una statuizione di merito sul diritto di
credito, ciò che può essere rilevante per molteplici finalità, da quella
di rendere incontestabile il titolo preesistente a quella di provvedere,
con il nuovo titolo, all’iscrizione di ipoteca giudiziale. In relazione a
tale giudizio di merito non si può negare la legittimazione del
medesimo creditore alla tutela cautelare per la conservazione della
garanzia patrimoniale pendente iudicio; anzi, la costituzione della
cautela può essa stessa essere la ragione per non azionare il titolo
stragiudiziale, ad es., allo scopo di evitare che nel giudizio esecutivo
si verifichi il concorso di altri creditori. Rimane, tuttavia, il “rischio”
che l’attore, dopo aver instaurato il giudizio di merito sulla pretesa
ed aver ottenuto ed eseguito la misura cautelare, agisca
successivamente anche con il titolo esecutivo stragiudiziale; ma, in
queste ipotesi, onde evitare le conseguenze infauste della
“duplicazione” dei titoli azionabili, il soggetto esecutato potrà
attivarsi con il meccanismo dell’opposizione all’esecuzione.
di rifiuto di autorizzare un sequestro liberatorio in presenza di un titolo esecutivo
giudiziale è in Trib. Milano, 20 luglio 1995, in Foro it. 1995, I, 3590.
27 In arg., CONTE, op. cit., 64 ss., che tratta ancora di una ipotesi invero
particolare, e cioè di una sentenza di condanna in futuro nella quale non sono stati
pronunciati provvedimenti conservativi, che appaia però necessario richiedere
successivamente. Scontata l’inapplicabilità dell’art. 156 6°comma c.c., in quanto
norma speciale, Conte propone un’irrituale concessione di un sequestro conservativo
che dovrebbe essere successivamente seguito in buona sostanza da una sorta di
giudizio di convalida (!), o in subordine la pronuncia di una misura d’urgenza ex art.
700 c.p.c. seguita da un’azione di mero accertamento.
Pret. Perugia, 12 novembre 1993, in Rass. Giur. Umbra 1994, 123, per la quale il
giudice può concedere un sequestro conservativo in un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo nel quale l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo è stata sospesa.
76
Non si può ritenere che in tal caso non si configuri duplicità di
titoli esecutivi per lo stesso diritto soggettivo, perché, mentre il
diritto cartolare che si fa valere con la cambiale trova il suo
fondamento nel titolo di credito, l’azione giudiziaria (tendente al
sequestro e al merito) può legittimamente riguardare il rapporto
fondamentale nascente dall’emissione o dalla circolazione del titolo
28; anche in questa ipotesi le pretese, se anche si verta in un’ipotesi di
concorso di diritti e non di concorso di norme, tendono tutte al
medesimo risultato, hanno ad oggetto la stessa prestazione e
soddisfano uno scopo economico unitario, sicché è evidente che
non potranno aversi in questo caso contemporaneamente due
diverse ipotesi di tutela, conservativa su un diritto in un processo di
merito ed esecutiva sull’altro diritto in un autonomo procedimento
esecutivo; il convenuto sarebbe assurdamente obbligato a subire una
duplice attività, che non subirebbe invece se le pretese fossero
entrambe svolte in un unico giudizio di merito, caratterizzato
dall’unicità del petitum delle due richieste.
_____ _____ _____
Il sequestro conservativo può essere chiesto non solo da parte di
chi abbia diritto ad una prestazione (originariamente) pecuniaria nei
confronti dell’obbligato, ma anche da chi, pur avendo inizialmente il
diritto ad una diversa prestazione (come il comodante, il
depositante, il committente, ecc.), in seguito all’inadempimento
dell’obbligato e al pericolo di sottrazione o dispersione della cosa
abbia eventualmente diritto al risarcimento del danno. Anche in tal
caso il sequestro conservativo tende alla tutela di diritti di credito
affermati dal sequestrante ed ha per oggetto beni immobili, mobili e
crediti in quanto elementi del patrimonio del sequestrato. Quindi,
pur essendo il diritto di credito non originario, ma conseguenziale al
dedotto inadempimento, la misura cautelare non perde la sua natura
di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del
debitore.
Sull’argomento, cfr. in vario senso, ANDRIOLI, op. cit., 155; CONIGLIO, op. cit.,
67 ss.; CARNELUTTI, op. ult. cit., III; 151; D’ONOFRIO, Commento al codice di procedura
civile, Torino 1957, n. 1097- bis; GUALANDI, op. cit., 831; e in giurisprudenza, App.
Milano, 12 marzo 1983, in Giust. civ. 1983, I, 2476; Trib. Cassino, 22 gennaio 1975, in
Giust. civ. Rep. 1975, voce Sequestro conservativo, n. 10 e in Temi Romana, 1975, 328; App.
Firenze, 2 maggio 1967, in Giur. tosc. 1968, 100; Trib. Bologna, 8 aprile 1964, in Giur.
it. 1965, I, 2, 831; Trib. Napoli, 16 febbraio 1961, in Temi nap. 1962, I, 667.
28
77
Non può essere pertanto condivisa l’opinione secondo cui in
queste ipotesi il sequestro conservativo potrebbe avere per oggetto
anche la stessa cosa che il debitore avrebbe dovuto restituire 29. Si
tratta di un bene che non essendo di proprietà del sequestrato (che
non vanta su di esso neppure un diritto reale limitato) non fa parte
del suo patrimonio (art. 2740 c.c.) e in quanto tale non è suscettibile
di formare oggetto di sequestro conservativo, mentre rispetto ad
esso può prospettarsi l’eventualità del sequestro giudiziario,
ammissibile anche per gli jura ad rem 30.
Le stesse ragioni inducono a ritenere ammissibile il sequestro
conservativo per i diritti di credito derivanti dall’inadempimento di
una precedente obbligazione di facere.
3. Segue: b) Fumus boni juris.
Per la concessione della misura, devono concorrere i presupposti
del fumus boni iuris e del periculum in mora 31.
Come per le altre misure cautelari, caratterizzate dall’esigenza di
immediata attuazione, l’onere di prova dei presupposti del sequestro
conservativo, che il richiedente è tenuto a dimostrare ai fini della
concessione del provvedimento, non coincide per il contenuto e per
l’oggetto con quello riguardante il giudizio di merito 32.
Quanto al diritto che si intende cautelare, la prova che incombe
all’istante è meno intensa di quella del giudizio di cognizione, in
quanto non deve consistere necessariamente nella dimostrazione
piena ed assoluta del credito, bensì è sufficiente che di esso sia
accertata la probabile esistenza, restando riservata al giudizio di
merito ogni altra indagine sulla sua effettività 33.
V. per la tesi criticata nel testo, SATTA, op. ult. cit., IV, 175 ss.
V. retro al par. 3 del Cap. I.
31 Cass., 26 giugno 1998 n. 6336; Cass. 3, febbraio 1996 n. 927, precisano che per
la concessione della misura devono concorrere entrambi i presupposti.
32 In alcune ipotesi, poi, il fumus è dato dall’esistenza di provvedimenti
giurisdizionali già resi, e che tuttavia non possono ancora essere eseguiti. Così, v. la
concessione del sequestro nelle more del giudizio di exequatur di provvedimenti
giurisdizionali stranieri, su cui v. più avanti al Cap. XVI.
33 Diverge, invece la posizione della cassazione quando il sequestro sia richiesto
nell’ambito di un processo penale. In argomento si rimanda al par. 12 del Cap. V.
29
30
78
Corrispondentemente, l’accertamento ad opera del giudice è
finalizzato ad un giudizio di verosimiglianza in ordine alla posizione
giuridica dedotta in ricorso; e la decisione deve essere positiva,
quando siano offerti al giudice, o vengono da lui acquisiti, sufficienti
elementi che lo convincano della probabile esistenza del credito,
sicché questo appare verosimile 34 35.
Su questa proposizione concordano dottrina e giurisprudenza, le
quali, per altro, frequentemente sottolineano l’esigenza di valutare
con il dovuto rigore gli elementi di prova, in considerazione delle
gravi conseguenze connesse al provvedimento di sequestro, per
modo che questo deve essere negato quando il materiale probatorio
acquisito non sia idoneo a giustificare il giudizio di verosimiglianza e
probabilità del credito 36.
Vanno diversamente affrontate le ipotesi in cui l’incertezza
concerne la stessa tutelabilità con lo strumento del sequestro della
situazione sostanziale cautelanda, quale prospettata dalla parte. Si
tratta, ad esempio, di situazioni aventi ad oggetto questioni di mero
34 Trib. Genova, 28 dicembre 1994, in Giust. civ. 1996, I, 547, ha ritenuto che
l’istanza di sequestro conservativo avanzata sulla base di un documento (nel caso in
specie, una fideiussione) non avrebbe potuto essere concessa se il debitore
disconosce la propria sottoscrizione. Ivi, v. anche la nota giustamente critica di F.
AULETTA, Querela di falso e giudizio cautelare, che sottolinea come, se anche la scrittura
privata non assume la forza di prova legale, essa nondimeno può comunque fornire
un elemento sufficiente a convincere il giudice cautelare dell’esistenza del fumus boni
iuris se dall’esame della vicenda e degli elementi probatori egli si convinca della
probabile autenticità del documento. Altro esempio di rigetto per carenza del fumus è
offerto da Trib. Bari, 23 aprile 2002, in Foro it. 2002, I, 1895, che nega un sequestro
conservativo richiesto dall’acquirente di un’immobile che aveva trascritto il suo
acquisto posteriormente alla trascrizione di una domanda ex art. 2932 c.c. da parte di
un promettente acquirente. Il tribunale, ritenendo nel caso di specie la prevalenza
dell’acquisto di colui che ha richiesto il sequestro conservativo (paventando i danni
ricollegati all’accoglimento della domanda di esecuzione del preliminare da altri
proposta) nega la richiesta misura cautelare per carenza del fumus, poiché
mancherebbe l’esistenza di un credito (da risarcimento) da garantire.
35 Laddove il giudice di merito dovesse pronunciare applicando una legge
straniera (vedi il Titolo III della legge 218/85), anche l’accertamento sul fumus del
giudice della cautela dovrà essere effettuato sulla scorta delle norme di
quell’ordinamento.
V. così, ad es. Trib. Roma, ord. 22 gennaio 1998, in Riv. int. dir. priv. e proc. 1998,
443 ss.
36 Ancor più gravi in passato, quando il sequestro permaneva necessariamente
fino al giudicato sulla pronuncia di inesistenza del diritto. Per la giurisprudenza sul
fumus boni juris, v. Cass., 11 marzo 1987 n. 2523; Cass., 19 aprile 1983 n. 2672, in Giust.
civ. 1983, I, 2345; Cass., 8 aprile 1982 n. 2172.
79
accertamento o costitutive; prima di passare all’esame dell’esistenza
del fumus in riferimento alla fattispecie concreta il giudice della
cautela dovrà decidere, con un giudizio pieno e non limitato alla
mero verosimiglianza, se la situazione possa o no ricevere tutela con
lo strumento del sequestro.
