PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci) ripartizione delle perdite secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti se solo pattuita ripartizione degli utili nella stessa misura determinazione della partecipazione alle perdite socio d‘opera partecipazione ai guadagni e alle perdite contratto se manca: dal giudice secondo equità Y Pr. : partecipazione alle perdite di chi ha conferito un bene in godimento? Z azione di regresso godimento X escusso per l‘intero debito sociale C d1 no limitazioni della responsabilità verso i creditori d2 no partecipazione alle perdite (divieto di patto leonino) sempre necessario un conferimento in denaro una perdita si produce costi opportunità RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA SOLIDALE Z V X Y escutere C azione di regresso però beneficio di escussione società X escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale receduto socio USCITO dalla società eredi del socio defunto (che hanno accettato l‘eredità) escluso cessione della quota responsabilità illimitata per i debiti sorti fino al momento della cessazione del rapporto sociale debito sorti successivamente se scioglimento iscritto nel registro delle imprese ex socio/eredi liberati scioglimento non iscritto no liberazione salvo prova che il terzo era a conoscenza della vicenda socio ENTRANTE quota A risponde illimitatamente anche per i debiti sociali sorti in precedenza B escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C non può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota no società X si C U C C no compensazione deve attendere lo scioglimento della società esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale se proroga espressa tre mesi per fare opposizione se proroga tacita opposizione senza limiti di tempo può ottenere la dichiarazione di fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota alla massa attiva CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE modificazione del contratto sociale art.2251 necessario il consenso di tutti gli altri soci se non pattuito diversamente es., maggioranza es., liberamente trasferibile „GRIGLIA“ decisioni dei soci COSTITUZIONE sull‘organizzazione sociale CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONTROLLO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE BILANCIO Pr.: unanimità o maggioranza ? MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO talvolta la legge lo indica es.:decisione di sciogliere la società maggioranza eccezionale? spesso, no es., esclusione della ripartizione degli utili es., approvazione del rendiconto d1 maggioranza, molto spesso d3 d2 unanimità, quasi sempre organizzazione modifica della pattuizione di base, incidendo sui diritti individuali dei soci unanimità funzionamento dell‘organizzazione maggioranza Pr., rispetto del metodo collegiale? convocazione comunicazione di ordine del giorno riunione e discussione votazione.. NON è obbligatorio però decisioni più importanti minimo di collegialità informazione ai soci „GRIGLIA“ RAPPORTI FRA SOCI COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE DIVIETO DI CONCORRENZA CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO 2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286. AMMINISTRAZIONE non affidata a terzi estranei (?) principio ogni socio ha pieno potere di gestione anche nell‘interesse degli altri soci principio „fiduciario“ AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficace per la società PRIMA del compimento dell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili