Scioglimento
società capitali
(artt. 2484-2496 c.c.)
Lorenzo Benatti
Parma, 23 novembre 2011
Scioglimento e liquidazione
• Il verificarsi di una causa di scioglimento non
comporta l’estinzione della società, che continua
a vincolare i soci, ma provoca un mutamento
dello scopo del contratto: non è più quello di
esercitare in comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili, ma quello di realizzare
il patrimonio sociale al fine di ripartirne il residuo
attivo tra i soci. E’ la fase di liquidazione.
• Solo terminata la liquidazione si verifica
l’estinzione della società.
Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.)
– Decorso del termine.
– Conseguimento
dell’oggetto
sociale
o
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
– Impossibilità di funzionamento o continua
inattività assemblea.
– Riduzione del capitale al di sotto del minimo.
– Delibera assembleare di scioglimento in seguito
all’esercizio del recesso (artt. 2437-quater, 2473).
– Delibera assembleare di scioglimento anticipato.
– Altre cause previste dall’atto costitutivo o statuto.
– Altre cause previste dalla legge.
Decorso del termine.
• Eventualmente fissato da statuto o A.C.
• Con delibera di assemblea straordinaria o
decisione dei soci di modifica dell’A.C., adottata
prima della scadenza del termine, è possibile
prorogare la durata . I soci che non hanno
concorso a tale decisione hanno diritto di recesso,
salvo che statuto o A.C. dispongano diversamente.
• Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio per la delibera è richiesta
anche in seconda convocazione la maggioranza di
1/3 del capitale.
Conseguimento dell’oggetto sociale.
• Ipotesi scolastica di società contratta per lo
svolgimento di un’attività determinata in modo
restrittivo. L’art. 2484 consente di evitare lo
scioglimento se l’assemblea, all’uopo convocata
senza indugio, delibera le opportune modifiche
statutarie.
Sopravvenuta impossibilità di
conseguire l’oggetto sociale.
• Dipendente da fattori esterni: per es. mutamenti
normativi o amministrativi. L’art. 2484 consente
di evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo
convocata senza indugio, delibera le opportune
modifiche statutarie.
• Dipendente da fattori interni:
– insanabile contrasto tra i soci che paralizza la
gestione,
– (morte o) recesso di socio la cui partecipazione
si reputa indispensabile.
Delibera assembleare.
• L’assemblea delibera con le regole dell’assemblea
straordinaria. I soci decidono secondo le regole
previste per le modifiche dello statuto/A.C.
• Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio per la delibera è richiesta
anche in seconda convocazione la maggioranza di
1/3 del capitale.
Venire meno della pluralità delle
categorie di soci
• Nelle s.a.p.a. l’art. 2458 c.c. prevede che in caso
di cessazione di tutti gli amministratori (che
coincidono con gli accomandatari) la società si
scioglie se nel termine di sei mesi non sono
sostituiti ed i sostituti hanno accettato la carica.
Nel periodo di vacanza dell’organo amministrativo
il collegio nomina un amministratore provvisorio
che non assume la qualità di accomandatario.
Impossibilità di funzionamento o
continua inattività assemblea.
• Mentre il mancato funzionamento degli altri
organi può essere superato attraverso una
delibera assembleare, ciò non può avvenire
quando è l’assemblea stessa a non funzionare.
• Deve trattarsi di un mancato funzionamento o di
un’inattività non episodica, ma protratta.
• Deve riguardare decisioni necessarie per il
funzionamento della società come: nomina
amministratori; nomina sindaci, consiglieri di
sorveglianza o del revisore legale; approvazione
del bilancio.
Riduzione del capitale al di sotto
del minimo
• La riduzione del capitale sotto il minimo è
indicativa di una situazione di difficoltà che ha
fatto venir meno l’unica garanzia per i creditori.
• Gli artt. 2447 e 2482-ter prevedono l’obbligo di
riduzione del capitale, ma consentono di evitare
lo
scioglimento
attraverso
una
delibera
assembleare di reintegro.
Ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473
• La necessità di liquidare il socio receduto al
valore corrente della partecipazione, quando non
sia possibile ricorrere a riserve disponibili od utili
non distribuiti, deve avvenire riducendo il
capitale. Ciò può condurre la società a doversi
sciogliere. In tal caso la liquidazione del socio
avviene insieme a quella degli altri.
Nullità della società di capitali
• L’art. 2332 c.c., prevede che la nullità della
società operi come causa di scioglimento. La
sentenza che la dichiara deve procedere alla
nomina dei liquidatori.
Rapporto tra azioni ordinarie ed
azioni a voto limitato (soc. quotate)
• Se, in conseguenza della riduzione del capitale per
perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e
delle azioni a voto limitato supera la metà del
capitale sociale, il rapporto deve essere ristabilito
entro due anni mediante emissione di azioni. Se la
parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie
si è ridotta al di sotto del quarto del capitale
sociale, deve essere riportata almeno al quarto
entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto
tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto
limitato non è ristabilito entro i termini predetti
(art. 145, 5° co., tuf).
Altre cause previste dall’atto
costitutivo o statuto.
• Lo statuto o l’atto costitutivo possono prevedere
altre cause di scioglimento.
Altre cause previste dalla legge
• L’art. 2484 non parla dell’assoggettamento a
procedura concorsuale, ma la l.f. prevede che
quando il fallimento si chiude per insufficienza o
integrale ripartizione dell’attivo, il curatore
chiede la cancellazione della società dal registro
delle imprese.
• Si tratta di causa di scioglimento operante solo
per le società esercenti attività commerciale (art.
1 l.f.). Essa non si applica di conseguenza alle
società esercenti attività agricola.
Efficacia del verificarsi di una causa
di scioglimento (1)
• Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi
di una causa di scioglimento e procedere ai relativi
adempimenti. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti
dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art.
2485, 1° co.).
• Quando gli amministratori omettono l’accertamento, il
tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei
sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con
decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese (art.
2485, 2° co.).
• Nelle società tenute all’iscrizione nel registro delle imprese,
dopo lo scioglimento deve essere espressamente indicato negli
atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (art.
2250, 3° co.). L’obbligo è ribadito per soc. capitali: alla
denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione
trattarsi di società in liquidazione (art. 2487-bis, 2° co.).
Efficacia del verificarsi di una causa di
scioglimento (2)
• Lo scioglimento della società è efficace:
– nei casi di decorso del termine, conseguimento
oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo,
mancato funzionamento dell’assemblea, riduzione
del capitale al di sotto del minimo e riduzione del
capitale in conseguenza di recesso di soci, dalla data
dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese
della
dichiarazione
con
cui
gli
amministratori ne accertano la causa
– nell'ipotesi di delibera assembleare di scioglimento,
alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione
(2484, 3° co.).
• Quando l‘A.C. o lo statuto prevedono altre cause di
scioglimento, sono essi a determinare la competenza a
deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari (2484, 4° co.).
Effetti scioglimento per gli
amministratori
• Con il verificarsi della causa di scioglimento la società
entra in liquidazione.
• Fino al momento della consegna dei libri sociali ai
liquidatori, gli amministratori restano in carica, ma
possono solo svolgere operazioni miranti alla
conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale (2486, 1° co.).
• Nel caso gli amministratori violino il divieto di
compiere nuove operazioni sono personalmente e
solidalmente responsabili dei danni arrecati alla
società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti
od omissioni compiuti in violazione di quanto sopra
(2486, 2° co.). Gli atti compiuti vincolano la società
nei confronti dei terzi, a meno che si dimostri che
questi ultimi hanno agito intenzionalmente per
danneggiare la società.
Effetti scioglimento per altri organi
società capitali
• Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle
assemblee e sugli organi amministrativi e di
controllo si applicano, in quanto compatibili,
anche durante la liquidazione (art. 2488).
• Quali sono le delibere assembleari compatibili?
Sicuramente la fusione. Dubbi per aumento di
capitale a pagamento, riduzione facoltativa,
trasferimento sede all’estero, trasformazione.
• Il collegio sindacale continua a svolgere la propria
attività.
Revoca stato di liquidazione
• La società può in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione. Per farla dovrà eliminare la causa di
scioglimento. Le due delibere possono essere prese nella
stessa assemblea. La deliberazione dell'assemblea o la
decisione dei soci devono essere prese con le regole
richieste per le modificazioni dell‘A.C. o dello statuto. Si
applica l'articolo 2436 (2487-ter, 1° c.).
• Nelle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio per la delibera è richiesta anche in seconda
convocazione la maggioranza di 1/3 del capitale.
• La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa
deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori
della società o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori
anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 (2487-ter, 2°
Liquidazione società capitali
• Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli
amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di
scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con
le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in
caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei
liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale,
di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione
del migliore realizzo (art. 2487 , 1° co.).
• Se gli amministratori non convocano l’assemblea, il tribunale vi provvede su
istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui
l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni
relative (art. 2487 , 2° co.).
• L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui
sopra (art. 2487 , 3° co.).
Durata carica liquidatori
• I liquidatori restano in carica per tutta la durata
della liquidazione, salvo che sia deliberato un
termine. Ad essi si applicano le disposizioni sugli
amministratori.
• I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea
o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su
istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero
(art. 2487 , 4° co.).
• La nomina dei liquidatori e la determinazione dei
loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro
modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura,
nel registro delle imprese (art. 2487-bis, 1° co.).
Passaggio consegne
• Avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli
amministratori cessano dalla carica e consegnano ai
liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data
di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro
gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato. Amministratori e liquidatori devono redigere
l’inventario della società. Di tale consegna viene redatto
apposito verbale (art. 2487-bis, 3° co.).
• Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in
sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere
tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art.
2489, 1° c.).
• I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalità e diligenza richieste dalla natura
dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le
norme in tema di responsabilità degli amministratori (art.
2489, 2° c.).
Liquidatori
• L’attività dei liquidatori mira prima di tutto al
pagamento dei creditori sociali.
• I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul
risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti
che la ripartizione non incide sulla disponibilità di
somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione
dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la
ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee
garanzie (2491, 2° c.).
• I liquidatori sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con
la violazione di tali disposizioni (2491, 3° c.).
• Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono
chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti (2491, 1° c.).
Bilancio d’esercizio (1)
• Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio, i liquidatori
devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze
previste per il bilancio di esercizio della società, per
l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal
terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in
quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato
della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti (2490, 1° c.). Non troverà applicazione il
principio della continuità d cui all’art. 2423bis, 1° c.,
n.1.
• Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per
realizzarla (2490, 2° c.).
• Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati (2490, 3° c.).
Bilancio d’esercizio (2)
• Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori
devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione
adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni
e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio
deve essere allegata la documentazione consegnata dagli
amministratori a norma del terzo comma dell'articolo
2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori
(2490, 4° c.).
• Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la
nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati (2490, 5° c.).
• Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società
è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli
effetti previsti dall'articolo 2495 (2490, 6° c.).
Bilancio finale di liquidazione
• Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale , indicando la parte spettante a ciascun
socio o azione nella divisione dell'attivo (2492, 1° c.).
• Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato
dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti, è depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese (2492, 2° c.).
• Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto
deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al
tribunale in contraddittorio dei liquidatori (2492, 3° c.).
• I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio,
nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione
della causa ha inizio quando sia decorso il termine
suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non
intervenuti (2492, 4° c.).
Approvazione bilancio finale
• Decorso il termine di novanta giorni senza che siano
stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione
s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci (2493, 1° c.).
• Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la
quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del
pagamento dell'ultima quota di riparto, importa
approvazione del bilancio (2493, 2° c.).
• Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta
giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio
devono essere depositate presso una banca con
l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei
numeri delle azioni, se queste sono al portatore
(2494).
Deposito liberi
• Compiuta la liquidazione, la distribuzione
dell'attivo o il deposito delle somme non riscosse
dai soci, i libri della società devono essere
depositati e conservati per dieci anni presso
l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può
esaminarli, anticipando le spese.
Estinzione società
• Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della
società dal registro delle imprese.
• Ferma restando l'estinzione della società, dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,
fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta
entro un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l'ultima sede della società.
• Il fallimento può essere dichiarato entro un anno
dalla cancellazione.
Scioglimento
società capitali
Lorenzo Benatti
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