L’infermiere ...Lucano ORGANO DI STAMPA DEL COLLEGIO DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI POTENZA ANNO XIX - n. 1/ 2011 Periodico quadrimestrale Spedizione in A.P. 70% - Filiale di Potenza L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 1 L’INFERMIERE E LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO Autori: Dr. Vito MILIONE (Dirigente infermiere Azienda Ospedaliera S.Carlo Potenza) Dr. Vito DI VIRGILIO PREMESSA La funzione di coordinamento e la funzione dirigenziale rappresentano le due storiche e tradizionali funzioni gestionali e di sviluppo di carriera dell’infermiere. Sia la funzione di cui andremo a parlare che quella dirigenziale possono avere diversi livelli di operatività: di unità operativa, di dipartimento, trasversale, etc. L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DI COORDINATORE A seguito dell’esperienza anglosassone intorno agli anni Venti dello scorso secolo vi è stata una regolamentazione dei corsi di base e post-base per la professione infermieristica. Questi corsi avevano una durata biennale ed erano caratterizzati dall’istituzione di scuoleconvitto all’interno delle quali si poteva istituire un terzo anno di corso per la preparazione di infermiere diplomate ossia “abilitate alle funzioni direttive”. Il titolo dunque che veniva consegnato al rilascio del diploma era di infermiere abilitato alle funzioni direttive (AFD). Con la riforma ospedaliera, avvenuta alla fine degli anni Sessanta e con i successivi decreti attuativi, in un articolo, appare la figura del caposala: “Il caposala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione; controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la quantità e la qualità degli alimenti dei ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta dell’archivio. Il caposala, posto alle dirette dipendenze del primario della propria U.O., rappresentava una sorta di “longa manus” medica . Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, sostituiva il mansionario degli anni Quaranta ed attribuiva a tutti gli infermieri la “programmazione dei piani di lavoro e di quelli del personale ausiliario”. Questa situazione normativa faceva sì che la figura del caposala rischiava di esistere, tant’è che nelle bozze contrattuali sia del 1974 che del 1979, tale figura veniva prevista a esaurimento. Nei contratti successivamente siglati però il caposala si salva. In quest’epoca il caposala assieme alle figure di ostetrica capo, dietista capo veniva inquadrato nella 6a qualifica funzionale (questo fino al 1987) avendo compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nelle unità operative cui era preposto. Tali attribuzioni rappresentavano il primo nuovo parziale riconoscimento che la categoria otteneva. Tuttavia il ruolo manageriale e gestionale del caposala era ancora lontano, visto che nei contratti collettivi egli veniva incluso nel personale di assistenza diretta. Nel 1979 il D.P.R. 761 inquadra il caposala come “operatore professionale coordinatore” cominciando così a vedere un certo distinguo dall’infermiere. Tale dizione tuttavia indicava semplicemente, rispetto ai colleghi infermieri, solo un primus inter pares ossia un primo tra i pari. Arriviamo al 1984 anno in cui viene approvata una sorta di profilo professionale del caposala con il D.P.R. 7 settembre n. 821 denominato “Attribuzioni del personale non medico ai presidi, servizi e uffici delle unita sanitarie locali”. Con tale decreto il caposala comincia ad entrare più nel suo ruolo di coordinamento tanto che a lui compete tra l’altro l’attività didattica, nonché attività finalizzate alla formazione degli infermieri. Negli anni Novanta tutto il personale del comparto viene riclassificato in seguito alle riforme aziendalistiche e di privatizzazione del rapporto di lavoro e la figura contrattuale del L’infermiere e la Funzione di Coordinamento L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 caposala viene riclassificata come “ collaboratore professionale sanitario” da “operatore professionale coordinatore. Tale nome attribuitogli destava qualche dubbio tanto che: il nome di collaboratore era precedentemente attribuito all’infermiere clinico; non vi era più riferimento all’attività di coordinamento. Intanto i livelli di inquadramento caratterizzati dai numeri (es.: il quinto, il sesto, ecc.) venivano sostituiti dalle categorie caratterizzate dalle lettere (es.: C, D, ecc.). Nel 2001, a seguito di un rinnovo contrattuale, l’infermiere addetto alla clinica e l’infermiere coordinatore, ex caposala, vengono inquadrati allo stesso livello retributivo. La funzione di coordinamento, a questo punto, viene attribuita con incarichi aziendali e revocabili. Il coordinatore, in questo periodo, è un infermiere di categoria D con incarico aziendale di coordinamento. A partire dal 2001 per ricoprire tale funzione non è più richiesto il certificato di “abilitazione a funzioni direttive”. Solo nel 2004 la maggioranza dei coordinatori viene inquadrata nella categoria Ds smentendo ciò che era stato definito tre anni prima. pag 2 Nel 2006, a seguito della legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione …” viene istituita una volta per tutte la funzione di coordinamento. Solo con l’approvazione di questa legge il coordinatore riacquista il suo nome nazionale e vede sancire l’obbligatorietà di un titolo postbase per l’esercizio della funzione di coordinamento : il master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento in area infermieristica. Per ovvi motivi di equità e logica viene fatto valere – unitamente al master – anche il vecchio titolo di abilitazione a funzioni direttive. La durata minima del master è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle Università e deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere – universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tra le note salienti dell’accordo Stato – Regioni e per integrazione delle stesse nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica per il quadriennio 2006-2009 per l’accesso alla funzione di coordinamento viene richiesta un'esperienza triennale in categoria D e viene fatto salvo – come già precisava la stessa legge – il certificato AFD (abilitazione a funzioni direttive). LE FUNZIONI, LE COMPETENZE E LE CAPACITÀ GESTIONALI DELL’INFERMIERE COORDINATORE Il coordinatore infermieristico in virtù dell’esperienza professionale maturata attraverso gli anni di lavoro effettuato in reparto, e attraverso il master di specializzazione in management deve essere in grado di: avere conoscenze e competenze di tipo prevalentemente manageriali, che gli permettono di occupare una posizione nei quadri intermedi di dirigenza sanitaria; occupare una funzione determinante nell’organizzazione del Sistema sanitario preposto al soddisfacimento dei bisogni assistenziali del cittadino/utente; coordinare le singole attività che vengono erogate nell’ U.O.; contribuire al miglioramento dei rapporti con utenti e loro parenti; tenere sempre sotto controllo tutte le attrezzature in dotazione all’Unità Operativa; migliorare sempre di più il rapporto con la struttura sanitaria e organizzativa; contribuire alla formazione del personale dell’U.O., nonché degli studenti infermieri, etc.; contribuire alla ricerca infermieristica inerente le procedure assistenziali; gestire risorse umane e relazioni nell’ambito dei gruppi di lavoro interdisciplinare e rispetto a modalità organizzative ed innovative; gestire risorse economiche e finanziarie; gestire informazioni e processi di comunicazione con l’utilizzo di adeguata tecnologia e documentazione; L’infermiere e la Funzione di Coordinamento L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 gestire progetti e valutazioni nell’ambito del coordinamento dei servizi; gestire progetti di qualità in relazione al miglioramento continuo dei servizi; partecipare nel caso venga ritenuto opportuno dal Direttore di Dipartimento alle riunioni trimestrali del Comitato di Dipartimento; Al di sopra di tutte ciò che compete all’infermiere coordinatore ci deve essere la motivazione nel gestire il personale infermieristico e di supporto di un’unità operativa. Per questo motivo il coordinatore deve stimolare la crescita del gruppo motivando i componenti che lo formano. La motivazione di una persona a lavoro è essenzialmente legata al compito, alla funzione che tale persona svolge. Affinché si verifichi ciò le condizioni organizzative messe in essere devono valorizzare l’attività infermieristica. Il coordinatore infermieristico è il perno centrale di un gruppo nell’ambito dell’assistenza infermieristica di un’unità operativa. Egli deve utilizzare il proprio vissuto, la propria esperienza professionale, le conoscenze acquisite nel master per spronare i propri operatori nell’esercizio delle loro funzioni garantendo così un’assistenza infermieristica qualitativamente elevata. Il coordinatore infermieristico deve conoscere le caratteristiche dei suoi operatori, attraverso le pag 3 quali poter intervenire e risolvere possibili conflitti interni al gruppo che di certo si ripercuoterebbero verso i degenti. Sarebbe efficace sicuramente attivare un sistema premiante all’interno del gruppo, attraverso il quale ogni operatore troverebbe la motivazione per ciò che fa. Esempi di tale sistema possono essere: la crescita professionale, la formazione, il riconoscimento, la partecipazione attiva alle decisioni da prendere, l’informazione e la condivisione degli obbiettivi aziendali da raggiungere, la partecipazione a gruppi di lavoro. Possiamo affermare che i fattori dell’organizzazione che influiscono sulla motivazione sono: lo stile di leadership del coordinatore; le relazioni sul luogo del lavoro; la collaborazione ricevuta dai colleghi; i conflitti a vario livello; le discriminazioni di natura personale; la gratificazione organizzativa. Ci deve essere sempre un armonico equilibrio del personale, solo così il coordinatore potrà agire, monitorare, gestire il proprio personale. L’applicazione di questi principi sicuramente gioverà alle persone che per motivi di salute si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale ottenendo nel contempo una ricaduta positiva sul personale dipendente. IL COORDINATORE INFERMIERISTICO DI DIPARTIMENTO Il coordinatore infermieristico di dipartimento è una nuova figura professionale che sta prendendo piede in alcune aziende sanitarie sulla base delle caratteristiche e finalità del management. Si tratta essenzialmente della possibilità di poter disporre di nuovi ruoli di coordinamento infermieristico attinenti ad unità operative complesse, dunque non solo di unità operative semplici. Grazie all’organizzazione di tipo dipartimentale che vede attuarsi all’interno di realtà sanitarie (L. 421/92 e L. 549) vi è la necessità di nuovi modelli gestionali che rispondono al miglioramento ed allo sviluppo di una più logica rete organizzativa. Il tutto per migliorare l’efficienza operativa, l’economia di gestione e la ricerca scientifica. In base agli ultimi accordi previsti dal CCNL, Comparto Sanità, le aziende possono assegnare il suddetto incarico attraverso l’emissione di un bando esplicitando il profilo ed i requisiti richiesti ai candidati. Il direttore del servizio infermieristico è la figura più giusta deputata a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti relativi alla descrizione del ruolo che si va a ricoprire. È indubbio che la possibilità di poter ricoprire tale incarico manageriale, motiva e gratifica i coordinatori di unità operative semplici. Tuttavia la copertura di tale incarico superiore deve essere funzionalmente assegnata a chi possegga competenza ed attitudini per svolgerlo. Tra i requisiti per concorrere a tale incarico previa una specifica graduatoria, formulata a seguito di un procedimento selettivo di valutazione, ci deve essere: almeno un’esperienza di 5 anni come coordinatore infermieristico di unità semplice; possesso del certificato di AFD o Master in management. L’infermiere e la Funzione di Coordinamento L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 Ci sono altri punti che concorrono ad una valutazione complessiva e sono inerenti all’area delle conoscenze (titoli di studio), dell’insegnamento (decenze, tutorship), della ricerca scientifica (pubblicazioni), dell’esperienza di coordinamento (curriculum vitae) nonché della formazione (partecipazioni a corsi attinenti alle funzioni e allo specifico ambito del dipartimento, anche come relatore). pag 4 Nel momento in cui vengono attribuite funzioni di coordinamento di dipartimento, lo stesso coordinatore lascia la precedente funzione ad un collega di nuova nomina; il coordinatore di dipartimento risponde gerarchicamente al direttore del dipartimento e funzionalmente al direttore del servizio infermieristico. QUALI SONO LE FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO controllare le attività e i comportamenti Egli ha la responsabilità della gestione del personale sia da un punto di vista infermieristica complessiva del dipartimento, del deontologico che professionale, di coordinamento trasversale tra le unità operative concerto con il caposala delle unità semplici afferenti al dipartimento ed è inoltre operative semplici. responsabile del mantenimento dei rapporti con altri dipartimenti e servizi aziendali. Il coordinatore infermieristico di dipartimento Le relazioni funzionali tra il coordinatore di deve : dipartimento, il servizio infermieristico e i rappresentare il personale infermieristico coordinatori delle unità operative devono portare del dipartimento nei rapporti che essi ad una perfetta collaborazione avente lo scopo di hanno con i vertici di direzione; migliorare la qualità assistenziale generale e contribuire alla gestione del budget per implementare sempre di più i benefici verso quanto di propria competenza; l’utenza. Occorre sempre e comunque mantenere promuovere lo sviluppo di nuovi modelli un elevato andamento di aggiornamento organizzativi; professionale, di ECM, di processi di definire gli standard assistenziali ed accreditamento. individuare gli indicatori di verifica della I coordinatori infermieristici di dipartimento sono qualità delle prestazioni; generalmente posizionati in linea gerarchica e gestire le risorse umane del dipartimento; funzionale con il direttore del servizio collaborare alla valutazione e alla stesura infermieristico: quest’ultimo riunisce a cadenza di un sistema che incentivi il personale programmata tutti i coordinatori infermieristici di infermieristico; dipartimento per promuovere e verificare ripartire il personale infermieristico e di l’attinenza dei modelli gestionali e di lavoro con supporto del dipartimento in base alle gli obbiettivi aziendali. esigenze che si trapelano nelle unità Al momento le esperienze in atto hanno dato operative tenendo conto del carico di risultati lusinghieri, garantendo qualità, lavoro e in accordo con i vari coordinatori continuità e uniformità della’assistenza delle unità operative semplici; infermieristica, anche in situazione di carenza, contribuire alla stesura di protocolli e migliorando la comunicazione