Il decreto 626
La valutazione dei rischi
In un contesto alimentare, il rischio
implica un potenziale impatto sui
consumatori.
I possibili pericoli alimentari possono
essere causati da
• microrganismi patogeni;
• sostanze chimiche contaminanti
(come i detersivi);
• agenti fisici (ad esempio pezzi di
vetro).
La valutazione del rischio, grazie ad un approccio strutturato,
permette di stimare il rischio e prendere coscienza dei fattori che lo
influenzano in modo positivo o negativo.
Ma accanto ai rischi di contaminazione degli alimenti, esistono anche
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
E’ di ciò che si occupa il Decreto Legislativo 626 !
Secondo il decreto 626 è il datore di
lavoro che deve provvedere, assieme ai
suoi esperti di sicurezza, ad indagare
fino a scoprire tutte le situazioni di
rischio che possono essere presenti
nell’attività lavorativa.
Una volta completata la valutazione dei rischi, in base ai
risultati ottenuti, devono essere conseguentemente adottate
tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza
sul posto di lavoro, intervenendo non solo su un piano tecnico
(ad es. assicurando la sicurezza dei macchinari), ma anche su
un piano organizzativo e procedurale.
L’articolo 3 del decreto 626 individua, tra le altre, quali
misure generali di tutela:
la riduzione dei rischi alla fonte (cioè lì dove si originano);
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è
(o lo è meno);
utilizzo il più limitato possibile di agenti chimici e fisici;
il controllo sanitario (visite mediche) dei lavoratori in base
ai rischi a cui sono esposti;
la predisposizione di piani di emergenza da attuarsi in caso
di incendio o di infortunio sul lavoro;
informare e formare i lavoratori sui temi della sicurezza
sul lavoro.
Collaborano con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi:
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai rischi (RSPP) ovvero “l’esperto
di sicurezza” che lo stesso datore di lavoro si
è scelto.
Il Medico competente ovvero il medico
incaricato dal datore di lavoro a svolgere le
visite mediche ai lavoratori (sorveglianza
sanitaria)
RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) ha il diritto di essere
consultato preliminarmente la valutazione
dei rischi
Elenco indicativo dei principali rischi per i
lavoratori nelle attività di cucina:
rischi meccanici dovuti all’uso di macchinari (es.
affettatrice) o utensili di lavoro (es. coltelli);
rischio di ustione per contatto con materiali o vapori
caldi;
rischio di esposizione a liquidi e materiali di natura
organica;
rischio di scivolamento per la presenza di liquidi sui
pavimenti;
scompensi microclimatici provocati dall’accesso da locali
caldi e umidi a celle frigo;
rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi.
Le attività di cucina e ristorazione
comportano l’esposizione a diverse
tipologie di rischio; alcuni di questi
riguardano la salute e la sicurezza dei
lavoratori, altri riguardano la
contaminazione degli alimenti e quindi la
salute dei consumatori.
Entreremo ora nella descrizione
di alcuni di questi rischi,
proponendo anche le possibili
soluzioni.
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ASL 20 Allegato 09 "La valutazione dei rischi"