Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)1
Produzione edilizia e sicurezza
a.a. 2009-2010
Brevi cenni sulle origini:
La Legge n. 123/2007
art. 1
Principi e criteri direttivi generali della delega al
Governo per il riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(entro il 25 maggio 2008).
artt. 2 – 12
Disposizioni immediatamente cogenti per rendere
più sicuro e salubre il lavoro e ridurre
significativamente il numero degli infortuni.
2
Lo schema
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Titolo VIII
Agenti Fisici
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi
di Protezione individuale
Titolo IX
Sostanze pericolose
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale
dei Carichi
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive
Titolo XII
Disposizioni diverse
in
materia penale
306 articoli
Allegati dal I al LI3
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato
15.5.2008: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008
Salvo le disposizioni relative a:
•
Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione:29.7.2008
N.B. nuova proroga al 01/01/2009
•
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo
1, direttiva 2004/40/CR: 30.4.2012
•
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche
artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010
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Abrogazioni
A decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento, sono abrogati:
• - DPR 27 aprile 1955, n. 547
• - DPR 7 gennaio 1956 n. 164
• - DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64
• - DLGS 15 agosto 1991, n. 277
• - DLGS 19 settembre 1994, n. 626
• - DLGS 14 agosto 1996, n. 493
• - DLGS 14 agosto 1996, n. 494
• - DLGS 19 agosto 2005, n. 187
• - L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 36 bis,
• - L. 3 agosto 2007, n. 123, artt. 2, 3, 5, 6 e 7
• - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso.
5
Decreto Legislativo 3 Agosto 2009
n° 106
correttivo del Testo Unico
della sicurezza
(G.U. n. 142 del 5.8.2009 in vigore dal 20 agosto 2009
Legge 7 Luglio 2009, n. 88
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008." .G.U. n. 161 del 14.7.2009)
6
Le novità introdotte dal Testo Unico:
Il Datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita (non più: “è
titolare de”) i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
7
Le novità introdotte dal Testo Unico:
Nuova definizione di lavoratore
626/94
lavoratore: persona che
presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale.
81/08
«lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa
nell’ambito della
organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione,
anche al solo fine di
apprendere un mestiere,
un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
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TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
N° 4 CAPI - N° 61 articoli (da art. 1 a art. 61)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 4 articoli (da art. 1 a art. 4)
Art. 2 - Definizioni: dalle 9 della 626 alle 27 attuali.
Completamente nuove risultano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
azienda
dirigente
preposto
addetto al SPP
modello di organizzazione e di
gestione
responsabilità sociale delle
imprese
sorveglianza sanitaria
salute
sistema di promozione della
salute e sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
valutazione dei rischi
pericolo
rischio
norma tecnica
buone prassi
linee guida
formazione
informazione
addestramento
organismi paritetici
9
Subiscono significative modifiche:
lavoratore: si prescinde da tipologie contrattuali e si aggiungono
precisazioni su soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in
partecipazione, volontari)
• datore di lavoro: responsabile non più dell’intera impresa ma
dell’”organizzazione” nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività
• responsabile del SPP: evidenziata la dipendenza funzionale del soggetto
dal datore di lavoro (a cui risponde)
• medico competente: evidenziato compito di collaborazione con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
• prevenzione: definizione viene ancorata ai parametri dell’art.
2087 cod. civ. con esplicito riferimento alla particolarità del
lavoro, all’esperienza e alla tecnica
• unità produttiva: nozione estesa non solo alla produzione di beni ma
anche alla “erogazione” di servizi.
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Art.3
Campo di applicazione
• Il decreto si applica a:
• tutti i settori,
• a tutte le tipologie di rischio,
• a tutte le lavoratrici e lavoratori indipendentemente
dal rapporto di lavoro, compresi i lavoratori autonomi
e le imprese familiari.
•
Nel caso di lavoratori che lavorano con un contratto di somministrazione,
tutti gli obblighi di prevenzione protezione sono a carico dell’utilizzatore.
•
Per i lavoratori a progetto le disposizioni si applicano quando la prestazione
si svolge nei luoghi di lavoro del committente.
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Art. 4 - Computo dei Lavoratori
Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di
applicazione soggettivo del decreto sono destinatari di
tutela, questo articolo individua quali lavoratori non
vengono computati al fine di determinare il numero di
lavoratori dal quale il decreto stesso fa discendere
particolari obblighi per i datori di lavoro (ad es.
designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno,
assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro,
agevolazioni varie).
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Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
• 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali è istituito il Comitato
per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto
dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed è composto da:
•
•
•
•
a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell’interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano.
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Art. 6 Commissione Consultiva Permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro
•
Presso il Ministero del Lavoro viene ridefinita la composizione e compiti
della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza,
secondo uno schema tripartito,la quale diviene sede di confronto tra
Amministrazioni e Parti Sociali.
•
Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di esaminare
i
problemi applicativi della normativa, di validare le
buone prassi, di definire le attività di promozione e le
azioni di prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i
modelli di organizzazione e gestione aziendale.
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Art. 7 Comitati regionali di coordinamento
• Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un
Comitato Regionale di coordinamento tra i due
precedenti enti in una logica sinergica e partecipativa, al
fine di realizzare una programmazione uniforme
degli interventi a livello territoriale dei rispettivi interventi
in materia di salute e sicurezza.
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Art.8
Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
I dati sugli infortuni e relativi ad ogni attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e
condiviso Sistema Informativo Nazionale SINP allo
scopo di programmare, pianificare e valutare l’efficacia
dell’attività di prevenzione ed al quale possono accedere
ma anche contribuire gli organismi paritetici come
prevede la legge 123.
