AMMINISTRAZIONE
principio
non affidata a terzi
estranei (?)
ogni socio ha pieno potere
di gestione anche nell‘interesse
degli altri soci
principio
„fiduciario“
AMMINISTRAZIONE
DISGIUNTIVA
ATTO immediatamente efficace
per la società
PRIMA del compimento
dell‘atto
opposizione
decisione presa a maggioranza
secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili
AMMINISTRAZIONE
CONGIUNTIVA
maggioranza
unanimità
salvo necessità di
evitare un danno
alla società
regimi diversi
ciascuno può
compiere
l‘atto
pattuizione
es., amministrazione riservata
solo ad alcuni fra i soci
diritti e obblighi
degli amministratori
norme sul mandato
amministrare con la diligenza del buon
padre di famiglia
atti di ordinaria e
straordinaria amm.
responsabilità per inadempimento ai loro
obblighi nei confronti della società è
solidale
salvo prova di essere
esente da colpa
disg.: non
era a conoscenza
cong a magg.:
non poteva
impedire decisione
revoca degli
amministratori
se nomina con
contratto
se nomina con
atto separato
anche senza
giusta causa
unanimità
immediatamente efficace
se ricorre giusta causa
ciascun socio
se giusta causa, può chiedere
giudizialmente la revoca
però diritto al
risarcimento
del danno
RAPPRESENTANZA
spetta a tutti gli
amministratori
estesa a TUTTI GLI ATTI
che rientrano nell‘oggetto
sociale
salvo diversa
pattuizione
salvo limitazioni ex contratto
o ex procura
opponibili ai terzi solo se iscritte
nel registro delle imprese
però prova che il
terzo ne era a
conoscenza
„GRIGLIA“
SOCI NON AMMINISTRATORI
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
diritto ad avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
in qualsiasi momento
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
pattuizione
ridurre i poteri di
informazione
altri strumenti di
controllo gestorio
diritto al rendiconto annuale
diritto di consultare i documenti
relativi all‘amministrazione
„GRIGLIA“
RENDICONTO
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
principi di redazione ex
disciplina spa
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
(RIMANDO)
modifica del contratto
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
consenso di tutti i soci,
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
anche trasferimento della
partecipazione
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
salvo diversa disposizione
del contratto
forma
maggioranza
libera
opponibilità
ai terzi
iscrizione R.I.
recesso
„GRIGLIA“
SCIOGLIMENTO
LIMITATAMENTE
A UN SOCIO
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
esclusione
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
morte
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
recesso
CONTROLLO
BILANCIO
deroga al principio dello
scioglimento solo per
mutuo consenso
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
se la società è contratta
a tempo indeterminato o
per tutta la vita di uno
dei soci
per giusta causa
efficace dopo
tre mesi
efficace subito
ragioni direttamente collegate
con il rapporto societario
altre cause previste
nell‘atto costitutivo
esclusione
fallimento del socio
di diritto
quando il creditore particolare
abbia ottenuto la liquidazione
della quota
facoltativa
inadempimento obblighi ex lege
o ex contratto sociale
se obblighi in quanto
amministratore: revoca
per giusta causa, non
necessariamente esclus.
-- interdizione
-- inabilitazione
-- condanna a pena comportante interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici
sopravvenuta impossibilità di
eseguire i conferimenti promessi
es., perimento bene
conferito in godimento
procedimento di
esclusione
maggioranza
per teste
decisione motivata e
comunicata al socio
escluso
30 gg.
opposizione
Tribunale
solo due soci
Tribunale
morte
entro sei mesi
dalla morte
eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota
salvo diversa disposizione
dell‘atto costitutivo
salvo diversa volontà
dei soci
scioglimento
dell‘intera società
subingresso degli
eredi (con il loro
consenso)
liquidazione della quota
al socio uscente o agli eredi
in denaro
in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica
lo scioglimento
anche utili o perdite
da operazioni in corso
anche avviamento
entro sei mesi dal momento in cui
lo scioglimento sia divenuto efficace
SCIOGLIMENTO
DELLA SOCIETÀ
per volontà di tutti i soci
alla scadenza del termine,
salvo proroga (anche tacita)
oggetto realizzato o
divenuto impossibile
per mancanza della
pluralità dei soci
sentenza di dichiarazione
di fallimento
altre ipotesi ex
contratto sociale
e non ricostituita
entro sei mesi
effetti dello
scioglimento
salvo revoca della
liquidazione
scioglimento
automatico
es., modifica oggetto
sociale divenuto
impossibile
apertura della fase
di liquidazione
amministratori:
solo affari urgenti
liquidatori
altrimenti:responsabilità
illimitata e solidale
nomina
consenso di tutti i soci
se disaccordo: Presidente
del Tribunale
poteri
nomina iscritta
nel R.I.
atti volti alla liquidazione
NO nuove operazioni
presa in consegna beni
e documenti sociali
formazione
dell‘inventario
stato attivo e passivo
del patrimonio sociale
monetizzazione
dell‘attivo
anche: conferimenti ancora dovuti
anche: richiesta ai soci di somme aggiuntive
pagamento dei
debiti sociali
nei limiti e in proporzione
della partecipazione di
ciascuno alle perdite
solo se debiti sociali
integralmente pagati
ripartizione del residuo
attivo fra i soci
rimborso dei conferimenti
conferimenti d‘opera
di beni in godimento
liberazione dall‘obbligo
restituzione
ripartizione dell‘attivo
in misura della partecipazione
ai guadagni
richiesta la cancellazione
della società dal R.I.
crediti fatti valere nei confronti degli ex soci
SE ancora creditori
insoddisfatti
nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che
il pagamento è dipeso da loro colpa
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società in nome
collettivo
regolare

società
semplice
ci occupiamo solo delle
differenze!
quanto non menzionato
si intende sostanzialmente
uguale
SOCIETÀ SEMPLICE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
attività agricole
società di comodo
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
registrazione (attività agricola)
nella sezione speciale
del registro delle imprese
pubblicità
dichiarativa
SCIOGLIMENTO
no forme particolari
„GRIGLIA“
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
resposabilità illimitata
e solidale
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
di tutti i soci che hanno agito
in nome e per conto della
società
degli altri soci, salvo patto
di limitazione della responsabilità
portato a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei
iscrizione R.I.
beneficio di
escussione
società semplice
snc regolare
indicazione beni
sui quali agevolmente
soddisfarsi
società
escutere
escutere
C
società
X
X
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
escutere
X
escutere
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
C
può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
si
società
X
si
U
ove dimostri che gli altri beni
sono insufficienti a soddisfare
il proprio credito
C
quota da liquidare
entro tre mesi dalla
domanda
socio escluso
oppure
deliberazione di
scioglimento
della società
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Diritto societario_5