EVOLUZIONE
DELLA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN
ITALIA
Lorena Martini
1
Il processo di
professionalizzazione
dell'infermiere
è frutto di un lungo percorso di
trasformazione che comincia a
delinearsi nei primi anni novanta e che
porta oggi a risultati insperati
2
Professione ...
… un gruppo di persone che dopo aver
seguito una specifica formazione,
ha acquisito l’abilitazione all’esercizio,
osserva un proprio codice di
comportamento ed è riconosciuto
direttamente o tramite le associazioni che
lo rappresentano dal contesto sociale in
cui opera
3
Secondo Ernest
Greenwood
gli attributi tipici delle professioni intellettuali sono cinque
abilità superiore basata su conoscenze teorico-pratiche di tipo scientifico
che vengono distribuite da università o altre scuole superiori.
autorità professionale
perché il professionista possiede nozioni specifiche idonee a far prevalere il proprio giudizio su quello del
cliente nelle decisioni da prendere.
riconoscimento della comunità
circa la propria utilità sociale, ottenuto attraverso titoli conferiti da scuole di alto livello e mediante un
sistema di abilitazione.
codice di regole etiche
che la professione si dà e che regola i rapporti fondamentali della professione
capacità di creare associazioni
che danno luogo ad una cultura professionale fondata su comuni valori, norme e simboli.
4
Essere infermiere all’inizio del ‘900….
Attività domestico-alberghiere o comunque tecnicoesecutive
Personale femminile o religioso
(“per predisposizione naturale o spirito di carità”)
“Accudimento materno”
Poca o nulla formazione
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Essere infermiere all’inizio del ‘900….
1902
Solo 25 ospedali su 1304
dell’allora Regno d’Italia avevano
istituito “qualche” corso interno
ESPERIENZE DI FORMAZIONE
BIENNALE DI MODELLO
ANGLOSASSONE
Scuola Croce Azzurra
Napoli (1896)
Ambulatorio – Scuola S. Giuseppe
Roma (1906)
Scuola convitto Regina Elena
Roma (1910)
Scuola convitto Principessa Jolanda
Milano (1912)
Scuola convitto Ospedale Civile
Firenze (1914)
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Regio decreto 15 agosto 1925 n° 1832
primo riconoscimento ufficiale della professione infermieristica da parte
dello stato
Istituisce le scuole per infermieri professionali
Determinante fu l’inchiesta condotta nel 1919 dalla Commissione per lo
studio della riforma dell’assistenza infermieristica
Biennali
Terzo anno per A.F.D.
Esame di stato
Rileva le condizioni deplorevoli dell’assistenza
Elogia la formazione su modello inglese
Diatriba sulla sede formativa: università o scuola professionale
(quest’ultima considerata allora più idonea alle caratteristiche delle figure da formare)
7
Essere infermiere negli anni ’50 …
Scarso numero di infermiere diplomate
Basso status sociale
Assenza di un organo di tutela
professionale
Legge n°1046
del 29 ottobre 1954
Istituisce le scuole
per Infermieri generici
Legge n° 1049 del 29 ottobre 1954
“istituisce i Collegi IP.AS.VI.”
8
D.P.R. 24 maggio 1965 n° 775…….
Istituisce le scuole dirette a fini speciali per Dirigenti
dell’assistenza infermieristica
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
UNIVERSITA’ CATTOLICA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (1974)
………………..ecc ecc
9
ACCORDO EUROPEO SULL’ISTRUZIONE
E SULLA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE…….
Strasburgo 1967
(ratificata dal Parlamento italiano nel 1975)
DAL PREAMBOLO
“la conclusione di un accordo sull’armonizzazione
dell’istruzione e della formazione infermieristica potrà
favorire il progresso sociale e garantire un elevato grado
di qualificazione alle infermiere, tale da permettere loro
di potersi stabilire nel territorio delle altre parti contraenti
alle stesse condizioni dei cittadini di dette parti”
10
ANNI ‘70
Legge 25 febbraio 1971 n°124
Ingresso degli uomini nella professione
infermieristica
Abolizione del convitto obbligatorio
Biennio di scuola media superiore
Accesso a 17 anni
Ammissione al II°anno per I.G, V.I. e
Ostetriche
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Legge 15 novembre 1973 n°795
Detta norme minime per l’istruzione e la formazione
delle infermiere:
Ne definisce le funzioni
Ne definisce il livello di istruzione
Indica durata e materie del programma
Minimo 4600 ore
Istruzione teorico-pratica
Definisce requisiti per l’organizzazione delle scuole (direzione,
corpo insegnante, ecc)
Introduce il controllo degli studi (libretto di profitto ed esame
finale)
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D.P.R 13 ottobre 1975 n° 867
Modificazioni all’ordinamento delle scuole I.P. e ai relativi programmi di insegnamento
Tre anni di corso
Discipline e ore della
parte teorica
Tipologia e funzione
educativa del tirocinio
13
Legge 3 giugno 1980 n°243
Straordinaria riqualificazione professionale degli
infermieri generici e degli infermieri psichiatrici
Chiusura dei percorsi formativi
per I.G. e Inf. Psichiatrici
dall’anno scolastico 1980/81
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Legge 341/1990
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Istituisce il Diploma Universitario
che…….
”ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di
metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche
aree professionali”
Definisce l’autonomia didattica degli atenei
15
D.M 2 dicembre 1991
attivazione del corso di D.U. in Scienze Infermieristiche
Tabella XXXIX-ter
ASSISTENZA GENERALE
ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA
ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA
Dall’A.A. 1992/93
sino all’A.A. 1995/96
doppio canale formativo
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Dlgs n° 502/1992
Sede ospedaliera per la formazione del personale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione
Protocolli d’intesa per la formazione Università –
Regione-ASL-Aziende Ospedaliere
Soppressi i corsi di studio del precedente ordinamento
Obbligo del diploma di scuola media superiore per
l’accesso
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D.M. 24 luglio 1996 (Tabella XVIII – ter)
nuovo ordinamento didattico universitario
Identifica i D.U. di area sanitaria (14 profili)
Si rifà alla normativa europea
Prevede la formazione complementare e i corsi di perfezionamento
Prevede la prova selettiva
identifica il corpo docente tra gli universitari e i dipendenti del SSN
Prevede un esame finale con valore abilitante
Identifica gli organi del corso di diploma:
Consiglio del corso di diploma
Presidente del corso
Coordinatore dell’insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio
18
Attività didattica
4600
ore
Teoria
1600 ore
Lezioni
Tirocinio
Esercitazioni/Simulazioni
Seminari
Studio guidato
Lavoro a piccoli gruppi
Autoapprendimento
Autovalutazione
Tesi
Pratica
3000 ore
19
D.M. 509/1999
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Realizzazione dell’ autonomia
didattica
Articolazione dei titoli
didattici
Introduzione del sistema dei
crediti formativi
(Ects= European Credit
Transfert System)
TITOLI DEI CORSI DI STUDIO
LAUREA
(L)
LAUREA SPECIALISTICA
(LS)
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
(DS)
DOTTORATO DI RICERCA
(DR)
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Decreto Murst 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree
universitarie delle professioni sanitarie
Classe 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica/o
Classe 2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Classe 3 Professioni sanitarie tecniche
Classe 4 Professioni sanitarie della prevenzione
21
FORMAZIONE DI LAUREA
“Nell’ambito della professione
sanitaria di ………, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del
Ministero della Sanità 14 Settembre
1994, n° …. e successive
modificazioni ed integrazioni....”
22
Decreto Murst 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche delle professioni sanitarie
Classe 1 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche
e ostetriche
Classe 2 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione
Classe 3 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie tecniche
Classe 4 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione
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Laurea specialistica
“Gli infermieri laureati specialisti
…possiedono una formazione
professionale avanzata per
intervenire con elevate
competenze nei processi
assistenziali, gestionali, formativi e
di ricerca … e sono in grado di
esprimere competenze avanzate di
tipo assistenziale, educativo,
preventivo in risposta ai problemi
prioritari di salute della
popolazione e ai problemi di
qualità dei servizi”
24
Legge 1/2002 (art. 1, comma 10)
“I diplomi conseguiti in base alla normativa
precedente degli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n° 42
e 10 agosto 2000, n° 251…omissis… sono
validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di
formazione post base di cui alD.M. 509/99”
25
D.M n°270/2004
Modifica delle norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei
DA LAUREA
SPECIALISTICA
A LAUREA
MAGISTRALE
26
Evoluzione della formazione infermieristica
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
MASTER I° LIVELLO
60 CFU (1 anno)
LAUREA
180 CFU (3 anni)
LAUREA MAGISTRALE
120 CFU (2 anni)
MASTER II° LIVELLO
60 CFU (1 anno)
DOTTORATO DI RICERCA
180 CFU (3 anni)
27
Evoluzione della formazione infermieristica
D.M 270/04
D.M.509/99
D.M. MURST
2 aprile 2001
Tab.XVIIITER/96
D.L.502/92
L.341/90
L.251/00
D.M.739/94
L.42/99
L.43/06
INFERMIERE
28
29
30
31
Le innovazioni normative
L’esercizio professionale dell’infermiere e
dell’ostetrica – e di tutte le professioni sanitare ex
ausiliarie - ha subito importanti modifiche in questi
ultimi anni. In ordine cronologico inverso dobbiamo
citare le due leggi fondamentali che hanno
determinato un cambiamento fondamentale: la
legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione, nonché della
professione ostetrica”
la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in
materia di professioni sanitarie”.
32
La legge 251/2000
Al primo comma dell’art. 1 si legge testualmente:
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area
delle scienze infermieristiche e della professione
ostetrica svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione,
alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle
norme istitutive dei relativi profili professionali
nonché dagli specifici codici deontologici e
utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell’assistenza”
33
Commento art.1
Alcune di queste norme sono ripetitive di disposizioni di
legge che già indicavano come criteri per l’esercizio
professionale queste fonti normative, mentre altre sono
una novità assoluta. Da un punto di vista generale
l’affermazione che l’infermiere agisce con “autonomia
professionale” riveste un’importanza tale che travalica
l’attribuzione di singoli ambiti.
In realtà, a ben vedere, tutto il percorso che il legislatore ha
voluto imprimere alla evoluzione infermieristica ed
ostetrica era profondamente intriso di autonomia
professionale:
la formazione universitaria,
l’abrogazione del mansionario,
il richiamo al codice deontologico ecc.
Il fatto però che l’affermazione sia diretta e contenuta in una
legge ordinaria dello Stato ha l’effetto di un pieno
34
riconoscimento al percorso fino a qui svolto.
Commento art. 1 L.251/2000
Altra affermazione – nuova o in realtà parzialmente nuova
– è data dalla previsione legislativa della
METODOLOGIA DI LAVORO da adottare nell’ambito
della professione infermieristica.
L’infermiere infatti deve utilizzare “metodologie di lavoro
per obiettivi dell’assistenza”.
Non si può non prendere atto che il legislatore ha voluto
mandare un messaggio forte: la classica metodologia di
lavoro per compiti deve essere abbandonata e
abbracciare quella, che il mondo professionale aveva
già in realtà teorizzato da molti anni, di metodologia per
obiettivi.
35
Commento art. 1 L.251/2000
Il terzo comma dell’art. 1, si riallaccia direttamente al
primo comma.
Recita testualmente:
“Il Ministero della sanità, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilità e gestione delle attività di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza personalizzata.”
36
La legge 42/1999
L’art. 1 della legge in argomento recita, infatti: “La denominazione
“professione sanitaria ausiliaria” nel Testo unico delle leggi sanitarie
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive
modificazioni ed in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione “professione sanitaria”
La legge 42/1999 ha posto alla base dell’esercizio professionale tre criteri
guida ben precisi e un limite dai contorni meno precisi.
La legge in questione non solo prevede l’abrogazione del Mansionario, ma
sancisce definitivamente:
“Che l’infermiere possiede, a tutti gli effetti, lo status di professionista
sanitario;
Che l’ambito di competenza della professione infermieristica è delimitato
unicamente dall’ordinamento didattico del corso di diploma, dal Profilo
professionale di cui al D.M. Sanità n. 739/94 e dal Codice
deontologico predisposto dalla Federazione Nazionale Collegi
IPASVI”.
Il limite posto dalla legge stessa è dato dalle “competenze previste per la
professione medica”, quindi dall’atto medico.
37
Legge 1°febbraio 2006 n. 43
“Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnicosanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini
professionali”
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Legge 43/2006 articolo 6
• Obbligo d’iscrizione albo
Il comma 3 dell’art. 2 della L. 43/2006 recita: ”
L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria
per i pubblici dipendenti”.
• Definizione delle aree professionali
Definito con chiarezza una netta distinzione tra
area infermieristica ed area ostetrica.
• Trasformazione dei Collegi in Ordini
I collegi esistenti saranno trasformati in ordini
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Legge 1 febbraio 2006,n°43
articolo 6, comma 1
1.In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari … omissis… il
personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 251 è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario
conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma a esso
equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello per le funzioni
di coordinamento… omissis …
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni
specialistiche rilasciato dall’Università… omissis…
d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 2001… omissis… e che abbiano esercitato l’attività professionale
con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251
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Ridefinizione delle competenze?
Il processo normativo in corso non può non determinare una ridefinizione di
competenze, resasi già in realtà necessaria dall’entrata in vigore della
legge 42/19993.
E’ interessante vedere come alcune Regioni si siano date determinate
condizioni organizzative di nuove realtà assistenziali.
Il riferimento è alle Regioni dell’Emilia Romagna, con l’esperienza delle
lungodegenze post acuzie e alla Toscana con l’esperienza degli ospedali
di comunità e i PTP del Lazio. Il tratto comune di queste due esperienze è
dato dalla esistenza di modelli assistenziali di carattere residenziale
caratterizzati dalla assenza della presenza medica in modo continuativo.
La Regione Emilia Romagna, nella “direttiva per i criteri di organizzazione della
funzione di lungodegenza post acuzie….” indica un modello chiaro di
organizzazione di questa tipologia di reparti ospedalieri, sull’esperienza
delle Nursing Homes anglosassoni. Si legge nella direttiva che “la
responsabilità organizzativa e gestionale deve essere di norma affidata al
personale infermieristico, ferma restando la supervisione e responsabilità
clinica dei singoli medici responsabili dei degenti…..”.
A livello apicale, è sempre la direttiva che lo indica, “la responsabilità
dell’organizzazione dell’assistenza è conferita al personale infermieristico
con funzioni dirigenziali”. L’organizzazione di questo tipo è sembrata alla
Regione la “logica più coerente” rispetto ad altre possibili in relazione
all’obiettivo che si prefigge.
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