tra servizi, reparti e linee guida operative del dipartimento; uffici che, diversamente, rimarrebbero a “tenuta contribuire alle iniziative di stagna”, sempre più orientati verso le comuni e aggiornamento professionale; semplici unità operative. verificare e valutare il fabbisogno infermieristico; CONCLUSIONI Come risulta da quanto scritto la professione infermieristica è in continua evoluzione e lo scopo fondamentale resta il miglioramento della qualità assistenziale erogata. L’infermiere oggi è un professionista in grado di creare nel suo ambito lavorativo una posizione tale da cui non si può discernere. Insieme alla categoria medica e agli altri professionisti sanitari, egli rappresenta il perno centrale dell’assistenza. La sua evoluta professionalità acquisita attraverso la propria esperienza didattica, formativa ed operativa rende tutto il sistema sanitario più efficiente e più efficace. L’infermiere e la Funzione di Coordinamento L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 5 Ogni infermiere si deve sentire orgoglioso, ciò possa continuare a verificarsi. gratificato e motivato per fare in modo che tutto “Spero che in ambito sanitario cominci a maturare la consapevolezza di affidare le funzioni apicali della professione infermieristica all’interno della stessa categoria”. Bibliografia “Il riconoscimento della funzione specialistica dell’infermiere Legge 43/2006 Aspetti giuridici della professione infermieristica Luca Benci, Mc graw Hill. La dirigenza infermieristica – Manuale per la formazione dell’infermiere con funzioni manageriali Calamandrei C., Orlandi C.; Il management infermieristico, Masson, Milano Pontello G. Siti internet consultati http://www.ipasvi.it/ http://www.infermieri.com/ ~~~~ RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA Autori: Dr. Vito MILIONE (Dirigente infermiere Azienda Ospedaliera S.Carlo Potenza) Dr.ssa Maria Carmela MAZZILLI L’infermiere, nel nuovo quadro normativo relativo all’esercizio della professione, è posto di fronte ad una serie di problematiche legate alla ri-definizione del suo ruolo,soprattutto in relazione alla nuova configurazione delle sue responsabilità. In particolare la Legge n° 42 del 1999 e la Legge n° 251 del 2000 hanno determinato un radicale cambiamento In tutti i contesti legislativi si sottolinea il riconoscimento dell’autonomia professionale, anche se vi sono nuove problematiche circa la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, la metodologia di pianificazione, organizzazione ed erogazione dell’assistenza e circa l’interazione con altre professionalità che influenza l’esercizio dell’autonomia professionale. Si aggiungono a tutto questo altre novità quali, per esempio, il diritto alla riservatezza e il consenso informato, che comportano un notevole impatto a livello pratico. Andando a vedere nello specifico, l’inquadramento normativo della professione infermieristica, si ritrova: DECRETO MINISTERIALE 14/9/94 n.739: Ambito di responsabilità della figura professionale: Responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Legge 42 del 26 febbraio 1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” Abolisce le precedenti denominazioni delle professioni sanitarie non mediche ed abroga i mansionari professionali degli infermieri e delle ostetriche. Vengono stabilite nuove norme per la pubblicità nel settore sanitario. Sono sancite le modalità per l'equipollenza dei diplomi conseguiti in base ai precedenti ordinamenti con i nuovi diplomi universitari. RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 LEGGE 10 agosto 2000 n. 251: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” ( istituzione della dirigenza, della laurea magistrale e degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma di laurea (decreti ministeriali aprile, 2001)) Art. 1 “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza…..” Attribuisce e delinea l’ autonomia professionale dell’infermiere nello svolgimento di attività dirette alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, tramite l’espletamento delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali nonché degli specifici codici deontologici utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi. Accesso alla laurea di primo livello per l'attività professionale scelta e alla laurea di secondo livello per la dirigenza del settore di appartenenza. pag 6 CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere approvato dal Comitato federale IPASVI gennaio 2009; 5) D.LGS n.229 19 giugno 1999, art. 15: Art. 13 “Integrazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” recita: “Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale…” L’insieme della normativa di riferimento costituisce la linea guida non soltanto dei doveri dell’infermiere professionale, ma anche dei suoi diritti. A questo punto è importante rivedere il significato di Responsabilità, Ruolo e Autonomia che sono la base dell’operato infermieristico, ossia la base di una professione riconosciuta oggi come tale. RESPONSABILITA’ Dalla giurisprudenza