SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
DELLE SOCIETA’ DI
CAPITALE
MASSIMO MASTROGIAGIACOMO
ROBERTO PROTANI
LATINA, 10 MAGGIO 2010
DISCIPINA COMUNE PER TUTTE
LE SOCIETA’ DI CAPITALE
 NON PIÙ RINVIO PER LE SRL ALLE NORME DETTATA PER LE SPA
 NON PIÙ RINVIO ALLE NORME SULLE SOCIETÀ
AUTOSUFFICIENZA DELLE NORME SULLA LIQUIDAZIONE
(ARTT. 2276,2277,2279,2280,2310)
DI
PERSONE
Cause di scioglimento
AGGIUNTIVE :
• Insufficienza patrimoniale per il rimborso al
socio receduto
ELIMINATE:
• dichiarazione di fallimento nelle soc.
commerciali
L’impossibilità del conseguimento dell’oggetto
sociale non scatta immediatamente ma
presuppone una convocazione assembleare per
opportune modifiche
DECORRENZA DEGLI
EFFETTI
Iscrizione presso il registro
imprese della pubblicità
costitutiva
• delibera di
volontaria
assemblea
per
liquidazione
• dichiarazione
degli
amministratore
di
accertamento delle altre cause (il solo
amministratore unico potrà provvedere anche
relativamente all’impossibilità di funzionamento
dall’assemblea)
• altre modalità previste dallo statuto o atto
costitutivo nelle ipotesi in essi stabilità
Responsabilità degli
amministratori
Cause :
• omissione degli obblighi di accertamento delle
cause di scioglimento
• omissione
dell’esecuzione
degli
gli
adempimenti di iscrizione
• gestione oltre il fine di conservazione del
patrimonio e valore della partecipazione
(sostitutiva del divieto di nuove operazioni)
Responsabilità degli
amministratori
Nei confronti di
• soci
• creditori
• società
• terzi
Nomina liquidatori
Da parte di :
• soggetti indicati nello statuto o atto costitutivo
• assemblea convocata da amministratori che con le
maggioranze previste per le modifiche statutarie
(per le srl non è necessario verbale notarile)
stabilisce anche :
– numero di liquidatori e funzioni del collegio
– coloro che hanno la rappresentanza
– criteri della liquidazione (poteri dei liquidatori, modalità di
vendita di beni, aziende o rami )
– eventuale esercizio provvisorio e altri atti necessari alla
conservazione
Nomina liquidatori
L’assemblea inoltre, con le maggioranze per le
modifiche statutarie può :
• modificare i criteri e le modalità della
liquidazione
• revocare l’esercizio provvisorio
• revocare i liquidatori .
Il Tribunale
In composizione collegiale, durante la fase dello
scioglimento interviene per:
• Accertamento delle cause di scioglimento
• disposizione dell’iscrizione nel r.i. se non
provvedono gli amministratori, su istanza dei soci,
amministratori e sindaci
• nomina dei liquidatori e conferimento dei poteri se
l’assemblea non è convocata o non provvede
• revoca dei liquidatori per giusta causa su istanza
dei soci dei sindaci o del pubblico ministero
Gli amministratori
cessano dalla carica con l’iscrizione della nomina dei
liquidatori nel registro imprese e debbono consegnare
a questi:
• libri sociali
• situazione dei conti alla data di effetto dello
scioglimento (ovvero iscrizione della dichiarazione
degli amministratori ex art. 2484)
• rendiconto del periodo successivo all’ultimo
bilancio
• verbale di consegna dei documenti redatto con i
liquidatori
REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE
Lo stato di liquidazione può essere sempre
revocato dall’assemblea con le maggioranze
stabilite per le modifiche statutarie, ma per il
rinvio all’art. 2436 il verbale è redatto dal notaio.
La revoca attribuisce:
• ai dissenzienti soci il diritto di recedere (che
rischia di ostacolare l’efficacia dell’istituto)
• ai creditori di proporre opposizione
REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE
E’ pertanto sospesa l’efficacia della revoca nei due
mesi successivi all’iscrizione nel registro imprese
L’opposizione dei creditori risponde all’esigenza di
verificare la volontà di questi di assumere
nuovamente il rischio d’impresa, ma l’uscita dalla
liquidazione non muta la composizione quantitativa
del patrimonio, a differenza di riduzione del capitale o
delle operazioni di fusione o scissione
POTERI DEI LIQUDATORI
• I liquidatori possono compiere gli atti utili alla
liquidazione salvo diversa disposizione dello
statuto o adottata con la loro nomina (esercizio
provvisorio).
• Responsabilità dei liquidatori modellata su
quella degli amministratori (diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico e professionalità).
POTERI DEI LIQUDATORI
Non possono distribuire in acconto fondi ai soci
salvo che dai bilanci risulti che sussistano
disponibilità di somme in misura tale da non
compromettere la soddisfazione dei creditori.
Norma non coordinata con il correlativo presidio
penale di cui all’art. 2633, che sanziona, con
reato di danno, il solo pagamento ai soci anteriore
a quello dei creditori.
I soci possono garantire la restituzione eventuale
se necessaria con polizze ad hoc.
POTERI DEI LIQUDATORI
I liquidatori debbono:
• redigere i bilanci infrannuali fino al bilancio finale di
liquidazione
• adottare criteri di redazione compatibili con la liquidazione
• motivare la scelta nella nota integrativa ed indicare le
variazioni rispetto ai criteri ordinari
• indicare nella relazione notizie sull’andamento e prospettive
della liquidazione
• allegare al primo bilancio infrannuale il verbale di consegna
fatto con i liquidatori
• indicare separatamente le poste contabili riferite all’attività
che è oggetto di esercizio provvisorio con i relativi criteri di
redazione (ordinari)
• relazionare sulle ragioni o prospettive della continuazione
dell’impresa
CANCELLAZIONE DELLA
SOCIETA’
Compiuta la liquidazione i liquidatori debbono cancellare la
società dal registro imprese, che segna la sua estinzione, che
quindi non dipende più dal pagamento dell’ultimo creditore.
Se la società in liquidazione non presenta bilanci per tre
esercizio la cancellazione avviene d’ufficio.
Si possono quindi cancellare società indebitate.
Per evitare possibili abusi a danno delle ragioni dei creditori la
riforma fallimentare prevede che il fallimento può intervenire
entro un anno dalla cancellazione, ma se questa è disposta
d’ufficio, è fatta salva per il creditore o il p.m. dimostrare che
l’attività è cessata in un momento successivo.
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revoca della liquidazione - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli