REDDITI DI IMPRESA
(II parte)
REDDITI DI IMPRESA
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PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE
A CONTO ECONOMICO
I ricavi, i proventi e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non imputati a conto
economico (art. 109, co. 3)
Le spese e i componenti negativi non sono deducibili se
e nella misura in cui non risultano imputati a conto
economico nell’esercizio di competenza (art. 109, co. 4)
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PR. DI IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO (segue)
Le spese ed i componenti negativi, non imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza, sono tuttavia
deducibili se:
 imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle stesse norme fiscali
(art. 109, co. 4, lett. a), Tuir);
 pur non imputabili al conto economico (per assenza dei
presupposti civilistici) sono deducibili per disposizioni di legge
(art. 109, co. 4, lett. b), Tuir) salvo quanto previsto dall’ultimo cpv.
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PR. DI IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO (segue)
 la deroga introdotta dall’art. 109, co. 4, lett. b) deriva dall’abrogazione dell’art.
2426, co. 2, c.c. in forza della quale non possono più essere imputati a conto economico le rettifiche di valore e gli accantonamenti giustificati solo da disposizioni tributarie
La disciplina transitoria (art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003) ha previsto che l’art. 109, co.
4, lett. b), Tuir si applichi altresì alle rettifiche di valore e accantonamenti operati negli
esercizi precedenti per effetto dell’abrogato art. 2426, co. 2, c.c. (cd. “disinquinamento
fiscale” del bilancio)
Il “disinquinamento” può essere operato iscrivendo l’ammontare delle rettifiche di
valore ed accantonamenti imputati al conto economico di precedenti esercizi in
apposita voce (“proventi ed oneri straordinari”) oppure in una riserva di patrimonio
netto.
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I COMPONENTI CHE NON CONCORRONO
A FORMARE IL REDDITO DI IMPRESA
Gli unici proventi che non concorrono a formare il reddito
d’impresa (art. 56, co. 3; art. 91) sono:
 i proventi di cespiti esenti da imposta (art. 91, lett. a))
 i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva (art. 91, lett. b))
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I COMPONENTI CHE NON CONCORRONO
A FORMARE IL REDDITO DI IMPRESA (segue)
Per le società inoltre non concorrono:
 la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente quota di patrimonio netto (art.
91, lett. c), Tuir)
 i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli
interessi di conguaglio (art. 91, lett. d), Tuir)
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I COMPONENTI CHE NON CONCORRONO
A FORMARE IL REDDITO DI IMPRESA (segue)
Per gli imprenditori individuali, inoltre, non concorrono:
 le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle società di persone (art. 56, co. 3, lett. a),
Tuir)
 i proventi (quali plusvalenze, indennità per perdita
d’avviamento) che su richiesta del contribuente sono tassati
separatamente
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I COMPONENTI POSITIVI
DI REDDITO
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I RICAVI (artt. 57 e 85)
Sono considerati ricavi (art. 85, co. 1) i corrispettivi derivanti da:
 cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano nell’attività
d’impresa (art. 85, lett. a); tali corrispettivi vanno considerati al netto di
resi sconti, abbuoni o premi; tuttavia questi valori, se concessi in esercizi
successivi a quello di competenza dei ricavi, costituiscono
sopravvenienze passive;
 cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni
prodotti o acquistati per essere impiegati nella produzione (art. 85, lett.
b).
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I RICAVI (artt. 57 e 85) (segue)
Sono equiparati ai ricavi (art. 85, co. 1):
 i corrispettivi da cessioni di attività finanziarie che non
costituiscono “immobilizzazioni finanziarie”, indipendentemente
dall’oggetto sociale, quali: azioni o quote (lett. c), strumenti finanziari
(lett. d), obbligazioni e titoli in serie o di massa (lett. e);
le indennità (art. 85, lett. f) conseguite a titolo risarcimento danni per
la perdita o il danneggiamento di beni che danno luogo a ricavi;
 i contributi in denaro o natura spettanti - sotto qualsiasi
denominazione - in base a contratto (i contributi in conto capitale
costituiscono invece sopravvenienze attive) e i contributi in conto
esercizio (lett. g e lett. h)
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I RICAVI (artt. 57 e 85) (segue)
Rientra, inoltre, tra i ricavi il “valore normale” dei beni utilizzati per le
seguenti utilità (c.d. autoconsumo):
 destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art. 57)
 assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’esercizio di
impresa (art. 85, co. 2)
 trasferimento sede sociale all’estero (art. 166, co. 1) (cd exit tax)
Non rientra, invece, tra i ricavi il “valore normale” dei servizi destinati alle
finalità indicate sopra (c.d. autoconsumo)
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PLUSVALENZE (artt. 58 e 86)
Le plusvalenze concorrono a formare il reddito se:
 realizzate tramite cessione a titolo oneroso (cui è assimilato il
conferimento in società) di beni diversi da quelli di cui all’art. 85, co. 1;
 realizzate mediante il risarcimento per la perdita o danneggiamento
dei beni “plusvalenti” (si tratta dei beni iscritti in bilancio tra le
immobilizzazioni e diversi dai beni che originano ricavi);
 destinate all’autoconsumo o finalità estranee all’impresa (art. 58, co.
3) o assegnate ai soci o destinate a finalità estranee (art. 85, co. 1, lett. c)
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PLUSVALENZE (segue)
La plusvalenza è pari alla:
 differenza tra il corrispettivo (o l’indennità risarcitoria)
conseguito ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene;
 alla differenza tra il valore normale ed il costo non
ammortizzato (nelle ipotesi in cui manca un corrispettivo);
 al conguaglio eventualmente pattuito nell’ipotesi di permuta
e di iscrizione in bilancio allo stesso valore dei beni ceduti.
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MODALITA’ DI TASSAZIONE (segue)
Le plusvalenze patrimoniali possono essere tassate:
 interamente nell’esercizio in cui sono realizzate;
 con rateizzazione in quote costanti nell’esercizio e nei successivi non oltre il
4° purché possedute ininterrottamente per un periodo di 3 anni ed iscritte (per lo
stesso periodo) tra le immobilizzazioni finanziarie (applicazione criterio LIFO).
L’imprenditore individuale, oltre le modalità predette, quando la plusvalenza
deriva dalla cessione di una azienda posseduta da più di 5 anni può optare per la
tassazione separata (art. 17, lett. g). Il trasferimento d’azienda mortis causa per
atto gratuito non costituisce realizzo da plusvalenza ma l’azienda è assunta in
capo all’avente causa allo stesso valore fiscale del dante causa.
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PLUSVALENZE IN REGIME DI
PARTICIPATION EXEMPTION (art. 87)
Al ricorrere di determinati presupposti indicati nell’art. 87
(modificati dal D.L. n. 203/2005) il legislatore ha previsto che le
plusvalenze:
 per i soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito
imponibile per il 95% in quanto esenti;
 per gli imprenditori individuali non concorrono limitatamente
al 60% (ora 50,28%) in quanto esenti (art. 58, co. 2 Tuir e art. 2,
co. 2, D.M. 2 aprile 2008).
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PARTICIPATION EXEMPTION: REQUISITI (segue)
L’esenzione concerne le plusvalenze relative a partecipazioni così caratterizzate:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del 12° mese (in precedenza era il
18°) antecedente a quello dell’avvenuta cessione (con applicazione criterio
LIFO);
b) classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio
successivo all’acquisizione;
c)
residenza fiscale della partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli
a regime fiscale privilegiato (salvo interpello);
d) esercizio da parte della partecipata di una impresa commerciale
(particolarità per le società immobiliari).
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(segue)
 gli ultimi due requisiti (lett. c) e d) del co. 1) devono
sussistere sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta
anteriore a quello di realizzo;
 gli stessi requisiti, inoltre, con riferimento alle holding,
devono essere verificati con riferimento alle società
partecipate e sussistono quando posseduti dalle partecipate
che costituiscono la maggior parte del valore del patrimonio
della partecipante.
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SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 88)
Le sopravvenienze attive in senso proprio sono rappresentate da:
 ricavi o altri proventi conseguiti:
a) a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi;
oppure
b) in misura superiore rispetto a quella che ha concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi;
 sopravvenuta insussistenza di componenti negativi dedotti in
precedenti esercizi
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SOPRAVVENIENZE ATTIVE (segue)
Le sopravvenienze attive “per assimilazione” sono rappresentate da:
 indennità per risarcimento di danni diverse da quelle che originano
ricavi;
 proventi in denaro o in natura a titolo di liberalità o di contributo in
conto capitale;
 il valore normale del bene in caso di cessione del contratto di leasing.
