Corso di Formazione RSPP
Il Sistema Pubblico
della Prevenzione
Rilevazione
Statistica infortuni
Pianificazione
Criteri e strumenti
per la valutazione
dei rischi
Operazione
L’elaborazione
del documento di
Valutazione dei
rischi
Modulo “ A “
Miglioramento
continuo
Monitoraggio - controllo
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
Realizzazione
La salute e la sua tutela
Insieme dei fattori “ alimentari-ambientali “ e “ politici-economici “ che
determinano la salute:
Disponibilità
del cibo
Qualità del
cibo e acqua
Qualità delle
abitazioni
Disponibilità
di energia
Igiene dei rifiuti
Chimizzazione
della vita
Stile di vita,
Disponibilità
dei servizi
sanitari
Assetto
Tipo di
aggregazione
Abitudini voluttuarie
I fattori elencati sono in rapporto
di intercorrenza fra di loro,
anzi alcuni possono essere
considerati come facenti parte
degli aspetti economici e sociali
dello stato di salute di un paese:
in sintesi dimostrano che la
necessità della prevenzione
rappresenta
la via più economica e conveniente
alla lotta alle malattie.
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demografico
ed economico
solidi,liquidi e
gassosi
Qualità
del lavoro
e del suo
ambiente
(urbano o Isolam.)
Economia
salute
Qualità
della
vita
Ambiente
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La normativa italiana in materia di
Igiene e sicurezza sul di lavoro
ha subito, negli anni, una profonda evoluzione, passando da una concezione
impositiva dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei
D.P.R. n. 547 /55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone
l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della
sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti
interessate al processo prevenzionale, identificato nel D. Lgs. n. 626.1994 -.
Alle norme che disciplinano il singolo rischio specifico si affiancano
disposizioni che puntano sulla prevenzione globale dei rischi connessi
allo svolgimento di un insieme di attività produttive.
Il recepimento delle direttive comunitarie, intese ad armonizzare le varie
leggi degli Stati membri dell’EU ha portato in parte a compimento la
dolorosa gestione della sicurezza.
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Il Decreto Legislativo
n. 626/94 e n. 494/96,
superando la logica della frammentarietà degli interventi
a favore della prevenzione, hanno posto al centro del
sistema prevenzionale il principio della
“ partecipazione e collaborazione
tra il datore di lavoro e lavoratore”,
soggetti
protagonisti della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.
L’informazione del rischio da lavoro, le cause e
modalità di accadimento degli infortuni e delle
malattie professionali rilevate statisticamente,
costituisce la base di preparazione della
“ cultura della prevenzione “.
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Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza,
assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando
all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza.
Il legislatore, per la prima volta nel
nostro paese,ha inteso disciplinare
compiutamente l’intero sistema della
La
NOVITA’
PREVENZIONE,
dove le parti del rapporto di lavoro
“ Datore
di lavoro e
Lavoratori “
Con il
prevenzione
sono chiamate a svolgere
un ruolo finalizzato al
raggiungimento dell’obiettivo comune
della
venga organizzata dal
sicurezza
basso
nei luoghi
di lavoro.
D. Lgs. 626/94
il Legislatore
vuole che la
e non più impostata
dall’ alto.
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La
CULTURA
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Prevenzione
Obiettivi
R
i
s
c
h
i
Programmazione
T
u
t
e
l
a
Interventi
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Prevenzione:
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/94).
Si può distinguere:
Prevenzione primaria: azione diretta ad individuare le cause di rischio che
possono determinare una malattia o un infortunio per eliminarle o, se ciò
non è possibile, per attenuarne gli effetti.
Prevenzione secondaria: consiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla
salute in una fase molto precoce: prima cioè che si manifestino i sintomi e,
soprattutto, prima che il danno diventi irreversibile.
Prevenzione terziaria: insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.)
che si adottano per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi,
dare origine a complicanze, provocare invalidità permanenti, ecc.
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FIGURE coinvolte d. lgs. 626/94
IL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE
IL LAVORATORE
RSPP - IL RESPONSABILE
del Servizio prevenzione
e protezione interno
IL PREPOSTO
Professionisti esterni
IL MEDICO
competente
ENTI
vigilanza - controllo
consulenza - assistenza
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RLS
Il RAPPRESENTANTE
dei lavoratori per la sicurezza
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Figure coinvolte d. lgs. 494/96
Committente
Responsabile
dei lavori
Coordinatore
per l’esecuzione
dei lavori
Coordinatore
per la progettazione
Il Datore di lavoro
Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal
precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità
civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il
problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine
necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori).
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Migliorare la sicurezza
L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di
igiene e sicurezza nell’azienda.
Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di
scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare.
Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della sicurezza
con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità del prodotto.
Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità
di integrare o sostituire le capacità del servizio interno di
prevenzione ricorrendo a specialisti esterni, come previsto
dall’art. 8 del D.Lgs. 626/94.
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Definizione: Pericolo, Rischio, Danno, Incidente
Pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità
(come agenti chimici o fisici, macchine, metodi di lavoro) di causare
potenzialmente un danno.
Rischio è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
situazioni effettive di lavoro e nelle condizioni di impiego, nonché la
dimensione possibile del danno stesso.
Danno è la lesione fisica o l’alterazione dello stato di salute causata
dal pericolo.
Incidente: Evento dovuto a causa fortuita che ha potenzialità di condurre
ad un infortunio o di provocare danni alle cose.
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TIPI DI RISCHIO
Generico: grava sull’operaio come su ogni uomo
nell’identico modo.
Specifico: deriva la sua origine dalle condizioni
peculiari del lavoro, grava esclusivamente o in
Misura maggiore su coloro che vengono a contatto
con l'attività lavorativa.
Rischio
Generico aggravato: il relativo rischio pur essendo
generico risulta aggravato da fattori inerenti all'attività
lavorativa (nota n. 2.0.2. dell’8.7.99 Inail sui criteri per
La trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con
particolare riferimento alla nozione di rischio generico
aggravato, sent. n. 462/89 – principi consolidati).
Rischio elettivo: è il rischio determinato da una scelta
arbitraria del lavoratore.
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Infortunio sul lavoro
evento (danno)
che si produce alla persona
( lavoratore )
Infortunio
sul lavoro
che avviene
per causa violenta
azione intensa e concentrata nel tempo –
fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro,
in occasione di lavoro.
Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o
assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione
dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL.
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Malattia Professionale - tecnopatia
malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa
e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo
(chimico, fisico, organizzativo …)
presente nell’attività stessa.
Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente
nocivo (= esposizione) di parecchi anni.
Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano
anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa.
Nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della
"causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente)
superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori
connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare
una determinata e, spesso, prevedibile malattia.
L’assicurazione contro le malattie professionali sul lavoro è gestita dall’INAIL.
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L’infortunio – la malattia professionale
Infortunio – Malattia professionale
Pericolo
Esposizione
Energia
Trauma
Rumore
Ipoacusia
Polveri
Broncopatia
Amianto
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Danno
Mesotelioma
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Registro infortuni
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza
dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data
di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a
disposizione dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626).
Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione
aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali.
(Art.19 comma 1 lettera e/D.L.626).
I.N.A.I.L. – Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie
• Conferma dell’inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni;
• Rischio biologico - Casi di infortunio da causa virulenta a trasmissione parenterale: … ponendo l’accento
sulla opportunità che all’INAIL vengano subito denunciati – ovviamente con il corredo della scheda
diagnostica – anche gli infortuni di scarso interesse clinico (punture d’ago, ferite superficiali, ecc.) che
non comportano assenza dal lavoro o hanno una prognosi non superiore a tre giorni.
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Lavorazione e Rischio
IL CONCETTO DI LAVORAZIONE
E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare:
• un ciclo industriale completo
• in operazioni finalizzare alla realizzazione di un’opera o di un servizio.
RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico
si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi,
nell'esecuzione della lavorazione.
Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza
tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività.
Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando
vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni
(aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli
infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo).
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Rischio oggettivo
E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle
procedure di lavoro e dei materiali usati.
La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di
azioni possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio.
Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello
di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto
lavorativo.
Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità
del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni
singola fase lavorativa.
Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni
lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso
l’osservazione e il loro ordinamento.
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Analisi del rischio
Scala
delle probabilità P
Il rischio in funzione della
probabilità che si manifesti
con possibile danno lesivo
viene valutato con una scala
di valori/significati
Improbabile
Possibile
Probabile
Molto probabile
Rischio
R =PxD
Scala dell’entità
del danno D
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Gradualità
numerica
Trascurabile
Medio
Alto
Molto alto
Lieve
Modesta
Grave
Gravissima
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Analisi del rischio - probabilità
Probabilità
Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel
manifestarsi
Possibile - circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza
di altri eventi;
Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un
determinato ciclo di lavorazione;
Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni.
Magnitudo
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Rischio
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Analisi del rischio - magnitudo
Probabilità
Magnitudo
Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro;
Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni
in temporanea o malattie professionali reversibili;
Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti
di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali
irreversibili;
Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con
riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali.
Rischio
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Analisi del rischio - gradualità
Probabilità
Magnitudo
Rischio
Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase
di programmazione;
Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione;
Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione;
Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere
anche fasi di lavorazioni.
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Rischio e sua valutazione
Con il termine di rischio si intende
“ la possibilità che una situazione
di pericolo si concretizzi in danno ”
La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni
analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure
preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della sicurezza:
• individuare le situazioni pericolose;
• identificare le persone esposte;
• valutare i corrispondenti rischi, formulando un giudizio di
accettabilità;
• adottare le misure di prevenzione per ridurre i rischi non
eliminabili.
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La valutazione dei rischi
prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 626/94, consiste nel porre il
datore di lavoro in condizione di adottare i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Questi provvedimenti
comprendono:
<<<
•
•
•
•
la prevenzione dei rischi professionali;
l’informazione dei lavoratori;
la formazione professionale degli stessi;
l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre
in atto tali provvedimenti.
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Valutazione del rischio - iter
• Definire il programma
• Effettuare le scelte strutturali
• Identificare i pericoli
• Identificare le persone esposte a rischi
• Raccogliere informazioni
Provvedimenti inadeguati
• Valutare i rischi
Provvedimenti attuali adeguati
•
•
•
•
•
Studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi
Stabilire un elenco di azioni prioritarie e decidere le misure di intervento
Attuare le misure di controllo
Registrare le valutazioni
Misurare l’efficacia
Valutazioni ancore valide
• Procedere alla revisione
E’ necessaria una revisione
• Monitorare il programma di valutazione dei rischi
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Valutazione dei rischi significativi
La valutazione deve coprire i rischi “ significativi “, che derivano
dall’attività lavorativa o che risultano ragionevolmente prevedibili.
E’ opportuno effettuare valutazioni dei rischi attinenti a tutti
i posti di lavoro, i quali potranno essere raggruppati per categorie:
Impianti fissi (es.: uffici, scuole, fabbriche)
Posti di lavoro soggetti a cambiamenti (es.: cantieri edili, banchine
portuali, cantieri navali
Posti di lavoro mobili (es,: posti di lavoro temporaneo per l’esecuzione
di servizi pubblici, ispezioni, ecc.
Va sottolineato che il processo lavorativo:
• può seguire un andamento predeterminato (come un impianto di produzione);
• può avere un carattere mutevole e “ in progress “ (come nel caso del cantiere edile).
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Linee guida per la valutazione
Il piano di sicurezza deve:
• riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di lavoro;
• coprire le altre attività lavorative che si svolgono al di fuori
dell’azienda;
• tener conto delle altre attività normali che non sono specifiche
del processo produttivo (per es. la messa in servizio di nuovi
impianti);
• tener conto di situazioni prevedibili che non fanno parte del
lavoro normale ( ad es. la manutenzione straordinaria).
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Informazioni
Necessarie
Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono
conoscere o essere informate su quanto segue:
• rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne
determinano l’insorgenza;
• materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni;
• organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti
con gli impianti ed i materiali impiegati;
• tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli;
• rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti;
disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in
• rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
• regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme
giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa.
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Indirizzi
per la valutazione
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Per ottenere le informazioni
per la valutazione
si fa ricorso a:
analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;
coinvolgimento partecipativo dei lavoratori;
dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori;
fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in
rapporto all’attività in oggetto;
riviste specializzate;
circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel
campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro;
dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini
epidemiologiche;
controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni (indici Fz – Gt);
dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.;
pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore.
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Indici infortunistici - FZ
L'indice di frequenza
E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura
dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente
delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto,
settore, ecc.).
Fz
Indice di frequenza
d
numero infortuni denunciati all’Inail
f’
numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3
giorni, escluso quello dell’infortunio
L
numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo
di assicurazione I.N.A.I.L.
Indice di frequenza
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Fz = d - f'/ L x 106
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Indici infortunistici - Gt
L'indice di gravità
E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità
(giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio
(ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello
spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,).
Gt
K’t
L
tm
Indice di gravità
numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con
inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail
numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di
assicurazione Inail
tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni
e la massa salariale.
Indice di gravità
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Gt = K't / L x 103
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La valutazione soggettiva del rischio
dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che
insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità.
Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della
propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione
oggettiva.
La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa
determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni
casi porta all’evento infortunio.
E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti
fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva
e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di
produzione lavorativa.
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I fattori di rischio
Illuminazione
Rumore
Vibrazioni
Ambiente termico
Sostanze e preparati pericolosi Aerazione, purificazione dell’aria
Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento
Movimentazione manuale dei carichi
Incendio - Esplosione
Attrezzature munite di schermo video (Vdt)
Locali di lavoro
Elettricità
Radiazioni ionizzanti
Imprese esterne, lavoro provvisorio
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Come si effettua la valutazione dei rischi ?
Il modo più sicuro e corretto di effettuare tale valutazione è quello di
identificare innanzitutto i rischi mediante liste di controllo ( check-list ).
Queste liste di controllo sono costituite da una prima colonna in cui è
indicato il controllo da effettuare e da una o due colonne successive in
cui sono indicati i riferimenti di legge e/o i provvedimenti da prendere
in caso di risposta negativa e/o uno spazio vuoto in cui inserire eventuali
annotazione.
Normalmente vi è anche lo spazio per dare una valutazione “numerica”
dell’entità dell’eventuale rischio.
La classificazione dei rischi da cui partono quasi tutte
le liste di controllo è quella predisposta dall’ISPESL
(Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro).
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Esempio di check-list - comportamenti
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Esempio di check-list – rif. norma
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ISPESL : La classificazione dei rischi
A) Rischi per la sicurezza dovuti a:
A.1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro
Altezza dell'ambiente
Superficie dell'ambiente
Volume dell'ambiente
Illuminazione (normale ed in emergenza)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Scale
Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
Solai (stabilità)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria)
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
A) Rischi per la sicurezza dovuti a:
A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro
A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e
apparecchiature relativamente a:
•
Protezione degli organi di avviamento
•
Protezione degli organi di trasmissione
•
Protezione degli organi di lavoro
•
Protezione degli organi di comando
•
Macchine con marchio "CE". Rif. Direttiva Macchine
•
Macchine prive di marchio "CE". Rif. al DPR 547/55
•
Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento
•
Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi
•
Protezione nell'uso di apparecchi a pressione:(bombole e circuiti)
•
Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
A) Rischi per la sicurezza dovuti a:
A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro
A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature
A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:
•
Sostanze infiammabili
•
Sostanze corrosive
•
Sostanze comburenti
•
Sostanze esplosive
A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a:
•
Idoneità del progetto
•
Idoneità d'uso
•
Impianti di sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o
esplosione
•
Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
A) Rischi per la sicurezza dovuti a:
A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro
A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature
A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose
A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica
A.5) Incendio-esplosioni - Rischi da incendio e/o esplosione per:
•
Presenza di materiali infiammabili d'uso
•
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e
di areazione)
•
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali,
di ventilazione e di ricambi d'aria)
•
•
<<<
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
B) Rischi per la salute dovuti a:
B.1) Agenti chimici - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di
sostanza chimiche, tossiche o nocive in relazione a:
•
Ingestione
•
Contatto cutaneo
•
Inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma
di: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
B.2) Agenti fisici - Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono
in vari modi con l'organismo umano:
•
Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento)
•
Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti)
•
Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze ecc.)
