LA VALUTAZIONE DELLO STRESS
LAVORO CORRELATO
Massimo Mazzola
Rlst Mantova
Stress
(parola ripresa dall'ingegneria: tensione, sforzo, carico)
Hans Selye, endocrinologo , ha constatato che l’uomo è in
salute se le
sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate alle sue
capacità di risposta.
Tale situazione, definita EUSTRESS (eu (greco)=bene),
produce processi psico-biologici-immunitari positivi
nell’organismo che inducono uno stato di benessere.
Quando le sollecitazioni dell’ambiente non sono
proporzionate alle capacità di risposta dell’individuo
si produce uno stato di DISTRESS (di (greco)=male)
che determina uno squilibrio negativo nelle funzioni
psico-biologiche-immunitarie dell’individuo e induce
malessere.
Lo stress (distress) è distruttivo in due
condizioni opposte:
- quando la sollecitazione eccede le capacità
di risposta (per
intensità o per esposizione prolungata alle
fonti di stress)
- quando la sollecitazione è troppo povera e
fa sperimentare
noia e monotonia, inibendo le normali
funzioni di attivazione
dell’organismo.
La sindrome di adattamento allo stress è una reazione
fisiologica aspecifica a qualunque richiesta di modificazione
esercitata sull’organismo da stimoli esterni e/o interni
(Stressor)
- Allarme: momento di shock iniziale in cui si intensificano le
reazioni psicofisiologiche e un momento di contro shock che
mobilita i meccanismi di difesa.
- Resistenza: consente un adattamento massimo
accompagnato da un progressivo riequilibrio delle funzioni.
- Esaurimento: se l’organismo è costretto a prolungare uno
stato di risposta elevata o se la difesa fallisce, si determina
uno stato di squilibrio psicofisico.
SINDROME GENERALE DI
ADATTAMENTO
CONSEGUENZE DELLO STRESS
Le manifestazioni dello stress, specie se sono prolungate nel
tempo, possono determinare nella persona l’insorgere di disturbi
che possono compromettere:
• Le funzioni emotive comprendono reazioni di ansia,
depressione, senso di disperazioni e impotenza. Questo stato
emotivo può aumentare la propensione del lavoratore a
considerare le condizioni di lavoro come nocive e pericolose per
la salute.
• Le funzioni cognitive comprendono la difficoltà di concentrarsi,
ricordare, memorizzare e apprendere e prendere decisioni.
• Le funzioni comportamentali. (alcool, tabagismo, aggressività,
vessazioni, altri comportamenti antisociali; queste reazioni
possono provocare incidenti e malattie)
• Le funzioni psicofisiologiche connesse al sistema
neuroendocrino e immunitario determinano patologie
psicosomatiche o fisiche (spesso si
tratta di malattie cardiocircolatorie).
Lo stress lavoro correlato
“Lo stress dovuto al lavoro può essere
definito come un insieme di reazioni fisiche
ed emotive dannose che si manifesta quando
le richieste poste dal lavoro non sono
commisurate alle capacità, risorse o esigenze
del lavoratore.
Lo stress connesso al lavoro può influire
negativamente sulle condizioni di salute e
provocare persino infortuni”
(NIOSH - National Institute for Occupational
Safety and Health - Stressat
work, 1999)
Secondo l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza, lo stress:
• è il secondo problema sanitario legato al lavoro
• colpisce il 22% dei lavoratori dei 27 Paesi membri dell’Unione
Europea
• è possibile ricondurre allo stress una percentuale tra il 50% e il
60% di giornate lavorative perse
• mette in guardia sulle conseguenze probabili derivanti dai
cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che sottopongono i
lavoratori a pressioni sempre maggiori, per esempio
ridimensionamento delle imprese, esternalizzazioni delle attività,
flessibilità di tempo e competenze, nuovi contratti, precarietà del
mercato del lavoro, scarso equilibrio tra vita privata e lavorativa,
sottolineando che “ridurre lo stress legato all'attività lavorativa e i
rischi psicosociali non è solo un imperativo morale, bensì anche
un dovere giuridico.”
Accordo interconfederale sullo stress lavoro-correlato
(9/6/2008), che recepisce in Italia l’Accordo europeo
sullo stress sul lavoro (8/10/2004)
Art. 3
1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da
disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è
conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado
di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una
esposizione di breve durata alla tensione, che può essere
considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una
esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui
diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo
stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni
simili in momenti
diversi dalla propria vita.
3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di
prolungata tensione, può ridurre l’efficienza sul lavoro e
può determinare un cattivo stato di salute.
4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro
può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad
una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le
manifestazioni di stress sul lavoro possono essere
considerate come stress lavoro-correlato.
Lo stress lavoro-correlato può essere causato da
fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale
inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del
lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella
comunicazione, ecc.
Art. 4 - Evidenzia anche una lista, non esaustiva, di potenziali
indicatori di stress:
“1. (…) un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del
personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte
dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un
problema di stress lavoro correlato”.
“2. L’individuazione di un eventuale problema di stress
lavorocorrelato può implicare una analisi su fattori quali
l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei
processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di
autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i
requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni
di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti,
rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione
(incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di
impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi
(tensioni emotive e sociali,sensazione di non poter far fronte alla
situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri
“3. Qualora si individui un problema di
stress lavoro-correlato, occorre
adottare misure per prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo.
