A (socio) B (società) C C AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA vantaggi? svantaggi? TIPI società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) società a responsabilità limitata (s.r.l.) a) chiusa società per azioni (s.p.a.) società cooperativa (soc.coop.) SOCIETÀ DI CAPITALI b) mercato del capitale di rischio c) azioni quotate società europea (S.E.) SOCIETÀ DI PERSONE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE natura dell‘atto costitutivo forma dell‘atto costitutivo contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI misura tipologia stima titolo del conferimento REGIME DELLA PARTECIPAZIONE natura partecipazione ai guadagni partecipazione alle perdite regime di responsabilità creditori della società creditori personali circolazione della partecipazione sociale REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione conflitto di interessi invalidità delle decisioni procedimento di amministrazione impugnazione „sistema“ nomina e cessazione degli amministratori diritti e obblighi degli amministratori conflitto di interessi responsabilità degli amministratori CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ revisori esterni autorità giudiziaria BILANCIO principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale diritto di opzione aumento diminuzione perdite altro SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE recesso esclusione LIMITATAMENTE AD UN SOCIO morte SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ liquidazione SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale NORME DI SETTORE VINCOLO AD UN TIPO però autonomia statutaria aspetti tributari ! s.s. modello di base delle società di persone s.n.c. s.r.l. s.a.s. s.p.a TIPI società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) società a responsabilità limitata (s.r.l.) a) chiusa società per azioni (s.p.a.) società cooperativa (soc.coop.) SOCIETÀ DI CAPITALI b) mercato del capitale di rischio c) azioni quotate società europea (S.E.) SOCIETÀ DI PERSONE Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato) …. 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE NATURA CONTRATTO verbalmente CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO FORMA NON È NECESSARIA LA FORMA SCRITTA consenso manifestato per comportamenti concludenti SE NON PER LA NATURA DEI BENI CONFERITI es., conferimento di un immobile 1350 n.9 con sottoscrizione autenticata dei contraenti forma scritta atto pubblico ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO del contratto nel R.I. del luogo in cui la società ha sede „società irregolare“ entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori no pubblicità dichiarativa snc/sas -minore autonomia patrimoniale - regime particolare in materia di rappresentanza società di fatto snc irregolare no esplicitazione del contenuto conclusa per fatti concludenti attività commerciale principio di effettività Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013. In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale. CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almeno un socio indicazione del rapporto sociale soci che hanno l‘amministrazione e la rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE MISURA ammontare/investimento di ciascuno pattuizione dei soci CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO doppia presunzione semplice ammontare quanto oggettivamente necessario per il conseguimento dell‘oggetto sociale investimento di ciascuno in parti uguali fra loro socio d‘opera contratto se manca: dal giudice secondo equità es., crediti, garanzie reali e personali, servizi, opera TIPOLOGIA qualunque apporto suscettibile di valutazione economica --nome (inserito nella ragione sociale) se nulla è previsto dal contratto denaro CREDITI socio risponde della eventuale insolvenza del debitore nei limiti del valore attribuito al credito (pro solvendo) STIMA conferimenti diversi dal denaro criteri fissati contrattualmente dai soci indicati nell‘atto costitutivo „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO quota di patrimonio non si può riprendere quanto conferito non si possono utilizzare le cose appartenenti al patrimonio sociale per fini esterni a quelli della società PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATI DA BILANCIO salvo pattuizione diversa dei soci ripartizione degli utili pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di distribuzione di utili non realmente conseguiti restituzione se non in buona fede divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) patto nullo ripartizione degli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci) ripartizione delle perdite secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti se solo pattuita ripartizione degli utili nella stessa misura determinazione della partecipazione alle perdite socio d‘opera partecipazione ai guadagni e alle perdite contratto se manca: dal giudice secondo equità RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA SOLIDALE escutere C Z V X Y azione di regresso però beneficio di escussione società X escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai Soci direttamente) Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185. Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali. receduto socio USCITO dalla società eredi del socio defunto (che hanno accettato l‘eredità) escluso cessione della quota responsabilità illimitata per i debiti sorti fino al momento della cessazione del rapporto sociale debito sorti successivamente se scioglimento iscritto nel registro delle imprese ex socio/eredi liberati scioglimento non iscritto no liberazione salvo prova che il terzo era a conoscenza della vicenda socio ENTRANTE quota A risponde illimitatamente anche per i debiti sociali sorti in precedenza B escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C non può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota no società X si U C deve attendere lo scioglimento della società se proroga espressa tre mesi per fare opposizione se proroga tacita opposizione senza limiti di tempo può ottenere la dichiarazione di fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota alla massa attiva Art. 2297. Mancata registrazione. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice beneficio di escussione „affievolito“ società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmente soddisfarsi società X escutere escutere C società X esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale escutere X escutere C Snc irregolare/ss C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalla domanda socio escluso oppure deliberazione di scioglimento della società CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE modificazione del contratto sociale necessario il consenso di tutti gli altri soci se non pattuito diversamente es., maggioranza es., liberamente trasferibile Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., …… via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. „GRIGLIA“ decisioni dei soci COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO sull‘organizzazione sociale BILANCIO Pr.: unanimità o maggioranza ? MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO talvolta la legge lo indica es.:decisione di sciogliere la società maggioranza eccezionale? spesso, no es., esclusione della ripartizione degli utili es., approvazione del rendiconto d1 maggioranza, molto spesso d3 d2 unanimità, quasi sempre organizzazione modifica della pattuizione di base, incidendo sui diritti individuali dei soci unanimità funzionamento dell‘organizzazione maggioranza RAPPORTI FRA SOCI DIVIETO DI CONCORRENZA 2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286. AMMINISTRAZIONE principio ogni socio ha pieno potere di gestione anche nell‘interesse degli altri soci AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficace per la società PRIMA del compimento dell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA maggioranza unanimità salvo necessità di evitare un danno alla società regimi diversi ciascuno può compiere l‘atto pattuizione es., amministrazione riservata solo ad alcuni fra i soci diritti e obblighi degli amministratori norme sul mandato amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia (!) atti di ordinaria e straordinaria amm. responsabilità per inadempimento ai loro obblighi nei confronti della società è solidale salvo prova di essere esente da colpa disg.: non era a conoscenza cong a magg.: non poteva impedire decisione revoca degli amministratori se nomina con contratto se nomina con atto separato anche senza giusta causa unanimità immediatamente efficace se ricorre giusta causa ciascun socio se giusta causa, può chiedere giudizialmente la revoca però diritto al risarcimento del danno T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, ciascun socio può, in caso di inerzia della società o di disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore ricorrendone una giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva e il suo funzionamento, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la puntuale gestione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi. T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, in caso di amministratore unico, conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore stesso sarà l’applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e rappresentativi, non potendo il giudice nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il legislatore lo ha espressamente previsto, come per le società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della comunione (art. 1105 c.c.). RAPPRESENTANZA spetta a tutti gli amministratori estesa a TUTTI GLI ATTI che rientrano nell‘oggetto sociale salvo diversa pattuizione salvo limitazioni ex contratto o ex procura opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese però prova che il terzo ne era a conoscenza Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520. Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale).