Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Rapporto assicurativo
La tutela assicurativa: Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Valutazione del Rischio:
Risk Analysis
Risk Assessment
Classificazione e definizione dei rischi
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Titolo I - Disposizioni generali
Contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega
di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 123 del 3 agosto 2007, in particolare con
riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute
e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza
Partendo da quanto previsto dalla Direttiva n. 89/391/CEE è stato introdotto
un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare la finalità del
provvedimento stesso
L'articolo 1 incomincia
con l'indicazione dello
SCOPO
dello schema decreto,
individuato nel riordino
della normativa vigente
in materia di salute e
sicurezza in un unico
testo normativo,
da realizzare assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina
dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle
competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 2 – Definizioni
reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle
di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994
Tra le definizioni aggiunte
si segnalano quelle di
"dirigente"
"preposto"
figure centrali
per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi
sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente
alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità “O.M.S.”,
"buone prassi"
"responsabilità sociale
delle imprese"
questi ultimi considerati dall'art. 1,
c. 2, let. l, come elementi fondamentali per
“ orientare i comportamenti
dei datori di lavoro "
quelle di
"norma tecnica"
e migliorare i
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“ livelli di tutela definiti legislativamente "
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Titolo
I - Art. 2 “Definizioni”
L’AZIENDA
per sapere: vai sulla dizione
IL LAVORATORE
IL DATORE DI LAVORO
IL RESPONSABILE
del Servizio
prevenzione e protezione
L’Addetto al Servizio
di prevenzione e protezione
IL DIRIGENTE
Servizio di prevenzione
e protezione dai rischi
IL PREPOSTO
Il RAPPRESENTANTE
dei lavoratori per la sicurezza
sorveglianza sanitaria
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IL MEDICO
competente
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prevenzione
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I
Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione
salute
sistema di promozione della salute e sicurezza
valutazione dei rischi
unità produttiva
pericolo
norma tecnica
formazione
rischio
buone prassi
informazione
linee guida
addestramento
modello di organizzazione e di gestione
organismi paritetici
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Responsabilità sociale delle imprese
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo IV Art. 89 “Definizioni”
Committente
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Cantieri Temporanei o Mobili
Responsabile dei lavori
Lavoratore autonomo
Coordinatore
per la progettazione
Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori
Uomini-giorno
Piano operativo di sicurezza
Impresa affidataria
Idoneità tecnico-professionale
Merita essere menzionato il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, al quale competono
responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività
produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda,
creando le strutture a tal fine necessarie “ art. 2087 c.c. e D.Lgs. n.81/2008 – art 15 Misure
generali di tutela ” (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)
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«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
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«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera l) del presente articolo;
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno
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«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità
«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni
«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla
loro combinazione
«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
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«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede
a assicurarne la più ampia diffusione
«linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
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«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro
«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro
«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
«Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate
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“cantiere temporaneo o mobile”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X
“committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
“responsabile dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la
fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento
“lavoratore autonomo”: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
“coordinatore per la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 (redige il piano di
sicurezza e di coordinamento - predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori)
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“coordinatore per l'esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 (verifica,
con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento - verifica l'idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi
i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere - segnala al
committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze - sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni) non può essere
il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato
“uomini-giorno”: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera
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“piano operativo di sicurezza”: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17
comma 1, lettera a), del d.lgs. n.81/08, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV
“impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che,nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi
“idoneità tecnico-professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell’opera
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non soltanto assicurazione
ma un sistema integrato di tutela del lavoratore e per la competitività delle imprese
La tutela assicurativa
I.N.A.I.L.
Decreto
n.38/2000
Decreto
12.12.2000
Nuove Tariffe
Normativa
e sentenze
varie
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D.P.R.
Legge
n. 1124
n. 88
del
del
30
9
giugno
Marzo
1965
Ente pubblico
1989
erogatore di servizi
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I.N.A.I.L.
Inail Italia
Persegue
una pluralità di obiettivi
Ridurre
Assicurare
il fenomeno
infortunistico
i lavoratori che svolgono
attività di rischio
Garantire
il reinserimento nella vita lavorativa
degli infortunati sul lavoro
La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha
assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di
prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione
e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni
fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.
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La tutela assicurativa
D.P.R. n. 1124, del 30 giugno 1965:
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Art. 1 - È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le
quali,nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e
impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici,
laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino
l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
Art. 2 - L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente
al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
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Il rapporto assicurativo
L’assicuratore
I soggetti
del rapporto giuridico
di assicurazione sociale
sono tre:
L’assicurato
L’assicurante
Talora sono soltanto due, l’assicuratore e l’assicurante-assicurato, quando
l’assicurazione riguarda i lavoratori autonomi, infatti la figura dell’assicurante si
identifica con quella dell’assicurato.
I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale attuati secondo
il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione
statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di
assicuratore.
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Infortunio
Malattia professionale
Patologia
Qualunque infermità prodotta da infortunio
sul lavoro o da malattia professionale.
Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona
(lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e
concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di
lavoro), in occasione di lavoro.
Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di
un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente
nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa.
Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo
(= esposizione) di parecchi anni (causalità diluita).
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Infortunio sul lavoro
evento (danno)
che si produce alla persona
( lavoratore )
Infortunio
sul lavoro
che avviene
per causa violenta
azione intensa e concentrata nel tempo –
fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro,
in occasione di lavoro.
Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o
assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione
dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL.
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Malattia Professionale - tecnopatia
malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa
e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo
(chimico, fisico, organizzativo …)
presente nell’attività stessa.
Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente
nocivo (= esposizione) di parecchi anni.
Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano
anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa.
Nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della
"causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente)
superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori
connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare
una determinata e, spesso, prevedibile malattia.
L’assicurazione contro le malattie professionali sul lavoro è gestita dall’INAIL.
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Malattie professionali
La prima lista contenente n. 6 M.P si è avuta nel 1929, con essa si confermò un
rischio professionale privilegiato che lasciava intendere non solo indennizzabile
ma soprattutto preventivo (concetto: il rischio non monetizzato ma eliminato).
quindi si cominciò a parlare di accertamento del rischio, della diagnosi
di malattia e di nesso tra la noxa patogena e l’insorgenza della malattia.
Seguirono il T.U. approvato dal D.P.R. n.1124/1965 e il D.M. 18.04.1973 :
Elenco delle Malattie Professionali articolato in sette gruppi di malattie, da
agenti chimici, fisici, infettive parassitarie, dovute a carenze, etc…
Art. 3 - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella
allegato n. 4 (industria), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni …
Art. 139 - E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle
malattie professionali …
Art. 211 - L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella
allegato n. 5 (agricoltura). …
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… Malattie professionali
La prima grossa svolta nel percorso della trattazione delle malattie professionali
si è determinata a seguito della Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale,
per effetto della quale il sistema tabellare è stato "aperto" introducendo il cosiddetto
“sistema misto” :
"…la tutela opera non solo per le malattie contratte in lavorazioni
elencate in Tabella, ma anche per quelle patologie contratte in
lavorazioni non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine
professionale… ".
Da questa forte innovazione ne è derivata una profonda considerazione del rischio
lavorativo e conseguentemente della necessità di una equa tutela dei suoi effetti
lesivi ai fini dell'indennizzo assicurativo.
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… Malattie professionali
Decreto 13 aprile 1994, n. 336 - Regolamento recante le nuove tabelle delle
malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Le malattie professionali assicurate, 58 nell’industria e 27 in agricoltura, sono
elencate in apposita lista e si definiscono come “tabellate”, oltre ad esse sono
indennizzabili la silicosi e l’asbestosi.
Nel D.L.vo 38/2000 art. 10
comma 4 infatti si afferma :
“….l'elenco delle malattie di cui all'art.139 del T.U. conterrà anche liste
di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto
osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali …”.
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… Malattie professionali
D.L.vo 38/2000
Da qui la conseguenza che si possono avere malattie :
la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per
la revisione delle tabelle ex. art. 3 e 211 del T.U. – D.P.R. n. 1124.65
la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono
ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel
primo gruppo.
la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile
il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze
scientifiche.
Si passa quindi dal concetto di malattia tabellata alla formulazione diagnostica
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Decreto 27.04.2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
ha previsto l’elaborazione di tre liste con sette gruppi
di malattie per cui è obbligatoria le denuncia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Malattie da agenti chimici;
Malattie da agenti fisici;
Malattie da agenti biologici;
Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci;
Malattie della pelle;
Tumori professionali;
Malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro.
Le tre liste sono state redatte secondo i criteri consistenti nei parametri della
consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza:
1. Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (gr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6)
2. Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non
sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite (gr.1 -2 – 6 – 7)
3. Malattie la cui origine lavorativa è possibile, ma per le quali non è definibile
il grado di probabilità per le scarse evidenze scientifiche (gr.1 – 2 – 6)
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Denuncia/segnalazione
ai sensi art. 139 del T.U. e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e D.M. 27.04.2004
Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 27.04.2004,
valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con
l’attività lavorativa svolta, è tenuto a compilare la relativa denuncia e ad inviarla
alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’INAIL (sede competenti per territorio)
ed all’U.O. PSAL dell’ASL territorialmente competente.