Non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti a fondo perduto e le
rinunce ai crediti operate dai soci.
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DIVIDENDI E INTERESSI (artt. 59 e 89)
Gli utili distribuiti da società di capitali (e, in generale, dai soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a), b) e c), Tuir) non
concorrono a formare il reddito in quanto esclusi:
 nella misura del 95% se percepiti da soggetti Ires (art. 89);
 nella misura del 60% (ora 50,28%) se percepiti da
imprenditori individuali (art. 59 Tuir; art. 1 D.M. 2 aprile 2008)
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DIVIDENDI E INTERESSI (segue)
Il predetto regime fiscale di tassazione trova applicazione (art. 89, co. 2):
 per le somme e i beni ricevuti in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione
del capitale esuberante, o di liquidazione anche concorsuale di società;
per la remunerazione dei finanziamenti eccedenti (cd. “thin capitalization” 
ora abrogata);
 per gli utili distribuiti da società non residenti (diverse da quelle residenti in
Stati a regime fiscale privilegiato) in relazione a partecipazioni (al capitale o al
patrimonio) la cui remunerazione, se corrisposta da società residente, sarebbe stata
totalmente indeducibile (art. 89, co. 3);
 per gli utili derivanti da contratti in associazione in partecipazione e di
cointeressenza con apportoMario
di solo
capitale o di capitale e lavoro.
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DIVIDENDI E INTERESSI (segue)
Il predetto regime fiscale di tassazione non trova
applicazione:
 per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di
persone (art. 89, co. 1  principio di trasparenza);
 per gli utili provenienti da società residenti in paesi a
regime fiscale privilegiato (CFC) i quali sono generalmente
tassati in via integrale (salvo interpello).
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DIVIDENDI E INTERESSI (segue)
Gli interessi attivi concorrono a formare l’imponibile per
l’ammontare maturato, salvo si tratti di interessi di mora, nel
qual caso si applica il principio di cassa ex art. 109, co. 7.
Se manca una determinazione scritta relativa all’ammontare
degli interessi, si applica la presunzione di fruttuosità di cui
all’art. 89, co. 5.
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PROVENTI IMMOBILIARI (art. 90)
I redditi dei beni immobili diversi dagli immobili strumentali per l’esercizio
dell’impresa (immobili la cui cessione origina plusvalenze) e diversi dagli
immobili-merce (immobili la cui cessione origina ricavi) concorrono a formare il
reddito:
 se situati in Italia, in base ai criteri di determinazione propri dei redditi fondiari
(art. 36);
 se situati all’estero, in base all’ammontare netto risultante dalla valutazione
effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta; se tali
immobili non sono soggetti ad imposta nello Stato estero, il loro reddito è
costituito dall’ammontare percepito nel periodo di imposta ridotto forfetariamente
del 15% (art. 70)
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I COMPONENTI NEGATIVI
DI REDDITO
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SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO (artt. 60 e 95)
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente, in denaro o in natura, sono
deducibili dal reddito di impresa.
In relazione a tali spese opera un principio di correlazione: ciò che è
deducibile in capo all’impresa costituisce reddito tassabile in capo al
dipendente (in particolare per quanto concerne: spese relative a trasferte;
veicoli dati in uso; fabbricati dati in uso)
Rientrano tra le spese deducibili anche le liberalità operate a favore della
generalità dei dipendenti (che in deroga al principio di correlazione non
concorrono a formare il reddito imponibile dei lavoratori).
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SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO (segue)
I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui
sono corrisposti; le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori sono
computate in diminuzione indipendentemente dalla imputazione a conto
economico.
I compensi corrisposti agli associati in partecipazione sono deducibili
esclusivamente se l’apporto è costituito da attività lavorativa (non per gli apporti
di capitale né per gli apporti misti); le partecipazioni agli utili spettanti agli
associati in partecipazione sono computate in diminuzione indipendentemente
dalla imputazione a conto economico.
I compensi corrisposti dall’imprenditore persona fisica non sono deducibili se
destinati al coniuge, ai figli o agli ascendenti (art. 60) salvo che tali soggetti siano
imprenditori o professionisti
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ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 99)
Le imposte sui redditi e quelle per cui è ammessa la rivalsa non sono
deducibili; sono deducibili per cassa i tributi diversi dai precedenti.
