L’infermiere
...Lucano
ORGANO DI STAMPA DEL COLLEGIO DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI POTENZA
ANNO XIX - n. 1/ 2011
Periodico quadrimestrale Spedizione in A.P. 70% - Filiale di Potenza
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
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L’INFERMIERE E LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO
Autori:
Dr. Vito MILIONE (Dirigente infermiere Azienda Ospedaliera S.Carlo Potenza)
Dr. Vito DI VIRGILIO
PREMESSA
La funzione di coordinamento e la funzione dirigenziale
rappresentano le due storiche e tradizionali funzioni gestionali
e di sviluppo di carriera dell’infermiere. Sia la funzione di cui
andremo a parlare che quella dirigenziale possono avere diversi
livelli di operatività: di unità operativa, di dipartimento,
trasversale, etc.
L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DI COORDINATORE
A seguito dell’esperienza anglosassone intorno agli anni Venti
dello scorso secolo vi è stata una regolamentazione dei corsi di
base e post-base per la professione infermieristica.
Questi corsi avevano una durata biennale ed
erano caratterizzati dall’istituzione di scuoleconvitto all’interno delle quali si poteva istituire
un terzo anno di corso per la preparazione di
infermiere diplomate ossia “abilitate alle funzioni
direttive”. Il titolo dunque che veniva consegnato
al rilascio del diploma era di infermiere abilitato
alle funzioni direttive (AFD).
Con la riforma ospedaliera, avvenuta alla fine
degli anni Sessanta e con i successivi decreti
attuativi, in un articolo, appare la figura del
caposala: “Il caposala è alle dirette dipendenze
del primario e dei sanitari addetti alla divisione;
controlla e dirige il servizio degli
infermieri e del personale ausiliario;
controlla il prelevamento e la
distribuzione dei medicinali, del materiale
di medicazione e di tutti gli altri materiali
in dotazione;
controlla la quantità e la qualità degli
alimenti dei ricoverati e ne organizza la
distribuzione;
è responsabile della tenuta dell’archivio.
Il caposala, posto alle dirette dipendenze del
primario della propria U.O., rappresentava una
sorta di “longa manus” medica .
Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, sostituiva il
mansionario degli anni Quaranta ed attribuiva a
tutti gli infermieri la “programmazione dei piani
di lavoro e di quelli del personale ausiliario”.
Questa situazione normativa faceva sì che la
figura del caposala rischiava di esistere, tant’è
che nelle bozze contrattuali sia del 1974 che del
1979, tale figura veniva prevista a esaurimento.
Nei contratti successivamente siglati però il
caposala si salva.
In quest’epoca il caposala assieme alle figure di
ostetrica capo, dietista capo veniva inquadrato
nella 6a qualifica funzionale (questo fino al 1987)
avendo
compiti
di
indirizzo,
guida,
coordinamento e controllo nelle unità operative
cui era preposto.
Tali attribuzioni rappresentavano il primo nuovo
parziale riconoscimento che la categoria
otteneva. Tuttavia il ruolo manageriale e
gestionale del caposala era ancora lontano, visto
che nei contratti collettivi egli veniva incluso nel
personale di assistenza diretta.
Nel 1979 il D.P.R. 761 inquadra il caposala come
“operatore
professionale
coordinatore”
cominciando così a vedere un certo distinguo
dall’infermiere. Tale dizione tuttavia indicava
semplicemente, rispetto ai colleghi infermieri,
solo un primus inter pares ossia un primo tra i
pari.
Arriviamo al 1984 anno in cui viene approvata
una sorta di profilo professionale del caposala
con il D.P.R. 7 settembre n. 821 denominato
“Attribuzioni del personale non medico ai presidi,
servizi e uffici delle unita sanitarie locali”. Con
tale decreto il caposala comincia ad entrare più
nel suo ruolo di coordinamento tanto che a lui
compete tra l’altro l’attività didattica, nonché
attività finalizzate alla formazione degli
infermieri.
Negli anni Novanta tutto il personale del
comparto viene riclassificato in seguito alle
riforme aziendalistiche e di privatizzazione del
rapporto di lavoro e la figura contrattuale del
L’infermiere e la Funzione di Coordinamento
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
caposala viene riclassificata come “ collaboratore
professionale
sanitario”
da
“operatore
professionale
coordinatore.
Tale
nome
attribuitogli destava qualche dubbio tanto che:
il nome di collaboratore era
precedentemente attribuito
all’infermiere clinico;
non vi era più riferimento all’attività di
coordinamento.
Intanto i livelli di inquadramento caratterizzati dai
numeri (es.: il quinto, il sesto, ecc.) venivano
sostituiti dalle categorie caratterizzate dalle
lettere (es.: C, D, ecc.).
Nel 2001, a seguito di un rinnovo contrattuale,
l’infermiere addetto alla clinica e l’infermiere
coordinatore, ex caposala, vengono inquadrati
allo stesso livello retributivo. La funzione di
coordinamento, a questo punto, viene attribuita
con incarichi aziendali e revocabili. Il
coordinatore, in questo periodo, è un infermiere
di categoria D con incarico aziendale di
coordinamento.
A partire dal 2001 per ricoprire tale funzione non
è più richiesto il certificato di “abilitazione a
funzioni direttive”. Solo nel 2004 la maggioranza
dei coordinatori viene inquadrata nella categoria
Ds smentendo ciò che era stato definito tre anni
prima.
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Nel 2006, a seguito della legge 1 febbraio 2006, n.
43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione …” viene istituita
una volta per tutte la funzione di coordinamento.
Solo con l’approvazione di questa legge il
coordinatore riacquista il suo nome nazionale e
vede sancire l’obbligatorietà di un titolo postbase per l’esercizio della funzione di
coordinamento : il master di primo livello in
management per le funzioni di coordinamento in
area infermieristica.
Per ovvi motivi di equità e logica viene fatto
valere – unitamente al master – anche il vecchio
titolo di abilitazione a funzioni direttive.
La durata minima del master è annuale. La
formazione deve essere effettuata nelle
Università e deve prevedere l’espletamento di un
tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500
ore da espletarsi presso aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere –
universitarie, enti classificati e istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico.
Tra le note salienti dell’accordo Stato – Regioni e
per integrazione delle stesse nel nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica
per il quadriennio 2006-2009 per l’accesso alla
funzione di coordinamento viene richiesta
un'esperienza triennale in categoria D e viene
fatto salvo – come già precisava la stessa legge –
il certificato AFD (abilitazione a funzioni
direttive).
LE FUNZIONI, LE COMPETENZE E LE CAPACITÀ GESTIONALI DELL’INFERMIERE COORDINATORE
Il coordinatore infermieristico in virtù
dell’esperienza professionale maturata attraverso
gli anni di lavoro effettuato in reparto, e
attraverso il master di specializzazione in
management deve essere in grado di:
avere conoscenze e competenze di tipo
prevalentemente manageriali, che gli
permettono di occupare una posizione
nei quadri intermedi di dirigenza
sanitaria;
occupare una funzione determinante
nell’organizzazione del Sistema sanitario
preposto al soddisfacimento dei bisogni
assistenziali del cittadino/utente;
coordinare le singole attività che vengono
erogate nell’ U.O.;
contribuire al miglioramento dei rapporti
con utenti e loro parenti;
tenere sempre sotto controllo tutte le
attrezzature in dotazione all’Unità
Operativa;
migliorare sempre di più il rapporto con
la struttura sanitaria e organizzativa;
contribuire alla formazione del personale
dell’U.O., nonché degli studenti
infermieri, etc.;
contribuire alla ricerca infermieristica
inerente le procedure assistenziali;
gestire risorse umane e relazioni
nell’ambito dei gruppi di lavoro
interdisciplinare e rispetto a modalità
organizzative ed innovative;
gestire risorse economiche e finanziarie;
gestire informazioni e processi di
comunicazione con l’utilizzo di adeguata
tecnologia e documentazione;
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gestire progetti e valutazioni nell’ambito
del coordinamento dei servizi;
gestire progetti di qualità in relazione al
miglioramento continuo dei servizi;
partecipare nel caso venga ritenuto
opportuno dal Direttore di Dipartimento
alle riunioni trimestrali del Comitato di
Dipartimento;
Al di sopra di tutte ciò che compete all’infermiere
coordinatore ci deve essere la motivazione nel
gestire il personale infermieristico e di supporto
di un’unità operativa. Per questo motivo il
coordinatore deve stimolare la crescita del
gruppo motivando i componenti che lo formano.
La motivazione di una persona a lavoro è
essenzialmente legata al compito, alla funzione
che tale persona svolge. Affinché si verifichi ciò le
condizioni organizzative messe in essere devono
valorizzare l’attività infermieristica.
Il coordinatore infermieristico è il perno centrale
di un gruppo nell’ambito dell’assistenza
infermieristica di un’unità operativa. Egli deve
utilizzare il proprio vissuto, la propria esperienza
professionale, le conoscenze acquisite nel master
per spronare i propri operatori nell’esercizio delle
loro funzioni garantendo così un’assistenza
infermieristica qualitativamente elevata.
Il coordinatore infermieristico deve conoscere le
caratteristiche dei suoi operatori, attraverso le
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quali poter intervenire e risolvere possibili
conflitti interni al gruppo che di certo si
ripercuoterebbero verso i degenti.
Sarebbe efficace sicuramente attivare un sistema
premiante all’interno del gruppo, attraverso il
quale ogni operatore troverebbe la motivazione
per ciò che fa. Esempi di tale sistema possono
essere: la crescita professionale, la formazione, il
riconoscimento, la partecipazione attiva alle
decisioni da prendere, l’informazione e la
condivisione degli obbiettivi aziendali da
raggiungere, la partecipazione a gruppi di lavoro.
Possiamo
affermare
che
i
fattori
dell’organizzazione
che
influiscono
sulla
motivazione sono:
lo stile di leadership del coordinatore;
le relazioni sul luogo del lavoro;
la collaborazione ricevuta dai colleghi;
i conflitti a vario livello;
le discriminazioni di natura personale;
la gratificazione organizzativa.
Ci deve essere sempre un armonico equilibrio del
personale, solo così il coordinatore potrà agire,
monitorare, gestire il proprio personale.
L’applicazione di questi principi sicuramente
gioverà alle persone che per motivi di salute si
rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale
ottenendo nel contempo una ricaduta positiva sul
personale dipendente.
IL COORDINATORE INFERMIERISTICO DI DIPARTIMENTO
Il coordinatore infermieristico di dipartimento è
una nuova figura professionale che sta
prendendo piede in alcune aziende sanitarie sulla
base delle caratteristiche e finalità del
management. Si tratta essenzialmente della
possibilità di poter disporre di nuovi ruoli di
coordinamento infermieristico attinenti ad unità
operative complesse, dunque non solo di unità
operative semplici.
Grazie all’organizzazione di tipo dipartimentale
che vede attuarsi all’interno di realtà sanitarie (L.
421/92 e L. 549) vi è la necessità di nuovi modelli
gestionali che rispondono al miglioramento ed
allo sviluppo di una più logica rete organizzativa.
Il tutto per migliorare l’efficienza operativa,
l’economia di gestione e la ricerca scientifica.
In base agli ultimi accordi previsti dal CCNL,
Comparto Sanità, le aziende possono assegnare il
suddetto incarico attraverso l’emissione di un
bando esplicitando il profilo ed i requisiti richiesti
ai candidati. Il direttore del servizio
infermieristico è la figura più giusta deputata a
fornire tutte le informazioni e i chiarimenti
relativi alla descrizione del ruolo che si va a
ricoprire.
È indubbio che la possibilità di poter ricoprire tale
incarico manageriale, motiva e gratifica i
coordinatori di unità operative semplici. Tuttavia
la copertura di tale incarico superiore deve essere
funzionalmente assegnata a chi possegga
competenza ed attitudini per svolgerlo.
Tra i requisiti per concorrere a tale incarico previa
una specifica graduatoria, formulata a seguito di
un procedimento selettivo di valutazione, ci deve
essere:
almeno un’esperienza di 5 anni come
coordinatore infermieristico di unità
semplice;
possesso del certificato di AFD o Master
in management.
L’infermiere e la Funzione di Coordinamento
L’infermiere … Lucano
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Ci sono altri punti che concorrono ad una
valutazione complessiva e sono inerenti all’area
delle
conoscenze
(titoli
di
studio),
dell’insegnamento (decenze, tutorship), della
ricerca scientifica (pubblicazioni), dell’esperienza
di coordinamento (curriculum vitae) nonché della
formazione (partecipazioni a corsi attinenti alle
funzioni e allo specifico ambito del dipartimento,
anche come relatore).
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Nel momento in cui vengono attribuite funzioni di
coordinamento di dipartimento, lo stesso
coordinatore lascia la precedente funzione ad un
collega di nuova nomina; il coordinatore di
dipartimento risponde gerarchicamente al
direttore del dipartimento e funzionalmente al
direttore del servizio infermieristico.
QUALI SONO LE FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
controllare le attività e i comportamenti
Egli ha la responsabilità della gestione
del personale sia da un punto di vista
infermieristica complessiva del dipartimento, del
deontologico che professionale, di
coordinamento trasversale tra le unità operative
concerto con il caposala delle unità
semplici afferenti al dipartimento ed è inoltre
operative semplici.
responsabile del mantenimento dei rapporti con
altri dipartimenti e servizi aziendali.
Il coordinatore infermieristico di dipartimento
Le relazioni funzionali tra il coordinatore di
deve :
dipartimento, il servizio infermieristico e i
rappresentare il personale infermieristico
coordinatori delle unità operative devono portare
del dipartimento nei rapporti che essi
ad una perfetta collaborazione avente lo scopo di
hanno con i vertici di direzione;
migliorare la qualità assistenziale generale e
contribuire alla gestione del budget per
implementare sempre di più i benefici verso
quanto di propria competenza;
l’utenza. Occorre sempre e comunque mantenere
promuovere lo sviluppo di nuovi modelli
un elevato andamento di aggiornamento
organizzativi;
professionale, di ECM, di processi di
definire gli standard assistenziali ed
accreditamento.
individuare gli indicatori di verifica della
I coordinatori infermieristici di dipartimento sono
qualità delle prestazioni;
generalmente posizionati in linea gerarchica e
gestire le risorse umane del dipartimento;
funzionale
con il direttore del servizio
collaborare alla valutazione e alla stesura
infermieristico: quest’ultimo riunisce a cadenza
di un sistema che incentivi il personale
programmata tutti i coordinatori infermieristici di
infermieristico;
dipartimento per promuovere e verificare
ripartire il personale infermieristico e di
l’attinenza dei modelli gestionali e di lavoro con
supporto del dipartimento in base alle
gli obbiettivi aziendali.
esigenze che si trapelano nelle unità
Al momento le esperienze in atto hanno dato
operative tenendo conto del carico di
risultati
lusinghieri,
garantendo
qualità,
lavoro e in accordo con i vari coordinatori
continuità
e
uniformità
della’assistenza
delle unità operative semplici;
infermieristica, anche in situazione di carenza,
contribuire alla stesura di protocolli e
migliorando la comunicazione tra servizi, reparti e
linee guida operative del dipartimento;
uffici che, diversamente, rimarrebbero a “tenuta
contribuire
alle
iniziative
di
stagna”, sempre più orientati verso le comuni e
aggiornamento professionale;
semplici unità operative.
verificare e valutare il fabbisogno
infermieristico;
CONCLUSIONI
Come risulta da quanto scritto la professione
infermieristica è in continua evoluzione e lo
scopo fondamentale resta il miglioramento della
qualità assistenziale erogata. L’infermiere oggi è
un professionista in grado di creare nel suo
ambito lavorativo una posizione tale da cui non si
può discernere. Insieme alla categoria medica e
agli altri professionisti sanitari, egli rappresenta il
perno centrale dell’assistenza. La sua evoluta
professionalità acquisita attraverso la propria
esperienza didattica, formativa ed operativa
rende tutto il sistema sanitario più efficiente e più
efficace.
