Edizioni Simone - Vol. 26 Compendio di Diritto delle Società
Capitolo 6La società per azioni:
nozione e costituzione
Sommario1. La società per azioni: nozione e caratteri essenziali. - 2. Costituzione della
s.p.a. - 3. Stipulazione dell’atto costitutivo. - 4. Forma e contenuto dell’atto
costitutivo. - 5. Iscrizione nel registro delle imprese. - 6. La nullità della
società. - 7. La s.p.a. con unico azionista. - 8. I contratti parasociali. - 9.
La società per azioni europea.
1.La società per azioni: nozione e caratteri essenziali
La società per azioni (s.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali e,
allo stesso tempo, la forma più importante di «società» predisposta per le imprese che
richiedono l’apporto di ingenti capitali ed importano l’assunzione di notevoli rischi.
Aspetto peculiare della s.p.a. è che il vincolo tra società e socio è impersonale ed anonimo: l’elemento personale passa in secondo piano di fronte alla prevalenza del capitale.
Dal punto di vista economico, infatti, le s.p.a. consentono di raccogliere ingenti capitali
ai cui titolari non è attribuito alcun potere di gestione, ma solo la distribuzione degli
utili come remunerazione del loro apporto.
La società per azioni è contraddistinta dai seguenti caratteri essenziali:
— la personalità giuridica: essa si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
(art. 2331, comma 1º). Da questo momento la società diventa un soggetto formalmente diverso dalle persone dei soci e gode perciò di autonomia patrimoniale
perfetta (cd. principio di alterità);
— la responsabilità limitata: a norma dell’art. 2325: «nella società per azioni, per le
obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio».
La responsabilità limitata comporta che il socio di una s.p.a. è obbligato patrimonialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e che
i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni
individuali nei confronti dei singoli soci.
Il socio, pertanto, non corre altro rischio se non quello di perdere la somma o il
bene conferito in società;
— le azioni: il capitale delle società per azioni è diviso in frazioni, ossia in porzioni
di eguale ammontare, ognuna delle quali si chiama azione ed esprime la misura
della partecipazione di ciascun socio alla società.
L’azione è un titolo di credito, causale, di partecipazione, poiché rappresenta ed
incorpora la quota di partecipazione del socio ed i diritti inerenti a tale quota.
Il D.L. 91/2014 (cd. decreto competitività), conv. in L. 116/2014 ha ridotto la soglia del
capitale minimo necessario alla costituzione di s.p.a. con lo scopo principale di agevolare la costituzione di tale tipologia di società. Il capitale sociale minimo per costituire
una s.p.a. (precedentemente stabilito in 120.000 euro) è stato fissato in 50.000 euro.
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2.Costituzione della s.p.a.
A) La costituzione della s.p.a.
La s.p.a. si costituisce solo quando si realizzano le seguenti attività richieste dalla legge,
ognuna delle quali è produttiva di effetti giuridici peculiari:
— stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale sociale ed
il rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti (artt. 2342, 2343 e 2343ter);
— iscrizione della società nel registro delle imprese.
B) Le condizioni per la costituzione
L’art. 2329 richiede tre condizioni nella fattispecie costitutiva della s.p.a.:
— l’intera sottoscrizione del capitale sociale: è necessario, cioè, che i soci assumino
l’obbligo di effettuare i conferimenti a favore della società il cui valore complessivo sia
pari al capitale sociale indicato nell’atto costitutivo. Il capitale sociale non può essere,
a seguito dell’intervento del D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014, inferiore a 50.000
euro. A fondamento di tale norma vi è la configurazione della formazione del capitale
sociale come elemento necessario e indefettibile per la nascita dell’ente societario;
— il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in danaro dei soci o, nel caso
di costituzione con atto unilaterale, del loro intero ammontare;
— l’esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste da
leggi speciali in considerazione del particolare oggetto delle società. Le autorizzazioni cui si riferisce la norma sono esclusivamente quelle richieste per la valida
costituzione ed iscrizione della società nel registro delle imprese, dovendosi pertanto
escludere dal novero le autorizzazioni richieste per l’esercizio in concreto di una
determinata attività.
La formulazione dell’art. 2329 c.c. richiede espressamente la relazione di stima di cui all’art.
2343 (dei conferimenti di beni in natura e crediti) tra le condizioni per la costituzione della società.
Qualora ci si avvalga della possibilità prevista dall’art. 2343ter, introdotto dal D.Lgs. 142/2008 e
modificato dal D.Lgs. 224/2010, di effettuare conferimenti in natura o di crediti senza relazione
giurata di stima, il notaio dovrà verificare la presenza dei documenti da cui risulti che il valore
attribuito ai conferimenti di valori mobiliari o di strumenti monetari, ai fini della determinazione del
capitale, è pari o inferiore al prezzo cui gli stessi sono stati scambiati nei mercati regolamentati nei
sei mesi antecedenti, o del bilancio da cui risulta il valore equo del bene o della relazione di stima
di un esperto indipendente; documenti da allegarsi all’atto costitutivo e la cui presenza costituisce
condizione per la stipulazione.
3.Stipulazione dell’atto costitutivo
A) Atto costitutivo e statuto
L’atto costitutivo della s.p.a. consta generalmente di due documenti separati:
— l’atto costitutivo (in senso stretto): nel quale si manifesta la volontà delle parti di
dare vita al rapporto sociale;
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— lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società
e che, pur se contenuto in un atto separato, si considera parte integrante dell’atto
costitutivo (art. 2328). In caso di contrasto tra le norme dell’atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde.
B) Forme della stipulazione
L’atto costitutivo può essere stipulato secondo due diverse modalità:
— stipulazione simultanea o istantanea: mediante comparizione delle parti avanti al
notaio e redazione dell’atto pubblico. Tale tipo di stipulazione rappresenta la forma
normale e generalmente adottata;
— stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione: al termine e come conclusione
di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. Tale forma di stipulazione,
data la sua complessità, è assai rara nella pratica. Il ricorso alla stessa potrebbe
essere utile allorquando il capitale da sottoscrivere sia ingente ed incerta ne appaia
la sottoscrizione (la stipulazione successiva, invero, consente di subordinare la
costituzione della società alla raccolta del capitale necessario).
Le fasi della stipulazione per pubblica sottoscrizione
Le fasi della stipulazione per pubblica sottoscrizione sono:
— compilazione del programma e suo deposito. I «promotori», cioè coloro che assumono l’iniziativa,
compilano un programma, indicando le principali disposizioni dell’atto costitutivo ed il termine
entro cui deve stipularsi, e lo depositano presso un notaio, prima di renderlo pubblico;
— adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti. Gli eventuali «sottoscrittori» aderiscono
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente generalità e numero delle azioni
sottoscritte. Successivamente, nel termine assegnato dai promotori (non superiore ad un mese),
versano il 25% dei conferimenti in danaro;
— convocazione dell’assemblea e deliberazioni. I promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata. L’assemblea costituente (che non può tenersi prima di 10 giorni
dall’avviso di convocazione):
— accerta l’esistenza delle condizioni per la costituzione della s.p.a.;
— delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;
— delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
— nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
L’assemblea non può variare il contenuto del programma senza il consenso unanime dei sottoscrittori. Essa, dunque, ha soltanto la funzione di integrare il contratto esistente, completandolo
nelle parti mancanti;
— stipulazione dell’atto costitutivo in senso stretto. Gli intervenuti all’assemblea, raggiunto l’accordo, stipulano per atto pubblico l’atto costitutivo con le indicazioni prescritte.
Se la società si costituisce, i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute, sempreché le une e le altre siano state necessarie per la costituzione
o siano state, comunque, approvate dall’assemblea.
In caso di mancata costituzione, invece, obbligazioni e spese restano definitivamente a carico
dei promotori, i quali non possono rivalersene verso i sottoscritti delle azioni (art. 2338).
I promotori, poi, sono solidalmente responsabili verso la società ed i terzi (art. 2339):
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti, verso la società ed i terzi,
richiesti per la costituzione della società;
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2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata prevista dall’art.
2343, sempre che non ricorrono le condizioni che non rendono necessaria la relazione stessa;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
I promotori, infine, allo scopo di bilanciare la responsabilità cui sono esposti, possono «riservarsi
nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente ad un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di
cinque anni» (art. 2340). La stessa possibilità è riconosciuta ai soci fondatori dall’art. 2341, ai quali,
tuttavia, il legislatore del 2003 non ha esteso il limite posto ai soli promotori dal secondo comma
dell’art. 2340 e consistente nel divieto di riservarsi ulteriori benefici.
4.Forma e contenuto dell’atto costitutivo
La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico (art. 2328). La mancanza della stipulazione dell’atto
costitutivo nella forma dell’atto pubblico è causa di nullità della società (art. 2332, comma 2).
L’art. 2328, come modificato dal D.Lgs. 39/2010, prescrive che l’atto costitutivo deve
indicare obbligatoriamente:
— il cognome ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato
di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza dei soci e degli eventuali
promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
Si ricordi che i soci di una s.p.a. possono essere non solo persone fisiche, ma anche enti
con o senza personalità giuridica (ad es. società di persone): a tal fine, pertanto, è richiesta
l’indicazione non solo dei dati relativi alle persone fisiche, ma anche di quelli inerenti a tali enti
(denominazione, sede);
— la denominazione sociale, ossia la ditta della s.p.a.: può formarsi in qualunque modo
(anche con un nome di fantasia) purché contenga l’indicazione del tipo sociale
s.p.a. (si ricordi, al riguardo, che «denominazione», in materia di s.p.a., equivale
alla «ragione sociale» delle società personali);
— il comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
— l’oggetto sociale, cioè il genere di attività svolta dalla s.p.a.
Come osserva GALGANO, l’indicazione precisa dell’oggetto sociale (che non può esser generica od onnicomprensiva) è indispensabile per determinare i poteri degli amministratori, che
possono compiere solo gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2380bis, comma 1), e
dell’assemblea, che non può, neppure con le maggioranze richieste per le modificazioni dello
statuto, deliberare operazioni estraneee all’oggetto sociale;
— l’ammontare del capitale sottoscritto e versato. Il capitale sottoscritto è il capitale
che il socio, sottoscrivendo un certo numero di azioni, si impegna a conferire. Il
capitale versato indica il valore dei conferimenti effettivamente eseguiti. L’ammontare del capitale non può mai essere inferiore alla somma di 50.000 euro;
— il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le
modalità di emissione e circolazione.
Va evidenziata, in proposito, la innovazione introdotta dalla riforma del 2003 con riguardo alla
prevista possibilità di emettere azioni senza l’indicazione del loro valore nominale (art. 2346);
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— il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, che deve risultare da una relazione
giurata di un esperto designato dal Tribunale.
Qualora ricorrono le condizioni previste dall’art. 2343ter, introdotto dal D.Lgs. 142/2008 e
da ultimo modificato dal D.Lgs. 224/2010, il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza
delle condizioni che non rendono necessaria la relazione giurata, devono risultare da una
documentazione sostitutiva, presentata dal conferente, da allegare all’atto costitutivo della
società;
— i criteri per la ripartizione degli utili: unico limite, in proposito, è quello rappresentato dal divieto del «patto leonino». In mancanza della loro indicazione si applica
l’art. 2350 (criterio della ripartizione proporzionale);
— i benefici eventualmente accordati ai soci promotori o ai soci fondatori;
— il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quale tra essi hanno la rappresentanza della società.
È possibile scegliere fra tre diversi tipi di amministrazione: tradizionale, monistico e dualistico
(art. 2380). In funzione di ciò si rende necessario indicare, nell’atto costitutivo — accanto al
numero, ai poteri ed alla rappresentanza — anche il sistema di amministrazione prescelto;
— il numero dei componenti il collegio sindacale;
— la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio
di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
— l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a
carico della società;
— la durata della società ovvero, se la società é costituita a tempo indeterminato, il
periodo di tempo, non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
È consentito costituire s.p.a. a tempo indeterminato, con la contestuale previsione, tuttavia,
di un termine concesso al socio per l’esercizio della facoltà di recesso.
La mancanza dei requisiti prescritti per l’atto costitutivo legittima il rifiuto da parte
del notaio rogante di ricevere l’atto. Tuttavia, solo alcuni degli elementi previsti dalla
norma sono richiesti a pena di nullità; infatti, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese
la nullità della società può essere pronunciata solo per le cause di cui all’art. 2332.
Gli altri elementi costituiscono condizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Alcuni, poi, devono essere indicati solo se le parti intendono derogare alla disciplina
legale, come avviene a proposito delle regole per la ripartizione degli utili tra i soci.
5.Iscrizione nel registro delle imprese
Una volta redatto l’atto costitutivo, la legge pone a carico del notaio ricevente (e, in via
sussidiaria, a carico degli amministratori) l’obbligo di depositarlo entro venti giorni
presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, allegando i documenti comprovanti l’avvenuto versamento della percentuale in
denaro, la relazione giurata di stima del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti,
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i documenti di cui all’art. 2343ter, comma 3, nonché le autorizzazioni eventualmente
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società (art. 2330, comma 1).
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo, ciascun
socio può provvedervi a spese della società (art. 2330, comma 2).
Contestualmente al deposito dell’atto costitutivo deve essere richiesta l’iscrizione della
società nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese, una volta ricevuto l’atto, deve limitarsi ad accertare la regolarità formale della documentazione, dovendosi ritenere escluso qualsiasi
controllo di legittimità sostanziale.
L’ufficio del registro delle imprese deve limitarsi a riscontrare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione
ed i documenti ad esso allegati esistono e sono regolari, ma non può valutare la legittimità del
loro contenuto. Egli pertanto può rifiutare l’iscrizione solo se accerta l’inesistenza di un documento
attestante l’adempimento di una condizione necessaria ovvero, con riferimento all’atto costitutivo,
il mancato rispetto della forma dell’atto pubblico ovvero altre irregolarità formali.
La fattispecie costitutiva della società per azioni si perfeziona, dunque, con l’iscrizione
nel registro delle imprese: con tale adempimento, infatti, ex art. 2331, comma 1, la
società acquista personalità giuridica e viene, pertanto, a concreta esistenza.
Il carattere formale della persona giuridica esclude che sia necessario a tal fine anche
l’effettivo svolgimento dell’oggetto sociale, vale a dire la corrispondente attività economica. La società è perciò assoggettata a fallimento indipendentemente dal compimento
di atti di esercizio di impresa commerciale.
Il D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007 ha introdotto la comunicazione unica per la nascita e l’avvio di un’impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state
definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009. Tale comunicazione, da presentare all’ufficio del
Registro delle imprese presso le camere di commercio competenti utilizzando la via
telematica, vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti
di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del
codice fiscale e della partita Iva. Dal 1° aprile 2010, l’utilizzo della comunicazione
unica è divenuto obbligatorio.
Il D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 ha previsto l’obbligo per le società di nuova costituzione di
indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
Si tratta di un sistema di comunicazione via e-mail che si basa sulla trasmissione al mittente di
una ricevuta elettronica, avente valore legale, che attesta l’invio e la consegna al destinatario dei
documenti informatici spediti.
Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere del 29 agosto 2013 ha stabilito che l’ufficio del
registro delle imprese venuto a conoscenza dell’atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta
per irregolarità della domanda in quanto mancante dell’indicazione della PEC dovrà avviare la
procedura di iscrizione di ufficio. In particolare, dovrà invitare il legale rappresentante della società
o il titolare dell’impresa individuare a presentare, entro un congruo tempo (non superiore a 20
giorni), l’istanza di iscrizione dell’atto o fatto, completa dell’indirizzo di PEC dell’impresa stessa.
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Qual è la sorte delle operazioni compiute prima dell’iscrizione?
Quale atto che perfeziona la fattispecie costitutiva, l’iscrizione esplica la sua efficacia sugli atti precedenti,
in particolare sotto il profilo della stabilità degli effetti dell’atto costitutivo.
La società per azioni esiste giuridicamente solo se iscritta nel registro delle imprese: in mancanza
dell’iscrizione essa non esiste neppure come società irregolare o di fatto.
Le conseguenze della mancata iscrizione sono le seguenti (art. 2331):
— la società non può emettere azioni: queste, inoltre, non possono essere oggetto di un’offerta pubblica
di prodotti finanziari (art. 2331, modif. dal D.Lgs. 51/2007).
— la società non può compiere operazioni economiche: le obbligazioni eventualmente assunte sono
obbligazioni personali di coloro che le hanno assunte.
Non esistendo, infatti, la società, non esiste un patrimonio sociale sul quale i creditori della società
possano agire;
— per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito.
Delle operazioni compiute in nome della società anteriormente all’iscrizione sono altresì solidalmente
ed illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che, nell’atto costitutivo o con
atto separato, hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.
6.La nullità della società
Il codice civile opera una distinzione tra vizi che colpiscono l’atto prima della conclusione del procedimento di costituzione e vizi che colpiscono l’atto dopo l’iscrizione
della società nel registro delle imprese.
