DIRITTO TRIBUTARIO
L’accertamento:
poteri degli Uffici finanziari e metodi
di determinazione dell’imponibile
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L’accertamento (DPR n. 600/1973)
potestà accertativa
avviso d’accertamento
ha lo scopo di:
- determinare quanto dovuto dal
contribuente a titolo d’imposta e
- controllare se il contribuente ha
adempiuto ai propri obblighi
dichiarativi
Atto dell’Amministrazione
finanziaria ad effetti determinativi a
contenuto variabile a seconda la
disciplina dei vari tipi di imposte
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art. 32 - Poteri degli uffici
1) eseguire accessi, ispezioni e verifiche
2) invitare i contribuenti a:
(i) comparire di persona per fornire:
- dati
rilevanti ai fini dell’accertamento, anche
- notizie
riferite ad operazioni bancarie
(ii) esibire o trasmettere atti e documenti:
- di natura contabile (bilanci, rendiconti, registri…);
- rilevanti ai fini dell’accertamento
3) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
specifiche rilevanti ai fini dell’accertamento
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art. 32 - Poteri degli uffici (continua)
4) richiedere alle P.A., alle società di assicurazione e agli
intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie relative a:
- specifico contribuente;
- categorie di contribuenti
5) richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso
pubblici registri
6) richiedere al contribuente accertato una dichiarazione
contenente:
- natura
dei rapporti intrattenuti con istituti
- numero
finanziari e di credito italiani o esteri
- estremi identificativi
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art. 32 - Poteri degli uffici (continua)
7) richiedere ad istituti finanziari e di credito copia dei conti del
contribuente, compresi i rapporti connessi e le garanzie prestate a
terzi, previa autorizzazione:
- per l’Agenzia delle Entrate  Direttore DRE;
- per la G.d.F
 Comandante Regionale G.d.F.
8) richiedere ai soggetti obbligati alle scritture contabili:
- dati
relativi ad attività svolte, in certo periodo,
- notizie
a favore di altri soggetti, nominativamente
- documenti
indicati
9) invitare qualsiasi soggetto a esibire/produrre atti e
documenti relativi a specifici rapporti intrattenuti con il
contribuente accertato e fornire i relativi chiarimenti
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art. 32 - Poteri degli uffici (continua)
10) richiedere agli amm.tori di condominio dati, notizie e
documenti relativi alla gestione condominiale
Ogni richiesta o invito prevista dall’art. 32 deve essere ritualmente
notificata al contribuente
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art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici
I poteri di cui all’art. 32 devono essere esercitati nel rispetto di:
art. 12, Statuto del contribuente (legge n. 212/2000):
- modalità di svolgimento;
- dir. di informazione e assistenza di un professionista
- luogo di esame dei documenti amm.vi e contabili
- redazione del pv delle op. di verifica
- limite temporale alla permanenza dei verificatori
- Garante del contribuente
- spatium deliberandi di 60 gg per osservazioni e richieste
art. 6 Statuto del contribuente
- al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti
documenti o notizie già in possesso dell’A.F. o di altre P.A.
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art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici (continua)
Cause di inutilizzabilità:
art. 32, co. 4:
dati, notizie e documenti non trasmessi all’Ufficio in seguito a
specifica richiesta non sono utilizzabili a favore del contribuente in
sede amm.va e contenziosa
L’Ufficio deve informare di ciò il
contribuente contestualmente alla
richiesta
Nel processo, l’inutilizzabilità
non opera se il soggetto deposita
- contestualmente al ricorso
- quanto non ha potuto produrre
a suo tempo per causa non
imputabile (art. 32, co. 5)
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art. 32 – Poteri degli uffici: indagini bancarie
Risultati acquisiti nel corso di indagini bancarie (art. 32, co. 1, n. 2)
SE IL CONTRIBUENTE
dimostra
- che ne ha già tenuto
conto in dichiarazione;
oppure
- che non rilevano a tal
fine (es. redditi esenti)
non possono
essere posti a base
della rettifica
non dimostra
sono posti a base
della rettifica
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art. 33 – Accessi, ispezioni e verifiche
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono, previa autorizzazione:
(1° comma): disporre l’accesso presso i locali di P.A., società di
assicurazione e intermediari finanziari per:
- ottenere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 32, co.
2, n. 7; ovvero
- per verificarne la completezza o l’esattezza
(2° comma): la GdF coopera con l’Ufficio per l’acquisizione dei
dati utili all’accertamento.
Inoltre, previa autorizzazione del giudice, anche in deroga alle
relative disposizioni del c.p.p., può utilizzare e trasmettere
all’Agenzia dati, documenti e notizie acquisiti, anche
indirettamente, nell’esercizio dei poteri di p.g.
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art. 37 – Controllo delle dichiarazioni
L’Agenzia delle Entrate procede, sulla base di criteri selettivi fissati dal
Ministero delle Finanze:
 al controllo e alla rettifica, con le modalità previste dagli artt. 38, 39,
40 del DPR n. 600/73, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti
 all’accertamento d’ufficio nei confronti di coloro che hanno omesso
di presentare la dichiarazione (art. 41)
Il controllo e la rettifica può riguardare i redditi di:
art. 38
Persone fisiche
art. 39
P.f. determinati in base a scritture contabili
art. 40
Persone giuridiche
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art. 37-bis: Disposizioni antielusive
Gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro:
(a) privi di valide ragioni economiche;
(b) diretti ad aggirare divieti od obblighi posti dalle norme tributarie
(c) volti a ottenere indebite riduzioni o rimborsi d’imposta
sono inopponibili all’A.F. I vantaggi fiscali sono disconosciuti
co. 4
co. 5
previa richiesta di chiarimenti al contribuente da
fornirsi entro 60 gg
con avviso di acc.to specificamente motivato in
relazione alle giustificazioni addotte dal contribuente
a pena di
nullità
La norma può essere disapplicata tramite interpello disapplicativo (co.
8), dimostrando che nella specie non possono verificarsi effetti elusivi
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Le tipologie di accertamento
 in rettifica: unicità e globalità dell’atto
 parziale (art. 41-bis)
 integrativo (art. 43, co. 3);
 d’ufficio (art. 41)
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art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Ufficio competente
Oggetto della rettifica
Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni presentate da p.f.
La rettifica comporta la (ri)determinazione, da parte
dell’Ufficio, dell’imponibile complessivo dichiarato dal
contribuente. La ricostruzione dell’imponibile può avvenire
attraverso due differenti modalità:
a) Metodo cd “analitico” (art. 38, co. 1-2)
b) Metodo cd. “sintetico” e “redditometro” (art. 38, co. 4, nella
formulazione anteriore al D.L. n. 78/2010)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Metodo analitico
Metodo
analitico
La determinazione dell’imponibile avviene tramite
sommatoria dei redditi analiticamente riferibili a ciascuna
categoria reddituale, in base all’art. 1, co. 2 Tuir.
Presupposti
(art. 38, co. 1)
a)
reddito complessivo dichiarato inferiore a quello
effettivo
b) non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni o le detrazioni indicate in dichiarazione
L’accertamento basato sul metodo analitico (art. 38, co. 2):
 presuppone la conoscenza da parte dell’Ufficio delle singole fonti di reddito
occultato o erroneamente indicato in dichiarazione dal contribuente, così da poter
integrare in modo specifico, “mirato”, la dichiarazione;
 applicabile alle ipotesi di “rettifica della dichiarazione” (art. 38) e di
“accertamento ufficioso” (art. 41)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Metodo analitico (continua)
L’Ufficio deve, come regola generale, procedere all’accertamento con il
metodo analitico.
L’art. 38, co. 2, prevede infatti che “la rettifica deve essere fatta con
unico atto (…) ma con riferimento analitico ai redditi delle varie
categorie dell’art. 6…” del Tuir.
Quando l’Ufficio procede ad accertamento con il metodo analitico,
l’incompletezza, falsità e inesattezza dei dati può essere desunta (art.
38, co. 3):
1. dalla dichiarazione stessa o dal confronto con precedenti
dichiarazioni
2. da dati e notizie comunque raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di
presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729
c.c.) (presunzioni cd qualificate)
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Le presunzioni
Cosa sono le presunzioni?
