Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA E LE SANZIONI IL DATORE DI LAVORO Nelle aziende private è colui che esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle aziende pubbliche è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Valuta tutti i rischi per la sicurezza. Nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi. Elabora il documento aziendale sulla sicurezza che deve contenere: relazione sui rischi, misure di prevenzione e protezione, programma di attuazione degli interventi. Nell’assegnare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione. Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti. Adempie agli obblighi previsti di formazione, informazione e addestramento. Comunica all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro o all’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo a fini statistici e informativi i dati sugli infortuni sul lavoro. Adotta le misure necessarie ai fine della prevenzione degli incendi. Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi. IL LAVORATORE Svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. In questo quadro si è lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale o dall’esistenza o meno di una retribuzione. I lavoratori osservano le disposizioni impartite dal datore di lavoro. OBBLIGHI DEL LAVORATORE Utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione. Segnalare deficienze di mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza. Sottoporsi ai controlli sanitari. Partecipare alla formazione, informazione e addestramento. RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1/2 Persone designate dal datore di lavoro. Sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza. Individuano eventuali fattori di rischio. Propongono programmi di informazione e formazione. Elaborano procedure di sicurezza. RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2/2 Vigilano sull’applicazione delle disposizioni aziendali. Richiedono l’osservanza delle misure per l’accesso alle zone a rischio. Segnalano eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza. Frequenta specifici corsi di formazione. MEDICO COMPETENTE 1/2 Deve essere in possesso dei titoli previsti dal testo unico. Possono essere dipendenti dell’azienda, liberi professionisti o dipendenti di una struttura convenzionata con l’impresa. Effettua la sorveglianza sanitaria su mandato del datore di lavoro. Collabora ai fini della valutazione dei rischi. MEDICO COMPETENTE 2/2 Esegue le visite mediche preventive e periodiche. Esegue la visita medica periodica. Aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 1/2 Nelle aziende con più di 15 dipendenti viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali e in caso di loro assenza direttamente dai lavoratori. Rappresenta i lavoratori su tutti gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Può accedere ai luoghi di lavoro. Viene consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 2/2 Viene consultato in merito all’organizzazione della formazione. Partecipa alle riunioni periodiche. Può fare ricorso alle autorità competenti. Rispetto alla sua attività non può subire pregiudizio alcuno godendo della stessa tutela dei rappresentanti sindacali. LE SANZIONI Contravvenzioni: con estinzione del reato mediante adempimento di prescrizioni obbligatorie impartite dagli organi di vigilanza (istituto della prescrizione). Gli organi di vigilanza devono obbligatoriamente dare informazione delle contravvenzioni e della prescrizione e degli interventi migliorativi all’autorità giudiziaria. L’ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE È un atto obbligatorio, che non può superare i sei mesi, finalizzato a eliminare la contravvenzione accertata applicabile alle sole violazioni che contemplano la possibilità di regolarizzazione. All’esercizio della prescrizione è legittimato l’organo di vigilanza ossia il personale ispettivo della Asl. Il provvedimento di prescrizione riguarda datori di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente e lavoratori. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori FINE Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013 e tratti da: Conti, C., Laganà, E., Marincioni,M., “L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del D.lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole secondarie superiori, ISFOL, 2010.