•
Microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente)
•
Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro -in relazione
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.-). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste
in presenza di videoterminali: Posizionamento, Illuminotecnica, Postura, Microclima
•
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Radiazioni ionizzanti (disposizioni del DPR n° 185/64)
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
B) Rischi per la salute dovuti a:
B.1) Agenti chimici
B.2) Agenti fisici
B.3) Agenti biologici. Rischi connessi con l'esposizione a organismi e
microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani,
presenti nell'ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e
manipolazione
•
Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
•
Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali
infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
•
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Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per
ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività
produttiva (biotecnologie)
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a :
C.1) Organizzazione del lavoro:
•
Processi di lavoro usuranti: per esempio lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro
notturno
•
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute:
programmi di controllo e monitoraggio
•
•
•
•
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure adeguate per far fronte agli incidenti ed a situazioni di
emergenza
Movimentazione manuale di carichi
Lavoro ai videoterminali (es. data entry)
C.2) Fattori psicologici:
•
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
•
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di
conflittualità
•
Complessità di mansioni e carenza di controllo
•
Reattività anomala a condizioni di emergenza
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ISPESL : La classificazione dei rischi
segue
C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a :
C.1) Organizzazione del lavoro
C.2) Fattori psicologici
C.3) Fattori ergonomici:
•
Sistemi di sicurezza ed affidabilità delle informazioni
•
Conoscenze e capacità del personale
•
Norme di comportamento
•
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
•
Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in
condizioni di sicurezza
•
•
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro
Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza
C.4) Condizioni di lavoro difficili:
•
Lavoro con animali
•
Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale
•
Condizioni climatiche esasperate
•
Lavoro in acqua: in superficie (es .piattaforme) ed in immersione
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Documento
(valutazione rischi)
Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del
responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare
un documento contenente:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle
misurazioni ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle
attrezzature di protezione utilizzate;
3. il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di
prevenzione e protezione;
Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli
dell'Organo di Vigilanza (ASL).
Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19/626 comma e).
Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
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Redigere il documento di sicurezza
In esito alla valutazione del rischio sarà
redatto il documento previsto dall’art. 4
comma 2, D.Lgs. n. 626.94
(piano di sicurezza).
Sul documento vanno riportate le misure
di prevenzione e bonifica da adottare.
I dati del documento
possono essere usati
come base di:
Informazione, sul rischio specifico
del posto di lavoro da dare ai
lavoratori interessati
Monitoraggio, per valutare se le
misure richieste sono state
introdotte
Prova, di quanto è stato fatto, da
conservare nel luogo di lavoro
ed esibire, a richiesta, all’autorità
di vigilanza
Revisione o modifica del piano
richiesta dalle circostanze
(introduzione di nuove tecnologie)
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Provvedimenti da prendere in ordine di priorità
Completati l’esame e la valutazione dei rischi, occorre stendere una relazione
sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale devono essere specificati i criteri utilizzati per la valutazione stessa.
Bisogna quindi procedere all'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione da adottare conseguentemente alla valutazione effettuata.
I provvedimenti da
prendere con ordine
di priorità sono:
Privilegio delle misure di protezione
collettiva rispetto a quelle di
protezione individuale.
Eliminazione dei rischi
Riduzione dei rischi alla fonte
Sostituzione di ciò che è più
pericoloso con ciò che non lo
è o lo è meno;
L’urgenza con cui dovranno essere adottate le misure prioritarie deve risultare dal
piano di sicurezza attraverso apposito scadenzario.
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Esempi
di provvedimenti da prendere in ordine di priorità
Per l’eliminazione del rischio (non del pericolo!) vale l’esempio della
sostanza chimica chiusa in un contenitore che non è assolutamente
possibile aprire con mezzi normali.
Un classico esempio di riduzione del rischio alla fonte è quello della
riduzione della rumorosità di una macchina con l’applicazione di
silenziatori.
Per la sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che lo è meno
si può fare l’esempio della sostituzione, per le operazioni di pulizia,
della varechina pura con altri prodotti.
Una misura di protezione collettiva può essere quella di costruire
una “cabina” insonorizzata intorno ad una macchina rumorosa in
modo tale che solo l’operatore della macchina, ovviamente dotato
di cuffie auricolari, sia soggetto al rischio (l’alternativa, che non
dovrebbe essere scelta, sarebbe quella di non costruire la “cabina”
e di dare le cuffie a tutto il personale).
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Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94
Conformità
legislativa
Si valuta lo stato di applicazione della normativa antinfortunistica,
il cui rispetto, oltre a evitare pesanti sanzioni, è prerequisito
all'applicazione del D.Lgs. 626/94; nell'ambito dell'analisi vengono
proposti gli eventuali interventi di adeguamento necessari.
Analisi
del
rischio
E’ l'adempimento fondamentale previsto dal D.Lgs. 626/94, consiste
nell'esame sistematico dei processi produttivi aziendali individuando
e valutando i rischi ad esso connessi, sia di tipo tecnologico (macchine,
impianti) sia di tipo sanitario che organizzativo.
La metodologia di valutazione tiene conto anche di quanto previsto
dalle linee guida emanate dagli enti di controllo per i diversi settori
produttivi, l'analisi viene riportata nel Documento di valutazione
previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94, che costituisce la base e il
cardine per ogni successivo adempimento gestionale.
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Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94
Definizione
del piano
di sicurezza
Viene definito un piano di intervento mirato alla riduzione del livello
di rischio, o al suo mantenimento se considerato residuo.
Il piano è parte integrante del Documento di valutazione previsto
dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94 e costituisce una linea guida aziendale
nell'ottica del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Formazione
permanente
Il D.Lgs. 626/94 impone la formazione per i lavoratori, che non deve
essere limitata ad un generico intervento iniziale, ma deve essere
continua e capillare, così da far crescere la “Cultura della Sicurezza”,
riconosciuta come valido mezzo di prevenzione.
