EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN ITALIA Lorena Martini 1 Il processo di professionalizzazione dell'infermiere è frutto di un lungo percorso di trasformazione che comincia a delinearsi nei primi anni novanta e che porta oggi a risultati insperati 2 Professione ... … un gruppo di persone che dopo aver seguito una specifica formazione, ha acquisito l’abilitazione all’esercizio, osserva un proprio codice di comportamento ed è riconosciuto direttamente o tramite le associazioni che lo rappresentano dal contesto sociale in cui opera 3 Secondo Ernest Greenwood gli attributi tipici delle professioni intellettuali sono cinque abilità superiore basata su conoscenze teorico-pratiche di tipo scientifico che vengono distribuite da università o altre scuole superiori. autorità professionale perché il professionista possiede nozioni specifiche idonee a far prevalere il proprio giudizio su quello del cliente nelle decisioni da prendere. riconoscimento della comunità circa la propria utilità sociale, ottenuto attraverso titoli conferiti da scuole di alto livello e mediante un sistema di abilitazione. codice di regole etiche che la professione si dà e che regola i rapporti fondamentali della professione capacità di creare associazioni che danno luogo ad una cultura professionale fondata su comuni valori, norme e simboli. 4 Essere infermiere all’inizio del ‘900…. Attività domestico-alberghiere o comunque tecnicoesecutive Personale femminile o religioso (“per predisposizione naturale o spirito di carità”) “Accudimento materno” Poca o nulla formazione 5 Essere infermiere all’inizio del ‘900…. 1902 Solo 25 ospedali su 1304 dell’allora Regno d’Italia avevano istituito “qualche” corso interno ESPERIENZE DI FORMAZIONE BIENNALE DI MODELLO ANGLOSASSONE Scuola Croce Azzurra Napoli (1896) Ambulatorio – Scuola S. Giuseppe Roma (1906) Scuola convitto Regina Elena Roma (1910) Scuola convitto Principessa Jolanda Milano (1912) Scuola convitto Ospedale Civile Firenze (1914) 6 Regio decreto 15 agosto 1925 n° 1832 primo riconoscimento ufficiale della professione infermieristica da parte dello stato Istituisce le scuole per infermieri professionali Determinante fu l’inchiesta condotta nel 1919 dalla Commissione per lo studio della riforma dell’assistenza infermieristica Biennali Terzo anno per A.F.D. Esame di stato Rileva le condizioni deplorevoli dell’assistenza Elogia la formazione su modello inglese Diatriba sulla sede formativa: università o scuola professionale (quest’ultima considerata allora più idonea alle caratteristiche delle figure da formare) 7 Essere infermiere negli anni ’50 … Scarso numero di infermiere diplomate Basso status sociale Assenza di un organo di tutela professionale Legge n°1046 del 29 ottobre 1954 Istituisce le scuole per Infermieri generici Legge n° 1049 del 29 ottobre 1954 “istituisce i Collegi IP.AS.VI.” 8 D.P.R. 24 maggio 1965 n° 775……. Istituisce le scuole dirette a fini speciali per Dirigenti dell’assistenza infermieristica E ! N A !! IO R I Z A A M IT R S O F VER I N U UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA UNIVERSITA’ CATTOLICA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (1974) ………………..ecc ecc 9 ACCORDO EUROPEO SULL’ISTRUZIONE E SULLA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE……. Strasburgo 1967 (ratificata dal Parlamento italiano nel 1975) DAL PREAMBOLO “la conclusione di un accordo sull’armonizzazione dell’istruzione e della formazione infermieristica potrà favorire il progresso sociale e garantire un elevato grado di qualificazione alle infermiere, tale da permettere loro di potersi stabilire nel territorio delle altre parti contraenti alle stesse condizioni dei cittadini di dette parti” 10 ANNI ‘70 Legge 25 febbraio 1971 n°124 Ingresso degli uomini nella professione infermieristica Abolizione del convitto obbligatorio Biennio di scuola media superiore Accesso a 17 anni Ammissione al II°anno per I.G, V.I. e Ostetriche 11 Legge 15 novembre 1973 n°795 Detta norme minime per l’istruzione e la formazione delle infermiere: Ne definisce le funzioni Ne definisce il livello di istruzione Indica durata e materie del programma Minimo 4600 ore Istruzione teorico-pratica Definisce requisiti per l’organizzazione delle scuole (direzione, corpo insegnante, ecc) Introduce il controllo degli studi (libretto di profitto ed esame finale) 12 D.P.R 13 ottobre 1975 n° 867 Modificazioni all’ordinamento delle scuole I.P. e ai relativi programmi di insegnamento Tre anni di corso Discipline e ore della parte teorica Tipologia e funzione educativa del tirocinio 13 Legge 3 giugno 1980 n°243 Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici Chiusura dei percorsi formativi per I.G. e Inf. Psichiatrici dall’anno scolastico 1980/81 14 Legge 341/1990 Riforma degli ordinamenti didattici universitari Istituisce il Diploma Universitario che……. ”ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali” Definisce l’autonomia didattica degli atenei 15 D.M 2 dicembre 1991 attivazione del corso di D.U. in Scienze Infermieristiche Tabella XXXIX-ter ASSISTENZA GENERALE ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA Dall’A.A. 1992/93 sino all’A.A. 1995/96 doppio canale formativo 16 Dlgs n° 502/1992 Sede ospedaliera per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione Protocolli d’intesa per la formazione Università – Regione-ASL-Aziende Ospedaliere Soppressi i corsi di studio del precedente ordinamento Obbligo del diploma di scuola media superiore per l’accesso 17 D.M. 24 luglio 1996 (Tabella XVIII – ter) nuovo ordinamento didattico universitario Identifica i D.U. di area sanitaria (14 profili) Si rifà alla normativa europea Prevede la formazione complementare e i corsi di perfezionamento Prevede la prova selettiva identifica il corpo docente tra gli universitari e i dipendenti del SSN Prevede un esame finale con valore abilitante Identifica gli organi del corso di diploma: Consiglio del corso di diploma Presidente del corso Coordinatore dell’insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio 18 Attività didattica 4600 ore Teoria 1600 ore Lezioni Tirocinio Esercitazioni/Simulazioni Seminari Studio guidato Lavoro a piccoli gruppi Autoapprendimento Autovalutazione Tesi Pratica 3000 ore 19 D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” OBIETTIVI DELLA RIFORMA Realizzazione dell’ autonomia didattica Articolazione dei titoli didattici Introduzione del sistema dei crediti formativi (Ects= European Credit Transfert System) TITOLI DEI CORSI DI STUDIO LAUREA (L) LAUREA SPECIALISTICA (LS) DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (DS) DOTTORATO DI RICERCA (DR) 20 Decreto Murst 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie Classe 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o Classe 2 Professioni sanitarie della riabilitazione Classe 3 Professioni sanitarie tecniche Classe 4 Professioni sanitarie della prevenzione 21 FORMAZIONE DI LAUREA “Nell’ambito della professione sanitaria di ………, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 14 Settembre 1994, n° …. e successive modificazioni ed integrazioni....” 22 Decreto Murst 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie Classe 1 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche Classe 2 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione Classe 3 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche Classe 4 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 23 Laurea specialistica “Gli infermieri laureati specialisti …possiedono una formazione professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca … e sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo, preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi” 24 Legge 1/2002 (art. 1, comma 10) “I diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n° 42 e 10 agosto 2000, n° 251…omissis… sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post base di cui alD.M. 509/99” 25 D.M n°270/2004 Modifica delle norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei DA LAUREA SPECIALISTICA A LAUREA MAGISTRALE 26 Evoluzione della formazione infermieristica DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE MASTER I° LIVELLO 60 CFU (1 anno) LAUREA 180 CFU (3 anni) LAUREA MAGISTRALE 120 CFU (2 anni) MASTER II° LIVELLO 60 CFU (1 anno) DOTTORATO DI RICERCA 180 CFU (3 anni) 27 Evoluzione della formazione infermieristica D.M 270/04 D.M.509/99 D.M. MURST 2 aprile 2001 Tab.XVIIITER/96 D.L.502/92 L.341/90 L.251/00 D.M.739/94 L.42/99 L.43/06 INFERMIERE 28 29 30 31 Le innovazioni normative L’esercizio professionale dell’infermiere e dell’ostetrica – e di tutte le professioni sanitare ex ausiliarie - ha subito importanti modifiche in questi ultimi anni. In ordine cronologico inverso dobbiamo citare le due leggi fondamentali che hanno determinato un cambiamento fondamentale: la legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. 32 La legge 251/2000 Al primo comma dell’art. 1 si legge testualmente: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza” 33 Commento art.1 Alcune di queste norme sono ripetitive di disposizioni di legge che già indicavano come criteri per l’esercizio professionale queste fonti normative, mentre altre sono una novità assoluta. Da un punto di vista generale l’affermazione che l’infermiere agisce con “autonomia professionale” riveste un’importanza tale che travalica l’attribuzione di singoli ambiti. In realtà, a ben vedere, tutto il percorso che il legislatore ha voluto imprimere alla evoluzione infermieristica ed ostetrica era profondamente intriso di autonomia professionale: la formazione universitaria, l’abrogazione del mansionario, il richiamo al codice deontologico ecc. Il fatto però che l’affermazione sia diretta e contenuta in una legge ordinaria dello Stato ha l’effetto di un pieno 34 riconoscimento al percorso fino a qui svolto. Commento art. 1 L.251/2000 Altra affermazione – nuova o in realtà parzialmente nuova – è data dalla previsione legislativa della METODOLOGIA DI LAVORO da adottare nell’ambito della professione infermieristica. L’infermiere infatti deve utilizzare “metodologie di lavoro per obiettivi dell’assistenza”. Non si può non prendere atto che il legislatore ha voluto mandare un messaggio forte: la classica metodologia di lavoro per compiti deve essere abbandonata e abbracciare quella, che il mondo professionale aveva già in realtà teorizzato da molti anni, di metodologia per obiettivi. 35 Commento art. 1 L.251/2000 Il terzo comma dell’art. 1, si riallaccia direttamente al primo comma. Recita testualmente: “Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.” 36 La legge 42/1999 L’art. 1 della legge in argomento recita, infatti: “La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria” La legge 42/1999 ha posto alla base dell’esercizio professionale tre criteri guida ben precisi e un limite dai contorni meno precisi. La legge in questione non solo prevede l’abrogazione del Mansionario, ma sancisce definitivamente: “Che l’infermiere possiede, a tutti gli effetti, lo status di professionista sanitario; Che l’ambito di competenza della professione infermieristica è delimitato unicamente dall’ordinamento didattico del corso di diploma, dal Profilo professionale di cui al D.M. Sanità n. 739/94 e dal Codice deontologico predisposto dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI”. Il limite posto dalla legge stessa è dato dalle “competenze previste per la professione medica”, quindi dall’atto medico. 37 Legge 1°febbraio 2006 n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” 38 Legge 43/2006 articolo 6 • Obbligo d’iscrizione albo Il comma 3 dell’art. 2 della L. 43/2006 recita: ” L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria per i pubblici dipendenti”. • Definizione delle aree professionali Definito con chiarezza una netta distinzione tra area infermieristica ed area ostetrica. • Trasformazione dei Collegi in Ordini I collegi esistenti saranno trasformati in ordini 39 Legge 1 febbraio 2006,n°43 articolo 6, comma 1 1.In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari … omissis… il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma a esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello per le funzioni di coordinamento… omissis … c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’Università… omissis… d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001… omissis… e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 40 Ridefinizione delle competenze? Il processo normativo in corso non può non determinare una ridefinizione di competenze, resasi già in realtà necessaria dall’entrata in vigore della legge 42/19993. E’ interessante vedere come alcune Regioni si siano date determinate condizioni organizzative di nuove realtà assistenziali. Il riferimento è alle Regioni dell’Emilia Romagna, con l’esperienza delle lungodegenze post acuzie e alla Toscana con l’esperienza degli ospedali di comunità e i PTP del Lazio. Il tratto comune di queste due esperienze è dato dalla esistenza di modelli assistenziali di carattere residenziale caratterizzati dalla assenza della presenza medica in modo continuativo. La Regione Emilia Romagna, nella “direttiva per i criteri di organizzazione della funzione di lungodegenza post acuzie….” indica un modello chiaro di organizzazione di questa tipologia di reparti ospedalieri, sull’esperienza delle Nursing Homes anglosassoni. Si legge nella direttiva che “la responsabilità organizzativa e gestionale deve essere di norma affidata al personale infermieristico, ferma restando la supervisione e responsabilità clinica dei singoli medici responsabili dei degenti…..”. A livello apicale, è sempre la direttiva che lo indica, “la responsabilità dell’organizzazione dell’assistenza è conferita al personale infermieristico con funzioni dirigenziali”. L’organizzazione di questo tipo è sembrata alla Regione la “logica più coerente” rispetto ad altre possibili in relazione all’obiettivo che si prefigge. 41 42