LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2014
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LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
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È lo strumento con cui il contribuente:
- individua ciascuna fattispecie imponibile;
Cos’e?
- provvede all’autoliquidazione
dell’imponibile;
- attesta l’avvenuto versamento del dovuto;
- richiede eventuali rimborsi
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LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
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Esistono vari tipi di dichiarazioni tributarie. Tra le più
importanti – regolate dal D.P.R. n. 322/1998 - vi sono:
a) la dichiarazione dei redditi (le cui regole valgono anche
per la dichiarazioni IRAP);
b) la dichiarazione dell’IVA.
Nei casi previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 322 cit. le
dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti
d’imposta sono presentate contestualmente, mediante il solo
cd “Modello Unico”.
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Contenuto e requisiti:
La dichiarazione dei redditi deve essere, a pena di nullità:
- redatta su stampati conformi a quelli approvati
dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in
G.U.;
- sottoscritta dal contribuente (in questo caso la nullità è
sanabile se la firma viene apposta entro i 30 gg successivi
all’apposito invito formulato dall’Amministrazione
finanziaria).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Contenuto e requisiti (segue):
La dichiarazione deve essere presentata annualmente entro i
termini previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 322/98 e deve
recare l’indicazione “…degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli imponibili secondo le
norme che disciplinano l’imposta” (art. 1, co. 2, D.P.R. n.
600/73).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Modalità di presentazione:
A norma dell’art. 3, D.P.R. n. 322/98 la dichiarazione deve
essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal soggetto passivo; oppure
- tramite banche, uffici postali o altri incaricati (es. CAF,
professionisti, etc…).
La copia cartacea deve essere conservata dal contribuente
fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Effetti della dichiarazione:
Di norma la dichiarazione dei redditi esaurisce di per sé la
fattispecie accertativa, a meno che essa non sia assoggettata
a controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In questa ultima ipotesi la dichiarazione mantiene
comunque un ruolo importante sotto il profilo probatorio, in
quanto l’ufficio tributario può discostarsi dalle risultanze
della dichiarazione solamente laddove riesca a fornire la
prova della incompletezza, inesattezza o falsità degli
elementi indicati in dichiarazione.
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Effetti della dichiarazione (segue):
Di norma la dichiarazione dei redditi esaurisce di per sé la
fattispecie accertativa, a meno che essa non sia assoggettata
a controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In questa ultima ipotesi la dichiarazione mantiene
comunque un ruolo importante sotto il profilo probatorio, in
quanto l’ufficio tributario può discostarsi dalle risultanze
della dichiarazione solamente laddove riesca a fornire la
prova della incompletezza, inesattezza o falsità degli
elementi indicati in dichiarazione.
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Effetti della dichiarazione (segue):
E’ infatti ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui
“…è onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la maggiore
capacità contributiva del soggetto verificato nonché i presupposti di fatto
e di diritto sui quali la pretesa fatta valere nei suoi confronti si fonda”
(Cass., Sez. trib., 11 febbraio 2011, n. 3326).
Tale onere che grava sull’Agenzia anche nel corso dell’eventuale,
successiva, fase contenziosa, in quanto “….l’Amministrazione finanziaria
è attore sostanziale del processo tributario ed è tenuta ad assolvere
l’onere probatorio circa la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto
a sostegno della fondatezza della pretesa fiscale fatta valere nei confronti
del contribuente” (Cass., Sez. trib., 9 giugno 2009, n. 13201).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Effetti della dichiarazione (segue):
Ulteriori effetto della dichiarazione dei redditi sono quelli connessi
alla liquidazione dell’imposta e all’attività di riscossione.
Con la dichiarazione infatti il contribuente procede alla liquidazione
dell’obbligazione tributaria, mediante quantificazione dell’imposta lorda
e netta e indicazione delle altre fattispecie rilevante (ritenute subite,
crediti d’imposta, acconti versati, etc…).
La dichiarazione costituisce inoltre titolo giustificativo non solo dei
versamenti effettuati, ma anche per l’iscrizione a ruolo (e quindi per la
successiva riscossione) delle somme indicate in dichiarazione ma per le
quali il versamento è stato omesso.
