L’IMPOSIZIONE SUL REDDITO
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L’IMPOSIZIONE SUL REDDITO
Le imposte sui redditi
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR)
• Imposta sul reddito delle persone fisiche
(Titolo Primo)
• Imposta sul reddito delle società
(Titolo Secondo)
• Disposizioni comuni ad IRPEF e IRES
(Titolo Terzo)
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L’IMPOSIZIONE SUL REDDITO
Ma che cos’è il “reddito”?
Non esiste una nozione univoca ed universalmente
valida di reddito.
In diritto tributario (autonomia del concetto fiscale di
reddito) il reddito viene storicamente definito come
ricchezza novella, vale a dire un accrescimento
patrimoniale che si traduce in un quid novi misurabile in
denaro, la cui fonte produttiva si ricollega (secondo una
relazione di causa ad effetto) ad uno dei seguenti fattori:
- capitale;
- lavoro;
- impresa (lavoro + capitale)
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L’IMPOSIZIONE SUL REDDITO
Da tale definizione di reddito deriva che:
1.
non tutti gli incrementi patrimoniali sono reddito, ma
solo quelli che derivano da alcune, specifiche, fonti;
2.
non sono imponibili i benefici che il proprietario trae
dall’uso dei propri beni, salvo che siano ceduti in uso a
terzi a fronte di un corrispettivo (art. 67, lett. h), TUIR);
3.
non sono imponibili le forme risarcitorie del c.d. danno
emergente (a meno che la perdita non abbia già concorso
alla formazione del reddito:  sopravvenienza attiva);
4.
non tutti i risarcimenti di lucro cessante sono imponibili:
solo quelli che reintegrano un lucro di natura reddituale
(art. 6, co. 2, TUIR  principio di sostituzione).
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L’IMPOSIZIONE DEL REDDITO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Affinchè il reddito assuma rileva ai fini fiscali, è
necessario che tale incremento patrimoniale sia:
netto (e non al lordo delle spese di produzione);
effettivo (e non nominale – es. redditi lavoro
dipendente e di capitale), vale a dire tenga conto
degli effetti della svalutazione monetaria;
attuale (e non potenziale - deve essere già
avvenuto il distacco dalla fonte produttiva del
reddito);
frutto di una determinata fonte produttiva
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L’IMPOSIZIONE DEL REDDITO
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La tassabilità dei proventi derivanti da attività
illecite
Sono tassabili i proventi derivanti da reato o dallo
svolgimento di altra attività illecita?
L'art. 14, co. 4-bis, legge n. 537/1993 (cd “legge
Gallo”) ha previsto che “i proventi derivanti da
fatti, atti o attività qualificabili come illecito
civile, penale o amministrativo” siano
assoggettabili ad imposta laddove sussista un
duplice presupposto.
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L’IMPOSIZIONE DEL REDDITO
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I proventi derivanti da illecito sono imponibili se:
1) tali proventi sono riconducibili ad una delle sei
categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR;
2) i proventi stessi non sono già stati oggetto di un
provvedimento di “...sequestro o confisca penale”.
In tal caso “... i relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna
categoria”.
Qualora ciò non accada, essi “...sono comunque
considerati redditi diversi” (art. 36, co. 34-bis, legge
n. 248/2006).
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L’IMPOSIZIONE DEL REDDITO
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E i costi relativi allo svolgimento di attività
illecite...? Sono deducibili?
Autorevole dottrina ritiene di sì, dal momento che i
relativi proventi sono, parallelamente, considerati
imponibili.
Ma il legislatore è di diverso avviso.
Infatti: “nella determinazione dei redditi di cui
all'articolo 6 … non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti” (art. 14, co.
4-bis, legge n. 537/93).
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L’IMPOSIZIONE DEL REDDITO
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(segue)
L’art. 8, D.L. n. 16/2012, ha modificato l’art. 14, co. 4-bis, legge n. 537/93
prevedendo che nella determinazione dei redditi di cui all‘art. 6, co. 1, TUIR
“... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle
prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico
ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice
abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ... ovvero sentenza di non
luogo a procedere ... fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato prevista dall’art. 15 del codice penale”.
Inoltre, la medesima norma prevede ora il diritto al “... rimborso delle maggiori
imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal
periodo precedente e dei relativi interessi” qualora intervenga una sentenza
definitiva di assoluzione ovvero una sentenza definitiva di non doversi
procedere o di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi
diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente.
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IRPEF
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
(Titolo Primo – artt. 1-71)
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IRPEF
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Struttura essenziale dell’imposta :
Presupposto di fatto (art. 1);
Soggetti passivi (art. 2);
Base imponibile (art. 3);
Categorie di reddito (art. 6);
Periodo d’imposta (art. 7);
Aliquote (art. 11).
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LA IMPOSIZIONE SUL REDDITO
• Il presupposto dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (art. 1 TUIR)
• Il presupposto dell’imposta sul reddito
delle società (art. 72 TUIR)
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IRPEF
A)
Presupposto di fatto (art. 1):
“Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura
rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6”.
 il possesso del reddito come disponibilità giuridica
dei proventi;
 non qualunque reddito ma solamente i “... redditi ...
rientranti nella categorie indicate nell'art. 6”
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IRPEF
Soggettività
• Pluralità delle fonti produttive in capo
al soggetto
• Personalità dell’IRPEF /Progressività
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IRPEF
B)
Soggettività passiva (art. 2):
Soggetti passivi dell’Irpef (co. 1) sono “… le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato”
• Collegamento tra “reddito” e “territorio”
• Tassazione:
 su base mondiale (art. 3, co. 1) per i residenti;
 territorialità per i non residenti (art. 3, co. 1 e art. 23)
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IRPEF
La residenza fiscale (art. 2, co. 1):
Residenti: sono coloro che, per la maggioranza del periodo
d’imposta, sono:
- iscritti all’anagrafe civile italiana; ovvero
- hanno il domicilio civilistico in Italia;
- hanno la residenza civilistica in Italia
Non residenti: sono coloro che non soddisfano i requisiti
predetti (nozione costruita “in negativo”)
 rilevanza della situazione di fatto, oggettiva e soggettiva
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IRPEF
La presunzione di residenza per i cittadini
italiani trasferiti nei cd “Paradisi fiscali”
→ presunzione legale di residenza (art. 2, co. 2-bis,
TUIR) per coloro che si sono trasferiti in Stati
aventi regime fiscale privilegiato
→ inversione dell’onere della prova (a carico del
contribuente)
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IRPEF
C)
La base imponibile (art. 3, co. 1):
Per i soggetti residenti è costituita:
 dai redditi ovunque prodotti, secondo il principio
della worldwide income taxation.
Per i soggetti non residenti è costituita:
 solamente dai redditi “...prodotti nel territorio dello
Stato”, in quanto derivanti da attività o beni ivi
localizzati in base ai criteri di collegamento previsti
dall'art. 23 Tuir.
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IRPEF
• Centralità delle categorie di reddito determinate da
fonte produttiva (vedi art. 6 TUIR)
• Sistema chiuso (casistica-eccezioni) (art. 67, lett. l),
TUIR)
• Convenzioni contro le doppie imposizioni;
• Credito d’imposta (artt. 165 e 13, co. 3, TUIR)
• Criteri di collegamento per i non residenti (art. 23
TUIR)
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IRPEF
Il valore normale (art. 9, co. 3):
Esigenza: determinare il valore dei redditi in natura
Il valore normale è il “prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni sono stati acquistati o prestati e, in
mancanza, nel tempo e nei luoghi più prossimi”
… cioè, in prima approssimazione, il valore di mercato
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IRPEF
• Esempi di richiami al valore normale:
 art. 86, co. 3 (assegnazione beni ai
soci o destinazione a finalità estranee)
 art. 86, co. 5-bis (riparto del capitale
in beni eccedente il valore fiscalmente
riconosciuto)
 art. 110, co. 7 (transfer pricing)
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IRPEF
Tra i criteri di collegamento previsti dall'art. 23 TUIR,
particolare importanza assume quello relativo ai redditi
d'impresa, per il quale è stato introdotto il concetto di
“stabile organizzazione” (artt. 23, co. 1, lett. e),
TUIR).
La “stabile organizzazione” (materiale) è una “... sede
fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul
territorio dello Stato” (art. 162, co. 1, TUIR).
Cfr. anche art. 163, co. 6, TUIR (s.o. personale)
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IRPEF
-
-
L’espressione “stabile organizzazione”
comprende (art. 162, co. 2, TUIR):
una sede di direzione,
una succursale;
un’officina o un laboratorio (ma anche una
miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, etc);
un cantiere di durata superiore a 3 mesi (co. 3)
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IRPEF
Il principio di trasparenza (art. 5):
Per le società a base personale (mancanza di
soggettività) l’imputazione del reddito avviene
direttamente in capo al socio:
- in proporzione alla propria quota
di partecipazione all’utile;
- indipendentemente dalla effettiva percezione.
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IRPEF
Determinazione della base imponibile
• Variabilità di criterio di imputazione in
relazione alla categoria di appartenenza
(cassa; competenza; maturazione)
• Deducibilità dei costi per la produzione del
reddito
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IRPEF
Determinazione del reddito in sede di
dichiarazione (quantificazione dei singoli
redditi, sommatoria dei redditi delle singole
categorie) = reddito complessivo lordo
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IRPEF
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
=
x
=
=
reddito complessivo lordo
oneri deducibili (art. 10 TUIR)
reddito complessivo netto
aliquota
imposta lorda
detrazioni d’imposta (art. 15 TUIR)
imposta netta
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IRPEF
D) Le categorie reddituali (art. 6):
Il TUIR individua 6 categorie di redditi:
a) fondiari,
b) di capitale;
c) di lavoro dipendente;
d) di lavoro autonomo;
e) d’impresa;
f) diversi
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IRPEF
E)
Il periodo d’imposta (art. 7):
• Per le persone fisiche il periodo d’imposta
coincide con l’anno solare
• Autonomia dei periodi di imposta
 obbligazione tributaria autonoma = obblighi
autonomi di dichiarazione e di versamento.
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IRPEF
F)
le aliquote (art. 11):
Il TUIR individua le seguenti aliquote (suddivise
per scaglioni di reddito):
< 15.000 €
15.001 – 28.000 €
28.001 – 55.000 €
55.001 – 75.000 €
> 75.000 €
→
→
→
→
→
23%
27%
38%
41%
43%
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IRPEF
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto (art. 11 TUIR):
a) redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per
l'intero anno (co. 2);
b) redditi di terreni per un importo non superiori a € 185,92
(co. 2)
c) il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze (co. 2);
d) redditi fondiari ex art. 25 complessivamente non superiori
a € 500 (co. 2-bis)
 ... l'imposta non è dovuta (intassabilità del cd minimo
vitale)
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UN CASO PRATICO ...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La residenza fiscale delle persone fisiche:
• Comm. Trib. Prov. Modena, 9 febbraio 1999, n. 985
• Cass. civ., Sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12259
• Cass. civ., Sez. trib., 17 novembre 2010, n. 23249
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