Prima dell’iscrizione la società non è ancora nata, ma esiste solo un contratto di società che produce effetti esclusivamente tra le parti. Si applica, pertanto, la disciplina
generale del codice civile in materia di patologia del negozio (artt. 1418 e ss.), salvo
le norme dettate per i contratti associativi (artt. 1420 e 1466).
Dopo la registrazione, invece, non vi è solo un contratto tra le parti, ma una società
dotata di personalità giuridica e in grado di stipulare contratti e assumere obbligazioni
nei confronti di terzi.
In caso di vizi che colpiscono una società già operante sul mercato, quindi, il ricorso
alla disciplina generale del contratto non è sufficiente ad assicurare un’adeguata tutela
dei diversi interessi coinvolti.
È per questo che il legislatore ha introdotto una disciplina ad hoc che prevede che la
nullità della società può essere dichiarata solo nei casi tassativamente elencati dall’art.
2332 e, una volta dichiarata, non produce i normali effetti previsti dalla disciplina
generale dei contratti, anche se l’azione di nullità rimane imprescrittibile (art. 1422)
e può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse (la nullità può essere rilevata
anche d’ufficio dal giudice) (art. 1421).
L’art. 2332 limita le ipotesi di nullità a soli tre casi:
— mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
— illiceità dell’oggetto sociale;
— mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
sociale, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale, o l’oggetto sociale.
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Ogni altra possibile anomalia dell’atto costitutivo o del procedimento di costituzione,
anche se consistente nella violazione di norme imperative di legge, è definitivamente
sanata con l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Le cause di nullità hanno, dunque, carattere tassativo ed il relativo accertamento
è rimesso all’Autorità giudiziaria, con una sentenza il cui dispositivo deve contenere
anche la nomina dei liquidatori. Tale dispositivo va iscritto nel registro delle imprese
da parte degli amministratori della società (art. 2332, comma 6).
La tassatività delle cause di nullità indicate dall’art. 2332 costituisce una deroga alla regola posta, per i contratti in genere, dall’art. 1418 (regola per la quale i casi di nullità sono virtuali e non
testuali). Essa «ha lo scopo di accrescere la sicurezza giuridica nei rapporti facenti capo agli enti
societari e di evitare i turbamenti che potrebbero derivare da troppo frequenti invalidazioni della
società» (BOCCHINI).
Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo?
Gli effetti della dichiarazione di nullità sono fissati dall’art. 2332, che stabilisce al riguardo quattro
principî che derogano alle regole generali in tema di contratti:
— la nullità non può esser dichiarata quando la causa di essa sia stata eliminata e di tale eliminazione
sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Alla stregua della disciplina introdotta dalla riforma societaria, affinché una causa di nullità possa
ritenersi sanata non è più necessaria, pertanto, la modificazione dell’atto costitutivo (v. art. 2332,
vecchia formulazione), essendo a tal fine sufficiente qualsiasi altro fatto idoneo ad eliminarla, purché di esso sia data adeguata pubblicità nelle forme previste dalla legge per la modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto delle società per azioni.
Rispetto ai principi generali occorre segnalare, invece, come l’art. 1423 escluda che l’atto nullo
possa essere in alcun modo convalidato;
— la dichiarazione di nullità ha efficacia ex nunc, per cui non pregiudica l’efficacia degli atti già compiuti
in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
Secondo i principî generali, invece, la dichiarazione di nullità del contratto travolge i diritti acquisiti
dai terzi, anche se terzi di buona fede (efficacia ex tunc).
Il legislatore ha voluto escludere la retroattività della dichiarazione di nullità, partendo dal presupposto che prima di tale dichiarazione una certa attività sociale vi è stata, per cui vanno tutelati gli
eventuali creditori della società poi dichiarata nulla, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento dei terzi;
— corollario dell’irretroattività della sentenza dichiarativa della nullità è la mancata liberazione dei
soci dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
Secondo i principî generali, invece, i soci sarebbero sciolti da ogni obbligazione derivante dal contratto e, anzi, avrebbero diritto di ripetere i conferimenti già eseguiti;
— la dichiarazione di nullità opera come causa di scioglimento della società, per cui la sentenza che
dichiara la nullità apre la liquidazione e deve provvedere alla nomina dei liquidatori.
I beni sociali, pertanto, non potranno essere ripartiti fra i soci se non dopo che i creditori della società
siano stati soddisfatti.
Giurisprudenza concorde, infine, ritiene che qualunque interessato, e non solo i singoli soci, possa esperire
l’azione di nullità ex art. 2332.
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7.La s.p.a. con unico azionista
L’art. 2328, nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/2003, precisa che la società per azioni
può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Si normativizza in tal modo
la possibilità di dar vita a s.p.a. unilaterali, adeguandosi, così, la disciplina delle s.p.a.
a quella delle s.r.l. per le quali era già prevista la menzionata possibilità di costituzione
unilaterale.
Attualmente, quindi, sono ammesse sia le s.p.a. con un unico azionista sopravvenute,
sia le s.p.a. costituite con atto unilaterale dall’unico socio fondatore.
In tal caso:
— alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca l’intero ammontare dei conferimenti in denaro (e non il 25%);
— il socio unico fondatore è illimitatamente responsabile verso i terzi per le operazioni compiute
in nome della società prima dell’iscrizione;
— in caso di aumento di capitale di s.p.a. con un unico socio dovrà essere effettuato immediatamente il versamento dell’intero importo.
Correlativamente l’art. 2325 chiarisce in modo espresso che, anche in caso di costituzione unilaterale, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.
La responsabilità illimitata dell’unico azionista opera esclusivamente nelle ipotesi
in cui:
— non sia stato versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro;
— gli amministratori (o lo stesso socio unico) non abbiano depositato la dichiarazione
di pubblicità dell’unico socio presso il registro delle imprese.
Si tratta di responsabilità sussidiaria, che sorge allorquando la società si trovi in stato
di insolvenza, e di una responsabilità limitata nel tempo, per cui l’azionista risponde
soltanto di quelle obbligazioni sorte durante il periodo in cui ha posseduto l’intero
pacchetto azionario.
La società unipersonale: adempimenti pubblicitari
Onde consentire ai terzi di conoscere l’eventuale struttura unipersonale della società, al fine della opponibilità del relativo regime di responsabilità, è previsto che «quando le azioni risultano appartenere ad
una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione
nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede
e cittadinanza dell’unico socio», ossia di tutti i dati identificativi di quest’ultimo (art. 2362, comma 1).
Analoga dichiarazione deve essere depositata quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei
soci (art. 2362, comma 2).
Tali dichiarazioni vanno depositate, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla iscrizione
nel libro dei soci (art. 2362, comma 4). Se non vi provvedono gli amministratori, può provvedervi
anche l’unico socio direttamente.
Ai fini della esclusione della responsabilità illimitata del socio unico in ipotesi di insolvenza della
società, la pubblicità ha effetto ex tunc (per cui il socio recupera la responsabilità limitata anche per
le obbligazioni anteriori all’iscrizione avvenuta tardivamente).
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Sotto il profilo oggettivo, l’ultimo comma dell’art. 2362 contiene una prescrizione mirante a realizzare
una condizione di trasparenza nei rapporti tra società ed unico socio e, al contempo, un’adeguata
tutela dei creditori sociali. La norma stabilisce che i contratti della società con l’unico socio o, più in
generale, le operazioni a favore di questi sono opponibili ai creditori della società solo se risultano
dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente
data certa anteriore al pignoramento.
Inoltre, è previsto che la situazione di unipersonalità debba essere indicata negli atti e nella corrispondenza della società e, se del caso, nel sito internet (art. 2250, modif. dalla L. 88/2009).
8.I contratti parasociali
I contratti parasociali sono quegli accordi che, in genere, si accompagnano alla
stipulazione dell’atto costitutivo, ma che restano pur sempre separati ed autonomi
rispetto ad esso, i quali hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno
alla società. Si tratta, in pratica, di quelle convenzioni con cui due o più soci assumono
impegni reciproci in ordine all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale
da ciascuno posseduta.
Tutti i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria: essi vincolano, pertanto, soltanto i soci che li hanno sottoscritti, con esclusione dei successivi acquirenti
delle azioni e dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione.
I patti parasociali hanno trovato piena legittimazione normativa, dapprima con il
D.Lgs. 58/1998, che ne ha previsto la piena giuridicità e vincolatività con riguardo
alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati, e poi con il D.Lgs. 6/2003,
che ha provveduto ad una regolamentazione dei patti parasociali anche con riguardo
alle società non quotate.
L’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 dispone che, nelle società con azioni quotate e nelle società che le
controllano, i patti parasociali, in qualunque forma stipulati ed aventi ad oggetto l’esercizio del diritto
di vot­o, o il trasferimento delle relative azioni, o l’esercizio di un’influenza dominante, o di favorire
o contrastare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad
un’offerta devono, entro 5 giorni dalla stipulazione:
—
—
—
—
essere comunicati alla Consob;
essere pubblicati, per estratto, sulla stampa quotidiana;
essere depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale;
essere comunicati alle società con azioni quotate.
L’art. 123bis, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 58/1998 prescrive un quinto adempimento pubblicitario
a carico delle società quotate allorché prevede che, in una specifica sezione della relazione sulla
gestione delle società quotate, vengano inserite informazioni dettagliate relative agli accordi che
sono noti alla società ai sensi dell’art. 122.
In caso di inosservanza di tali obblighi i patti sono nulli, non può essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni che costituiscono l’oggetto dell’accordo e, qualora tale diritto venga egualmente
esercitato ed i voti così espressi siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza,
la deliberazione è impugnabile a norma dell’art. 2377.
Circa la durata dei patti, l’art. 123 del TUF prevede per gli accordi a tempo determinato un termine massimo di tre anni. I patti sono rinnovabili alla scadenza. È altresì prevista la possibilità di
negoziare patti a tempo indeterminato, salvo, in tal caso, il diritto di recesso in capo ad ogni socio
contraente, con un preavviso di sei mesi.
La società per azioni: nozione e costituzione
 87
Per le società non quotate, invece, l’art. 2341bis individua i patti parasociali con
riguardo a quei patti che, in qualsiasi forma stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti
proprietari o il governo della società:
a) hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni e nelle società
che le controllano (cd. sindacati o convenzioni di voto);
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società
che le controllano (cd. sindacati o convenzioni di blocco);
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante su una società per azioni (cd. sindacati o convenzioni di controllo).
I sindacati di voto contemplati sub a) abbracciano innanzitutto le convenzioni che
regolano l’esercizio del diritto di voto in assemblea, ossia le convenzioni con cui il
titolare del diritto medesimo si vincola ad esercitarlo in un dato modo, o a non esercitarlo conservandone, tuttavia, la titolarità.
La genericità della formula utilizzata dal legislatore autorizza, peraltro, a ritenere che nella citata categoria
debbano farsi rientrare tutte quelle convenzioni che vincolano ad esercitare il diritto di voto secondo
modalità diverse da quelle legali, e dunque anche i sindacati di voto aventi carattere occasionale (riferiti,
cioè, solo ad una determinata assemblea), o quelli che mirano a vincolare il voto solo per un determinato tipo di delibera assembleare (si pensi ai sindacati di voto per la nomina degli amministratori).
I sindacati di blocco sub b) si riferiscono, invece, a quella tipologia di accordi che
contemplano, generalmente, il divieto di alienazione delle partecipazioni, con obbligo,
in caso contrario, di offrire le azioni in prelazione agli altri aderenti al patto in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.
Nell’ambito di questa categoria vengono fatti rientrare anche i patti che vietano la costituzione
di usufrutto, di pegno, o di altri vincoli sulle azioni, interpretandosi in senso ampio la nozione di
trasferimento utilizzata dal legislatore.
I sindacati di controllo sub c) configurano, infine, quei patti aventi ad oggetto o per
effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante, cioè una situazione
in cui uno o più soci sono in grado di indirizzare stabilmente l’attività di una società,
in base ai voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure in virtù della titolarità di
particolari vincoli contrattuali con la società.
I confini indubbiamente elastici di tale ultima categoria portano a considerarla come una sorta di
norma di chiusura del sistema, destinata a ricomprendere la quasi totalità delle tipologie pattizie
manifestatesi nella prassi che, pur influenzando la governance e gli assetti proprietari della società
per azioni, tuttavia fuoriescono dai tipi menzionati dalla legge (in particolare il problema si pone per
i cd. patti di consultazione e per i cd. sindacati di gestione, ovvero quegli accordi mediante i quali
gli aderenti tendono a concordare alcune decisioni gestionali strategiche, impegnandosi a far sì
che gli amministratori si conformino e diano esecuzione alle scelte del sindacato).
Durata e adempimenti pubblicitari dei patti parasociali
Con riguardo alle sole tipologie pattizie espressamente considerate, la legge detta specifiche regole
in materia di durata e di adempimenti pubblicitari.
Quanto al profilo della durata l’art. 2341bis limita ad una durata massima di cinque anni i contratti
a tempo determinato, precisando che tale durata si riduce de iure a cinque anni ove le parti abbiano
88

Capitolo 6
previsto un termine maggiore. È fatta, in ogni caso, esplicitamente salva la possibilità di un rinnovo
dei patti alla scadenza.
Nell’ipotesi in cui, invece, i patti parasociali siano stipulati a tempo indeterminato, il secondo comma
dell’art. 2341bis prevede che a ciascun contraente sia attribuito il diritto di recesso con obbligo di
preavviso di almeno sei mesi.
Relativamente, invece, al profilo della pubblicità, l’art. 2341ter dispone che nelle sole società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla
società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. Tale dichiarazione dovrà poi essere trascritta nel
verbale dell’assemblea che va depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Dei due obblighi contemplati dall’art. 2341ter, quello «comunicativo» del patto alla società e quello
«dichiarativo» in apertura di assemblea, mentre il primo resta privo di sanzione, perché sanabile con
la successiva dichiarazione in assemblea, il mancato adempimento di tale dichiarazione impedisce
il diritto di voto ai possessori delle azioni cui si riferisce il patto. Ove poi il diritto di voto venga
comunque esercitato e risulti essere stato determinante per l’adozione della delibera, la stessa sarà
impugnata ai sensi del novellato art. 2377.
9.La società per azioni europea
Con il regolamento CE n. 2157/2001 e il D.Lgs. 188/2005 (di attuazione della direttiva
2001/86/CE) sono stati disciplinati in sede comunitaria l’istituzione della società per
azioni europea (SE) e il coinvolgimento dei lavoratori negli organi direttivi.
Obiettivo di tali provvedimenti è quello di consentire ad imprese, intenzionate ad operare
in più paesi dell’Unione, di costituire una società senza ostacoli dovuti alle divergenze
legislative dei vari Stati membri in materia societaria.
La società europea rappresenta una tipologia di società per azioni, fondata sul diritto dell’Unione
europea, dotata di personalità giuridica e di operatività a carattere transnazionale.
Il regolamento prevede che la costituzione della SE potrà avvenire attraverso:
—
—
—
—
la trasformazione di una s.p.a. esistente;
la fusione di due o più società per azioni;
la creazione di una holding europea;
la costituzione di un’affiliata comune (se due società appartenenti all’Unione Europea sono
soggette alla legge di Stati membri differenti oppure hanno, da almeno due anni, un’affiliata
soggetta alla legge di uno Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro).
La società per azioni europea si caratterizza per la necessaria presenza di forme di
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione, disciplinate dalla direttiva 2001/86/CE,
attuata in Italia con il D.Lgs. 188/2005. Obiettivo principale di tale disciplina è impedire che tale tipo societario venga impiegato per eludere i diritti di partecipazione alla
gestione dell’impresa che alcuni Stati europei riconoscono ai dipendenti.
Il coinvolgimento dei lavoratori può essere attuato in forme diverse: può consistere
nell’obbligo di consultare ed informare periodicamente o in circostanze speciali un
organo di rappresentanza dei dipendenti o arrivare fino al riconoscimento del potere
di nomina da parte dei lavoratori di alcuni componenti degli organi di gestione o di
controllo della società (CAMPOBASSO).
La società per azioni: nozione e costituzione
 89
Questionario
1. Quali sono le principali caratteristiche della s.p.a.? (§1)
2. Quali sono le condizioni richieste per la costituzione della s.p.a.? (§2)
3. Cosa accade se l’atto costitutivo non è stipulato nella forma dell’atto pubblico?
(§4)
4. Possono essere emesse azioni se la società non è iscritta nel registro delle imprese? (§5)
5. Che tipo di efficacia ha la dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo? (§6)
6. Quando ricorre la responsabilità illimitata dell’unico azionista? (§7)
7. Quali sono, ex art. 2341bis c.c., i patti parasociali e a che funzioni assolvono? (§8)
8. Quali fini persegue la costituzione della società per azioni europea? (§9)
Il capitale sociale: tutela della sua integrità e modificazioni
 121
6. Quali sono le conseguenze dell’istituzione di un patrimonio destinato sul patrimonio della società? Chi risponde delle obbligazioni contratte per realizzare lo
specifico affare? (§4)
7. In quali casi risponde la società per le obbligazioni contratte per lo specifico
affare? (§4)
8. Quali condizioni devono essere rispettate affinchè i proventi dell’operazione
finanziata costituiscano patrimonio separato da quello della società? (§4)
Edizioni Simone - Vol. 26 Compendio di Diritto delle Società
Capitolo 9Le modificazioni dello statuto
Sommario1. Le modificazioni dello statuto: nozione. - 2. Il diritto di recesso. - 3. Le
modificazioni del capitale sociale: l’aumento. - 4. Il diritto di opzione. - 5. La
riduzione del capitale sociale.
