P UBBLICAZIONI O nell’urgenza-emergenza R I C E V I A M O E P U B B L I C H I A Autonomia e responsabilità dell’infermiere M di Bartolomeo Vanzetti Bartolomeo I.I.D.Vanzetti - S.S.U.Em. 118 Brianza - Azienda Ospedaliera S.Gerardo - Monza La più forte critica che si può rivolgere in ogni tempo a un qualunque complesso di norme di diritto positivo è il ritardo con il quale si adeguano alle mutate esigenze del contesto sociale che regolano. Non fa, ovviamente, eccezione a tale regola la normativa che regola l’attività della disciplina infermieristica che non ha ancora recepito la maturazione della professione e accresciuta consapevolezza di sé e del proprio valore. Il terreno in cui viene più facilmente in luce il ritardo - e quindi il contrasto appena descritto - è ovviamente quello di confine i cui limiti sono labili e incerti. Una delle più importanti di tali zone è quella che più da vicino ci riguarda e cioè l’evenienza patologica acuta. In tale situazione occorre valutare se e come l’infermiere possa o debba “agire” anche in sostituzione del medico qualora questi non sia prontamente reperibile. Da un punto di vista puramente pratico, in applicazione del decreto istitutivo del 118, alcune realtà operative hanno coniato il termine “atto medico delegato” che formalizza, all’interno dei protocolli diagnostico-terapeutici, il ruolo infermieristico che esula e supera il cosiddetto “mansionario”. Sotto un profilo strettamente giuridico alcuni Autori hanno sollevato obiezioni circa l’adozione degli “atti medici delegati” in quanto solo lo Stato può abilitare all’esercizio di una professione nell’osservanza dell’art. 348 del Codice Penale. Si veda anche la relativa giurisprudenza: cass. pen. del 30 gennaio 1957 e cass. pen. sez. VI del 16 gennaio 1973, consolidata e uniformemente orientata in tal senso. Nel contesto analizzato, si impone una definizione di urgenza che è: situazione statisticamente normale del singolo o di pochi utenti colpiti da varie affezioni che necessitano un pronto intervento, risolvibile dalla struttura già esistente considerata “routine”. Nell’ambito della descrizione di urgenza citata ed indifferentemente dall’ambiente ospedale o territorio - in cui si verifica, il suo venire in essere obbliga gli operatori, che ne vengano a conoscenza, a rispondere prontamente alla richiesta/bisogno rilevato. La mancata risposta può integrare la fattispecie dell’omissione di soccorso così come prevista all’art. 593 del Codice Penale. Se poi da tale mancato intervento dovesse derivare il decesso della persona si potrebbe configurare anche l’ipotesi di omicidio colposo, ex art. 589 del Codice Penale, a causa della specifica implicazione professionale. La definizione di emergenza in questo contesto, è la seguente: situazione imprevista che coinvolge un numero elevato di cittadini colpiti nell’ambito di un singolo avvenimento, necessita dell’intervento di un sistema non abitualmente impiegato. Tale definizione, a mio parere, è applicabile anche ai casi in cui l’evento acuto colpisca una singola persona in un ambiente non sanitario e sia impossibile richiedere il soccorso, ovvero si verifichi in ambiente sanitario ma che non sia abitualmente impegnato al trattamento di quell’evenienza. Come esempio, per illustrare quanto sopra, è considerabile emergenza il parto imprevisto che si verifica in luogo non 20 I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 M AO T TE I VP I U T B À B L C I OC LH L I E A GM I OO sanitario (ascensore, grandi magazzini, mezzi di trasporto ...), ma anche in ambiente ospedaliero che non sia la sala parto o quantomeno il reparto di ostetricia, malgrado l’evento sia giustamente da considerarsi fisiologico. Quando il sistema deputato al trattamento dell’urgenza è consolidato esso, verosimilmente, darà una risposta organizzata anche alle situazioni che si configurano come emergenza. La R I C E V I A scriminante dello stato di necessità, così come previsto dall’art. 54 del Codice Penale, è invece di dubbia invocabilità per giustificare l’azione dei professionisti sanitari che abbiano operato indifferentemente dalla competenza specifica, proprio a causa della presenza di un sistema di risposta organizzato. Si veda in tal senso anche la seguente giurisprudenza: cass. pen. sez. IV del 29 gennaio 1981 n. 558, cass. pen. sez. II del 10 giugno 1978 n. 7344 e cass. pen. sez. I del 16 aprile 1987 n. 4818. La normativa specifica che regola l’esercizio della professione infermieristica, allo stato attuale della normativa, è il già citato DPR 14 marzo 1974, n. 225, il cosiddetto “mansionario”. Il DPR impone all’infermiere professionale, negli interventi d’urgenza, di richiedere tempestivamente l’intervento medico, consentendogli di praticare: la respirazione artificiale l’ossigenoterapia il massaggio cardiaco esterno le manovre emostatiche. 21 segue » I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 O M A I H C I L B B U P E O M A I V E C I R Il titolo III, della stessa norma, definisce le mansioni dell’infermiere specializzato in anestesia e rianimazione o terapia intensiva senza per altro modificare in alcun modo quanto detto sopra relativamente all’assistenza infermieristica d’urgenza e limitandosi ad aggiungere il rinnovo delle fleboclisi nell’ambito dell’attività assistenziale di reparto. L’obsolescenza di tale normativa viene attualmente sottolineata da autorevoli fonti, ma resta tuttavia vigente e quindi cogente per l’infermiere professionale. Alcuni Autori ritengono che il mansionario del 1940 tendesse a limitare l’attività dell’infermiere generico che di fatto svolgeva le stesse funzioni delle infermiere professionali con una formazione inferiore. Se anche tali Autori fossero nel giusto resta comunque innegabile che, malgrado le modifiche introdotte, anche la versione del 1974 risulta rispondere a modelli e criteri organizzativi che non sono rispondenti all’evoluzione attuale del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi infatti sono indispensabili risposte professionali da parte degli operatori della salute. Il DPR del 27 marzo 1992 nell’istituire il servizio 118 definisce la struttura organizzativa dell’intervento d’urgenza, ospedaliero e non, e prevede, quale figura professionale del soccorso, l’infermiere. Questi, per il citato DPR, può praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali nell’ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa (artt. 4 e 10). Valgono le stesse considerazioni già fatte in apertura e cioè che nessuno, eccetto lo Stato, può attribuire funzioni professionali a chi non sia abilitato all’esercizio (ex art. 348 C.P.). È da osservare altresì che il DPR 27/3/92, pur essendo una norma statale, per il principio generale della gerarchia delle fonti, vigente nel nostro ordinamento, non può superare una legge qual è il Codice Penale, nemmeno implicitamente. Ultimo documento da analizzare è il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 739. In base al citato principio della gerarchia delle fonti esso non può ritenersi abrogativo del mansionario. Tuttavia esso introduce l’innovativa considerazione che l’infermiere è un professionista non fosse altro 22 I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 L C I OC LH L I E A GM I OO per equiparazione alle altre figure professionali sanitarie non mediche. Il profilo inoltre non elenca le singole azioni che l’infermiere può/deve compiere ma, superando il rigido concetto del mansionario, declina il processo dell’assistenza infermieristica che deve guidare metodologicamente la pratica infermieristica. Inoltre l’infermiere è garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, elemento chiave che verrà richiamato nel prosieguo della trattazione. La norma citata non è purtroppo un modello di chiarezza, tuttavia nella pratica l’agire infermieristico deve attuarsi, nell’ambito del trattamento dell’urgenza, nel rispetto di tre condizioni fondamentali: formazione dell’infermiere definizione di protocolli diagnostico-terapeutici imprescindibile prescrizione medica. R I C E V I A M AO T TE I VP I U T B À B FORMAZIONE Tralasciando l’analisi della formazione infermieristica di base, il cui livello è ultimamente cresciuto con l’istituzione del Diploma Universitario Infermieristico, occorre sottolineare che il personale infermieristico impiegato in unità operative, ospedaliere e non, che tratta quotidianamente l’urgenza, ha la necessità di una formazione specifica. Essa deve rispettare tre condizioni fondamentali, dal mio punto di vista: 1. formazione complementare a quella di base nel senso che aggiunga conoscenze aumentando e migliorando l’abilità infermieristica propria della professione; 2. aggiornamento continuo nella forma di refreshing al fine di garantire e garantirsi che le abilità acquisite non decadano, ma anzi siano meglio implementate. Aggiornamento anche nel senso di acquisizione di nuove cognizioni scientifiche e/o tecnologiche; 3. la certificazione di tale formazione deve costituire quella 23 segue » I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 O M A I H C I L B B U P PROTOCOLLI La definizione dei protocolli diagnostico-terapeutici segue le linee proprie della professione medica. Nell’ambito dell’urgenza i protocolli che implicano l’infermiere devono rispondere a tre caratteristiche essenziali: 1. la formulazione - anche se di competenza medica - è opportuno che, interessando l’attività dell’infermiere, coinvolga quest’ultimo nella stesura al fine di condividerne l’applicabilità ponendo attenzione critica alla stesura degli stessi; 2. devono derivare dalla formazione specifica, di cui si è già parlato, utilizzando perciò le più avanzate conoscenze scientifiche applicabili, anche perché sia possibile l’aggiornamento continuo del protocollo attraverso il consolidarsi della prassi quotidiana; 3. la rigidità nel senso che il protocollo non deve essere discrezionale né sotto il profilo della rilevazione dei parametri vitali e dei segni che determinano l’urgenza né dal punto di vista del trattamento da applicare. A titolo esemplificativo non si dovrà indicare genericamente “ipertensione” ma il range di valore pressorio per cui viene protocollato il trattamento. Nel rispetto della rigidità invocata è necessario che, anche per le modalità tecniche e tecnologiche, siano previste apposite procedure operative che dettaglino i criteri da rispettare per uniformare le rilevazioni. PRESCRIZIONE È imprescindibile che il medico prescriva l’atto o la manovra ritenuta opportuna. È da rilevare che: 1. sarà esclusivamente terapeutica in quanto il trattamento dell’evento acuto, non differibile, non consente la formulazione di una diagnosi nosologica, ma solamente il rilevamento dei segni e dei sintomi correlati, già strettamente di competenza infermieristica; R I C E V I A M O E garanzia connaturata e “obbligatoria” alla delega sociale delle professioni affinché chi agisce sia effettivamente in grado di fare. È indubbiamente preferibile che i modelli formativi siano condivisi almeno a livello nazionale o, meglio sarebbe, a livello internazionale (si vedano i programmi formativi dell’American Heart Association). 24 I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8 I V E C I R possibilità di essere inseriti tra la strumentazione necessaria se soltanto si comprenderà l’utilità e la necessità di tali strumenti anche a tutela della professionalità di tutti gli operatori (e quindi anche dei medici); 3. in ogni protocollo dovrebbe idealmente essere contenuta la descrizione di una singola urgenza e delle relative prescrizioni evitando pericolose improvvisazioni sul singolo caso le cui eventuali ripercussioni negative sarebbero poi da giustificare appropriatamente. Il rispetto di queste tre condizioni di minima sposta la questione dalla possibilità dell’infermiere di agire al suo dovere di farlo al di là del mansionario, qualora egli si trovi in una situazione di urgenza ove manchi un medico in grado di agire direttamente. Il superamento definitivo del mansionario anche a livello normativo resta comunque auspicabile, anzi lo diviene ancor di più viste le nuove e più ampie responsabilità assunte dall’infermiere professionale, in particolare nell’ambito del trattamento dell’urgenza. La formulazione di tale revisione segue » A M AO T TE I VP I U T B À B L C I OC L H L I E A G M I OO 2. deve essere documentata per iscritto o, se telefonica, registrata su appositi supporti come previsto, ad esempio, dal menzionato decreto istitutivo del 118. È innegabile che l’adozione di tale modalità è allo stato attuale difficilmente possibile in ambito ospedaliero. Tuttavia le unità operative deputate al trattamento dell’urgenza fanno già ricorso, in modo ampio, a supporti tecnologici costosi. I supporti per la registrazione telefonica hanno sicuramente la 25 O I G E L A T T I V I T À C O L normativa deve essere promossa certamente attraverso gli organi rappresentativi della professione e le relative Associazioni professionali. Ogni professionista inoltre deve, a priori, trovare le risposte potenziali al trattamento dell’urgenza nel caso dovesse operare in sostituzione del medico. Infine la professione medica, o almeno le Società mediche specialistiche interessate, dovrebbero adoperarsi, sinergicamente con la professione infermieristica, per ottenere il superamento dell’attuale normativa se ne condividono l’anacronisticità e il presupposto di disservizio che conseguentemente si determina. BIBLIOGRAFIA Benci. Aspetti giuridici della professione infermieristica - Elementi di legislazione sanitaria. McGraw-Hill Libri Italia, 1995. Chiodo. Medicina legale applicata all’urgenza. Nannini Editore, Pistoia, 1996. Bordone, Brambillasca, Rossi, Scarani. Considerazioni preliminari su un piano per l’urgenza e l’emergenza: problemi di organizzazione e nomenclatura in: Atti XXXV Congresso nazionale SIARTI, Venezia, 1983. Carli. La prescrizione medica non tutela l’infermiere rubrica: Codici e Codicilli de L'infermiere, n. 4, Luglio-Agosto 1996, Anno XL. Benci. L’infermiere-medico è anche un rischio in: la Repubblica Salute del 9 gennaio 1997. Alborghetti. Profilo professionale e mansionario convivenza possibile? in: Nursing Oggi, Gennaio-Marzo 1997, Anno II. 26 I O I N F E R M I E R E - N . 3 / 1 9 9 8