Il caso: 1 Art 2484 c.c. comma 1, n. 3 “cause di scioglimento società di capitali: 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’ assemblea” 2 Il ricorso è stato presentato dal presidente del C.d.A. , poiché negli anni 2008-2009 l’ assemblea non avrebbe funzionato; controversie tra due soci (che avevano il 50% delle azioni totali) 3 Nell’ assemblea del 31 luglio 2009 non era stato approvato il bilancio del 2008. PERCHE’ ? Erano stati presentati due progetti diversi di bilancio I) principio della non continuità aziendale; II) principio di continuità aziendale. Anche i C.d.A. erano stati infruttuosi per l’assenza di amministratori e soci della società II 4 SOCIO I : Si è costituito ed ha aderito alle richieste del Presidente del C.d.A. ; Sostiene che la paralisi della società deriva dal dissidio tra i soci I e II; Il disaccordo era iniziato nel maggio 2008 con azioni legali; La società era sottocapitalizzata. 5 SOCIO II : Si è costituito ma ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; Critica il presupposto legittimante la domanda del Presidente del CdA; CdA non è mai stato chiamato a deliberare lo scioglimento della società; Non può esssere chiesto lo scioglimento della società secondo l’art 2484 n.3 la legge si riferisce al blocco delle deliberazioni necessarie dell’assemblea ordinaria e non straordinaria; Per l’ accertamento dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea il bilancio non deve essere approvato almeno due volte. 6 TRIBUNALE: C’ è stato un secondo tentativo di approvazione del bilancio, il 12 novembre 2009; Il tribunale deve intervenire per esaminare la fondatezza delle rispettive posizioni; Conviene con socio II per quanto detto delle deliberazioni necessarie; NON INTERESSA QUANTE VOLTE NON E’ STATO APPROVATO IL BILANCIO, MA IL CONTESTO GENERALE, NEL QUALE IL BLOCCO DEL FUNZIONAMETO DEGLI ORGANI SI SIA VERIFICATO . 7 L’organo assembleare è “stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere alle sue funzioni essenziali” (Cassazione n. 9267 1996); “deve accedersi alla dichiarazione di sussistenza della causa di scioglimento della società costituita dall’impossibilità del funzionamento dell’organo assembleare della medesima”; “deve essere accolta la richiesta di nomina dei liquidatori”; FINE! 9