Malattie professionali: Polveri, fumi e nebbie - Gas e vapori – Rumore e vibrazione D. Lgs. n. 233/2003 D. Lgs. n. 277/1991 D. Lgs. n. 187/2005 D.P.R. n. 164/1956 D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. n. 242/1996 D. Lgs. n. 494/1996 D.P.R. n. 303/1956 D. Lgs. n. 528/1999 D.P.R. n. 547/1955 D.P.R. n. 1124/65 Decreto M. 27.04.2004 D. Lgs. n. 235/2003 Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta PREVENZIONE: una cultura da trasmettere sicurezza nei cantieri <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Infortunio Malattia professionale Patologia Qualunque infermità prodotta da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni (causalità diluita). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Malattie professionali La prima lista contenente n. 6 M.P si è avuta nel 1929, con essa si confermò un rischio professionale privilegiato che lasciava intendere non solo indennizzabile ma soprattutto preventivo (concetto: il rischio non monetizzato ma eliminato). quindi si cominciò a parlare di accertamento del rischio, della diagnosi di malattia e di nesso tra la noxa patogena e l’insorgenza della malattia. Seguirono il T.U. approvato dal D.P.R. n.1124/1965 e il D.M. 18.04.1973 : Elenco delle Malattie Professionali articolato in sette gruppi di malattie, da agenti chimici, fisici, infettive parassitarie, dovute a carenze, etc… Art. 3 - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 (industria), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni … Art. 139 - E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali … Art. 211 - L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 (agricoltura). … www.marcellosantopietro.135.it << >> … Malattie professionali La prima grossa svolta nel percorso della trattazione delle malattie professionali si è determinata a seguito della Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, per effetto della quale il sistema tabellare è stato "aperto" introducendo il cosiddetto “sistema misto” : "…la tutela opera non solo per le malattie contratte in lavorazioni elencate in Tabella, ma anche per quelle patologie contratte in lavorazioni non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale… ". Da questa forte innovazione ne è derivata una profonda considerazione del rischio lavorativo e conseguentemente della necessità di una equa tutela dei suoi effetti lesivi ai fini dell'indennizzo assicurativo. www.marcellosantopietro.135.it << >> … Malattie professionali Decreto 13 aprile 1994, n. 336 - Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Le malattie professionali assicurate, 58 nell’industria e 27 in agricoltura, sono elencate in apposita lista e si definiscono come “tabellate”, oltre ad esse sono indennizzabili la silicosi e l’asbestosi. Nel D.L.vo 38/2000 art. 10 comma 4 infatti si afferma : “….l'elenco delle malattie di cui all'art.139 del T.U. conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali …”. www.marcellosantopietro.135.it << >> … Malattie professionali D.L.vo 38/2000 Da qui la conseguenza che si possono avere malattie : la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex. art. 3 e 211 del T.U. – D.P.R. n. 1124.65 la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo. la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche. Si passa quindi dal concetto di malattia tabellata alla formulazione diagnostica <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Decreto 27.04.2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. ha previsto l’elaborazione di tre liste con sette gruppi di malattie per cui è obbligatoria le denuncia: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Malattie da agenti chimici; Malattie da agenti fisici; Malattie da agenti biologici; Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci; Malattie della pelle; Tumori professionali; Malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. Le tre liste sono state redatte secondo i criteri consistenti nei parametri della consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza: 1. Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (gr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) 2. Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite (gr.1 -2 – 6 – 7) 3. Malattie la cui origine lavorativa è possibile, ma per le quali non è definibile il grado di probabilità per le scarse evidenze scientifiche (gr.1 – 2 – 6) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Denuncia/segnalazione ai sensi art. 139 del T.U. e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e D.M. 27.04.2004 Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 27.04.2004, valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con l’attività lavorativa svolta, è tenuto a compilare la relativa denuncia e ad inviarla alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’INAIL (sede competenti per territorio) ed all’U.O. PSAL dell’ASL territorialmente competente. Si tratta di denuncia utilizzabile solo a fini statistico-epidemiologici. Il referto (art.365 c.p.) è l’atto col quale il medico riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale che abbiano determinato la morte o una lesione grave o gravissima, potenzialmente conseguenti a“ violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ”. In base a questa segnalazione può originarsi la procedura per il riconoscimento di eventuali responsabilità nell’insorgenza della patologia. La finalità è pertanto la giustizia penale. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it … denuncia/segnalazione Denuncia ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il lavoratore ha di denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione. Tale denuncia viene fatta solitamente attraverso un “primo certificato medico di malattia professionale” che, ai sensi dell’art. 53 del T.U. “deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova “ eventualmente “ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata all’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.”. (Lo stesso obbligo incombe sull’assicurato per qualsiasi infortunio che gli accada, anche di lieve entità, con la differenza che la notizia deve essere immediata). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … denuncia/segnalazione Denuncia ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il datore di lavoro ha di denunciare all’Istituto Assicuratore la Malattia professionale. La denuncia di Malattia Professionale deve essere trasmessa all’INAIL corredata da certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia . Le finalità degli att. 52 e 53 del T.U. sono assicurative. Gli obblighi che ne discendono per il medico sono certificativi, ai sensi del codice deontologico <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Malattie professionali Silicosi Asbestosi Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere contenente silice nei polmoni. Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella frantumazione di pietre o che utilizzano la silice. Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi. Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto. L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi. Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto. . Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> M.P. - nel campo assicurativo Nella valutazione di una M.P. diventa sempre più importante la "qualità" della denuncia e del certificato medico allegato. Diventa sempre più importante la accuratezza nella definizione e valutazione del rischio lavorativo specifico, che deve essere sempre più dettagliato in ogni suo aspetto. La valutazione del rischio lavorativo specifico, pregresso, lontano, un vago ricordo memoria dell'interessato dopo 20/30 anni, per una patologia neoplastica manifestatasi oggi diventa estremamente complesso e non certo obbiettivamente facile da ricercare. Gli operatori del settore devono confrontarsi con il nuovo significato di rischio lavorativo (ispettori) e di malattia a genesi multifattoriale (medici) per essere in grado di applicare ai casi una maggiore sensibilità diagnostica, di valutazione eziopatogenetica. Il tutto in funzione della crescita scientifica, del riconoscimento assicurativo e della valutazione del danno alla persona (prevenzione e ristorazione-indennizzo). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sostituisce il R.D 18 giugno 1899, n.230. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro Sostituisce il R.D. 14 aprile 1927, n. 530. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Requisiti strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro Illuminazione dei luoghi di lavoro Norme per l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature Norme per l’utilizzo in sicurezza dell’elettricità Utilizzo dei Dispositivi Protezione Individuali <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Requisiti degli ambienti di lavoro: Strutturali: altezza, cubatura e superficie; pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell’art. 33 sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. • I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. • L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. • Quando necessità e tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. Limite di utilizzo degli ambienti sotterranei. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Requisiti degli ambienti di lavoro: • Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi • Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro • Temperatura dei locali • Umidità dei locali <<< • Norme per la realizzazione e l’utilizzo di locali per il riposo dei lavoratori, della mensa, dei bagni e le docce, spogliatoi, armadi, ecc. • Norme per la pulizia dei locali • Norme per la sistemazione dei terreni scoperti attinenti all’attività produttiva • Norme per il deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri nei pressi dei luoghi di lavoro www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R.n° 303 del 19/03/1956 Difesa dagli agenti nocivi: Aggiornamento delle norma per la difesa da agenti nocivi (R.D. 9-1-1927, n. 147). Separazione delle attività normali da quelle che comportano l’utilizzo e la produzione di sostanze nocive. Impedire, per quanto è possibile, la diffusione nell’aria delle sostanze tossiche aerodispersibili. Norme per la riduzione delle polveri in ambiente di lavoro e della loro inalazione. Norme per la protezione dei lavoratori da radiazioni termiche, luminose e ionizzanti. Norme per la riduzione dei rumori e delle vibrazioni. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti nocivi normati: •Antimonio, leghe e composti •Arsenico, leghe e composti •Bario e composti •Berillio, leghe e composti •Cadmio, leghe e composti •Cromo, leghe e composti •Fosforo e composti •Manganese, leghe e composti •Mercurio, amalgame e composti •Nichel, leghe e composti •Piombo, leghe e composti •Selenio, leghe e composti •Vanadio, leghe e composti •Bromo e composti •Cloro e composti •Fluoro e composti •Iodio e composti •Acido cianidrico e composti •Acido nitrico e gas nitrosi •Cloropicrina (nitrocloroformio) <<< D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 •Anidride solforosa •Acido solforico •Idrogeno solforato •Cloruro di zolfo •Ossido di carbonio •Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) •Tetracloruro di carbonio •Solfuro di carbonio •Aldeide formica e acido formico •Etere di petrolio e benzina •Piombo tetraetile •Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati •Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi) •Fenoli, tiofenoli e cresoli •Derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli •Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti nocivi normati: D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 •Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi •Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di metile, ioduro di metile) •Acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetilene e acetilacetone •Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico •Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile) •Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico) •Acridina •Piridina <<< •Radio, raggi X e sostanze radioattive •Radiazioni ultraviolette e infrarosse •Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui) •Vibrazioni e scuotimenti - Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile •Rumori •Ferro (ossido) Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla inalazione di polvere di ossido di ferro •Polveri di zolfo •Polveri di talco •Polveri di cotone, lino, canapa e juta •Anchilostomiasi •Carbonchio e morva •Leptospirosi •Tubercolosi www.marcellosantopietro.135.it << >> Esempi di agenti nocivi e periodicità della visita di controllo D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Cadmio, leghe e composti Lavoratori addetti: a) alla produzione del cadmio; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla cadmiatura; d) alla fabbricazione degli accumulatori; Semestrale Cromo, leghe e composti Lavoratori addetti: a) alla produzione del cromo; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla cromatura; d) alla concia delle pelli. Trimestrale Fosforo e composti Lavoratori addetti: Trimestrale a) alla produzione del fosforo; b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali; c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Esempi di agenti nocivi e periodicità della visita di controllo D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) per i lavoratori addetti alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato Piombo tetraetile dei lavoratori addetti alla produzione del piombo tetraetile Mensile Settimanale Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo una assenza superiore a 5 giorni Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promisque). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 ha interessato : Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi Istituzione di una nuova tabella delle attività da tutelare per il rischio silice e amianto Riorganizzazione delle visita preventiva e periodica (un anno) per i lavoratori a rischio silicosi ed asbestosi Revisione della modalità di erogazione della rendita da riconoscere ai lavoratori affetti dalle patologie silicosi ed asbestosi <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Igiene del lavoro: • Difesa dagli agenti biologici • Difesa dagli agenti nocivi • Amianto • Rumore <<< e vibrazioni www.marcellosantopietro.135.it << >> D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994 sicurezza sui luoghi di lavoro Diritti-doveri per le imprese ed i lavoratori Recepimento di 8 direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Le direttive recepite sono : n° 391/89 : misure per promuovere il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ; n° 659/89 : prescrizioni minime per i luoghi di lavoro ; n° 655/89 : requisiti minimi delle attrezzature di lavoro ; n° 656/89 : requisiti minimi dei mezzi di protezione individuali ; n° 269/90 : movimentazione manuale dei carichi pesanti ; n° 270/90 : prescrizioni minime per le attività ai videoterminali ; n° 394/90 : protezione da agenti cancerogeni ; n° 679/90 : protezione da esposizione ad agenti biologici ; <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994 sicurezza sui luoghi di lavoro nel suo complesso, non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato a una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Infatti gli aspetti organizzativi e comunicativi acquisiscono ora un rilievo particolare che prima non era sostanzialmente riconosciuto. Le innovazioni tendono, in particolare, a istituire nell’azienda un sistema di gestione permanente e organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante: la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate; l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti; l’organizzazione di un servizio di prevenzione, i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il Responsabile del servizio. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 Attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili Norma rivolta ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. Di tipo fisico: Di tipo chimico: Di tipo biologico: Rumore Polveri Batteri e Virus Vibrazioni Fumi Insetti Sostanze cancerogene Sostanze nocive per contatto <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> rischio chimico Valutazione dei rischi sicurezza nei cantieri. ed adozione delle misure di sicurezza Le sostanze o i preparati utilizzati nei cicli produttivi possono essere intrinsecamente pericolosi (per esempio le sostanze tossiche o nocive) o esserlo in relazione alle condizioni di impiego (per esempio l’azoto è un gas presente nell’aria che respiriamo e quindi non è ne tossico ne nocivo; se però respiriamo aria con una elevata concentrazione di azoto, allora l’esposizione a tale gas in quelle condizioni rappresenta un rischio in quanto questo può portare a morte non per intossicazione ma per asfissia). Il rischio chimico è potenzialmente connesso con l’impiego di sostanze o preparati chimici. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … valutazione dei rischi rischio chimico sicurezza nei cantieri. A seconda della loro natura le sostanze e/o preparati chimici possono dar luogo a: rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.; rischi per la salute o rischi igienico-ambientali: esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti; <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> rischio chimico I rischi di natura igienico ambientali sicurezza nei cantieri. si hanno ogniqualvolta si creano le condizioni in cui si possono verificare interazione tra le sostanze/preparati chimici impiegati nel ciclo lavorativo e il personale addetto alla lavorazione. Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (perdita, anomalie impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc) sia a causa della peculiarità dell’attività lavorativa. Secondo le caratteristiche delle sostanze/preparati il rischio è determinato dal livello e dalla durata dell’esposizione, dalla dose assorbita e dalle caratteristiche dei soggetti esposti (sesso, età, presenza di patologie, ecc). Le sostanze/preparati presenti come inquinanti ambientali in ambienti di lavoro si possono presentano sotto forma di: <<< aerosol: particelle solide e/o liquide disperse in un mezzo gassoso (polveri, fumi, nebbie). aeriformi: sono costituiti da gas e vapori (es: CO monossido di carbonio, O3 ozono, ossidi di azoto e zolfo, vapori di benzina, alcol etilico, ecc) www.marcellosantopietro.135.it << >> rischio chimico L’assorbimento delle sostanze tossiche sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione: l’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro. Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici aerodispersi. Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, in quanto il fumo può ulteriormente veicolare all’interno dell’organismo il tossico, oltre a presentare rischi specifici aggiuntivi quali la cancerogenicità dei prodotti di combustione o rischi quali incendio, esplosioni, ecc. ingestione contatto cutaneo <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> rischio chimico L’assorbimento delle sostanze tossiche sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione Ingestione: l’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile. Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere cibi e bevande nei luoghi di lavoro e in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in frigoriferi dove sono stoccate sostanze pericolose, (es nei laboratori), contenitori etichettati a norma, non usare contenitori per alimenti, ecc. Contatto cutaneo: <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> L’assorbimento delle sostanze tossiche rischio chimico sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione Ingestione Contatto cutaneo: <<< in genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più lentamente che dall’intestino o dai polmoni. Comunque le sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici) possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso indumenti impregnati. Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di manipolazione delle sostanze/preparati pericolosi. Tra le norme igieniche da osservare ricordiamo per esempio l’eliminazione della pratica di lavarsi le mani sporche di grasso con solventi perché questo oltre ad esporre il lavoratore al contatto cutaneo diretto con la sostanza utilizzata per il lavaggio comporta anche una modifica dello strato lipidico del derma che rappresenta una barriera naturale protettiva. << >> www.marcellosantopietro.135.it rischio chimico D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 sicurezza nei cantieri. aerosol Polveri Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste di varia composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili. Fumi Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Nebbie Ovvero particelle liquide che si formano durante lavori che comportano, ad esempio, la spruzzatura di un prodotto. Polveri, fumi e nebbie determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it rischio chimico Polveri sicurezza nei cantieri. aerosol Fonti Le lavorazioni che maggiormente espongono ad inalazione di polveri sono: Danni alla salute Difesa <<< lavori di demolizione, caricamento delle betoniere da sacchi o da silos, demolizione di calcestruzzo con martelli pneumatici. L'esposizione alle polveri determina irritazione delle prime vie respiratorie; col tempo può insorgere bronchite cronica. Bagnare i materiali, usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti, utilizzare dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati CE, con filtro almeno di tipo P1 (bassa efficienza). www.marcellosantopietro.135.it << >> Rischio : Polveri senza silice sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non previste Visite mediche All’assunzione Per destinazione di mansione Periodicità: annuale A richiesta del lavoratore Accertamenti <<< Prima visita e successive Cadenza biennale www.marcellosantopietro.135.it Spirometria se necessita Rx torace << >> Rischio : Polveri contenenti silice sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. n. 1124.65 T.U. I.N.A.I.L. Visite mediche All’assunzione Periodicità: annuale Per destinazione di mansione A richiesta del lavoratore Accertamenti <<< Prima visita e successive Cadenza annuale Spirometria Rx torace eventuale a giudizio del Medico TAC RMN La periodicità annuale è prevista dalla normativa del 1965. Nelle attuali realtà lavorative sarebbe sufficiente un controllo quinquennale. << >> www.marcellosantopietro.135.it Rischio : Saldatura sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico “ Fumi di saldatura + Radiazioni ultraviolette e infrarosse “ Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B) Visite mediche All’assunzione Periodicità: trimestrale Per destinazione di mansione A richiesta del lavoratore Accertamenti <<< Prima visita e successive