Il D.Lgs. 626/94 impone un continuo aggiornamento e manutenzione
del sistema di gestione della sicurezza, prevedendo l'obbligo di
Manutenzione
revisioni periodiche del documento di valutazione (riunioni periodiche,
del sistema indicazioni del medico competente, corretta applicazione del piano
di sicurezza).
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CONTINUITA’ nel controllo rischi
I datori di lavoro devono tener presente sempre i seguenti principi:
• eliminare i rischi;
• sostituire ciò che è pericoloso riducendo od annullando la pericolosità;
• combattere i rischi alla fonte, se non prevenibili od evitabili ridurli ad
un livello in cui non si comprometta la sicurezza e la salute dei lavoratori
esposti;
• adattare il lavoro all’uomo secondo i principi dell’ergonomia
- specialmente per quanto riguarda la progettazione dei posti di lavoro,
la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione
riducendo, per quanto possibile, il lavoro monotono ed il lavoro a ritmi
predeterminati, causa di stress per la salute;
• dare priorità all’applicazione delle misure protettive di carattere
collettivo rispetto a quelle individuali;
• trasmettere istruzioni ed informazioni di sicurezza semplici e chiare ai
dipendenti.
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Riunione periodica
Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno
una volta l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro),
una riunione a cui partecipano:
il datore di lavoro
il responsabile del SPP
il medico competente
La riunione
ha lo scopo
di esaminare:
1. il documento sulla valutazione
dei rischi
2. l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale (DPI)
3. programmi di informazione e
formazione dei lavoratori
Il rappresentante LS
La riunione deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso e con un Ordine del Giorno
scritto e può essere convocata anche su richiesta del RLS (Accordo Interconfederale 22/6/95).
La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti.
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Sistema gestione
parte di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria
politica ambientale e/o di qualità e/o di salute e sicurezza sul lavoro.
SGSL - Sistema di Gestione della sicurezza (e della Salute): rappresenta lo
strumento gestionale con cui un’azienda si prefigge l’obiettivo di mitigare i
potenziali effetti dei rischi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente circostante
derivanti dall’impiego di sostanze e processi produttivi pericolosi.
Il pilastro portante di un SGS si basa sull’organizzazione strutturata delle attività
svolte all’interno aziendale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti
aziendali.
(D.Lgs. 626/94 - art. 11 comma 2/a-b-c “Riunione periodica” - art. 17 comma 1/a) “Medico competente”
“Il monitoraggio costituisce una fase fondamentale del sistema , perché consente
ad ogni operatore, prima di ogni altro, di tenere sotto controllo la propria attività,
riscontrando eventuali anomalie rispetto agli standard di processo, non solo in
termini di SSL, ma anche in termini produttivi e qualitativi …”
“Il riesame del sistema consente al vertice dell’azienda di ottenere gli elementi
quantitativi e qualificativi atti a consentire una corretta e documentata
valutazione sul funzionamento del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi
dell’azienda e sulla adeguatezza degli obiettivi stessi.”
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Considerazione:
La fase attuativa del ciclo produttivo
genera sempre elementi ulteriori da
Deduzione:
la circolazione
è in
Principio
dinamico
del
pianificare, realizzare, verificare, eseguire
continuità
miglioramento
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RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE
Il successo della valutazione dei rischi dipende dalla scelta del coordinatore
interno o esterno all’azienda da parte del datore di lavoro, a cui compete
la redazione del documento di sicurezza.
Un buon coordinatore
per la sicurezza deve
•
•
•
•
•
•
•
•
saper ascoltare;
saper osservare;
buona capacità di giudizio;
diplomazia;
spirito aperto ed attitudine positiva;
autodisciplina;
onestà ed imparzialità;
prestigio
e, soprattutto,
• capacità di evitare l’abitudine e la routine;
• non cedere alle pressioni che possono giungere dall’esterno o dall’interno.
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Servizio Prevenzione e Protezione – SPP E' organizzato dal datore di lavoro
(previa consultazione del RLS)
secondo tre modalità:
interno, con propri dipendenti:
è obbligatorio per le aziende
con più di 200 dipendenti,
le industrie estrattive con più
di 50 dipendenti e altre specificate;
esterno, attraverso convenzioni
con persone o servizi esterni in
possesso delle conoscenze
professionali necessarie;
in prima persona dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle
aziende artigiane e industriali con meno di 30 dipendenti, agricole meno di 10
(t.d), pesca meno di 20, altre aziende fino a 200; sono escluse quelle indicate
all’art. 8/DPR 175.88: centrali termoelettriche, laboratori nucleari, estrattive,
esplosivi, strutture di ricovero e cure.
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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Servizio interno
di prevenzione e protezione
Servizio esterno
di consulenza alla sicurezza
DESIGNA
Il Responsabile del servizio
Gli addetti alla sicurezza
INCARICA
Il datore lavoro
NOMINA il
Medico competente
(se c’è l’obbligo della
sorveglianza sanitaria)
<<<
Persone o
Servizi esterni
Effettua almeno due volte l’anno
l’ispezione dei luoghi di lavoro con:
- il responsabile del servizio prevenzioni
- il rappresentante per la sicurezza
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Servizio interno
ORGANIZZAZIONE
di prevenzione e protezione
Deve essere
DESIGNATO
dal datore di lavoro
IL RESPONSABILE
del servizio
Deve essere in possesso
capacità e dei requisiti
professionali indicati nell’art. 8-bis
D. Lgs. N. 195.2003
IL PERSONALE
Deve avere le
CAPACITA’
necessarie
Deve disporre di
MEZZI e TEMPO
adeguati in relazione ai
COMPITI ASSEGNATI
<<<
Deve essere in
NUMERO
sufficiente
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Servizio di prevenzione
interno ed esterno
ADEMPIMENTI
DEL DATORE DI LAVORO
COMUNICAZIONE
del nominativo delle persone
RESPONSABILI
a) del SERVIZIO di prevenzione
e protezione INTERNO
b) del SERVIZIO di prevenzione
e protezione ESTERNO
con DICHIARAZIONE
attestante per il
DESIGNATO
<<<
Alla Direz. Prov.le
del Lavoro
alla ASL
COMPITI
svolti in materia di prevenzione
PERIODO
nel quale tale compiti sono stati svolti
CURRICULUM
professionale
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RSPP – I compiti
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, introdotta
dal D.lgs. 626/94 è stata recentemente oggetto di modifica ad opera del D.lgs 195/03
che, con l’art. 8 bis, ne ha meglio delineato i requisiti soggettivi.