si evince che la Responsabilità rappresenta il carattere o la situazione di chi è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di atto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale. Da cui l’obbligo di esercitare la propria attività professionale con Prudenza-Perizia-Diligenza, ossia osservando tutte le norme giuridiche, deontologiche e tecniche che rimandano a quella che viene definita Responsabilità Professionale. Ma la professione infermieristica si esplica in ambito Sanitario per cui è soggetta al lavoro con altri professionisti e si estende il concetto di responsabilità al gruppo. Il giurista Dario Gamba in merito alla responsabilità di gruppo stabilisce che: “Quando si tratta di garantire per ragioni di equità un congruo indennizzo , laddove si stenta a reperire le reali dosi di responsabilità individuale all’interno di una equipe … può soccorrere il disposto dell’art. 2055 del Codice Civile secondo il quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno….” La responsabilità, quindi, può essere intesa come una sorta di vincolo, di rapporto che lega due soggetti, di cui uno danneggiante e l'altro danneggiato. Il principio di fondo è quello del dett'alterum non ledere, ovvero il divieto di offendere, il divieto di ledere il prossimo, l'obbligo del rispetto dell'altro, inteso come persona, e dei suoi beni e dei suoi valori. RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 7 RUOLO E’ lo spazio ricoperto da una figura professionale nell’ambito di un’organizzazione, viene definito in base alla natura dell’ufficio ricoperto e dalle responsabilità che gli vengono assegnate, la sua manifestazione avviene mediante l’esercizio di una serie di funzioni, compiti e conseguenti azioni e attività, che la figura professionale svolge all’interno dell’organizzazione a seguito delle proprie competenze. AUTONOMIA Il termine “autonomia” è di origine greca, deriva dalle parole: autòs = se stesso e nòmos = legge: Dal Nuovo Dizionario Giuridico Simone “In linea generale, con l'espressione autonomia si vuole indicare un determinato grado di libertà e indipendenza di un soggetto nell'esercizio di determinate attività politiche o giuridiche.” Dal “Vocabolario della lingua italiana” dell’Istituto dell’ Enciclopedia Italiana Treccani: “Diritto di autodeterminarsi e di amministrarsi liberamente nel quadro di un organismo più vasto senza ingerenze altrui nella sfera di attività loro propria , sia pure sotto il controllo di organi che debbano garantire la legittimità dei loro atti.” Il significato di autonomia viene legato a quello di responsabilità perché viene da se come non ci si possa dichiarare autonomi se, contemporaneamente, non si accetti la condizione di dover rispondere delle proprie azioni e viceversa non si può essere responsabili se non si può esercitare con autonomia il proprio potere decisionale. Il concetto di autonomia è strettamente legato alla discrezionalità delle scelte operative e la relativa assunzione di responsabilità, alla competenza nella valutazione dei bisogni, alla capacità di pianificare gli interventi e di verificarne i risultati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9739 11 marzo 2005, esaminando diverse interessanti questioni riguardanti la responsabilità del personale medico e del personale sanitario, ha stabilito che: “Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori “ex lege” di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà, costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di protezione dura per l’intero tempo del turno di lavoro”. Inoltre….. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.447/2000 ha ulteriormente stabilito che: “Gli operatori sanitari, di una struttura sanitaria sono tutti, “ex lege”, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei loro pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni e, in particolare sono portatori della posizione di garanzia, che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale, come è noto è contrassegnata dal dovere giuridico, incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico, contro qualsivoglia pericolo, atto a minacciarne l’integrità”. Dunque parlando di “responsabilità”, come concetto generale, ci si riferisce all’effetto che hanno le azioni di un soggetto da cui deriva l’obbligo di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto. In base alla situazione ed al contesto professionale in cui viene effettuata un’ azione non corretta, si distinguono: - Responsabilità penale; - Responsabilità civile; - Responsabilità disciplinare RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 8 RESPONSABILITA’ PENALE E’ la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato Il reato è un comportamento illecito, punito dalla legge con la pena della reclusione o della multa, dell’arresto o dell’ammenda. Il reato è di due specie: delitto , punito con la reclusione o con la multa contravvenzione, punito con l’arresto o l’ammenda L’arresto e la reclusione sono pene detentive, e consistono nella privazione della libertà personale. L’ammenda e la multa sono pene pecuniarie, e consistono nel pagamento di una somma di denaro. Esistono due tipi di reati che possono essere colposi o dolosi: La colpa consiste in un atteggiamento psicologico caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia. Manca la volontà dell’evento. Agisce con colpa anche chi non applica o non si cura di regolamenti, ordini, discipline. Il dolo consiste invece nel proposito deliberato di produrre l’evento. Comprende una fase ideativa ed un’altra esecutiva. Una variabile importante è la preterintenzione (al di là dell’intenzione), quando cioè si agisce per procurare un evento (che si vuole), procurandone un altro che non si vuole. La responsabilità professionale di natura colposa L’art. 43 c.p. prevede che la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)… in realtà dovrebbe avere, in relazione al proprio livello professionale. Imprudenza E’ intesa come la scarsa cautela nel compiere atti potenzialmente nocivi, senza pensare a prevedere, sulla base dell’ esperienza generale e dalle singole competenze eventuali complicanze. In altre parole, è caratterizzata da un comportamento avventato, eseguito senza, il necessario approfondimento valutativo… Colpa specifica Inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline, vale a dire di tutte quelle regole codificate che mirano ad evitare la realizzazione di un evento dannoso. I reati possono essere procedibili d’ufficio o a querela di parte: procedibili d’ufficio perseguiti automaticamente e obbligatoriamente dalla magistratura; procedibili a querela di parte perseguiti su richiesta delle persone o degli enti offesi I reati procedibili d’ufficio sono normalmente i più gravi, o quelli che procurano maggiori danni allo stato, alle pubbliche amministrazioni, agli apparati burocratici. I reati procedibili a querela sono, in linea di massima, quelli meno gravi, ovvero quelli che procurano conseguenze dannose solo alle parti private. In ogni caso, al di là di ogni tentativo di classificazione, è la legge a stabilire quali rientrino nella prima e quali nella seconda categoria. Principali reati attribuibili alla professione di infermiere La Responsabilità penale principali reati di evento. Titolo del reato Articoli.c.p. Omicidio colposo 589 Negligenza Si intende un atteggiamento di trascuratezza, o mancanza di attenzione e accortezze, una mancanza di diligenza ovvero una voluta omissione di atti che si ha il dovere di compiere. Lesione personale colposa 590 Violenza privata 610 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 340 Omissione di referto 365/334 Imperizia Si intende l’insufficiente preparazione, sia dal punto di vista teorico sia della manualità, in relazione allo standard minimo che un soggetto Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 362/331 Commercio/somministrazione medicinali guasti 443 Esercizio abusivo della professione 348 RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 La Responsabilità penale principali reati di condotta Omissione di soccorso 593 Rifiuto di atti di ufficio 328 Rivelazione del segreto professionale 622 Rivelazione del segreto d’ufficio 326 Falsità ideologica in certificati commessa da personale esercenti un servizio di pubblica necessità 481 Falsità materiale in atti pubblici 476 Falsità ideologica in atti pubblici 479 pag 9 Non bisogna però dimenticare l’art. 54 del codice penale che giustifica lo stato di necessità e stabilisce la non punibilità di chi abbia: "commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo." RESPONSABILITA’ CIVILE E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno. Obbligo di risarcire il danno a persona eventualmente cagionato dal sanitario nell’esercizio della sua professione. E’ la responsabilità che deriva da un atto illecito che abbia prodotto un danno patrimoniale o extrapatrimoniale, può anche essere conseguenza di un reato. Si distinguono, dunque, due tipi di responsabilità civile: contrattuale ed extracontrattuale, definite da due specifici articoli del codice che qui si riportano. Responsabilità Contrattuale – art. 1218 codice civile:” il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Responsabilità Extracontrattuale – art. 2043 codice civile: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”: Principio del Neminem Laedere. Nella responsabilità extra-contrattuale (detta anche aquiliana ) il paziente che fa causa deve rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario ed il nesso causale tra questi ed il danno subito. Nel caso vi è l’ipotesi di danno nella responsabilità contrattuale, è sufficiente per il paziente dare la prova del danno e del fatto che il danno si sia manifestato in occasione della cura: sarà poi il sanitario (e, con lui, la struttura in cui egli opera) a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i suoi comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che ci si poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui indipendenti (c.d. inversione dell’onere della prova ). LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E’ conseguente alla violazione di un regolamento di disciplina. I regolamenti di disciplina sono previsti: dal ccnl e adottati dai datori di lavoro (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, università, cooperative, case di cura private) dai collegi e dagli ordini professionali, in quanto professionisti iscritti all’albo Sono sanciti in parte da norme di diritto positivo (es., art. 53 d.lgs. 165/2001), in parte si ricavano dalla contrattazione collettiva (art. 28 ccnl 199497 come mod. dal ccnl 2002-05) e in parte da quanto sancito dal codice di comportamento (d.m. 28.11.2000). Le sentenze previste sono: Rimprovero verbale; Rimprovero scritto (censura); Multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; Sospensione dal lavoro e dalle retribuzioni fino ad un massimo di dieci giorni; Sospensione dal lavoro e dalle retribuzioni da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso. RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 Per l’applicazione delle sanzioni vengono applicati dei criteri specifici: Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; rilevanza degli obblighi violati; responsabilità connesse alle posizioni di lavoro occupata dal dipendente pag 10 grado di danno o di pericolo costatato dall’amministrazione gli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi; sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. COMPARAZIONE TRA I CODICI DEONTOLOGICI RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ DELLE PROFESSIONI SANITARIE Il profilo di responsabilità specifica e di autonomia, che si evince dal Codice Deontologico di ogni professione, è importante per la tutela sia del professionista che dell’assistito, ecco perchè è stato fatto un confronto tra il Codice Deontologico dell’Infermiere e quelli delle professioni di Medico, Ostetrica e Fisioterapista, di seguito riportati: RESPONSABILITA’ INFERMIERE Articolo 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Articolo 17 L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi. Articolo 50 L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica. Articolo 51 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale. MEDICO Articolo 2 - Potestà e sanzioni disciplinari L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. Articolo21 - Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse. Articolo 22 - Autonomia e responsabilità diagnosticoterapeutica Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento. OSTETRICA Articolo 2.1 Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonchè ad eventuali indicazioni suggerite dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. Articolo 2.7 L' ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione, assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività. Articolo 2.9 L' ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali effettuate da persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al Collegio di appartenenza. Articolo 3.4 L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica specialmente se compiuta a scopo di lucro. L' ostetrica/o obiettrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella interruzione volontaria della gravidanza, sempre chè non sussista una situazione di imminente pericolo per la vita della pag 11 donna che non possa essere fronteggiata da altra/o collega. Articolo 4.4 L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di osservare il proprio Codice Deontologico anche nel contesto Internazionale Articolo 5.1 Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socia/o l' ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite. E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti le carenze e le disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del possibile, proposte atte a favorirne il superamento. Articolo 5.2 Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della professione, l' ostetrica/o deve respingere qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati i diritti propri e della comunità. Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave violazione dei diritti delle persone assistite e della dignità e indipendenza della professione FISIOTERAPISTA Articolo 15 Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che applica. Articolo 16 Il Ft (TdR) deve rispettare ilimiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente. Articolo 17 Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori. RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 12 AUTONOMIA INFERMIERE Articolo 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnicoscientifica, gestionale, relazionale ed educativa. OSTETRICA Articolo 3.2 L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole di esprimere le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi Articolo 18 per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta provvedimenti socio -assistenziali ritenuti soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. necessari In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente. FISIOTERAPISTA Articolo 10 MEDICO Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona Articolo 4 assistita attraverso l'anamnesi ed un esame - Libertà e indipendenza della professione – clinico funzionale. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che Articolo 11 costituiscono diritto inalienabile del medico. Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o Il medico nell’esercizio della professione deve in collaborazione con altre figure sanitarie il attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai programma terapeutico-riabilitativo. valori etici della professione, assumendo come Il Ft (TdR) elabora il programma terapeuticoprincipio il rispetto della vita, della salute fisica e riabilitativo in base alla valutazione effettuata. psichica, della libertà e della dignità della Informa la persona assistita sugli interventi persona; non deve soggiacere a interessi, terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, Il medico deve operare al fine di salvaguardare stabilendo tempi, modalità e verifica l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine dell'intervento. Si rende disponibile a collaborare ogni iniziativa tendente a imporgli con i sanitari di fiducia del paziente. comportamenti non conformi alla deontologia Il Ft (TdR) elabora il programma terapeuticoprofessionale. riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Articolo 27 Qualora risultino valutazioni discordanti, - Libera scelta del medico e del luogo di cura cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non La libera scelta del medico e del luogo di cura da coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è parte del cittadino costituisce il fondamento del tenuto ad informare il medico curante, rapporto tra medico e paziente. collaborando a fornire elementi utili sia per un Nell’esercizio dell’attività libero professionale eventuale approfondimento diagnostico, che per svolta presso le strutture pubbliche e private, la la definizione di un più appropriato programma scelta del medico costituisce diritto terapeutico. fondamentale del cittadino. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a Articolo. 12 influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo terapeutica, verificando la rispondenza delle interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti metodologie attuate agli obiettivi di recupero condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati funzionale programmati. presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie. RESPONSABILITA’, RUOLO E AUTONOMIA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA L’infermiere … Lucano ANNO XIX – n. 1/2011 pag 13 Bibliografia Diritto Sanitario Rosanna Sangiuliano – Gruppo Editoriale Simone, 2011 Tesi di laurea “Pensare…Essere..Fare: l’Infermiere in Area Critica. Problematiche terapeutico-assistenziali peculiari del paziente critico” Mazzilli Maria Carmela A.A. 2009/2010 Vocabolario della lingua italiana” dell’Istituto dell’ Enciclopedia Iitaliana Treccani Nuovo Dizionario Giuridico Simone Codice Penale Codice Civile Codice Deontologico dell’Infermiere Codice di Deontologia Medica Codice Deontologico Osteriche Codice Deontologico dei Fisioterapisti ~~~~ MUOIONO PIÙ PAZIENTI SE C'È CARENZA DI INFERMIERI La carenza di infermieri in corsia aumenta il rischio di morire per i pazienti. Lo dimostra uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine da Jack Needleman dell'università di Los Angeles. Il team Usa ha stimato che c'é un 2% in più di rischio per ogni turno di lavoro infermieristico non adeguatamente coperto da personale. La ricerca è stata condotta su 198.961 pazienti ricoverati, durante 177.696 turni di otto ore in 43 unità ospedaliere. Da tempo ormai in Italia si parla di emergenza infermieristica determinata dalla carenza di personale; gli ospedali e i servizi territoriali sono in crisi. Secondo il rapporto Osservasalute, se tra il 2005 e il 2006 vi è stato un aumento del personale infermieristico dipendente del Ssn, tra il 2006 e il 2007 sia il numero di unità in valore assoluto sia il tasso per 1000 abitanti sono diminuiti. Gli esperti hanno stimato che la probabilità di successo di un ricovero e il rischio di morte per un paziente sono collegati alla quantità del personale infermieristico all'interno della normale turnazione di otto ore: si registra un 2% in più di rischio di morte per ogni turno di lavoro infermieristico non adeguatamente. Direzione - Redazione - Amministrazione: Via S.Remo, 88 # 85110 - Potenza # Tel. E fax 0971/441539 Direttore Responsabile: D.A.I. VITO MILIONE Comitato di redazione: Milione Vito, Silvano Giuseppe, Pagliuca Giuseppina, Di Lascio Vincenzo, Salandra Giulia, Giuliano Giuseppina, Bruno Carmelina, Gilio Isabella, Galasso Pierangelo, Telesca Luigi, Prisco Pietro, Labriola Francesco, Brienza Rosa, Forte Raffaele, Fraudatario Mario, Summa Donato, Vigorito Immacolata, Martinelli Nicola, Corona Graziella Autorizzazione Tribunale di Potenza n.199 del 23-11-93 Muoiono più pazienti se c'è carenza di infermieri