AMMINISTRAZIONE principio non affidata a terzi estranei (?) ogni socio ha pieno potere di gestione anche nell‘interesse degli altri soci principio „fiduciario“ AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficace per la società PRIMA del compimento dell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA maggioranza unanimità salvo necessità di evitare un danno alla società regimi diversi ciascuno può compiere l‘atto pattuizione es., amministrazione riservata solo ad alcuni fra i soci diritti e obblighi degli amministratori norme sul mandato amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia atti di ordinaria e straordinaria amm. responsabilità per inadempimento ai loro obblighi nei confronti della società è solidale salvo prova di essere esente da colpa disg.: non era a conoscenza cong a magg.: non poteva impedire decisione revoca degli amministratori se nomina con contratto se nomina con atto separato anche senza giusta causa unanimità immediatamente efficace se ricorre giusta causa ciascun socio se giusta causa, può chiedere giudizialmente la revoca però diritto al risarcimento del danno RAPPRESENTANZA spetta a tutti gli amministratori estesa a TUTTI GLI ATTI che rientrano nell‘oggetto sociale salvo diversa pattuizione salvo limitazioni ex contratto o ex procura opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese però prova che il terzo ne era a conoscenza „GRIGLIA“ SOCI NON AMMINISTRATORI COSTITUZIONE CONFERIMENTI diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO in qualsiasi momento BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO pattuizione ridurre i poteri di informazione altri strumenti di controllo gestorio diritto al rendiconto annuale diritto di consultare i documenti relativi all‘amministrazione „GRIGLIA“ RENDICONTO COSTITUZIONE CONFERIMENTI principi di redazione ex disciplina spa REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO (RIMANDO) modifica del contratto „GRIGLIA“ COSTITUZIONE consenso di tutti i soci, CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE anche trasferimento della partecipazione CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO salvo diversa disposizione del contratto forma maggioranza libera opponibilità ai terzi iscrizione R.I. recesso „GRIGLIA“ SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO COSTITUZIONE CONFERIMENTI esclusione REGIME DELLA PARTECIPAZIONE morte REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE recesso CONTROLLO BILANCIO deroga al principio dello scioglimento solo per mutuo consenso MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci per giusta causa efficace dopo tre mesi efficace subito ragioni direttamente collegate con il rapporto societario altre cause previste nell‘atto costitutivo esclusione fallimento del socio di diritto quando il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota facoltativa inadempimento obblighi ex lege o ex contratto sociale se obblighi in quanto amministratore: revoca per giusta causa, non necessariamente esclus. -- interdizione -- inabilitazione -- condanna a pena comportante interdizione anche temporanea dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi es., perimento bene conferito in godimento procedimento di esclusione maggioranza per teste decisione motivata e comunicata al socio escluso 30 gg. opposizione Tribunale solo due soci Tribunale morte entro sei mesi dalla morte eredi hanno diritto alla liquidazione della quota salvo diversa disposizione dell‘atto costitutivo salvo diversa volontà dei soci scioglimento dell‘intera società subingresso degli eredi (con il loro consenso) liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi in denaro in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento anche utili o perdite da operazioni in corso anche avviamento entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ per volontà di tutti i soci alla scadenza del termine, salvo proroga (anche tacita) oggetto realizzato o divenuto impossibile per mancanza della pluralità dei soci sentenza di dichiarazione di fallimento altre ipotesi ex contratto sociale e non ricostituita entro sei mesi effetti dello scioglimento salvo revoca della liquidazione scioglimento automatico es., modifica oggetto sociale divenuto impossibile apertura della fase di liquidazione amministratori: solo affari urgenti liquidatori altrimenti:responsabilità illimitata e solidale nomina consenso di tutti i soci se disaccordo: Presidente del Tribunale poteri nomina iscritta nel R.I. atti volti alla liquidazione NO nuove operazioni presa in consegna beni e documenti sociali formazione dell‘inventario stato attivo e passivo del patrimonio sociale monetizzazione dell‘attivo anche: conferimenti ancora dovuti anche: richiesta ai soci di somme aggiuntive pagamento dei debiti sociali nei limiti e in proporzione della partecipazione di ciascuno alle perdite solo se debiti sociali integralmente pagati ripartizione del residuo attivo fra i soci rimborso dei conferimenti conferimenti d‘opera di beni in godimento liberazione dall‘obbligo restituzione ripartizione dell‘attivo in misura della partecipazione ai guadagni richiesta la cancellazione della società dal R.I. crediti fatti valere nei confronti degli ex soci SE ancora creditori insoddisfatti nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI società in nome collettivo regolare società semplice ci occupiamo solo delle differenze! quanto non menzionato si intende sostanzialmente uguale SOCIETÀ SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE attività agricole società di comodo CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO registrazione (attività agricola) nella sezione speciale del registro delle imprese pubblicità dichiarativa SCIOGLIMENTO no forme particolari „GRIGLIA“ RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO resposabilità illimitata e solidale BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO di tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società degli altri soci, salvo patto di limitazione della responsabilità portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei iscrizione R.I. beneficio di escussione società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmente soddisfarsi società escutere escutere C società X X esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale escutere X escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalla domanda socio escluso oppure deliberazione di scioglimento della società