Cadenza biennale Spirometria se necessita RX torace www.marcellosantopietro.135.it Cadenza triennale Visita oculistica << >> Fibre di vetro sicurezza nei cantieri. Largamente usate in edilizia per: isolamento termico ("cappotto", all'interno dei tamponamenti perimetrali; feltri stesi nei sottotetti; isolamento di impianti termici, ecc.); isolamento e assorbimento acustico; controsoffittature sospese in pannelli. Legno lamellare Fibre di vetro Vi è possibilità di esposizione a particelle volatili durante il taglio, la rifilatura e la sagomatura dei pannelli e nella movimentazione durante la posa e la rimozione. • Meno cedimento • Più resistenza al fuoco <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … fibre di vetro sicurezza nei cantieri. Danni alla salute Irritazione delle congiuntive, della pelle e prime vie aeree. Secondo alcune fonti internazionali la lana di vetro è classificabile come possibile cancerogeno. Rimedi • usare pannelli protetti sulle due facce; • effettuare il taglio dei pannelli all'aperto e con strumenti a bassa velocità; • usare maschere filtranti, marcate CE, con filtro P2, tuta lavabile ben chiusa al collo e ai polsi, guanti e occhiali. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> rischio chimico D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 sicurezza nei cantieri. Gas e vapori aeriformi I gas si diffondono rapidamente anche a grande distanza dalla loro sorgente che può essere il risultato della manipolazione/lavorazione di prodotti chimici. I vapori sono la forma gassosa di materiali che normalmente “ a temperatura ambiente “ si trovano allo stato liquido (a volte anche solido) e che per effetto dell’aumento di temperatura cambiano di stato facendo evaporare il liquido (nello stesso modo in cui il vapore acqueo evapora dall'acqua). Si generano, ad esempio, durante la posa di impermeabilizzanti a caldo. I gas ed i vapori hanno un comportamento similare all’aria e con essa si mescolano facilmente. In concentrazioni sufficientemente elevate possono causare la morte, specie se si sostituiscono all'ossigeno (provocano soffocamento). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 … gas CAPO III - Scavi e fondazioni Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Articolo 15 - Presenza di gas negli scavi [1] Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Rimedi [2] Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo 12 giugno 2003, n. 233 "Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive" “Titolo VIII-bis – Protezione da atmosfere esplosive” modifiche D.Lvo 626.94 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate sostanze chimiche. Tra queste, i possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal catrame, dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali utilizzati come disarmanti. Il catrame è una sostanza di colore bruno, densa e viscosa, che si ottiene raffreddando i vapori che si liberano durante la distillazione secca del litantrace (il più importante carbone fossile). E' un sistema colloidale formato da una grande quantità di sostanze organiche e da acqua in percentuale variabile dal 2 al 5%. Il bitume è una miscela di idrocarburi naturali o residuati dalla distillazione del petrolio grezzo più semplicemente chiamato greggio. I bitumi naturali in miscela con sostanze minerali costituiscono gli asfalti naturali. Gli oli minerali (lubrificanti) derivano dalla raffinazione del petrolio. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati per la pavimentazione delle strade, e per l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta. L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi idrocarburi policiclici aromatici che si liberano durante l’utilizzo a caldo. La cancerogenicità del bitume da solo è in realtà molto dubbia (nessun studio epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo bitume ha dimostrato effetti cancerogeni). Gli oli disarmanti hanno la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. Sono miscele di olii che possono contenere residui di zinco e manganese, idrocarburi policiclici aromatici e a volte policlorobifenili. Possono avere azione cancerogena sia per inalazione (quando vengono applicati a spruzzo), sia per contatto (quando vengono applicati con pennelli). Le misure di prevenzione consistono nella sostituzione, ove possibile, con prodotti non nocivi, il divieto di applicazione a spruzzo, l’uso di dispositivi di prevenzione individuale (respiratori, guanti ed indumenti a perdere). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico La composizione dei prodotti chimici utilizzati in edilizia è molto complessa e varia: in un solo preparato possono essere presenti numerosi composti, dei quali non sempre sono note le caratteristiche tossicologiche. Di seguito una classificazione dei prodotti chimici secondo un criterio funzionale: Ausiliari Additivi oli disarmanti fluidificanti vernici aeranti cartoni bitumati ritardanti acceleranti antigelo idrofughi adesivi prodotti per trattamenti superficiali <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Olio disarmante sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Ausiliari Ha la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. E’ liquido e viene diluito con acqua. Viene applicato di solito con spazzoloni o a spruzzo, con una pompa a mano. In genere si tratta di miscele di oli contenenti: solventi organici, metalli come zinco e manganese, a volte oli esausti (contenenti anche quantità variabili di policlorobifenili – PCB -, emulsionanti, prodotti bituminosi (contenenti idrocarburi policiclici aromatici – IPA -). L'esposizione è maggiore nelle industrie dei cementi precompressi, minore nel cantiere tradizionale. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Vernici sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Ausiliari 1- Antievaporanti: Vengono spruzzate sulle gettate fresche di cemento per evitarne l'asciugatura rapida. Contengono resine sintetiche, plastificanti e solventi organici. 2- Intumescenti: Usate a scopo "antincendio". Con il calore si rigonfiano creando uno strato protettivo della struttura da proteggere. Possono essere a base acquosa (resine idrofile + polialcoli + espandenti e cariche minerali) o a base organica (resine poliesteri + solventi organici). 3- Impermeabilizzanti o ricoprenti. Vengono applicate sulle pareti per protezione dall'umidità. Si tratta di emulsioni di bitume + resine acriliche + solventi organici (toluolo, xilolo, acetone ecc.) <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Cartoni bitumati – Adesivi sintetici Prodotti per trattamenti superficiali Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Ausiliari Di tipo chimico Cartoni bitumati Usati come impermeabilizzanti di coperture. Sono formati da un supporto costituito da carta, fibre di vetro o naturali che viene impregnato di sostanze impermeabilizzanti liquide (bitume o catrame) e da un eventuale materiale di copertura che serve ad aumentare la resistenza e la sua coibenza termica. Sono applicati a caldo con grave rischio di inalazione di fumi di idrocarburi. Essi vengono usate anche per imballaggi a livello industriale: per sacchi di cemento, per cereali ecc. Adesivi sintetici Si tratta di collanti a base vinilica. Usati per la preparazione degli intonaci e nell'incollaggio di materiali plastici e di legno. Prodotti per trattamenti superficiali Di varia composizione e utilizzo, usati per proteggere il calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante la sua maturazione. Contengono cere, resine siliconiche, acriliche ecc. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it • Vernici • Olio disarmante • Cartoni bitumati • Adesivi sintetici • Prodotti per trattamenti superficiali Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Ausiliari Danni alla salute I PCB (Policlorobifenili) contenuti negli oli esausti sono tossici per il fegato e il sistema immunitario. Gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) contenuti nei fumi che si sviluppano durante l’applicazione a caldo dei cartoni bitumati sono cancerogeni. Il contatto degli oli minerali con la cute e gli occhi provoca rispettivamente dermatite follicolare e congiuntivite; gli oli minerali inoltre sono considerati cancerogeni. I solventi organici sono tossici sistemici per il sistema nervoso, il sangue, il fegato e l’apparato respiratorio. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Additivi sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Vengono aggiunti agli impasti cementizi, direttamente dai produttori. Da un punto di vista del rischio conseguente all'inalazione e manipolazione hanno minor importanza degli ausiliari, sia per la loro natura chimica che per il fatto che vengono usati in piccole quantità. Per lo più possono dare irritazione cutanea per la presenza di alcali. Fluidificanti Acceleranti Additivi Aeranti Antigelo Ritardanti <<< Idrofughi www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni … additivi sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Fluidificanti: migliorano la resistenza meccanica del calcestruzzo, riducendo la quantità di acqua di aggiunta. Contengono acidi carbossilici , lignisolfonati ecc. Sono usati presso stabilimenti di produzione dei prefabbricati, in genere aggiunti mediante dosatori automatici. Aeranti: producono minuscole bollicine entro l'impasto, per migliorare la resistenza al gelo. Sono costituiti da soluzioni alcaline di sali di acidi organici. Antigelo abbassano la temperatura di congelamento degli impasti. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni … additivi sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Ritardanti: ritardano il tempo di presa (utili se la temperatura ambientale è elevata). Hanno composizione simile ai fluidificanti. Acceleranti: aumentano la velocità di reazione fra il legante e l'acqua. Usati d'inverno. Sono soluzioni acquose di alcali (soda, potassa), carbonati, silicati. Idrofughi: usati in soluzioni o in polvere da aggiungere all'impasto. Contengono cloruri, stearati, silicati alcalini. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Additivi: rimedi sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Per quanto riguarda gli oli minerali le soluzioni consistono nell’utilizzo, ove possibile, di prodotti non nocivi a base vegetale; per prevenire lo spargimento di prodotto deve essere evitata l’applicazione a spruzzo con pompe, preferendo quella con spazzoloni; l’operazione deve essere eseguita in assenza di vento. Durante l’utilizzo degli oli disarmanti è obbligatorio indossare una maschera respiratoria con filtro per vapori organici, marcata CE, guanti, calzature resistenti agli oli e tute apposite. Nei lavori di applicazione a caldo dei cartoni bitumati a scopo impermeabilizzante, devono essere sempre indossate maschere respiratorie marcate CE, con filtro combinato per polveri e vapori organici. In generale, nell'utilizzo di sostanze chimiche vanno osservate alcune regole: <<< www.marcellosantopietro.135.it segue << >> Agenti cancerogeni additivi: rimedi … segue sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico In generale, nell'utilizzo di sostanze chimiche vanno osservate alcune regole: richiedere al commerciante del prodotto, o direttamente al produttore, la scheda tecnica e di sicurezza. Mettere in atto le precauzioni d'uso che vi sono riportate. utilizzare prodotti regolarmente etichettati ed osservare con cura la simbologia e le frasi di rischio riportate in etichetta. non travasare i prodotti in contenitori diversi. indossare, se richiesto nella scheda, i dispositivi di protezione individuale (maschere, occhiali, guanti, tute, ecc.). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Prodotti bituminosi sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico bitume tecnico (o artificiale): miscela di idrocarburi e composti organici complessi ad alto peso molecolare, residuo della distillazione del petrolio greggio. bitume naturale: è sinonimo di "asfalto". Si trova nelle rocce asfaltiche in molte parti del mondo (Mar Morto, Lago della Pece...). asfalto artificiale: è un conglomerato di bitume tecnico e pietrisco. asfalto naturale: rocce silicee o calcaree + bitume naturale. catrame: liquido nero oleoso contenente migliaia di composti aromatici che deriva dal raffreddamento del gas di cokeria (catrame di carbon fossile). pece: residuo della distillazione del carbon fossile. <<< La quasi totalità delle pavimentazioni stradali è costituita da conglomerati di bitume artificiale e pietrisco, mentre in passato era più usato il catrame. www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Prodotti bituminosi: danni alla salute Di tipo chimico sicurezza nei cantieri. acne o follicolite da idrocarburi policiclici: contenuti in tutti i prodotti nominati. Si ha l'occlusione dell'ostio follicolare cui consegue ritenzione di secrezione ghiandolare, la formazione del comedone e l'infezione. tumore cutaneo: da idrocarburi aromatici policiclici (IAP), contenuti sia nel bitume che nel catrame. tumore polmonare: da IAP. Causato da fumi di bitume caldo nei lavori di pavimentazione stradale e nelle impermeabilizzazioni di coperture. ustioni: da bitume caldo. Rimedi: È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuali: maschere respiratorie marcate CE , con filtro per polveri di tipo P2, guanti, indumenti protettivi. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni Sostanze nocive per contatto sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico La seconda malattia professionale più frequente tra i lavoratori edili, dopo l'ipoacusia da rumore, è rappresentata dalle dermatiti da contatto. La malattia colpisce più spesso i muratori, i piastrellisti e i carpentieri. Il meccanismo con cui d’azione può essere di tipo irritativo oppure allergico (in questo caso oltre al potere sensibilizzante della sostanza risulta determinante anche la predisposizione individuale del lavoratore). Dermatite irritativa <<< Dermatite allergica www.marcellosantopietro.135.it << >> Dermatite irritativa: cause Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico agenti chimici ( o fisici o biologici) che danneggiano la cute con meccanismo diretto e nella sede di contatto (mani). disidratanti: alcali e acidi , ossido e cloruro di calcio, acido fosforico ecc... precipitanti: si legano alle proteine della pelle formando dei sali. Formaldeide, sali di metalli pesanti. cheratogenetici: inducono la formazione di comedoni e ipercheratosi follicolare. Causata da idrocarburi aromatici (prodotti bituminosi e derivati del petrolio). da fibre di vetro: arrossamenti puntiformi nelle zone esposte (mani, volto, <<< collo, torace), fortemente pruriginose. Se le fibre di vetro sono trattate con collanti vi è possibilità di insorgenza di dermatite allergica. << >> www.marcellosantopietro.135.it Agenti cancerogeni DAC - Dermatite allergica da contatto: cause Di tipo chimico sicurezza nei cantieri. eczema da contatto All'inizio è localizzata nella sede del contatto (mani), successivamente anche in regioni cutanee diverse. Si manifesta con arrossamento, edema, vescicole, croste, ragadi. All'inizio è presente forte prurito; nelle forme cronicizzate vi è dolore provocato dall'apertura delle ragadi. Spesso la malattia recidiva. Cause favorenti: contatto con sostanze abrasive e prodotti alcalinizzanti, pulizia delle mani con solventi (acqua ragia..), traumi ripetuti. DAC da metalli e/o plastica <<< segue www.marcellosantopietro.135.it << >> Agenti cancerogeni … DAC: cause sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico DAC da metalli (cromo, cobalto, nichel). È la forma più comune di dermatite professionale nei lavoratori edili. Nel cemento sono frequentemente presenti sostanze fortemente allergizzanti, come i sali dei metalli citati. I metalli agiscono dapprima sensibilizzando la cute e successivamente scatenando la reazione allergica ad ogni contatto successivo con quantità anche ridottissime di sostanza allergizzante. La malattia tende ad automantenersi anche perchè i metalli citati sono contenuti come impurità in molti oggetti di uso quotidiano (oggetti in cuoio, fibbie metalliche, ecc.). DAC da materie plastiche. Molti prodotti usati in edilizia possono contenere resine epossidiche, fortemente allergizzanti: collanti, vernici per legno, stucchi per muro ecc. Inoltre resine formaldeidi che addizionate alla lana di vetro, collanti, ecc. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Prevenzione: sostanze nocive per contatto Di tipo chimico Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. La prevenzione per queste patologie cutanee si basa principalmente sull’uso costante di guanti adatti o di creme barriera per evitare il contatto con gli agenti in causa. E’ importante evitare di tenere a lungo a contatto con la pelle stracci o indumenti sporchi e lavarsi accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone oppure le apposite paste lavamani (mai solventi). In caso di insorgenza di alterazioni cutanee ci si deve rivolgere immediatamente al medico competente. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Etichettatura Ci sono prodotti considerati pericolosi in tutta l’Unione Europea e come tali sono regolamentati Su tali prodotti vi è l’obbligo di apporre in modo visibile ed indelebile l’etichetta che ne attesta il grado di pericolosità Per questi prodotti vi è la raccomandazione di seguire scrupolosamente le istruzioni stampate sulle etichette in merito al loro utilizzo, al loro immagazzinamento ed alle modalità di smaltimento. Tra i prodotti con queste caratteristiche sono compresi le sostanze chimiche, i detersivi, i prodotti per la casa, i solventi e le vernici. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … etichettatura - simboli La normativa di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi approntata dalla UE e recepita dall’Italia con i D.Lgs 52/97 e con il D.Lgs 285/98 e tutta una serie di vari decreti attuativi, getta le basi per assicurare la protezione dell’uomo e dell’ambiente (consente di sapere che cosa si intende per prodotto pericoloso, come si riconosce un prodotto pericoloso, quali sono le precauzioni da adottare, come reagire in caso di infortunio) nonché consente un corretto funzionamento del mercato interno (in quanto tutte le sostanze e preparati pericolosi vengono così ad essere classificati, etichettati ed imballati in maniera univoca e standardizzata in tutta l’UE). I simboli di rischio chimico sono simboli che vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono ad informare immediatamente riguardo ai tipi di pericoli connessi all'uso, alla manipolazione, al trasporto ed alla conservazione degli stessi. I simboli sono di colore nero in un quadrato arancione incorniciato di nero. Le dimensioni minime di questo quadrato sono di 10 mm × 10 mm, oppure almeno il 10% della superficie totale dell'etichetta. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it I simboli di rischio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … i simboli di rischio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … i simboli di rischio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Frasi convenzionali dei rischi Le frasi R Sono chiamate frasi R alcune frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione di sostanze chimiche. Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE, sostituita dalla direttiva 1999/45/CEE (a sua volta modificata dalla direttiva 2001/60/CEE). Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera R seguita da un numero. Esempi: R 5 : Rischio d'esplosione in presenza di calore. R 6 : Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria. R 7 : Può provocare incendio. R 8 : Favorisce l'infiammazione di sostanze combustibili. R 9 : Può esplodere componendosi con sostanze combustibili. R 10 : Infiammabile R 13 : Gas liquefatto estremamente infiammabile. R 14 : Reagisce violentemente a contatto con l'acqua. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … frasi convenzionali dei rischi Le frasi S Sono chiamate frasi S alcune frasi convenzionali che descrivono i consigli di prudenza cui attenersi in caso di manipolazione di sostanze chimiche. Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE. Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera S seguita da un numero. Esempi: S 15 : Conservare lontano da fonti di calore. S 17 : Tenere lontano da sostanze combustibili. S 18 : Manipolare e aprire il recipiente con precauzione. S 20 : Non mangiare e bere durante l'utilizzazione. S 22 : Non respirarne le polveri. S 23 : Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol S 24 : Evitare il contatto con la pelle. S 25 : Evitare il contatto con gli occhi. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … i simboli di rischio: note Estremamente Infiammabili (F+) - sostanze e preparati liquidi con punti di infiammabilità estremamente bassi e punto di ebollizione basso che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria Infiammabili (F) - Sostanze e preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità Sensibilizzanti - sostanze e preparati che per inalazione o assorbimento cutaneo possono dar luogo ad una reazione di iper sensibilizzazione per cui ad una successiva esposizione si producono caratteristiche reazioni avverse Cancerogeni - sostanze che , per inalazione ,ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza Mutageni - sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza Teratogeni - Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzioni o della capacità riproduttiva <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … i simboli di rischio: note <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Scheda di sicurezza E’ un documento che fornisce informazioni tecniche precise E’ destinata agli utilizzatori dei preparati pericolosi Devono essere fornite gratuitamente Devono accompagnare i prodotti pericolosi in commercio <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … le scheda di sicurezza riportano i seguenti dati: • L'identificazione della sostanza o del composto, della società produttrice, del distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenze • Informazioni sulla sostanza o sul composto • L'identificazione dei pericoli • Le misure di primo soccorso • Le misure antincendio • Le misure in caso di fuoriuscita accidentale • Le norme per la manipolazione e lo stoccaggio • Le disposizioni per il controllo dell'esposizione • Le proprietà chimiche e fisiche • Notizie sulla stabilità e la reattività • Informazioni tossicologiche • Informazioni ecologiche • Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee e nazionali • Informazioni sul trasporto • Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio • Altre informazioni utili <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> … i simboli di rischio: Prevenzione e Protezione A Interventi di Prevenzione Eliminaz. o Riduz. del Rischio A1 Prevenzione Primaria ( I°a) Eliminazione del Rischio A2 Prevenzione secondaria (II°a) Controllo del Rischio B Interventi di Protezione Protezione