Gli accantonamenti relativi ad imposte non ancora definitivamente accertate
sono deducibili laddove i tributi in questione siano a loro volta deducibili:
l’esercizio di competenza è quello in cui si verificano i seguenti venti: è
presentata la dichiarazione; è notificato l’atto impositivo dell’amministrazione
finanziaria; è depositata la decisione dell’organo giudiziario adito.
I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili secondo
il criterio di cassa.
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INTERESSI PASSIVI (artt. 96, 97 e 98)
Tre sono le norme rilevanti in materia di interessi passivi. La
determinazione dell’ammontare deducibile degli interessi passivi deve
essere effettuata attraverso passaggi successivi con il seguente ordine:
 applicazione della thin capitalization (ora abrogata) per i soggetti che
dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie (€ 5.164.568,99) previste
per l’applicazione degli studi di settore (art. 98);
 applicazione del pro rata patrimoniale (art. 97, ora abrogato);
 applicazione del cd pro rata ordinario,
indeducibilità (art. 96).
o della percentuale di
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THIN CAPITALIZATION (art. 98)
(norma abrogata a partire dal 1° gennaio 2008)
Finalità della norma è il contrasto di pratiche elusive di ricorso al
capitale di debito anziché quello di rischio da parte di soci titolari di
partecipazioni “qualificate”.
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RIMANENZE (art. 92)
Possono costituire rimanenze di esercizio:
 i beni che formano oggetto dell’attività d’impresa (prodotti finiti)
anche quando non sono ancora ultimati (semilavorati e prodotti in
corso di lavorazione);
le materie e i materiali sussidiari utilizzati nel processo produttivo
(materie prime);
 i titoli iscritti nell’Attivo Circolante
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RIMANENZE (segue)
Le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito
dell’esercizio:
 come componente positivo quando le rimanenze finali sono
superiori alle esistenze iniziali (incremento delle rimanenze finali
rispetto alle esistenze iniziali)
 come componente negativo quando le rimanenze finali sono
inferiori alle esistenze iniziali (diminuzione delle rimanenze finali
rispetto alle esistenze iniziali)
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RIMANENZE (segue)
Ratio:
 principio di correlazione costi – ricavi: traslare in avanti, nel periodo di
imposta in cui si generano i ricavi, il costo sostenuto per la produzione dei
beni o servizi da cui derivano i ricavi stessi;
 principio di continuità: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono
esistenze iniziali dell’esercizio successivo;
 la rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria delle valutazioni
operate dal contribuente in un periodo di imposta ha effetto per gli esercizi
successivi (art. 110, co. 8).
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RIMANENZE (segue)
il costo è inserito tra i componenti negativi nell’esercizio in cui è sostenuto;
 se al termine del periodo di imposta il bene od il servizio non ha generato ricavi il
costo è inserito tra le rimanenze finali (incremento r.f. rispetto alle esistenze iniziali);
 l’incremento concorre come componente positivo e neutralizza, ai fini reddituali, il
costo sostenuto;
 le rimanenze finali di un esercizio rappresentano le esistenze iniziali dell’esercizio
successivo (principio di continuità dei valori di bilancio: art. 92, co. 7);
 nell’esercizio in cui il bene/servizio genera ricavi, il ricavo conseguito è iscritto a
conto economico tra i componenti positivi; nello stesso esercizio è cancellato il costo
dalle rimanenze (decremento rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali); risultato
plusvalenza reddituale
Differenze rispetto ai beni strumentali (a fecondità ripetuta): il costo dei beni
strumentali è capitalizzato nel periodo di sostenimento ed è poi distribuito nei diversi
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periodi in cui i beni riversanoMario
la loro
utilità
tramite
l’ammortamento
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RIMANENZE (segue)
Determinazione del valore minimo:
 valutazione al costo specifico: imputazione a ciascun bene del
rispettivo costo di acquisto o di produzione;
 valutazione per categorie omogenee per natura o per valore: i beni
devono essere raggruppati con riferimento alle loro proprietà e
caratteristiche merceologiche (per natura) oppure con riferimento al
contenuto economico da determinarsi al valore normale al momento
del loro raggruppamento (per valore)
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RIMANENZE (segue)
Valutazione delle rimanenze:
a) nel primo esercizio:
 valutazione di ciascuna unità al Costo Medio Ponderato (art. 92,
co. 2)
Costo Medio Ponderato: attribuzione di un valore pari al rapporto
tra il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell’esercizio e
quantità totale acquistata.