L’infermiere e la Funzione di Coordinamento
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Ogni infermiere si deve sentire orgoglioso,
ciò possa continuare a verificarsi.
gratificato e motivato per fare in modo che tutto
“Spero che in ambito sanitario cominci a maturare la consapevolezza di affidare le funzioni apicali della
professione infermieristica all’interno della stessa categoria”.
Bibliografia
“Il riconoscimento della funzione specialistica dell’infermiere
Legge 43/2006
Aspetti giuridici della professione infermieristica
Luca Benci, Mc graw Hill.
La dirigenza infermieristica – Manuale per la formazione dell’infermiere con funzioni manageriali
Calamandrei C., Orlandi C.;
Il management infermieristico, Masson, Milano
Pontello G.
Siti internet consultati
http://www.ipasvi.it/
http://www.infermieri.com/
~~~~
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Autori:
Dr. Vito MILIONE (Dirigente infermiere Azienda Ospedaliera S.Carlo Potenza)
Dr.ssa Maria Carmela MAZZILLI
L’infermiere, nel nuovo quadro normativo relativo all’esercizio della professione,
è posto di fronte ad una serie di problematiche legate alla ri-definizione del suo
ruolo,soprattutto in relazione alla nuova configurazione delle sue responsabilità.
In particolare la Legge n° 42 del 1999 e la Legge n° 251 del 2000 hanno
determinato un radicale cambiamento
In tutti i contesti legislativi si sottolinea il riconoscimento dell’autonomia
professionale, anche se vi sono nuove problematiche
circa la diretta
responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle
connesse funzioni, la metodologia di pianificazione, organizzazione ed erogazione
dell’assistenza e circa l’interazione con altre professionalità che influenza
l’esercizio dell’autonomia professionale.
Si aggiungono a tutto questo altre novità quali,
per esempio, il diritto alla riservatezza e il
consenso informato, che comportano un
notevole impatto a livello pratico.
Andando
a
vedere
nello
specifico,
l’inquadramento normativo della professione
infermieristica, si ritrova:
DECRETO MINISTERIALE 14/9/94 n.739:
Ambito di responsabilità della figura
professionale:
Responsabile
dell’assistenza generale infermieristica.
Legge 42 del 26 febbraio 1999
“Disposizioni in materia di professioni
sanitarie”
Abolisce le precedenti denominazioni
delle professioni sanitarie non mediche
ed abroga i mansionari professionali degli
infermieri e delle ostetriche.
Vengono stabilite nuove norme per la
pubblicità
nel
settore
sanitario.
Sono
sancite
le
modalità
per
l'equipollenza dei diplomi conseguiti in
base ai precedenti ordinamenti con i
nuovi diplomi universitari.
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
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LEGGE 10 agosto 2000 n. 251: “Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione, nonché
della professione ostetrica” ( istituzione della
dirigenza, della laurea magistrale e degli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma di
laurea (decreti ministeriali aprile, 2001))
Art. 1 “Gli operatori delle professioni
sanitarie
dell'area
delle
scienze
infermieristiche e della professione
sanitaria
ostetrica
svolgono
con
autonomia professionale attività dirette
alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva,
espletando le funzioni individuate dalle
norme istitutive dei relativi profili
professionali nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie
di
pianificazione
per
obiettivi
dell'assistenza…..”
Attribuisce e delinea l’ autonomia
professionale
dell’infermiere
nello
svolgimento di attività dirette alla
prevenzione, cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, tramite
l’espletamento delle funzioni individuate
dalle norme istitutive dei profili
professionali nonché degli specifici codici
deontologici utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi.
Accesso alla laurea di primo livello per
l'attività professionale scelta e alla laurea
di secondo livello per la dirigenza del
settore di appartenenza.
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CODICE
DEONTOLOGICO
dell’infermiere
approvato dal Comitato federale IPASVI gennaio
2009;
5) D.LGS n.229 19 giugno 1999, art. 15:
Art. 13 “Integrazioni all’articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” recita:
“Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua
comprende
l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente.
L’aggiornamento professionale è l’attività
successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attività
finalizzate a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
sanitario nazionale…”
L’insieme della normativa di riferimento costituisce la
linea guida non soltanto dei doveri dell’infermiere
professionale, ma anche dei suoi diritti.
A questo punto è importante rivedere il significato di
Responsabilità, Ruolo e Autonomia che sono la base
dell’operato infermieristico, ossia la base di una
professione riconosciuta oggi come tale.
RESPONSABILITA’
Dalla giurisprudenza si evince che la
Responsabilità rappresenta il carattere o la
situazione di chi è chiamato a rispondere in prima
persona di un fatto o di atto compiuto
nell’esercizio delle proprie funzioni con piena
autonomia decisionale. Da cui l’obbligo di
esercitare la propria attività professionale con
Prudenza-Perizia-Diligenza, ossia osservando
tutte le norme giuridiche, deontologiche e
tecniche che rimandano a quella che viene
definita Responsabilità Professionale.
