GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SEQUESTRO PROBATORIO
Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007 Cc. (dep. 07/11/2007 ) Rv. 238114
Presidente: Morelli F. Estensore: Ambrosio A. Relatore: Ambrosio A. Imputato: Lonoce. P.M. D'Angelo G. (Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile 2007)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 032 sequestro - IN GENERE
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE Perquisizione - Violazione delle forme di compimento dell'atto - Eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose
pertinenti al reato - Effetti invalidanti per il sequestro - Esclusione.
I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia
giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che
costituisce un atto dovuto.
Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 28/04/2006 Ud. (dep. 25/05/2006 ) Rv. 234672
Presidente: Sossi M. Estensore: Fabbri G. Relatore: Fabbri G. Imputato: Proietti. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)
(Rigetta, App. Roma, 3 Dicembre 2004)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 032 sequestro - IN GENERE
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE Perquisizione - Casi e forme - Inosservanza - Effetti sul sequestro - Esclusione.
L'eventuale vizio della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle
cose pertinenti al reato.
Sez. 2, Sentenza n. 32882 del 05/07/2007 Cc. (dep. 13/08/2007 ) Rv. 237495
Presidente: Cosentino GM. Estensore: Zappia P. Relatore: Zappia P. Imputato: Yannis. P.M. Mura A. (Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Ancona, 3 Aprile 2007)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 033 convalida
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - Indagato
alloglotta che non conosca la lingua italiana - Sequestro di polizia giudiziaria e successiva convalida del pubblico ministero
- Omessa nomina di un interprete e omessa traduzione del verbale e della convalida del sequestro - Nullità - Esclusione.
L'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta che non
comprenda quella italiana e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro
compiute dalla polizia giudiziaria non sono causa di nullità del provvedimento.
Sez. 3, Sentenza n. 59 del 19/11/2003 Cc. (dep. 08/01/2004 ) Rv. 227849
Presidente: Zumbo A. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Kryczka. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Forlì, 27 giugno 2003).
663 INDAGINI PRELIMINARI - 033 convalida
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO CONVALIDA - Esecuzione nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana - Mancata traduzione - Invalidità Esclusione.
In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di
invalidità la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso
dell'esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell'atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del
termine per impugnare il provvedimento.
Sez. 2, Sentenza n. 34625 del 08/06/2005 Cc. (dep. 27/09/2005 ) Rv. 232503
Presidente: Morelli F. Estensore: Tavassi MA. Relatore: Tavassi MA. Imputato: Gasco. P.M. Mura A. (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Cuneo, 22 Dicembre 2004)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 033 convalida
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sequestro - convalida
- Limiti al sindacato del giudice del riesame - Verifica della fondatezza dell'accusa - Esclusione.
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non ha a oggetto la concreta fondatezza dell'accusa, ma
è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa
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la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra la
cosa e l'illecito penale.
Sez. U, Sentenza n. 23 del 20/11/1996 Cc. (dep. 29/01/1997 ) Rv. 206657
Presidente: Scorzelli F. Estensore: Morgigni A. Imputato: Bassi e altri. P.M. Suraci S. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Bari 9 febbraio 1996).
673 PROVE - 132 richiesta di riesame
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA
DI RIESAME - POTERI-DOVERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale
astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi
accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto
della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò,il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure
nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi
delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto
di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un
processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive
sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Sez. 3, Sentenza n. 6114 del 20/01/2005 Cc. (dep. 17/02/2005 ) Rv. 231062
Presidente: Onorato P. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Fiocchi. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. riesame Pavia, 20 Settembre 2004)
673 PROVE - 131 formalita'
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - formalità - Sequestro
probatorio - Consegna di copia del decreto o verbale di sequestro all'indagato - Obbligatorietà - Insussistenza - Fondamento.
In tema di sequestro probatorio, la mancata consegna all'indagato di copia del decreto di sequestro disposto ex art. 253 cod.
proc. pen., ovvero di copia del verbale di sequestro e del decreto di convalida ex artt. 354 e 355 cod. proc. pen., non
costituisce causa di nullità del provvedimento, stante l'assenza di una previsione specifica in tal senso, ed atteso che il diritto
di difesa viene garantito dalla facoltà dell'interessato di proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui
abbia avuto conoscenza dell'atto.
Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 11/01/2005 Ud. (dep. 14/02/2005 ) Rv. 230916
Presidente: Papadia U. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Rizzi. P.M. D'Angelo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Udine sez.dist. Palmanova, 17 gennaio 2003)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 022 accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti
su luoghi, cose e persone - Irripetibilità - Applicabilità nelle indagini relative a reati in materia ambientale - Fattispecie in
tema di gestione e deposito di rifiuti non pericolosi.
In tema di reati ambientali relativi alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, costituisce un accertamento urgente su cose o
situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazione o di scomparire in tempi brevi, secondo quanto previsto
dall'art. 354 cod.proc.pen., l'osservazione immediata e diretta dello stato dei luoghi, effettuata dalla polizia giudiziaria in
relazione allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto necessaria ed urgente la
verifica della consistenza, stato e modalità di gestione di "alghe e materiale spiaggiato", in quanto rifiuti in putrefazione che
causavano esalazioni maleodoranti, con rischi per la salute e per l'ambiente).
Sez. 4, Sentenza n. 39057 del 04/05/2004 Ud. (dep. 06/10/2004 ) Rv. 229965
Presidente: Fattori P. Estensore: Piccialli P. Relatore: Piccialli P. Imputato: Ciacci. P.M. Delehaye E. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Grosseto, 1 Dicembre 2003)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 022 accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti
su luoghi, cose e persone - Deposito dei relativi verbali al difensore - Omissione - Nullità - Esclusione - Irregolarità Sussistenza - Applicazione in materia di accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida di autoveicoli.
L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il
diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce
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al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del
termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Sez. 4, Sentenza n. 43647 del 11/04/2003 Ud. (dep. 14/11/2003 ) Rv. 226403
Presidente: D'Urso G. Estensore: Spagnuolo A. Imputato: Madonna. P.M. Cosentino F. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Roma, 20 novembre 2002).
673 PROVE - 122 sequestri - IN GENERE
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Reiterazione
del provvedimento annullato - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie: mancata convalida del precedente
sequestro ad opera della polizia giudiziaria.
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del " ne bis in idem " opera solo nel caso in cui la caducazione
del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative sostanziali richieste per l'adozione
della misura, ma non opera nell'ipotesi in cui a base del rinnovato provvedimento vengano posti elementi non valutati dal
giudice, che aveva dichiarato la caducazione del primo provvedimento per ragioni di merito differenti da quelle addotte a
sostegno del provvedimento reiterato, oppure per vizi meramente processuali (nella fattispecie: mancata convalida
tempestiva del sequestro operato dalla polizia giudiziaria).
Sez. 5, Sentenza n. 20271 del 02/04/2003 Cc. (dep. 07/05/2003 ) Rv. 224775
Presidente: Marrone F. Estensore: Marasca G. Imputato: Annibaldi. P.M. Febbraro G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. libertà Genova 30 settembre 2002).
681 NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE - 000 NORME DI ATTUAZIONE,
COORDINAMENTO E TRANSITORIE (Cod. proc. pen. 1988)
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) - Sequestro d'iniziativa
della polizia giudiziaria - Obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114
disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza - Violazione - Nullità intermedia - Regime.
La polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del P.M., prima di procedere al sequestro, ex art.
354 cod. proc. pen., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 disp. att.
cod. proc. pen.), in quanto anche il sequestro - come le ispezioni e le perquisizioni - rientra nella categoria degli atti per i
quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni; la violazione di tale
obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata
se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.
Sez. 3, Sentenza n. 763 del 02/12/1999 Ud. (dep. 20/01/2000 ) Rv. 215358
Presidente: Avitabile D. Estensore: Di Nubila V. Imputato: Lapiccirella D. P.M. Meloni V. (Conf.)
(Rigetta, App.Bari, 30 settembre 1998).
663 INDAGINI PRELIMINARI - 024 assicurazione delle fonti di prova
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - Sequestro - Nomina del custode - Necessità di delega espressa da parte
del P.M. - Esclusione.