Quanto alla concessione della misura a tutela di crediti
condizionali, al giudice sarà anche richiesto di rendere un giudizio
prognostico sulla possibilità di avveramento della condizione, che
esula dal requisito del fumus boni iuris.
Va da sé che il giudizio di verosimiglianza e di probabilità della
pretesa azionata, implica altresì un apprezzamento prognostico, sulla
base degli elementi acquisiti, in ordine ai fatti costitutivi della
domanda e, quindi, all’esito del giudizio di merito 37; ed altresì che,
abolito il giudizio di convalida, l’attività cognitiva del giudice in
ordine alla domanda di sequestro è circoscritta alla fase di
autorizzazione e, eventualmente, a quella di revoca e reclamo contro
il provvedimento autorizzatorio 38.
4. Segue: c) Periculum in mora.
V. Trib. Milano, 31 luglio 1993, in Gius. 1994, 104, secondo cui “ricorre il fumus
boni juris per la concessione del sequestro conservativo dei beni degli amministratori
di una società di capitali nei confronti dei quali sia stata esercitata l’azione di
responsabilità, il giudice è tenuto a sindacare il grado di diligenza usato dagli
amministratori nella gestione della societaria, con un giudizio ex ante sulle prevedibili
potenzialità dannose degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni”; Trib. Vigevano,
9 marzo 1983, in Banca, borsa, tit. cred. 1984, II, 256. Trib. Frosinone, 6 novembre
1995, in Giust. civ. 1996, I, 1151 ss. (con nota adesiva di STINGONE, Liquidazione
bancaria, stato di insolvenza e provvedimenti cautelari); Trib. Frosinone 19 aprile 1996, in
Banca Borsa e tit. cred. 1997, 191 ss., autorizza un sequestro conservativo su beni di
membri degli organi amministrativi di un istituto di credito posto in l.c.a. nel giudizio
di responsabilità sociale ex art. 2293 e 2294 sulla base degli accertamenti e dei verbali
ispettivi della Banca d’Italia. Similmente, Trib. Potenza, 16 febbraio 1998, in Giur.
Merito 1999, 253.
38 Nel sistema abrogato in giurisprudenza non era ben chiaro se il giudice alla
convalida dovesse limitarsi a verificare nuovamente i presupposti della misura
cautelare. In questo senso, da ultimo, Trib. Palermo, 11 settembre 1992, in Società
1993, 788, per cui “in sede di convalida non occorre accettare l’effettiva consistenza
del diritto controverso, a garanzia del quale il sequestro è stato concesso ed eseguito,
né del pari risolvere in via definitiva le eventuali contestazioni in ordine ai
presupposti dell’azione, dovendosi solo accertare se l’autorizzazione della misura
cautelare e la sua esecuzione siano state o meno opportune, con un giudizio di
probabilità della esistenza del credito, oltre quello del periculum in mora”.
37
80
A differenza dell’art. 924 c.c. del 1865, che faceva riferimento
all’esistenza di giusti motivi di sospetto, l’art. 671 c.p.c. adopera la
più ampia formula “fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito”, che (ancor più della precedente) evidenzia che il
timore non può dipendere da un apprezzamento soggettivo del
creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose.
Questo trova puntuale riscontro nel disposto dell’art. 96 c.p.c., che
prevede una responsabilità aggravata del creditore procedente che
abbia agito senza la normale prudenza.
Se il riferimento ad un parametro di valutazione oggettivo
ricollega la misura cautelare ad una situazione di pericolo concreto
ed attuale (e ciò a tutela dell’interesse del debitore a non vedersi
imporre vincoli non giustificati), d’altro canto non è necessario che il
pericolo medesimo consista in un depauperamento in atto del
patrimonio del debitore, essendo sufficiente il timore che ciò
avvenga 39.
Il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi
concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto
all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, riferibili ad un
comportamento extra-processuale o processuale del debitore dal
quale si possa presumere che egli, al fine di sottrarsi
all’adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile il
deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione
forzata 40.
É altresì assunto ripetuto che per la concessione della misura sia
sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di elementi di carattere
solo obiettivo o solo soggettivo 41; l’osservazione nella sua
V., fra altre, Cass., 9 febbraio 1965 n. 201, in Giur. it. 1966, I, 1, 68; Cass., 15
settembre 1970 n. 1448; Cass., 22 gennaio 1976 n. 200; Cass. 25 maggio 1978 n. 2634;
Cass., 28 aprile 1982 n. 2459; Cass., 9 febbraio 1990 n. 902; Trib. Milano, 31 luglio
1993, in Gius. 1994, 104. Tra le decisioni più risalenti, particolarmente significativa è
Cass., 23 aprile 1958 n. 1338, in Foro it. 1958, I, 864 e in Giur it. 1958, I, 1, 1407.
40 Cfr. Cass., 13 febbraio 2002 n. 2080; Cass., 10 agosto 1988 n. 4906; Cass., 9
gennaio 1987 n. 69; Cass., 10 settembre 1986 n. 5541; Cass. 12 novembre 1984 n.
5691; Cass., 19 aprile 1983 n. 2672, in Giust. civ. 1983, I, 2345; Cass., 8 aprile 1982 n.
2172.