Si tratta di denuncia utilizzabile solo a fini statistico-epidemiologici.
Il referto (art.365 c.p.) è l’atto col quale il medico riferisce all’Autorità Giudiziaria
di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (l’infortunio sul lavoro e la malattia
professionale che abbiano determinato la morte o una lesione grave o gravissima,
potenzialmente conseguenti a“ violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ”.
In base a questa segnalazione può originarsi la procedura per il riconoscimento di
eventuali responsabilità nell’insorgenza della patologia.
La finalità è pertanto la giustizia penale.
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… denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico 1124/65
E’ l’obbligo che il lavoratore ha di denunciare al datore di lavoro la malattia
professionale entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione.
Tale denuncia viene fatta solitamente attraverso un “primo certificato medico di
malattia professionale” che, ai sensi dell’art. 53 del T.U. “deve contenere, oltre
l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova
“ eventualmente “ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata all’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le
notizie che esso reputi necessarie.”.
(Lo stesso obbligo incombe sull’assicurato per qualsiasi infortunio che gli accada,
anche di lieve entità, con la differenza che la notizia deve essere immediata).
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… denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico 1124/65
E’ l’obbligo che il datore di lavoro ha di denunciare all’Istituto Assicuratore la
Malattia professionale.
La denuncia di Malattia Professionale deve essere trasmessa all’INAIL corredata
da certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia .
Le finalità degli att. 52 e 53 del T.U. sono assicurative.
Gli obblighi che ne discendono per il medico sono certificativi, ai sensi del codice
deontologico
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Malattie professionali
Silicosi
Asbestosi
Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere
contenente silice nei polmoni.
Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella
frantumazione di pietre o che utilizzano la silice.
Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi.
Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti
amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto.
L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi.
Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni
su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto.
.
Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi
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M.P. - nel campo assicurativo
Nella valutazione di una M.P. diventa sempre più importante la "qualità"
della denuncia e del certificato medico allegato.
Diventa sempre più importante la accuratezza nella definizione e valutazione
del rischio lavorativo specifico, che deve essere sempre più dettagliato in ogni
suo aspetto.
La valutazione del rischio lavorativo specifico, pregresso, lontano,
un vago ricordo memoria dell'interessato dopo 20/30 anni, per una
patologia neoplastica manifestatasi oggi diventa estremamente
complesso e non certo obbiettivamente facile da ricercare.
Gli operatori del settore devono confrontarsi con il nuovo significato di rischio
lavorativo (ispettori) e di malattia a genesi multifattoriale (medici) per essere in
grado di applicare ai casi una maggiore sensibilità diagnostica, di valutazione
eziopatogenetica.
Il tutto in funzione della crescita scientifica, del riconoscimento assicurativo e
della valutazione del danno alla persona (prevenzione e ristorazione-indennizzo).
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L’infortunio – la malattia professionale
Infortunio – Malattia professionale
Pericolo
Esposizione
Energia
Trauma
Rumore
Ipoacusia
Polveri
Broncopatia
Amianto
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Danno
Mesotelioma
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L’Infortunio
Pronto soccorso
Anche se è un lieve incidente, l’infortunato deve
essere medicato e dell’evento deve essere data
comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP
(Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione)
Per le medicazioni ove non si disponga di
un ambulatorio, deve essere disponibile
una cassetta di pronto soccorso.
L’organizzazione
Parametri:
•
•
•
•
Caratteristiche dell’azienda
Numero complessivo di lavoratori
Tipologia delle attività svolte
Tipologia dei fattori di rischi identificati
Entità e
frequenza
dei rischi infortuni
Numero
dei lavoratori
Numero degli addetti
al servizio di
pronto soccorso
In caso di infortunio grave bisogna
chiamare i soccorsi e nell’attesa l’addetto
al primo soccorso presterà le prime cure
Il Datore di lavoro
individua gli addetti al servizio
considerando
Disposizioni e
attitudini individuali
Prerequisiti
cognitivo minimo
Per sviluppare le capacità
richieste dal servizio
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Registro infortuni
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono
e di ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con
decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione
aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali.
(Art. 47 D. Lgs. n. 81/2008).
I.N.A.I.L. – Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie
• Conferma dell’inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni;
• Rischio biologico - Casi di infortunio da causa virulenta a trasmissione parenterale: … ponendo l’accento
sulla opportunità che all’INAIL vengano subito denunciati – ovviamente con il corredo della scheda
diagnostica – anche gli infortuni di scarso interesse clinico (punture d’ago, ferite superficiali, ecc.) che
non comportano assenza dal lavoro o hanno una prognosi non superiore a tre giorni.
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Lavorazione e Rischio
IL CONCETTO DI LAVORAZIONE
E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare:
• un ciclo industriale completo
• in operazioni finalizzare alla realizzazione di un’opera o di un servizio.
RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico
si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi,
nell'esecuzione della lavorazione.
Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza
tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività.
Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando
vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni
(aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli
infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo).
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Rischio oggettivo
E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle
procedure di lavoro e dei materiali usati.
La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di
azioni possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio.
Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello
di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto
lavorativo.
Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità
del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni
singola fase lavorativa.
Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni
lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso
l’osservazione e il loro ordinamento.
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La valutazione soggettiva del rischio
dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che
insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità.
Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della
propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione
oggettiva.
La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa
determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni
casi porta all’evento infortunio.
E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti
fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva
e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di
produzione lavorativa.
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Percezione del rischio
Fonte ISfol – Indagine 2007
In generale quasi il 30% dei lavoratori
italiani ritiene a rischio la propria salute
la percentuale sale
• al 36% tra chi lavora più di 45 ore settimanali
• al 40% tra gli operai
• supera il 48% tra chi svolge almeno un turno notturno al mese
Il rischio è maggiormente percepito dai lavoratori “ con esperienza “:
se infatti si ritiene a “ rischio “ quasi il 32% di chi lavora da più di 20
anni, l’indice scende a meno 20% tra chi lavora da non più di 5 anni.
Quasi il 17% degli occupati ha subito un infortunio nel corso della sua vita lavorativa
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Top Event - Danno
"misura"
Livello di controllo
dei parametri di rischio
Minaccia
Vulnerabilità
Top Event
Danno
Deviazioni
Rischio
limite di tolleranza
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area di rischio
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Analisi del rischio
f=
frequenza o probabilità
di accadimento
Il rischio in funzione della
probabilità che si manifesti
con possibile danno lesivo
viene valutato con una scala
di valori/significati
Rischio
r=fxm
m=
magnitudo
delle conseguenze
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Improbabile
Possibile
Probabile
Molto probabile
Gradualità
numerica
Trascurabile
Medio
Alto
Molto alto
Lieve
Modesta
Grave
Gravissima
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Analisi del rischio - probabilità
Probabilità
Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel
manifestarsi
Possibile - circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza
di altri eventi;
Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un
determinato ciclo di lavorazione;
Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni.
Magnitudo
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Rischio
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Analisi del rischio - magnitudo
Probabilità: Improbabile – Possibile – Probabile - Molto probabile
Magnitudo
Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro;
Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni
in temporanea o malattie professionali reversibili;
Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti
di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali
irreversibili;
Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con
riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali.
Rischio
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Analisi del rischio - gradualità
Probabilità: Improbabile – Possibile – Probabile - Molto probabile
Magnitudo: Lieve – Modesta – Grave - Gravissima
Rischio
Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase
di programmazione;
Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione;
Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione;
Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere
anche fasi di lavorazioni.
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Rischio Tecnologico
Rischi Specifici
Legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono
danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed
ambiente.
Eventi continui e molto frequenti con danni modesti.
Rischi Convenzionali
Legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti
presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente
di problemi di infortunistica).
Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità
che interessano una o più persone.
Rischi Potenziali
di incidenti rilevanti
Derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi,
esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo
stabilimento.
Frequenza molto bassa, danni gravissimi.
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Analisi del Rischio
Processo di identificazione degli elementi che possono portare al rischio di
incidente (Top Event).
Valutazione del Rischio
Sintesi degli elementi che caratterizzano il rischio e relative conseguenze.
Più in generale una indicazione, qualitativa o quantitativa, delle possibilità
di danno che un sistema tecnico può causare.
Affidabilità
Attitudine di un oggetto (componente , sistema, servizio) ad adempiere alle
sue funzioni specifiche, quando utilizzato nelle sue condizioni prefissate, ogni
volta che ne è richiesto e per la durata desiderata
Guasto
Conclusione del periodi di regolare funzionamento per effetto di un fenomeno
chimico - fisico prodottosi in una o più parti di un dispositivo che determina
una o più variazioni delle prestazioni nominali tali da rendere il dispositivo
stesso inaccettabile all’uso che se ne deve fare
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Gestione del rischio
Insieme delle azioni che devono, essere messe
in atto per cercare di attenuare il rischio.