È valida la nomina del custode fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'incombente, anche di propria
iniziativa, senza che tale nomina debba esser delegata espressamente dal P.M. Quando, infatti, al sequestro procede di sua
iniziativa un ufficiale di polizia giudiziaria non è necessario che egli chieda al magistrato il nome di un custode, ma, nel
disporre il sequestro, egli ha la facoltà di nominare un custode e di apporre i sigilli.
Sez. 5, Sentenza n. 5672 del 25/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000 ) Rv. 215566
Presidente: Lacanna P. Estensore: Ferrua G. Imputato: Cogni. P.M. Siniscalchi A. (Parz. Diff.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 1 giugno 1999).
663 INDAGINI PRELIMINARI - 032 sequestro - IN GENERE
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO IN GENERE - Sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione messo dal PM per
ricercare cose pertinenti al reato - Indicazione generica dell'oggetto del sequestro - Convalida - Necessità - Fondamento.
In tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il
sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto
utile a fini di indagine", egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non
specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia
giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto
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fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il
tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen.
Sez. 3, Sentenza n. 39003 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007 ) Rv. 237933
Presidente: Papa E. Estensore: Sensini MS. Relatore: Sensini MS. Imputato: Galli. P.M. Izzo G. (Diff.)
(Rigetta, Trib. lib. Brescia, 9 maggio 2007)
664 MISURE CAUTELARI - 143 termine
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE - Termine per la
proposizione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla notifica del decreto di convalida al difensore - Esclusione Ragione.
In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la
proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti,
nonostante l'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun
obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per
espressa statuizione dell'ultima parte del comma secondo dello stesso articolo, soltanto nei confronti della "persona alla
quale le cose sono state sequestrate".
Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004 ) Rv. 226711
Presidente: Marvulli N. Estensore: Canzio G. Imputato: P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua. P.M. Esposito V. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, 25 giugno 2003).
673 PROVE - 135 oggetto
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Cose
costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione sul presupposto del fine concretamente perseguito per
l'accertamento dei fatti - Necessità.
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di
nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004 ) Rv. 226712
Presidente: Marvulli N. Estensore: Canzio G. Imputato: P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua. P.M. Esposito V. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, 25 giugno 2003).
673 PROVE - 130 decreto - IN GENERE
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - IN GENERE Omessa indicazione delle ragioni giustificatrici del vincolo in funzione dell'accertamento dei fatti - Inerzia del P.M.
perdurante fino all'udienza di riesame e anche in essa - Possibilità di supplire all'omissione da parte del giudice del riesame Esclusione.
Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione
dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia
persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a
disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare
mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano
state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.
Sez. U, Sentenza n. 23 del 14/12/1994 Cc. (dep. 01/03/1995 ) Rv. 200114
Presidente: Zucconi Galli Fonseca F. Estensore: Pisanti F. Imputato: Adelio. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Salerno, 17 febbraio 1994).
664 MISURE CAUTELARI - 120 oggetto
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Cosa sottoposta a sequestro probatorio - Ammissibilità Condizioni - Ragione.
È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e
attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la
prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art.
321 cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) - che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una
previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c) - degli artt. 274 e 292 cod.
proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette
costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in
riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta,
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oltre che incerta nell'"an" e nel "quando", futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) - che un pericolo di
tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al
pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto
pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo
direttamente, in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata
esercitata l'azione penale, è possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i provvedimenti o dei
tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per
l'applicazione della misura preventiva; 3) - che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per
l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più
necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista "in itinere" la probabilità che ciò
accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto
della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti). (Conf.Sez. U, c.c. 14 dicembre 1994 n. 24,
Benigno, non massimata).
Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000 ) Rv. 215839
Presidente: Viola G. Estensore: Sciuto C. Imputato: Mariano. P.M. Toscani U. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Padova, 19 luglio 1999).
663 INDAGINI PRELIMINARI - 062 informazione di garanzia
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE
DI GARANZIA - Atti "a sorpresa" - Previo o contestuale inoltro dell'informazione di garanzia - Necessità - Esclusione Ragioni.
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della
prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (c.d. atti "a sorpresa": perquisizione, sequestro ed ispezione ex art.
364, comma 5, cod. proc. pen.), ne' il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere
all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di
adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di
un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle
indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla
"sorpresa", con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione
predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti
previsto dall'art. 366 cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non
sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di
garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad
esso relative).
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