e contenimento Del Rischio B1 Protezione collettiva Areazione, Formazione, Organizzazione B2 Protezione personale Dispositivi di Protezione Individuali ( DPI ) <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo n° 277 del 15/08/1991 Art. 3. Definizioni - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: <<< a agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; b valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente; c medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette; d organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali. www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo n° 277 del 15/08/1991 Art. 4. - Misure di tutela: a. b. c. d. e. f. g. h. <<< la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza; utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti; controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico; misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi; misure tecniche di prevenzione; misure di protezione collettiva; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo n° 277 del 15/08/1991 i. l. m. n. o. p) <<< … misure di tutela: misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati; misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa; misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; misure igieniche; informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 1. i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione; 2. i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi; attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione; www.marcellosantopietro.135.it << >> D. L.vo n° 277 del 15/08/1991 … misure di tutela q. tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; r. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione; s. accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici indicativi dell'esposizione; t. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti; u. un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Che cos’è il rumore ? Viene definito come un “ suono sgradevole “ Esempio di rumore trasmesso per via solida Ha la stessa natura del suono, nel senso che entrambi sono il risultato di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo (solido, liquido o gassoso) sotto forma di vibrazioni (immagini). <<< www.marcellosantopietro.135.it Esempio di rumore trasmesso per via aerea << >> Il rumore prodotto da una qualsiasi sorgente può propagarsi direttamente per via aerea, può essere trasmesso per via solida ( pavimenti, muri, ecc.) può essere riflesso dal locale, quando non siamo all'aperto. L'esposizione a rumore causa di danni uditivi in funzione dell'intensità e della durata. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Le onde sonore si propagano in qualunque mezzo, in tutte le direzioni e con andamento circolare. L’intensità del suono diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente. Sorgente sonora Onde sonore In questa animazione si vede l'onda dall'alto Per poter sentire un suono continuo, la sorgente deve vibrare con continuità , non una sola volta. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Propagazione del suono Nell’aria libera il suono si propaga uniformemente in tutte le direzioni, e la sua intensità diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente. La stessa potenza sonora passa attraverso A1, A2, A3, A4, A5, A6 ma le aree aumentano proporzionalmente al quadrato del raggio. Sorgente sonora Onde sonore Questo significa che la potenza del suono per unità di area (intensità sonora) diminuisce proporzionalmente al quadrato del raggio. La “ legge dell’inverso del quadrato “ stabilisce che l’intensità del suono in campo libero è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente. Se la distanza raddoppia, l’intensità si riduce a 1/4; se triplica, l’intensità si riduce a 1/9; se quadruplica, l’intensità si riduce a 1/16. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Udito: formazione orecchio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. <<< Padiglione auricolare Ossicini (martello incudine, staffa) Nervo acustico Coclea Orecchio medio Membrana timpanica (timpano) Canale uditivo www.marcellosantopietro.135.it << >> Sintomi della perdita di udito 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Necessità di farsi ripetere le frasi Difficoltà nelle relazioni interpersonali fino al rifiuto Errori di comprensione nella conversazione Esclusione dalle relazioni sociali Fatica e stress Difficoltà di capire i bambini Necessità di alzare il volume della televisione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. <<< www.marcellosantopietro.135.it Padiglione auricolare Ossicini (martello incudine, staffa) Nervo acustico Coclea Orecchio medio Membrana timpanica (timpano) Canale uditivo << >> D. Lgs. 277/91 – Capo IV Rischio rumore attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/642/CEE D. Lgs. 195/10 aprile 2006 attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. (rumore e in particolare per l'udito) Il decreto è entrato in vigore dal 14 giugno 2006, totalmente operativo dal 14 dicembre 2006, abroga il D.Lgs. 277/91 e introduce il nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94 . che aveva regolamentato questo rischio fino ad oggi. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. 195/10 aprile 2006 In sintesi il decreto fissa valori limite di esposizione e valori d'azione. I valori limite di esposizione non superabili sono 87 dB(A) equivalenti per 8 ore di esposizione e 140 dB(C) di picco. Questi valori si intendono non presenti nell'ambiente di lavoro, ma all'interno dell'orecchio del lavoratore. Il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs 626/94 con la valutazione di questo rischio, deve effettuare misurazioni strumentali se si può ritenere che vengano superati i valori inferiori d'azione. A fronte della valutazione dei rischi vanno individuate le misure di prevenzione e l'eventuale sorveglianza sanitaria. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. 195/10 aprile 2006 Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione …. 2 - Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Esempi di pressione sonora <<< << >> Identificazione delle zone rumorose Misurazione dei livelli sonori Valutazione dell’esposizione personale al rumore Riduzione del rumore Riferimento ai programmi di conservazione dell’udito Sorveglianza medica se del caso <<< Selezione da un protettore auricolare appropriato www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. 195/10 aprile 2006 Art. 49-quinquies. Valutazione del rischio …. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. …… 6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi …. 7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D. Lgs. 195/10 aprile 2006 Art. 49-sexies. Misure di prevenzione e protezione a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile …. c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro … e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro … g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro … 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Dispositivi Protezione individuali - Rumore Cuffie auricolari: per alti livelli di rumore, predominanza di alte frequenze, uso non continuativo Archetto: per livelli di rumori medi, uso non continuativo Inserti auricolari: per livelli di rumore medio/alti, predominanze basse frequenze, anche per uso continuato, anche in ambienti caldi e umidi. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Dispositivi Protezione Collettiva - Rumore tendono a ridurre la rumorosità nei locali di lavoro agendo nell’ordine La riduzione del rumore alla fonte: l’acquisto di attrezzature poco idonee e più in generale l’inevitabile invecchiamento di tutte le attrezzature di lavoro inducono vibrazioni delle strutture che si traducono in rumore. La riduzione alla fonte interviene su queste anomalie strutturali eliminando i moti vibratori indesiderati ed il rumore emesso. Il confinamento: molte macchine, impianti o locali ad uso speciale sono rumorosi di per sé: in questi casi il confinamento è una misura che interviene a separare la fonte di rumore dall'ambiente di lavoro, spostandola fisicamente o creando delle barriere fisiche (muri, pannelli o box interi) che impediscano la diffusione del rumore negli ambienti circostanti. L'assorbimento: nei casi in cui non è possibile ricorrere alle due misure precedenti si cerca di ridurre la diffusione del rumore che avviene per riflessione sulle pareti e superfici rigide; si adottano materiali in grado di assorbire la pressione acustica che catturano il rumore senza farlo più rimbalzare nell'ambiente (es. pannelli di Hemholtz). <<< << >> D. Lgs. 195/10 aprile 2006 La non ottemperanza al D.lgs 195/06 è sanzionata penalmente, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549,00 a 4.132,00 euro. Sono inoltre previste gravi sanzioni nel caso in cui venga accertata come conseguenza la sordità del lavoratore: la sordità professionale di un lavoratore viene considerata dalla magistratura come un reato riconducibile alle lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del Codice penale con la reclusione (se gravi) da 3 mesi a un anno o alla multa da 500,00 a 2000,00 euro e per le lesioni gravissime, unicamente con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni a più persone la sanzione può essere aumentata del triplo. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Sotto il termine "Vibrazioni" si indica generalmente uno scuotimento “ più o meno accentuato “ del corpo o parti di esso, in seguito a uso di specifiche attrezzature. Gli effetti delle vibrazioni sull'uomo permettono di dividere questa categoria di rischio in due parti: vibrazioni al sistema mano-braccio, generalmente indotte dall'uso di utensili, strumenti ad impugnatura manuale; ad esempio l'uso di utensili manuali (martello demolitore, mole, smerigliatrici, trapani, ecc.) vibrazioni al corpo intero, causate soprattutto dall'uso di mezzi di trasporto; ad esempio per l'uso di autoveicoli, autocarri, macchine operatrici, ruspe, escavatori, ecc. Ognuna delle due categorie genera patologie differenti sull'uomo <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 (attuazione della direttiva 2002/44/CE) Alla data del 1° gennaio 2006 decorrono gli obblighi di “ misurazione e valutazione" del rischio da vibrazioni meccaniche. La norma prende in considerazione sia le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, sia quelle trasmesse al corpo intero; oltre a definire i valori di azione ed i valori limite, indica anche le modalità per effettuare la valutazione dei rischi. La norma invita il datore di lavoro a valutare e, (solo) "nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle Regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori", a misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. La scelta del legislatore è quella di rendere disponibili dei dati attendibili cui fare riferimento nella valutazione del rischio vibrazioni. Ciò comporta la possibilità di evitare, nella maggioranza dei casi, rilevazioni che risultano, da una parte, spesso complesse (a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni), dall’altra, piuttosto onerose per le aziende. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it Vibrazione: livelli di rischio Le vibrazioni meccaniche possono essere anche definite come un movimento oscillatorio di un corpo solido intorno ad un punto o posizione di riferimento. Le loro caratteristiche fisiche sono definite 1. dalla frequenza f, che è il numero di oscillazioni compiute in un secondo (espressa in cicli/s, o in hertz, Hz), 2. dal periodo T, che è l’inverso della frequenza (espresso in secondi, s), 3. dalla lunghezza d’onda m, che è la distanza tra due creste d’onda successive (espressa in metri, m), dall’ampiezza A, che è il valore massimo che la grandezza misurata può presentare (espresso in m, m/s, m/s2). La grandezza fisica usata per descrivere il rischio da vibrazioni è l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza, espressa in m/s 2 , sulle 8 ore di lavoro, in simboli A(8). È da evidenziare che il potenziale lesivo degli strumenti vibranti è correlato quasi esclusivamente alla frequenza ed all’accelerazione. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Attività lavorative e le vibrazioni Le caratteristiche vibratorie più salienti che si riscontrano nel vasto e diversificato mondo delle macchine agricole è necessario stabilirne una tipologia di massima: UOMO appiedato che opera tenendo sollevata la macchina da terra tramite due impugnature (motoseghe, decespugliatori, smerigliatrici angolari ecc.); UOMO appiedato che segue e indirizza la macchina appoggiata sul terreno ed opera guidandola tramite manubri (motocoltivatori, motofalciatrici, troncatrici, martelli demolitori ecc.); UOMO portato dalla macchina che opera seduto guidandola tramite volante (trattrici agricole e stradali, macchine movimento terra, carrelli industriali ecc.). <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Vibrazione: valori limite di esposizione I valori di accelerazione cui fare riferimento nel caso di esposizione sono suddivisi in tre fasce: 1. fascia di sicurezza: per essa non è prevista l’insorgenza di patologie relativamente al tipo di esposizione per un individuo in condizioni normali di salute; 2. fascia di attenzione: essa fa scattare l’azione e si devono intraprendere tutte quelle procedure che sono volte a ridurre l’esposizione; 3. fascia di pericolo: prevede l’interruzione dell’attività lavorativa perché viene superato il valore limite. I valori di accelerazione che individuano le fasce di esposizione sono: Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: • valore giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione che fa scattare l’azione prevenzionistica: 2,5 m/s2; • valore limite giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione: 5 m/s2; Vibrazioni trasmesse al corpo intero: • valore limite giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione: 1,15 m/s2; • valore giornaliero riferito ad 8 ore di esposizione che fa scattare l’azione prevenzionistica: 0,5 m/s2. <<< www.marcellosantopietro.135.it << >> Vibrazioni: misure preventive Per ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono viene attuato • sostituzione delle attrezzature più vecchie con modelli ad emissione di livelli inferiori di vibrazioni: trattrici con assale ammortizzato, cingoli in gomma, scelta della tipologia di pneumatici con caratteristiche di attenuazione delle vibrazioni; • programmazione periodica della manutenzione dei mezzi (es. verifica dei livelli della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, funzionalità del sedile, equilibratura delle parti rotanti ecc.); • organizzazione del lavoro in modo da ridurre i tempi di esposizione nelle operazioni a maggior rischio con opportune pause dal lavoro; • utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anti-vibrazioni quali guanti antivibranti (certificati EN ISO 10819:1996); • fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni come ad esempio sedili e pneumatici che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; • adeguata formazione ed informazione dei lavoratori per insegnare agli stessi ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro. <<< << www.marcellosantopietro.135.it