1.Le modificazioni dello statuto: nozione
Con l’espressione modifiche dello statuto si intende, in senso tecnico, qualsia­si mutamento dell’originario contratto sociale (atto costitutivo o statuto), realizzato mediante
l’inserimento di nuove clausole o attraverso la modificazione delle disposizioni
preesistenti (CAMPOBASSO).
Nella società per azioni le modifiche statutarie sono, di regola, di competenza dell’assemblea straordinaria, che delibera con elevate maggioranze e con particolari formalità
richieste dalla legge.
Per talune modifiche di particolare importanza, poi, la legge richiede una maggioranza
più elevata rispetto a quella ordinariamente prescritta per la seconda convocazione, e
cioè, il voto favorevole di più di un terzo dell’intero capitale, anziché almeno 2/3 del
capitale rappresentato in assemblea (art. 2369, come modif. dal D.Lgs. 27/2010). Si
tratta, in particolare, delle delibere inerenti al cambiamento dell’oggetto sociale, alla
trasformazione della società, allo scioglimento anticipato, alla proroga della società,
alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all’estero e
all’emissione di azioni di cui al secondo comma dell’art. 2351.
Al di fuori delle ipotesi particolari appena esaminate, l’assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, sempre che lo statuto non
richieda una maggioranza più elevata.
A norma dell’art. 2436, le deliberazioni che importano modificazioni dello statuto sono
soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. A tale adempimento provvede entro
trenta giorni il notaio che ha verbalizzato la delibera, il quale, verificato l’adempimento
delle condizioni imposte dalla legge, ne richiede l’iscrizione contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni prescritte.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la deliberazione nel relativo registro.
In deroga ai principi generali, l’art. 2436, comma 5, prevede, infine, che la deliberazione
di modifica statutaria non produce effetti se non dopo l’iscrizione.
2.Il diritto di recesso
Si è già detto come il legislatore, per la modifica dello statuto, richieda non il consenso
unanime di tutti soci, bensì le speciali maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria. A
tutela delle minoranze è stato tuttavia riconosciuto dal legislatore il diritto di recesso in capo
ai soci assenti o dissenzienti (e per certa dottrina anche agli astenuti: contra PESCATORE).
Le modificazioni dello statuto
 123
La disciplina relativa al diritto di recesso del socio è stata ampiamente modificata dal
legislatore della riforma nel senso di un ampliamento delle ipotesi in cui ne è consentito
l’esercizio.
Nel tentativo di valorizzare al massimo l’autonomia statutaria, l’art. 2437 prevede quali
cause di recesso le ipotesi di mancata partecipazione del socio alle deliberazioni
concernenti:
— la modifica dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo
dell’attività della società;
— la trasformazione della società;
— il trasferimento della sede sociale all’estero;
— la revoca dello stato di liquidazione;
— l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;
— la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
— le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Si tratta di ipotesi di recesso che la legge configura come necessarie, e quindi ineliminabili per effetto di diversa disposizione statutaria.
Viceversa, costituiscono cause di recesso eliminabili in sede statutaria quelle contemplate con riguardo alle delibere relative:
— alla proroga del termine di durata delle società;
— all’introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Inoltre, se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate
in un mercato regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni, sempre che lo statuto non preveda un termine maggiore e comunque non
superiore ad un anno.
Il quarto comma dell’art. 2437 prevede, infine, che lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. La
libertà di determinare queste ulteriori cause di recesso è dunque rimessa all’autonomia
statutaria, ma è limitata alle sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio.
Il legislatore della riforma ha poi contemplato la possibilità che il socio receda per
tutte o per parte delle sue azioni. Posto, infatti, che «la disciplina delle S.p.a. tende a
porre al suo centro l’azione piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire
il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro
dell’operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio».
Per quanto attiene al termine previsto per l’esercizio del recesso, viene generalizzato
il termine di quindici giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese;
se poi il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Infine, il recesso
non può essere più esercitato — e se esercitato perde efficacia — qualora la società
revochi la delibera che lo legittima o sia deliberato lo scioglimento della stessa entro
novanta giorni.
124

Capitolo 9
Il legislatore dalla riforma, oltre ad aver ampliato il novero delle ipotesi in cui è
possibile esercitare il diritto di recesso, ha disciplinato analiticamente anche la fase
di liquidazione della partecipazione sociale del socio recedente. L’esercizio del
diritto di recesso, infatti, comporta il sorgere del diritto al rimborso del valore delle
proprie azioni.
Determinazione del valore delle azioni
I criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni da rimborsare in caso di recesso sono
indicati all’art. 2437ter, da ultimo modificato dal D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014. Per l’ipotesi in
cui lo statuto non disponga alcunché, il legislatore ha fatto riferimento alla consistenza patrimoniale
della società ed alle prospettive reddituali della stessa, quale elemento correttivo della situazione
patrimoniale. Qualora, invece, siano stabiliti dallo statuto criteri diversi di valutazione, esso deve
indicare gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai
valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il collegio sindacale e il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti.
Al socio recedente è concesso contestare il valore delle azioni liquidato dagli amministratori e sulla
eventuale contestazione si pronuncia, entro novanta giorni dal recesso, un esperto nominato dal
Tribunale.
Il D.L. 91/2014 (cd. decreto competitività), conv. in L. 116/2014 ha modificato il comma 3
dell’art. 2437ter con il quale vengono disciplinati i criteri di determinazione del valore delle
azioni delle società quotate in caso di recesso. In particolare, viene eliminato il riferimento
all’utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei
mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. È stato stabilito,
infatti, che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di
liquidazione purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio della media aritmetica.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 2437 prevede, in relazione alle sole cause di recesso
non derogabili dall’autonomia privata, la nullità di ogni patto che escluda il diritto di
recesso o ne renda più gravoso l’esercizio.
Come avviene il rimborso delle azioni?
L’art. 2437quater detta un’articolata disciplina del procedimento di liquidazione delle azioni del socio
recedente, al fine di evitare che l’ampliamento delle cause di recesso e la più equa determinazione del
valore di rimborso compromettano l’integrità del capitale sociale e la tutela dei creditori sociali.
Le azioni del socio che recede devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci in proporzione
al numero di azioni possedute. Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato.
In caso di mancato collocamento presso i soci o presso terzi entro 180 giorni dalla comunicazione del
recesso, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, rispettando il limite
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.
Infine, solo in assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l’assemblea straordinaria per
deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
Le modificazioni dello statuto
 125
3.Le modificazioni del capitale sociale: l’aumento
Tra le modificazioni statutarie un ruolo assolutamente preminente deve essere riconosciuto alle variazioni, in aumento o in riduzione, del capitale sociale.
Sia l’aumento che la riduzione del capitale sociale possono essere reali o nominali.
Sono reali:
— l’aumento del capitale sociale a pagamento, in cui si ha un incremento del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti;
— la riduzione del capitale sociale per esuberanza, con corrispondente rimborso ai
soci del valore di parte dei conferimenti.
Sono nominali:
— l’aumento gratuito del capitale sociale, che viene attuato utilizzando valori già
esistenti nel patrimonio della società;
— la riduzione del capitale sociale per perdite, che consiste nell’adeguare la cifra del
capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale.
Per quanto in particolare concerne l’aumento di capitale, questo può essere dunque
di due diversi tipi:
— l’aumento cd. a pagamento, che si attua attraverso un corrispondente aumento del
patrimonio sociale, mediante il conferimento di nuove attività da parte dei vecchi
azionisti o di terzi;
— l’aumento cd. gratuito, che si realizza senza un corrispondente aumento del patrimonio sociale, mediante il trasferimento in conto capitale delle riserve e degli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
A) L’aumento del capitale a pagamento
La deliberazione assembleare di aumento del capitale stabilisce lo stesso in una cifra
superiore a quella esistente.
Quando, aumentando il capitale, viene contemporaneamente incrementata la dotazione
patrimoniale della società, si parla di aumento di capitale effettivo (o reale), oneroso
(o a pagamento).
