Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)1 Produzione edilizia e sicurezza a.a. 2009-2010 Brevi cenni sulle origini: La Legge n. 123/2007 art. 1 Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008). artt. 2 – 12 Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni. 2 Lo schema TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro Titolo VIII Agenti Fisici TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale Titolo IX Sostanze pericolose TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale 306 articoli Allegati dal I al LI3 L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato 15.5.2008: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008 Salvo le disposizioni relative a: • Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione:29.7.2008 N.B. nuova proroga al 01/01/2009 • Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR: 30.4.2012 • Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010 4 Abrogazioni A decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento, sono abrogati: • - DPR 27 aprile 1955, n. 547 • - DPR 7 gennaio 1956 n. 164 • - DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 • - DLGS 15 agosto 1991, n. 277 • - DLGS 19 settembre 1994, n. 626 • - DLGS 14 agosto 1996, n. 493 • - DLGS 14 agosto 1996, n. 494 • - DLGS 19 agosto 2005, n. 187 • - L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 36 bis, • - L. 3 agosto 2007, n. 123, artt. 2, 3, 5, 6 e 7 • - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso. 5 Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n° 106 correttivo del Testo Unico della sicurezza (G.U. n. 142 del 5.8.2009 in vigore dal 20 agosto 2009 Legge 7 Luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008." .G.U. n. 161 del 14.7.2009) 6 Le novità introdotte dal Testo Unico: Il Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 7 Le novità introdotte dal Testo Unico: Nuova definizione di lavoratore 626/94 lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 81/08 «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 8 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI N° 4 CAPI - N° 61 articoli (da art. 1 a art. 61) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 4 articoli (da art. 1 a art. 4) Art. 2 - Definizioni: dalle 9 della 626 alle 27 attuali. Completamente nuove risultano: • • • • • • • • • azienda dirigente preposto addetto al SPP modello di organizzazione e di gestione responsabilità sociale delle imprese sorveglianza sanitaria salute sistema di promozione della salute e sicurezza • • • • • • • • • • valutazione dei rischi pericolo rischio norma tecnica buone prassi linee guida formazione informazione addestramento organismi paritetici 9 Subiscono significative modifiche: lavoratore: si prescinde da tipologie contrattuali e si aggiungono precisazioni su soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari) • datore di lavoro: responsabile non più dell’intera impresa ma dell’”organizzazione” nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività • responsabile del SPP: evidenziata la dipendenza funzionale del soggetto dal datore di lavoro (a cui risponde) • medico competente: evidenziato compito di collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi • prevenzione: definizione viene ancorata ai parametri dell’art. 2087 cod. civ. con esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica • unità produttiva: nozione estesa non solo alla produzione di beni ma anche alla “erogazione” di servizi. 10 Art.3 Campo di applicazione • Il decreto si applica a: • tutti i settori, • a tutte le tipologie di rischio, • a tutte le lavoratrici e lavoratori indipendentemente dal rapporto di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e le imprese familiari. • Nel caso di lavoratori che lavorano con un contratto di somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione protezione sono a carico dell’utilizzatore. • Per i lavoratori a progetto le disposizioni si applicano quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. 11 Art. 4 - Computo dei Lavoratori Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo individua quali lavoratori non vengono computati al fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro (ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno, assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni varie). 12 Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro • 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da: • • • • a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Ministero dell’interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 13 Art. 6 Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro • Presso il Ministero del Lavoro viene ridefinita la composizione e compiti della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza, secondo uno schema tripartito,la quale diviene sede di confronto tra Amministrazioni e Parti Sociali. • Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di esaminare i problemi applicativi della normativa, di validare le buone prassi, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i modelli di organizzazione e gestione aziendale. 