La ricerca di condizioni di minor rischio ®
(con maggior grado di sicurezza) comporta
interventi mirati a diminuire l’entità della
conseguenza “ protezione “ o la frequenza
degli eventi pericolosi “ prevenzione “ o di
entrambe
F
r
e
q
u
e
n
z
a
Protezione
r1
Prevenzione
r2
r3
Gestione dell’emergenza
Insieme delle azioni da mettere in atto per cercare di attenuare le conseguenze
di un incidente rilevante
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Emergenza interna
Piano di emergenza interno “ Gestore Stabilimento “
Emergenza esterna
Piano di emergenza esterno “ Prefettura – Sindaco “
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Valutazione del Rischio
Risk Analysis
a) acquisizione dati e studio dell'impianto
b) individuazione dei rischi potenziali e
quindi delle unità interessate e delle
sostanze pericolose
c) identificazione degli eventi primari e delle
sequenze che possono portare all'incidente
d) valutazione della probabilità del manifestarsi
dell'incidente
f) valutazione delle conseguenze
g) valutazione quantitativa del rischio
h) analisi e presentazione dei risultati
Risk Assessment
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Risk Analysis
Documentazione necessaria
Planimetria dell'installazione
con l'indicazione della posizione degli impianti, dei depositi, degli uffici e di tutti
gli altri elementi fisici che compongono l'installazione stessa
Planimetria dell'area circostante lo stabilimento
con l'indicazione del sistema viario, della destinazione d'uso delle aree limitrofe,
della ubicazione dei centri abitati,della localizzazione di siti vulnerabili quali
scuole, ospedali, case di riposo, e di tutti gli altri elementi atti a mostrare come
l'installazione si inserisce nel contesto territoriale
Descrizione dello scenario ambientale
meteorologico e delle perturbazioni geofisiche, meteomarine,…
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Risk Analysis - Documentazione necessaria
Descrizione dettagliata dell'installazione
nei suoi aspetti impiantistici e processuali, comprendente:
descrizione contenente la natura e la quantità dei beni prodotti, i processi e le
apparecchiature impiegate, le condizioni fisiche di operazione, le modalità di
stoccaggio, la natura e la quantità dei consumi e delle emissioni nell'ambiente;
schema a blocchi, per ogni impianto di produzione all'interno dello stabilimento,
le funzioni fondamentali dello schema produttivo e le loro interconnessioni logiche;
schema di processo quantificato, che è la rappresentazione grafica simbolica dei
depositi, dei macchinari, delle tubazioni e condotte di interconnessione con i relativi
organi di sezionamento e la strumentazione di controllo e sicurezza;
bilancio di materia ed energia che riporti la contabilità dei materiali in ingresso
ed in uscita e della energia consumata e prodotta nella installazione.
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Rappresentazione del rischio
Rischio Locale e Rischio Individuale
espressi dal valore della frequenza con cui, in un certo punto di un'area
geografica, si può verificare il danno di riferimento, ovvero la morte di
un individuo
Rischio individuale
Rischio locale
si riferisce ad un individuo presente in
modo permanente in un determinato
punto e privato delle possibilità di fuga
o di protezione nel punto considerato.
tiene conto della probabilità che
l'individuo si trovi realmente in quel
punto, e della sua capacità di mettere in
atto misure di protezione per la sua
incolumità (rischio individuale è in ogni
punto non superiore al rischio locale).
La rappresentazione di questi due valori è fatta tracciando
sulla mappa della zona delle curve a rischio costante dette
curve di isorischio, oppure disegnando le superfici di rischio
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Risk Assessment è un'analisi
approfondita che individua analiticamente le aree e gli aspetti di maggiore criticità,
le aree di vulnerabilità e di non conformità agli standard di sicurezza, analizzando
l'adeguatezza del piano di sicurezza, consiste essenzialmente in due parti:
Un piano d’azione
Verifica e
adattamenti
Identificare i pericoli e associarli ai
relativi rischi al fine di preparare una
serie di provvedimenti (piano d'azione)
che dovrebbero ridurre i rischi e ogni
effettivo dannoso.
Risk
Assessment
Circolo Deming
“Miglioramento continuo”
Cambiamenti
sul lavoro
Un ciclo di miglioramento
Migliorare
salute e
sicurezza
Le condizioni di un sistema cambiano
continuamente e perciò il risk assessment
è un processo di continuo monitoraggio
e ottimizzazione.
Questo processo assicura che i livelli di
salute e sicurezza siano mantenuti elevati.
Prevenire attivamente i problemi di salute e gli incidenti fa parte del buon management
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Elementi del processo
Risk Assessment
1
Identificazione del pericolo
Controllo del rischio
5
2
Percezione del rischio
Processo di gestione del rischio
6
3
Rischio
Comunicazione del rischio
7
4
Valutazione del rischio
Analisi rischi/benefici
o costi/benefici
8
Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio
Le problematiche che scaturiscono da un basso livello di controllo oltre a far soffrire
le vittime e le loro famiglie, producono un serie di costi aggiuntivi non sottovalutabili,
sia diretti e immediati che indiretti (quelli di maggiore entità).
