Comune di Ardea – Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive
L’impatto della tracciabilità
nella filiera alimentare
SICUREZZA ALIMENTARE: CRITERI ED OBIETTIVI DELLA POLITICA
AGRO-ALIMENTARE UE - 1
Approccio Completo ed Integrato
“dai campi alla tavola” quale strumento di una politica alimentare
PIÙ COERENTE, EFFICACE e DINAMICA
Responsabilità: che copre tutti i settori della catena alimentare
(produzione primaria, lavorazione e trasformazione
tecnologica, immagazzinamento, trasporto, vendita al
dettaglio)
Rintracciabilità: dei percorsi degli alimenti e dei loro ingredienti
Analisi del Rischio: quale fondamento su cui si basa la politica di sicurezza
degli alimenti
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SICUREZZA ALIMENTARE: CRITERI ED OBIETTIVI DELLA POLITICA
AGRO-ALIMENTARE UE - 2
Principio di precauzione (nelle decisioni di gestione del rischio)
Altri fattori legittimamente pertinenti per la protezione della salute
dei consumatori e per la promozione di prassi eque nella
Commercializzazione dei prodotti alimentari
Legislazione in materia alimentare (rendere coerente il “corpus”
Della normativa concernente tutti gli aspetti “dai campi alla tavola”)
Sussistenza ed applicazione di NORME SPECIFICHE ARMONIZZATE
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“L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso
compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del
mercato interno di tali prodotti.Occorre quindi predisporre un sistema
generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei
mangimi e alimentare,onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire
informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli,
evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli
alimenti sia in pericolo. Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del
settore dei mangimi,comprese le imprese importatrici, siano in grado di
individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime,
l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento
comunitarie o i un dato mangime,per fare in modo che la rintracciabilità
possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine.”
Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare UE
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quali requisiti cerchiamo per un buon olio extra vergine di oliva?
120
94
80
71
70
68
60
40
3
economico
6
verde
4
giallo
sprem freddo
a bassa acidità
limpido
vend dal produttore
attributi
non filtrato
biologico
del Garda
ligure
pugliese
toscano
7
5
novello
15
9
DOC,DOP
0
23
15
10
italiano
20
34
29
27
di marca
frequenza
100
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COSA CHIEDE IL CONSUMATORE?
L’esempio dell’olio extra vergine di oliva
Il consumatore vuole sapere “da dove viene l’olio che consuma”
La provenienza (“italiano” o “DOP”) è tanto richiesta quanto alcuni
parametri che più o meno a ragione, identificano la qualità (“bassa
acidità”, “spremuto a freddo”)
Questa istanza è soddisfatta dal Reg (CE) 178, relativamente alla
TRACCIABILITA?
In realtà la rintracciabilità/tracciabilità nasce come “strumento
neutro”, che non certifica i prodotti per una particolare qualità, ma
che serve a gestire eventuali situazioni problematiche relative alla
sicurezza alimentare
La tracciabilità quindi, ai sensi del Reg (CE) 178,
riguarda LA SICUREZZA NON L’ETICHETTATURA
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La sicurezza del prodotto dipende dal controllo dei singoli passaggi, NON
dalla zona di provenienza … però ... c’è un po’ di confusione
D.M. 27 maggio 2004 Rintracciabilità e scadenza del
latte fresco
Ritenuto che l’indicazione della regione di provenienza per il latte
alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di consentire al
consumatore di operare consapevolmente la sua scelta senza essere
indotto in crrore sulla provenienza del latte in relazione al prodotto di
acquisto del prodotto finale
L. 3 agosto 2004, n.24
In sede di conversione in legge del d.l. 24 giugno 2004, n.157 sono state
inserite alcune modifiche, tra le quali:
Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte
consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita,
… È OBBLIGATORIA … l’indicazione del luogo di origine e provenienza
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PRODOTTI ALIMENTARI NON TRASFORMATI
Per luogo d’origine o provenienza si intende il Paese di origine ed
eventualmente la zona di produzione
PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI
Per luogo d’origine o provenienza si intende la zona di coltivazione
o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
prevalentemente nella preparazione e nella produzione
Art 1-ter (Etichettatura olio di oliva)
è obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di
moliture delle olive
Le norme sulla tracciabilità, quindi, oltre che per aspetti relativi
alla sicurezza alimentare, potrebbero risultare di ausilio nel
controllo della effettiva appartenenza alle DOP
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….tuttavia, ad esempio nel caso degli oli extra vergini di oliva, si
incontrano ancora molte resistenze all’obbligo di vendere il prodotto
solo confezionato. Come sarà quindi accolta la messa in opera della
tracciabilità? Un problema irrisolto, a cui l’applicazione della
tracciabilità potrebbe (forse) contribuire a trovare una soluzione è
quello degli OLI “ANOMALI” O “FUORI NORMA”
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FONTI NORMATIVE RIGUARDANTI
L’ OLIO DI OLIVA
UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTI CE 136/66, 2677/85, 1915/87,
2568/91,
1683/92,1513/01, 455/01, 796/02,
1019/02,1989/03
CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE (IOOC)
ACCORDO - NORMA
(REVISIONATA UNA VOLTA ALL’ANNO)
CODEX ALIMENTARIUS (FAO OMS)
ACCORDO - NORMA
(REVISIONATA OGNI TRE ANNI)
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CARATTERISTICHE DI GENUINITÀ
COMPOSIZIONE ACIDI GRASSI
 ECN 42
COMPOSIZIONE STEROLI
STERENI
CERE
SPETTROFOTOMETRIA UV
ACIDI GRASSI TRANS
•CARATTERISTICHE DI QUALITÀ
• ACIDITÀ
 NUMERO DI PEROSSIDI
PANEL TEST
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Esistono produzioni che, pur essendo di accertata genuinità, in alcune
annate di produzione,non rientrano nei limiti previsti per uno dei
parametridi purezza
Problema legale: come etichettare in frantoio questi
prodotti?
Qualora non sussistano problemi di ordine sanitario il problema sarebbe
risolvibile miscelando, ma come spostare un prodotto fuori norma dal
Frantoio allo stabilimento di miscelazione? (il frantoio non può
acquistare olio)
Casi in questione:
Salento, Calabria: Betasitosterolo < 93,0%
Isole Greche: Delta 7 stigmastenolo > 0,5%
Spagna, Mancha: CV Cornicabra Campesterolo > 4%
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Ipotesi attuale: definizione di un “albero decisionale” che
preveda “branche secondarie” che prevedendo limiti più ristretti per
taluni parametri, consenta il non rispetto di al massimo un altro
parametro di purezza
Limiti di questo approccio: numerosi ed onerosi controlli
analitici ad ogni passaggio. Rimane aperto il problema delle miscele
Tracciabilità:
potrebbe consentire la precisa identificazione
passo dopo passo delle partite di questi oli “fuori norma” e quindi
consentirne il controllo
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Tracciabilità alimentare