A
(socio)
B
(società)
C
C
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
PERFETTA
vantaggi?
svantaggi?
TIPI
società semplice (s.s.)
società in nome collettivo (s.n.c.)
società in accomandita semplice (s.a.s.)
società a responsabilità limitata (s.r.l.)
a) chiusa
società per azioni (s.p.a.)
società cooperativa (soc.coop.)
SOCIETÀ DI
CAPITALI
b) mercato del
capitale di rischio
c) azioni quotate
società europea (S.E.)
SOCIETÀ DI
PERSONE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
COSTITUZIONE
natura dell‘atto costitutivo
forma dell‘atto costitutivo
contenuto dell‘atto costitutivo
vizi dell‘atto costitutivo
CONFERIMENTI
misura
tipologia
stima
titolo del conferimento
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
natura
partecipazione ai guadagni
partecipazione alle perdite
regime di
responsabilità
creditori della società
creditori personali
circolazione della
partecipazione sociale
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
decisioni dei soci
modalità di assunzione
conflitto di interessi
invalidità delle decisioni
procedimento di
amministrazione
impugnazione
„sistema“
nomina e cessazione degli amministratori
diritti e obblighi degli amministratori
conflitto di interessi
responsabilità degli amministratori
CONTROLLO
controllo individuale
controllo da parte di
un organo interno
poteri e doveri
controllo „esterno“
revisori esterni
autorità giudiziaria
BILANCIO
principi di redazione
approvazione
destinazione del risultato d‘esercizio
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
procedimento
modificativo
modifiche del
capitale sociale
diritto di opzione
aumento
diminuzione
perdite
altro
SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO SOCIALE
recesso
esclusione
LIMITATAMENTE
AD UN SOCIO
morte
SCIOGLIMENTO
DELLA SOCIETÀ
liquidazione
SCELTA DEL REGIME
SOCIETARIO
LIMITI
NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale
NORME DI SETTORE
VINCOLO AD UN TIPO
però autonomia
statutaria
aspetti tributari !
s.s.
modello di base delle
società di persone
s.n.c.
s.r.l.
s.a.s.
s.p.a
TIPI
società semplice (s.s.)
società in nome collettivo (s.n.c.)
società in accomandita semplice (s.a.s.)
società a responsabilità limitata (s.r.l.)
a) chiusa
società per azioni (s.p.a.)
società cooperativa (soc.coop.)
SOCIETÀ DI
CAPITALI
b) mercato del
capitale di rischio
c) azioni quotate
società europea (S.E.)
SOCIETÀ DI
PERSONE
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
….
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci
nel modo seguente:
- il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale
- il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale
- ……..
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro ….
giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un
liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal
Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
…..
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
NATURA
CONTRATTO
verbalmente
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
FORMA
NON È NECESSARIA
LA FORMA SCRITTA
consenso manifestato per
comportamenti concludenti
SE NON PER LA
NATURA DEI BENI
CONFERITI
es., conferimento di
un immobile
1350 n.9
con sottoscrizione autenticata
dei contraenti
forma scritta
atto pubblico
ai fini dell‘iscrizione
DEPOSITO del
contratto
nel R.I. del luogo in
cui la società ha sede
„società irregolare“
entro 30 gg. dalla stipulazione
ad iniziativa degli amministratori
no pubblicità dichiarativa
snc/sas
-minore autonomia patrimoniale
- regime particolare in
materia di rappresentanza
società di fatto
snc irregolare
no esplicitazione del contenuto
conclusa per
fatti concludenti
attività commerciale
principio di
effettività
Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013.
In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali
del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune
dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di
lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le
esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività
commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente
costituito il complesso può essere ritenuto società in nome
collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta
ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale.
CONTENUTO
snc regolare
generalità dei soci
persone fisiche
persone giuridiche
ragione sociale
nome di almeno
un socio
indicazione del
rapporto sociale
soci che hanno
l‘amministrazione e
la rappresentanza
sede della società
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore ad essi
attribuito e modo di valutazione
prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera
norme di attribuzione di utili e perdite
durata della società
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
MISURA
ammontare/investimento
di ciascuno
pattuizione
dei soci
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
doppia presunzione semplice
ammontare
quanto oggettivamente necessario
per il conseguimento dell‘oggetto
sociale
investimento
di ciascuno
in parti uguali fra loro
socio d‘opera
contratto
se manca: dal giudice secondo equità
es., crediti, garanzie reali e
personali, servizi, opera
TIPOLOGIA
qualunque apporto suscettibile
di valutazione economica
--nome (inserito nella ragione
sociale)
se nulla è previsto
dal contratto
denaro
CREDITI
socio risponde della eventuale
insolvenza del debitore
nei limiti del valore
attribuito al credito
(pro solvendo)
STIMA
conferimenti diversi
dal denaro
criteri fissati contrattualmente
dai soci
indicati nell‘atto costitutivo
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
quota di patrimonio
non si può riprendere
quanto conferito
non si possono utilizzare
le cose appartenenti al
patrimonio sociale per fini
esterni a quelli della società
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
AGLI UTILI EVIDENZIATI
DA BILANCIO
salvo pattuizione
diversa dei soci
ripartizione
degli utili
pattuizione delle
parti, ma due DIVIETI
divieto di distribuzione
di utili non realmente
conseguiti
restituzione se
non in buona fede
divieto di esclusione (totale o equiparabile)
dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci)
patto nullo
ripartizione
degli utili
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionale
ai conferimenti
PARTECIPAZIONE
ALLE PERDITE
divieto di esclusione (totale o equiparabile)
dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci)
ripartizione
delle perdite
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionale
ai conferimenti
se solo pattuita ripartizione
degli utili
nella stessa misura
determinazione della
partecipazione alle perdite
socio d‘opera
partecipazione
ai guadagni
e alle perdite
contratto
se manca: dal giudice
secondo equità
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
ILLIMITATA
SOLIDALE
escutere
C
Z
V
X
Y
azione di
regresso
però
beneficio di
escussione
società
X
escutere
escutere
C
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai
Soci direttamente)
Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185.
Il socio di una società in nome collettivo che, per
effetto della responsabilità solidale e illimitata
stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito
sociale, può direttamente rivalersi nei confronti
del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere
la parte di debito sociale su di lui gravante, senza
che tale rivalsa resti condizionata
all’insufficienza del patrimonio sociale al
soddisfacimento dei creditori, dato che il
beneficio di previa escussione di detto
patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo
nei confronti dei creditori e non dei soci che
abbiano pagato i debiti sociali.
receduto
socio USCITO
dalla società
eredi del socio
defunto (che hanno
accettato l‘eredità)
escluso
cessione della quota
responsabilità illimitata per i debiti
sorti fino al momento della cessazione
del rapporto sociale
debito sorti successivamente
se scioglimento iscritto
nel registro delle imprese
ex socio/eredi
liberati
scioglimento
non iscritto
no liberazione
salvo prova che il
terzo era a conoscenza
della vicenda
socio ENTRANTE
quota
A
risponde illimitatamente
anche per i debiti sociali
sorti in precedenza
B
escutere
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
C
non può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
no
società
X
si
U
C
deve attendere lo
scioglimento della
società
se proroga
espressa
tre mesi per fare
opposizione
se proroga
tacita
opposizione
senza limiti
di tempo
può ottenere la dichiarazione
di fallimento del socio
esclusione automatica
liquidazione quota
acquisizione quota alla
massa attiva
Art. 2297.
Mancata registrazione.
Fino a quando la società non è
iscritta nel registro delle imprese i
rapporti tra la società e i terzi ferma
restando la responsabilità illimitata
e solidale di tutti i soci, sono
regolati dalle disposizioni relative
alla società semplice
beneficio di
escussione
„affievolito“
società semplice
snc regolare
indicazione beni
sui quali agevolmente
soddisfarsi
società
X
escutere
escutere
C
società
X
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
escutere
X
escutere
C
Snc irregolare/ss
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
si
società
X
si
U
ove dimostri che gli altri beni
sono insufficienti a soddisfare
il proprio credito
C
quota da liquidare
entro tre mesi dalla
domanda
socio escluso
oppure
deliberazione di
scioglimento
della società
CIRCOLAZIONE
DELLE QUOTE
modificazione del
contratto sociale
necessario il consenso di
tutti gli altri soci
se non pattuito
diversamente
es., maggioranza
es., liberamente
trasferibile
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
……
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione
dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore
nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
…..
„GRIGLIA“
decisioni dei soci
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
sull‘organizzazione
sociale
BILANCIO
Pr.: unanimità o
maggioranza ?
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
talvolta la legge
lo indica
es.:decisione di
sciogliere la società
maggioranza
eccezionale?
spesso, no
es., esclusione della
ripartizione degli utili
es., approvazione
del rendiconto
d1
maggioranza,
molto spesso
d3
d2
unanimità, quasi
sempre
organizzazione
modifica della
pattuizione di base,
incidendo sui diritti
individuali dei soci
unanimità
funzionamento
dell‘organizzazione
maggioranza
RAPPORTI FRA SOCI
DIVIETO DI
CONCORRENZA
2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri
soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della
società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra
società concorrente.
Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società
preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al
risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
AMMINISTRAZIONE
principio
ogni socio ha pieno potere
di gestione anche nell‘interesse
degli altri soci
AMMINISTRAZIONE
DISGIUNTIVA
ATTO immediatamente efficace
per la società
PRIMA del compimento
dell‘atto
opposizione
decisione presa a maggioranza
secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili
AMMINISTRAZIONE
CONGIUNTIVA
maggioranza
unanimità
salvo necessità di
evitare un danno
alla società
regimi diversi
ciascuno può
compiere
l‘atto
pattuizione
es., amministrazione riservata
solo ad alcuni fra i soci
diritti e obblighi
degli amministratori
norme sul mandato
amministrare con la diligenza del buon
padre di famiglia (!)
atti di ordinaria e
straordinaria amm.
responsabilità per inadempimento ai loro
obblighi nei confronti della società è
solidale
salvo prova di essere
esente da colpa
disg.: non
era a conoscenza
cong a magg.:
non poteva
impedire decisione
revoca degli
amministratori
se nomina con
contratto
se nomina con
atto separato
anche senza
giusta causa
unanimità
immediatamente efficace
se ricorre giusta causa
ciascun socio
se giusta causa, può chiedere
giudizialmente la revoca
però diritto al
risarcimento
del danno
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.
Nella società in nome collettivo, ciascun socio
può, in caso di inerzia della società o di
disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la
revoca dell’amministratore ricorrendone una
giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un
lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore
che compromettono l’esistenza stessa
dell’impresa collettiva e il suo funzionamento,
dall’altro, le condotte che, violando obblighi di
legge o doveri di correttezza e diligenza propri
dell’amministratore, non garantiscono la puntuale
gestione della società e la tutela degli interessi
privati dei soci della stessa e dei terzi.
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.
Nella società in nome collettivo, in caso di
amministratore unico, conseguenza della revoca
giudiziale dell’amministratore stesso sarà
l’applicazione del modello legale di amministrazione
disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e
rappresentativi, non potendo il giudice nominare un
amministratore giudiziario in sostituzione di quello
revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il
legislatore lo ha espressamente previsto, come per le
società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della
comunione (art. 1105 c.c.).
RAPPRESENTANZA
spetta a tutti gli
amministratori
estesa a TUTTI GLI ATTI
che rientrano nell‘oggetto
sociale
salvo diversa
pattuizione
salvo limitazioni ex contratto
o ex procura
opponibili ai terzi solo se iscritte
nel registro delle imprese
però prova che il
terzo ne era a
conoscenza
Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520.
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli
art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta,
disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal
rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà
sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto
rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi
formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle
circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e
dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza
all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata
nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un
contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di
un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il
comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a
conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza
della società, in quanto costei era amministratrice unica della
medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del
contratto ineriva all’impresa sociale).
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conferimenti