Liquidazione società di capitali
Lorenzo Benatti
Parma, 3 marzo 2015
Scioglimento e liquidazione
Il verificarsi di una causa di scioglimento non
comporta l’estinzione della società, che
continua a vincolare i soci, ma provoca un
mutamento dello scopo del contratto: non è più
quello di esercitare in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili, ma
quello di realizzare il patrimonio sociale al fine
di ripartirne il residuo attivo tra i soci. E’ la fase
di liquidazione.
 Solo terminata la liquidazione si verifica
l’estinzione della società.

Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)
– Decorso del termine.
– Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo.
– Impossibilità di funzionamento o continua
inattività assemblea.
– Riduzione del capitale al di sotto del minimo.
– Ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473.
– Delibera assembleare.
– Altre cause previste dall’atto costitutivo o statuto.
– Altre cause previste dalla legge.
Decorso del termine
Quando la società è a tempo indeterminato il
socio può recedere in ogni momento salvo
preavviso,
 Una durata determinata, ma superiore alla
presumibile vita residua del socio è equiparata a
tempo indeterminato.

Conseguimento dell’oggetto sociale.

Ipotesi scolastica di società contratta per lo
svolgimento di un’attività determinata in
modo restrittivo. L’art. 2484 consente di
evitare lo scioglimento se l’assemblea,
all’uopo convocata senza indugio delibera
le opportune modifiche statutarie.
Sopravvenuta impossibilità di
conseguire l’oggetto sociale.

Dipendente da fattori esterni: per es. mutamenti
normativi o amministrativi. L’art. 2484 consente di
evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo
convocata senza indugio, delibera le opportune
modifiche statutarie.

Dipendente da fattori interni: insanabile contrasto
tra i soci che paralizza la gestione (v. anche
mancato funzionamento o continua inattività
assemblea).
Delibera assembleare.

I soci possono volontariamente deliberare,
secondo le modalità previste per le
modifiche dell’Atto Costitutivo/Statuto, lo
scioglimento della società.
Venire meno della pluralità delle
categorie di soci (s.a.p.a.)

Nelle s.a.p.a., in caso di cessazione di tutti gli
amministratori
(che
coincidono
con
gli
accomandatari) la società si scioglie se nel termine
di sei mesi non sono sostituiti ed i sostituti hanno
accettato la carica. Nel periodo di vacanza
dell’organo amministrativo il collegio sindacale
nomina un amministratore provvisorio che non
assume la qualità di accomandatario (art. 2458).
Impossibilità di funzionamento o
continua inattività assemblea.
Mentre il mancato funzionamento degli altri organi
può essere superato attraverso una delibera
assembleare, ciò non può avvenire quando è
l’assemblea stessa a non funzionare.
 Deve trattarsi di un mancato funzionamento o di
un’inattività non episodica, ma protratta.
 Questa causa di scioglimento si verifica, per
esempio, quando per mesi non si approva il bilancio
o non si nominano gli amministratori o sindaci dopo
la scadenza dell’incarico.

Riduzione del capitale al di sotto
del minimo
La riduzione del capitale sotto il minimo è indicativa
di una situazione di difficoltà.
 Gli artt. 2447 e 2482-ter prevedono l’obbligo di
riduzione del capitale, ma consentono di evitare lo
scioglimento attraverso una delibera assembleare di
reintegro.
 Vedi casi particolari:

– Start up innovative,
– Concordato preventivo.
Ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473

La necessità di liquidare il socio receduto al
valore corrente della partecipazione, quando
non sia possibile ricorrere a riserve
disponibili od utili non distribuiti, deve
avvenire riducendo il capitale. Ciò può
condurre la società a doversi sciogliere. In
tal caso la liquidazione del socio avviene
insieme a quella degli altri.
Nullità della società di capitali

L’art. 2332 c.c., prevede che la nullità della
società operi come causa di scioglimento.
La sentenza che la dichiara deve procedere
alla nomina dei liquidatori.
Rapporto tra azioni ordinarie ed
azioni a voto limitato (soc. quotate)

Se, in conseguenza della riduzione del capitale per
perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle
azioni a voto limitato supera la metà del capitale
sociale, il rapporto deve essere ristabilito entro due anni
mediante emissione di azioni. Se la parte di capitale
rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto
del quarto del capitale sociale, deve essere riportata
almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se
il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e
con voto limitato non è ristabilito entro i termini
predetti (art. 145, 5° co., tuf).
Operatività cause di scioglimento



Nei casi di decorso del termine, conseguimento oggetto sociale o impossibilità di
conseguirlo, mancato funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale al di
sotto del minimo e riduzione del capitale in conseguenza di recesso di soci, la
cessazione è efficace alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Si tratta
di un obbligo specifico per gli amministratori che va adempiuto «senza indugio»
(art. 2485, 1° c.). Se gli amministratori non provvedono all’accertamento, i singoli
soci o amministratori o i sindaci possono chiedere che lo scioglimento sia accertato
dal tribunale, il cui decreto deve essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2485,
2° c.). In ogni modo gli amministratori, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci,
dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485, 1° c.)
Nell'ipotesi di delibera assembleare di scioglimento, alla data dell'iscrizione della
relativa deliberazione (2484, 3° co.).
Quando, infine, l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento,
essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma (2484, 4° co.).
Effetti scioglimento per gli
amministratori


Dopo che la causa di scioglimento si è verificata, gli
amministratori conservano il potere di gestire la
società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e
del valore del patrimonio sociale (2486, 1° co.). Essi
sono personalmente e solidalmente responsabili dei
danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali
ed ai terzi, qualora violino tale obbligo (2486, 2° co.).
Dopo lo scioglimento deve essere espressamente
indicato negli atti e nella corrispondenza che la
società è in liquidazione (art. 2250, 3° c. e art. 2487bis, 2° c.).
Effetti scioglimento per altri
organi società capitali

Lo
scioglimento
non
incide
sul
funzionamento degli altri organi. Le
disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle
assemblee e sugli organi amministrativi e di
controllo si applicano, in quanto
compatibili, anche durante la liquidazione
(art. 2488).
Nomina liquidatori


Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di
scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le
maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei
liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di
rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti
necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore
realizzo (art. 2487 , 1° co.).
Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale vi provvede su
istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui
l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le relative
decisioni (art. 2487 , 2° co.).
Passaggio consegne
La nomina dei liquidatori deve essere iscritta, a loro
cura, nel registro delle imprese (art. 2487-bis, 1°
co.).
 Con l'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli
amministratori cessano dalla carica e consegnano ai
liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla
data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto
sulla loro gestione relativo al periodo successivo
all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene
redatto apposito verbale (art. 2487-bis, 3° co.).

Poteri liquidatori

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero
adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno
il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della società (art. 2489, 1° c.).
Bilancio






Con la liquidazione non vengono meno gli obblighi relativi al bilancio
annuale: redazione (che compete ai liquidatori), approvazione e deposito
(art. 2490, 1° c.).
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive,
anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori devono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati (art. 2490, 2° c.).
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare
le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni (art. 2490, 3° c.).
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di
impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata;
la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la
nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art.
2490, 4° c.).
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la
società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese (art. 2490, 5° c.).
Revoca liquidatori

I liquidatori possono essere revocati
dall'assemblea o, quando sussiste una giusta
causa, dal tribunale su istanza di soci, dei
sindaci o del pubblico ministero (art. 2487 ,
4° co.).
Revoca stato liquidazione


La società può in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento,
con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto. Si applica l'articolo 2436 (art. 2487-ter, 1° c.).
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione
nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo
che consti il consenso dei creditori della società o il
pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione
abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2445 (art. 2487-ter, 2° c.).
Insufficienza fondi

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori
possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti (art. 2491, 1° c.).
Responsabilità dei liquidatori



I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la
loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità
degli amministratori (art. 2489, 2° c.).
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della
liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide
sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva
soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la
ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie (art.
2491, 2° c.).
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del
comma precedente (art. 2491, 3° c.).
Chiusura liquidazione (1)


La liquidazione si chiude con la redazione di un
bilancio, che deve indicare la parte spettante a
ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (art.
2492, 1° c.).
Il bilancio deve essere sottoscritto dai liquidatori e,
accompagnato dalla relazione dei sindaci e del
revisore legale dei conti, deve essere depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2492,
2° c.).
Chiusura liquidazione (2)




Ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori nei novanta giorni successivi
(art. 2492, 3° c.).
Decorso tale termine senza che siano stati proposti reclami,
il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i
liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione
dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai
soci (art. 2493, 1° c.).
La quietanza del pagamento dell'ultima quota di riparto ,
rilasciata senza riserve, importa approvazione del bilancio
anche se il termine di novanta giorni non è decorso (art.
2493, 2° c.).
Qualora parte delle somme spettanti ai soci non siano
riscosse devono essere depositate presso una banca con
l'indicazione del cognome e del nome del socio (art. 2494).
Chiusura liquidazione (3)



Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
devono chiedere la cancellazione della società dal registro
delle imprese (art. 2495, 1° c.).
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far
valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,
se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art.
2495, 2° c.).
I libri della società devono essere depositati e conservati per
dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque
può esaminarli, anticipando le spese (art. 2496).
Liquidazione
dott. Lorenzo Benatti
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