Convegno ANIARTI
AORN “V. Monaldi”
Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del
riordino del Servizio Sanitario Nazionale e
dell’evoluzione delle Professioni Sanitarie
Antonio Morelli
Coordinatore Infermieristico
Dipartimento Emergenza Accettazione
AORN “A. Cardarelli”
Un indagine eseguita in alcuni ospedali
indicava come intervento prioritario
l’organizzazione del lavoro sui seguenti
indirizzi:





Avere dei modelli di riferimento, ossia applicare
modelli assistenziali infermieristici;
Pianificare in maniera scientifica e programmata il
lavoro quotidiano;
Esprimere gestione ed autonomia professionale;
Evidenziare la capacità dei risultati;
Assumersi la responsabilità dei risultati che si
conseguono.
La realtà è risultata molto diversa:
 Si
lavora per compiti;
 Con una dipendenza operativa nei
confronti di altri figure
professionali;
 Con metodi spesso empirici;
 Nessuna o poca decisionalità
operativa.
La nostra professione
soffre di un retaggio
antico di subalternità,
ancora oggi difficile da
superare.
Alcuni cenni storici
Nel ‘600 si comincia a ritenere necessario che
l’infermiere sappia leggere, scrivere e conosca
le basi dell’anatomia umana;
Nel ‘700 sembra vadano in stampa i primi
manuali per la formazione infermieristica;
Le scuole ed i testi di studio si basano su nozioni
mediche semplificate per svolgere un’assistenza
al malato funzionale all’indirizzo medico;
Verso la metà del ‘800 si è andata affermata una
“cultura” professionale, incentrata
sull’assistenza, senza trascurare una base
medico-scientifica (riforma inglese di Florence
Nightingale);
Alcuni cenni storici
Solo tra la fine del ‘800 ed inizio ‘900 si
sviluppano le prime teorie infermieristiche che
puntano allo sviluppo di capacità d’intervento
globale in campo assistenziale ed alla piena
autonomia nello specifico professionale.
Nel nostro Paese si concretizza solo in
sporadiche esperienze;
Mentre le leggi varate non ne rispecchiano gli
indirizzi;
La classe medica oppone una forte resistenza
alla centralità dell’assistenza infermieristica e
ritiene di dover mantenere il monopolio
dell’insegnamento nelle scuole infermieri.
Alcuni cenni storici
Di opinione opposta restano molti
esponenti della professione, come
ANNA CELLI (inizio ‘900) che
dichiara:
“Un medico non può insegnare le
cose riguardanti l’infermieristica,
perché nella più gran parte dei casi
non le sa neppure lui.”
Le Leggi
R.D. n. 1932 del 15/08/25 riconosce la
professione infermieristica e ne istituisce
le scuole convitto di durata biennale, ma il
decreto attuativo viene emanato solo alla
fine del 1929, R.D. 2330;
R.D. n. 1265 del 27/07/34 regolamenta e
pone sotto vigilanza l’esercizio
professionale e l’accertamento del titolo;
R.D. n. 1310 del 02/05/40 primo
mansionario e istituzione del corso di
infermiere generico;
Le Leggi
Già dal dopoguerra, molte organizzazioni
sindacali e professionali, si battono
affinché l’accesso alle scuole
infermieristiche preveda il titolo di licenza
media ed la conseguente equiparazione
del diploma di infermiere professionale a
quello di scuola secondaria (ciò avverrà
nel 1956);
Le Leggi
DPR n. 221 del 05/04/50 disciplina l’attività
infermieristica e prevede l’iscrizione all’albo
professionale;
L. n. 1049 del 29/10/54 istituisce l’IPASVI.
Negli anni ’60, a seguito delle forti tensioni sindacali, dovute
ad insoddisfazioni economiche, sociali e giuridiche, venne
avviata un’inchiesta sulle retribuzioni e sulle condizioni di
lavoro.
Dai dati e dalla gravità dei problemi, cresce sempre di più la
spinta per perseguire lo sviluppo della professione e degli
standard assistenziali e formativi.
Le Leggi
Nel 1972, con il passaggio delle competenze sanitarie
alle Regioni, passa anche la formazione infermieristica,
con le istituzioni delle scuole regionali e relativi statuti e
regolamenti;
L’OMS, nel rapporto n. 347 del 1966, fissa per la prima
volta la funzione specifica dell’infermiere, in cui afferma i
principi enunciati dalla teorica VIRGINIA HENDERSON
nel 1955;
25/10/67 viene raggiunto l’accordo di Strasburgo, il
quale viene recepito in Italia dalla legge n. 795 del
15/11/73, in cui vengono stabilite le funzioni
dell’infermiere e il suo standard formativo triennale e per
l’accesso viene previsto il decimo anno di scolarità. Il
titolo è equiparato a livello europeo.
Le Leggi
DPR 228 del 1974, si modifica il mansionario del 1940 e
vengono previste nuove attività, quali:
L’organizzazione;
La promozione e l’attuazione di piani di lavoro;
L’istruzione del personale;
La partecipazione a riunioni di gruppo ed alla ricerca;
Il mansionario resta però, nella sostanza, uno strumento vincolante
per la professione e, pur con le modifiche apportate, continua ad
essere interpretato unicamente come un’elencazione di attività che
possono essere svolte o meno dall’infermiere. Non si colgono
opportunità per prendere iniziative autonome.
DPR . 867 del 13/10/75 modifica l’ordinamento delle
scuole ed i relativi programmi dei corsi, portando a
conoscenza il processo di nursing come metodo
razionale da utilizzare nell’assistenza e fondato sul
“problem-solving”.
Le Leggi
L. n. 833 del 23/12/78 – Riforma Sanitaria – pone tra i
suoi obiettivi la formazione professionale e permanente,
nonché l’aggiornamento scientifico culturale del
personale del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre
contiene una delega per il Governo per emanare un
Decreto sullo stato giuridico del personale;
DPR 761 del 1979, gli infermieri confluiti nel SSN sono
inseriti in livelli funzionali in base ai loro profili
professionali, l’aggiornamento è ritenuto obbligatorio.
In un rapporto del Comitato Consultivo per la formazione nel campo
dell’assistenza infermieristica della CEE del 28-29 aprile del 1981,
sono definite le funzioni dell’infermiere: “è globalmente responsabile
nei confronti del paziente, relativamente alla prestazione delle cure,
alla promozione della salute e dell’educazione sanitaria, alla
prevenzione ed all’identificazione dei bisogni e degli interventi da
attuare.”
Le Leggi
L. n. 341 del 19/11/1990, prevede la possibilità di istituire
corsi per Diplomi Universitari. Tra i primi ordinamenti ad
essere emanati, troviamo quello riguardante il Diploma
Universitario in Scienze Infermieristiche;
D.lg. 502 e 517 1992/93, disposizioni per i corsi
universitari e delega al Ministero della sanità per
l’individuazione dei profili professionali;
DM . 739 del 30/09/94, regolamento concernente
l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere e lo definisce responsabile
dell’assistenza generale infermieristica.
Vengono totalmente riconosciute le funzioni dell’infermiere, già
codificate nel processo di nursing.
Emerge chiaramente la capacità professionale, nonché la possibilità
di operare in autonomia, in quanto viene definita la piena
responsabilità dell’assistenza generale infermieristica.
Le Leggi
Nonostante ciò, non vi può ancora essere una piena applicazione dei
principi legislativi, in quanto permane una profonda contraddizione
con le limitazioni imposte dal DPR 225/74, il cosiddetto mansionario.
L. n. 42 del 26/02/99
l’infermiere abbandona quella veste di professionista sanitario
ausiliario, che lo ha sempre contraddistinto e confinato in un ruolo
subordinato e deresponsabilizzato e viene liberato dai vincoli
restrittivi e riduttivi indicati dal mansionario, oramai abrogato;
La legge stabilisce che il campo di attività dell’infermiere è
determinato:




dal contenuto del DM costitutivo del profilo professionale;
dagli ordinamenti didattici del rispettivo Corso Universitario;
dalla formazione post-base;
dal codice deontologico;
La legge riconosce l’equipollenza del titolo di infermiere
professionale conseguito nelle scuole regionali, con quello
universitario.
Le Leggi
Decreto MURST n. 509 del 03/11/99, con l’istituzione di
nuovi percorsi didattici, l’università può rilasciare, in
sostituzione del Diploma Universitario, la laurea
triennale, quella specialistica di durata biennale ed altri
titoli post-laurea.
L. n. 251 del 10/08/00, dispone che il Ministero della
Sanità emani le linee guida per “l’attribuzione in tutte le
Aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione
delle connesse funzioni”
Le Leggi
L. Regionale n. 4 del 10/04/01, prevede, tra
l’altro:
Istituzione a livello regionale e di aziende dei
servizi delle professioni:
Sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
Sanitarie riabilitative;
Tecnico sanitarie;
Tecniche della prevenzione;
Nomina dei Direttori dei Servizi.
Le Leggi
L. n. 43 del 02/06 prevede, tra l’altro:
Trasformazione dei Collegi in Ordini professionali;
Articolazione delle professioni in:
Professionisti in possesso del diploma di laurea;
Professionisti coordinatori in possesso del master di I° livello in
management o per le funzioni di coordinamento;
Professionisti specialisti in possesso del master di I° livello per le
funzioni specialistiche;
Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica;
Criteri e modalità per l’attivazione della funzione di
coordinamento in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie.
Le riforme che ci sono state nel Servizio
Sanitario Nazionale e l’evoluzione della
nostra professione, ha comportato, sta
comportando e comporterà per il futuro
importanti modifiche nell’organizzazione
del lavoro; in tal senso la novità più
significativa è rappresentata dalla
dipartimentalizzazione.
Purtroppo esiste tuttora un limite, gli infermieri,
nelle riunioni del Comitato di Dipartimento,
nonostante membri elettivi, non concorrono alla
formazione del numero legale, né hanno diritto
al voto.
I medici, i quali sono componenti perché
designati o aventi diritto, concorrono alla
formazione del numero legale ed hanno diritto
al voto.
Per il futuro immediato già si parla del
Dipartimento delle professioni, al più presto
dovrebbe intervenire la legislazione regionale.
Servizio Infermieristico ed Ostetrico
Direttore Generale
Direttore Servizio
Infermieristico ed
Ostetrico
Valorizzazione,
programmazione e
gestione risorse
umane
Ricerca e
miglioramento
continuo della
qualità
dell’assistenza
Formazione
aggiornamento e
sviluppo della
professionalità
Corso di laurea
UFFICI DIPARTMENTALI
DEA CHS SNR
DS
MSI MLA
OE
PN
MI
DI
Coordinatori di Strutture Operative
GAS ORT NU
Direttore del Servizio Infermieristico ed Ostetrico
È in staff al Direttore Generale ed è direttamente
responsabile delle seguenti funzioni:
Erogazione dell’assistenza al paziente secondo un approccio
globale e personalizzato e l’applicazione sistematica del
“problem-solving” nella pianificazione assistenziale;
Sviluppo e consolidamento di un sistema di qualità della
assistenza ampiamente condiviso;
Promozione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
tutto il personale;
Valutazione e proposte alla Direzione Generale per il fabbisogno
di dotazioni organiche;
Valorizzazione, programmazione e gestione delle risorse
professionali e non secondo criteri di efficienza ed efficacia;
Programmazione e gestione della formazione del personale;
Predisposizione delle condizioni organizzative idonee per
l’apprendimento clinico degli studenti infermieri.
Valorizzazione e gestione delle risorse umane
Allo stato attuale non ci sono riferimenti
legislativi recenti per il calcolo del fabbisogno del
personale di assistenza;
L’unico riferimento è la legge regionale n. 2 del
1994;
Del tutto inadeguata, in quanto nel frattempo
sono intervenute:




L’evoluzione delle professioni;
L’evoluzione della tecnologia;
L’aumento del livello di attesa del cittadino in termini
di qualità dell’assistenza;
Figure professionali di supporto, prima OTA e poi
OSS.
Valorizzazione e gestione delle risorse umane
Personale OSS
 Non
si effettuano assunzioni da oltre 20 anni,
la media età è elevata e molti di essi sono
esentati da turni protratti e da spostare o
sollevare pesi;
 Il numero è altamente insufficiente e ciò non
consente di far effettuare i compiti previsti dal
profilo professionale;
 La formazione è stata vissuta più come una
opportunità di miglioramento economico
piuttosto che in funzione di una evoluzione
professionale.
Ricerca e miglioramento continuo della qualità
Diffusione di conoscenze nell’ambito del nursing clinico;
Promozione di studi e ricerche finalizzate alla
sperimentazione ed attuazione di nuovi modelli assistenziali;
Accreditamento del Servizio Infermieristico ed Ostetrico;
Coordinamento di gruppi di lavoro atti a redigere:
 Protocolli (linee guida, procedure, standard, indicatori di
qualità);
 Programmi di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
 Programmi per la prevenzione e sorveglianza delle lesioni
da decubito;
 Piani di rilevamento della soddisfazione del cliente/utente,
attraverso questionari o altri strumenti idonei.
Formazione e sviluppo della professionalità
Determinazione del fabbisogno formativo,
attraverso programmi annuali di ECM;
Organizzazione e realizzazione delle iniziative di
formazione ed aggiornamento;
Monitoraggio della formazione effettuata,
attraverso banche dati costituite a livello
dipartimentale;
Realizzazione di piani di formazione per il
personale neo assunto in relazione a programmi
di inserimento all’uopo predisposti.
Adesso il cambiamento
deve avvenire nella
nostra testa
I contratti devono essere strumenti attivi del
cambiamento, non solo in termini economici
Devono essere modificate le denominazioni:
CPS: Collaboratore Professionale Sanitario
CPSE: Collaboratore Professionale Esperto
Collaboratore di chi?
E poi, addirittura esperto !
Credo che l’unica strada debba essere quella di una
quarta area contrattuale che tenga conto della realtà
attuale, costituita da professionisti in grado di operare in
totale autonomia, coscienti della responsabilità di cui sono
caricati e dell’imputabilità che da essa ne può derivare.
Convegno ANIARTI
AORN “V. Monaldi”
Aprile 2006
Le ricadute organizzative a seguito del
riordino del Servizio Sanitario Nazionale e
dell’evoluzione delle Professioni Sanitarie
Antonio Morelli
Coordinatore Infermieristico
Dipartimento Emergenza Accettazione
AORN “A. Cardarelli”
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Valorizzazione e gestione delle risorse umane