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Effetti della dichiarazione (segue):
Un ultimo, importante, effetto della dichiarazione dei redditi è la sua idoneità
a valere quale istanza di rimborso laddove dalla dichiarazione medesima
emerga una eccedenza d’imposta a credito.
Infatti, “…in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia
evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte
sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento…, ma egli
deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti… il poteredovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte…
ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della
dichiarazione. Una volta che il credito si sia consolidato… l'Amministrazione
è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è
soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento
del credito stesso” (Cass., Sez. trib., 12 maggio 2011, n. 10428).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Emendabilità della dichiarazione:
Una volta presentata, la dichiarazione dei redditi – laddove errata – può,
entro certi limiti, essere emendata da parte del contribuente.
Modalità e termini di rettifica sono tuttavia diversi a seconda che la
dichiarazione sia errata in danno dell’erario oppure del contribuente.
a) Dichiarazione errata in danno dell’erario:
In questo caso il rimedio è la presentazione di una dichiarazione
integrativa (art. 2, co. 8, D.P.R. n. 322/98) che rechi un maggiore
imponibile ovvero una maggiore imposta o che comunque sia tale da
sanare le violazioni formali in cui è incorso il contribuente.
La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine
concesso all’Agenzia per procedere all’accertamento della
dichiarazione originaria (possibilità di sanzioni ridotte ex art. 13,
D.Lgs. n. 472/97, relativo al cd. “ravvedimento operoso”).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Emendabilità della dichiarazione (segue):
b) Dichiarazione errata in danno del contribuente:
In questo caso la dichiarazione può essere rettificata in
diminuzione entro un anno; più precisamente la rettifica deve
avvenire “… non oltre il termine prescritto per la presentazione delle
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” (art. 2, co.
8-bis, D.P.R. n. 322/98).
In alternativa, quale rimedio ad un eventuale versamento eccessivo, il
contribuente può avvalersi della procedura di rimborso di cui
all’art. 38, D.P.R. n. 602/73 entro il termine di 48 mesi dalla data di
versamento (Circ. Agenzia Entrate n. 459/E/2008)
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Emendabilità della dichiarazione (segue):
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che:“…la possibilità per il
contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di
diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione
tributaria, è esercitatale non solo nei limiti in cui la legge prevede il
diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 602/73, ma anche in
sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria
dell’amministrazione finanziaria” (Cass., Sez. trib., 31 gennaio 2011, n.
2226).
La dichiarazione tributaria, dunque, non ha natura di atto negoziale ma
di mera attestazione di fatti e perciò è - in linea di principio –
modificabile e ritrattabile dal contribuente (anche a proprio vantaggio),
sia per errori di fatto che di diritto (Cass., Sez. trib., 9 dicembre 2003, n.
18774).
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Emendabilità della dichiarazione (segue):
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Un’ulteriore forma di tutela per il contribuente, attraverso la
quale questi può far valere gli errori della dichiarazione a sé
sfavorevole è il ricorso avverso:
il ruolo relativo alle imposte dovute in base alla dichiarazione
ma non versate; ovvero
l’avviso di accertamento di rettifica della dichiarazione stessa.
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LA DICHIARAZIONE IVA
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La dichiarazione IVA:
La dichiarazione IVA è in linea di massima assoggettata alla
medesima disciplina prevista per la dichiarazione dei redditi (art.
8, D.P.R. n. 322/98), nella quale ultima – nella generalità dei casi –
essa viene inglobata.
La dichiarazione IVA, al pari di quella dei redditi, produce una
pluralità di effetti, tra cui:
- obbliga al versamento del conguaglio;
- costituisce titolo per la riscossione dell’imposta non versata;
- vale come istanza di rimborso (nelle ipotesi e nei limiti in cui
questo è consentito ex art. 30, D.P.R. n. 633/72)
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LA DICHIARAZIONE IVA
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Emendabilità della dichiarazione IVA:
Anche la dichiarazione IVA, infine, come le altre dichiarazioni
tributarie, non ha natura di atto confessorio (Cass., Sez. trib., 19
ottobre 2007, n. 21944) né natura di atto negoziale, ma di mera
attestazione di fatti e perciò è - in linea di principio – modificabile e
ritrattabile dal contribuente (anche a proprio vantaggio), sia per
errori di fatto che di diritto (Cass., Sez. trib., 9 dicembre 2003, n.
18774).
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