Ma la professione infermieristica si esplica in
ambito Sanitario per cui è soggetta al lavoro con
altri professionisti e si estende il concetto di
responsabilità al gruppo.
Il
giurista Dario Gamba in merito alla
responsabilità di gruppo stabilisce che:
“Quando si tratta di garantire per ragioni di
equità un congruo indennizzo , laddove si stenta a
reperire le reali dosi di responsabilità individuale
all’interno di una equipe … può soccorrere il
disposto dell’art. 2055 del Codice Civile secondo il
quale se il fatto dannoso è imputabile a più
persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno….”
La responsabilità, quindi, può essere intesa come
una sorta di vincolo, di rapporto che lega due
soggetti, di cui uno danneggiante e l'altro
danneggiato.
Il principio di fondo è quello del dett'alterum non
ledere, ovvero il divieto di offendere, il divieto di
ledere il prossimo, l'obbligo del rispetto dell'altro,
inteso come persona, e dei suoi beni e dei suoi
valori.
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
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RUOLO
E’ lo spazio ricoperto da una figura professionale
nell’ambito di un’organizzazione, viene definito in
base alla natura dell’ufficio ricoperto e dalle
responsabilità che gli vengono assegnate, la sua
manifestazione avviene mediante l’esercizio di
una serie di funzioni, compiti e conseguenti azioni
e attività, che la figura professionale svolge
all’interno dell’organizzazione a seguito delle
proprie competenze.
AUTONOMIA
Il termine “autonomia” è di origine greca, deriva
dalle parole: autòs = se stesso e nòmos = legge:
Dal Nuovo Dizionario Giuridico Simone “In linea
generale, con l'espressione autonomia si vuole
indicare un determinato grado di libertà e
indipendenza di un soggetto nell'esercizio di
determinate attività politiche o giuridiche.”
Dal “Vocabolario della lingua italiana” dell’Istituto
dell’ Enciclopedia Italiana Treccani: “Diritto di
autodeterminarsi e di amministrarsi liberamente
nel quadro di un organismo più vasto senza
ingerenze altrui nella sfera di attività loro propria
, sia pure sotto il controllo di organi che debbano
garantire la legittimità dei loro atti.”
Il significato di autonomia viene legato a quello di
responsabilità perché viene da se come non ci si
possa
dichiarare
autonomi
se,
contemporaneamente,
non si accetti la
condizione di dover rispondere delle proprie
azioni e viceversa non si può essere responsabili
se non si può esercitare con autonomia il proprio
potere decisionale.
Il concetto di autonomia è strettamente legato
alla discrezionalità delle scelte operative e la
relativa assunzione di responsabilità, alla
competenza nella valutazione dei bisogni, alla
capacità di pianificare gli interventi e di
verificarne i risultati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9739
11 marzo 2005, esaminando diverse interessanti
questioni riguardanti la responsabilità del
personale medico e del personale sanitario, ha
stabilito che:
“Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti
portatori “ex lege” di una posizione di garanzia,
espressione
dell’obbligo
di
solidarietà,
costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della
Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la
cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia
pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di
protezione dura per l’intero tempo del turno di
lavoro”.
Inoltre…..
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n.447/2000 ha ulteriormente stabilito che:
“Gli operatori sanitari, di una struttura sanitaria
sono tutti, “ex lege”, portatori di una posizione di
garanzia nei confronti dei loro pazienti affidati, a
diversi livelli, alle loro cure e attenzioni e, in
particolare sono portatori della posizione di
garanzia, che va sotto il nome di posizione di
protezione, la
quale, come è noto è contrassegnata dal dovere
giuridico, incombente al soggetto, di provvedere
alla tutela di un certo bene giuridico, contro
qualsivoglia pericolo, atto a minacciarne
l’integrità”.
Dunque parlando di “responsabilità”, come
concetto generale, ci si riferisce all’effetto che
hanno le azioni di un soggetto da cui deriva
l’obbligo di rispondere del proprio operato se
eseguito in modo non corretto.
In base alla situazione ed al contesto
professionale in cui viene effettuata un’ azione
non corretta, si distinguono:
- Responsabilità penale;
- Responsabilità civile;
- Responsabilità disciplinare
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
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RESPONSABILITA’ PENALE
E’ la responsabilità che deriva dalla commissione
di un reato
Il reato è un comportamento illecito, punito dalla
legge con la pena della reclusione o della multa,
dell’arresto o dell’ammenda.
Il reato è di due specie:
delitto , punito con la reclusione o con la
multa
contravvenzione, punito con l’arresto o
l’ammenda
L’arresto e la reclusione sono pene detentive, e
consistono nella privazione della libertà
personale.
L’ammenda e la multa sono pene pecuniarie, e
consistono nel pagamento di una somma di
denaro.
Esistono due tipi di reati che possono essere
colposi o dolosi:
La colpa consiste in un atteggiamento
psicologico caratterizzato da negligenza,
imprudenza, imperizia. Manca la volontà
dell’evento. Agisce con colpa anche chi
non applica o non si cura di regolamenti,
ordini, discipline.
Il dolo consiste invece nel proposito
deliberato
di
produrre
l’evento.
Comprende una fase ideativa ed un’altra
esecutiva.
Una
variabile
importante
è
la
preterintenzione (al di là dell’intenzione),
quando cioè si agisce per procurare un
evento (che si vuole), procurandone un
altro che non si vuole.
La responsabilità professionale di natura colposa
L’art. 43 c.p. prevede che la colpa, si configura
quando un determinato fatto-reato non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza, o
imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline (colpa specifica)…
in realtà dovrebbe avere, in relazione al proprio
livello professionale.
Imprudenza
E’ intesa come la scarsa cautela nel compiere atti
potenzialmente nocivi, senza pensare a
prevedere, sulla base dell’ esperienza generale e
dalle singole competenze eventuali complicanze.
In altre parole, è caratterizzata da un
comportamento avventato, eseguito senza, il
necessario approfondimento valutativo…
Colpa specifica
Inosservanza di leggi regolamenti, ordini o
discipline, vale a dire di tutte quelle regole
codificate che mirano ad evitare la realizzazione
di un evento dannoso.
I reati possono essere procedibili d’ufficio o a
querela di parte:
procedibili
d’ufficio
perseguiti
automaticamente e obbligatoriamente
dalla magistratura;
procedibili a querela di parte perseguiti
su richiesta delle persone o degli enti
offesi
I reati procedibili d’ufficio sono normalmente i
più gravi, o quelli che procurano maggiori danni
allo stato, alle pubbliche amministrazioni, agli
apparati burocratici.
I reati procedibili a querela sono, in linea di
massima, quelli meno gravi, ovvero quelli che
procurano conseguenze dannose solo alle parti
private.
In ogni caso, al di là di ogni tentativo di
classificazione, è la legge a stabilire quali rientrino
nella prima e quali nella seconda categoria.
Principali reati attribuibili alla professione di infermiere
La Responsabilità penale principali reati di evento.
Titolo del reato
Articoli.c.p.
Omicidio colposo
589
Negligenza
Si intende un atteggiamento di trascuratezza, o
mancanza di attenzione e accortezze, una
mancanza di diligenza ovvero una voluta
omissione di atti che si ha il dovere di compiere.
Lesione personale colposa
590
Violenza privata
610
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico
o di un servizio di pubblica necessità
340
Omissione di referto
365/334
Imperizia
Si intende l’insufficiente preparazione, sia dal
punto di vista teorico sia della manualità, in
relazione allo standard minimo che un soggetto
Omessa denuncia da parte di un
incaricato di pubblico servizio
362/331
Commercio/somministrazione medicinali guasti 443
Esercizio abusivo della professione
348
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
La Responsabilità penale principali reati di condotta
Omissione di soccorso
593
Rifiuto di atti di ufficio
328
Rivelazione del segreto professionale
622
Rivelazione del segreto d’ufficio
326
Falsità ideologica in certificati commessa da personale
esercenti un servizio di pubblica necessità
481
Falsità materiale in atti pubblici
476
Falsità ideologica in atti pubblici
479
pag 9
Non bisogna però dimenticare l’art. 54 del codice
penale che giustifica lo stato di necessità e
stabilisce la non punibilità di chi abbia:
"commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo
da lui non volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo."
RESPONSABILITA’ CIVILE
E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle
conseguenze che la legge civile prevede per una
condotta illecita che abbia provocato un danno.
Obbligo di risarcire il danno a persona
eventualmente
cagionato
dal
sanitario
nell’esercizio della sua professione.
E’ la responsabilità che deriva da un atto illecito
che abbia prodotto un danno patrimoniale o
extrapatrimoniale,
può
anche
essere
conseguenza di un reato.
Si distinguono, dunque, due tipi di responsabilità
civile: contrattuale ed extracontrattuale, definite
da due specifici articoli del codice che qui si
riportano.
Responsabilità Contrattuale – art. 1218 codice
civile:” il debitore che non esegue esattamente la
prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se
non prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”.
Responsabilità Extracontrattuale – art. 2043
codice civile: “qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”: Principio
del Neminem Laedere.
Nella responsabilità extra-contrattuale (detta
anche aquiliana ) il paziente che fa causa deve
rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario
ed il nesso causale tra questi ed il danno subito.
Nel caso vi è l’ipotesi di danno nella
responsabilità contrattuale, è sufficiente per il
paziente dare la prova del danno e del fatto che il
danno si sia manifestato in occasione della cura:
sarà poi il sanitario (e, con lui, la struttura in cui
egli opera) a doversi difendere fornendo egli
stesso la prova che tutti i suoi comportamenti
professionali sono stati improntati alla diligenza
professionale che ci si poteva aspettare e che
quindi il danno è derivato da cause da lui
indipendenti (c.d. inversione dell’onere della
prova ).
LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
E’ conseguente alla violazione di un regolamento
di disciplina.
I regolamenti di disciplina sono previsti:
dal ccnl e adottati dai datori di lavoro
(aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
università, cooperative, case di cura private)
dai collegi e dagli ordini professionali, in
quanto professionisti iscritti all’albo
Sono sanciti in parte da norme di diritto positivo
(es., art. 53 d.lgs. 165/2001), in parte si ricavano
dalla contrattazione collettiva (art. 28 ccnl 199497 come mod. dal ccnl 2002-05) e in parte da
quanto sancito dal codice di comportamento
(d.m. 28.11.2000).
Le sentenze previste sono:
Rimprovero verbale;
Rimprovero scritto (censura);
Multa con importo non superiore a
quattro ore di retribuzione;
Sospensione dal lavoro e dalle
retribuzioni fino ad un massimo di dieci
giorni;
Sospensione dal lavoro e dalle
retribuzioni da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
Licenziamento con preavviso;
Licenziamento senza preavviso.
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
Per l’applicazione delle sanzioni vengono
applicati dei criteri specifici:
Intenzionalità del comportamento, grado
di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
rilevanza degli obblighi violati;
responsabilità connesse alle posizioni di
lavoro occupata dal dipendente
pag 10
grado di danno o di pericolo costatato
dall’amministrazione gli utenti o a terzi,
ovvero al disservizio determinatosi;
sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
concorso nella mancanza di più lavoratori
in accordo tra di loro.
COMPARAZIONE TRA I CODICI DEONTOLOGICI
RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il profilo di responsabilità specifica e di autonomia, che si evince dal Codice Deontologico di ogni
professione, è importante per la tutela sia del professionista che dell’assistito, ecco perchè è stato fatto un
confronto tra il Codice Deontologico dell’Infermiere e quelli delle professioni di Medico, Ostetrica e
Fisioterapista, di seguito riportati:
RESPONSABILITA’
INFERMIERE
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste
nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura
della persona nel rispetto della vita, della salute,
della libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al
proprio livello di competenza e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di
infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale è libero da
condizionamenti derivanti da pressioni o interessi
di assistiti, familiari,altri operatori, imprese,
associazioni, organismi.
Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute della persona,
segnala al proprio Collegio professionale le
situazioni che possono configurare l’esercizio
abusivo della professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio
professionale le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano
la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro
dell'esercizio professionale.
MEDICO
Articolo 2
- Potestà e sanzioni disciplinari
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati dal presente Codice di Deontologia
Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili dalle Commissioni
disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione
disciplinare, devono essere adeguate alla gravità
degli atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni
iniziativa tendente ad imporgli comportamenti
non
conformi alla deontologia professionale, da
qualunque parte essa provenga.
Articolo21
- Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza
professionale, non assumendo obblighi che non
sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche
responsabilità e competenze ogni problematica
con il massimo scrupolo e disponibilità,
dedicandovi il tempo necessario per una accurata
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei
dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e
degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo
scopo e assicurando attenzione alla disponibilità
dei presidi e delle risorse.
Articolo 22
- Autonomia e responsabilità diagnosticoterapeutica Il medico al quale vengano richieste prestazioni
che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria
opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute
della persona assistita e deve fornire al cittadino
ogni utile informazione e chiarimento.
OSTETRICA
Articolo 2.1
Nell'esercizio
dell'attività
professionale
l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza,
ispirandosi in ogni momento ai valori etici
fondamentali della professione e attenendosi alle
conoscenze scientifiche validate e aggiornate,
nonchè ad eventuali indicazioni suggerite dalla
Federazione Nazionale dei Collegi delle
Ostetriche.
Articolo 2.7
L' ostetrica/o deve salvaguardare in ogni
circostanza la dignità e il decoro della
professione, assumendo come unico valore di
riferimento la tutela della vita e della salute,
intesa come diritto della madre, del bambino,
della coppia nell'interesse della collettività.
Articolo 2.9
L' ostetrica/o che venga a conoscenza di
prestazioni professionali effettuate da persone
non abilitate è obbligata a farne denuncia al
Collegio di appartenenza.
Articolo 3.4
L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi
in cui è ammessa dalla legge, costituisce grave
infrazione
deontologica
specialmente
se
compiuta a scopo di lucro.
L' ostetrica/o obiettrice di coscienza può rifiutarsi
di intervenire nella interruzione volontaria della
gravidanza, sempre chè non sussista una
situazione di imminente pericolo per la vita della
pag 11
donna che non possa essere fronteggiata da
altra/o collega.
Articolo 4.4
L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di osservare il
proprio Codice Deontologico anche nel contesto
Internazionale
Articolo 5.1
Nell'esercizio della professione alle dipendenze di
terzi o in qualità di socia/o l' ostetrica/o deve
contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad
assicurare l'efficienza del servizio e il corretto
impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni
e il rispetto dei diritti delle persone assistite.
E' suo peculiare dovere segnalare agli organi
competenti le carenze e le disfunzioni della
struttura in cui opera, formulando, nei limiti del
possibile, proposte atte a favorirne il
superamento.
Articolo 5.2
Per la doverosa tutela della dignità sua personale
e della professione, l' ostetrica/o deve respingere
qualunque tentativo di imposizione di
comportamenti non conformi ai principi e ai
doveri deontologici, dandone immediata notizia
al
Collegio
professionale,
onde
siano
salvaguardati i diritti propri e della comunità.
Nell'attesa della composizione della vertenza,
deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave
violazione dei diritti delle persone assistite e
della dignità e indipendenza della professione
FISIOTERAPISTA
Articolo 15
Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle
procedure diagnostiche e terapeutiche che
applica.
Articolo 16
Il Ft (TdR) deve rispettare ilimiti e le
responsabilità del proprio ambito professionale,
ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi
per i quali non si ritenga sufficientemente
competente.
Articolo 17
Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie
atte a suscitare illusioni, speranze o infondati
timori.
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
pag 12
AUTONOMIA
INFERMIERE
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona,
alla famiglia e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari di natura intellettuale, tecnicoscientifica, gestionale, relazionale ed educativa.