I contenuti dei flussi informativi possono riguardare:
-
il quadro produttivo e occupazionale
il quadro dei rischi
Il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori
il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte
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Art. 9
Enti pubblici aventi compiti in materia
di salute e sicurezza
• Vengono definite le competenze in materia di salute e
sicurezza di Inail, di Ipsema e di Ispesl inquadrandole in una
ottica di sistema.
• Questi istituti in forma coordinata, per una maggiore sinergia
e complementarietà, hanno funzioni di elaborazione, di
consulenza alle aziende, progettazione ed erogazioni di
progetti formativi, promozione e divulgazione della cultura
della sicurezza.
•
Inail ha finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e gestore dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
•
Ispesl è un organismo tecnico-scientifico del SSN di ricerca,controllo,
consulenza,alta formazione, informazione e documentazione
Ipsema gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore marittimo
•
17
Articolo 10 - Informazione e
assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 - Attività promozionali
INAIL
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
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Art. 12 Interpello
• Viene disciplinata la possibilità di inoltrare ad una
apposita Commissione per gli interpelli, istituita presso il
Ministero del Lavoro, quesiti di ordine
generale sull’applicazione della
normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli
organi di vigilanza.
• Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri
vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza
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Art. 13 Vigilanza
•
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio.
•
Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del
territorio, attività di consulenza.
•
L’importo delle somme che le Asl ammette a pagare in sede amministrativa
viene rivolto a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Al personale ispettivo, come stabilisce l’art.21 comma 3 legge 833/78 e
riconfermata dalla legge 123/07, viene attribuita la qualifica di polizia giudiziaria
su nomina del Prefetto.
Nel caso di un sopralluogo della Asl, il datore di lavoro deve consegnare una copia
del verbale al Rls (prescrizione o disposizione)
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Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
• Al fine di garantire la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
lavoro irregolare e sommerso, gli organi di vigilanza
del Ministero del Lavoro e delle Asl possono
adottare provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale, nonché l’applicazione delle sanzioni
penali, civili e amministrative vigenti.
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CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
(………… riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94)
Sezione
I - Misure generali di tutela
Sezione II - Valutazione dei rischi
Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione
Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento
Sezione V - Sorveglianza Sanitaria
Sezione VI - Gestione delle emergenze
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori
Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche
degli infortuni e malattie professionali
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Art. 15 Misure generali di tutela
(ex art 3 dlgs 626 – normativa comunitaria 89/391/Cee))
Viene ridefinito il contenuto ed il processo di
• valutazione dei rischi,
• del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR • del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DuVRI
• e del carattere altrettanto sostanziale dell’obbligo di consegna
dei due documenti all’Rls.
• Viene prevista una informazione e formazione adeguate per i
dirigenti e i preposti
23
…………….Art. 15 Misure generali di tutela
Tali misure si basano:
• sulla valutazione di tutti i rischi,
• sull’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al
minimo (art.2087 cod. civ.)
• su informazione adeguata per dirigenti, preposti e RLS
• sul rispetto dei principi ergonomici che caratterizzano la
concezione dei posti di lavoro, la scelta delle
attrezzature e la definizione dei metodi di produzione, al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono,
ripetitivo.
24
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
Aspetti di rilievo:
• espliciti riferimenti alla organizzazione del lavoro
• imposizione di documentare l’organizzazione funzionale ed
esecutiva del processo produttivo e del lavoro attraverso lo
strumento della delega di funzioni e degli incarichi
esecutivi;
• proceduralizzare e documentare tutta l’attività di valutazione
del rischio, che viene inoltre ampliata nei suoi elementi
tecnico-applicativi;
25
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
Aspetti di rilievo:
• ampliamento e determinazione tassativa dell’attività
formativa;
• ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra
pesantemente nelle dinamiche di organizzazione e gestione
della prevenzione da parte dell’azienda, a partire da un
forte richiamo alla collaborazione e alla valutazione dei
rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a
sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti
richiesti al MC nei confronti delle PA per la comunicazione
di dati.
26
Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi
(ex art.4/626)
• E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi
quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle
differenze di genere e alle lavoratrici in stato di
gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioni
che espongono i lavoratori a rischi specifici.
• Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il
medico competente, le mansioni che possono
esporre a rischi specifici e contenere le scelte
rilevanti sul piano prevenzionisistico, nonché
contenere le procedure per l’attuazione delle misure
di protezione e prevenzione adottate e da adottare.
27
Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi
(ex art.4/626)
• Il D.L. quindi deve valutare ad esempio il rischio rapina, da
considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la
piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli
strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di
minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi
psicofisici dei lavoratori e dei clienti.
A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure
antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e
l’addestramento.
E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia
provveduto a tale valutazione.
28
….ancora art.28
• Viene ribadito il valore dell’art.2087 del c.c., vengono individuate
nel Dvr procedure, soggetti e ruoli cui vengono riconosciuti
competenze e poteri, nonché le mansioni che espongono i
lavoratori a rischi specifici (ad esempio ai lavoratori interinali
potrebbe essere riconosciuta capacità professionale per
l’esposizione al rischio rapina)
• La VR deve essere effettuata previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori, che deve partecipare e ricevere
preventivamente tutte le informazioni riguardanti le conclusioni
della valutazione.
• Affrontare il tema dello stress lavoro-correlato è una novità
assoluta. Recepisce l’accordo europeo. Dovrà essere inserito nel
Dvr.
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Art.29 Le modalità della valutazione dei rischi
(art.4/626)
• Il datore di lavoro elabora il Dvr in collaborazione con il
RSPP e il medico competente.
• Dovrà rielaborare il Dvr in caso di modifiche dei processi
significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi (art.2087c.c.)
• La valutazione dei rischi deve realizzarsi previa
consultazione del Rls
• I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono
effettuare la VR secondo procedure standardizzate.
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