Vengono emesse, in tal caso, nuove azioni a pagamento, che saranno sottoscritte dai
soci attuali (ai quali, come vedremo di seguito, la legge riconosce un diritto di opzione)
ovvero da terzi che acquistano così la qualità di soci.
Per i conferimenti si applica la disciplina dell’art. 2440, come sostituito dal D.Lgs. 224/2010.
Per quanto riguarda il conferimento in natura, ai sensi dell’art. 2440 «se l’aumento di capitale
avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli
articoli 2342, 3° e 5° comma e 2343». Il rinvio al comma 3 dell’art. 2342 comporta che le azioni
corrispondenti ai conferimenti in natura devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. Il rinvio all’art. 2343 comporta la necessità della relazione giurata di stima.
In materia di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o crediti valutati ai
sensi dell’art. 2343ter (senza relazione di stima), il D.Lgs. 224/2010 ha riscritto l’art. 2440, prevedendo quale elemento di sostanziale novità la possibilità di richiedere una nuova valutazione del
126

Capitolo 9
conferimento da parte della minoranza qualificata. Tale possibilità è circoscritta, oltre al fatto
che si tratti di conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima, alla circostanza che
i soci richiedenti rappresentino, e rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale
nell’ammontare precedente a detto aumento, almeno il ventesimo del capitale sociale. In presenza
di queste condizioni, essi possono chiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad
una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343 c.c.
Il ritorno alla procedura di valutazione ordinaria di cui all’art. 2343, quindi, può essere dovuto
alternativamente:
— agli amministratori, se si verifica la sussistenza dei fatti di cui all’art. 2343quater;
— ai soci, se non intendono accettare l’applicazione della valutazione alternativa.
Per quanto riguarda il conferimento in denaro, l’art. 2439, 1comma 1, prevede che i sottoscrittori
delle azioni di nuova emissione devono versare direttamente alla società (e non presso un istituto
di credito) almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché
l’integrale sovrapprezzo eventualmente previsto.
La modifica dell’atto costitutivo, conseguente all’aumento di capitale a pagamento, non si produce
per effetto della sola delibera, essendo necessaria altresì la sottoscrizione delle azioni. La delibera
di aumento deve fissare il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.
La delibera di aumento del capitale
La modifica dell’atto costitutivo, conseguente all’aumento di capitale a pagamento, non si produce
per effetto della sola delibera, essendo necessaria altresì la sottoscrizione delle azioni. Sotto questo
profilo, la delibera di aumento si presenta come offerta al pubblico rispetto alla quale le sottoscrizioni
delle nuove azioni si presentano come dichiarazioni di accettazione della relativa proposta.
La delibera di aumento deve fissare il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.
Le azioni di nuova emissione possono essere emesse con sovrapprezzo, cioè per un prezzo maggiore
del loro valore nominale, il quale dovrà essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione
(art. 2439).
Anche la delibera di aumento del capitale sociale, come ogni delibera di modificazione dello statuto,
deve essere iscritta nel registro delle imprese. Inoltre, nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione
delle azioni, gli amministratori dovranno depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese, un’attestazione che l’aumento è stato eseguito. Fino a tale momento l’aumento non può essere menzionato
negli atti della società (art. 2444).
L’aumento di capitale a pagamento è normalmente inscindibile: non si realizza, cioè, quando non venga
sottoscritto integralmente nel termine stabilito dalla delibera. Quest’ultima, tuttavia, può disporre la
scindibilità, prevedendo che il capitale aumenti comunque nella misura delle sottoscrizioni raccolte.
L’ art. 2438 stabilisce che l’aumento di capitale non può essere eseguito fino a
quando le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate (con
l’integrale versamento dei relativi conferimenti).
La norma precisa altresì le conseguenze della violazione del divieto da essa sancito.
In particolare, è affermata la responsabilità solidale degli amministratori per i danni
arrecati ai soci ed ai terzi.
Lo statuto può attribuire anche agli amministratori la facoltà di aumentare (in una o più
volte) il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2443, comma
1). Tale facoltà può essere altresì conferita mediante modificazione dello statuto, per
il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione (art. 2443, comma 2).
Le modificazioni dello statuto
 127
In questo caso deve essere, tuttavia, predeterminato l’ammontare massimo entro cui
gli amministratori possono aumentare il capitale sociale.
Il D.Lgs. 224/2010 ha aggiunto un comma all’art. 2443 in cui sono state trasfuse alcune previsioni dettate dall’abrogato art. 2440bis in tema di aumento di capitale con conferimenti di beni in
natura e crediti senza relazione di stima delegato agli amministratori. A tal proposito è opportuno
ricordare che la direttiva comunitaria recepita dal D.Lgs. 224/2010 impone di separare temporalmente la delibera di aumento dall’esecuzione dei conferimenti, con ciò derogando ai principi che
regolano gli aumenti di capitale. Il legislatore, in coerenza con la previsione comunitaria, piuttosto
che prevedere il divieto di esecuzione del conferimento, condiziona l’efficacia del conferimento
stesso all’inutile decorso del termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera di aumento nel
registro delle imprese entro il quale è possibile richiedere una nuova valutazione da parte della
minoranza qualificata dei soci.
Il verbale della deliberazione degli amministratori, redatto da un notaio, deve essere
depositato e iscritto a norma dell’art. 2436.
B) L’aumento gratuito del capitale
Quando il capitale viene aumentato senza che venga incrementato il patrimonio si parla
di aumento gratuito o nominale.
Si tratta, in sostanza, di una operazione di carattere contabile che si realizza attraverso
l’imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e degli altri fondi iscritti
in bilancio. Si ha, pertanto, un aumento del capitale sociale nominale che non è accompagnato da un aumento del patrimonio della società. L’aumento gratuito è, quindi,
un’operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina alcun incremento
del patrimonio sociale, il quale resta invariato.
Non può formare oggetto di aumento gratuito la riserva legale, mentre possono senz’altro essere
imputate a capitale le riserve statutarie e facoltative nonché il fondo sovrapprezzo azioni.
Gli strumenti con i quali si realizza tecnicamente l’aumento gratuito sono due, utilizzabili alternativamente:
— aumento del valore nominale delle azioni in circolazione;
— assegnazione proporzionale gratuita ai soci di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già possedute.
A seguito dell’aumento gratuito di capitale ciascun socio conserva la stessa posizione
che aveva rispetto al capitale precedente, con riferimento sia ai diritti patrimoniali,
sia ai poteri sociali.
La combinazione di un aumento a pagamento e di uno gratuito del capitale sociale,
deliberati contestualmente ma eseguiti autonomamente o in stretta successione temporale, determina l’aumento cd. misto.
Se l’aumento del capitale è misto:
— nessun problema di legittimità sorge se viene prima realizzato l’aumento gratuito. Esso, infatti,
è ad esecuzione immediata, per cui le riserve ed i fondi disponibili sono immediatamente imputati a capitale ed il secondo aumento, a pagamento, può validamente innestarsi su quello
gratuito (che è già completamente eseguito) senza con ciò violare il disposto dell’art. 2438;
128

Capitolo 9
— non è possibile invece, in difetto di contestuale sottoscrizione, procedere prima all’aumento
a pagamento. Tale conclusione, scontata per chi ritiene applicabile l’art. 2438 all’aumento
gratuito, viene affermata anche dai sostenitori della tesi contraria, in considerazione del fatto
che l’aumento gratuito deve giovare solo a coloro che sono soci (e proporzionalmente alla
misura della loro partecipazione) al momento dell’adozione della delibera.
4.Il diritto di opzione
In caso di aumento del capitale a pagamento (e di emissione di obbligazioni convertibili in azioni) spetta ai vecchi azionisti il diritto di opzione, cioè il diritto di essere
preferito ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento reale del capitale sociale. In questo
modo viene tutelato l’interesse dei soci a mantenere inalterato il peso della propria
partecipazione sociale.
Il diritto di opzione consiste nel diritto spettante a ciascun socio di sottoscrivere le
azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni da lui già possedute,
a preferenza di altri soggetti (art. 2441, modif. da ultimo dal D.L. 91/2014, conv. in
L. 116/2014).
Due sono gli scopi di tale previsione:
— evitare un’alterazione delle partecipazioni sociali esistenti, assicurando, così, al
socio la possibilità di conservare la sua posizione nella società, mantenendo la sua
percentuale di voti e di azioni;
— offrire ai soci già esistenti la possibilità di ulteriori investimenti dei loro capitali.
Il diritto di opzione spetta agli azionisti, anche privilegiati e senza voto, ed agli eventuali
possessori di obbligazioni convertibili: ha ad oggetto sia le azioni di qualsiasi categoria
che le obbligazioni convertibili di nuova emissione.