Il compito di stabilire le misure
appropriate spetta al datore di lavoro.
Queste misure saranno adottate con la
partecipazione e la collaborazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
L’art. 6 evidenzia possibili azioni, collettive e/o
individuali, di prevenzione, eliminazione e gestione o riduzione dei
problemi di stress lavoro-correlato che una volta adottate
dovrebbero essere riviste per valutare se sono efficaci:
“per esempio:
- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio,
gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore ovvero
assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai
singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e
potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione
dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni
lavorative e l’ambiente di lavoro;
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere
la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue
possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al
cambiamento;
- l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei
loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e
Decreto Legislativo 81/08
Articolo 2 – Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
Art.33 – Compiti del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Il SPP provvede:
a) ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e
ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro …
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’art 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure …
Art 25 - Il medico competente
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psicofisica dei lavoratori
Art. 35 – Riunione periodica
Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi…
Nel corso della riunione periodica possono
essere individuati…
b) Obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per
un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro…
Art. 36 – Informazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
• sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale
• sui rischi specifici cui è esposto
• sulle misure e le attività di prevenzione e protezione
adottate
Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata … con particolare
riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda
Art. 28 – Oggetto della valutazione
dei rischi
Comma 1
La valutazione dei rischi ….. deve riguardare tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli legati allo stress
lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004 … nonché quelli connessi
alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri
Paese e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro.
Decreto Legislativo 81/08
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Comma 2
Il documento … redatto a conclusione della valutazione
… deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa……
b) l’indicazione delle misure attuate ..… a seguito della
valutazione …..
d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbano
provvedere …
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
Art. 29 - Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento … in collaborazione con RSPP e medico
competente …
2) Le attività di cui al comma 1 sono effettuate previa
consultazione del RLS
3) La valutazione e il documento … debbono essere
rielaborati … in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative
….. o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità …
Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è
parte integrante della valutazione dei rischi e (come per
tutti gli altri rischi) viene effettuata dal datore di lavoro,
avvalendosi dell’RSPP, con il coinvolgimento del Medico
competente, ove nominato, e previa consultazione
dell’RLS/RLST.
E’ quindi necessario indicare preliminarmente il percorso
metodologico che permetta una corretta identificazione
dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo
che ne discendano la pianificazione e realizzazione di
misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile,
riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività
devono
essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a
tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.
La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi
omogenei di lavoratori (per esempio. per mansioni o
partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi
dello
stesso tipo secondo ma individuazione che ogni datare
di
lavoro può autonomamente effettuare in ragione della
effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere,
ad
esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore
oppure chi svolge la medesima mansione, etc.),
Metodologia
La valutazione si articola in due fasi: una
necessaria (la valutazione preliminare): l'altra
eventuale, da attivare nel caso in cui la
valutazione preliminare riveli elementi di rischio
da stress lavoro correlato e le misure di
correzione adottate a seguito della stessa, dal
datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella
rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili,
ove possibile numericamente apprezzabili,
appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
1) Eventi sentinella
quali ad esempio: indici infortunistici,
assenze per malattia; turnover;
procedimenti e sanzioni; segnalazioni del
medico competente; specifiche e frequenti
lamentele formalizzate da parte dei
lavoratori.
I predetti eventi sono da valutarsi sulla
base di parametri omogenei individuati
internamente alla azienda (es. andamento
nel tempo degli indici infortunistici rilevati
in azienda).
3) Fattori di contesto del lavoro, quali
ad esempio: ruolo nell’ambito dell'organizzazione;
autonomia decisionale e controllo; conflitti
interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di
carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine
alle prestazioni richieste).
2) Fattori di contenuto del lavoro,
quali ad esempio: ambiente di lavoro e
attrezzature; carichi e ritmi di lavoro;
orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le
competenze dei lavoratori e i requisiti
professionali richiesti.
Metodologia
Metodologia
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto
e di contenuto di cui sopra (punti II e III
dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o
RLS/RLST.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile
sentire un campione rappresentativo di lavoratori.
La scelta delle modalità tramite cui sentire i
lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in
relazione alla metodologia di valutazione
adottata.
In questa prima fase possono essere utilizzate
liste di controllo applicabili anche dai soggetti
aziendali della prevenzione che consentano una
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di
rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il
ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione
ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad
esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali,
comunicativi, formativi, etc..).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede,
nei tempi che la stessa impresa definisce nella
pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione
successiva (cd. Valutazione approfondita).
Ove dalla valutazione preliminare non emergano
elementi di rischio da stress lavoro-correlato
tali da richiedere il ricorso ad azioni collettive, il datore di
lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel
documento di valutazione del rischio (DVR) e a
prevedere un piano di monitoraggio.
La valutazione approfondita prevede la
valutazione
della percezione soggettiva dei lavoratori, ad
esempio attraverso differenti strumenti quali
questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie/indicatori di cui
all’elenco sopra riportato.
Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi
omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono
state rilevate le problematiche.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile
che tale fase di indagine venga realizzata tramite
un campione rappresentativo di lavoratori.
Metodologia
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Valutazione dello stress lavoro correlato