Le presunzioni sono “…le conseguenze che la legge o il giudice trae da un
fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.)
a) Presunzioni legali:
Sono le “conseguenze che la legge trae da un
fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”.
Dispensano dal provare i fatti di causa.
assolute (o iuris et de iure)
NO prova contraria
relative (o iuris tantum)
SI prova contraria
b) Presunzioni semplici
Sono le “conseguenze che il giudice trae da un
fatto noto per risalire ad un fatto ignoto” e sono
ammissibili solo se gravi, precise e concordanti
(art. 2729 c.c.)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Metodo sintetico (ante D.L. n. 78/2010)
Metodo
sintetico
In questo caso la determinazione dell’imponibile avviene
prescindendo dall’individuazione della specifica fonte
produttiva e ricostruendo direttamente il reddito
complessivo netto (art. 38, co. 4, +) in base alla valenza
“induttiva di elementi e circostanze di fatto certi” (di solito
una capacità di spesa)
Presupposti (ante riforma)
a)
reddito complessivo dichiarato si discosta da quello effettivo:
- per almeno un quarto
- per due o più periodi d’imposta
b) Quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
dell’Ufficio disposti ai sensi dell’art. 32, co. 1, nn. 2
(comparizione personale), 3 (esibizione atti e documenti), 4
(invito di questionari)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Metodo sintetico (continua)
L’accertamento basato sul metodo sintetico ex art. 38, co. 4 (nella
formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010):
 si basava sul presupposto che il sostenimento di un spesa costituisse,
fino a prova contraria, sintomo dell’esistenza di un reddito che aveva
consentito il sostenimento di tale spesa.
 questo indipendentemente dal fatto che quella spesa fosse determinata
dalla disponibilità di beni da parte del contribuente (uso di autoveicoli,
imbarcazioni, etc..) ovvero fosse destinata ad incrementare in maniera
durevole il suo patrimonio (acquisto di terreni, case, titoli di Stato, etc..)
Il contribuente era comunque ammesso a provare (art. 38, co. 6) che il
maggior reddito accertato fosse costituito, in tutto o in parte, da:
- redditi esenti (o assoggettati a ritenuta alla fonte);
- smobilizzi patrimoniali
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Metodo sintetico (continua)
Come si notava in precedenza, la determinazione sintetica dell’imponibile
avviene sostanzialmente sulla base di una capacità di spesa, che può
essere distinta in capacità di spesa per utilizzo o mantenimento di beni (es.
auto, case, etc) ed una capacità di spesa per incrementi patrimoniali.
La rettifica sintetica poteva dunque essere basata:
a)
sul contenuto induttivo di elementi e
circostanze di fatto certi espressivi di una
capacità di spesa per utilizzo o mantenimento
di beni  cd redditometro
fatti-indice di
capacità di
spesa
b) spese per incrementi patrimoniali
Come nel metodo analitico, la prova degli elementi fondanti la rettifica
poteva basarsi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73
I commi da 4 a 8 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/73, così come sin qui
illustrati, sono stati significativamente modificati dall’art. 22 del D.L. n.
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
A seguito di tale novella legislativa, il “nuovo” testo dell’art. 38 risulta
del seguente tenore:
Comma 4 – “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il
reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi
genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il
relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti
nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile”.
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue)
Comma 5 – “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti,
differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area
territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità
biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria
di cui al quarto comma”.
Comma 6 – “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue)
Comma 7 – “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5, D.Lgs.
n. 218/1997”.
Comma 8 – “Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall‘art. 10 del Tuir; competono, inoltre,
per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda
previste dalla legge”.
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue)
Il novellato art. 38, commi da 4 a 8, D.P.R. n. 600/73:
a) prevede l’obbligatorietà del contraddittorio intraprocedimentale
(preventivo) con il contribuente e obbliga altresì l’Ufficio ad iniziare,
successivamente, la procedura di accertamento con adesione;
b) prevede la determinazione sintetica del reddito in base a spese sostenute
nel corso del periodo d’imposta (anche spese per incrementi
patrimoniali, che non si ritengono quindi più effettuate - come in
precedenza previsto - nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti,
ma solo nell’anno di effettivo sostenimento)
c) non prevede più l’applicazione del metodo sintetico nelle ipotesi in
precedenza disciplinate dal comma 5 del medesimo art. 38 (i.e. mancata
o incompleta risposta agli inviti dell’Ufficio ex art. 32, n. 2), 3) e 4),
D.P.R. n. 600/73);
d) si applica ad accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non è ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010
(entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) e, quindi, a partire dal periodo
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d’imposta 2009
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art. 39 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
basato sulle scritture contabili
Ufficio competente
Oggetto della rettifica
Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni presentate da p.f. per
redditi:
- d’impresa (anche imprese minori)
- di lavoro autonomo
La rettifica dell’imponibile esposto in dichiarazione può
avvenire attraverso differenti modalità:
a) Metodo analitico-contabile
b) Metodo induttivo (o extracontabile o, ancora, sintetico)
Esiste poi un terzo metodo definito analitico-induttivo (o misto)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo analitico-contabile
Metodo
analitico-contabile
La rettifica è basata sulle scritture contabili, le cui
risultanze possono essere smentite solo in base a
prove dirette
L’accertamento basato sul metodo analitico-contabile (art. 39, co. 1) è
applicabile in solo in quattro ipotesi:
a) divergenza tra elementi riportati in dichiarazione e quelli emergenti
dal bilancio
b) inesatta applicazione delle disposizioni che regolano la
determinazione del reddito d’impresa (es. deduzione di spese non
inerenti)
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo analitico-contabile (continua)
c)
laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in
dichiarazione risulti in modo certo e diretto da:
- verbali e questionari;
- atti, documenti e registri esibiti dal contribuente
- dichiarazioni di altri soggetti;
- verbali relativi ad ispezioni eseguite su altri soggetti;
- altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio
d) laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in
dichiarazione risulti dall’ispezione delle scritture contabili o dalla
verifica della rispondenza di queste ai documenti relativi all’impresa.
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo analitico-induttivo
In quest’ultimo caso (art. 39, co. 1, lett. d) - e solo in quest’ultimo l’esistenza di attività non dichiarate e l’inesistenza di passività
dichiarate è desumibile anche in base a presunzioni semplici, purchè
gravi, precise e concordanti
Nel caso sub lett. d), dunque, la rettifica può essere basata anche su
prove presuntive  metodo analitico-induttivo
Metodo
analitico-induttivo
La rettifica complessiva avviene sulla base delle
scritture contabili, ma i singoli elementi attivi e
passivi possono essere ricostruiti induttivamente,
laddove risulti provati in altro modo
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo analitico-induttivo (continua)
L’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 (conv. in legge n. 427/1993)
ha esteso il campo di applicazione del metodo analitico-induttivo,
prevedendo che questi accertamenti possano essere fondati anche
su “gravi incongruenze” tra:
- ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e
- quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.
In questo caso, però, la rettifica non riguarda singole componenti
reddituali, bensì il reddito complessivo dichiarato dal contribuente
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo induttivo (extracontabile)
Metodo induttivo
Il reddito viene determinato globalmente in via
indiziaria, prescindendo in tutto o in parte dalle
scritture contabili
L’accertamento basato sul metodo induttivo è applicabile in solo nei casi
tassativamente previsti dalla legge (art. 39, co. 2), e precisamente quando:
lett. a): reddito d’impresa non è stato indicato in dichiarazione
lett. c): dal verbale d’ispezione risultino omesse, sottratte ad ispezione o
mancanti per causa di forza maggiore le scritture contabili
lett. d): le omissioni o le false o inesatte indicazioni ovvero le irregolarità
formali delle scritture contabili siano così gravi, numerose e ripetute
da ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili
per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica
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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.
in base alle scritture contabili
Metodo induttivo (continua)
lett. d-bis): il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio a
esibire/trasmettere documenti o a restituire i questionari
lett. d-ter): mancata/infedele presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore
Ricorrendo uno o più dei predetti presupposti l’Ufficio può procedere alla
rideterminazione del reddito del contribuente…
a) prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze di bilancio e delle
scritture contabili;
b) utilizzando presunzioni semplici non qualificate, cioè prive dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza;
c) utilizzare dati e notizie comunque raccolti
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art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g.