Il diritto di opzione, tenuto conto della sua funzione patrimoniale, ha un proprio valore
economico e può essere alienato a terzi dall’azionista che non desideri partecipare
all’aumento del capitale sociale.
Sulla disciplina del diritto di opzione è intervenuto, da ultimo, il D.L. 91/2014 (cd.
decreto competitività), conv. in L. 116/2014 prevedendo che l’offerta di opzione possa
essere pubblicizzata con apposito avviso anche nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) ovvero, in
alternativa, presso la sede sociale. È stata ridotta, inoltre, la durata minima del termine
previsto per l’esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni. In questo modo
è stata equiparata la disciplina prevista per le società non quotate a quella già vigente
per le società quotate.
I soci che esercitano il diritto di opzione inoltre, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno altresì un diritto di prelazione sui titoli che restino eventualmente inoptati:
essi, cioè, a parità di prezzo, sono preferiti ai terzi acquirenti.
Le modificazioni dello statuto
 129
Dottrina
Si discute, in dottrina, in ordine alla natura giuridica del diritto di prelazione in parola. Alcuni
Autori ritengono che si tratti di un vero e proprio diritto di prelazione che, pertanto, assicura
agli azionisti la preferenza, a parità di condizioni, rispetto ad altri soggetti. Ciò importerebbe la
possibilità che gli amministratori stabiliscano condizioni economiche diverse e più vantaggiose
per la società, rispetto a quelle contemplate per l’opzione nella delibera di aumento del capitale
(in questo senso CAMPOBASSO).
Altri Autori, invece, sottolineano come il diritto di prelazione contemplato dall’art. 2441 non rappresenti altro che una proiezione dell’originario diritto di opzione, per cui non potrebbe operare
se non alle medesime condizioni previste per l’esercizio di quest’ultimo.
Il diritto di opzione si riconnette normalmente all’aumento di capitale, anche se la
relativa deliberazione non ne fa menzione. Tuttavia, la società potrebbe decidere,
nei casi previsti dall’art. 2441, di deliberare l’aumento di capitale con esclusione del
diritto di opzione.
CC per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di
aumento del capitale, debbono essere liberate mediante conferimenti in natura;
CC per deliberazione dell’assemblea, quando l’interesse della socie­
L’esclusione del diritto
tà lo esige, cioè quando sussista un concreto interesse sociale che
di opzione avviene:
giustifichi tale sacrificio;
CC per deliberazione dell’assemblea, quando le azioni di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della so­
cietà, o di società che la controllano o che sono da essa controllate.
Il D.Lgs. 184/2012 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del diritto di
opzione in occasione di un aumento di capitale. È stato, infatti, modificato l’art.
2441 allo scopo di semplificare il processo di aumento di capitale per stimolare gli
investimenti esteri in Italia.
È stato, innanzitutto, abrogato l’inciso (comma 5 dell’art. 2441) che prevedeva che la
deliberazione di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione
dovesse essere approvata, in qualsiasi convocazione, con la convocazione di oltre la metà
del capitale sociale. Ora, invece, basta raggiungere il quorum deliberativo normalmente
previsto dalla legge o dallo statuto per l’adozione delle deliberazioni dell’assemblea
straordinaria che delibera con voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i
due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Anche il comma 8 dell’art. 2441
è stato modificato, eliminando il limite quantitativo dell’esclusione del diritto di opzione, pari a un quarto delle azioni di nuova emissione, nei casi di aumento di capitale
riservato ai dipendenti ed eliminando l’ultimo periodo nel quale si richiedeva per
l’approvazione la stessa maggioranza prevista dal quinto comma. Quindi potrà essere
deliberato un aumento di capitale riservato ai dipendenti con esclusione del diritto di
opzione per l’intero numero di azioni di nuova emissione e con le stesse maggioranze,
oggi semplificate, sopra descritte.
130

Capitolo 9
Per quanto riguarda le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, lo
statuto può escludere il diritto di opzione nel limite del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposta relazione del revisore legale o
della società di revisione legale. Il D.Lgs. 184/2012 ha introdotto la possibilità che
il parere di congruità sia rilasciato, oltre che dal revisore incaricato della revisione
periodica, anche da altri revisori. Trattasi di condizioni volte a tutelare la compagine
sociale preesistente sotto il profilo gestionale e patrimoniale.
5.La riduzione del capitale sociale
Anche la riduzione del capitale sociale, disciplinata dagli artt. 2445-2447, può assumere, al pari dell’aumento, carattere reale o nominale, a seconda che determini il
rimborso ai soci del valore dei conferimenti operati oppure si esaurisca in una semplice
operazione di natura contabile.
Pure secondo l’art. 2445, infatti, la riduzione del capitale può aver luogo sia mediante
rimborso del capitale ai soci, sia mediante liberazione dei soci medesimi dall’obbligo
dei versamenti ancora dovuti.
A) La riduzione facoltativa del capitale sociale
L’art. 2445 disciplina la riduzione facoltativa (volontaria) del capitale sociale.
Con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario è possibile disporre la riduzione (volontaria) anche del capitale non esuberante (o, come vedremo, in ipotesi di
perdite inferiori al terzo). La riforma, infatti, ha eliminato la possibilità di riduzione
del capitale collegata al vincolo dell’«esuberanza» dello stesso, potendo invece ora la
società procedere ad una riduzione del capitale anche per motivi diversi.
La riduzione facoltativa
è assoggettata ai seguenti limiti:
CC il capitale non deve scendere al di sotto del limite legale (50.000
euro);
CC se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione facoltativa non
può avvenire se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione, il limite previsto per l’emissione delle obbligazioni stesse non risulta più rispettato.
La riduzione può avvenire in uno dei seguenti modi:
— liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;
— rimborso del capitale ai soci. Il rimborso riguarda il capitale e non i conferimenti, per cui, il
socio che ha conferito un immobile avrà diritto al rimborso in denaro; se sono stati fatti conferimenti non proporzionali, il rimborso avviene a seguito delle quote di capitale;
— passaggio di parte del capitale a riserva. Si tratta di un’operazione inversa all’aumento gratuito del capitale: nell’aumento gratuito, la riserva è imputata a capitale, per cui è assoggettata
al vincolo di indisponibilità del capitale stesso; nella riduzione reale con passaggio di parte del
capitale a riserva, una parte del capitale è imputata a riserva, per cui è sottratta al vincolo di
indisponibilità del capitale (tale riserva è disponibile, per cui potrà essere distribuita tra i soci
Le modificazioni dello statuto
 131
in un secondo momento, ovvero potrà essere imputata a capitale con successivo aumento
gratuito);
— annullamento di azioni proprie già in portafoglio. La riduzione del capitale mediante
annullamento di azioni proprie già detenute (o in precedenza acquistate) ricorre quando la
società, in una prima fase, acquista le proprie azioni ed in un secondo momento ne decide
l’annullamento con conseguente riduzione del capitale, senza che le due operazioni siano
collegate tra loro.
Disposizioni particolari regolano il procedimento di riduzione facoltativa del capitale:
— l’avviso di convocazione dell’assemblea deve specificare le ragioni e le modalità della riduzione
(art. 2445, comma 2);
— la delibera può eseguirsi solo dopo novanta giorni dalla data d’iscrizione nel registro delle
imprese, purché nessun creditore abbia fatto opposizione. In caso di opposizione, comunque,
il Tribunale può autorizzarne l’esecuzione previa prestazione di idonea garanzia da parte
della società e, secondo quanto disposto dall’art. 2445, qualora ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori (art. 2445, commi 3 e 4).
B) La riduzione del capitale per perdite (o nominale)
Essa consiste in un’operazione di carattere puramente contabile, disposta per adeguare
il capitale sociale nominale all’effettivo minor valore del capitale reale, determinatosi per effetto di perdite di un certo ammontare. In tali evenienze la riduzione, in sé
per sé, non arreca alcun danno ai creditori sociali, in quanto la stessa non fa altro che
rendere palese una diminuzione dell’entità del patrimonio sociale che si è già prodotta
per effetto delle perdite.
Tecnicamente si ha perdita del capitale sociale quando il patrimonio netto dell’ente
(e cioè il complesso delle attività, detratte le passività) diviene inferiore al capitale
nominale. Secondo un orientamento assolutamente consolidato sia in dottrina che in
giurisprudenza, tale fenomeno si verifica dopo che le perdite abbiano completamente
eroso tutte le riserve sociali destinate ad essere immediatamente utilizzate in funzione
del cd. abbattimento delle perdite.
Il fondamento della disciplina va ravvisato nell’esigenza di garantire l’effettiva
corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale: i terzi sarebbero ingannati se
all’esterno apparisse un capitale che, in realtà, è inferiore. La presenza di perdite,
indipendentemente dalla necessità di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e
2447, produce comunque due effetti:
— non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente;
— se la perdita è superiore al terzo del capitale, non è possibile aumentare il capitale
se non previa riduzione dello stesso.
Tra le conseguenze che deriveranno dall’abbassamento della soglia del capitale minimo
di costituzione della s.p.a. da 120.000 a 50.000 euro (ad opera del D.L. 91/2014, conv.
in L. 116/2014) va segnalato che saranno considerate perdite rilevanti che impongono
di adottare le misure specifiche elencate agli artt. 2446 e 2447, quelle perdite almeno
pari ad 1/3 di 50.000 (invece che 120.000) euro.
132

Capitolo 9
Ovviamente, le s.p.a. che presentano perdite dovranno ricapitalizzarsi entro la ridotta
soglia di 50.000 euro.
A seconda dell’ammontare delle perdite, la riduzione del capitale è obbligatoria o meno.
Al riguardo vengono tradizionalmente distinte diverse ipotesi:
a) Perdite sotto il terzo del capitale sociale
Se le perdite non superano il terzo del capitale sociale, la riduzione del capitale è
solo facoltativa.
Così la società, anziché «portare le perdite a nuovo», può decidere di procedere immediatamente alla riduzione del capitale, in misura ovviamente non superiore alle perdite effettive.
In tal modo si tutela l’interesse degli azionisti all’assegnazione degli utili che, diversamente,
sarebbero vincolati, nell’esercizio successivo, alla copertura delle perdite.
La riduzione facoltativa per perdite viene attuata secondo la disciplina generale delle
modificazioni dell’atto costitutivo, per cui occorrerà una delibera dell’assemblea
straordinaria da adottarsi con le maggioranze per essa previste.
b) Perdite oltre il terzo del capitale sociale, ma senza intaccare il minimo legale
Se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, si impone, in
capo all’organo gestorio (agli amministratori o al consiglio di gestione o, in caso
di loro inerzia, al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza), l’obbligo di
attivarsi e provvedere alla convocazione dell’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti (art. 2446).
L’art. 2446 non specifica quali siano i provvedimenti che l’assemblea è abilitata ad
adottare: tenuto conto, però, che la riduzione obbligatoria è prevista in un momento
successivo, è senz’altro ammissibile una delibera di semplice rinvio.
L’assemblea potrà inoltre disporre il contenimento di alcuni costi di gestione, qualora tale materia le venisse sottoposta dagli amministratori a norma dell’art. 2364,
n. 4, oppure deliberare la riduzione immediata del capitale: diversamente non ci
sarebbe stata ragione di prevedere la convocazione dell’organo deliberante «senza
indugio».
Nell’ipotesi in cui sia stato disposto un «rinvio a nuovo» delle perdite accertate,
se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,
l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve obbligatoriamente ridurre
il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza dovranno
chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione con decreto soggetto a reclamo,
il quale va iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
c) Perdite oltre il terzo e capitale sotto il minimo legale
Se, in conseguenza di una perdita superiore al terzo, il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, l’art. 2447 prevede che gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza, devono provvedere
alla convocazione dell’assemblea. Questa deve deliberare necessariamente o la
riduzione del capitale in ragione delle perdite ed il contestuale aumento dello stesso
Le modificazioni dello statuto
 133
ad una cifra non inferiore al minimo legale, o la trasformazione della società in un
tipo per il quale è previsto un capitale minimo inferiore, ad esempio in società a
responsabilità limitata ovvero in una società a base personale.
Nell’ipotesi in cui l’assemblea, appositamente convocata, non assuma alcuna delle
delibere consentite, la società si scioglie (ex art. 2484, n. 4) ed entra in stato di
liquidazione.
La gravità di questa situazione è accentuata rispetto a quella esaminata sub b); non
è possibile temporeggiare e sono rigorosi i comportamenti cui sono tenuti gli amministratori, con tempestività, dal momento che l’integrità del capitale sociale è lesa
in misura non tollerabile, per cui non è possibile attendere i risultati dell’esercizio
successivo per prendere provvedimenti.
d) Perdita dell’intero capitale
L’art. 2477 si riferisce esclusivamente all’ipotesi di riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale, senza prendere in considerazione, invece, il caso della perdita
totale del capitale sociale.
Diffusissima tuttavia è la prassi di applicare, anche al caso di perdita integrale del
capitale sociale, disposizioni equivalenti a quelle contemplate dalla citata norma,
con la conseguente possibilità per l’assemblea di azzerare il capitale sociale e,
contestualmente, procedere ad un aumento di questo per la sua ricostituzione.
e) Perdite superiori al capitale
Quando le perdite non solo azzerano il capitale, ma determinano un ulteriore
passivo, la società può procedere a tre tipi di operazioni:
1) successive riduzioni e aumenti in maniera da ristabilire almeno il minimo legale;
2) coperture mediante versamenti di somme a fondo perduto;
3) riduzione a zero, aumento mediante emissione di azioni con sovrapprezzo e imputazione di quest’ultimo a una riserva destinata all’assorbimento della perdita.
f) Perdite entro il terzo e capitale sotto il minimo
La legge non prende posizione circa l’eventualità di una perdita contenuta sotto il
terzo ma idonea a intaccare l’entità minima del capitale.
In proposito, si ritiene comunemente che la società possa continuare ad operare
regolarmente e che l’assemblea non sia tenuta a procedere a riduzione e contestuale
aumento (COTTINO, DI SABATO, GALGANO).
Altri casi di riduzione obbligatoria del capitale
La legge prevede la riduzione obbligatoria del capitale sociale anche nei casi particolari di:
— esclusione dell’azionista moroso (art. 2344).
Qualora il socio, richiestone dagli amministratori, non provveda al versamento integrale dei
conferimenti, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione
coattiva del conferimento, potranno offrire le azioni in opzione agli altri soci, per un corrispettivo
non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, potranno far vendere le sue
azioni e se, per mancanza di compratori, la vendita non potrà avere luogo, essi dichiareranno
decaduto il socio e le azioni di questi dovranno essere estinte con la corrispondente riduzione
134

Capitolo 9
del capitale, sì da riportare il capitale medesimo ad una cifra corrispondente al valore effettivo
del patrimonio della società;
— recesso dell’azionista (art. 2437).
Il recesso comporta il rimborso delle azioni del socio receduto e, conseguentemente, la riduzione
del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale di esse;
— inferiorità del valore dei conferimenti di beni in natura o di crediti per oltre 1/5 rispetto al valore
per cui avvenne il conferimento (art. 2343, ultimo comma).
Gli amministratori ed i sindaci, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società,
devono controllare le valutazioni dei conferimenti di beni in natura o di crediti contenute nella
relazione giurata di stima prevista dall’art. 2343.
Se il valore effettivo risulta inferiore di oltre un quinto (e qualora il socio non versi la differenza)
la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano
scoperte.
«Spiegare le norme»
variazione del
capitale in aumento da attuarsi
mediante modificazione dell’atto costitutivo con deliberazione dell’assemblea
straordinaria
azioni interamente liberate
sono azioni sottoscritte e per le
quali è stato effettuato l’integrale versamento del corrispondente conferimento nelle casse sociali
2438. Aumento di capitale. — Un aumento di capitale non può essere eseguito
fino a che le azioni precedentemente
emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci
ed ai terzi.Restano in ogni caso salvi gli
obblighi assunti con la sottoscrizione
delle azioni emesse in violazione del
precedente comma.
si ha responsabilità
solidale quando più soggetti sono
chiamati a rispondere per un’obbligazione e ognuno dei debitori deve eseguire
la prestazione per l’intero, in modo che
l’adempimento di uno libera tutti
restano salvi gli
obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione
del divieto di procedere all’aumento del
capitale sociale
Le modificazioni dello statuto
 135
Questionario
1. Per quali modifiche dell’atto costitutivo è richiesta una delibera con una maggioranza più elevata di quella ordinaria? (§1)
2. Quali cause di recesso non possono essere eliminate dallo statuto? (§2)
3. Cosa si intende per aumento reale del capitale sociale? (§3)
4. Cosa accade in caso di aumento del capitale a pagamento? (§3)
5. Cosa è previsto se l’aumento di capitale è eseguito senza che le azioni precedentemente emesse siano state interamente liberate? (§3)
6. Come si realizza l’aumento gratuito del capitale? (§3)
7. Qual è la ratio che sta alla base del diritto di opzione? (§4)
8. In quali casi il diritto di opzione può essere escluso? (§4)
9. Quali sono le diverse ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite? (§5)
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