Capitolo Undicesimo
La società a responsabilità limitata
Sommario: 1. Generalità e funzioni economiche. - 2. Nozione giuridica e costituzione. - 3. Le partecipazioni. - 4. Diritti ed obblighi dei soci. - 5. I conferimenti. - 6. Gli organi sociali. - 7. S.r.l. unipersonale.
1. Generalità e funzioni economiche
La società a responsabilità limitata è una società di capitali preordinata a fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta ai soci di fruire del beneficio della responsabilità limitata:
delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
La S.r.l. risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.a., e più
precisamente realizza:
— la ripartizione del rischio fra più persone: che è funzione comune ad ogni tipo
sociale;
— la limitazione del rischio: in quanto il socio restringe il proprio rischio all’ammontare del conferimento. La S.r.l. estende questo beneficio anche ad aggruppamenti minori di capitali: infatti il capitale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di essa ammonta a 10.000 euro. Tuttavia, la L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013 ha introdotto la possibilità, per tutte le S.r.l., di determinare
l’ammontare del capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad 1 euro,
con conferimenti esclusivamente in denaro.
In tale ipotesi sorge l’obbligo per la società di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari ad un quinto degli stessi, obbligo
che permane fino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare
di 10.000 euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale
e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove
essa sia diminuita;
— la mobilizzazione del capitale: in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur
non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili.
Essa, al contrario della S.p.a., è caratterizzata da una maggiore scioltezza di forme e da una più attiva presenza dei soci nell’amministrazione
sociale.
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2. Nozione giuridica e costituzione
Società a responsabilità limitata è «la persona giuridica che esercita
un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente
accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni» (GRAZIANI).
Quanto alla disciplina giuridica della S.r.l., la riforma societaria (D.Lgs.
6/2003) ne ha completamente riscritto le norme, delineandone un tipo del
tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente.
Tale società è stata dunque dotata di una disciplina propria, e non più
mutuata dalla società per azioni, anche se permangono taluni richiami
puntuali alle norme dettate per la S.p.a.
La S.r.l. può essere costituita con contratto e con atto unilaterale.
L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata avviene per atto
pubblico e deve presentare i requisiti previsti dall’art. 2463 c.c., come modificato dal D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013.
Non è ammessa la stipulazione successiva dell’atto costitutivo né la costituzione per pubblica sottoscrizione.
La S.r.l. acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le partecipazioni
A seguito del conferimento, ciascun socio acquista una quota sociale,
che rappresenta la misura della partecipazione alla società, la quale non
può essere rappresentata da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (ex art. 2468 c.c., modif. dal D.Lgs. 51/2007).
Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e i diritti sociali ad essi spettanti sono attribuiti in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta. Tale previsione può essere derogata in
presenza di un’apposita previsione statutaria, sia nel senso che le partecipazioni
non siano proporzionali al conferimento, sia nel senso che i diritti potrebbero essere attribuiti ai soci in misura non proporzionale alla partecipazione, prevedendosi
l’attribuzione di particolari diritti relativi all’amministrazione della società ed alla
distribuzione degli utili.
Caratteri tipici delle quote sono la trasferibilità e la divisibilità: le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione
a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo; esse,
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inoltre, sono normalmente divisibili nei casi di successione a causa di morte o di alienazione.
Le eventuali clausole di intrasferibilità della partecipazione sono nulle
se non è prevista la possibilità di recesso dei soci.
L’atto di trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del
deposito dello stesso presso il registro delle imprese (ex art. 2470 c.c., come
modificato dal D.L. 185/2008, c.d. decreto anticrisi, convertito dalla L.
2/2009).
In sostanza, sarà da tale deposito e non dall’annotazione da parte degli
amministratori nel libro dei soci che l’acquirente acquisirà nei confronti
delle società lo status di socio. Il decreto anticrisi, infatti, ha abrogato per
le sole società a responsabilità limitata il libro dei soci, e, con esso, l’obbligo di presentare al registro delle imprese l’elenco dei soci insieme al bilancio di esercizio.
Al deposito presso il registro delle imprese entro 30 gg., in alternativa ai
notai, possono provvedere anche dottori commercialisti e ragionieri (D.L.
112/2008, convertito dalla L. 133/2008).
In merito, con la L. 12-11-2011, n. 183, viene data un’interpretazione autentica
dell’art. 36,, comma 1bis del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008: tale norma deve
intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata è in deroga all’art. 2470, comma 2, c.c. (che prevede il deposito dell’atto presso il registro delle imprese a cura del notaio) ed è sottoscritto
con firma digitale. Pertanto nell’art. 14, comma 8, della legge di stabilita 2012 c’è
una norma che chiarisce una volta per tutte che, nel caso di trasferimento di quote
di s.r.l. con atto sottoscritto digitalmente, non è necessario l’intervento del notaio.
La libera trasferibilità importa la piena espropriabilità della partecipazione da
parte dei creditori del socio. In caso di cessione della quota, il cedente è obbligato
in solido con il cessionario, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti; tuttavia il pagamento
non può essere richiesto al primo, se non quando la richiesta al socio moroso sia
rimasta infruttuosa (ex art. 2472 c.c., come modificato dal D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009).
In caso di vendita forzata gli altri soci possono intervenire all’incanto e farsi aggiudicare la quota, impedendo che essa vada a finire in mano ad estranei; le partecipazioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471 c.c.).
È vietato in ogni caso alla S.r.l. di acquistare o accettare in garanzia le
proprie quote; ed è pure vietato (in analogia con quanto disposto dall’art.
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2358 c.c.) di accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la
loro sottoscrizione (art. 2474 c.c.).
4. Diritti ed obblighi dei soci
I soci di una S.r.l. hanno diritto:
— ad una parte degli utili, in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta, salvo diversa previsione statutaria;
— ad una parte del patrimonio netto risultante dalla liquidazione;
— all’opzione di nuove quote di partecipazione in caso di aumento del
capitale;
— al voto nell’assemblea (che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione).
Bisogna ricordare poi, che, oltre all’obbligo del conferimento, i soci
possono essere soggetti, in base all’atto costitutivo, a prestazioni accessorie. In ogni caso, gli obblighi dei soci sono sostanzialmente analoghi a
quelli dei soci delle S.p.a.
La qualità di socio cessa per trasferimento, vendita coattiva (nell’ipotesi
di morosità del socio) o espropriazione della quota, recesso, fallimento ed
esclusione del socio.
Il recesso del socio è disciplinato dall’art. 2473 c.c., il quale non ha carattere tassativo, poiché lo statuto può prevedere ulteriori ipotesi oltre a quelle contemplate dalla legge. Anche per l’esclusione è ampia l’autonomia dei soci, ed in
tal caso si applica la disciplina del recesso, eccezion fatta per il rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
5. I conferimenti
In luogo del generico richiamo, disposto dal vecchio testo dell’art. 2476
c.c., alle norme dettate in materia per le società per azioni, il legislatore
della riforma ha dedicato al tema dei conferimenti nelle S.r.l. un’apposita
normativa, svincolata dalle previsioni in ordine ai conferimenti nelle S.p.a.
È innanzitutto disposto, conformemente al carattere spiccatamente
personalistico della nuova S.r.l., che la misura delle partecipazioni sociali
possa essere, in presenza di apposita previsione statutaria, non proporzionale ai conferimenti prestati (art. 2468, 2° comma, c.c.).
È poi stabilito che il valore globale dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare totale del capitale sociale.
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La vera novità è rappresentata dall’introduzione del principio in base al
quale possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione
economica, superandosi in tal modo il tradizionale divieto di conferimento
di opera o servizi che riguardava in passato tutte le società di capitali.
Il conferimento di opera o servizi anche nelle S.r.l. è però ammesso a condizione
che il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti e per l’intero valore ad essi assegnato; se
l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con la prestazione di una cauzione di importo corrispondente.
Ancora, la nuova normativa prevede che il versamento iniziale del 25%
(ante riforma era il 30%) dei conferimenti in denaro possa essere sostituito
dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria che il socio potrà, in qualsiasi momento, sostituire con il versamento del corrispondente importo in denaro.
È opportuno tener presente la novità introdotta dalla L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013 che, nella prospettiva della semplificazione degli
adempimenti a carico della società, ha modificato l’art. 2464 c.c., prevedendo che il versamento del 25% dei conferimenti in denaro avvenga direttamente all’organo amministrativo indicato nell’atto costitutivo, in luogo
della banca.
6. Gli organi sociali
Organi della S.r.l. sono: l’assemblea, gli amministratori e, ove, previsto,
l’organo di controllo.
A) L’assemblea
Spetta al contratto sociale l’individuazione delle materie di competenza
dei soci e degli amministratori; in ogni caso, qualsiasi materia può essere
rimessa alla valutazione dei soci quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.
Sono comunque riservate alla competenza dei soci: l’approvazione del
bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; le modificazioni dell’atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
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Il modello decisionale principale è quello assembleare collegiale, operante in assenza di diversa previsione dell’atto costitutivo e riservato, in
ogni caso, alle decisioni maggiormente rilevanti (modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, approvazione del bilancio nell’ipotesi di
cui all’art. 2482bis c.c., temi su cui vi sia stata la richiesta qualificata degli
amministratori o dei soci).
Ai sensi dell’art. 2479bis, modificato dal D.L. 185/2008, conv. dalla L. 2/2009, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti
dall’art. 2479, 2° comma, nn. 4 e 5, c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In ogni caso la deliberazione è adottata
quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono
presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
L’altro modello decisionale contemplato dalla legge consiste in un procedimento di formazione della volontà sociale non improntato alle regole
della collegialità. Si tratta di un procedimento a formazione progressiva che
si realizza, per effetto della scelta operata dai soci in tal senso, mediante la
consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto e che non richiede
la preventiva convocazione né la contestuale presenza dei soci presso la
sede sociale (art. 2479 c.c.).
In assenza di diversa previsione statutaria, il codice stabilisce che tutte le decisioni extra-assembleari debbano essere assunte con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
A ciascun socio è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
B) Gli amministratori
L’amministrazione della S.r.l. è in via generale affidata a uno o più soci;
l’atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che gli amministratori siano scelti anche tra soggetti esterni alla società.
La nomina degli amministratori è effettuata con decisione dei soci presa
ai sensi dell’art. 2479 c.c., e cioè con delibera adottata con consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere che
l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c.
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Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società; essi
sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo; essi
sono, altresì, tenuti a dare notizia dello svolgimento degli affari sociali ai soci
che non partecipano all’amministrazione.
C) L’organo di controllo
L’art. 2477 c.c., norma che stabilisce i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. è stato oggetto di una recente riforma
ad opera del D.L. 91/2014 (cd. decreto competitività) conv. in L. 116/2014.
È stata abolita, infatti, la norma (contenuta nel 2° comma dell’art. 2477
c.c.) per la quale le funzioni di controllo (con la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore) dovevano essere attivate una volta
che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni. In pratica, se la S.r.l. posizionava il suo capitale sociale a 120.000 euro (oppure a livelli superiori), doveva procedersi alla
nomina dell’organo di controllo.
Ora, invece (in seguito alla diminuzione del capitale sociale minimo delle S.p.a. a 50.000 euro) scompare ogni correlazione tra capitale sociale
della S.r.l. e obbligo di attivazione della funzione di controllo.
Rimangono invariati gli altri casi di nomina obbligatoria previsti dal 3°
comma dell’art. 2477 c.c., per cui l’organo di controllo delle S.r.l. dovrà,
d’ora innanzi essere nominato solo se:
— per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei seguenti limiti
indicati dall’art. 2435bis c.c. (come modif. da ultimo dal D.Lgs. 173/2008)
ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata:
— 4.400.000 euro quale attivo dello stato patrimoniale;
— 8.800.000 euro per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
— 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
— la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ipotesi introdotta dal D.Lgs. 39/2010);
— la società controlla altre società sottoposte obbligatoriamente alla revisione legale dei conti (ipotesi introdotta dal D.Lgs. 39/2010).
La L. 116/2014, di conversione del D.L. 91/2014 ha espressamente previsto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo
di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
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L’organo di controllo delle S.r.l. è stato oggetto di precedenti modifiche
dapprima con la L. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) e poi con il D.L.
5/2012 (Decreto semplificazioni), conv. in L. 35/2012.
Fino all’entrata in vigore della L. 183/2011, l’art. 2477 c.c. prevedeva la disciplina del collegio sindacale e della revisione legale dei conti in linea con la tradizione
giuridica del nostro ordinamento, che riconosceva nella pluripersonalità e nella
collegialità i caratteri essenziali dell’organo di controllo delle società di capitali. Con
l’entrata in vigore della L. 183/2011 il collegio sindacale è stato sostituito dal sindaco unico, sebbene la disciplina sia rimasta immutata in quanto la modifica si è
limitata a sostituire la parola «collegio sindacale» con la parola «sindaco».
Successivamente, il D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012 è nuovamente intervenuto
sull’art. 2477 c.c. modificando sia la disciplina dei controlli facoltativi sia quella dei
controlli obbligatori.
Quanto ai controlli facoltativi, il 1° comma dell’art. 2477 c.c. stabilisce che l’atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. In assenza di specificazione, l’organo di controllo è costituito da un solo
membro effettivo. Con riguardo alle ipotesi in cui i controlli nelle S.r.l. sono obbligatori (ipotesi che sono rimaste invariate in questi interventi di riforma) è precisato che occorre procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore. Nel caso di nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la S.p.a. (nuovo 5° comma
dell’art. 2477 c.c.). Ne deriva che sarà la società stessa (quando superi i limiti per
la redazione del bilancio in forma abbreviata; quando sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato o quando controlli una società a sua volta obbligata alla
revisione legale dei conti) a stabilire nell’atto costitutivo a quali controlli sottoporsi. Essa potrà scegliere se nominare un organo di controllo (unipersonale) che
svolga le funzioni di sindaco con annesse funzioni di revisione legale dei conti
oppure se nominare esclusivamente un revisore, delegato ai controlli contabili.
7. S.r.l. unipersonale
Qualunque soggetto giuridico capace di partecipare ad una società può
costituire una S.r.l. unipersonale ed allo stesso modo una S.r.l. pluripersonale può trasformarsi in unipersonale per effetto della riunione delle quote
sociali in un’unica mano. Quando l’intera partecipazione appartiene ad un
solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono
depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell’unico socio (art. 2470 c.c.).
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In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c., o fin quando non sia
stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c.
Qual è la disciplina prevista per la S.r.l. con un unico azionista?
I tratti essenziali della disciplina prevista per la S.r.l. unipersonale prevedono che:
— all’atto della costituzione della società il conferimento in denaro deve essere interamente versato; nel caso di unicità sopravvenuta, l’unico socio deve completare entro novanta giorni il
versamento della rimanente percentuale dovuta;
— i contratti tra la società e l’unico socio, nonché le operazioni a favore dell’unico socio, per essere opponibili ai creditori, devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure risultare da atto scritto;
— negli atti e nella corrispondenza della società deve essere espressamente menzionata l’esistenza del socio unico.
8. La società semplificata a responsabilità limitata
Il D.L. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha introdotto nel codice civile l’art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità
limitata», che si aggiunge alle norme del codice che disciplinano la costituzione delle S.r.l.