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RIMANENZE (segue)
Esempio di valutazione al Costo Medio Ponderato:
 rimanenze finali pari a 50 unità;
 acquisti complessivi dell’anno pari a 200 unità;
 costo complessivamente sostenuto pari a € 450.000;
 costo medio ponderato di ciascuna unità pari a € 2.250
(450.000 / 200);
 valore complessivo delle rimanenze finali pari a € 112.500
(50 unità x 2.250)
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RIMANENZE (segue)
b) negli esercizi successivi:
 se le rimanenze dei beni sono invariate rispetto all’esercizio
precedente, il magazzino mantiene un valore fiscale inalterato;
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RIMANENZE (segue)
negli esercizi successivi:
 se le rimanenze dei beni sono aumentate rispetto all’esercizio
precedente (art. 92, co. 3) occorre distinguere:
a) la quantità di beni pari a quella in rimanenza nell’esercizio
precedente mantiene il valore fiscale attribuito nell’esercizio
precedente;
b) la quantità di beni eccedente (ossia che va ad aggiungersi a
quella preesistente) è valutata con il Costo Medio Ponderato;
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RIMANENZE (segue)
Esempio di valutazione negli esercizi successivi al primo:
 esistenze iniziali (che sono le rimanenze finali dell’esercizio precedente)
pari a 50 unità;
 acquisti nell’esercizio per 100 unità con un costo complessivo pari a €
300.000;
 rimanenze finali n. 70 (incremento di 20 unità rispetto alle esistenze
iniziali);
 50 unità (quantità preesistente) mantengono il valore fiscale unitario
attribuito nel precedente esercizio per un valore complessivo di € 112.500;
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RIMANENZE (segue)
 20 unità (quantità eccedente) hanno un valore fiscale determinato
applicando il Costo Medio Ponderato;
 il valore fiscale unitario determinato con il criterio del Costo
Medio Ponderato è pari a € 3.000 (300.000 / 100);
il valore fiscale complessivo delle 20 unità eccedenti è pari a €
60.000;
 il valore fiscale del magazzino è pari a € 172.500 (112.500 +
60.000)
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RIMANENZE (segue)
negli esercizi successivi:

se le rimanenze dei beni sono diminuite rispetto all’esercizio precedente
(art. 92, co. 3 e 4):

la valutazione fiscale del magazzino è effettuata imputando la
diminuzione agli incrementi formatisi negli esercizi precedenti a partire
dal più recente (criterio Lifo “ultimo entrato primo uscito”);
 se adottati in bilancio possono essere utilizzati alternativamente al Lifo il
criterio Fifo “primo entrato primo uscito” o altre varianti del metodo Lifo
(art. 92, co. 4).
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RIMANENZE (segue)
negli esercizi successivi:
in ogni caso, qualora il valore determinato secondo le modalità predette è
superiore al valore normale medio dell’ultimo mese di esercizio, il valore
minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l’intera quantità di
beni per tale valore normale (art. 92, co. 5)
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RIMANENZE (segue)
Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione (art. 92, co. 6)
 riguarda beni e/o servizi la cui produzione/prestazione è a cavallo tra
più periodi di imposta
 valutazione in base alle spese sostenute nell’esercizio inclusi gli oneri
accessori di diretta imputazione ed escluse le spese generali;
 è una valutazione a costi specifici (tipica delle imprese edili).
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OPERE, FORNITURE E SERVIZI
DI DURATA ULTRANNUALE (art. 93)
La norma si applica alle opere, servizi e forniture che:
 sono svolte su ordinazione;
 sono stabilite come oggetto unitario di un contratto;
 hanno una durata di realizzazione ultrannuale (ab origine);
 sono indivisibili.
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OPERE, FORNITURE E SERVIZI
DI DURATA ULTRANNUALE (segue)
La valutazione delle rimanenze dei predetti beni è effettuata sulla base dei
corrispettivi pattuiti in luogo dei costi sostenuti.
Per determinare il quantum del corrispettivo pattuito da imputare alla parte di
opera/servizio realizzata nell’esercizio esistono metodi alternativi:
a) metodo del cost to cost: il corrispettivo complessivamente pattuito è imputato
nello stesso rapporto tra costi totali preventivati dell’opera/servizio e costi
sostenuti nell’esercizio stesso;
b) metodo del costo standard: il corrispettivo complessivamente pattuito è
imputato in una percentuale pari alla percentuale realizzata del bene/prestazione;
c) metodo dei S.A.L.: è imputato il corrispettivo liquidato in dipendenza degli stati
di avanzamento lavori (art. 93, co. 2);
d) qualsiasi metodo è valido purchè rispondente a corretti principi contabili (Ris.
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n. 9/2492 del 1981). Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
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OPERE, FORNITURE E SERVIZI
DI DURATA ULTRANNUALE (segue)
Le maggiorazioni di prezzo (art. 93, co. 2) :
 rilevano se hanno la loro fonte nella legge (es. art. 1664, co. 1 c.c.) o
in una specifica clausola contrattuale (es. revisione dei prezzi in
relazione alle quote di incidenza o di prezziari ufficiali);
 concorrono in misura non inferiore al 50% fino a quando non sono
definitivamente stabilite;
 se tali maggiorazioni costituiscono semplici pretese dell’imprenditore
nei confronti del committente sono imputate quali componenti
positivi di reddito solo se e quando vengono accettate
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OPERE, FORNITURE E SERVIZI
DI DURATA ULTRANNUALE (segue)
I corrispettivi liquidati in via definitiva in relazione alle opere già eseguite
costituiscono ricavi (co. 4) e la valutazione tra le rimanenze concerne
esclusivamente la parte di opera/servizio non ancora eseguita (es. sono le
ipotesi in cui i corrispettivi sono liquidati sulla base della accettazione
delle singole partite di cui si compone un’opera frazionata).
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OPERE, FORNITURE E SERVIZI
DI DURATA ULTRANNUALE (segue)
Valutazione al costo o metodo della commessa completata (co. 5, ora abrogato)
La valutazione delle rimanenze delle opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale può, in alternativa, essere operata al costo (imputazione in ciascun
esercizio del costo sostenuto e conseguente imputazione dei corrispettivi
nell’esercizio in cui sono consegnate le opere o ultimati i servizi) a condizione
che:
la contabilizzazione al costo sia operata anche in bilancio;
il contribuente abbia presentato richiesta scritta al competente Ufficio;
sia previamente autorizzata dall’amministrazione finanziaria (silenzio
assenso se l’Ufficio finanziario non notifica avviso contrario entro 3 mesi);
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MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE
E PERDITE (ART. 101)
Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa se:
 riguardano beni diversi da quelli che generano ricavi;
 riguardano beni diversi da quelli che generano plusvalenze
esenti;
 sono realizzate;
 sono deducibili dal reddito di impresa nella misura determinata
utilizzando gli stessi criteri stabili per la determinazione delle
plusvalenze (art. 101, co. 1)
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MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE
E PERDITE (ART. 101)
Le perdite (art. 101, co. 5) dei beni relativi all’impresa di cui al
primo comma sono deducibili:
 se risultano da elementi certi e precisi (anche distruzione
volontaria);
 nella misura commisurata al costo non ammortizzato dei beni
stessi (particolarità per i beni ad ammortamento ridotto)
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MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE
E PERDITE (ART. 101)
Perdite su crediti derivanti da inesigibilità del credito:
 elementi certi e precisi;
 assoggettamento a procedure concorsuali
Perdite su crediti derivanti da atti dispositivi:
 cessione pro soluto;
 cessione pro solvendo
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MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE
E PERDITE (ART. 101)
Sono sopravvenienze passive deducibili:
 il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno
concorso a formare il reddito di esercizi precedenti;
 il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di componenti
positivi che hanno concorso a formare il reddito di esercizi
precedenti;
 la sopravvenuta insussistenza di attività (diverse dal quelle che
originano plusvalenze esenti)
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VALUTAZIONE TITOLI
(iscritti nell’Attivo Circolante) (art. 94)
Per la valutazione dei titoli di cui all’art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e)
(classificati nell’Attivo Circolante) valgono criteri analoghi a quelli che
l’art. 92 Tuir detta per la determinazione del valore delle rimanenze dei
beni merce, salve alcune regole derogatorie previste dai successivi commi.
I titoli di cui all’art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e) sono:
 partecipazioni in società di capitali (non pex)
 strumenti finanziari similari alle azioni (non pex)
 obbligazioni ed altri titoli similari;
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che non
costituiscono
immobilizzazioni
finanziarie
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VALUTAZIONE TITOLI (art. 94) (segue)
 comma 3: ai fini del raggruppamento dei titoli in categorie
omogenee non si tiene conto del valore e sono considerati della
stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali
caratteristiche
 le azioni e gli strumenti finanziari similari sono raggruppate
per società emittente e per categoria (ordinarie, privilegiate, di
risparmio, etc.);
 le obbligazioni sono raggruppate in base all’emittente, al tasso,
alla durata, ovvero in base alle caratteristiche loro proprie, come la
convertibilità, l’indicizzazione,
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VALUTAZIONE TITOLI (art. 94) (segue)
 comma 4: i criteri di valutazione di cui all’art. 92, co. 5 trovano
applicazione solo per le obbligazioni.
 In tal caso è ammessa la svalutazione dei titoli fino al valore
normale medio di fine esercizio se inferiore a quello medio delle
quantità da valorizzare
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VALUTAZIONE TITOLI (art. 94) (segue)
Modifiche di valore dei titoli:
 comma 5: aumento di capitale tramite passaggio di riserve a
capitale con distribuzione gratuita di nuove azioni: il complessivo
valore fiscale delle azioni già possedute deve essere ripartito tra
tutte le azioni detenute post distribuzione gratuita (in concreto: in
seguito alla distribuzione gratuita di azioni, aumenta il numero
delle azioni e resta invariato il costo fiscale complessivo con
conseguente minor valore medio unitario di ciascuna azione);
 comma 6: versamenti del socio a fondo perduto o in conto capitale
o rinuncia ai crediti verso la società: il valore fiscalmente
riconosciuto deve essere incrementato proporzionalmente alla
quantità di partecipazioni possedute.
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VALUTAZIONE TITOLI
(Iscritti tra Immobilizzazioni Finanziarie) (art. 101)
Le minusvalenze su titoli si distinguono in minusvalenze da
cessione e minusvalenze da valutazione (cd. svalutazioni).
Post 2004 le minusvalenze da valutazione sono deducibili
esclusivamente se concernono obbligazioni e titoli similari non se
concernono partecipazioni (art. 101, co. 2).
Le svalutazioni su obbligazioni e titoli similari sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato:
 per i titoli quotati dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell’ultimo semestre;
 per i titoli non quotati dal raffronto con titoli aventi
caratteristiche similari.
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VALUTAZIONE TITOLI
(Iscritti tra Immobilizzazioni Finanziarie) (segue)
Post 2004 le minusvalenze su partecipazioni sono deducibili se:
 sono realizzate;
 concernono beni diversi dai beni merce;
 concernono beni diversi dalle partecipazioni che
usufruiscono della partecipation exemption;
 Nb. Le minusvalenze realizzate su partecipazioni che
posseggono i requisiti per la pex sono totalmente
indeducibili (art. 101, co. 1).
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VALUTAZIONE TITOLI
(Iscritti tra Immobilizzazioni Finanziarie) (art. 101)
La deducibilità delle minusvalenze realizzate tramite cessione di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie è
subordinata ad un ulteriore requisito:
 se di ammontare superiore a € 5.000.000 il contribuente (a
decorrere dal 25/09/2002) deve effettuare una comunicazione
alla Direzione regionale competente in relazione al proprio
domicilio fiscale (in caso di tardiva, omessa, incompleta o
infedele, la minusvalenza realizzata è indeducibile).
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VALUTAZIONE TITOLI
(Iscritti tra Immobilizzazioni Finanziarie) (art. 101)
Ante 2004 erano deducibili anche le svalutazioni sulle partecipazioni in
misura pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e
quello determinato:
 per i titoli quotati, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell’ultimo semestre;
 per i titoli non quotati, dal valore dei titoli ridotto in misura
proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali
della società emittente (perdite d’esercizio, distribuzioni di utili o
di riserve di utili).
Il D.L. n. 209/2002 ante riforma aveva anticipato forti limitazioni
alla deducibilità delle svalutazioni (deducibilità per quinti;
irrilevanza componenti negative della partecipata fiscalmente non
rilevanti; dividend washing)
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