Ufficio competente
Oggetto della rettifica
Condizioni base
Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni presentate da:
- soggetti passivi Ires
- società di persone
Soggetti Ires, s.n.c., s.a.s. ed equiparate:
Si applica l’art. 39, tenendo presenti le
disposizioni del Tuir sui redditi fondiari
S.s., società o associazioni equiparate:
Si applica l’art. 38
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art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g. (continua)
Modalità di rettifica
Soggetti Ires
Per tali soggetti la rettifica si esegue
con:
- un unico atto ai fini Ires e Irap
- riferimento unitario al reddito
complessivo imponibile
- tenendo però distinti i redditi
fondiari
Società e associazioni ex art. 5 Tuir
Per tali soggetti la rettifica si esegue
con un unico atto:
- ai fini Irap dovuta dalle società
stesse e
- ai fini Irpef/Irpeg dovute dai singoli
soci o associati
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art. 41 – Accertamento d’Ufficio
Ufficio competente
Oggetto della rettifica
Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni dei redditi:
- omesse (non presentate)
- nulle
Determinazione sintetica del reddito complessivo del soggetto
Modalità
di rettifica
La rettifica può essere basata su dati e notizie comunque
raccolte, con facoltà di:
- avvalersi di presunzioni semplici non qualificate
- prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della
dichiarazione (se presentata) o delle scritture contabili (anche
se regolarmente tenute)
I redditi fondiari sono comunque determinati su base catastale
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art. 41-bis – Accertamento parziale
Ufficio competente
Oggetto della rettifica
Agenzia delle Entrate
Qualsiasi dichiarazione dei redditi
L’accertamento parziale costituisce una deroga al principio di unicità e
globalità dell’accertamento perchè non preclude l’ulteriore azione impositiva.
Consente all’Ufficio di procedere all’accertamento di singoli elementi della
fattispecie tributaria, laddove sia venuto a conoscenza di dati o notizie che ne
consentano una autonoma determinazione.
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art. 41-bis – Accertamento parziale (continua)
Presupposti
della rettifica
Segnalazioni effettuate da:
- Dir. Centrale accertamento
- DRE o Agenzie fiscali
- G.d.F.
- P.A. ed altri enti pubblici
Dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria
Effetti
della rettifica
Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice:
- accertamento di un reddito non dichiarato
- accertamento di un maggior reddito parzialmente
dichiarato
- disconoscimento di deduzioni, esenzioni o
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti
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art. 42 – Avviso di accertamento
Comunicazione
al contribuente
(art. 42, co. 1)
Elementi
dell’avviso di
accertamento
(art. 42, co. 2)
Gli avvisi di accertamento, sottoscritti
dall’Ufficio o da un delegato autorizzato,
sono portati a conoscenza del contribuente
tramite notifica
1) Indicazione:
- dell’imponibile accertato
- delle aliquote applicate e delle imposte liquidate
2) Motivazione relativa a:
- presupposti di fatto e ragioni giuridiche
- singoli redditi delle varie categorie reddituali
- circostanze che giustificano il ricorso a metodi
induttivi o sintetici
3) Allegazione dei documenti richiamati o
riproduzione del loro contenuto essenziale
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art. 42 – Avviso di accertamento - termini
L’avviso è
nullo se…
(art. 42, co. 3)
Non reca:
a) la sottoscrizione;
b) l’indicazione e la motivazione; e se
c) ad esso non sono allegati i documenti
richiamati nella parte motiva dell’atto
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro…
Termini
per
l’accertamento
(art. 43)
1) Dichiarazioni regolarmente presentate:
 31 dicembre del quarto anno successivo
2) Dichiarazioni omesse o nulle:
 31 dicembre del quinto anno successivo
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art. 42 – Avviso di accertamento – termini
(segue)
Tuttavia, in caso di violazioni di norme tributarie che comportano
l’obbligo di denuncia penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs.
n. 74/2000, i termini di accertamento previsti dai primi due
commi dell’art. 43 sono raddoppiati “…relativamente al periodo
d’imposta in cui è stata commessa la violazione” (art. 43, co. 3,
D.P.R. n. 600/73)
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
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Linee tendenza evolutiva del sistema fiscale italiano