OSTETRICA
Articolo 3.2
L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona
assistita riconoscendole di esprimere le proprie
scelte e favorisce la sua partecipazione attiva
nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed
esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi
Articolo 18
per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i
L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta provvedimenti socio -assistenziali ritenuti
soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. necessari
In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità
competente.
FISIOTERAPISTA
Articolo 10
MEDICO
Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona
Articolo 4
assistita attraverso l'anamnesi ed un esame
- Libertà e indipendenza della professione –
clinico funzionale.
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull'indipendenza
della
professione
che
Articolo 11
costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o
Il medico nell’esercizio della professione deve
in collaborazione con altre figure sanitarie il
attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
programma terapeutico-riabilitativo.
valori etici della professione, assumendo come
Il Ft (TdR) elabora il programma terapeuticoprincipio il rispetto della vita, della salute fisica e
riabilitativo in base alla valutazione effettuata.
psichica, della libertà e della dignità della
Informa la persona assistita sugli interventi
persona; non deve soggiacere a interessi,
terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento,
Il medico deve operare al fine di salvaguardare
stabilendo
tempi,
modalità
e
verifica
l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine
dell'intervento. Si rende disponibile a collaborare
ogni
iniziativa
tendente
a
imporgli
con i sanitari di fiducia del paziente.
comportamenti non conformi alla deontologia
Il Ft (TdR) elabora il programma terapeuticoprofessionale.
riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla
prescrizione medica.
Articolo 27
Qualora risultino valutazioni discordanti,
- Libera scelta del medico e del luogo di cura cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non
La libera scelta del medico e del luogo di cura da
coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è
parte del cittadino costituisce il fondamento del
tenuto ad informare il medico curante,
rapporto tra medico e paziente.
collaborando a fornire elementi utili sia per un
Nell’esercizio dell’attività libero professionale
eventuale approfondimento diagnostico, che per
svolta presso le strutture pubbliche e private, la
la definizione di un più appropriato programma
scelta
del
medico
costituisce
diritto
terapeutico.
fondamentale del cittadino.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a
Articolo. 12
influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività
Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo terapeutica, verificando la rispondenza delle
interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti metodologie attuate agli obiettivi di recupero
condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati funzionale programmati.
presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per
le cure necessarie.
RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’infermiere … Lucano
ANNO XIX – n. 1/2011
pag 13
Bibliografia
Diritto Sanitario
Rosanna Sangiuliano – Gruppo Editoriale Simone, 2011
Tesi di laurea “Pensare…Essere..Fare: l’Infermiere in Area Critica. Problematiche terapeutico-assistenziali peculiari del paziente
critico”
Mazzilli Maria Carmela A.A. 2009/2010
Vocabolario della lingua italiana” dell’Istituto dell’ Enciclopedia Iitaliana Treccani
Nuovo Dizionario Giuridico Simone
Codice Penale
Codice Civile
Codice Deontologico dell’Infermiere
Codice di Deontologia Medica
Codice Deontologico Osteriche
Codice Deontologico dei Fisioterapisti
~~~~
MUOIONO PIÙ PAZIENTI SE C'È CARENZA DI INFERMIERI
La
carenza
di
infermieri in corsia
aumenta il rischio di
morire per i pazienti.
Lo dimostra uno
studio pubblicato sul
New England Journal
of Medicine da Jack
Needleman dell'università di Los Angeles. Il team
Usa ha stimato che c'é un 2% in più di rischio per
ogni turno di lavoro infermieristico non
adeguatamente coperto da personale. La ricerca
è stata condotta su 198.961 pazienti ricoverati,
durante 177.696 turni di otto ore in 43 unità
ospedaliere.
Da tempo ormai in Italia si parla di emergenza
infermieristica determinata dalla carenza di
personale; gli ospedali e i servizi territoriali sono
in crisi.
Secondo il rapporto Osservasalute, se tra il 2005
e il 2006 vi è stato un aumento del personale
infermieristico dipendente del Ssn, tra il 2006 e il
2007 sia il numero di unità in valore assoluto sia il
tasso per 1000 abitanti sono diminuiti. Gli esperti
hanno stimato che la probabilità di successo di un
ricovero e il rischio di morte per un paziente sono
collegati
alla
quantità
del
personale
infermieristico
all'interno
della
normale
turnazione di otto ore: si registra un 2% in più di
rischio di morte per ogni turno di lavoro
infermieristico non adeguatamente.
Direzione - Redazione - Amministrazione: Via S.Remo, 88 # 85110 - Potenza # Tel. E fax 0971/441539
Direttore Responsabile: D.A.I. VITO MILIONE
Comitato di redazione: Milione Vito, Silvano Giuseppe, Pagliuca Giuseppina, Di Lascio Vincenzo, Salandra Giulia, Giuliano Giuseppina, Bruno Carmelina, Gilio
Isabella, Galasso Pierangelo, Telesca Luigi, Prisco Pietro, Labriola Francesco, Brienza Rosa, Forte Raffaele, Fraudatario Mario, Summa Donato, Vigorito
Immacolata, Martinelli Nicola, Corona Graziella
Autorizzazione Tribunale di Potenza n.199 del 23-11-93
Muoiono più pazienti se c'è carenza di infermieri
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