Scioglimento società capitali (artt. 2484-2496 c.c.) Lorenzo Benatti Parma, 23 novembre 2011 Scioglimento e liquidazione • Il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l’estinzione della società, che continua a vincolare i soci, ma provoca un mutamento dello scopo del contratto: non è più quello di esercitare in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ma quello di realizzare il patrimonio sociale al fine di ripartirne il residuo attivo tra i soci. E’ la fase di liquidazione. • Solo terminata la liquidazione si verifica l’estinzione della società. Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.) – Decorso del termine. – Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. – Impossibilità di funzionamento o continua inattività assemblea. – Riduzione del capitale al di sotto del minimo. – Delibera assembleare di scioglimento in seguito all’esercizio del recesso (artt. 2437-quater, 2473). – Delibera assembleare di scioglimento anticipato. – Altre cause previste dall’atto costitutivo o statuto. – Altre cause previste dalla legge. Decorso del termine. • Eventualmente fissato da statuto o A.C. • Con delibera di assemblea straordinaria o decisione dei soci di modifica dell’A.C., adottata prima della scadenza del termine, è possibile prorogare la durata . I soci che non hanno concorso a tale decisione hanno diritto di recesso, salvo che statuto o A.C. dispongano diversamente. • Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per la delibera è richiesta anche in seconda convocazione la maggioranza di 1/3 del capitale. Conseguimento dell’oggetto sociale. • Ipotesi scolastica di società contratta per lo svolgimento di un’attività determinata in modo restrittivo. L’art. 2484 consente di evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, delibera le opportune modifiche statutarie. Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. • Dipendente da fattori esterni: per es. mutamenti normativi o amministrativi. L’art. 2484 consente di evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, delibera le opportune modifiche statutarie. • Dipendente da fattori interni: – insanabile contrasto tra i soci che paralizza la gestione, – (morte o) recesso di socio la cui partecipazione si reputa indispensabile. Delibera assembleare. • L’assemblea delibera con le regole dell’assemblea straordinaria. I soci decidono secondo le regole previste per le modifiche dello statuto/A.C. • Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per la delibera è richiesta anche in seconda convocazione la maggioranza di 1/3 del capitale. Venire meno della pluralità delle categorie di soci • Nelle s.a.p.a. l’art. 2458 c.c. prevede che in caso di cessazione di tutti gli amministratori (che coincidono con gli accomandatari) la società si scioglie se nel termine di sei mesi non sono sostituiti ed i sostituti hanno accettato la carica. Nel periodo di vacanza dell’organo amministrativo il collegio nomina un amministratore provvisorio che non assume la qualità di accomandatario. Impossibilità di funzionamento o continua inattività assemblea. • Mentre il mancato funzionamento degli altri organi può essere superato attraverso una delibera assembleare, ciò non può avvenire quando è l’assemblea stessa a non funzionare. • Deve trattarsi di un mancato funzionamento o di un’inattività non episodica, ma protratta. • Deve riguardare decisioni necessarie per il funzionamento della società come: nomina amministratori; nomina sindaci, consiglieri di sorveglianza o del revisore legale; approvazione del bilancio. Riduzione del capitale al di sotto del minimo • La riduzione del capitale sotto il minimo è indicativa di una situazione di difficoltà che ha fatto venir meno l’unica garanzia per i creditori. • Gli artt. 2447 e 2482-ter prevedono l’obbligo di riduzione del capitale, ma consentono di evitare lo scioglimento attraverso una delibera assembleare di reintegro. Ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473 • La necessità di liquidare il socio receduto al valore corrente della partecipazione, quando non sia possibile ricorrere a riserve disponibili od utili non distribuiti, deve avvenire riducendo il capitale. Ciò può condurre la società a doversi sciogliere. In tal caso la liquidazione del socio avviene insieme a quella degli altri. Nullità della società di capitali • L’art. 2332 c.c., prevede che la nullità della società operi come causa di scioglimento. La sentenza che la dichiara deve procedere alla nomina dei liquidatori. Rapporto tra azioni ordinarie ed azioni a voto limitato (soc. quotate) • Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni. Se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti (art. 145, 5° co., tuf). Altre cause previste dall’atto costitutivo o statuto. • Lo statuto o l’atto costitutivo possono prevedere altre cause di scioglimento. Altre cause previste dalla legge • L’art. 2484 non parla dell’assoggettamento a procedura concorsuale, ma la l.f. prevede che quando il fallimento si chiude per insufficienza o integrale ripartizione dell’attivo, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. • Si tratta di causa di scioglimento operante solo per le società esercenti attività commerciale (art. 1 l.f.). Essa non si applica di conseguenza alle società esercenti attività agricola. Efficacia del verificarsi di una causa di scioglimento (1) • Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere ai relativi adempimenti. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485, 1° co.). • Quando gli amministratori omettono l’accertamento, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2485, 2° co.). • Nelle società tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, dopo lo scioglimento deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (art. 2250, 3° co.). L’obbligo è ribadito per soc. capitali: alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione (art. 2487-bis, 2° co.). Efficacia del verificarsi di una causa di scioglimento (2) • Lo scioglimento della società è efficace: – nei casi di decorso del termine, conseguimento oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, mancato funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo e riduzione del capitale in conseguenza di recesso di soci, dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa – nell'ipotesi di delibera assembleare di scioglimento, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione (2484, 3° co.). • Quando l‘A.C. o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, sono essi a determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari (2484, 4° co.). Effetti scioglimento per gli amministratori • Con il verificarsi della causa di scioglimento la società entra in liquidazione. • Fino al momento della consegna dei libri sociali ai liquidatori, gli amministratori restano in carica, ma possono solo svolgere operazioni miranti alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (2486, 1° co.). • Nel caso gli amministratori violino il divieto di compiere nuove operazioni sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quanto sopra (2486, 2° co.). Gli atti compiuti vincolano la società nei confronti dei terzi, a meno che si dimostri che questi ultimi hanno agito intenzionalmente per danneggiare la società. Effetti scioglimento per altri organi società capitali • Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488). • Quali sono le delibere assembleari compatibili? Sicuramente la fusione. Dubbi per aumento di capitale a pagamento, riduzione facoltativa, trasferimento sede all’estero, trasformazione. • Il collegio sindacale continua a svolgere la propria attività. Revoca stato di liquidazione • La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione. Per farla dovrà eliminare la causa di scioglimento. Le due delibere possono essere prese nella stessa assemblea. La deliberazione dell'assemblea o la decisione dei soci devono essere prese con le regole richieste per le modificazioni dell‘A.C. o dello statuto. Si applica l'articolo 2436 (2487-ter, 1° c.). • Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per la delibera è richiesta anche in seconda convocazione la maggioranza di 1/3 del capitale. • La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 (2487-ter, 2° Liquidazione società capitali • Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo (art. 2487 , 1° co.). • Se gli amministratori non convocano l’assemblea, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni relative (art. 2487 , 2° co.). • L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui sopra (art. 2487 , 3° co.). Durata carica liquidatori • I liquidatori restano in carica per tutta la durata della liquidazione, salvo che sia deliberato un termine. Ad essi si applicano le disposizioni sugli amministratori. • I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487 , 4° co.). • La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese (art. 2487-bis, 1° co.). Passaggio consegne • Avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Amministratori e liquidatori devono redigere l’inventario della società. Di tale consegna viene redatto apposito verbale (art. 2487-bis, 3° co.). • Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, 1° c.). • I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, 2° c.). Liquidatori • L’attività dei liquidatori mira prima di tutto al pagamento dei creditori sociali. • I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie (2491, 2° c.). • I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione di tali disposizioni (2491, 3° c.). • Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti (2491, 1° c.). Bilancio d’esercizio (1) • Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio, i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti (2490, 1° c.). Non troverà applicazione il principio della continuità d cui all’art. 2423bis, 1° c., n.1. • Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla (2490, 2° c.). • Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (2490, 3° c.). Bilancio d’esercizio (2) • Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori (2490, 4° c.). • Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (2490, 5° c.). • Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495 (2490, 6° c.). Bilancio finale di liquidazione • Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale , indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (2492, 1° c.). • Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (2492, 2° c.). • Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori (2492, 3° c.). • I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti (2492, 4° c.). Approvazione bilancio finale • Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci (2493, 1° c.). • Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio (2493, 2° c.). • Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore (2494). Deposito liberi • Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito delle somme non riscosse dai soci, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese. Estinzione società • Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. • Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. • Il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione. Scioglimento società capitali Lorenzo Benatti [email protected]