I BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI DOPO LA
DIRETTIVA DEL 27
DICEMBRE 2012
Prof.ssa Liliana Melone
La circolare ministeriale n°8 del 6
marzo, che dettaglia la direttiva del
27 dicembre 2012, “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”,
apre un fronte del tutto nuovo per i
bisogni educativi speciali.
La scuola, con tutte le difficoltà e i mezzi
disponibili in fase di razionalizzazione, dovrà
diventare sempre più comunità educante per
l’intera area dei Bisogni educativi speciali,
comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana” per gli stranieri. Insomma un terreno
vastissimo, che supera ampiamente la crescente
tipologia
delle
certificazioni-H
e
delle
certificazioni-DSA di cui la legge ha iniziato ad
occuparsi rispettivamente dal 1992 e dal 2010.
PERCORSO
INDIVIDUALIZZATO
Il PDP è lo “strumento in cui si potranno, ad esempio,
includere progettazioni didattico-educative calibrate sui
livelli minimi attesi per le competenze in uscita (….),
strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto
a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente
didattico-strumentale”. È questa è la prima novità
che si presenta alle scuole, chiamate a deliberare,
tramite i consigli di classe, l’adozione per i Bes di
un Piano personalizzato costruito su obiettivi
minimi, ponendo molta attenzione a chiedere alle
famiglie l’avallo per l’uso dei dati sensibili.
La seconda novità riguarda le
certificazione DSA: considerando le
lunghe attese per avere risposta da
parte dei servizi sociali il Ministero ha
pensato bene di autorizzare le scuole
ad attuare anticipatamente misure
dispensative-compensative di un PDP
per i casi di alunni in via o in attesa di
certificazione.
Ma il PDP potrà essere attivato anche per la svariata casistica che
si può ricondurre allo svantaggio socio-economico (a seguito della
segnalazione dei servizi sociali) e linguistico-culturali (gli alunni
stranieri), il che implicherà per le scuole e le classi un’attenzione
particolarissima alla personalizzazione dei percorsi. In tal caso si
avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano
messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a
differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le
misure compensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere
transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le
strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati,
più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni
caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di
lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo
clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art.6 del
D.M.n°5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
DSA E
PREVENZIONE A
SCUOLA
SI FA RIFERIMENTO SOPRATTUTTO A:
• Legge 8/10/2010, n.170. “Nuove norme sui DSA in
ambito scolastico”
• “Linee guida per il diritto allo studio di alunni e
studenti con DSA” allegate a D.M. 12/07/2011 L.170
8/10/2010
Riconosce Dislessia, Disgrafia, Disortografia e
Discalculia come DSA. Assegna al Sistema di
istruzione Nazionale i seguenti compiti:
•Osservare e rilevare i segnali di rischio
•Individuare le metodologie didattiche e le forme di
valutazione e verifica funzionali a favorire gli
apprendimenti e il successo formativo
INTERVENTO
DIDATTICO
secondo
L.170/2010 si focalizza su:
• DIDATTICA PERSONALIZZATA E
INDIVIDUALIZZATA
• STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE
DISPENSATIVE
• ADEGUATE FORME DI VERIFICA E
VALUTAZIONE
per permettere agli alunni con DSA di
raggiungere gli obiettivi di apprendimento e il
successo formativo
.
L. 170/2010 – D.M. 12/07/2011 Linee
Guida 12/07/ 2011 dispongono di fare
ricorso a:
“… una didattica individualizzate e
personalizzata, con forme efficaci e
flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto delle caratteristiche
peculiari del soggetto, adottando
strategie e metodologie educative
adeguate”
I
termini
INDIVIDUALIZZATA E
PERSONALIZZATA non
sono sinonimi
DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA- Intervento
calibrato sul singolo anziché sull’intera classe. In classe
– Pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma adatta le
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali
degli alunni per permettere a tutti il conseguimento
degli obiettivi formativi. Presuppone l’attenzione ai
diversi stili cognitivi degli alunni.
Consiste in una pluralità di metodologie, strategie
didattiche per promuovere le potenzialità e il successo
formativo di ciascun alunno. Es: uso di mediatori
(schemi, mappe concettuali, LIM); attenzione agli stili
di apprendimento, calibrare gli interventi sulla base del
livello raggiunto, etc.
DIDATTICA PERSONALIZZATA – Ha l’obiettivo di
dare a tutti l’opportunità di sviluppare al meglio le
proprie potenzialità, e quindi può porsi OBIETTIVI
DIVERSIFICATI per ciascun alunno. Sulla base della L.
53/2003 e D.L.59/2004 calibra l’offerta didattica a livello
personale sulla base dei bisogni educativi specifici degli
alunni della classe, considerando le differenze individuali
come risorse, con l’obiettivo di accrescere i punti di forza
di tutti. Consiste nelle attività di recupero individuale
rivolte ad uno o più alunni per potenziare determinate
abilità e acquisire specifiche competenze. Possono essere
realizzate nei momenti di lavoro individuale in classe o in
momenti appositamente dedicati, secondo le forme di
flessibilità del lavoro scolastico.
Si
insiste
su
DIDATTICA
INDIVIDUALIZZATA
E
PERSONALIZZATA a garanzia del
diritto allo studio degli studenti con DSA: la
sinergia tra questi due approcci
determinerebbe le condizioni favorevoli per
l’apprendimento scolastico in caso di DSA.
Si insiste sulla centralità delle metodologie
didattiche, non solo delle misure
compensative e dispensative
.
Gli impegni nuovi, ad ogni modo, non si
limitano a questo. Cambiano i compiti del
gruppo di lavoro e di studio d’istituto (Glhi),
con un orizzonte che andrà, da subito, a
plasmarsi su tutti i Bes. Il gruppo cambierà
denominazione, chiamandosi, d’ora in poi,
“gruppo di lavoro per l’inclusione” (Gli) e i suoi
componenti potranno essere reclutati tra gli
insegnanti
di
sostegno,
i
docenti
“disciplinari” con esperienza, i genitori e gli
esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola.
Il gruppo di lavoro per l’inclusione, dovrà elaborare una
proposta di Piano annuale per l’inclusività. “A tale scopo- recita la
circolare del 7 marzo- il gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e
dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno
appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle
risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’anno successivo”. Come si vede, procedure
che cambiano radicalmente, per le istituzioni scolastiche, con
notevole responsabilizzazione verso l’esterno. In effetti, il Piano,
che, su proposta del gruppo per l’inclusività sarà discusso e
votato dal collegio dei docenti, verrà inviato agli Uffici scolastici
regionali, ai Glip e al Glir (gruppo di lavoro interistituzionali
regionali per l’integrazione scolastica), per la richiesta di organico
di sostegno, nonché alle altre istituzioni territoriali “come proposta
di assegnazione delle risorse di competenza”.
Tramite un’analisi globale dei Bes, la scuola elabora i
propri interventi interni e segnala agli enti competenti
in modo organico e onnicomprensivo le sue
emergenze e le sue necessità.
I compiti del gruppo di lavoro per l’inclusività non si
limitano alla redazione del Piano annuale ma puntano
a:
•Rilevare i Bes presenti nella scuola
•Raccogliere e documentare gli interventi didatticoeducativi
•Attivare confronti sui casi e le strategie di intervento
•Monitorare il livello di inclusività della scuola
•Coordinare le proposte dei singoli gruppi di lavoro
H-Operativi.
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Direttiva ministeriale Bes