BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI In una scuola decisa a partire dai bambini, tutti i ragazzi rappresentano casi particolari : tutti hanno le proprie esigenze, la propria storia, insomma la propria diversità (Mario Lodi – Guida al mestiere di maestro, 1982) OVERDOSE DI RIFERIMENTI NORMATIVI Si registra una sorta di overdose di riferimenti normativi (leggi, linee guida, ordinanze, circolari) e di vecchi e nuovi acronimi ( POF, PEI, PEP, UDA, PDP, DSA, BES, PAI,GLI …) che rischiano di appesantire burocraticamente la professionalità docente, trasformando in casi le persone. Forse sarebbe meglio parlare di ostacoli di varia natura ed intensità all’apprendimento ed alla partecipazione ed ai modi utilizzati dalla scuola per rispondere agli stessi. Si corre concretamente il rischio di una frattura visibile tra il dichiarato (formalmente) e l’agìto (concretamente) BES NON CERTIFICATI NE’ CERTIFICABILI Molti docenti e dirigenti sono preoccupati soprattutto dal fatto che i BES non sono “certificati-certificabili” e fanno fatica ad appropriarsi o riappropriasi di un approccio pedagogico- educativo, abbandonando una impostazione clinico-medica. La preoccupazione, sia pur giustificata, è riassumibile nella seguente comune espressione: “”se in una classe di 24-25.. alunni abbiamo un alunno handicappato, due alunni DSA, uno in fase di alfabetizzazione primaria, due in quella secondaria, tre con svantaggi socio-economico-familiari, uno bocciato e uno con comportamenti disturbanti… quanti Pei e pdp deve fare il consiglio di classe? Quando?”” . In ogni caso tutti possono legittimamente appellarsi all’art 3 della Costituzione (“”è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza di fatto”) ed utilizzare le norme speciali della legge 170/2010 sui DSA per un’applicazione analogica anche ai BES NECESSARIA DECISA AZIONE A LIVELLO DI SISTEMA È vero che si registrano molte resistenze rispetto ad una politica scolastica “inclusiva”, ma è comunque necessario una decisa azione a livello di sistema, che si concentri sulle seguenti buone pratiche: • -assegnare organici funzionali • Riassestare i finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa con cui le scuole avevano portato a sistema buone prassi • Ridurre i massimali di alunni per classe • Consentire ore di contemporaneità dei docenti per poter lavorare con gruppi ridotti • Permettere tempi distesi di insegnamento-apprendimento, ritrovando i buoni principi educativi del tempo pieno della primaria e del tempo prolungato della secondaria • Formare a tappeto e obbligatoriamente il personale scolastico INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE NORME 1. ALUNNI CON DISABILITA’ L’art.12 comma 5 della legge quadro 104/92 stabilisce che l’Asl individua gli alunni con disabilità (lieve o grave). Da questa certificazione derivano una serie di diritti per tali alunni: Una cattedra intera di sostegno se si tratta di grave disabilità Assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art.13 comma 3 legge 104/92 a carico dei comuni Un PEI (piano educativo individualizzato) redatto dal Glh (gruppo di docenti curricolari e di sostegno per la classe, operatori socio-sanitari e famiglia) Trasporto gratuito a scuola Assistenza igienica per i servizi igienici e cura dell’igiene personale da parte dei collaboratori scolastici Agevolazioni per le prove in classe e agli esami, consistenti in tempi più lunghi, uso di computer e prove equipollenti INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE NORME 2. ALUNNI CON DSA La legge 170/2010 stabilisce che i disturbi specifici dell’apprendimento debbano essere diagnosticati da uno psicologo o neuropsichiatra della ASL o di un centro convenzionato o accreditato con la ASL. Da ciò nasce il diritto ad avere un PDP (progetto didattico personalizzato), predisposto dal consiglio di classe e dalla famiglia Nel PDP debbono essere previsti gli strumenti compensativi ( Strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria: sintesi vocale;registratore; programmi di videoscrittura; correttore ortografico; libri e vocabolari digitalizzati; calcolatrice; tabelle; formulari; mappe concettuali,…. ) e Misure dispensative (Consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose, e che non migliorano l’apprendimento, anche se ripetute: lettura a voce alta; maggior tempo nello svolgimento delle prove,… Tali alunni non possono avere insegnanti per il sostegno, a meno che l’individuazione dell’ASL non dichiari la co-morbilità, cioè la compresenza di DSA e disabilità INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE NORME 2. ALUNNI CON BES L’individuazione di tali alunni avviene esclusivamente ad opera del Consiglio di classe (con formale delibera, eventualmente su richiesta delle famiglie) sulla base di valutazioni di natura esclusivamente pedagogico-didattica. Anche in questo caso deve essere predisposto un PDP, che può prevedere anche la concessione di strumenti compensativi e misure dispensative nelle singole discipline IL PAI (piano annuale per l’inclusività) Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusività) propone ad inizio anno al collegio una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere. Scopo del PAI è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il PAI è parte integrante (è un atto interno della scuola autonoma)