41 Cass., 26 febbraio 1998 n. 2139; Cass., 16 aprile 1996 n. 3563, in Riv. giur. circ.
trasp. 1996, 310; Cass., 9 gennaio 1987 n. 69; Trib. Vigevano, 9 marzo 1983, in Banca
borsa e tit. cred. 1984, II, 256; contra Trib. Milano, 20 marzo 1997, in Giur. it. 1998, 108,
che assume che l’eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione
39
81
assolutezza ci lascia perplessi, perché, ad esempio, sembra eccessivo
ritenere automaticamente verificato l’esistenza di un pericolo di
perdere la garanzia per l’insufficienza della capacità patrimoniale del
debitore in rapporto all’entità del credito, laddove ad esempio il
presunto debitore convinca il giudice (vincendo quella che nel caso
in specie ben può agiuridicamente avvicinarsi ad una presunzione
contraria) come nel caso in specie non sussista, neanche in via
presuntiva, il rischio che questi proceda ad aggravare la propria
posizione debitoria patrimoniale; si può concludere, dunque, come
la valutazione dell’esistenza del requisito del periculum dovrà essere
resa pur sempre nell’ambito di una lettura globale della posizione del
debitore. Solo una valutazione complessiva, a nostro avviso,
consentirà al giudice di valutare se sussista o no il presupposto del
periculum, e se questo possa essere peraltro meglio tutelato da una
pronuncia di sequestro; sotto questo profilo, allora, andranno
verificati la situazione oggettiva ed i comportamenti del debitore,
dimodoché talora anche eventuali atti, che da soli potrebbero
qualificarsi come elementi tali da indurre quasi automaticamente alla
concessione del sequestro (ad es. la vendita dei beni in una
situazione di difficoltà economica) andranno invece valutati
all’interno della situazione complessiva, laddove potrebbero anche
essere spiegati in altra luce (ad esempio, alla luce di una più
complessa prospettiva di ristrutturazione economica 42); allo stesso
modo naturalmente alcuni elementi oggettivi o soggettivi di per sé
insufficienti a convincere alla concessione della misura potranno
essere diversamente considerati se corredati da altri elementi.
Quanto poi all’entità del credito su cui commisurare la situazione
oggettiva del debitore, questa non dovrà essere individuata tout court
nella richiesta del creditore, ma dovrà essere vagliata nell’ambito
della valutazione dell’esistenza del requisito del fumus boni iuris; ed il
giudice del cautelare potrà così riconoscere la verosimiglianza
all’entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere
il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato.
42 Si veda, ad es. la fattispecie decisa da Trib. Trento, 25 settembre 1993, in Giur.
it. 1994, I, 2, 433, laddove nega un sequestro conservativo richiesto contro una
società (la Montedison) in fase di ristrutturazione, perché “..questo non è certo in
grado di impedire che i debiti finanziari lievitino per il maturare di nuovi interessi, ma
soltanto, a seguito della esecuzione, di ostacolare il lavoro degli “stimabili
professionisti” (il termine è tratto dalla memoria dei resistenti) nella opera di
risanamento, che non potrà non prevedere anche delle alienazioni….”
82
dell’esistenza del preteso diritto di credito anche solo per una parte
del credito che è stato richiesto (e su questa base poi vagliare
l’esistenza del presupposto del periculum in mora).
_____ ______ ______
La varietà e la molteplicità degli elementi da cui può desumersi
l’esistenza del periculum, nonché l’esigenza di valutarli globalmente ed
in concreto, consentono di estrapolare, dalle decisioni
giurisprudenziali, pochi criteri di massima, su alcuni dei quali, per
altro, permangono aperti dissensi.
1) Così è ricorrente in dottrina e in giurisprudenza l’affermazione
secondo cui il timore di perdere la garanzia del credito deve riferirsi
ad una situazione diversa da quella esistente al momento della
costituzione del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che non
potrebbe essere concesso il sequestro conservativo se il pericolo già
esisteva in tale momento (salvo che l’esposizione debitoria originaria
del debitore non fosse stata celata all’altra parte contraente). Ciò si
argomenta in base al rilievo che il mancato accertamento circa le
condizioni patrimoniali del debitore, in quanto addebitabile a dolo o
colpa del creditore, impedirebbe l’utile proposizione della domanda
di sequestro 43 44.
La tesi non può essere condivisa sia perché manca una norma
limitativa in tal senso e sia perché, ove oggettivamente sussistano i
presupposti della misura cautelare, nessuna indagine deve compiere
il giudice né in ordine alla situazione patrimoniale del debitore
all’epoca in cui sorse l’obbligazione né in ordine al comportamento
del creditore riferito a quel momento, a meno che quest’ultimo non
abbia intenzionalmente agito in danno del debitore.
43 In dottrina: ANDRIOLI, op. cit., 340; D’ONOFRIO, op. cit., II, 303; CONIGLIO, op.
cit., 64; SCAGLIONI, op. cit., 83; C. FERRI, op. ult. cit., 477; ID., Procedimenti cautelari a
tutela del credito. Il sequestro conservativo, cit., 89; POTOTSCHNIG, op. cit., 24; F. VERDE, op.
cit., 90 ss.; G. VERDE-CAPPONI, op. ult. cit., III, 365. In giurisprudenza: Cass., 6
maggio 1998 n. 4542, in Giust. civ. 1998, I, 2562; Cass., 13 novembre 1982 n. 6076;
Cass., 27 maggio 1982 n. 3235; Cass., 10 febbraio 1979 n. 920; Cass., 3 gennaio 1967
n. 2, in Foro it. 1967, I, 1827; Cass., 7 marzo 1964 n. 491; Trib. Trento, 25 settembre
1993, in Giur. it. 1994, I, 2, 433.
44 Cass., 17 ottobre 1992 n. 11408 precisa come il problema non si pone per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito, in cui non si può prospettare una previa
valutazione da parte del creditore.