14 Art. 7 Comitati regionali di coordinamento • Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un Comitato Regionale di coordinamento tra i due precedenti enti in una logica sinergica e partecipativa, al fine di realizzare una programmazione uniforme degli interventi a livello territoriale dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza. 15 Art.8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro I dati sugli infortuni e relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e condiviso Sistema Informativo Nazionale SINP allo scopo di programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione ed al quale possono accedere ma anche contribuire gli organismi paritetici come prevede la legge 123. I contenuti dei flussi informativi possono riguardare: - il quadro produttivo e occupazionale il quadro dei rischi Il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte 16 Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza • Vengono definite le competenze in materia di salute e sicurezza di Inail, di Ipsema e di Ispesl inquadrandole in una ottica di sistema. • Questi istituti in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, hanno funzioni di elaborazione, di consulenza alle aziende, progettazione ed erogazioni di progetti formativi, promozione e divulgazione della cultura della sicurezza. • Inail ha finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro • Ispesl è un organismo tecnico-scientifico del SSN di ricerca,controllo, consulenza,alta formazione, informazione e documentazione Ipsema gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo • 17 Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 11 - Attività promozionali INAIL Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 Art. 12 Interpello • Viene disciplinata la possibilità di inoltrare ad una apposita Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza. • Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza 19 Art. 13 Vigilanza • La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio. • Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio, attività di consulenza. • L’importo delle somme che le Asl ammette a pagare in sede amministrativa viene rivolto a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al personale ispettivo, come stabilisce l’art.21 comma 3 legge 833/78 e riconfermata dalla legge 123/07, viene attribuita la qualifica di polizia giudiziaria su nomina del Prefetto. Nel caso di un sopralluogo della Asl, il datore di lavoro deve consegnare una copia del verbale al Rls (prescrizione o disposizione) 20 Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Asl possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 21 CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (………… riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94) Sezione I - Misure generali di tutela Sezione II - Valutazione dei rischi Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento Sezione V - Sorveglianza Sanitaria Sezione VI - Gestione delle emergenze Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali 22 Art. 15 Misure generali di tutela (ex art 3 dlgs 626 – normativa comunitaria 89/391/Cee)) Viene ridefinito il contenuto ed il processo di • valutazione dei rischi, • del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR • del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DuVRI • e del carattere altrettanto sostanziale dell’obbligo di consegna dei due documenti all’Rls. • Viene prevista una informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti 23 …………….Art. 15 Misure generali di tutela Tali misure si basano: • sulla valutazione di tutti i rischi, • sull’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo (art.2087 cod. civ.) • su informazione adeguata per dirigenti, preposti e RLS • sul rispetto dei principi ergonomici che caratterizzano la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono, ripetitivo. 24 CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Aspetti di rilievo: • espliciti riferimenti alla organizzazione del lavoro • imposizione di documentare l’organizzazione funzionale ed esecutiva del processo produttivo e del lavoro attraverso lo strumento della delega di funzioni e degli incarichi esecutivi; • proceduralizzare e documentare tutta l’attività di valutazione del rischio, che viene inoltre ampliata nei suoi elementi tecnico-applicativi; 25 CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Aspetti di rilievo: • ampliamento e determinazione tassativa dell’attività formativa; • ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra pesantemente nelle dinamiche di organizzazione e gestione della prevenzione da parte dell’azienda, a partire da un forte richiamo alla collaborazione e alla valutazione dei rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti richiesti al MC nei confronti delle PA per la comunicazione di dati. 26 Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi (ex art.4/626) • E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. • Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il medico competente, le mansioni che possono esporre a rischi specifici e contenere le scelte rilevanti sul piano prevenzionisistico, nonché contenere le procedure per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare. 27 Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi (ex art.4/626) • Il D.L. quindi deve valutare ad esempio il rischio rapina, da considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi psicofisici dei lavoratori e dei clienti. A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e l’addestramento. E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia provveduto a tale valutazione. 28 ….ancora art.28 • Viene ribadito il valore dell’art.2087 del c.c., vengono individuate nel Dvr procedure, soggetti e ruoli cui vengono riconosciuti competenze e poteri, nonché le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (ad esempio ai lavoratori interinali potrebbe essere riconosciuta capacità professionale per l’esposizione al rischio rapina) • La VR deve essere effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, che deve partecipare e ricevere preventivamente tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione. • Affrontare il tema dello stress lavoro-correlato è una novità assoluta. Recepisce l’accordo europeo. Dovrà essere inserito nel Dvr. 29 Art.29 Le modalità della valutazione dei rischi (art.4/626) • Il datore di lavoro elabora il Dvr in collaborazione con il RSPP e il medico competente. • Dovrà rielaborare il Dvr in caso di modifiche dei processi significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi (art.2087c.c.) • La valutazione dei rischi deve realizzarsi previa consultazione del Rls • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la VR secondo procedure standardizzate. 30