Quanto alle attribuzioni occorre ricordare quanto enunciato nell’art. 9 del
Dlgs 626/94; in particolare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dovrà effettuare le seguenti attività:
1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all’art. 4,
comma 2, lett. b) – dispositivi di protezione individuale – e dei sistemi di controllo
di tali misure;
3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all’art. 11;
6. Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’art. 21.
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SPP - attuazione
Affinché il Servizio di Prevenzione e Protezione possa svolgere adeguatamente
i propri compiti il Datore di lavoro ha il dovere di mettere a disposizione del
servizio le informazioni sulla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la
programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione
degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro degli infortuni e delle
malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza.
Tale quadro normativo induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive nei
confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un
ruolo essenzialmente consultivo.
Sulla base di tali considerazioni, si può ritenere che il R.S.P.P. sia estraneo al
processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto tale, non rientri nel novero
dei soggetti responsabili né per la programmazione della sicurezza, né per
l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
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D. Lgs. N. 195.2003 - RSPP e Addetti SPP
Modifiche artt. 2 e 8 del D. Lgs. N. 626.94
• Il RSPP, al quale si richiedeva il possesso di generiche “ attitudini
e capacità adeguate “, deve essere attualmente in possesso delle
“ capacità e dei requisiti professionali indicati nell’art. 8-bis ”
• Capacità e requisiti previsti anche per tutti gli Addetti del servizio
Resta invariato l’art.10 del D.Lgs. N. 626.94
• Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi.
• Il datore di lavoro deve frequentare i corsi previsti dal
DM 16.01.1997
• Sono esonerati in via permanente dall’obbligo di frequentare il
corso di formazione previsto dall’art. 10, i datori lavoro che abbiano
notificato entro il 31.12.1996 la richiesta di svolgere direttamente i
compiti di RSPP (circolare n. 194 del 19.11.1996).
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D. Lgs. N. 195.2003 - Norma transitoria - art. 3
Possono svolgere l’attività di addetto o di RSPP (prescindendo dal possesso
di diploma superiore) quelli che possono dimostrare di averla svolta per
almeno 6 mesi prima del 13 agosto 2003 (entrata in vigore del D. Lgs. 195.03),
e che la svolgevano in tale data.
Quanto sopra va comprovato da atti aziendali (nomina, comunicazione, DVR).
Devono conseguire l’attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art.
8-bis, comma 2, (c.d. corso base) entro il termine di un anno dall’entrata in
vigore del decreto (o non appena verranno attivati, in caso di ritardo).
Fino all’istituzione dei corsi di formazione possono essere nominati addetto o RSPP
coloro che, pur non avendo mai svolto tale funzione:
• hanno il diploma di scuola superiore
• frequentino o abbiano frequentato corsi di formazione rispondenti ai contenuti
minimi indicati dal DM 16.01.1997, organizzati da enti pubblici o da altri soggeti
riconosciuti dalle regioni (durata minima 16 ore – previsti per i D.L. che svolgono
direttamente l’attività di RSPP – art. 10 D.Lgs. 626.94
• Istituiti i corsi di formazione (art. 8-bis, commi 2 e 4 dovranno comunque
frequentarli.
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SPP - Violazione art. 8
in combinato disposto con l’art. 4,
comma 4, lettera b, D.Lgs. 626.94
•
Numero inadeguato di addetti
• Mancata professionalità iniziale del RSPP o addetti SPP
• Mancato aggiornamento professionale sia
periodico che in caso di modifiche dell’attività
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CHI E’?
IL R.L.S.
Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per
rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
N° dipendenti
R.S.L. - modalità di elezione e numero
n < 15
eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o del comparto
n > 15
• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda
• eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle
rappresentanze sindacali
n < 200
1
201 < n < 1000
3
n > 1000
6
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Formazione del RLS
La formazione del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel
proprio ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione.
La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un
monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo
alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU).
conoscenze generali sugli obblighi e diritti
previsti dalla normativa in materia di igiene
e sicurezza del lavoro
Il programma
di formazione
deve comprendere:
conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione
metodologie sulla valutazione del rischio
metodologie minime di comunicazione.
Il programma di formazione deve prevedere una integrazione
in presenza di modifiche tecniche e produttive aziendali.
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Consultazione del RLS
Il Rappresentante lavoratori per la sicurezza è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine a:
• Valutazione dei rischi;
• Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione aziendale;
• Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
• Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori;
Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte
e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte
del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS (art.19/626).
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Informazioni al RLS
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni
e la documentazione aziendale relative a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
valutazione dei rischi
misure di prevenzione
sostanze e preparati pericolosi
macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
infortuni e malattie professionali
comunicazioni dei Servizi PISLL delle ASL
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta
dal RLS. (Art.19/626 e Accordo Interconfederale 22.06.1995)
Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (ASL) e/o
alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.)
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Informazioni ai Lavoratori
Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti
• rischi connessi all'attività generale dell'impresa
su
•
•
•
•
•
misure di protezione e prevenzione adottate
rischi specifici a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all'attività svolta
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
le procedure del pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione e i
nominativi dei lavoratori responsabili delle suddette procedure
• il responsabile del SPP e il medico competente
Il programma di
informazione per
i lavoratori deve essere
discusso nella
riunione periodica
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Le fonti di informazione devono essere:
1. il documento aziendale sulla valutazione dei
rischi (art.4, comma 2)
2. le relazioni statistiche del medico competente
(art.17 comma1, lettera e)
3. la documentazione dell'organismo di vigilanza
(relazioni del servizio PISLL della ASL)
(art.19, comma 1 lettera f)
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Contrattazione Nazionale di Categoria
I CCNL di categoria dovranno:
1. Definire ulteriori parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per
l'espletamento degli incarichi del RLS, che potranno essere ripresi e
aggiornati anche nella contrattazione aziendale;
2. Individuare diverse modalità di rappresentanza per le aziende con meno
di 15 dipendenti, attraverso l'istituzione del RLS di bacino;
3. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti identificare un numero di RLS
superiore a 1 se la contrattazione di categoria ha definito un numero
di RSU superiore a 3;
4. Nelle aziende con più di 300 dipendenti definire un numero di RLS
superiore a 3 (minimo di legge);
5. Assorbimento delle ore di permesso spettanti ai RLS con riguardo alle
ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo;
6. Armonizzare ai contenuti dell'accordo interconfederale 22/6/95 discipline
già esistenti nei CCNL sulla formazione dei RLS.
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ASL - Magistratura
Questi interventi, attribuiti alle A.S.L dall'art. 20 della legge 833: “sono effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro”.
Il secondo organismo che opera nei casi di infortunio è la Magistratura, organizzata in giudice di
pace, tribunale e corte di appello per i giudizi civili, e in tribunale e corte d'assise per i giudizi
penali. Nel caso specifico, gli illeciti legati all'accadimento di un infortunio o all'omissione delle
norme antinfortunistiche hanno conseguenze di tipo penale.
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Omologazioni e verifiche
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Controlli
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I.N.A.I.L. – Assicurazione obbligatoria
<<<
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Enti normatori
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Organismi Paritetici
Organismo Paritetico Nazionale
In seno all'Organismo Paritetico Nazionale sulla Formazione Professionale viene
costituita una Sezione Igiene e Sicurezza del Lavoro allo scopo di:
1. promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali;
2. organizzare la formazione per i componenti gli O.P.T.;
3. definire linee guida per progetti formativi e attivazione finanziamenti pubblici.
Organismi Paritetici regionali
In seno agli Organismi Paritetici Regionali della Formazione Professionale si
costituiscono le Sezioni Salute e Sicurezza, allo scopo di:
1. elaborare progetti formativi;
2. coordinare gli O.P. territoriali;
3. tenere l'elenco dei nominativi dei RLS comunicati dagli O.P. territoriali
Organismi Paritetici Provinciali
Vengono costituiti tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Assumono un ruolo di composizione dei conflitti e delle controversie
eventualmente sorti nei territori circa i diritti di rappresentanza, informazione
e formazione. Avanzano proposte sui programmi di formazione.
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Gli Organismi Paritetici,
I CPT nascono alla fine degli anni 60
a parte i rispettivi compiti istituzionali di assistenza e tutela dei propri iscritti,
si sono fatti carico di una serie di organismi intersindacali (paritetici o bilaterali)
congiunti per quanto riguarda il settore edile, che riguardano:
• le prestazioni mutualistiche e gli altri servizi assicurati tramite le Casse Edili;
• le attività formative realizzate tramite gli Enti Scuola;
• gli interventi in materia di sicurezza, attuati attraverso i Comitati Paritetici
Territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti sociali del settore hanno riconosciuto la necessità di operare
congiuntamente su questi tre versanti, nell'interesse dei propri rappresentanti e
del settore di appartenenza.
Il vigente Contratto Nazionale di Lavoro degli Edili definisce la dizione completa
del CPT, come “Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni,
l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro” .
E’ importante sottolineare che il punto 6 dell'art. 22 del D.Lgs. 626/1994 afferma
che la formazione dei lavoratori deve avvenire con la collaborazione degli Enti
Paritetici che sono: il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT), e gli Enti di Formazione.
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Enti di formazione paritetici
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Organismi paritetici
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Associazioni ed organismi
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Art. 29 Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle
malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs.
n. 517/7.12.1993, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed
assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi
di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
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I.N.A.I.L. - La Banca dati
Contiene statistiche utili ai fini prevenzionali, consentendo di individuare le attività
più rischiose, le zone geografiche dove maggiormente si verifica il fenomeno
infortunistico, gli indici di gravità, le modalità più frequenti di accadimento degli
infortuni e delle malattie professionali nell’industria e nella agricoltura.
E’ suddivisa in quattro aree tematiche:
• le AZIENDE ASSICURATE
• gli EVENTI DENUNCIATI
• gli EVENTI INDENNIZZATI
• il RISCHIO
In tutte le citate aree tematiche le tavole relative alla Gestione Industria,
commercio e servizi sono state raggruppate in relazione alla classificazione
Inail del TIPO DI AZIENDA vale a dire:
• AZIENDE ARTIGIANE
• AZIENDE NON ARTIGIANE
• COMPLESSO DELLE AZIENDE
Analizza gli infortuni e malattie professionali distinti per le varie gestioni, fornendo
anche un confronto con l’altro sesso-femminile.