83
La sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla situazione
originariamente esistente, non esplica alcun rilievo, in quanto la
legge non richiede che per la concessione del sequestro conservativo
debba aversi un mutamento in negativo delle condizioni
economiche del debitore, a meno di non voler aprioristicamente
negare la misura cautelare ai creditori di debitori originariamente
insolventi: le ragioni per cui il credito viene concesso possono essere
molteplici, ma nessuna di essa implica di per sé un’inammissibile
rinunzia al sequestro. Né va taciuto che se si aderisse alla contraria
opinione bisognerebbe negare la misura cautelare anche nell’ipotesi
in cui il debitore inizialmente insolvente sia divenuto solvibile e solo
dopo abbia nuovamente manifestato segni di dissesto; ed altresì che
la stessa legge impone una valutazione del periculum in mora riferita
esclusivamente al momento della richiesta giudiziale, allorché
individua tale presupposto nell’esistenza attuale di una situazione di
pericolo.
2) Va invece condiviso l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il
pericolo di perdere la garanzia del credito non può risolversi nel
mero rifiuto del debitore di adempiere l’obbligazione, che può anche
essere motivato dall’opinione soggettiva, pur se non fondata, di non
essere obbligato 45; in tal caso occorre che il rifiuto si inserisca in un
comportamento processuale o extraprocessuale dell’obbligato
idoneo a determinare un depauperamento del suo patrimonio e a
rendere, quindi, fondato il timore del creditore di perdere le garanzie
del credito 46.
POTOTSCHNIG, op. cit., 25; ZUMPANO, op. cit., 117.
Cass., 10 agosto 1988 n. 4906; Cass., 12 novembre 1984 n. 5691; Cass., 27
maggio 1982 n. 3235; v. tuttavia anche App. Milano, 14 novembre 1988, in Giur. it.
1989, I, 2, 460 (con nota di CONSOLO, Competenze “interstiziali” a concedere provvedimenti
cautelari e giudizio di convalida (nonché sui corollari della contemporanea pendenza pendenza di una
procedura per espropriazione fra le stesse parti), che individua il requisito del periculum dalla
“pervicace resistenza in giudizio del debitore e del suo comportamento improntato a
sorda resistenza, e come tale stigmatizzato dal giudice di primo grado (corredandolo,
però ad una pur sommaria valutazione negativa della consistenza economica della
società nei cui confronti si chiede il sequestro); App. Bologna, 17 luglio 1991, in Ra
giur. Farm. 1996, fasc. 33, 113, convalidava un sequestro in relazione all’elemento
oggettivo della capacità patrimoniale del debitore rispetto all’entità del credito ma
anche per l’elemento soggettivo dato dal comportamento del debitore, sotto il profilo
che il reiterato rifiuto di adempiere lascia presumere la possibilità di atti di
depauperamento del proprio patrimonio; Pret. Monza, 25 luglio 1995, in Riv. crit. dir.
lav. 1995, 1095.
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3) Del pari correttamente, in base ai rilievi innanzi svolti, si è
ritenuto che le mere aspettative di incremento del patrimonio del
debitore non rientrino nella garanzia ex art. 2740 c.c. e perciò il
timore che esse non si avverino non può integrare il periculum in mora
47.
4) Con riferimento al criterio (pacifico) che impone di aver
riguardo alla proporzione tra l’entità del patrimonio costituente la
garanzia e l’ammontare del credito, va segnalata la frequente (ma del
tutto ovvia) affermazione della giurisprudenza secondo cui il
pericolo va valutato in relazione alla situazione economica generale
del debitore e non solo alle attività oggetto del sequestro, e che la
natura dei beni che compongono il patrimonio è rilevante ai fini
della concessione o del diniego della cautela (ad es., a seconda che si
tratti di immobili o di mobili e questi siano o non siano facilmente
sottraibili all’esecuzione forzata) 48; in argomento, non si è ad
esempio ritenuto sufficiente per la concessione della misura
conservativa unicamente il fatto che il debitore sia straniero o che i
beni del debitore siano situati all’estero 49, mentre si è a ragione
Cass., 15 settembre 1970 n. 1448, cit.
V., fra altre, Trib. Palermo, 20 febbraio 1970, in Nuovo dir. 1970, 918; Trib.
Trieste, 30 settembre 1975, in Dir. marittimo 1976, 219; App. Milano, 24 marzo 1978,
in Foro pad. 1978, I, 127.
49 In argomento, si ricorda la pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee 10 febbraio 1994, causa C-398/92, in Foro it. 1995, IV, 237 (con
osservazioni di PIETROBON), che ha dichiarato in contrasto con gli art. 75 e 220 del
trattato C.E. il 2° comma dell’art. 917 del codice di procedura civile tedesco laddove
prevede la concessione automatica del sequestro quando esso debba eseguirsi
all’estero, ritenendolo non giustificato quando si debba procedere all’esecuzione in un
altro paese della comunità (nella decisione si prende tuttavia in esame anche la portata
di fatto discriminatoria della disposizione, perché in genere saranno gli stranieri ad
avere i propri beni non in territorio tedesco; la soluzione della Corte è stata tuttavia
fermamente contestata nella dottrina tedesca). Una soluzione diversa è accolta da
Trib. Chiavari, 13 agosto 1999, in Diritto marittimo 2000, 946 che ritiene sussistente il
periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo di una nave quando la
nave (che, naturalmente, si può facilmente spostare sottraendola così alla
sequestrabilità) è l’unico bene del debitore in Italia, perché “l’eseguibilità all’estero del
futuro titolo esecutivo, per le note difficoltà che comunque tale procedura comporta,
non costituisce soddisfacente garanzia tale da escludere la sussistenza del pericolo”.
