Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
“Strumenti D’intervento Per Alunni Con
Bisogni Educativi Speciali E Organizzazione
Territoriale Per L’inclusione Scolastica”
Indicazioni Operative
La Direttiva in oggetto delinea e precisa la
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di
realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli
alunni in situazione di difficoltà. La stessa,
ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica estendendo il campo
d’intervento e di responsabilità all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia: “svantaggio
socio-culturale, disturbi specifici
d’apprendimento (DSA) svantaggio derivante
dalla non conoscenza della lingua italiana (Alunni
provenienti da paesi stranieri).
E’compito fondamentale dei consigli di classe
riconoscere e indicare gli allievi che necessitano
di una didattica personalizzata, nella prospettiva
di una inclusione globale di tutti gli alunni. A tal
proposito, diventa fondamentale redigere un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale
includere progettazioni didattico-educative
calibrate sui livelli minimi delle aspettative attese.
Il PDP deve essere controfirmato dal Dirigente
Scolastico o da un docente specificatamente
delegato, dalla Famiglia e da Consiglio di Classe.
In assenza di Certificazione clinica o Diagnosi, il
Consiglio di Classe ha l’obbligo di motivare
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche
e didattiche al fine di evitare un contenzioso. Per
quanto riguarda gli alunni in possesso di
certificazione DSA, è importante che la stessa sia
stata rilasciata da una struttura pubblica o
accreditata, se invece è rilasciata Ente privato, il
consiglio, deve preventivamente adottare le
misure previste dalla Legge n. 170/2010 al fine di
superare le difficoltà legate ai lunghi tempi di
rilascio delle suddette certificazioni.
Per gli alunni frequentanti classi terminali, le
certificazioni dovranno essere presentate entro il
31 Marzo. Le tipologie di BES, riferite all’area
concernente lo “Svantaggio socio-economicolinguistico-culturale- dovranno essere indicate
sulla base di elementi oggettivi ( segnalazioni da
parte degli Operatori dei Servizi Sociali) oppure
da considerazioni psico-pedagogiche e didattiche
ben fondate. Tuttavia, la norma chiarisce che le
misure adottate ( percorsi individualizzati e/o
personalizzati) dovranno avere carattere
transitorio
Azioni della Scuola
 Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2
legge 104/1992, i compiti del Gruppo di Lavoro e di
studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle
problematiche relative a tutti i BES. Alla
costituzione del GLHI vengono altresì integrate altre
figure professionali quali: Funzioni Strumentali,
Assistenti alla Comunicazione, Docenti disciplinari
con esperienza e/o formazione specifica o con compiti
di coordinamento delle classi, AEC, Genitori, Esperti
istituzionali o esterni con regime di convenzione con la
scuola). Tale Gruppo assume la denominazione di
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
Compiti e Funzioni del GLI
Dal punto di vista organizzativo, la norma prevede
che il GLI si riunisca almeno una volta al mese nei
tempi e nei modi che maggiormente si adattano
alle necessità della scuola
IL Piano di Lavoro d’ Inclusione viene inserito nel
POF della scuola. Al fine di accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante
sulla centralità dei processi inclusivi, saranno
effettuate rilevazioni, monitoraggio e valutazioni
del grado d’inclusività della scuola.
Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e
motivi per rimanere.
Dalai Lama
Scarica

Circolare Ministeriale N.8 Prot. 561 del 96.93.2013