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ESAW - European Statistics on Accidents at Work
Per rendere confrontabili le statistiche infortunistiche dei diversi Paesi che
fanno parte dell’Unione Europea, l’EUROSTAT ha avviato negli anni novanta
un importante programma di normalizzazione statistico denominato
ESAW - European Statistics on Accidents at Work
ovvero
Statistiche Europee degli infortuni sul lavoro
La metodologia ESAW prende in considerazione oltre che il numero degli infortuni
anche un importante indicatore, il tasso di incidenza di infortunio, per il cui calcolo
è necessario definire il rapporto fra il numero degli infortuni sul lavoro e la
popolazione di riferimento degli occupati
(9 sezioni NACE: Agricoltura, Industria Manifatturiera, Elettricità, Gas e Acqua, Costruzioni, Commercio
e Riparazioni, Alberghi e Ristoranti, Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni, Intermediazione Finanziaria
e Attività Immobiliari).
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ESAW - Per una corretta codifica dell’infortunio, sono necessari
tre tipi di informazione di base:
1
Informazioni che consentano di individuare la vittima e di stabilire il luogo e
il momento in cui si è verificato l’infortunio: attività economica del datore di
lavoro; professione, status professionale, sesso, età e nazionalità della vittima;
ubicazione geografica e dimensioni dell’unità locale dell’impresa, data e ora,
ambiente di lavoro, posto di lavoro e tipo di lavoro.
2
Informazioni riguardanti le modalità dell’infortunio, le circostanze
in cui ha avuto luogo e il modo in cui le lesioni si sono prodotte.
L’evento viene suddiviso in tre fasi successive: l’attività fisica
specifica, la deviazione e il contatto – modalità della lesione,
unitamente ai relativi agenti materiali associati.
3
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Informazioni riguardanti la natura e la gravità delle lesioni e delle
conseguenze dell’infortunio: parte del corpo lesa, tipo di lesione e
numero di giornate perdute.
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Informazioni riguardanti la natura e la gravità delle lesioni e
delle conseguenze dell’infortunio: parte del corpo lesa, tipo di lesione e
numero di giornate perdute
Impresa
Esposizione
• Attività economica
• Dimensioni dell’impresa
• Ubicazione geografica,
• Data e ora
Organizzazione
Condizioni di lavoro
Lavoratore
• Professione
• Età e sesso
• Nazionalità
• Status professionale
• Tipo di lavoro
Mansione
Modalità dell’evento
• Attività fisica specifica e agente materiale associato
• Deviazione e agente materiale associato
• Contatto
• Modalità della lesione e agente materiale associato
• Tipo di lavoro
• Posto di lavoro
Vittima
• Tipo di lesione
• Parte del corpo lesa
• Giornate perdute
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Riferimenti descrittivi:
cause e circostanze evento infortunistico
Tipo di lavoro
Attività fisica specifica
Agente materiale dell’attività fisica specifica
Deviazione
Agente materiale della deviazione
Contatto – modalità di lesione
Agente materiale del contatto
modalità di lesione
La metodologia mira a fornire una descrizione dettagliata delle caratteristiche della
vittima, della sua impresa e della lesione, nonché un’analisi degli eventi che hanno
portato all’infortunio, al fine di elaborare una politica di prevenzione a livello europeo.
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cause e circostanze evento infortunistico
Tipo di lavoro
Indica il principale tipo di lavoro svolto dalla vittima nel momento in cui
si è verificato l'infortunio.
Non riguarda la professione della vittima, né l'attività fisica specifica al
momento dell'infortunio, bensì la descrizione del compito, lavoro, in
termini generali, svolto dalla vittima nel periodo di tempo che termina al
momento dell'infortunio.
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cause e circostanze evento infortunistico
Attività fisica specifica
Fa riferimento all’attività svolta dalla vittima al momento dell’infortunio.
Si tratta dell’esatta attività fisica specifica della vittima al momento
dell’infortunio, ossia ciò che precisamente la vittima stava facendo quando
si è verificato l’infortunio, anche se si tratta di un’attività solo momentanea.
Agente materiale dell’attività fisica specifica
Descrive lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al
momento dell’infortunio, anche se non è implicato nell’infortunio stesso.
In presenza di più agenti materiali associati all’attività fisica specifica,
sarà registrato l’agente materiale avente un legame più stretto con l’infortunio.
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cause e circostanze evento infortunistico
Deviazione
Rappresenta la descrizione di un evento anormale, ovvero la deviazione dal
normale tipo di lavoro. La deviazione è l'evento che provoca l'infortunio.
Se esiste una sequenza concatenata di eventi, va registrato l'ultimo evento
della catena, cioè la deviazione temporalmente più prossima al contatto lesivo.
Agente materiale della deviazione
L’agente materiale della deviazione descrive lo strumento, l’utensile o
l’oggetto coinvolto nell’evento anormale. In presenza di più agenti
materiali associati all’ultima deviazione, sarà registrato l’ultimo agente
materiale,ossia quello temporalmente più prossimo al contatto.
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cause e circostanze evento infortunistico
Contatto – modalità di lesione
Descrive il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale)
dall’agente materiale. In presenza di più contatti – modalità di lesione, ad
essere registrato sarà quello che ha provocato la lesione più grave.
Agente materiale del contatto – modalità di lesione
Il principale agente materiale associato o collegato al contatto che ha provocato
la lesione. Questa variabile fa riferimento allo strumento, utensile od oggetto
con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.
In presenza di più agenti materiali associati all’infortunio, ad essere registrato
sarà quello collegato alla lesione più grave.
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RSPP - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione "Modulo A"