Quanto alle diverse posizioni in dottrina e giurisprudenza in ordine all’individuazione
del periculum per il sequestro conservativo di una nave, v. ORIONE, Breve rassegna di
orientamenti giurisprudenziali su alcuni aspetti del sequestro conservativo di nave, in Diritto
marittimo 1995, 1076 ss. Ma, già antecedentemente, la giurisprudenza aveva ritenuto
insufficiente, per giustificare il periculum in mora, la circostanza che il debitore sia uno
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sottolineato come invece il requisito per la concessione del periculum
in mora possa essere integrato quando nel paese straniero (e non
aderente all’U.E. 50) non sia possibile neanche ottenere la
delibazione della sentenza di condanna, ed appaia verosimile che il
debitore stia appunto accingendosi a cedere o trasferire i beni che
possiede nel nostro territorio 51.
Si è altra volta ritenuto intrinseco il periculum a situazioni in cui
l’adozione di provvedimenti giudiziali avversi potrebbe
presumibilmente comportare la dispersione del patrimonio 52.
5) Per ragioni affini sembra di poter in astratto affermare che
anche la trasformazione di beni del debitore da beni suscettibili di
facile individuazione per l’esecuzione in beni di più difficile ricerca,
o anche solo di più difficile realizzo, può concorrere ad integrare il
requisito soggettivo sufficiente per la concessione della misura.
6) Quanto alla valutazione dell’esistenza del requisito soggettivo,
questo può essere naturalmente ricavato dall’esistenza di atti che
concretamente stanno depauperando il patrimonio; talora, ed a
nostro avviso correttamente, si ritiene che per integrare questo
straniero residente all’estero e non abbia un patrimonio in Italia; v. Trib. Catania, 30
maggio 1985, in Riv. dir. int. priv. proc. 1986, 158; Trib. Firenze, 10 settembre 1985, in
Foro it. 1986, I, 543; Trib. Milano, 26 gennaio 1979, in Foro pad. 1979, I, 244.
Ma quanto invece alle c.d. Mareva injunction nel diritto inglese, che possono essere
concesse (ed anzi storicamente nascono) anche per evitare che i beni siano trasferiti
all’estero, v. GIORGETTI, Antisuit, Cross Border injunctions e il processo cautelare italiano, in
corso di pubblicazione nella Rivista di diritto processuale.
50 Quanto invece all’immediata esecuzione delle misure cautelari emesse dal
giudice Italiano nei paesi dell’U.E., si veda più avanti al par. 3 del Cap. XVI.
51 CONTE, op. cit., 78, che condivide la pronuncia di App. Milano 17 ottobre 1986
in Riv. dir. int. priv. e proc. 1988, 103, nella quale si era pronunciato un sequestro
conservativo su crediti vantati da una banca svizzera in Italia, perché la Banca aveva
dichiarato in giudizio di non accettare la giurisdizione italiana rendendo così
impossibile, in forza di una convenzione Italo-Svizzera, la successiva delibazione della
sentenza di condanna in Svizzera.
52 Trib. Roma, 11 ottobre 1990, in Temi Romana 1990, 507: in caso di mancato
rilascio di immobile locato per uso diverso di quello abitativo alla scadenza del
termine fissato per l’esecuzione, il locatore che abbia effettuato l’offerta reale
dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale – con successivo deposito
delle somme su libretto bancario- e che intende ottenere il risarcimento del maggior
danno ex art. 1591 c.c., può ben chiedere (sussistendo il fumus boni iuris) il sequestro
conservativo della somma vincolata, essendo il periculum in mora intrinseco alla
possibilità che l’imminente esecuzione dello sfatto induca il conduttore a sottrarre
ogni garanzia patrimoniale del credito del proprietario (tanto l’azienda quanto la
somma in deposito a suo beneficio).
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requisito sia sufficiente una valutazione negativa della personalità del
sequestrando ricavata da pregressi comportamenti negoziali e
processuali del debitore 53 (debitori già autori di truffe, o dichiarati
falliti, ecc...).
7) É pacifico, poi, che di per sé non costituisce ostacolo alla
concessione del sequestro il fatto che il credito sia assistito da
garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio speciale): in queste ipotesi
è rimesso al giudice stabilire se, nonostante tali garanzie, sussista
ugualmente il periculum in mora, per essere le stesse insufficienti ad
assicurare il soddisfacimento del credito 54.
8) Così anche può tendenzialmente escludersi la concessione
della misura conservativa nei confronti di soggetti privati o pubblici
55 quando al momento della richiesta non si corra alcun rischio sulla
assoluta solidità economica del debitore, ad esempio per l’esistenza
di una copertura assicurativa con massimale superiore all’entità del
credito, se sia pacifico nel caso in specie che la richiesta rientri nei
rischi coperti dalla polizza.
9) Si discute in dottrina, invece, se nel caso di obbligazione
solidale il periculum in mora debba essere accertato esclusivamente nei
confronti del condebitore contro il quale il creditore ha agito,
ovvero si debba tenere conto delle condizioni economiche della
totalità dei condebitori, per modo che il sequestro conservativo
possa essere concesso solo se il periculum sussista nei riguardi di tutti.
Trib. Trani, 3 agosto 1995, in Giur. it. 1996, I, 2, 758.
Cass., 11 giugno 1971 n. 1772; Cass., 22 giugno 1967 n. 1506. Sostanzialmente
nello stesso senso, in dottrina, CONIGLIO, op. cit., 60 ss.; PERCHINUNNO, op. cit., 179.
Una fattispecie particolare è poi trattata dal Trib. Genova, 31 gennaio 1992, in Diritto
Marittimo 1993, 424, che, in relazione ad un credito per le esigenze di conservazione
della nave, assistito da un privilegio di cui al n. 6 dell’art. 522, autorizza il creditore a
procedere a sequestro conservativo sulla nave senza che questi debba provare il
periculum in mora, un provvedimento espressione di un principio consolidato in
dottrina ed in giurisprudenza, ed analogo alla fattispecie in cui il ricorrente richiede la
misura cautelare sulla nave in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1952
del sequestro conservativo di navi straniere; in arg. ORIONE, op. cit., 1076 ss.
Per la diversa fattispecie del sequestro della cosa data in pegno, previsto dall’art.
2793 c.c., si rinvia al par. 3 del Cap. XVIII.
55 Trib. Firenze, 30 giugno 1993, in Foro it. 1993, I, 2960: la qualità di enti
pubblici territoriali dei soci di un’associazione non riconosciuta esclude che si possa
concedere un sequestro conservativo a favore dei dipendenti, difettando il periculum in
mora. La pronuncia è emessa in sede di reclamo dell’ordinanza 7 giugno 1993 della
Pretura di Firenze, che aveva invece autorizzato il sequestro conservativo.
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Quest’ultima opinione viene argomentata essenzialmente sul
rilievo che la solidarietà adempie a funzioni di garanzia e, dunque, ai
fini dell’art. 2740 c.c. occorrerebbe tenere conto del complesso dei
patrimoni degli obbligati; essendone ammissibile la considerazione
separata solo nelle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo,
nel caso sia previsto il beneficio di escussione 56.
Alla tesi è agevole obiettare che secondo l’orientamento oggi più
accreditato l’obbligazione solidale non ha struttura monolitica, bensì
si fraziona in una pluralità di rapporti corrispondenti al numero degli
obbligati ognuno avente ad oggetto l’intera ed identica obbligazione
57; ed a ciascuno di tali rapporti è correlata la garanzia generica del
patrimonio di ogni condebitore, ex art. 2740 c.c., con i poteri che al
creditore competono a tutela della garanzia medesima, compreso il
sequestro conservativo. Inoltre, ai sensi dell’art. 1242 c.c., ove non
sia diversamente stabilito, il creditore è libero di agire per
l’adempimento nei confronti di ciascuno dei debitori e, di
conseguenza, come può procedere ad esecuzione forzata sul
patrimonio dello stesso, così medio tempore è legittimato alla misura
cautelare, senza che sia tenuto a considerare le condizioni
economiche di coobbligati contro i quali ha ritenuto di non agire. Se
così non fosse, si verrebbe a limitare la facoltà di scelta spettante al
creditore, che sarebbe costretto a sperimentare l’azione (prima
cognitiva e poi esecutiva) anche nei confronti di altri condebitori (la
domanda proposta contro uno dei debitori in solido non ha effetto
rispetto ad altro coobbligato neppure come costituzione in mora: v.
art. 1308 c.c.) 58, in pratica così ottenendo il risultato ancora di
56 Così CONIGLIO, op. cit., 67; PROTETTÌ, op. cit., 60; COSTA, voce Sequestro
conservativo in Novissimo Dig. It., XVII, Torino 1970, 45; F. VERDE, op. cit., 92-93. In
giurisprudenza, v. Trib. Bari, 13 marzo 1996 in Foro it. 1997, I, 2702 ; Trib. Milano, 22
ottobre 1997, in Giur. it. 1998, 963.
57 Sull’argomento v. CANTILLO, Le obbligazioni, cit., vol. III, 1515 ss. ivi anche per
ulteriori citazioni.
58 Nei sensi del testo si sono espressi: SATTA, op. ult. cit., IV, 183; CICALA, Sulla
revoca dell’atto fraudolento e in generale sulla conservazione della garanzia nella solidarietà passiva,
in Riv. dir. comm. 1955, I, 403; POTOTSCHNIG, op. cit., 25 ss., che dimostra come possa
esistere inoltre un interesse apposito nel preferire l’esecuzione sui beni di un
coobbligato rispetto ad un altro, ad esempio perché i suoi beni sono di più immediata
realizzazione; in giurisprudenza, Trib. Trento, 25 settembre 1993, in Giur. it. 1994, I,
2, 433; Trib. Pordenone, 18 novembre 1998, Giur. it. 1999, 2082; Trib. Frosinone, 24
aprile 1996, in Banca, borsa, tit. cred. 1997, II, 191.
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rendere più difficile proprio la tutela che dovrebbe essere assistita da
maggiori garanzie.
Va detto, infine, che per le stesse ragioni ora esposte la
giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’azione revocatoria di atti
dispositivi compiuti dal coobbligato al quale viene chiesto
l’adempimento, a nulla rilevando che il patrimonio dei condebitori
sia ampiamente sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito
59.
A fortiori la conclusione cui si perviene è valida nell’ipotesi di
obbligazione solidale con beneficio di escussione, essendo ancora
più evidente l’autonomia dei rapporti in cui essa si fraziona; e il
principio si applica, ovviamente, anche alle garanzie personali, in
particolare alla fideiussione 60, nonché alle obbligazioni indivisibili.