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Risk Assessment
Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio.
Identificazione del pericolo - Riconoscimento dell'esistenza di un pericolo e
definizione delle sue caratteristiche.
Percezione del rischio - Consapevolezza che si sta verificando un effetto negativo
per influenza di fattori esterni.
Rischio - Misura della probabilità e della gravità di un effetto negativo per la salute,
la proprietà, l'ambiente.
Valutazione del rischio - Fase del processo di gestione del rischio in cui entrano in
gioco valori e giudizi, per cui si devono prendere in considerazione l'importanza
relativa di più rischi presenti contemporaneamente e le conseguenze correlate alle
azioni adottate, comprese l'accettazione di un rischio e l'analisi di opinioni.
Controllo del rischio - L'applicazione del processo decisionale per la gestione del
rischio al fine di ridurlo o eliminarlo. Tale processo si avvale di strumenti come il
“ risk assessment “ e comprende l'implementazione di misure, la verifica
dell'applicazione e la misura dell'efficacia.
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Risk Assessment
Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio.
Processo di gestione del rischio - L'intero processo di identificazione del fattore
di rischio, stima del rischio, valutazione del rischio e controllo del rischio.
Comunicazione del rischio - Scambiare o fornire informazioni al fine di informare,
persuadere o mettere in guardia qualcuno su rischi per la salute.
Si tratta della trasmissione di informazioni tra parti interessate circa i livelli di rischio
per la salute, il significato di tali rischi, le decisioni, le azioni o le politiche per la loro
gestione o controllo. Parti interessate sono enti o amministrazioni pubbliche, politici,
imprese e gruppi industriali, sindacati, mezzi di comunicazione di massa, studiosi,
associazioni professionali, gruppi di interesse pubblico e singoli cittadini.
Analisi rischi/benefici o costi/benefici - Confronto tra le probabili conseguenze
negative derivanti dalla accettazione di un certo livello di rischio e i vantaggi,
per singoli individui o per una comunità, di tipo sociale, economico, per la salute
o di altro genere che si ritiene ne derivino.
Tali benefici possono essere espressi sia in termini quantitativi (monetari o di salute),
sia in termini qualitativi (qualità di vita). Anche i rischi possono essere espressi in
termini monetari e in questo caso il confronto viene definito come analisi
costi/benefici. Questi tipi di confronti sono finalizzati all'adozione di decisioni.
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Classificazione e definizione dei rischi
I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello
svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:
a
b
c
Rischi per la salute dovuti a:
(rischi di natura infortunistica)
Rischi per la salute dovuti a:
(rischi di natura igienico ambientale)
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:
(rischi di tipo trasversale)
•
•
•
•
•
strutture
macchine
impianti elettrici
sostanze pericolose
incendio-esplosioni
• agenti chimici
• agenti fisici
• agenti biologici
•
•
•
•
organizzazione del lavoro
attori psicologici
fattori ergonomici
condizioni lavori difficili
Criteri procedurali per la valutazione del rischio
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A – Rischi per la sicurezza
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili
del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni
fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative,
in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica,
elettrica, chimica, termica, etc.).
Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un
Non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro;
le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; l’organizzazione del lavoro,
le modalità operative; etc.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei
confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un “ Idoneo equilibrio
bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO ” sulla
base dei più moderni concetti ergonomici.
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A1 – Rischi per la sicurezza
Rischi da
carenze
strutturali
dell’Ambiente di
Lavoro
relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esempi di rischi:
Altezze: < 3,00 m. - Corridoi: ingombri da ostacoli fissi o mobili
Pavimenti: sconnessi – scale: senza protezioni
<<<
Altezza dell’ambiente
Superficie dell’ambiente
Volume dell’ambiente
Illuminazione (normale e in emergenza)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Solai (tenuta)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)
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A2 – Rischi per la sicurezza
Rischi da carenze
di sicurezza su
Macchine e
Apparecchiature
relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esempi di rischi:
<<<
Protezione degli organi di avviamento
Protezione degli organi di trasmissione
Protezione degli organi di lavoro
Protezione degli organi di comando
Macchine con marchio ‘CE’. Riferimento Direttiva Macchine
(89/392 CEE emendata)
Macchine prive di marchio ‘CE’. Riferimento al D.P.R. 547/55
Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi
Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e
circuiti)
Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili.
Assenza di protezione su organi in movimento o parti elettriche
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A3 – A4 - Rischi per la sicurezza
A3 - Rischi da
manipolazione
di Sostanze
pericolose:
•
•
•
•
Esempi di rischi:
Sostanze indicate come pericolose dai simboli dell’etichettatura e conservati in
quantità superiori ad una confezione commerciale per ogni sostanza pericolosa
usata.
A4 - Rischi da
carenza di
Sicurezza
Elettrica
connessa a:
• Idoneità del progetto
• Idoneità d’uso
• Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio
e/o esplosione
• Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza.
Sostanze infiammabili
Sostanze corrosive
Sostanze comburenti
Sostanze esplosive.
Possibilità di contatto con conduttori; presenza di impianti inidonei all’uso o
Esempi di rischi: inidonei alle atmosfere presenti dell’ambiente (corrosive, infiammabili, esplosive).
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A5 – Rischi per la sicurezza
Rischi da
Incendio e/o
Esplosione per:
Esempi di rischi:
<<<
• Presenza di materiali infiammabili d’uso
• Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche
strutturali e di aerazione)
• Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche
strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria)
• Carenza di sistemi antincendio
• Carenza di segnaletica di sicurezza.
Presenza di bombole di gas compressi, in assenza di bombolaio e/o sistemi a
pressione o sotto vuoto
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B – Rischi per la salute
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della
potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad
operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori
ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione
del personale addetto.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni
igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati
dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da
modalità operative.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei
confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un
"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".
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B1 - Rischi chimici
Rischi di
esposizione
connessi con
l’impiego di
sostanze
chimiche,
tossiche o nocive
in relazione a:
• ingestione;
• contatto cutaneo;
• inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto
forma di: - polveri;
- fumi;
- nebbie;
- gas;
- vapori;
Esempi di rischi:
Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche sussiste quando nell’ambiente
si manipola o si lavorano sostanze che sono indicate nell’etichettatura come tossiche
o nocive (vedi scheda allegata) in quantità d’uso e con modalità tali da favorire
l’esposizione al contatto cutaneo o l’emissione in aria (polveri, fumi, nebbie, gas e
vapori) con conseguente rischio di inalazione. Il rischio è funzione di vari parametri
quali:quantità d’uso, scorta d’uso, depositi annessi all’ambiente di lavoro, carenze
di informazione, carenze di formazione sulle modalità di impiego, carenze significati
etichettatura, carenze significati schede di sicurezza.
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B2 – Agenti fisici
• B 2-1 Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo
Rischi da
esposizione e
grandezze fisiche
che interagiscono
in vari modi con
l’organismo
umano:
<<<
operativo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora
nell’ambiente di lavoro.
• B 2-2 Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione
diretta o indiretta.
• B 2-3 Ultrasuoni
• B 2-4 Radiazioni ionizzanti - Presenza di apparecchiature che
impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse,
etc.: Sorgenti di Radio frequenze, Sorgenti di Microonde,
Radiazioni Infrarosse, Radiazione Ottica (visibile), Radiazioni
Ultraviolette), Luce Laser (visibile e ultravioletto).
• B 2-5 Microclima - Carenze nella climatizzazione dell’ambiente
per quanto attiene alla: Temperatura, Umidità relativa,
Ventilazione, Calore radiante, Condizionamento.
• B 2-6 Illuminazione - Carenze nei livelli di illuminamento ambientale
e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine,
finissima, etc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in
presenza di videoterminali. Presenza di videoterminali,Posizionamento,
Illuminotecnica, Postura, Microclima.
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B3 – Agenti biologici
• Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di
Rischi connessi
con l’esposizione
(ingestione,
contatto cutaneo,
inalazione) a
organismi e
microrganismi
patogeni o non,
colture cellulari,
endoparassiti
umani, presenti
nell’ambiente a
seguito di
emissione e/o
trattamento e
manipolazione.
polveri organiche, etc.);
• Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque,
manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.);
• Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego
per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e
propria attività produttiva (biotecnologie).
• B 3-1 Sperimentazione “ in vitro “
- Impiego di microrganismi naturali e/o geneticamente modificati e
conservazione delle colture: batteri e organismi simili, virus,
rickettsie, alghe, funghi e miceti, protozoi.
- Colture cellulari per sperimentazione e produzione
- Campioni Biologici Infetti manipolazione - conservazione
- DNA Ricombinante: DNA Clonato (clonaggio e impiego DNAclonato) per sperimentazione e produzione.
• B 3-2 Sperimentazione “ in vivo “
- Impiego di agenti: infettanti infestanti
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C – Rischi trasversali o organizzativi
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione
che caratterizza il rapporto tra ‘l’ operatore’ e "l’organizzazione del
lavoro" in cui è inserito.
Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di
compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico
anche psicologico ed organizzativo.
La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche
all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi
per la salute.
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C1 organizzazione del lavoro - C2 attori psicologici
C1 organizzazione del lavoro
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Processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro
notturno;
pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di
controllo e monitoraggio;
manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;
movimentazione manuale dei carichi;
lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY).
C2 attori psicologici
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Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;
complessità delle mansioni e carenza di controllo;
reattività anomala a condizioni di emergenza.
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C3 fattori ergonomici - C4 condizioni lavori difficili
C3 fattori ergonomici
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Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
conoscenze e capacità del personale;
norme di comportamento;
soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;
C4 condizioni lavori difficili
• Lavoro con animali;
• lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
condizioni climatiche esasperate;
• lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione.
• conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro
in condizioni di sicurezza;
• ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;
• carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.
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Criteri procedurali per la valutazione del rischio
fase
linee guida
I
Identificazione delle Sorgenti di Rischio
II
Individuazione dei Rischi di Esposizione
III
‘STIMA’ dei Rischi di Esposizione
Protezioni
Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base
dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del
PROGRAMMA DI PREVENZIONE INTEGRATA
(Tecnica - Organizzativa - Procedurale),
Riepilogo
secondo le priorità indicate dall’art. 3 del D. L. gs. 626/94 e tali da non comportare
rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell’ambiente esterno.
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Identificazione delle Sorgenti di Rischio
Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata descrizione del ciclo
lavorativo che viene condotto nell’ambiente di lavoro preso in esame.
A supporto della descrizione dell’attività lavorativa svolta, dovranno essere riportate:
la finalità della lavorazione o dell’operazione, con la descrizione del processo
tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze
impiegate e/o prodotte e di eventuali intermedi;
nella descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, devono essere considerate
le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed
eventuali lavorazioni concomitanti;
la destinazione dell’ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.);
le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte,
finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in
quell’ambiente di lavoro;
le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente;
la presenza di movimentazione manuale dei carichi.
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La individuazione dei Rischi di Esposizione
costituisce una operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se
la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente,
possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di
esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto.
Al riguardo si dovranno esaminare:
le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (es. manuale,
automatica, strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo
segregato o comunque protetto);
l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di
materiali utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;
l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro;
contemporanea presenza di altre lavorazioni;
la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione,
previste per lo svolgimento delle lavorazioni.
In conclusione si deve individuare ogni rischio di esposizione per il quale le
modalità operative non ne consentano una gestione ‘controllata’: Rischi Residui.
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La “ STIMA “ dei Rischi di Esposizione
ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono dall’esame delle fasi
precedenti (Fase I, Fase II) può essere eseguita attraverso:
una verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine
durante il loro funzionamento;
una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame
oggettivo della entità dei Rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità
operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità
dell’esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati
nello stesso settore operativo, in considerazione di consolidate esperienze.
una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione
di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda;
una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio)
che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione
attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento
igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è indispensabile nei casi
previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto, piombo, cancerogeni,
radiazioni ionizzanti, agenti biologici, etc.).
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A - Esempi di interventi di Prevenzione e Misure di Sicurezza in caso di rischio
A) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Chimico
a. Interventi di protezione dell’ambiente
• cappe aspiranti
• ventilazione amb. (R/h)
• aspirazioni localizzate
• lavorazioni a ciclo chiuso
• automazione - Robot
• sistemi di allarme
• corretto impiego di sistemi di
produzione
b. Interventi di protezione personal
• guanti
• maschere
• cappe di aspirazione;
• corretto impiego delle apparecchiature
e strumentazioni di laboratorio;
• propipette;
• pipettatrici automatiche;
• materiali a perdere;
• disponibilità di recipienti per deposito
provvisorio dei rifiuti;
c. Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro
▪ divieto di fumare; ▪ operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille;
▪ formazione - informazione; ▪ etichettatura; ▪ scheda di sicurezza; ▪ segnaletica di
sicurezza; ▪ servizi di sicurezza (docce di emergenza, lavaocchi, note di intervento di
primo soccorso per le sostanze adoperate)
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B - Esempi di interventi di Prevenzione e Misure di Sicurezza in caso di rischio
B) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Fisico
a. Interventi di protezione dell’ambiente
• controllo del microclima;
• corretto funzionamento del sistema di condizionamento;
• corretto funzionamento del sistema di insonorizzazione;
• schermatura macchine;
• controllo condizioni di emissione;
• corretto funzionamento dell’avvisatore di miscele infiammabili (se necessario);
• corretto funzionamento dell’impianto antincendio.
b. Interventi di protezione personale
• occhiali
• schermi protettivi;
• maschere per polveri;
• cuffie insonorizzanti;
• guanti;
• caschi.
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fasi
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PREVENZIONE:
una cultura da trasmettere
sicurezza nei cantieri
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SICUREZZA E PREVENZIONE