SOCIETÀ COSTITUITE
ALL‘ESTERO
Art. 43 (ex art.52)
Trattato CE
principio della libertà
di stabilimento
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende
altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di
uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48,
secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Art. 48 (ex art.58)
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la
sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno
della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi
comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal
diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di
lucro.
Sentenza Centros
Danimarca
Regno
Unito
Società
Società
succursale
senza doversi assoggettare alle
norme che regolano quel tipo di
società
„…le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte
precisamente a consentire alle società costituite conformemente alla normativa
di uno Stato membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale
o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività negli
altri Stati membri per il tramite di un'agenzia, di una succursale o di una filiale..“
„..il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga
di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno
severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del
diritto di stabilimento. Infatti, il diritto di costituire una società in conformità alla normativa
di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio,
nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato..“
Capo XI
Delle società costituite all’estero
2507. Rapporti con il diritto comunitario. — L’interpretazione ed applicazione delle
disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento
delle Comunità europee
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
SOCIETÀ DI
PERSONE
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
COSTITUZIONE
natura dell‘atto costitutivo
forma dell‘atto costitutivo
contenuto dell‘atto costitutivo
vizi dell‘atto costitutivo
CONFERIMENTI
misura
tipologia
stima
titolo del conferimento
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
natura
partecipazione ai guadagni
partecipazione alle perdite
creditori della società
regime di
responsabilità
creditori personali
circolazione della
partecipazione sociale
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
decisioni dei soci
modalità di assunzione
conflitto di interessi
invalidità delle decisioni
amministrazione
procedimento di
impugnazione
„sistema“
nomina e cessazione degli amministratori
diritti e obblighi degli amministratori
conflitto di interessi
responsabilità degli amministratori
CONTROLLO
controllo individuale
controllo da parte di
un organo interno
poteri e doveri
controllo „esterno“
revisori esterni
autorità giudiziaria
BILANCIO
principi di redazione
approvazione
destinazione del risultato d‘esercizio
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
procedimento
modificativo
modifiche del
capitale sociale
diritto di opzione
aumento
perdite
diminuzione
altro
SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO SOCIALE
LIMITATAMENTE
AD UN SOCIO
recesso
esclusione
morte
SCIOGLIMENTO
DELLA SOCIETÀ
liquidazione
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
(….)
L'anno ............................. , il giorno .................................., del mese di ................................... ,davanti a me
Dott..........................................................., Notaio in……………… , iscritto presso il Collegio notarile di………………
….sono personalmente comparsi i Signori:
— Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via……….,
n…., cod. fisc. …………………………, di professione……………………..
— Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via……….,
n…., cod. fisc. …………………………, di professione……………………..
— ………..
delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza
del quale convengono e stipulano quanto segue:
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale
- il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale
- ……..
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo
presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore
nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
…..
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
NATURA
CONTRATTO
verbalmente
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
FORMA
NON È NECESSARIA
LA FORMA SCRITTA
consenso manifestato per
comportamenti concludenti
SE NON PER LA
NATURA DEI BENI
CONFERITI
es., conferimento di
un immobile
1350 n.9
con sottoscrizione autenticata
dei contraenti
forma scritta
atto pubblico
ai fini dell‘iscrizione
DEPOSITO del
contratto
entro 30 gg. dalla stipulazione
ad iniziativa degli amministratori
nel R.I. del luogo in
cui la società ha sede
no pubblicità dichiarativa
„società irregolare“
snc/sas
-minore autonomia patrimoniale
- regime particolare in
materia di rappresentanza
società di fatto
snc irregolare
no esplicitazione del contenuto
conclusa per
fatti concludenti
attività commerciale
principio di
effettività
esercizio collettivo di
attività commerciale
lucrativa
norme snc
irregolare
disciplina
residuale
(RINVIO)
CONTENUTO
snc regolare
generalità dei soci
persone fisiche
persone giuridiche
ragione sociale
nome di almeno
un socio
indicazione del
rapporto sociale
soci che hanno
l‘amministrazione e
la rappresentanza
sede della società
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore ad essi
attribuito e modo di valutazione
prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera
norme di attribuzione di utili e perdite
durata della società
VIZI DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
per contrarietà a norme
imperative…
NULLO
CONTRATTO PLURILATERALE
CON COMUNIONE DI SCOPO
ANNULLABILE
vizi della volontà
se della singola
partecipazione
nullità/annullamento dell‘intero
contratto solo se partecipazione
essenziale
Pr.: nullità dell‘intero
contratto
d2
d1
no effetti giuridici
restituzione ai soci
applicazione analogica
principio della irretroattività
della nullità per soc.cap.
causa di scioglimento per
impossibilità conseguimento
dell‘oggetto sociale
liquidazione: creditori sociali
soddisfatti per primi
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MISURA
ammontare/investimento
di ciascuno
pattuizione
dei soci
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
doppia presunzione semplice
ammontare
quanto oggettivamente necessario
per il conseguimento dell‘oggetto
sociale
investimento
di ciascuno
in parti uguali fra loro
socio d‘opera
contratto
se manca: dal giudice secondo equità
es., crediti, garanzie reali e
personali, servizi, opera
TIPOLOGIA
qualunque apporto suscettibile
di valutazione economica
--nome (inserito nella ragione
sociale)
se nulla è previsto
dal contratto
denaro
CREDITI
socio risponde della eventuale
insolvenza del debitore
nei limiti del valore
attribuito al credito
(pro solvendo)
STIMA
conferimenti diversi
dal denaro
criteri fissati contrattualmente
dai soci
indicati nell‘atto costitutivo
TITOLO
norme sulla vendita
beni conferiti
in proprietà
socio garante per i
vizi della cosa e
per evizione
dal trasferimento della proprietà:
rischio del perimento fortuito a carico
della società
prima: se bene perisce
socio può essere escluso
beni conferiti
in godimento
diritto alla restituzione
del bene
rischio a carico del socio:
se bene perisce
socio può essere escluso
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
quota di patrimonio
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
non si può riprendere
quanto conferito
non si possono utilizzare
le cose appartenenti al
patrimonio sociale per fini
esterni a quelli della società
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
AGLI UTILI EVIDENZIATI
DA BILANCIO
salvo pattuizione
diversa dei soci
ripartizione
degli utili
pattuizione delle
parti, ma due DIVIETI
divieto di distribuzione
di utili non realmente
conseguiti
restituzione se
non in buona fede
divieto di esclusione (totale o equiparabile)
dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci)
patto nullo
ripartizione
degli utili
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionale
ai conferimenti
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