5. L’oggetto del sequestro conservativo (rinvio)
All’interno di questa sezione dell’opera, dedicata all’analisi dei
presupposti per la concessione del sequestro giudiziario e del
sequestro conservativo, abbiamo avuto modo di occuparci al Cap. II
dell’oggetto del sequestro giudiziario, poiché l’indicazione
dell’oggetto (e l’ammissibilità del sequestro su quel determinato
oggetto) si palesa elemento appunto pregiudiziale alla retta
pronuncia sulla misura cautelare richiesta. Non è così, invece, per il
sequestro conservativo, perché sia nella richiesta che nella pronuncia
non devono essere indicati beni specifici; la sequestrabilità o no di
alcuni beni, allora, può venire in considerazione indirettamente, ad
esempio come elemento che concorre alla valutazione dell’esistenza
del periculum in mora 61. Solo in ipotesi residuali l’indicazione espressa
dei beni su cui successivamente sarà eseguito il sequestro è
Cass., 13 marzo 1987 n. 2623, in Giust. civ. 1987, I, 2594; Cass., 1 agosto del
1960 n. 2264, ivi, 1960, I, 1730.
60 Diversamente Trib. Cuneo, 18 marzo del 1954, in Giur. it. 1955, I, 2, 577; F.
VERDE, op. cit., 92 ss., per le ipotesi di debitore e fideiussore debitori in solido del
creditore.
61 Si pensi, ad esempio alla valutazione del comportamento del debitore che
venda alcuni beni per acquistarne altri che non potranno essere oggetto di esecuzione
o di sequestro conservativo.
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necessaria perché il giudice conceda la misura 62. Ci sembra più
opportuno, allora, accorpare la trattazione dell’oggetto del sequestro
conservativo con l’attuazione di questa misura, anche naturalmente
alla luce del fatto che i problemi sull’ammissibilità del sequestro
conservativo su determinati beni sono in genere risolti sulla base
della pignorabilità o meno degli stessi.
Rimane da analizzare la corrente opinione che ritiene che il
provvedimento di sequestro debba contenere l’indicazione del limite
massimo entro cui eseguire 63. E va tuttavia sottolineato come di tale
indicazione il legislatore non faccia alcuna menzione né nell’art.
2901 c.c. né nell’art. 671 c.p.c., e questo ci sembra dover condurre a
ritenere valido il provvedimento concessivo del sequestro e tuttavia
privo dell’indicazione dell’ammontare massimo del credito al cui
interno attuare il sequestro 64, pur se rimane ferma l’opportunità che
il giudice della cautela circoscriva l’ammontare del credito su cui
eseguire.
Va tuttavia precisato come, a nostro avviso, nonostante
l’indicazione del limite massimo dell’ammontare del sequestro, la
misura opera come vincolo sul bene a favore del sequestrante
indipendentemente dall’entità del credito; ne consegue che il
sequestrante potrà soddisfarsi sul bene fino alla concorrenza indicata
nella sentenza (cui il sequestro è strumentale), anche se la somma ivi
Ci si riferisce, ad esempio, alla determinazione della giurisdizione cautelare ai
sensi dell’art. 669 ter 3° comma e 669 quater 5° comma c.p.c. su controversie di
competenza sul merito di un giudice straniero (in argomento, si veda al par. 10 del
Capitolo VI) o alle fattispecie di cui all’art. 2905 2° comma c.c. (v. al par. 2 del
prossimo Capitolo).
Un caso atipico di sequestro conservativo richiesto direttamente su beni
determinati è affrontato favorevolmente da Trib. Verona, 28 marzo 1995, in Giur. it.
1996, I, 2, 186, con nota critica di CONSOLO (ora in CONSOLO, Il nuovo processo
cautelare, L’intervento del terzo nel nuovo processo cautelare, Torino 1998, 165 ss.)
63 REDENTI, op. ult. cit., 64; LUISO, op. cit., IV, 205; MANDRIOLI, Diritto processuale
civile, III, Torino 2002, 373; CONTE, op. cit., 36 e 181 laddove ritiene che se il
provvedimento di sequestro privo dell’indicazione del limite massimo, se ne potrebbe
chiedere l’integrazione, oltre ad agire con reclamo ex art. 669 terdecies. Anche
DALEFFE, Contenuto della nota di trascrizione del sequestro conservativo ed inopponibilità al
creditore sequestrante degli atti di disposizione compiuti in pendenza del giudizio di merito, in Riv.
dir. proc. 1999, 616, ritiene ammissibile lo strumento del reclamo cautelare.
64 Così, in obiter, sembra anche Cass. 5 agosto 1997 n. 7218, in Riv. dir. proc. 1999,
603 ss. (con la citata nota di DALEFFE)
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disposta fosse superiore a quella che era stata indicata dal giudice
della cautela come limite massimo di esecuzione del sequestro 65.
L’indicazione del limite massimo, su cui dunque non può
fondarsi alcun affidamento dei terzi, manifesterà invece la sua
importanza nei rapporti tra le parti nella fase dell’attuazione della
misura (sicché non dovranno essere sequestrati beni del debitore per
un valore superiore all’ammontare massimo previsto nel
provvedimento di sequestro) ed in particolare nella revoca (ex art.
684 c.p.c.) 66 e nella riduzione 67 del sequestro conservativo.
Laddove invece il provvedimento di sequestro non indicasse un
limite monetario, il sequestro dovrà comunque mantenersi nei limiti
del credito richiesto nella causa di merito cui il sequestro è
strumentale, che fungerà dunque da termine di paragone per la
revoca (ex art. 684 c.p.c.) e la riduzione della misura.
V. al par. 1 del Cap. XIII.
V. al par. 12-13 del Cap. IX.
67 V. al par. 11 del Cap. IX.
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Il sequestro conservativo - Dipartimento di Giurisprudenza