La società semplificata a responsabilità limitata è una società di capitali con personalità giuridica autonoma: come nella S.r.l., per le obbligazioni
sociali risponde solo il patrimonio della società. A seguito dell’intervento
del D.L. 76/2013 (decreto Lavoro), conv. in L. 99/2013 è stato eliminato il
precedente limite dei 35 anni di età per la creazione di S.r.l. semplificate le
quali, dunque, potranno essere costituite con contratto o atto unilaterale
da persone fisiche senza più limiti di età.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità
al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. 138/2012). Le clausole del modello standard
sono inderogabili.
Anche la S.r.l. semplificata deve avere un atto costitutivo il quale deve indicare:
— il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di
ciascun socio;
— la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a
responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
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Parte Seconda: Le società
— l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui,
almeno al momento della costituzione sono escluse altre forme di conferimento e deve essere versato all’organo amministrativo. Il capitale sociale, inoltre,
deve essere interamente versato al momento della costituzione;
— l’oggetto sociale ex art. 2463, n. 3, c.c.; le quote di partecipazione di ciascun
socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza ex art. 2463, n. 7, c.c.; le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare
la revisione legale dei conti;
— luogo e data di sottoscrizione;
— gli amministratori. Mentre in precedenza era previsto che gli amministratori
dovessero essere scelti tra i soci, il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 ha introdotto la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci.
La denominazione di S.r.l. semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società
e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Glossario
Atto unilaterale: è un atto unico, giuridicamente rilevante, posto in essere da un soggetto.
Capitolo Dodicesimo
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Sommario: 1. Cause di scioglimento. - 2. Liquidazione della società.
1. Cause di scioglimento
A norma dell’art. 2484 c.c., le società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per le seguenti cause:
— decorso del termine;
— conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza
indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
— impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
— riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione o alla trasformazione della società;
— errata collocazione delle azioni e delle quote del socio recedente;
— deliberazione dell’assemblea;
— altre cause previste dall’atto costitutivo.
La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge (art.
2484, 2° comma, c.c.).
La principale novità rispetto al sistema precedente consiste nella separazione
tra il momento in cui si verifica una causa di scioglimento ed il momento in cui tale
causa ha effetto, essendo quest’ultimo identificato, per tutte le ipotesi, nel momento di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della deliberazione dell’assemblea che dispone lo scioglimento (art. 2484, 3° comma, c.c.).
La deliberazione del consiglio di amministrazione, che accerta il verificarsi di
una causa di scioglimento, o la deliberazione assembleare che decide lo scioglimento devono essere depositate e iscritte nel registro delle imprese a cura degli
amministratori; in caso di ritardo od omissione, questi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali
e dai terzi. La causa di scioglimento avrà effetto a partire da questo momento. A
seguito del verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento di effettuazione degli adempimenti pubblicitari relativi alla carica di liquidatore, gli ammini-
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Parte Seconda: Le società
stratori conservano il potere di gestione della società, limitatamente alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale; essi rispondono direttamente e solidalmente dai danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi per atti od omissioni compiuti in violazione del potere di conservazione del
patrimonio sociale (art. 2486 c.c.). Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Essi sono responsabili della conservazione dei beni
sociali finché non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. Gli amministratori hanno,
infine, il potere e il dovere di compiere operazioni di liquidazione, se urgenti.
2. Liquidazione della società
Con il verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra nel cd.
stato di liquidazione, con il solo scopo di pagare il passivo e ripartire tra i
soci il residuo attivo. In questa fase non può, quindi, ulteriormente esercitarsi l’attività sociale, ma diviene attuale il diritto dei soci ad ottenere la
quota di liquidazione di propria pertinenza.
Gli organi di controllo, gli organi amministrativi e l’assemblea, durante
la liquidazione, conservano le loro competenze, nei limiti della compatibilità con lo «stato di liquidazione» della società (art. 2488 c.c.).
A) Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
La nomina dei liquidatori è effettuata dall’assemblea straordinaria (convocata dagli amministratori o dal tribunale); nella stessa sede, l’assemblea
straordinaria determina i poteri dei liquidatori, eventualmente prevedendo
la possibilità di un esercizio provvisorio dell’impresa.
Funzione precipua dei liquidatori è di chiudere i rapporti della società
con i terzi, per consentire la ripartizione del patrimonio residuo fra i soci.
I liquidatori compiono, pertanto, tutti gli «atti utili» per la liquidazione,
salva diversa previsione statutaria o diversa decisione assembleare: vendita dei beni sociali, transazioni e compromessi coi terzi; essi hanno la
rappresentanza, anche processuale, della società.
I liquidatori sono chiamati a svolgere il loro incarico adempiendo i doveri loro
imposti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Per
danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri, essi sono sottoposti alla stessa
responsabilità cui soggiacciono gli amministratori.
Capitolo Dodicesimo: Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
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B) Revoca dello stato di liquidazione
Finché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo, l’assemblea straordinaria può deliberare la revoca dello stato di liquidazione, eliminando la
causa di scioglimento. La sua efficacia è subordinata al consenso dei creditori sociali o alla loro mancata opposizione nel termine di 60 giorni
dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
C) Pagamento dei debiti sociali e restituzione dei beni in godimento
L’estinzione dei debiti sociali rappresenta il compito preliminare dei liquidatori. A tal fine essi, qualora i fondi disponibili siano insufficienti al
pagamento dei debiti sociali, possono chiedere ai soci il versamento dei
conferimenti ancora dovuti o ulteriori somme, nei limiti ed in proporzione di
una accertata loro responsabilità. I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società,
per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dall’art. 2479 c.c., ai
soci. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell’attivo.
Tale bilancio non viene approvato dall’assemblea, ma dai singoli soci mediante un’approvazione tacita (artt. 2492 e 2493 c.c.), che si manifesta con
il decorso di tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso il registro
dele imprese senza che siano stati proposti reclami.
D) Ripartizione dell’attivo tra i soci e cancellazione della società
dal registro delle imprese
La liquidazione si chiude allorquando siano stati definiti i rapporti con i
terzi ed i soci hanno diritto di dividersi tra loro il patrimonio residuo proporzionalmente alle rispettive quote. Approvato il bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese: con essa viene meno la personalità giuridica e la società si estingue.
Dopo la cancellazione, i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (art. 2495 c.c.): contro i soci, fino alla concorrenza delle
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; contro i liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
Glossario
Transazione: stumento di composizione stragiudiziale di liti attuali e future: l’una parte modifica,
in tutto o in parte, le sue pretese in cambio di una concessione da parte dell’altra.
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Parte Seconda: Le società
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
decorso del termine
conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo
cause
impossibilità di funzionamento o continuata inattività
dell’assemblea
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473 c.c.
deliberazione dell’assemblea
altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto
accertamento e pubblicità delle cause di scioglimento nelle società
di capitali
➤
Scioglimento
e liquidazione
➤
procedimento di liquidazione
➤
gli amministratori devono accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed
➤ iscriverla nel registro delle imprese
gli effetti dello scioglimento decorrono
➤ dalla data dell’iscrizione
gestione della società da parte degli amministratori
ai fini della conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale
nomina dei liquidatori da parte dell’assemblea (o,
in mancanza, del Tribunale)
i liquidatori redigono il bilancio annuale, illustrando
l’andamento e le prospettive della liquidazione;
possono chiedere ai soci l’integrazione dei conferimenti ancora ineseguiti; compiuta la liquidazione,
redigono il bilancio finale
➤
pagati i creditori, i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo residuo
è possibile in ogni momento con delibera dell’as-
revoca della
liquidazione
➤ semblea
➤ ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro
delle imprese se non vi sono opposizioni
estinzione
della società
➤
cancellazione della società dal registro delle imprese
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Capitolo undicesimo La società a responsabilità limitata