Corso di Formazione RSPP Il Sistema Pubblico della Prevenzione Rilevazione Statistica infortuni Pianificazione Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Operazione L’elaborazione del documento di Valutazione dei rischi Modulo “ A “ Miglioramento continuo Monitoraggio - controllo Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta Realizzazione La salute e la sua tutela Insieme dei fattori “ alimentari-ambientali “ e “ politici-economici “ che determinano la salute: Disponibilità del cibo Qualità del cibo e acqua Qualità delle abitazioni Disponibilità di energia Igiene dei rifiuti Chimizzazione della vita Stile di vita, Disponibilità dei servizi sanitari Assetto Tipo di aggregazione Abitudini voluttuarie I fattori elencati sono in rapporto di intercorrenza fra di loro, anzi alcuni possono essere considerati come facenti parte degli aspetti economici e sociali dello stato di salute di un paese: in sintesi dimostrano che la necessità della prevenzione rappresenta la via più economica e conveniente alla lotta alle malattie. <<< demografico ed economico solidi,liquidi e gassosi Qualità del lavoro e del suo ambiente (urbano o Isolam.) Economia salute Qualità della vita Ambiente www.marcellosantopietro.135.it << >> La normativa italiana in materia di Igiene e sicurezza sul di lavoro ha subito, negli anni, una profonda evoluzione, passando da una concezione impositiva dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547 /55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale, identificato nel D. Lgs. n. 626.1994 -. Alle norme che disciplinano il singolo rischio specifico si affiancano disposizioni che puntano sulla prevenzione globale dei rischi connessi allo svolgimento di un insieme di attività produttive. Il recepimento delle direttive comunitarie, intese ad armonizzare le varie leggi degli Stati membri dell’EU ha portato in parte a compimento la dolorosa gestione della sicurezza. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Il Decreto Legislativo n. 626/94 e n. 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e collaborazione tra il datore di lavoro e lavoratore”, soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza. Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese,ha inteso disciplinare compiutamente l’intero sistema della La NOVITA’ PREVENZIONE, dove le parti del rapporto di lavoro “ Datore di lavoro e Lavoratori “ Con il prevenzione sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune della venga organizzata dal sicurezza basso nei luoghi di lavoro. D. Lgs. 626/94 il Legislatore vuole che la e non più impostata dall’ alto. <<< www.marcellosantopietro.135.it La CULTURA << >> Prevenzione Obiettivi R i s c h i Programmazione T u t e l a Interventi <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/94). Si può distinguere: Prevenzione primaria: azione diretta ad individuare le cause di rischio che possono determinare una malattia o un infortunio per eliminarle o, se ciò non è possibile, per attenuarne gli effetti. Prevenzione secondaria: consiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla salute in una fase molto precoce: prima cioè che si manifestino i sintomi e, soprattutto, prima che il danno diventi irreversibile. Prevenzione terziaria: insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.) che si adottano per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi, dare origine a complicanze, provocare invalidità permanenti, ecc. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> FIGURE coinvolte d. lgs. 626/94 IL DATORE DI LAVORO IL DIRIGENTE IL LAVORATORE RSPP - IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione interno IL PREPOSTO Professionisti esterni IL MEDICO competente ENTI vigilanza - controllo consulenza - assistenza <<< RLS Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza www.marcellosantopietro.135.it << >> Figure coinvolte d. lgs. 494/96 Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Coordinatore per la progettazione Il Datore di lavoro Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Migliorare la sicurezza L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di igiene e sicurezza nell’azienda. Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare. Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della sicurezza con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità del prodotto. Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità di integrare o sostituire le capacità del servizio interno di prevenzione ricorrendo a specialisti esterni, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 626/94. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Definizione: Pericolo, Rischio, Danno, Incidente Pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (come agenti chimici o fisici, macchine, metodi di lavoro) di causare potenzialmente un danno. Rischio è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle situazioni effettive di lavoro e nelle condizioni di impiego, nonché la dimensione possibile del danno stesso. Danno è la lesione fisica o l’alterazione dello stato di salute causata dal pericolo. Incidente: Evento dovuto a causa fortuita che ha potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> TIPI DI RISCHIO Generico: grava sull’operaio come su ogni uomo nell’identico modo. Specifico: deriva la sua origine dalle condizioni peculiari del lavoro, grava esclusivamente o in Misura maggiore su coloro che vengono a contatto con l'attività lavorativa. Rischio Generico aggravato: il relativo rischio pur essendo generico risulta aggravato da fattori inerenti all'attività lavorativa (nota n. 2.0.2. dell’8.7.99 Inail sui criteri per La trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato, sent. n. 462/89 – principi consolidati). Rischio elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Infortunio sul lavoro evento (danno) che si produce alla persona ( lavoratore ) Infortunio sul lavoro che avviene per causa violenta azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro, in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Malattia Professionale - tecnopatia malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa. Nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione contro le malattie professionali sul lavoro è gestita dall’INAIL. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> L’infortunio – la malattia professionale Infortunio – Malattia professionale Pericolo Esposizione Energia Trauma Rumore Ipoacusia Polveri Broncopatia Amianto <<< Danno Mesotelioma www.marcellosantopietro.135.it << >> Registro infortuni Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626). Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali. (Art.19 comma 1 lettera e/D.L.626). I.N.A.I.L. – Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie • Conferma dell’inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni; • Rischio biologico - Casi di infortunio da causa virulenta a trasmissione parenterale: … ponendo l’accento sulla opportunità che all’INAIL vengano subito denunciati – ovviamente con il corredo della scheda diagnostica – anche gli infortuni di scarso interesse clinico (punture d’ago, ferite superficiali, ecc.) che non comportano assenza dal lavoro o hanno una prognosi non superiore a tre giorni. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Lavorazione e Rischio IL CONCETTO DI LAVORAZIONE E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare: • un ciclo industriale completo • in operazioni finalizzare alla realizzazione di un’opera o di un servizio. RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi, nell'esecuzione della lavorazione. Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività. Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni (aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Rischio oggettivo E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro ordinamento. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Analisi del rischio Scala delle probabilità P Il rischio in funzione della probabilità che si manifesti con possibile danno lesivo viene valutato con una scala di valori/significati Improbabile Possibile Probabile Molto probabile Rischio R =PxD Scala dell’entità del danno D <<< www.marcellosantopietro.135.it Gradualità numerica Trascurabile Medio Alto Molto alto Lieve Modesta Grave Gravissima << >> Analisi del rischio - probabilità Probabilità Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel manifestarsi Possibile - circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza di altri eventi; Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un determinato ciclo di lavorazione; Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni. Magnitudo <<< Rischio www.marcellosantopietro.135.it << >> Analisi del rischio - magnitudo Probabilità Magnitudo Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro; Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni in temporanea o malattie professionali reversibili; Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali irreversibili; Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali. Rischio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Analisi del rischio - gradualità Probabilità Magnitudo Rischio Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase di programmazione; Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione; Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione; Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere anche fasi di lavorazioni. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Rischio e sua valutazione Con il termine di rischio si intende “ la possibilità che una situazione di pericolo si concretizzi in danno ” La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della sicurezza: • individuare le situazioni pericolose; • identificare le persone esposte; • valutare i corrispondenti rischi, formulando un giudizio di accettabilità; • adottare le misure di prevenzione per ridurre i rischi non eliminabili. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> La valutazione dei rischi prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 626/94, consiste nel porre il datore di lavoro in condizione di adottare i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: <<< • • • • la prevenzione dei rischi professionali; l’informazione dei lavoratori; la formazione professionale degli stessi; l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre in atto tali provvedimenti. www.marcellosantopietro.135.it << >> Valutazione del rischio - iter • Definire il programma • Effettuare le scelte strutturali • Identificare i pericoli • Identificare le persone esposte a rischi • Raccogliere informazioni Provvedimenti inadeguati • Valutare i rischi Provvedimenti attuali adeguati • • • • • Studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi Stabilire un elenco di azioni prioritarie e decidere le misure di intervento Attuare le misure di controllo Registrare le valutazioni Misurare l’efficacia Valutazioni ancore valide • Procedere alla revisione E’ necessaria una revisione • Monitorare il programma di valutazione dei rischi <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Valutazione dei rischi significativi La valutazione deve coprire i rischi “ significativi “, che derivano dall’attività lavorativa o che risultano ragionevolmente prevedibili. E’ opportuno effettuare valutazioni dei rischi attinenti a tutti i posti di lavoro, i quali potranno essere raggruppati per categorie: Impianti fissi (es.: uffici, scuole, fabbriche) Posti di lavoro soggetti a cambiamenti (es.: cantieri edili, banchine portuali, cantieri navali Posti di lavoro mobili (es,: posti di lavoro temporaneo per l’esecuzione di servizi pubblici, ispezioni, ecc. Va sottolineato che il processo lavorativo: • può seguire un andamento predeterminato (come un impianto di produzione); • può avere un carattere mutevole e “ in progress “ (come nel caso del cantiere edile). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Linee guida per la valutazione Il piano di sicurezza deve: • riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di lavoro; • coprire le altre attività lavorative che si svolgono al di fuori dell’azienda; • tener conto delle altre attività normali che non sono specifiche del processo produttivo (per es. la messa in servizio di nuovi impianti); • tener conto di situazioni prevedibili che non fanno parte del lavoro normale ( ad es. la manutenzione straordinaria). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Informazioni Necessarie Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono conoscere o essere informate su quanto segue: • rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne determinano l’insorgenza; • materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni; • organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti con gli impianti ed i materiali impiegati; • tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli; • rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti; disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in • rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro; • regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Indirizzi per la valutazione • • • • • • • • • • <<< Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a: analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti; coinvolgimento partecipativo dei lavoratori; dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori; fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in rapporto all’attività in oggetto; riviste specializzate; circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro; dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini epidemiologiche; controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni (indici Fz – Gt); dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.; pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore. www.marcellosantopietro.135.it << >> Indici infortunistici - FZ L'indice di frequenza E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc.). Fz Indice di frequenza d numero infortuni denunciati all’Inail f’ numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’infortunio L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. Indice di frequenza <<< Fz = d - f'/ L x 106 www.marcellosantopietro.135.it <<< >> Indici infortunistici - Gt L'indice di gravità E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,). Gt K’t L tm Indice di gravità numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione Inail tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni e la massa salariale. Indice di gravità <<< Gt = K't / L x 103 www.marcellosantopietro.135.it <<< << La valutazione soggettiva del rischio dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità. Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento infortunio. E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> I fattori di rischio Illuminazione Rumore Vibrazioni Ambiente termico Sostanze e preparati pericolosi Aerazione, purificazione dell’aria Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento Movimentazione manuale dei carichi Incendio - Esplosione Attrezzature munite di schermo video (Vdt) Locali di lavoro Elettricità Radiazioni ionizzanti Imprese esterne, lavoro provvisorio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Come si effettua la valutazione dei rischi ? Il modo più sicuro e corretto di effettuare tale valutazione è quello di identificare innanzitutto i rischi mediante liste di controllo ( check-list ). Queste liste di controllo sono costituite da una prima colonna in cui è indicato il controllo da effettuare e da una o due colonne successive in cui sono indicati i riferimenti di legge e/o i provvedimenti da prendere in caso di risposta negativa e/o uno spazio vuoto in cui inserire eventuali annotazione. Normalmente vi è anche lo spazio per dare una valutazione “numerica” dell’entità dell’eventuale rischio. La classificazione dei rischi da cui partono quasi tutte le liste di controllo è quella predisposta dall’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Esempio di check-list - comportamenti <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< >> Esempio di check-list – rif. norma <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< << ISPESL : La classificazione dei rischi A) Rischi per la sicurezza dovuti a: A.1) • • • • • • • • • • • • • • <<< Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro Altezza dell'ambiente Superficie dell'ambiente Volume dell'ambiente Illuminazione (normale ed in emergenza) Pavimenti (lisci o sconnessi) Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) Scale Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi Solai (stabilità) Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria) www.marcellosantopietro.135.it <<< >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue A) Rischi per la sicurezza dovuti a: A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature relativamente a: • Protezione degli organi di avviamento • Protezione degli organi di trasmissione • Protezione degli organi di lavoro • Protezione degli organi di comando • Macchine con marchio "CE". Rif. Direttiva Macchine • Macchine prive di marchio "CE". Rif. al DPR 547/55 • Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento • Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi • Protezione nell'uso di apparecchi a pressione:(bombole e circuiti) • Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue A) Rischi per la sicurezza dovuti a: A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose: • Sostanze infiammabili • Sostanze corrosive • Sostanze comburenti • Sostanze esplosive A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a: • Idoneità del progetto • Idoneità d'uso • Impianti di sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione • Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue A) Rischi per la sicurezza dovuti a: A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica A.5) Incendio-esplosioni - Rischi da incendio e/o esplosione per: • Presenza di materiali infiammabili d'uso • Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione) • Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali, di ventilazione e di ricambi d'aria) • • <<< Carenza di sistemi antincendio Carenza di segnaletica di sicurezza www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue B) Rischi per la salute dovuti a: B.1) Agenti chimici - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanza chimiche, tossiche o nocive in relazione a: • Ingestione • Contatto cutaneo • Inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori B.2) Agenti fisici - Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano: • Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) • Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) • Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze ecc.) • Microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente) • Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro -in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.-). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali: Posizionamento, Illuminotecnica, Postura, Microclima • <<< Radiazioni ionizzanti (disposizioni del DPR n° 185/64) www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue B) Rischi per la salute dovuti a: B.1) Agenti chimici B.2) Agenti fisici B.3) Agenti biologici. Rischi connessi con l'esposizione a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione • Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.) • Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.) • <<< Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie) www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a : C.1) Organizzazione del lavoro: • Processi di lavoro usuranti: per esempio lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno • Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio • • • • Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza Procedure adeguate per far fronte agli incidenti ed a situazioni di emergenza Movimentazione manuale di carichi Lavoro ai videoterminali (es. data entry) C.2) Fattori psicologici: • Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro • Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità • Complessità di mansioni e carenza di controllo • Reattività anomala a condizioni di emergenza <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< << >> ISPESL : La classificazione dei rischi segue C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a : C.1) Organizzazione del lavoro C.2) Fattori psicologici C.3) Fattori ergonomici: • Sistemi di sicurezza ed affidabilità delle informazioni • Conoscenze e capacità del personale • Norme di comportamento • Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili • Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza • • Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza C.4) Condizioni di lavoro difficili: • Lavoro con animali • Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale • Condizioni climatiche esasperate • Lavoro in acqua: in superficie (es .piattaforme) ed in immersione <<< www.marcellosantopietro.135.it <<< << Documento (valutazione rischi) Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente: 1. una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate; 3. il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli dell'Organo di Vigilanza (ASL). Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19/626 comma e). Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Redigere il documento di sicurezza In esito alla valutazione del rischio sarà redatto il documento previsto dall’art. 4 comma 2, D.Lgs. n. 626.94 (piano di sicurezza). Sul documento vanno riportate le misure di prevenzione e bonifica da adottare. I dati del documento possono essere usati come base di: Informazione, sul rischio specifico del posto di lavoro da dare ai lavoratori interessati Monitoraggio, per valutare se le misure richieste sono state introdotte Prova, di quanto è stato fatto, da conservare nel luogo di lavoro ed esibire, a richiesta, all’autorità di vigilanza Revisione o modifica del piano richiesta dalle circostanze (introduzione di nuove tecnologie) <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Provvedimenti da prendere in ordine di priorità Completati l’esame e la valutazione dei rischi, occorre stendere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri utilizzati per la valutazione stessa. Bisogna quindi procedere all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare conseguentemente alla valutazione effettuata. I provvedimenti da prendere con ordine di priorità sono: Privilegio delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale. Eliminazione dei rischi Riduzione dei rischi alla fonte Sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; L’urgenza con cui dovranno essere adottate le misure prioritarie deve risultare dal piano di sicurezza attraverso apposito scadenzario. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Esempi di provvedimenti da prendere in ordine di priorità Per l’eliminazione del rischio (non del pericolo!) vale l’esempio della sostanza chimica chiusa in un contenitore che non è assolutamente possibile aprire con mezzi normali. Un classico esempio di riduzione del rischio alla fonte è quello della riduzione della rumorosità di una macchina con l’applicazione di silenziatori. Per la sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che lo è meno si può fare l’esempio della sostituzione, per le operazioni di pulizia, della varechina pura con altri prodotti. Una misura di protezione collettiva può essere quella di costruire una “cabina” insonorizzata intorno ad una macchina rumorosa in modo tale che solo l’operatore della macchina, ovviamente dotato di cuffie auricolari, sia soggetto al rischio (l’alternativa, che non dovrebbe essere scelta, sarebbe quella di non costruire la “cabina” e di dare le cuffie a tutto il personale). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94 Conformità legislativa Si valuta lo stato di applicazione della normativa antinfortunistica, il cui rispetto, oltre a evitare pesanti sanzioni, è prerequisito all'applicazione del D.Lgs. 626/94; nell'ambito dell'analisi vengono proposti gli eventuali interventi di adeguamento necessari. Analisi del rischio E’ l'adempimento fondamentale previsto dal D.Lgs. 626/94, consiste nell'esame sistematico dei processi produttivi aziendali individuando e valutando i rischi ad esso connessi, sia di tipo tecnologico (macchine, impianti) sia di tipo sanitario che organizzativo. La metodologia di valutazione tiene conto anche di quanto previsto dalle linee guida emanate dagli enti di controllo per i diversi settori produttivi, l'analisi viene riportata nel Documento di valutazione previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94, che costituisce la base e il cardine per ogni successivo adempimento gestionale. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94 Definizione del piano di sicurezza Viene definito un piano di intervento mirato alla riduzione del livello di rischio, o al suo mantenimento se considerato residuo. Il piano è parte integrante del Documento di valutazione previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94 e costituisce una linea guida aziendale nell'ottica del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione permanente Il D.Lgs. 626/94 impone la formazione per i lavoratori, che non deve essere limitata ad un generico intervento iniziale, ma deve essere continua e capillare, così da far crescere la “Cultura della Sicurezza”, riconosciuta come valido mezzo di prevenzione. Il D.Lgs. 626/94 impone un continuo aggiornamento e manutenzione del sistema di gestione della sicurezza, prevedendo l'obbligo di Manutenzione revisioni periodiche del documento di valutazione (riunioni periodiche, del sistema indicazioni del medico competente, corretta applicazione del piano di sicurezza). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> CONTINUITA’ nel controllo rischi I datori di lavoro devono tener presente sempre i seguenti principi: • eliminare i rischi; • sostituire ciò che è pericoloso riducendo od annullando la pericolosità; • combattere i rischi alla fonte, se non prevenibili od evitabili ridurli ad un livello in cui non si comprometta la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti; • adattare il lavoro all’uomo secondo i principi dell’ergonomia - specialmente per quanto riguarda la progettazione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione riducendo, per quanto possibile, il lavoro monotono ed il lavoro a ritmi predeterminati, causa di stress per la salute; • dare priorità all’applicazione delle misure protettive di carattere collettivo rispetto a quelle individuali; • trasmettere istruzioni ed informazioni di sicurezza semplici e chiare ai dipendenti. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Riunione periodica Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro), una riunione a cui partecipano: il datore di lavoro il responsabile del SPP il medico competente La riunione ha lo scopo di esaminare: 1. il documento sulla valutazione dei rischi 2. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI) 3. programmi di informazione e formazione dei lavoratori Il rappresentante LS La riunione deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso e con un Ordine del Giorno scritto e può essere convocata anche su richiesta del RLS (Accordo Interconfederale 22/6/95). La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Sistema gestione parte di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e/o di qualità e/o di salute e sicurezza sul lavoro. SGSL - Sistema di Gestione della sicurezza (e della Salute): rappresenta lo strumento gestionale con cui un’azienda si prefigge l’obiettivo di mitigare i potenziali effetti dei rischi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente circostante derivanti dall’impiego di sostanze e processi produttivi pericolosi. Il pilastro portante di un SGS si basa sull’organizzazione strutturata delle attività svolte all’interno aziendale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti aziendali. (D.Lgs. 626/94 - art. 11 comma 2/a-b-c “Riunione periodica” - art. 17 comma 1/a) “Medico competente” “Il monitoraggio costituisce una fase fondamentale del sistema , perché consente ad ogni operatore, prima di ogni altro, di tenere sotto controllo la propria attività, riscontrando eventuali anomalie rispetto agli standard di processo, non solo in termini di SSL, ma anche in termini produttivi e qualitativi …” “Il riesame del sistema consente al vertice dell’azienda di ottenere gli elementi quantitativi e qualificativi atti a consentire una corretta e documentata valutazione sul funzionamento del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi dell’azienda e sulla adeguatezza degli obiettivi stessi.” <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Considerazione: La fase attuativa del ciclo produttivo genera sempre elementi ulteriori da Deduzione: la circolazione è in Principio dinamico del pianificare, realizzare, verificare, eseguire continuità miglioramento <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE Il successo della valutazione dei rischi dipende dalla scelta del coordinatore interno o esterno all’azienda da parte del datore di lavoro, a cui compete la redazione del documento di sicurezza. Un buon coordinatore per la sicurezza deve • • • • • • • • saper ascoltare; saper osservare; buona capacità di giudizio; diplomazia; spirito aperto ed attitudine positiva; autodisciplina; onestà ed imparzialità; prestigio e, soprattutto, • capacità di evitare l’abitudine e la routine; • non cedere alle pressioni che possono giungere dall’esterno o dall’interno. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Servizio Prevenzione e Protezione – SPP E' organizzato dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre modalità: interno, con propri dipendenti: è obbligatorio per le aziende con più di 200 dipendenti, le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre specificate; esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie; in prima persona dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende artigiane e industriali con meno di 30 dipendenti, agricole meno di 10 (t.d), pesca meno di 20, altre aziende fino a 200; sono escluse quelle indicate all’art. 8/DPR 175.88: centrali termoelettriche, laboratori nucleari, estrattive, esplosivi, strutture di ricovero e cure. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Servizio interno di prevenzione e protezione Servizio esterno di consulenza alla sicurezza DESIGNA Il Responsabile del servizio Gli addetti alla sicurezza INCARICA Il datore lavoro NOMINA il Medico competente (se c’è l’obbligo della sorveglianza sanitaria) <<< Persone o Servizi esterni Effettua almeno due volte l’anno l’ispezione dei luoghi di lavoro con: - il responsabile del servizio prevenzioni - il rappresentante per la sicurezza www.marcellosantopietro.135.it << >> Servizio interno ORGANIZZAZIONE di prevenzione e protezione Deve essere DESIGNATO dal datore di lavoro IL RESPONSABILE del servizio Deve essere in possesso capacità e dei requisiti professionali indicati nell’art. 8-bis D. Lgs. N. 195.2003 IL PERSONALE Deve avere le CAPACITA’ necessarie Deve disporre di MEZZI e TEMPO adeguati in relazione ai COMPITI ASSEGNATI <<< Deve essere in NUMERO sufficiente www.marcellosantopietro.135.it << >> Servizio di prevenzione interno ed esterno ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO COMUNICAZIONE del nominativo delle persone RESPONSABILI a) del SERVIZIO di prevenzione e protezione INTERNO b) del SERVIZIO di prevenzione e protezione ESTERNO con DICHIARAZIONE attestante per il DESIGNATO <<< Alla Direz. Prov.le del Lavoro alla ASL COMPITI svolti in materia di prevenzione PERIODO nel quale tale compiti sono stati svolti CURRICULUM professionale www.marcellosantopietro.135.it << >> RSPP – I compiti La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, introdotta dal D.lgs. 626/94 è stata recentemente oggetto di modifica ad opera del D.lgs 195/03 che, con l’art. 8 bis, ne ha meglio delineato i requisiti soggettivi. Quanto alle attribuzioni occorre ricordare quanto enunciato nell’art. 9 del Dlgs 626/94; in particolare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà effettuare le seguenti attività: 1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) – dispositivi di protezione individuale – e dei sistemi di controllo di tali misure; 3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 4. Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 5. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; 6. Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’art. 21. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> SPP - attuazione Affinché il Servizio di Prevenzione e Protezione possa svolgere adeguatamente i propri compiti il Datore di lavoro ha il dovere di mettere a disposizione del servizio le informazioni sulla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza. Tale quadro normativo induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un ruolo essenzialmente consultivo. Sulla base di tali considerazioni, si può ritenere che il R.S.P.P. sia estraneo al processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto tale, non rientri nel novero dei soggetti responsabili né per la programmazione della sicurezza, né per l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. N. 195.2003 - RSPP e Addetti SPP Modifiche artt. 2 e 8 del D. Lgs. N. 626.94 • Il RSPP, al quale si richiedeva il possesso di generiche “ attitudini e capacità adeguate “, deve essere attualmente in possesso delle “ capacità e dei requisiti professionali indicati nell’art. 8-bis ” • Capacità e requisiti previsti anche per tutti gli Addetti del servizio Resta invariato l’art.10 del D.Lgs. N. 626.94 • Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. • Il datore di lavoro deve frequentare i corsi previsti dal DM 16.01.1997 • Sono esonerati in via permanente dall’obbligo di frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 10, i datori lavoro che abbiano notificato entro il 31.12.1996 la richiesta di svolgere direttamente i compiti di RSPP (circolare n. 194 del 19.11.1996). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. N. 195.2003 - Norma transitoria - art. 3 Possono svolgere l’attività di addetto o di RSPP (prescindendo dal possesso di diploma superiore) quelli che possono dimostrare di averla svolta per almeno 6 mesi prima del 13 agosto 2003 (entrata in vigore del D. Lgs. 195.03), e che la svolgevano in tale data. Quanto sopra va comprovato da atti aziendali (nomina, comunicazione, DVR). Devono conseguire l’attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 8-bis, comma 2, (c.d. corso base) entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del decreto (o non appena verranno attivati, in caso di ritardo). Fino all’istituzione dei corsi di formazione possono essere nominati addetto o RSPP coloro che, pur non avendo mai svolto tale funzione: • hanno il diploma di scuola superiore • frequentino o abbiano frequentato corsi di formazione rispondenti ai contenuti minimi indicati dal DM 16.01.1997, organizzati da enti pubblici o da altri soggeti riconosciuti dalle regioni (durata minima 16 ore – previsti per i D.L. che svolgono direttamente l’attività di RSPP – art. 10 D.Lgs. 626.94 • Istituiti i corsi di formazione (art. 8-bis, commi 2 e 4 dovranno comunque frequentarli. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> SPP - Violazione art. 8 in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, lettera b, D.Lgs. 626.94 • Numero inadeguato di addetti • Mancata professionalità iniziale del RSPP o addetti SPP • Mancato aggiornamento professionale sia periodico che in caso di modifiche dell’attività <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> CHI E’? IL R.L.S. Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro N° dipendenti R.S.L. - modalità di elezione e numero n < 15 eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto n > 15 • eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda • eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali n < 200 1 201 < n < 1000 3 n > 1000 6 <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Formazione del RLS La formazione del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel proprio ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione. La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU). conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro Il programma di formazione deve comprendere: conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione metodologie sulla valutazione del rischio metodologie minime di comunicazione. Il programma di formazione deve prevedere una integrazione in presenza di modifiche tecniche e produttive aziendali. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Consultazione del RLS Il Rappresentante lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a: • Valutazione dei rischi; • Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale; • Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; • Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori; Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro. Il verbale deve recare la firma anche del RLS (art.19/626). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Informazioni al RLS Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a: 1. 2. 3. 4. 5. 6. valutazione dei rischi misure di prevenzione sostanze e preparati pericolosi macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro, infortuni e malattie professionali comunicazioni dei Servizi PISLL delle ASL Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS. (Art.19/626 e Accordo Interconfederale 22.06.1995) Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (ASL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Informazioni ai Lavoratori Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti • rischi connessi all'attività generale dell'impresa su • • • • • misure di protezione e prevenzione adottate rischi specifici a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all'attività svolta le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi le procedure del pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione e i nominativi dei lavoratori responsabili delle suddette procedure • il responsabile del SPP e il medico competente Il programma di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica <<< Le fonti di informazione devono essere: 1. il documento aziendale sulla valutazione dei rischi (art.4, comma 2) 2. le relazioni statistiche del medico competente (art.17 comma1, lettera e) 3. la documentazione dell'organismo di vigilanza (relazioni del servizio PISLL della ASL) (art.19, comma 1 lettera f) www.marcellosantopietro.135.it << >> Contrattazione Nazionale di Categoria I CCNL di categoria dovranno: 1. Definire ulteriori parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi del RLS, che potranno essere ripresi e aggiornati anche nella contrattazione aziendale; 2. Individuare diverse modalità di rappresentanza per le aziende con meno di 15 dipendenti, attraverso l'istituzione del RLS di bacino; 3. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti identificare un numero di RLS superiore a 1 se la contrattazione di categoria ha definito un numero di RSU superiore a 3; 4. Nelle aziende con più di 300 dipendenti definire un numero di RLS superiore a 3 (minimo di legge); 5. Assorbimento delle ore di permesso spettanti ai RLS con riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo; 6. Armonizzare ai contenuti dell'accordo interconfederale 22/6/95 discipline già esistenti nei CCNL sulla formazione dei RLS. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> ASL - Magistratura Questi interventi, attribuiti alle A.S.L dall'art. 20 della legge 833: “sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro”. Il secondo organismo che opera nei casi di infortunio è la Magistratura, organizzata in giudice di pace, tribunale e corte di appello per i giudizi civili, e in tribunale e corte d'assise per i giudizi penali. Nel caso specifico, gli illeciti legati all'accadimento di un infortunio o all'omissione delle norme antinfortunistiche hanno conseguenze di tipo penale. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Omologazioni e verifiche <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Controlli <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> I.N.A.I.L. – Assicurazione obbligatoria <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Enti normatori <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Organismi Paritetici Organismo Paritetico Nazionale In seno all'Organismo Paritetico Nazionale sulla Formazione Professionale viene costituita una Sezione Igiene e Sicurezza del Lavoro allo scopo di: 1. promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali; 2. organizzare la formazione per i componenti gli O.P.T.; 3. definire linee guida per progetti formativi e attivazione finanziamenti pubblici. Organismi Paritetici regionali In seno agli Organismi Paritetici Regionali della Formazione Professionale si costituiscono le Sezioni Salute e Sicurezza, allo scopo di: 1. elaborare progetti formativi; 2. coordinare gli O.P. territoriali; 3. tenere l'elenco dei nominativi dei RLS comunicati dagli O.P. territoriali Organismi Paritetici Provinciali Vengono costituiti tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Assumono un ruolo di composizione dei conflitti e delle controversie eventualmente sorti nei territori circa i diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Avanzano proposte sui programmi di formazione. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Gli Organismi Paritetici, I CPT nascono alla fine degli anni 60 a parte i rispettivi compiti istituzionali di assistenza e tutela dei propri iscritti, si sono fatti carico di una serie di organismi intersindacali (paritetici o bilaterali) congiunti per quanto riguarda il settore edile, che riguardano: • le prestazioni mutualistiche e gli altri servizi assicurati tramite le Casse Edili; • le attività formative realizzate tramite gli Enti Scuola; • gli interventi in materia di sicurezza, attuati attraverso i Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le parti sociali del settore hanno riconosciuto la necessità di operare congiuntamente su questi tre versanti, nell'interesse dei propri rappresentanti e del settore di appartenenza. Il vigente Contratto Nazionale di Lavoro degli Edili definisce la dizione completa del CPT, come “Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro” . E’ importante sottolineare che il punto 6 dell'art. 22 del D.Lgs. 626/1994 afferma che la formazione dei lavoratori deve avvenire con la collaborazione degli Enti Paritetici che sono: il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT), e gli Enti di Formazione. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Enti di formazione paritetici <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Organismi paritetici <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Associazioni ed organismi <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517/7.12.1993, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> I.N.A.I.L. - La Banca dati Contiene statistiche utili ai fini prevenzionali, consentendo di individuare le attività più rischiose, le zone geografiche dove maggiormente si verifica il fenomeno infortunistico, gli indici di gravità, le modalità più frequenti di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali nell’industria e nella agricoltura. E’ suddivisa in quattro aree tematiche: • le AZIENDE ASSICURATE • gli EVENTI DENUNCIATI • gli EVENTI INDENNIZZATI • il RISCHIO In tutte le citate aree tematiche le tavole relative alla Gestione Industria, commercio e servizi sono state raggruppate in relazione alla classificazione Inail del TIPO DI AZIENDA vale a dire: • AZIENDE ARTIGIANE • AZIENDE NON ARTIGIANE • COMPLESSO DELLE AZIENDE Analizza gli infortuni e malattie professionali distinti per le varie gestioni, fornendo anche un confronto con l’altro sesso-femminile. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> ESAW - European Statistics on Accidents at Work Per rendere confrontabili le statistiche infortunistiche dei diversi Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, l’EUROSTAT ha avviato negli anni novanta un importante programma di normalizzazione statistico denominato ESAW - European Statistics on Accidents at Work ovvero Statistiche Europee degli infortuni sul lavoro La metodologia ESAW prende in considerazione oltre che il numero degli infortuni anche un importante indicatore, il tasso di incidenza di infortunio, per il cui calcolo è necessario definire il rapporto fra il numero degli infortuni sul lavoro e la popolazione di riferimento degli occupati (9 sezioni NACE: Agricoltura, Industria Manifatturiera, Elettricità, Gas e Acqua, Costruzioni, Commercio e Riparazioni, Alberghi e Ristoranti, Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni, Intermediazione Finanziaria e Attività Immobiliari). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> ESAW - Per una corretta codifica dell’infortunio, sono necessari tre tipi di informazione di base: 1 Informazioni che consentano di individuare la vittima e di stabilire il luogo e il momento in cui si è verificato l’infortunio: attività economica del datore di lavoro; professione, status professionale, sesso, età e nazionalità della vittima; ubicazione geografica e dimensioni dell’unità locale dell’impresa, data e ora, ambiente di lavoro, posto di lavoro e tipo di lavoro. 2 Informazioni riguardanti le modalità dell’infortunio, le circostanze in cui ha avuto luogo e il modo in cui le lesioni si sono prodotte. L’evento viene suddiviso in tre fasi successive: l’attività fisica specifica, la deviazione e il contatto – modalità della lesione, unitamente ai relativi agenti materiali associati. 3 <<< Informazioni riguardanti la natura e la gravità delle lesioni e delle conseguenze dell’infortunio: parte del corpo lesa, tipo di lesione e numero di giornate perdute. www.marcellosantopietro.135.it << >> Informazioni riguardanti la natura e la gravità delle lesioni e delle conseguenze dell’infortunio: parte del corpo lesa, tipo di lesione e numero di giornate perdute Impresa Esposizione • Attività economica • Dimensioni dell’impresa • Ubicazione geografica, • Data e ora Organizzazione Condizioni di lavoro Lavoratore • Professione • Età e sesso • Nazionalità • Status professionale • Tipo di lavoro Mansione Modalità dell’evento • Attività fisica specifica e agente materiale associato • Deviazione e agente materiale associato • Contatto • Modalità della lesione e agente materiale associato • Tipo di lavoro • Posto di lavoro Vittima • Tipo di lesione • Parte del corpo lesa • Giornate perdute <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Riferimenti descrittivi: cause e circostanze evento infortunistico Tipo di lavoro Attività fisica specifica Agente materiale dell’attività fisica specifica Deviazione Agente materiale della deviazione Contatto – modalità di lesione Agente materiale del contatto modalità di lesione La metodologia mira a fornire una descrizione dettagliata delle caratteristiche della vittima, della sua impresa e della lesione, nonché un’analisi degli eventi che hanno portato all’infortunio, al fine di elaborare una politica di prevenzione a livello europeo. <<< www.marcellosantopietro.135.it << cause e circostanze evento infortunistico Tipo di lavoro Indica il principale tipo di lavoro svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l'infortunio. Non riguarda la professione della vittima, né l'attività fisica specifica al momento dell'infortunio, bensì la descrizione del compito, lavoro, in termini generali, svolto dalla vittima nel periodo di tempo che termina al momento dell'infortunio. <<< www.marcellosantopietro.135.it << cause e circostanze evento infortunistico Attività fisica specifica Fa riferimento all’attività svolta dalla vittima al momento dell’infortunio. Si tratta dell’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio, ossia ciò che precisamente la vittima stava facendo quando si è verificato l’infortunio, anche se si tratta di un’attività solo momentanea. Agente materiale dell’attività fisica specifica Descrive lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio, anche se non è implicato nell’infortunio stesso. In presenza di più agenti materiali associati all’attività fisica specifica, sarà registrato l’agente materiale avente un legame più stretto con l’infortunio. <<< www.marcellosantopietro.135.it << cause e circostanze evento infortunistico Deviazione Rappresenta la descrizione di un evento anormale, ovvero la deviazione dal normale tipo di lavoro. La deviazione è l'evento che provoca l'infortunio. Se esiste una sequenza concatenata di eventi, va registrato l'ultimo evento della catena, cioè la deviazione temporalmente più prossima al contatto lesivo. Agente materiale della deviazione L’agente materiale della deviazione descrive lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale. In presenza di più agenti materiali associati all’ultima deviazione, sarà registrato l’ultimo agente materiale,ossia quello temporalmente più prossimo al contatto. <<< www.marcellosantopietro.135.it << cause e circostanze evento infortunistico Contatto – modalità di lesione Descrive il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale. In presenza di più contatti – modalità di lesione, ad essere registrato sarà quello che ha provocato la lesione più grave. Agente materiale del contatto – modalità di lesione Il principale agente materiale associato o collegato al contatto che ha provocato la lesione. Questa variabile fa riferimento allo strumento, utensile od oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica. In presenza di più agenti materiali associati all’infortunio, ad essere registrato sarà quello collegato alla lesione più grave. <<< www.marcellosantopietro.135.it <<