SOCIETÀ COSTITUITE ALL‘ESTERO Art. 43 (ex art.52) Trattato CE principio della libertà di stabilimento Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. Art. 48 (ex art.58) Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Sentenza Centros Danimarca Regno Unito Società Società succursale senza doversi assoggettare alle norme che regolano quel tipo di società „…le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a consentire alle società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività negli altri Stati membri per il tramite di un'agenzia, di una succursale o di una filiale..“ „..il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento. Infatti, il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato..“ Capo XI Delle società costituite all’estero 2507. Rapporti con il diritto comunitario. — L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE natura dell‘atto costitutivo forma dell‘atto costitutivo contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI misura tipologia stima titolo del conferimento REGIME DELLA PARTECIPAZIONE natura partecipazione ai guadagni partecipazione alle perdite creditori della società regime di responsabilità creditori personali circolazione della partecipazione sociale REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione conflitto di interessi invalidità delle decisioni amministrazione procedimento di impugnazione „sistema“ nomina e cessazione degli amministratori diritti e obblighi degli amministratori conflitto di interessi responsabilità degli amministratori CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ revisori esterni autorità giudiziaria BILANCIO principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale diritto di opzione aumento perdite diminuzione altro SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO recesso esclusione morte SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ liquidazione Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) (….) L'anno ............................. , il giorno .................................., del mese di ................................... ,davanti a me Dott..........................................................., Notaio in……………… , iscritto presso il Collegio notarile di……………… ….sono personalmente comparsi i Signori: — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — ……….. delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE NATURA CONTRATTO verbalmente CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO FORMA NON È NECESSARIA LA FORMA SCRITTA consenso manifestato per comportamenti concludenti SE NON PER LA NATURA DEI BENI CONFERITI es., conferimento di un immobile 1350 n.9 con sottoscrizione autenticata dei contraenti forma scritta atto pubblico ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO del contratto entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori nel R.I. del luogo in cui la società ha sede no pubblicità dichiarativa „società irregolare“ snc/sas -minore autonomia patrimoniale - regime particolare in materia di rappresentanza società di fatto snc irregolare no esplicitazione del contenuto conclusa per fatti concludenti attività commerciale principio di effettività esercizio collettivo di attività commerciale lucrativa norme snc irregolare disciplina residuale (RINVIO) CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almeno un socio indicazione del rapporto sociale soci che hanno l‘amministrazione e la rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società VIZI DELL‘ATTO COSTITUTIVO per contrarietà a norme imperative… NULLO CONTRATTO PLURILATERALE CON COMUNIONE DI SCOPO ANNULLABILE vizi della volontà se della singola partecipazione nullità/annullamento dell‘intero contratto solo se partecipazione essenziale Pr.: nullità dell‘intero contratto d2 d1 no effetti giuridici restituzione ai soci applicazione analogica principio della irretroattività della nullità per soc.cap. causa di scioglimento per impossibilità conseguimento dell‘oggetto sociale liquidazione: creditori sociali soddisfatti per primi „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MISURA ammontare/investimento di ciascuno pattuizione dei soci MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO doppia presunzione semplice ammontare quanto oggettivamente necessario per il conseguimento dell‘oggetto sociale investimento di ciascuno in parti uguali fra loro socio d‘opera contratto se manca: dal giudice secondo equità es., crediti, garanzie reali e personali, servizi, opera TIPOLOGIA qualunque apporto suscettibile di valutazione economica --nome (inserito nella ragione sociale) se nulla è previsto dal contratto denaro CREDITI socio risponde della eventuale insolvenza del debitore nei limiti del valore attribuito al credito (pro solvendo) STIMA conferimenti diversi dal denaro criteri fissati contrattualmente dai soci indicati nell‘atto costitutivo TITOLO norme sulla vendita beni conferiti in proprietà socio garante per i vizi della cosa e per evizione dal trasferimento della proprietà: rischio del perimento fortuito a carico della società prima: se bene perisce socio può essere escluso beni conferiti in godimento diritto alla restituzione del bene rischio a carico del socio: se bene perisce socio può essere escluso „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO quota di patrimonio BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO non si può riprendere quanto conferito non si possono utilizzare le cose appartenenti al patrimonio sociale per fini esterni a quelli della società PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATI DA BILANCIO salvo pattuizione diversa dei soci ripartizione degli utili pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di distribuzione di utili non realmente conseguiti restituzione se non in buona fede divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) patto nullo ripartizione degli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti