Corso di Diritto del Lavoro
Prof.ssa Piera Campanella
SEMINARI DI SICUREZZA DEL LAVORO
Dott.ssa Natalia Paci
A.A. 2008-2009
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
EVOLUZIONE NORMATIVA
SOGGETTI DELLA SICUREZZA
E NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Lunedì 27 – martedì 28 aprile 2009
ore 11.00-13.00
IL CODICE CIVILE
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
“L’imprenditore (datore di lavoro) è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”.
PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE (e non solo quella fattibile economicamente): il datore è
tenuto all'aggiornamento agli standard di sicurezza richiesti dalla innovazione
scientifica e tecnologica.


Tutela della personalità morale, oltre che fisica, del lavoratore (es.
mobbing).
LA COSTITUZIONE
La Costituzione pone fra gli obiettivi della Repubblica quello della tutela della
salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (Art.
32) e, più in generale, limita l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza
e della dignità umana (Art. 41 Cost.)
ART. 32, comma 1
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite
agli indigenti”.
ART. 41, comma 1 e 2
“ L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”
LO STATUTO DEI LAVORATORI
Debolezza della tutela del codice civile: lascia il lavoratore solo e quindi
spesso, come singolo, costretto a scambiare il bene della sicurezza con quello della
conservazione del posto di lavoro.
Per risolvere questo problema nel 1970 il legislatore emana lo Statuto dei Lavoratori
con cui rafforza la presenza ed i poteri del sindacato in azienda.
L’art. 9 Statuto attribuisce ai lavoratori “mediante loro rappresentanze il diritto
di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e l’integrità fisica”.
diritto di controllo
diritto di promozione
DIRITTO COMUNITARIO
Direttiva n. 89/389 (c.d. direttiva madre)
Grazie al diritto comunitario la tematica della salute e sicurezza acquisterà un ruolo
centrale che porterà il legislatore italiano ad adeguarsi con il D. Lgs. 626/1994.
L’impianto comunitario è innovativo rispetto alla nostra tradizione, in quanto
fondativo di un vero e proprio
DIRITTO DELLA PREVENZIONE
I principi comunitari:
1. Prevenzione e programmazione della prevenzione
2. Partecipazione
3. Massima sicurezza tecnologicamente possibile
PRESENTAZIONE DEL D.LGS. n. 626/1994
Specificazione e programmazione dell’obbligo di sicurezza:
obbligo della valutazione dei rischi connessi all’organizzazione del lavoro
obbligo della programmazione dell’attività di prevenzione
Ampliamento dell’area dei soggetti chiamati ad operare a tutela della salute:
servizio di prevenzione e prevenzione (SPP) e responsabile per la sicurezza (RSPP),
medico competente (MC).
Introduzione di obblighi anche in capo ai lavoratori.
Coinvolgimento del sindacato tramite la figura del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
ASPETTI CRITICI DEL D. LGS. 626/1994
Eccesso di normazione: divenuta scusa per l'elusione della normativa;
Adatto solo per la grande impresa industriale e quindi scarsa applicazione,
soprattutto nella piccola impresa.
Insufficiente attività di vigilanza;
Assenza di cultura della prevenzione e della partecipazione.
Prassi antiapplicativa: valutazione dei rischi come mero adempimento
burocratico.
PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
estensione della normativa a tutti i lavoratori
semplificazione degli adempimenti, in particolare per le piccole e medie imprese;
Riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio;
Rafforzamento del ruolo del RLS, in particolare di quello territoriale e introduzione di
quello di sto produttivo;
promozione della cultura della prevenzione attraverso
progetti formativi,
finanziamenti delle piccole e medie imprese che investono in salute e sicurezza e
promozione all'interno dell'attività scolastica ed universitaria.
FIGURE PRIMARIE: DATORE, DIRIGENTE E PREPOSTO
Perché l'organizzazione della sicurezza possa funzionare occorre che vengano risolti “a monte” i
problemi relativi alla individuazione dei soggetti coinvolti e responsabili. Il principale
responsabile in materia di sicurezza è il datore di lavoro, ma anche dirigenti e preposti hanno propri
compiti e responsabilità.
Il D. lgs. 626/1994 definiva solo il datore di lavoro, mentre il D. Lgs. 81/2008 opportunamente
definisce anche il dirigente e il preposto distinguendone i rispettivi compiti.
DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO
“Il soggetto titolare del rapporto o comunque responsabile dell’organizzazione o dell’unità
produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” .
DEFINIZIONE DI DIRIGENTE E PREPOSTO:
Dirigente: persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa;
Preposto: lavoratore che sovrintende alla attività lavorativa (di altro personale, ad es: capo
ufficio, capo reparto) e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L'OBBLIGO DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO
EX ART. 2087 C.C.
Come visto, l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza si caratterizza per la
progressiva introduzione di limiti al potere organizzativo del datore di lavoro.
La principale fonte dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro è l'art. 2087 c.c. che ne
definisce anche il contenuto e la relativa responsabilità.
IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA:
PARTICOLARITA' DEL LAVORO
Ogni lavoro ha una sua specifica pericolosità. Non si intende però solo la pericolosità data dalle
attrezzature o dai macchinari, ma in generale la dannosità o pericolosità in generale dell'ambiente di
lavoro (es. fumo passivo) ed anche, in certi casi, i rischi derivanti da aggressioni esterne (es. rapina in
banca).
ESPERIENZA
E' quella data dai precedenti: casi già avvenuti nella stessa azienda o in altre del medesimo o simile
settore.
TECNICA
In base alle conoscenze raggiunte dal progresso scientifico e tecnologico: principio della massima
sicurezza tecnologicamente possibile (e non solo quella fattibile economicamente).
RESPONSABILITA' DEL DATORE
EX ART. 2087 C.C.
RICHIEDE UNA DILIGENZA QUALIFICATA DEL DATORE DI
LAVORO tenuto ad adottare tutte le misure richieste, non solo dalla legge.
ma in generale dalla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica;
NO RESPONSABILITA' OGGETTIVA DEL DATORE: sebbene la
responsabilità del datore sia molto ampia, essa non scatta automaticamente
ma è sempre necessaria una violazione, un inadempimento dell'obbligo di
sicurezza.
DOMANDA: IN CASO DI CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE?
CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE
L'art. 2087 c.c. prevede per il datore una responsabilità contrattuale
non oggettiva, cioè da inadempimento, ma è comunque molto ampia.
Comprende infatti anche:
culpa in vigilando
culpa in eligendo
Il datore si libererà da responsabilità solo in caso di
comportamento del dipendente assolutamente abnorme o
imprevedibile.
MISURE GENERALI DI TUTELA
ART. 15
L'art. 15 elenca le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da adottare
nel luogo di lavoro. Misure e attività che devono essere esercitate dal datore di lavoro o
dal dirigente al quale vengano conferite le relative funzioni o anche dal preposto, ma
limitatamente alle proprie competenze e attribuzioni (specificate dall'art. 19).
Le misure elencate sono tante: le più importanti sono:
la valutazione di tutti i rischi,
la programmazione della prevenzione,
l'eliminazione dei rischi ove possibile o, altrimenti, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico (principio della massima sicurezza
tecnologicamente possibile),
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di
condotta e buone prassi (new!),
il controllo sanitario del lavoratore, non più solo per rischi specifici (new!)
DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI FONDAMENTALI
(artt. 17 e 18)
Valutazione dei rischi (art. 28) in collaborazione con SPP e MC, previa
consultazione del RLS;
1. Elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): è una mappa precisa
dei fattori di rischio, un documento di programmazione dell’attività e delle spese necessarie
a ridurre i rischi. E’ una sorta di autodenuncia del datore di lavoro. Il decreto 81 specifica
che deve essere aggiornato non solo in occasione di modifiche del processo produttivo,
ma anche in seguito ad infortuni significativi ed in relazione all'evoluzione della tecnica.
2. Designazione del responsabile del SPP.
3. Designazione del medico competente.
4. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
5. Indizione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
I primi tre obblighi non sono delegabili dal datore.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 28
OGGETTO: Una novità importante del decreto 81 è che si specifica che la
valutazione deve avvenire su TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari: come differenze di genere, di età, provenienza da altri paesi. Purtroppo
nessun esplicito riferimento ai lavori flessibili, ma l'elenco è solo esemplificativo.
CONTENUTO: Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve
contenere, tra l'altro: l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle
misure da realizzare, l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione
aziendale a ciò deputati,il nominativo del RSPP, del RLS e del MC,
l'individuazione delle mansioni più a rischio.
MODALITA': L'effettuazione della valutazione dei rischi deve avvenire previa
consultazione del RLS con la collaborazione del RSPP e del MC (quest'ultimo purtroppo
solo qualora sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria).
IL DECETO 81 AGGIUNGE
ANCHE I SEGUENTI NUOVI OBBLIGHI:
Tempestiva consegna al RLS, su richiesta, del DVR.
L'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI) in caso di appalto.
La comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e
alle malattie professionali, oltre al nominativo del RLS.
NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE
(art. 2)
LAVORATORE si intende “la persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Quindi non più solo il lavoratore dipendente ma il lavoratore autonomo o a
progetto ed anche, il volontario, il tirocinante che si inseriscano nell'organizzazione
del datore di lavoro.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(art. 20)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di
quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
In particolare deve:
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite

Utilizzare correttamente i macchinari (senza manometterli o rimuoverli) ed i
dispositivi di sicurezza e di protezione

Segnalare immediatamente i rischi ed eventuali deficienze dei mezzi di protezione
al superiore e al RLS

non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di propria
competenza


sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
DIRITTI DEI LAVORATORI
In caso di pericolo grave ed immediato (art. 43)
Il lavoratore ha diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona
pericolosa.
Diritto di informazione (art. 36)
Informazioni generali, informazioni specifiche
informazioni sulle situazioni di emergenza
su
rischi
specifici,
L’informazione deve essere adeguata: ripetuta nel tempo, non generica,
completa ed esauriente.
Il Decreto 81 ha specificato che tali diritti devono essere facilmente
comprensibili, anche dai lavoratori immigrati.
Diritto di formazione (art. 37)
Il D.Lgs. 626/94 (art. 22) già prevedeva che la formazione deve
essere:
Generale sull’organizzazione del lavoro, sull’organizzazione della sicurezza;
Specifica sul posto di lavoro;
Aggiuntiva per gli incaricati dei servizi di emergenza, per RLS.
E che la formazione deve essere effettuata nel momento:
dell’assunzione,
del cambiamento di mansioni,
dell’introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze e preparati
pericolosi.
Il Decreto 81 ha specificato che la formazione deve essere sufficiente ed
adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore.
Inoltre ha specificato i contenuti della formazione:
a) concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e
dei vari soggetti, organi di vigilanza e controllo ecc;
doveri
b) rischi riferiti alle mansioni e danni caratteristici del settore
appartenenza.
di
Il decreto 81 ha anche affiancato alla formazione l'addestramento specifico
effettuato da persona esperta sul posto di lavoro.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 31)
SPP: E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero
nell’unità produttiva.
RSPP: Persona designata dal datore in possesso, come i membri del servizio, del diploma
di istruzione secondaria superiore e dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di
formazione adeguato alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro.
Il SPP può essere interno o esterno.
Problemi: i rischi di una sostanziale “subalternità” all’impresa del servizio e del relativo
responsabile.
Il datore resta responsabile: non è liberato per il fatto di aver costituito il servizio. Il
servizio svolge infatti solo una funzione di collaborazione, cioè resta un organo di
supporto tecnico.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ART. 33)
individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione
delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;

elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali
misure;



elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica;

fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, sulle procedure di emergenza,
sui nominativi di RSPP e MC.

MEDICO COMPETENTE
(art. 25)
Il medico competente svolge funzioni di sorveglianza sanitaria:
a) accertamenti preventivi di valutazione della idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici di controllo dello stato di salute dei lavoratori.
Ed altre funzioni:
a) collabora col datore e con il SPP;
b) istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio;
c) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
d) visita gli ambienti di lavoro (con il RSPP);
e) effettua le visite richieste dal lavoratore, se correlate a rischi professionali;
f) collabora all'attività di informazione e formazione.
LE NOVITA' DEL DECRETO 81 PER IL MEDICO COMPETENTE
Il decreto 81 ha rafforzato ruolo e responsabilità del medico competente e, oltre
ad aver confermato i precedenti obblighi previsti dal decreto 626, ne ha aggiunti
altri come, ad esempio:
l'obbligo di consegnare a datore e lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso;

l'obbligo di informare non solo il RLS ma anche il datore e il RSPP dei risultati
anonimi e collettivi sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo
indicazioni sul significato di tali risultati ai fini del miglioramento della tutela della
salute e integrità psico-fisica dei lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (art. 47)
Funzione: rappresentare i lavoratori negli aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza.
Modalità di costituzione: in tutte le aziende o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
La norma ci fa intendere che il RLS ci deve essere in tutte le aziende o unità produttive, a
prescindere dalla soglia dimensionale. Le regole saranno, però, diverse a seconda dei limiti
dimensionali dell’impresa e il “discrimen” passa tra imprese o unità produttive con più di
quindici dipendenti.
Purtroppo però, nei fatti, il RLS spesso non è stato nominato, soprattutto nelle aziende più
piccole. Per tentare di ovviare a tale grave mancanza il Decreto 81 ha specificato che
qualora non si proceda alle elezioni previste le funzioni di RLS sono esercitate dal RLS
territoriale (RLST) o di comparto produttivo (di cui agli artt. 48 e 49).
POTERI E FUNZIONI DEL RLS (art. 50)
poteri di accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti aziendali;
diritti di consultazione (preventiva e tempestiva) in ordine alla valutazione dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e partecipa alla
riunione periodica;

diritto di consultazione sulla designazione di SPP e RSPP e del MC;

diritto di consultazione in ordine all'organizzazione della formazione;

diritto ad una formazione adeguata.
poteri
di proposta in merito all'attività di prevenzione e facoltà di formulare
osservazioni in occasione di visite o verifiche delle autorità competenti (dalle quali di
norma è sentito);
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
potere di proporre ricorso alle autorità competenti.

Il Decreto 81 ha specificato meglio il diritto del RLS a ricevere copia del documento di
valutazione dei rischi.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE (art. 48)
Funzioni e ambito di competenza: Il RLST esercita le stesse competenze del RLS ma con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza
nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
Modalità elezione o designazione: sono individuate dai accordi collettivi nazionali. In mancanza
di tali accordi, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le associazioni sindacali.
Diritto di accesso ai luoghi di lavoro dandone preavviso, salvo in caso di infortunio grave.
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Le modalità, la durata ed i
contenuti della formazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva e comunque in un minimo di
64 ore iniziali e 8 ore annuali di aggiornamento.
L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Questa precisazione, intervenuta grazie al decreto 81, è particolarmente importante per garantire
un'attenzione specifica ed esclusiva ai temi della salute e sicurezza.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO
PRODUTTIVO (art. 49)
Figura nuova introdotta dal decreto 81, individuata nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) porti;
b) centri intermodali di trasporto;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (entità presunta dei cantieir data dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera);
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza delle
lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore
a 500.
Viene individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo secondo le
modalità stabilite dalla contrattazione colettiva.
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DATORE DI LAVORO